§ 6.3.237 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:29/12/2010
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Programma di interventi per il contrasto alla 'ndrangheta)
Art. 2.  (Interventi urgenti di contrasto alla povertà)
Art. 3.  (Programma di aiuti alle famiglie colpite dall'alluvione di Gioia Tauro)
Art. 4.  (Disposizioni per la cessione dei crediti delle imprese)
Art. 5.  (Fondo di garanzia per le imprese)
Art. 6.  (Interventi per assicurare la realizzazione della Cittadella Regionale)
Art. 7.  (Interventi per la realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale)
Art. 8.  (Realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali)
Art. 9.  (Programma di valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare)
Art. 10.  (Disposizioni in materia di anagrafe zootecnica)
Art. 11.  (Partecipazione della Regione Calabria alla Società "Progetto Magna Graecia")
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie diverse)
Art. 13.  (Norme per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale, degli enti, delle aziende e delle società regionali)
Art. 14.  (Disposizioni in materia di personale A.Fo.R)
Art. 15.  (Disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali)
Art. 16.  (Disposizioni in materia di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità)
Art. 17.  (Cessazione del rapporto di lavoro)
Art. 18.  (Accesso alla qualifica dirigenziale)
Art. 19.  (Collaborazione tra gli organi regionali in materia tributaria)
Art. 20.  (Disposizioni in materia di contenzioso tributario regionale)
Art. 21.  (Partecipazione dei comuni all'accertamento)
Art. 22.  (Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 11)
Art. 23.  (Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16)
Art. 24.  (Modifiche alle legge regionale n. 30 del 7 agosto 2002 e s.m.i)
Art. 25.  (Trasferimento alla Regione di risorse provenienti dal gettito fiscale rinveniente dagli impianti di energia)
Art. 26.  (Accesso all'anticipazione statale per il ripiano dei debiti pregressi della Sanità)
Art. 27.  (Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)
Art. 28.  (Disposizioni diverse in materia sanitaria)
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale n. 42/2008)
Art. 30.  (Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3)
Art. 31.  (Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)
Art. 32.  (Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39)
Art. 33.  (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)
Art. 34.  (Modifiche a leggi regionali relative a riserve naturali e parchi)
Art. 35.  (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 7)
Art. 36.  (Modifiche alla legge regionale n. 38/2001)
Art. 37.  (Modifiche alla legge regionale n. 40/2009)
Art. 38.  (Modifiche alla legge regionale n. 8/89 "Disciplina dell'artigianato)
Art. 39.  (Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2010, n. 17)
Art. 40.  (Modifica all'articolo 25, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15)
Art. 41.  (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2001 n. 5)
Art. 42.  (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n.22)
Art. 43.  (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)
Art. 44.  (Interpretazione autentica articolo 23, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 22/2010)
Art. 45.  (Disposizioni diverse)
Art. 46.  (lntegrazioni alla legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005)
Art. 47.  (Regolazione unitaria del servizio idrico integrato)
Art. 48.  (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa)
Art. 49.  (Misure in materia di trasporto aereo)
Art. 50.  (Stagione venatoria, giornate di caccia, legge regionale n. 9/1996)
Art. 51.  (Affidamento a Fincalabra degli interventi in materia di ricerca scientifica)
Art. 52.  (Disposizioni in materia urbanistica)
Art. 53.  (Usi Civici)
Art. 54.  (Tutela Ambiente)
Art. 55.  (Copertura finanziaria)
Art. 56.  (Pubblicazione)


§ 6.3.237 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

(B.U. 31 dicembre 2010, n. 24 - S.S. 31 dicembre 2010, n. 1)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Programma di interventi per il contrasto alla 'ndrangheta)

1. Al fine di rafforzare il sistema di contrasto alla criminalità organizzata attraverso un Programma di finanziamento per le infrastrutture materiali ed immateriali che costituiscono sede di uffici giudiziari e presidi delle forze dell'ordine e per la realizzazione di impianti di video sorveglianza e per esigenze di mobilità anche gestionale, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.

 

2. Il mutuo o prestito obbligazionario per spese di investimento a carico del bilancio regionale, con rata annuale massima di euro 500.000,00, sarà contratto per una durata massima di anni 20 in più soluzioni e a mezzo di più atti di erogazione e quietanza.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare l'Accordo di Programma Quadro "Sicurezza e Legalità" con gli interventi dì cui al comma 1 selezionati nel rispetto dei principi di massima trasparenza e di ampia partecipazione. Il programma degli interventi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, previa concertazione con i Ministeri competenti della Giustizia, Difesa ed Interno, e sentito il parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

 

4. [Le risorse di cui al comma 2, allocate all'UPB 7.2.01.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, rappresentano la quota parte a carico della Regione] [1].

 

     Art. 2. (Interventi urgenti di contrasto alla povertà)

1. Al fine di realizzare interventi urgenti di contrasto alla povertà e sostegno per le famiglie numerose in stato di bisogno economico, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare un programma di aiuti e di interventi.

 

2. Le modalità di attuazione degli aiuti e degli interventi, saranno definiti da apposito Regolamento adottato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sentito il parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

 

3. Nella predisposizione della proposta di Regolamento, che sarà ispirata a criteri di massima trasparenza, nonché ai principi di cui alla legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 e tenuto conto dei quozienti familiari, il Presidente della Giunta regionale, sarà affiancato da un Comitato di esperti che consentirà la valutazione delle migliori esperienze in materia, realizzate a livello nazionale ed internazionale.

 

4. Il Comitato, per i cui componenti non è previsto alcun compenso, esaurirà il suo compito all'emanazione del Regolamento.

 

5. Il Comitato, sarà composto dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore al Bilancio e alla Programmazione, dall'Assessore alle Politiche Sociali, dal Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal Presidente dell'ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A), dal Presidente del Federcasse (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane) - o loro delegati, dal Direttore Nazionale della Caritas e dal Presidente della Fondazione per il Sud.

 

6. Per gli oneri connessi all'esecuzione delle norme di cui al presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa nel limite massimo di euro 10.000.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2011.

 

     Art. 3. (Programma di aiuti alle famiglie colpite dall'alluvione di Gioia Tauro)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle famiglie residenti nel Comune di Gioia Tauro un contributo per il parziale ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di novembre 2010. Hanno titolo ad ottenere il contributo solo le famiglie che hanno prodotto regolare domanda allo stesso comune per l'accesso ai contributi per i danni subiti ad abitazioni o aziende e prodotto perizie giurate a firma del tecnico abilitato. Il Comune provvederà a redigere apposita graduatoria delle famiglie beneficiarie del contributo.

 

2. Lo stanziamento complessivo per gli interventi di cui al comma precedente è fissato in euro 500.000,00, con allocazione all'UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.

 

     Art. 4. (Disposizioni per la cessione dei crediti delle imprese)

1. Allo scopo di sostenere le imprese interessate da ritardi di pagamento da parte della Regione per forniture di beni e servizi o per la realizzazione di opere pubbliche, la Regione Calabria, senza oneri a proprio carico, può certificare alle imprese, su istanza motivata, il credito certo ed esigibile per rientrare nei parametri dell'Accordo "Basilea 2", autorizzando atti di cessione pro-soluto dei crediti vantati dalle imprese, nel rispetto dei limiti fissati dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dal patto di stabilità interno, fermo restando il disposto di cui all'articolo 46 della legge regionale n. 8/2002.

 

2. Per credito liquido ed esigibile s'intende quello riveniente da procedure amministrative e contabili effettuate nel pieno rispetto delle norme di contabilità pubblica nazionale e regionale.

 

3. Il presente articolo si applica anche ai crediti del settore sanitario, in coerenza e nel rispetto del vigente Piano di rientro dai disavanzi. Per quanto riguarda le imprese, interessate da ritardi di pagamento operanti nel settore sanitario, la certificazione del credito certo ed esigibile deve essere fatta dalle Aziende Sanitarie provinciali o ospedaliere.

 

     Art. 5. (Fondo di garanzia per le imprese)

1. Per contribuire al sostegno dell'economia, la Regione Calabria, congiuntamente con i diversi livelli istituzionali e le parti sociali, promuove un'azione volta a garantire l'operato delle imprese e degli operatori economici.

 

2. Per garantire affidamenti bancari alle piccole e medie imprese che si trovino in difficoltà finanziaria derivante dal mancato incasso di crediti dovuti dalla Regione per forniture di beni e servizi o opere pubbliche e certificati ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, è costituito un fondo di garanzia presso Fincalabra Spa. Il fondo di garanzia ha carattere integrativo rispetto a quelli già esistenti, ed è istituito in linea con i principi dell'Accordo Basilea 2 sul capitale di vigilanza delle banche e sulla situazione debitoria delle imprese.

 

3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva un Regolamento per disciplinare la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia, sentito il parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

 

4. Per la costituzione del Fondo di garanzia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa nel limite massimo di euro 200.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2011.

 

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai crediti del settore sanitario, in coerenza e nel rispetto del vigente piano di rientro dei disavanzi.

 

6. La Giunta regionale è altresì autorizzata a costituire un ulteriore fondo di garanzia di euro 200.000,00, sempre allocato all'UPB 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2011, per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese artigiane, la cui gestione è affidata per euro 100.000,00 al soggetto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 12 e per euro 100.000,00 a Fincalabra Spa.

 

7. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale approva apposito regolamento di attuazione.

 

8. Alla copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 6 si provvede con le risorse allocate nella stessa UPB 2.2.02.02 a valere sullo stanziamento di cui al capitolo 6125201 della spesa.

 

     Art. 6. (Interventi per assicurare la realizzazione della Cittadella Regionale)

1. Al fine di garantire la necessaria ulteriore copertura del fabbisogno finanziario per la realizzazione delle opere di completamento relative alla costruzione della Cittadella Regionale, la Giunta regionale, previa verifica della ulteriore disponibilità di risorse a valere sui fondi per le Aree sotto utilizzate da destinare a tale scopo, è autorizzata a ricorrere all'indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.

 

2. Il mutuo o prestito obbligazionario per spese di investimento a carico del bilancio regionale è contratto per un importo massimo di euro 34.200.000,00, per una durata massima di 20 anni, in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza.

 

3. Alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di erogazione e quietanza di volta in volta previsti per gli interessi e rate di ammortamento si provvede mediante iscrizione delle somme necessarie nei rispettivi bilanci di previsione, in specifici capitoli di spesa.

 

4. Il mutuo o prestito obbligazionario può essere contratto solo dopo che la Giunta regionale fornisce dettagliata informativa alla Commissione consiliare permanente che rende parere non vincolante da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

 

     Art. 7. (Interventi per la realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale) [2]

1. Al fine di favorire l'accesso degli Enti locali alla concessione di mutui per la realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale è autorizzato nell'esercizio finanziario 2011 l'ulteriore limite di impegno di euro 1.500.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

2. Gli Enti locali comunali associati o consorziati tra di loro e provinciali individuati come soggetti attuatori per la realizzazione delle opere di cui al precedente capoverso dovranno garantire un cofinanziamento dell'opera pari al 30 per cento dell'intero importo.

 

3. Il Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici della Giunta regionale individua gli interventi da effettuare attraverso una manifestazione di interesse per la presentazione di idee progettuali, con l'obiettivo di ammettere a finanziamento almeno un'opera di rilevante interesse per ciascuna Provincia, previo parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

 

     Art. 8. (Realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali) [3]

1. Al fine di favorire l'accesso degli Enti locali alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti Spa o di altri istituti di credito abilitati per il finanziamento di opere di interesse regionale - ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 - è autorizzato nell'esercizio finanziario 2011 l'ulteriore limite di impegno di euro 2.500.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

2. L'individuazione degli interventi sarà effettuata da parte del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" attraverso apposito programma e previa acquisizione di manifestazioni di interesse per la presentazione di idee progettuali da parte dei comuni interessati, previo parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

 

     Art. 9. (Programma di valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare)

1. Agli effetti dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22, e nel rispetto del Piano delle Valorizzazioni ed Alienazioni di cui al comma successivo, è prevista una entrata di euro 4.199.000,00 a titolo di proventi delle alienazioni dei beni immobili di proprietà regionale, allocata all'UPB 4.1.01 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2011.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale previo parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole.

 

     Art. 10. (Disposizioni in materia di anagrafe zootecnica) [4]

1. La Regione Calabria autorizza la Sial Servizi Spa, società a capitale interamente pubblico partecipata dalla Regione Calabria, per la gestione del Servizio di anagrafe zootecnica in conformità alla legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, all'acquisto delle azioni detenute dal socio Italia Lavoro Spa.

 

2. Per garantire la copertura delle somme occorrenti al riconoscimento nei confronti di Italia Lavoro Spa del valore di mercato delle azioni dismesse, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa stimata di euro 65.000,00, con allocazione all'UPB 2.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

 

3. Al fine di concorrere al ripianamento della perdita di esercizio connessa alla sospensione delle attività della Sial Servizi SPA. è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di euro 345.000,00 connessa ai costi di gestione sostenuti dalla stessa, con allocazione all'UPB. 2.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

 

     Art. 11. (Partecipazione della Regione Calabria alla Società "Progetto Magna Graecia")

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e perfezionare, mediante la stipula di tutti gli atti che si rendono necessari all'uopo, la costituzione di una società in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria, per la valorizzazione delle aree archeologiche site nel territorio regionale, d'intesa con lo Stato e previ appositi accordi di valorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, anche al fine della eventuale concessione della gestione di specifici beni o aree archeologici in favore della costituenda società [5].

 

2. La Giunta regionale adotta ogni provvedimento finalizzato alla costituzione della società, ivi compreso lo Statuto sociale, alla definizione dell'oggetto sociale, alla previsione dei suoi organi sociali, ed alla individuazione delle forme di partecipazione e controllo.

 

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di euro 61.200,00 allocata all'UPB 5.2.01.01 dello stesso bilancio.

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie diverse)

1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare fino al 31 dicembre 2011 contratti di collaborazione al personale in servizio presso il dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo per la gestione del sistema informativo turistico regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 maggio 2008, n. 8. Alla relativa copertura finanziaria quantificata in euro 352.680,00 si provvede con le risorse allocate all'UPB 2.2.01.04 (capitolo 22010415) dello stato di previsione della spesa di bilancio per il medesimo anno.

 

2. Per l'esercizio finanziario 2011 le risorse occorrenti in ordine alla stipula dei contratti di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 23, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 32 sono determinati in euro 550.000,00, allocate all'UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

 

3. Le risorse spettanti alla Regione Calabria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 70 del D.lgs 31 marzo 1998 n. 112, relativi all'annualità 2010, erogate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e già iscritte nel bilancio di esercizio 2010, saranno trasferite, nella misura del 50 per cento dalla Regione Calabria al Commissario Delegato per il Superamento della Situazione d'Emergenza nel Settore Rifiuti Urbani nel Territorio della Regione Calabria per lo svolgimento delle funzioni previste dall'OPCM 3731 del 16 gennaio 2009 e dall'OPCM 3886 del 9 luglio 2010.

 

4. Il Dipartimento Attività Produttive è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2011 all'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria un contributo in conto liquidazione di euro 235.000,00, allocato all'UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030207) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, da destinare alle retribuzioni del personale maturate a tutto il 31 dicembre 2010.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLA REGIONE

 

     Art. 13. (Norme per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale, degli enti, delle aziende e delle società regionali)

1. Per accelerare il processo di riorganizzazione degli uffici regionali, senza aumentare la relativa spesa di personale, per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai dipendenti, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato con la Regione Calabria ed in servizio continuativo presso la stessa da almeno cinque anni alla data, rispettivamente, del 31 dicembre 2010, 31 dicembre 2011, 31 dicembre 2012, che presentano apposita istanza di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, è erogata, subordinatamente all'accettazione della proposta di risoluzione da parte dell'Ente, una indennità supplementare, pari a sette mensilità della retribuzione lorda risultante dalla media degli ultimi dodici mesi di servizio, per ciascuno degli anni necessari al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia pensionistica e, comunque, per un massimo di cinque anni [6].

 

2. L’istanza di risoluzione anticipata di cui al comma 1, pena l’esclusione, deve essere presentata, per l’anno 2011, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, mentre per gli anni 2012 e 2013, non prima del 1 ottobre e non oltre il 30 novembre dell’anno precedente, secondo le modalità contenute in apposito avviso pubblicato sul sito web della Regione Calabria dalle competenti strutture che amministrano le risorse umane degli enti di appartenenza. Per il personale di cui al successivo comma 12, per l’anno 2011 il termine di scadenza è fissato al 30 giugno [7].

 

3. Per le istanze presentate entro i termini di cui al comma 2 ed accettate dall'Amministrazione regionale, la risoluzione del rapporto di lavoro, è fissata al 1° aprile di ciascun anno ad eccezione dell’anno 2012 per il quale le istanze possono essere presentate o confermate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge e la risoluzione del rapporto è fissata al 1 ottobre. Le istanze di risoluzione del rapporto di lavoro, una volta presentate all'Amministrazione, sono irrevocabili [8].

 

4. L'accettazione, da parte dell'amministrazione regionale, delle istanze di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, è subordinata alla verifica delle esigenze organizzative, delle condizioni finanziarie dell'ente ed al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale.

 

5. L'indennità supplementare, quantificata nella misura prevista dal comma 1, è corrisposta in tre quote, di pari importo, da erogarsi, in due rate semestrali, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

 

6. Ai dipendenti che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non hanno ancora maturato, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, il diritto a pensione, è erogata, in aggiunta al beneficio previsto dal comma 1, una indennità ulteriore, pari a 3 mensilità della retribuzione lorda risultante dalla media degli ultimi dodici mesi di servizio, per ciascuno degli anni necessari alla maturazione del diritto a pensione e, comunque, per un massimo di cinque anni.

 

7. Ai dipendenti che beneficiano delle indennità supplementari previste dal presente articolo non è riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

8. La retribuzione lorda, quantificata secondo le modalità previste dal comma 1, è calcolata escludendo la 13^ mensilità ed eventuali indennità di struttura percepite ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 e 13 maggio 1996, n. 8. Per i dirigenti ed i titolari di posizioni organizzative, sono esclusi dal calcolo anche gli importi eventualmente spettanti a titolo di retribuzione di risultato.

 

9. A coloro che beneficiano della presente legge è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti di lavoro o stipulare contratti per il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca, a qualunque titolo, con la Regione e con gli Enti, aziende e società regionali, per i cinque anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. La stipulazione di contratti in contrasto con il presente divieto comporta responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che lo ha sottoscritto.

 

10. [I posti in dotazione organica che si renderanno disponibili a seguito dell'applicazione della presente legge non potranno essere ricoperti, prima che la spesa, relativa alle indennità previste dai commi 1 e 5 per i singoli dipendenti, sia compensata con quella che l'Amministrazione avrebbe dovuto sostenere se il dipendente fosse rimasto in servizio e, comunque, subordinatamente alla verifica delle esigenze organizzative, delle condizioni finanziarie dell'ente ed al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale] [9].

 

11. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi, a parità di condizioni e modalità, ai dipendenti degli Enti, aziende e società regionali, sempre nel rispetto della normativa nazionale nel tempo in vigore.

 

12. I benefici previsti dalla presente legge sono estesi al personale trasferito alle province in seguito alla legge regionale n. 34/2002 e individuato sulla base del protocollo d'intesa Regione - Province del 27 marzo 2006. Dall'indennità di cui al comma 1 del presente articolo viene, tuttavia, detratta a carico di tale personale la quota già corrisposta quale premio per l'avvenuto passaggio ad altro ente. Contestualmente e proporzionalmente, viene ridotta la somma attualmente trasferita dalla Regione alle Province per il pagamento delle mensilità.

 

13. I benefici della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, come disciplinata dalla presente legge, sono estesi anche a coloro che, a decorrere dal 1 giugno 2010 e sino alla pubblicazione della presente legge, hanno prodotto domanda di collocamento a riposo anticipato e che, comunque, siano in servizio alla data di presentazione dell'istanza di risoluzione anticipata.

 

14. La presente legge non si applica a coloro che, in coerenza con la normativa, tempo per tempo vigente, in materia di limiti per la cessazione del rapporto di lavoro, raggiungano tali limiti alla data della risoluzione anticipata richiesta [10].

 

15. La presente norma non si estende al personale del servizio sanitario regionale.

 

16. Le somme necessarie alla copertura finanziaria della spesa del presente articolo sono da imputare sui corrispondenti capitoli, relativi alle spese per le retribuzioni del personale, dei bilanci degli enti interessati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 14. (Disposizioni in materia di personale A.Fo.R)

1. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 9/2007 disciplinante il trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi dell'AFOR, nelle more dell'attuazione complessiva della norma, la Giunta regionale è autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica, disponendo, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, prioritariamente e progressivamente, il trasferimento, nel proprio ruolo organico, dei dipendenti AFOR, già in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della presente legge, dando precedenza al personale che possiede maggiore anzianità di servizio presso gli uffici regionali, nel rispetto della disciplina in materia contenuta nell'articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 [11].

 

2. Il personale in servizio, alla data del 31.12.2010, presso il Centro Radio Regionale dell'AFOR è assegnato funzionalmente al servizio della Protezione Civile continuando a svolgere compiti e mansioni di propria e specifica pertinenza.

 

     Art. 15. (Disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali) [12]

1. Per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti, per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 10, commi 4, 4 bis e 4 ter, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, nonché i consequenziali effetti giuridici.

 

     Art. 16. (Disposizioni in materia di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità)

1. Il termine finale per l'attuazione del Piano di stabilizzazione previsto dall'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dalla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, è fissato al 31 dicembre 2011 [13].

 

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse del Fondo nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e con risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocate all'UPB 4.3.02.02 (capitoli 43020214 e 43020209) dello stato di previsione della spesa di bilancio 2011.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l'anno 2011 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alle leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4 e 19 novembre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione di leggi regionali e non utilizzate dagli Enti medesimi.

 

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20/2003 è sostituita dalla seguente: "le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, anche in associazione tra di loro, gli Enti pubblici economici, le Società a totale o prevalente partecipazione pubblica, quali le Società a capitale misto pubblico/privato, Società partecipate totalmente da Enti pubblici territoriali, ATO, Fondazioni costituite da Enti pubblici territoriali, società in House di Enti pubblici territoriali. Inoltre le Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e loro Consorzi, gli altri soggetti individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 468/1997, con decreti del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale".

 

5. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 20/2003 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui alla presente legge cessano comunque di avere vigore il 31 dicembre 2013, data entro la quale dovranno essere attuati i piani di stabilizzazione occupazionali dei lavoratori dei bacini di cui all'articolo 2" [14].

 

     Art. 17. (Cessazione del rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consiglio regionale della Calabria che abbiano raggiunto l'anzianità massima contributiva utile a pensione di anni quaranta, si risolve con un preavviso di mesi sei, fatte salve particolari esigenze connesse agli aspetti organizzativi e funzionali degli uffici del Consiglio regionale della Calabria.

 

2. Al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articolo 3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, il personale sarà mantenuto in servizio sino alla decorrenza del trattamento pensionistico stabilito dalla normativa vigente tempo per tempo.

 

     Art. 18. (Accesso alla qualifica dirigenziale) [15]

1. Per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione Calabria (Consiglio regionale e Giunta) si procede tramite corso-concorso a cui possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E TRIBUTI REGIONALI

 

     Art. 19. (Collaborazione tra gli organi regionali in materia tributaria)

1. I dipartimenti regionali e qualunque altro ente od organo regionale o sub-regionale comunque denominato sono tenuti a fornire le informazioni richieste dalla struttura tributaria regionale entro il termine indicato dalla legge regionale che disciplina il procedimento amministrativo.

 

2. Il responsabile del procedimento che viola, senza giusto motivo, l'obbligo di cui al comma 1, è soggetto a responsabilità disciplinare per grave violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità.

 

3. Quando nei giudizi avente ad oggetto un'imposizione tributaria la Regione si costituisce tramite l'Avvocatura, la struttura tributaria regionale fornisce le informazioni, le motivazioni e le ragioni giuridiche sottese all'atto tributario o amministrativo impugnato e tutta la documentazione probatoria occorrente per l’espletamento dell'attività di difesa, almeno trenta giorni prima del termine per la costituzione in giudizio.

 

4. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovraintende la struttura tributaria regionale sono indicati i criteri di economicità sulla base dei quali effettuare o non effettuare l'attività di accertamento. In difetto di previsione i detti criteri sono predeterminati dal dirigente della struttura tributaria regionale. In ogni caso sono escluse dall'accertamento le violazioni di mero carattere formale o temporale purché emerga la buona fede del contribuente e purché il tributo sia effettivamente introitato entro l'anno di pagamento.

 

5. Il dirigente della competente struttura tributaria, con provvedimento motivato, può rinunciare alla costituzione in giudizio in ragione del rapporto eventualmente sfavorevole insistente tra l'entità della pretesa e i costi legali ed amministrativi che deriverebbero dalla prosecuzione della attività giudiziale ovvero in ragione della probabile soccombenza giudiziale. La struttura tributaria regionale in tali casi comunica agli organi giurisdizionali la cessata materia del contendere.

 

     Art. 20. (Disposizioni in materia di contenzioso tributario regionale)

1. Nelle controversie in materia tributaria, l'Avvocatura regionale, può conferire incarichi professionali esterni, in deroga alle vigenti previsioni in materia.

 

2. Gli incarichi professionali di cui al comma 1, devono essere conferiti attraverso idonea convenzione con professionisti esterni, individuati d'intesa con il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e secondo le modalità da questi fissate.

 

3. Per gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa nel limite massimo di euro 210.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 1.2.04.09 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.

 

     Art. 21. (Partecipazione dei comuni all'accertamento)

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, è incentivata la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo, previa intesa con i Comuni interessati, mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi regionali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni applicate.

 

2. Per le attività di supporto all'esercizio delle facoltà di cui al primo comma i Comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai Comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali.

 

3. Con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale sono individuati i tributi e le modalità operative della partecipazione comunale all'accertamento.

 

4. Con decreto del dirigente della Ragioneria regionale, di concerto con il dirigente della struttura tributaria regionale, è effettuata l'attribuzione della quota di pertinenza comunale.

 

     Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 11)

1. Alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) all'articolo 1, dopo le parole "provvedimenti amministrativi" sono inserite le seguenti "espressi o taciti";

 

b) al comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente alinea "In caso di provvedimento tacito conseguente a denuncia di inizio di attività o a segnalazione certificata d'inizio di attività o ad altri similari istituti, la tassa è corrisposta contestualmente alla dichiarazione del contribuente.";

 

c) al comma 1 dell'articolo 6, le parole "è soggetto all'applicazione di una soprattassa nella misura pari al doppio della tassa evasa" sono sostituite dalle parole "di una sanzione dal cento al duecento per cento della tassa evasa, con un minimo di euro 103,29";

 

d) al comma 3 dell'articolo 6, le parole "si incorre: a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza; b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento dell'infrazione" sono sostituite dalle parole "si incorre in una sanzione pari al trenta per cento della tassa evasa";

 

e) dopo il comma 3 dell'articolo 6, è aggiunto il seguente comma: "3 bis. Nessuna sanzione è applicata nel caso nel quale il contribuente abbia, per errore scusabile, integralmente provveduto alla corresponsione della tassa dovuta a favore di enti diversi rispetto alla Regione. In tale caso gli enti che abbiano introitato erroneamente la tassa di rilascio, di rinnovo, annuale o di visto e vidimazione sono tenuti al riversamento delle relative somme nei confronti della Regione.";

 

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Obbligo di informazioni)

"1. Gli uffici competenti al rilascio dei provvedimenti e degli atti soggetti a tassazione sono tenuti alla trasmissione alla struttura tributaria regionale delle informazioni relative agli atti espressi o taciti rilasciati entro trenta giorni dal rilascio o dal perfezionamento degli stessi. Sono oggetto di comunicazione anche le cessazioni e le variazioni degli stessi predetti atti. La trasmissione può avvenire anche per via telematica. Ogni comunicazione indica importo ed estremi del versamento effettuato dal contribuente.

2. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 1, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.

3. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovraintende alla struttura tributaria della Regione sono stabilite modalità, termini e decorrenza dell'uso della procedura di trasmissione telematica prevista nel comma 1.11 provvedimento può stabilire deroghe alla trasmissione telematica ove ciò sia reso necessario da esigenze amministrative o giurisdizionali.".

 

     Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16)

1. Alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 12 dell'articolo 7, le parole "lo stesso si desume dal volume dei rifiuti " sono sostituite dalle parole "si procede ai sensi dell'articolo che segue.".;

 

b) dopo l'articolo 7 è aggiunto l'articolo 7 bis, rubricato "Presunzione di conferimento" che ha il seguente contenuto:

"1. Ove non sia possibile determinare il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, gli organi ispettivi provvedono a stimare discrezionalmente il tonnellaggio conferito.

2. Ove la stima non sia possibile gli organi ispettivi provvedono a stimare il tonnellaggio dal volume dei rifiuti conferiti, in base ad un rapporto di conversione di una tonnellata per ogni metro cubo conferito.

3. Ove la stima del volume non sia possibile gli organi provvedono a calcolare l'area territoriale sulla quale insiste la discarica e stimano il tonnellaggio in base alla estensione territoriale, in base ad un rapporto di conversione di una tonnellata per ogni metro quadro di estensione.

4. Nel caso non sia possibile individuare la natura dei rifiuti conferiti, essi si presumono essere rifiuti della specie soggetta alla massima tariffa di conferimento.

5. Ove non sia possibile determinare la data del conferimento o dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, lo stesso si presume avvenuto alla data dell'accertamento.

6. Avverso le dette stime il soggetto sanzionato è ammesso a fornire prova contraria, la cui risultanza è valutata motivatamente dalla struttura tributaria regionale." .

 

c) dopo l'articolo 7 bis, è aggiunto, ai sensi del comma che precede, l'articolo 7 ter, rubricato "Cause di non punibilità" che ha il seguente contenuto:

"1. Non è sanzionabile l'omesso o ritardato versamento del tributo correttamente dichiarato ove il soggetto passivo abbia denunciato lo stato di inadempimento dell'obbligo alla corresponsione della quota di conferimento dovuta dagli enti pubblici che direttamente o indirettamente conferiscono in discarica.

2. L'esclusione della responsabilità è limitata alla sanzione applicabile sulla quota di tributo omesso o ritardato corrispondente all'entità dell'inadempimento dell'ente pubblico conferitore ed è subordinata alla presentazione di una apposita denuncia dello stato di inadempimento. Le modalità ed i termini della presentazione della detta denuncia sono determinati con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovraintende alla struttura tributaria. In ogni caso è dovuto il tributo omesso.".

 

     Art. 24. (Modifiche alle legge regionale n. 30 del 7 agosto 2002 e s.m.i)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 bis della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 è sostituito dal seguente: "1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale le ONLUS che possiedono i requisiti di cui all'articolo 10 del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460".

 

     Art. 25. (Trasferimento alla Regione di risorse provenienti dal gettito fiscale rinveniente dagli impianti di energia)

1. La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di un Accordo di Programma Quadro, nell'ambito della Intesa Istituzionale Stato - Regione, per decidere del trasferimento alla Regione Calabria della quote di risorse finanziarie assegnate al bilancio statale proveniente dal gettito fiscale rinveniente dagli impianti di produzione energetica a circuito combinato turbogas e dalle attività di estrazione o di trasformazione metanifere operanti nel territorio regionale calabrese.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

     Art. 26. (Accesso all'anticipazione statale per il ripiano dei debiti pregressi della Sanità)

1. Al fine di garantire la possibilità di accesso all'anticipazione di liquidità a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 191/2009 stanziate dallo Stato per la copertura del debito sanitario cumulativamente registrato a tutto il 31 dicembre 2005, una quota delle entrate in libera disponibilità della Regione pari ad euro 30.000.000,00 - accertate e riscosse al capitolo 12010006 relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione istituita con il successivo articolo 27 della presente legge ed al capitolo 1101103 dell'entrata relativo alla Tassa automobilistica regionale, è finalizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, alla restituzione della predetta anticipazione.

 

2. A tale scopo è istituito nell’UPB 6.1.01.01 della spesa del bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013 il corrispondente capitolo 61010183 con lo stanziamento di € 30.000.000,00 quale rata annua comprensiva degli interessi e per la durata di 30 anni il cui utilizzo è subordinato alla sottoscrizione del contratto di prestito e all’effettivo livello delle somme attinte [16].

 

3. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale di contabilità n. 8/2002.

 

     Art. 27. (Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro in materia sanitaria approvato con specifico accordo con lo Stato, è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2011 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17.

 

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0.0258 per litro di benzina.

 

3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 30 luglio 1996, articolo 1, comma 1, lettera d).

 

3 bis. I soggetti passivi devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono avverati i presupposti di imposta, all'ufficio tributario della Regione Calabria competente territorialmente, la stessa dichiarazione presentata, per ciascuna provincia, all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente e redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996. Devono, inoltre, risultare nella comunicazione l'individuazione del soggetto passivo e dei singoli impianti di distribuzione, i consumi di carburante per ciascun mese solare, le liquidazioni mensili, il riepilogo e il saldo dell'imposta, la firma del legale rappresentante del soggetto passivo. Con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, da pubblicarsi sul BURC, possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di cessazione del soggetto passivo, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro un mese dalla data di cessazione [17].

 

4. L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio all'atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al comma successivo. le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro l'ultimo giorno utile del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria, cosi come disposto dal comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale n. 34/2010; gli uffici dell'Agenzia delle dogane hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, anche su richiesta del soggetto passivo [18].

 

5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi.

 

6. In caso di ritardato pagamento, entro i trenta giorni dalla scadenza, la sanzione amministrativa è ridotta al trenta per cento dell'imposta versata in ritardo, oltre agli interessi.

 

7. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta è effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30 luglio 1996, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta di cui al comma 3 del presente articolo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

 

7 bis. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La prescrizione di detto credito è interrotta in caso di esercizio di azione penale. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. L'eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile [19].

 

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

9. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimate per l'anno 2011 in euro 10.082.600 sono riscosse a valere sull'UPB di entrata 1.2.01 (capitolo 12010006) ed allocate, nella parte spesa, all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010183). La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale di contabilità n. 8/2002.

 

     Art. 28. (Disposizioni diverse in materia sanitaria)

1. Alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) all'articolo 1, comma 2:

 

- alla lettera b) dopo la parola "Italia" sono aggiunte le parole "che non siano disponibili presso il Servizio Sanitario Regionale";

 

- alla lettera c) dopo le parole "congenite o acquisite" sono aggiunte le parole "qualora siano necessarie prestazioni non fruibili presso la Rete regionale delle malattie rare";

 

- alla lettera c) dopo le parole "organi e funzioni" sono aggiunte le parole "qualora necessitino di prestazioni non fruibili presso il Servizio Sanitario Regionale";

 

b) all'articolo 2, comma 1, le parole "50.000,00 euro annui" sono sostituite dalle parole "36.000,00 euro annui".

 

2. In applicazione dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 446/97, a decorrere dal 1 gennaio 2011 le tasse di ispezione dovute per la detenzione di apparecchi radiologici, detenuti dagli odontoiatri, di radioterapia e di radium terapia, sono abrogate [20].

 

3. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1, le parole "ruolo sanitario" sono sostituite con le parole "Sistema Sanitario Regionale".

 

TITOLO V

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI VIGENTI

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale n. 42/2008) [21]

1. Alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 42 recante "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili" è aggiunto il seguente articolo 4 bis.

 

"Art. 4 bis.

1. Al fine di promuovere l'intervento pubblico nel settore della produzione di energia rinnovabile si riconosce priorità di indizione ai procedimenti unici afferenti domande il cui soggetto proponente sia un ente pubblico, ovvero Ente Locale e Consorzi di Sviluppo Industriale di cui alla legge regionale 38/2001, nella qualità di soggetto responsabile dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili da autorizzare.

2. Alla concorrenza dei limiti di potenza autorizzati di cui alla legge regionale n. 42/2008 non partecipano gli interventi il cui soggetto proponente è rappresentato da un Ente pubblico.

3. In ottemperanza dell'articolo 17 della legge n. 96 del 4 giugno 2010, comma 1 lettera d), gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 1 comma 1 lettera e) del D.L. 29 dicembre 2003 n. 387, alimentati dalle fonti di cui alla lettera a) dello stesso comma, vengono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 e successive modificazioni".

 

2. Dopo il paragrafo 6.6 dell'allegato SUB1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 42, inserire il seguente paragrafo che sarà denominato 6.7:

 

"a) Nel caso il soggetto proponente sia un ente pubblico nella sua qualità di soggetto responsabile dell'impianto da autorizzare, la verifica preliminare di cui all'articolo 6 dell'allegato SUB1 della legge regionale n. 42/2008, non dovendosi procedere alla determinazione della disponibilità di potenza autorizzabile, potrà essere eseguita da un soggetto pubblico delegato dal Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche. La verifica preliminare afferente interventi proposti da un ente pubblico dovrà essere terminata dal soggetto delegato dal Dipartimento Attività Produttive -Settore Politiche Energetiche entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione unica. Nel caso che il soggetto delegato dovesse richiedere, per una sola volta, integrazioni documentali ai sensi del paragrafo 6.1 dell'allegato SUB1 della legge regionale n. 42/2008, il termine di definizione del procedimento dovrà concludersi entro un massimo di giorni 15 dall'avvenuta produzione delle integrazioni da parte del soggetto proponente. Ultimate con esito positivo le verifiche di cui sopra da parte del delegato, il Settore Politiche Energetiche provvede contestualmente ad assegnare i valori di potenza attribuibili a ciascuna richiesta di autorizzazione unica, indicendo entro e non oltre 15 giorni dall'esito positivo della verifica la Conferenza di Servizi.

b) Nel caso di progetti in cui il soggetto proponente sia un ente pubblico, il Dipartimento Ambiente dovrà attivare la procedura di verifica ambientale (Screening; VIA o procedure AIA) contestualmente alla verifica preliminare da parte del Dipartimento Attività produttive-Settore Politiche Energetiche o del suo delegato, concludendo il procedimento stesso nel termine massimo di 60 giorni a partire dal ricevimento della domanda di autorizzazione unica da parte del soggetto proponente e comunque non oltre la seduta di apertura della Conferenza dei Servizi.

c) Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 10 MW il cui soggetto proponente sia un ente pubblico si applicherà la sola procedura di verifica ambientale di Screening.

d) Si riconosce priorità di indizione ai procedimenti unici afferenti progetti in cui il soggetto proponente sia un ente pubblico, per cui il Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche convoca entro e non oltre i 15 giorni dall'esito positivo della verifica preliminare la Conferenza dei servizi per l'acquisizione diretta di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

e) Ogni amministrazione convocata può esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa nel termine massimo di 60 giorni, a partire dal ricevimento della domanda di autorizzazione unica da parte del soggetto proponente e comunque non oltre la seduta di apertura della Conferenza dei Servizi, scaduto tale termine il Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato comunque adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, sostituendo, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla Conferenza.

f) Al fine di promuovere un intervento nel settore della produzione dell'energia rinnovabile gli Enti Pubblici proponenti l'impianto su cui grava la procedura di verifica ambientale dovranno presentare una dichiarazione attestante il valore dell'opera a firma del proponente intervento. L'importo da versare alla Regione Calabria, in analogia con l'articolo 9 del Regolamento regionale 14 maggio 2009, n. 5 pubblicato dal BURC in data 23 maggio 2009, a titolo di spese istruttorie è pari ad € 500,00 in caso dì valore dell'opera inferiore o pari ad € 100.000,00 e ad € 500,00 + [(Valore dell'opera - 100.000,00)] x 0,0008."

 

     Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3 è inserito l'articolo 9 bis, rubricato"Circuiti teatrali regionali" con le seguenti disposizioni:

1. La Regione Calabria promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, quali elementi rilevanti per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonché per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale calabrese.

2. Per accedere ai contributi previsti dalla presente legge i circuiti teatrali regionali dovranno presentare un progetto di attività che comprenda la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative. Le giornate recitative dovranno essere articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia ed effettuate in sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni e con capienza non inferiore a centocinquanta posti.

 

     Art. 31. (Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)

1. Alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al secondo comma dell'articolo 4, dopo le parole "si provvede" e prima del periodo "mediante un programma annuale" è inserito il seguente periodo: "salvo quanto previsto nel successivo comma 3".

 

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma 3:

 

"La Regione Calabria partecipa alla Fiera del Libro di Torino e alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna Childrens Book Fair. Gli oneri delle partecipazioni gravano sulle risorse annualmente stanziate nell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale".

 

     Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3, della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39 è aggiunto il seguente: "3. La Giunta regionale, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lett. b) dello Statuto, nonché della potestà regolamentare di cui all'articolo 43, comma 3, dello Statuto, su proposta del Dirigente dell'Avvocatura Regionale, può adottare un Regolamento che, nel rispetto della normativa in materia e senza aggravio a carico del bilancio regionale, preveda forme di incentivazione per il personale amministrativo dell'Avvocatura regionale che partecipa all'attività finalizzata al recupero delle somme liquidate per spese di giudizio in favore della Regione Calabria con provvedimenti giurisdizionali definitivi."

 

     Art. 33. (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 10, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, tra le parole" ... Regione ... " e " ... è istituita ... " è aggiunto il seguente periodo: "... e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ... ".

 

     Art. 34. (Modifiche a leggi regionali relative a riserve naturali e parchi)

1. L'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 è sostituito dal seguente:

 

"1. La gestione delle Riserve Naturali è affidata dalla Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 6, comma 10 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 e s.m.i, all'Associazione di protezione ambientale "Amici della Terra Italia" riconosciuta a livello nazionale e provvista della necessaria competenza e specializzazione.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di gestione predisporrà la proposta di Statuto regolamentare per la gestione delle medesime riserve naturali, che sarà approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi 60 giorni.

3. Lo Statuto dovrà prevedere, tra l'altro, la sede dell'Ente della gestione e dei diversi servizi delle riserve, il coinvolgimento sinergico e consultivo di tutti i Comuni interessati e tutto quanto non previsto dalla presente legge.

4. In caso di inadempienza, la Giunta regionale è comunque tenuta ad adottare e trasmettere al Consiglio regionale per l'approvazione, una propria proposta di Statuto, nel rispetto dei tempi di cui al comma precedente.

5. Le modifiche allo Statuto sono adottate e approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 2.

6. Lo Statuto è pubblicato sul BURC, ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.

7. L'Ente di gestione delle Riserve Naturali predispone, previo parere delle Amministrazioni comunali di Cassano allo Jonio, Corigliano Calabro, Tarsia, Santa Sofia d'Epiro, un Programma di gestione, promuovendo la conservazione e la valorizzazione delle riserve, attraverso il quale individua le azioni, gli impegni, le priorità sulla base delle risorse finanziarie annualmente attribuite.

8. Il Programma è adottato dall'Ente di gestione ed è trasmesso al competente Settore in materia di aree protette del Dipartimento "Politiche dell'Ambiente", per la vigilanza sulla corretta gestione delle risorse assegnate."

 

2. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 è inserito il seguente:

 

"Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le vigenti disposizioni della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 e s.m.i".

 

3. L'articolo 75 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e s.m.i, è abrogato.

 

4. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 è sostituito dal seguente: "Il bilancio di previsione è approvato dalla Giunta regionale. Le variazioni finanziarie tra capitoli della stessa unità previsionale e le variazioni conseguenti ad assegnazioni pubbliche vincolate sono approvate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco."

 

     Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 7)

1. Al comma 6 dell'articolo 3, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) le parole "anche attraverso l'acquisizione e la demolizione di immobili costruiti in violazione di legge" sono sostituite con le parole "intese come aree che presentano singolarità geologica, florofaunistica, ecologica, di cultura agraria, di infrastrutturazione del territorio, nonché quali strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con l'ambiente naturale in modo da formare un'unità rappresentativa";

 

b) è aggiunto il seguente capoverso "La Giunta regionale, con apposita delibera, provvederà a definire i criteri e le modalità con cui saranno finanziate le iniziative proposte dagli Enti pubblici per le finalità previste nel presente comma".

 

     Art. 36. (Modifiche alla legge regionale n. 38/2001)

1. All'articolo 8 comma 1, le parole: "Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero variabile da tre a cinque membri" sono sostituite dalle seguenti: "Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero di tre membri. ";

 

2. All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma 5: "L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale".

 

3. All'articolo 16, comma 2, lettera a), sono inserite le seguenti parole: "L'entità del Contributo annuale determinato dall'Assemblea, non può mai superare il corrispondente valore economico della quota detenuta dal singolo Socio nel Fondo Consortile e risultante dall'ultimo bilancio approvato".

 

4. All'articolo 18 comma 3 è aggiunta la seguente lettera d) "accertata, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo, una perdita d'esercizio pari o superiore all'ammontare del Fondo Consortile desunto dall'ultimo bilancio approvato, disporre lo scioglimento degli Organi Consortili e la nomina di un Commissario straordinario.".

 

5. All'articolo 24 è inserito il seguente comma 5: "I soggetti di cui al comma 1, possono altresì, trasferire al Consorzio in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da questo realizzate, da acquisire nel Bilancio Consortile secondo le modalità alternative:

1) a patrimonio indisponibile ed accantonato in apposita Riserva, per le attività Istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 2 della presente legge;

2) a patrimonio disponibile, il cui credito vantato dal Socio potrà essere destinato, in aggiunta a quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'articolo 16 della presente legge, secondo le direttive contenute nello stesso provvedimento di trasferimento.

Ai beni ceduti con le modalità precedenti, non si applica il comma 3 dell'articolo 24 della presente legge.".

 

     Art. 37. (Modifiche alla legge regionale n. 40/2009)

1. All'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 40 del 5 novembre 2009 "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria", dopo le parole "dell'articolo 5" sono aggiunte le parole "comma 5".

 

     Art. 38. (Modifiche alla legge regionale n. 8/89 "Disciplina dell'artigianato) [22]

1. Sono soppresse le commissioni provinciali artigianato e così le disposizioni che ne disciplinano la composizione ed il funzionamento di cui agli articoli 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 della legge regionale n. 8/1989 per ultimo modificata dalla legge regionale n. 11/2002.

 

2. L'articolo 30 della legge regionale n. 34/2002 è così modificato "La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che si avvalgano per le attività di accertamento e controllo degli uffici provinciali regionali".

 

3. L'espletamento delle funzioni attinenti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione delle imprese artigiane è demandata alle Camere di Commercio, in attuazione della delega sulla tenuta degli albi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 34/2002 come modificato dall'articolo 1.

 

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 8/1989, come per ultimo modificata dalla legge regionale n. 11/2002:

 

a) all'articolo 5, comma 1, la frase "e istituiti dalla Commissione provinciale artigianato" è eliminata;

 

b) all'articolo 6, i commi 3 - 4 - 5 - 6 - 9 sono soppressi;

 

c) gli articoli 7, 8, 9, 10 sono soppressi.

 

5. Le Camere di Commercio disimpegnano le funzioni di cui all'articolo 2 attraverso una gestione unitaria determinata dalla integrazione tra Albo imprese artigiane e Registro delle imprese, per cui si rinvia all'applicazione dell'articolo 80 del D.lgs. n. 59/2010.

 

6. L'iscrizione nel Registro delle imprese con la specifica denominazione di "impresa artigiana" equivale a tutti gli effetti all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e comporta il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, sia ai fini costitutivi, sia ai fini della concessione delle agevolazioni previste per tale categoria.

 

7. Ai fini dell'accertamento e controllo dei requisiti generali previsti per la qualifica di impresa artigiana e dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività segnalata, successivi all'iscrizione, le Camere di Commercio si avvalgono degli uffici provinciali regionali che possono eventualmente chiedere lo svolgimento di integrazione di istruttoria del Comune di riferimento territoriale dell'impresa richiedente.

 

8. È soppressa la Commissione regionale per l'artigianato e cosi la disposizione di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 8/1989 per ultimo modificata dalla legge regionale n. 11/2002. Le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento Attività Produttive, al quale sono proponibili i ricorsi contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

 

9. È eliminata la revisione generale degli albi delle imprese artigiane prevista dall'articolo 11 della legge regionale n. 8/1989 per ultimo modificata dalla legge regionale n. 11/2002.

 

10. Alla revisione dinamica delle imprese si procederà analogamente a quanto previsto per le imprese iscritte nel Registro delle imprese dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e attraverso la messa in rete delle informazioni tra pubbliche amministrazioni anche conseguente alla prevista unificazione dei processi per l'avvio di impresa in capo allo stesso sistema informativo registri delle imprese/rete dei SUAP.

 

11. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà con apposito regolamento le modalità di attuazione della presente norma, anche alla luce della innovazione legislativa introdotta dall'articolo 49 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122).

 

12. Alla Giunta regionale è demandata altresì la redazione del "Testo Unico in materia di artigianato" di cui al testo unico in materia di attività produttive ex legge regionale n.4/2009 prevedendo il differimento del termine stabilito all'articolo 3 a 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

13. Con apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale, saranno disciplinati i rapporti tra Regione Calabria e Camere di Commercio sulle funzioni delegate. All'accertamento delle violazioni provvedono le Camere di Commercio.

 

14. È soppresso l'articolo 13 della legge regionale n. 8/1989 per ultimo modificato dalla legge regionale n. 11/2002.

 

     Art. 39. (Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2010, n. 17)

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2010, n. 17 è prorogato al 30 giugno 2011 [23].

 

2. [La Giunta regionale, entro e non oltre 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18] [24].

 

     Art. 40. (Modifica all'articolo 25, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15)

1. All'articolo 25, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per come modificato ed integrato con leggi regionali 31 dicembre 2008, n. 44, 17 agosto 2009, n. 29, 31 dicembre 2009, n. 58 e 13 luglio 2010, n. 18 l'espressione "entro il 31 dicembre 2010" è sostituita dalla seguente "entro il 30 giugno 2011 ".

 

     Art. 41. (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2001 n. 5)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 22 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 sono sostituiti dai seguenti:

 

"1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, deve essere in possesso di laurea, di elevata professionalità e di documentata competenza nelle problematiche del lavoro, del diritto del lavoro, delle politiche del lavoro e delle organizzazioni complesse pubbliche o private.

2. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla Giunta regionale.".

 

     Art. 42. (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n.22)

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010 viene così modificato: "dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge decadono tutti gli organi così come previsti dall'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, tranne il Collegio dei Revisori.".

 

2. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010 viene così modificato "fino alla nomina degli organi previsti dagli articoli 9 bis, 9 ter, e 10 della legge regionale n. 20/2010, come modificati dalla legge n. 22/2010 e dalla presente legge, le relative funzioni sono svolte da un commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale".

 

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 22/2010 è inserito il seguente: "L'articolo 12 della legge regionale n. 20/1999, comma 1, viene così sostituito: "i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, sono nominati dalla Giunta regionale. Fino alla nomina del Collegio dei Revisori a mente della presente legge, le funzioni vengono svolte dal collegio attualmente in carica.".

 

     Art. 43. (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)

1. All'articolo 6 comma 1 dopo le parole Segretariato Generale sono aggiunte le parole "Direzione Generale".

 

2. All'articolo 6 il punto a) è sostituito dal seguente: "Il Segretariato Generale assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza mediante indicazioni alla Direzione Generale, fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende alla gestione amministrativa dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità.

 

3. Nel titolo dell'articolo 7 dopo le parole Segretario Generale vengono aggiunte le parole: "del Direttore Generale".

 

4. All'articolo 7, comma 1, dopo le parole:"Ufficio di Presidenza" si aggiunge il seguente periodo: "assiste il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio regionale e i gruppi consiliari nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale.

 

5. Nell'articolo 7 è aggiunto il comma 1 bis: "Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:

a) cura, su indicazione del Segretario Generale, l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;

b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;

c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;

d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;

f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990 n. 241;

g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

h) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;

i) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;

j) esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti.

 

6. Nell'articolo 7 è aggiunto il comma 1 ter: "Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica sia di Segretario Generale che di Direttore Generale.

 

7. All'articolo 15, comma 1, dopo le parole Segretariato Generale sono aggiunte le parole: "di Direttore Generale".

 

8. Nel titolo dell'articolo 17 dopo le parole Segretario Generale sono aggiunte le parole: "Direttore Generale".

 

9. Al comma 1 dell'articolo 17 dopo le parole Segretario Generale sono aggiunte le seguenti parole: "ed al Direttore Generale".

 

10. Al comma 2 dell'articolo 17 dopo le parole Segretario Generale sono aggiunte le seguenti parole: "ed al Direttore Generale".

 

11. All'articolo 17 è aggiunto il terzo comma:"Qualora le due figure di Segretario Generale e di Direttore Generale sono ricoperte dalla stessa persona il trattamento economico è quello concordato per la figura del Segretario Generale.

 

12. L'articolo 9, comma 4 è cosi interamente sostituito "Il capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di dirigente ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale. La scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, purché in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale, in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine.

 

13. Il vice Capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale.".

 

14. All'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3 bis. Per particolari esigenze di programmazione legislativa, mediante lo studio e l'approfondimento dei processi di sviluppo della Regione Calabria, è consentito l'utilizzo, in posizione di comando presso le strutture speciali del Consiglieri regionali, per massimo sei mesi, di personale specializzato in servizio presso le Aree di Sviluppo Industriale (Consorzio ASI) della Calabria, in deroga a quanto previsto dal presente articolo e senza ulteriore aggravio di spesa per bilancio del Consiglio regionale.

 

     Art. 44. (Interpretazione autentica articolo 23, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 22/2010)

1. Al comma 1, lettera b) le parole: "con oneri a carico dei rispettivi bilanci" sono da intendersi nel senso che "il trattamento economico fondamentale comprensivo di oneri riflessi resta a carico dei rispettivi bilanci ed il trattamento economico relativo alla parte accessoria dell'indennità di struttura, comprensivo degli oneri riflessi, è sempre a carico del Consiglio regionale".

 

     Art. 45. (Disposizioni diverse)

1. La legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 recante "Interventi della Regione Calabria nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è abrogata.

 

2. La legge regionale 7 agosto 1999, n. 22 recante "Istituzione dell'Albo regionale della Società di Mutuo Soccorso" è abrogata.

 

3. I commi 13 e 14 dell'articolo 12 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 sono soppressi.

 

4. Al comma 4 dell'articolo 17, della legge regionale n. 9 del 17 maggio 1996 le parole "in carica della legislatura" sono sostituite da "di trenta mesi ed è rinnovabile annualmente fermo restando il vincolo dell'incompatibilità per chi è stato nominato più di due volte".

 

5. All'articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 8/2010 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole "legge regionale 12 aprile 1990, n. 21" sono aggiunte le seguenti "con priorità per gli interventi previsti per le chiese di interesse storico -artistico e dall'articolo 4, lettera c)".

 

6. All'articolo 3 della legge regionale n. 32/88 è aggiunto il comma 2 bis: "La quota parte del contributo regionale destinata alle voci di spesa per personale docente e non docente, nella misura in ogni caso non eccedente al 70 per cento del totale, viene erogata ad inizio di ogni anno accademico, entro il mese di settembre e rendicontata a conclusione dello stesso anno," compatibilmente con quanto disposto dal piano dei pagamenti adottato con delibera della Giunta regionale n. 620 del 20 settembre 2010 per il rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità.

 

7. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 22/95 le parole "30 giorni" sono sostituite con le parole "60 giorni".

 

8. Il comma 27 dell'articolo 3 delle legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è sostituito dal seguente: "Alla ripartizione tra i consiglieri e le consigliere provinciali e regionali di parità delle somme dello stanziamento di bilancio previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, provvede, in quote eguali, il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale della Calabria".

 

9. All'articolo 96, lett. g), della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 dopo la parola "regionale" sono aggiunte le seguenti "ivi compresi i canali di collegamento, ricadenti sul territorio demanio pubblico, fra il mare e la portualità interna".

 

10. All'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 2000, n. 10, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma 1 bis: "Gli acquirenti dei suddetti beni immobili possono richiedere la rateizzazione del prezzo di vendita per un periodo massimo di tre anni, sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) 68/2001, (CE) 69/2001 e (CE) 70/2001.".

 

11. All'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 2010, n. 20, le parole "limitatamente alla sola stagione estiva 2010" sono sostituite dalle parole "limitatamente alle sole stagioni estive 2010 e 2011 e 2012" [25].

 

12. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 36/2008 è così sostituito: "4. Il Dipartimento regionale "Lavori pubblici ed acque" è autorizzato altresì ad utilizzare le eventuali somme residue rivenienti dalla programmazione di cui al precedente comma 1 per il finanziamento dei restanti programmi denominati "contratti di quartiere II" ammessi nel D.M. n. 176/4 del 12 febbraio 2007 e non finanziati, secondo l'ordine della graduatoria ministeriale approvata".

 

TITOLO VI

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORDINAMENTALE

 

     Art. 46. (lntegrazioni alla legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005) [26]

1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 è aggiunto il seguente comma 6 ter: "anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 L. 154/81 e dell'articolo 65 D.lgs. 267/00 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica".

 

     Art. 47. (Regolazione unitaria del servizio idrico integrato)

1. [In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le funzioni di autorità d'ambito di cui all'articolo 148 del D.lgs. 152/2006, previste dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, a decorrere dal 1 luglio 2011, sono esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla Regione Calabria, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali Autorità d'Ambito] [27].

2. [A decorrere dal 1 luglio 2011 è pertanto istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale] [28].

3. Fino al 30 giugno 2011 sono sospese le procedure ancorché avviate per l'affidamento del servizio e le amministrazioni provinciali, soggetti d'ambito giusto quanto sancito dal comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale n. 15/2008, garantiscono il prosieguo nelle attività istituzionali ordinarie con particolare riferimento agli atti necessari al trasferimento. All'uopo le amministrazioni provinciali con il supporto di un commissario liquidatore individuato con Decreto del Presidente della Giunta regionale procederanno, in raccordo con il Dipartimento "Infrastrutture e Lavori pubblici" e con il Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" all'elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Ente o Autorità d'Ambito.

4. La Giunta regionale, sulla base del piano di ricognizione di cui al comma precedente, fornisce senza ritardo al Dipartimento "Infrastrutture e Lavori pubblici" appropriate linee d'indirizzo per l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche individuando specifici ambiti di gestione e disciplinando le forme ed i modi di consultazione dei Comuni ricadenti nei medesimi ambiti ottimali.
5. Entro il 28 febbraio 2011, la Giunta regionale su proposta del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori pubblici", approva un Piano Operativo per incidere sulle criticità strutturali e di sistema che oggi si registrano nei processi organizzativi del servizio idrico, comprendente specificatamente la gestione tecnico-amministrativa delle utenze idriche finali nonché misure finanziarie a sostegno dell'esposizione debitoria dei Comuni per l'espletamento pregresso del servizio di approvvigionamento. All'uopo ci si potrà avvalere del supporto tecnico di SO.Ri.Cal. s.p.a.

 

     Art. 48. (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa)

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, la variazione del settore merceologico, l'ampliamento, il trasferimento di grandi strutture di vendita, così come definite dal successivo articolo 2, è sospeso fino all'entrata in vigore della nuova legislazione in materia di regolamentazione e programmazione delle attività commerciali e comunque per un periodo non superiore a 150 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul BUR.

 

2. Ai procedimenti non ancora conclusi alla data di adozione della presente legge non potrà essere dato ulteriore corso.

 

3. Tutti i comuni della regione, nel periodo di moratoria di cui all'articolo 1 procedono al censimento delle attività commerciali relative alle medie e grandi strutture di vendita, esistenti nel proprio territorio, di cui alla legge regionale n. 17/99 e correlata deliberazione del Consiglio regionale n. 409 del 18 gennaio 2000 (articolo 3). Analogamente, gli stessi Comuni provvederanno a comunicare alla Regione Calabria, Dipartimento Attività Produttive, eventuali procedure in itinere per il rilascio di autorizzazione.

 

4. Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere ultimate entro 120 giorni e le risultanze dovranno essere notificate alla Regione Calabria - Assessorato alle Attività Produttive, attraverso apposito modello che verrà predisposto dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive.

 

     Art. 49. (Misure in materia di trasporto aereo) [29]

1. La Regione Calabria può attribuire ai servizi aeroportuali, connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolti nell'ambito del sistema aeroportuale calabrese, la missione di servizio di interesse economico generale, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con imposizione di obblighi di servizio pubblico, a vantaggio della collettività regionale.

2. Al fine di imporre gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, approva la convenzione da stipulare tra la Regione e le rispettive società di gestione, previo nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

     Art. 50. (Stagione venatoria, giornate di caccia, legge regionale n. 9/1996) [30]

1. Nella Regione Calabria la stagione venatoria 2010/2011 e per le specie di cui al successivo punto 5) termina il 31 gennaio 2011, ai sensi della legge regionale 17 maggio 1996 n.9, nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale.

 

2. Nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto nella presente legge, i cacciatori aventi diritto possono svolgere attività venatoria da appostamento ed in forma vagante con l'ausilio del cane sino al 31 gennaio 2011, con le limitazioni e le modalità di cui nel seguito.

 

3. Nei periodi indicati al comma 5), l'attività venatoria è consentita per un massimo di tre giornate settimanali, con possibilità di scelta da parte del cacciatore, ad esclusione delle giornate di silenzio venatorio, fissate nei giorni di martedì e venerdì.

 

4. La settimana venatoria inizia dal lunedì e le giornate di caccia, ovunque effettuate, sono cumulate.

 

5. L'attività venatoria, nei periodo consentiti, inizia un'ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto:

 

a) specie cacciabili fino al 12 dicembre 2010: Quaglia;

 

b) specie cacciabili fino al 30 dicembre 2010: Allodola, Merlo, Cinghiale, Volpe;

 

c) specie cacciabili fino al 31 dicembre 2010: Lepre comune;

 

d) specie cacciabili fino al 10 gennaio 2011: Cornacchia, Ghiandaia, Gazza, Colombaccio;

 

e) specie cacciabili fino al 20 gennaio 2011: Cesena, Torbo bottaccio, Beccaccia;

 

f) specie cacciabili fino al 30 gennaio 2011: Germano Reale, Moretta, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Codone, Marzaiola, Folaga, Tordo sassello;

 

g) specie cacciabili fino al 31 gennaio 2011: Beccaccino, frullino, gallinella d'acqua e porciglione, fagiano;

 

h) specie cacciabili dal 1 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011: Volpe (con l'ausilio del cane, a squadre, autorizzate dalle Amministrazioni provinciali, attribuendo il territorio di caccia, che potrà coincidere con quello assegnato per la caccia del cinghiale).

 

6. È fatto divieto di caccia alla Starna e alla Coturnice, su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le manifestazioni cinofile, con abbattimento del selvatico di allevamento, così come previsto dalla legge, la Regione può, con provvedimento motivato, ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità.

 

7. Successivamente al 31 dicembre, l'utilizzo dei cani da seguita non è consentito, fatto salvo l'utilizzo degli stessi per l'esercizio della caccia alla volpe.

 

8. La presente normativa ha efficacia transitoria e pertanto la sua durata è limitata all'annata venatoria 2010/2011.

 

     Art. 51. (Affidamento a Fincalabra degli interventi in materia di ricerca scientifica)

1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 24, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi della Società Fincalabra Spa al fine di assicurare l'attuazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica afferenti al Programma Operativo Regionale della Calabria FESR 2007/2013, di cui alla Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007 e alla deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 255 del 31 marzo 2008.

 

     Art. 52. (Disposizioni in materia urbanistica)

1. Le deliberazioni di approvazione delle alienazioni e valorizzazioni dei Consigli Comunali dei comuni della Calabria ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge n. 112 del 25.06.2008, convertito con modifiche dalla legge n. 113 del 6 agosto 2008, costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali soltanto quando le aree da alienare mutano la destinazione urbanistica ed in questo caso la procedura è individuata dalla legge urbanistica regionale n. 19/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di alienazione con mutata destinazione urbanistica originaria, le deliberazioni dei Consigli comunali di approvazione delle alienazioni e valorizzazioni non costituiscono variante.

 

     Art. 53. (Usi Civici) [31]

1. I diritti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1/08/2007, n. 18 sono da ritenersi cessati, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della medesima legge, quando insistano sulle aree di cui all'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38.

 

     Art. 54. (Tutela Ambiente)

1. I finanziamenti regionali, nazionali, europei inerenti ai programmi di intervento finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione dei rischi naturali devono essere deliberati dalla Giunta regionale dopo il parere del Comitato Istituzionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 35/1996 e della Commissione Consiliare permanente competente, da esprimere entro 30 giorni alla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

 

     Art. 55. (Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili con la manovra di bilancio approvata contestualmente alla presente legge.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 56. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[3] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[4] Per una modifica al presente articolo, vedi la L.R. 6 aprile 2011, n. 10.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2011, n. 31.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 2012, n. 24.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2011, n. 12.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 2012, n. 24.

[9] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 2012, n. 24.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2011, n. 9.

[17] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[18] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[19] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 2013, n. 18, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[20] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[21] La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[22] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 8 febbraio 2018, n. 5.

[23] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1 della L.R. 30 giugno 2011, n. 17.

[24] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 30 giugno 2011, n. 17.

[25] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2012, n. 14.

[26] La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[27] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 18 maggio 2017, n. 18.

[28] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 18 maggio 2017, n. 18.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 luglio 2011, n. 25.

[30] La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[31] La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile 2020, n. 71, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.