Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 27/01/1998 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. 1. È revocato il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1° gennaio 1965, dell'immobile di pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato, riportato al numero 42 [...] |
Art. 2. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione consegna al Ministero delle finanze - Ufficio del territorio di Udine, il bene indicato nell'articolo 1, a [...] |
§ 41.7.208 - D.Lgs. 27 gennaio 1998, n. 31.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti la restituzione di un immobile allo Stato.
(G.U. 2 marzo 1998, n. 50)
1. È revocato il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1° gennaio 1965, dell'immobile di pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato, riportato al numero 42 dell'elenco annesso al
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione consegna al Ministero delle finanze - Ufficio del territorio di Udine, il bene indicato nell'articolo 1, a mezzo di apposito verbale.
2. Il processo verbale di consegna, sottoscritto dagli intervenuti, costituisce titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione del bene a favore dello Stato.