§ 3.4.10 - L.R. 25 novembre 1989, n. 11.
Erogazione contributo annuo al Centro Internazionale di Studi Gioachimiti di S. Giovanni in Fiore.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:25/11/1989
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3 e 56 dello Statuto, al fine di sviluppare la promozione degli studi e delle ricerche su Gioacchino da Fiore e sul gioachimismo, riconosce [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione della finalità di cui alla presente legge è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte alle attività del Centro Internazionale di Studi Giochimiti, che persegue [...]
Art. 3.      1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Centro è tenuto a presentare alla Giunta regionale il conto consuntivo e una relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di [...]
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 3.4.10 - L.R. 25 novembre 1989, n. 11.

Erogazione contributo annuo al Centro Internazionale di Studi Gioachimiti di S. Giovanni in Fiore.

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3 e 56 dello Statuto, al fine di sviluppare la promozione degli studi e delle ricerche su Gioacchino da Fiore e sul gioachimismo, riconosce il Centro Internazionale di Studi Gioachimiti di San Giovanni in Fiore.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione della finalità di cui alla presente legge è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte alle attività del Centro Internazionale di Studi Giochimiti, che persegue statutariamente le finalità di cui al precedente articolo, svolgendo studi e ricerche sul pensiero e l'opera di Gioacchino da Fiore e sul gioachimismo.

 

     Art. 3.

     1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Centro è tenuto a presentare alla Giunta regionale il conto consuntivo e una relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo.

     2. La mancata presentazione del conto e della relazione comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1989 in lire 100.000.000 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per parte corrente attinenti alle funzioni normali dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989 che viene ridotto di pari importo.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132115 che si istituisce nello stato di previsione della spesa, per l'esercizio 1989 con la denominazione «Erogazione di un contributo al Centro Internazionale di Studi Gioachimiti di San Giovanni in Fiore» e lo stanziamento, in termine di competenza e di cassa, di lire 100.000.000.

     3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1990 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.