§ 6.1.6 - L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2006, art. 3, comma 4 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione economica
Data:11/01/2006
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Il termine finale per l’attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall’art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall’art. 1 della legge regionale [...]
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     
Art. 16.     
Art. 17.     
Art. 18.     
Art. 19.  [7]
Art. 20.     
Art. 21.     
Art. 22.  [9]
Art. 23.     
Art. 24.  [10]
Art. 25.     
Art. 26.     
Art. 27.     
Art. 28.     
Art. 29.     
Art. 30.     
Art. 31. 
Art. 32.     
Art. 33.     
Art. 34.     


§ 6.1.6 - L.R. 11 gennaio 2006, n. 1. [1]

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2006, art. 3, comma 4 della Legge regionale n. 8/2002).

(B.U. 13 gennaio 2006, n. 24 - S.S. n. 8).

 

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

 

Art. 1.

     1. Il termine finale per l’attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall’art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall’art. 1 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, è fissato al 31 dicembre 2006.

     2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1 si provvede con le risorse del Fondo per l’Occupazione di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28/2/2000, n. 81 e con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocate all’UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 e 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

 

          Art. 2.

     1. Alla copertura della spesa inerente al Servizio Sanitario Regionale derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi all’anno 2005 e precedenti si provvede con la quota parte delle entrate derivanti dai provvedimenti tributari assunti in materia di addizionale Irpef – ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 – disponibili all’UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010120) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2006.

     2. Al fine di procedere alla restituzione delle somme anticipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 che, in sede di chiusura del Programma PIC PMI obiettivi 1, 2, 5b inerente al periodo 1994/1999, risultano trasferite in eccedenza rispetto al saldo riconosciuto dalla Commissione Europea – così come specificato nella nota del Ministero delle Attività produttive n. 56963 del 6 ottobre 2005 – è autorizzata la spesa di euro 2.820.876,34 con allocazione all’UPB 2.2.02.01 (capitolo 22020109) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

 

          Art. 3.

     1. La Regione Calabria, in attuazione dei princìpi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, al fine di supportare lo sviluppo del sistema Cinematografico- Audiovisivo e Multimedialità, e dell’economia cinematografica in Calabria, promuove la costituzione di una Fondazione aperta alla partecipazione di soggetti pubblici e privati.

     2. La Fondazione ha lo scopo di sostenere con continuità di azione lo sviluppo della cultura e dell’impresa cinematografica in Calabria, fornendo idoneo supporto finanziario e strutturale, al fine di incoraggiare e progressivamente rafforzare la capacità di azione economica delle imprese di produzione, distribuzione e formazione audiovisiva, anche attraverso la realizzazione delle infrastrutture necessarie da parte di soggetti pubblici e privati e mediante l’utilizzo di risorse finanziarie pubbliche e private.

     3. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

     a) dal contributo in denaro indicato nell’atto costitutivo e versato dalla Regione Calabria, nonché da ulteriori incrementi specificatamente rivolti allo scopo di accrescere il patrimonio;

     b) da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, somme, contributi, eredità, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere da parte del Fondatore, di altri Enti pubblici e soggetti privati;

     c) dai contributi annuali versati dai Fondatori;

     d) dai proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Fondazione.

     5. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è autorizzata, per il triennio 2006-2008, la spesa di euro 2.400.000,00 di cui euro 1.200.000,00 per l’esercizio finanziario 2006, allocati all’UPB 5.2.01.02 (Capitolo 52010253) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

 

          Art. 4.

     1. Per consentire la copertura finanziaria dei maggiori oneri, relativi all’anno 2005, derivanti dal passaggio a tempo indeterminato degli operai del comparto idraulico forestale utilizzati dall’A.FO.R. e dagli Enti convenzionati, è autorizzata la spesa di euro 14.000.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.04.05 (capitolo 32040512) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

     2. L’erogazione delle somme avverrà sulla base di apposita rendicontazione che gli Enti di cui al comma 1 dovranno produrre per attestare l’eventuale anticipazione di somme rinvenienti dai rispettivi bilanci nonché delle spettanze erogate ai lavoratori per i mesi di novembre, dicembre e tredicesima mensilità relative all’anno 2005.

 

          Art. 5.

     1. La Giunta regionale è impegnata ad utilizzare le risorse del Fondo Sociale Europeo destinate all’Alta formazione ed alla formazione permanente ancora non impegnate del Programma Operativo Regionale della Calabria 2000-2006 per il finanziamento di corsi di alta formazione, master e tirocini professionali aventi ad oggetto anche materie attinenti la Pubblica Amministrazione destinati a giovani laureati calabresi.

     2. Il comprensorio dei comuni della Locride è individuato come principale obiettivo del programma di formazione permanente e, pertanto, la Giunta regionale è impegnata, altresì, ad adottare tutti gli atti necessari affinché le risorse previste dall’Accordo di programma quadro «Sicurezza e Legalità» destinate alla formazione permanente siano indirizzate prevalentemente ai soggetti residenti in dette zone.

 

          Art. 6.

     1. Al fine di consentire la realizzazione di un Polo scolastico ed il recupero dell’immobile destinato a sede del Forum per la Resistenza e la Verità (FOREVER) nel Comune di Locri, la Regione è autorizzata, ai sensi della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, a decorrere dall’anno 2006, a concedere al suddetto Comune e alla Provincia di Reggio Calabria, nell’ambito delle rispettive competenze, un contributo costante poliennale finalizzato alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa DD.PP. o con altri Istituti di Credito abilitati, della durata massima di 25 anni.

     2. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi, è autorizzato per l’esercizio finanziario 2006 il limite di impegno complessivo di 2.500.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.03.01 (Capitolo 32030139) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

          Art. 7.

     1. [È istituito il «Fondo regionale per la prevenzione dei fenomeni dell’usura e del racket» da utilizzare per l’80% per l’erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali, separati dai fondi rischi ordinari, costituiti dai Confidi e, quanto al restante 20%, a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura da destinare ad interventi a favore delle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario. Le associazioni e fondazioni beneficiarie dell’intervento devono essere iscritte nell’apposito elenco tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e devono avere espressamente indicato, tra gli scopi sociali risultanti dallo statuto e/o dall’atto costitutivo, la prevenzione del fenomeno dell’usura e/o del racket] [2].

     2. [Per la gestione del Fondo di cui al precedente comma, nonché per l’individuazione dei soggetti e delle modalità di assegnazione dei contributi, la Giunta regionale provvede, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente norma, ad approvare apposito regolamento di gestione] [3].

     3. Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dei precedenti commi, è autorizzato per l’esercizio finanziario 2006 lo stanziamento di euro 1.896.720,00 con allocazione all’UPB 7.2.01.02 (Capitolo 72010203) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     4. La Regione Calabria è autorizzata ad acquisire n. 2000 azioni della «Banca Popolare Etica» S.c.a.r.l. allo scopo di contribuire alla diffusione di un modello di attività creditizia orientato al sociale, tramite il sostegno al volontariato ed alla cooperazione.

     5. Per le disposizioni di cui al precedente comma 4 è autorizzata per l’esercizio 2006 la spesa di Euro 103.280,00 allocata all’UPB 6.2.01.05 (Capitolo 62010515) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 4.

     6. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230 con le Università calabresi che vantano un riconosciuto credito scientifico e accademico, nazionale e internazionale, per il finanziamento di settori specialistici di particolare interesse regionale.

     7. Per le disposizioni di cui al precedente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, la spesa di Euro 100.000,00 allocata all’UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020313) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

     8. Per il sostegno dell’attività di ricerca realizzata dall’Istituto per la Dieta Mediterranea e Nutrigenomica» di Reggio Calabria, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione all’UPB 6.1.01.04 (61010409) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

          Art. 8.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare il diritto di opzione ed a sottoscrivere, in proporzione alle azioni possedute, l’aumento di capitale sociale della Società Aeroporto Sant’Anna S.p.A., pari a 81,278 azioni per complessivi Euro 81.278,00.

     2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con le somme stanziate dalla Legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, così come modificata dall’articolo 21, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 allocate all’UPB 2.3.05.01 (capitolo 23050104) dello stato di previsione della spesa del bilancio ed impegnate con delibera della Giunta regionale del 22 dicembre 2004, n. 1006.

 

          Art. 9.

     1. Al fine di potenziare i servizi di trasporto ferroviari e su gomma sul territorio regionale, con particolare riferimento agli interventi di sostegno alla mobilità e all’accessibilità della Locride, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse allocate all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 2222107).

     2. Una quota parte dei fondi per l’edilizia sovvenzionata già attribuiti alla Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – allocati all’UPB 3.2.02.01 (capitolo 32020132) – è destinata per un importo di Euro 4.500.000,00 al Fondo regionale per favorire l’accesso alle abitazioni in locazione, istituito ai sensi dell’articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, con allocazione all’UPB 3.2.02.06 (Capitolo 4344104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

     3. Al fine di garantire la realizzazione di un programma regionale per l’infrastrutturazione delle aree industriali di cui alla Legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, la Giunta regionale, previa verifica della disponibilità di risorse a valere sui fondi per le Aree sottoutilizzate da destinare a tale scopo, è autorizzata a ricorrere all’indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.

     4. Il mutuo o prestito obbligazionario di cui al precedente comma per spese di investimento a carico del bilancio regionale sarà contratto, per una durata massima di anni trenta, anche in più soluzioni per mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dall’Istituto finanziario ai fini del suo intervento. Alla copertura degli oneri relativi alla prima annualità, quantificati in euro 3.500.000,00 ed allocati all’UPB 2.2.02.01 (capitolo 22020110), si provvede a valere sulle risorse stanziate all’UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. Per le successive annualità si provvede mediante appositi stanziamenti da effettuarsi nei rispettivi bilanci di competenza.

     5. Adecorrere dall’1 gennaio 2006, una quota pari al 25% dei ribassi d’asta realizzati nell’esecuzione dei lavori pubblici finanziati, anche in parte, dalla Regione Calabria, è destinata ad alimentare un fondo da utilizzare per le politiche sociali per la casa e, in particolare, per integrare il fondo di cui all’articolo 11 della Legge 431/1998.

     6. Con apposito atto della Giunta regionale, si provvederà all’approvazione dello schema di convenzione che recepisce le disposizioni di cui al comma precedente da utilizzare con gli Enti attuatori destinatari di risorse regionali.

     7. Lo stanziamento allocato all’UPB 3.2.01.01 (Capitolo 2131103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 è incrementato di euro 3.000.000,00. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento allocato all’UPB 6.1.01.01 (Capitolo 4211103) dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio.

 

          Art. 10.

     1. Al fine di consentire le operazioni di recupero e consolidamento della Rupe di Tropea, danneggiata dagli ultimi eventi atmosferici, la Regione è autorizzata, ai sensi della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, a decorrere dall’anno 2006, a concedere al suddetto Comune un contributo costante poliennale finalizzato alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa DD.PP. o con altri istituti di Credito abilitati, della durata massima di 25 anni.

     2. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, è autorizzato per l’esercizio finanziario 2006 il limite di impegno complessivo di 50.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.03.01 (Capitolo 32030140) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento allocato all’UPB 3.2.04.02 (Capitolo 2141201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

 

TITOLO II

(Disposizioni di carattere normativo)

 

          Art. 11.

     1. In attuazione dell’art. 46, comma 3, dello Statuto, alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, concernente il «riordino delle funzioni amministrative regionali e locali», sono apportate le modifiche ed integrazioni riportate nei successivi commi.

     2. [L’art. 26, comma 2, è sostituito dal seguente:

     «2. Alle Province, oltre alle funzioni e ai compiti di cui al comma precedente, sono conferiti compiti di istruttoria tecnico amministrativa di cui alle lettere b), h), p) e q) dell’art. 2 comma 1, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9»] [4].

     3. All’art. 26 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

     «[4. Rientra nella competenza della Regione la redazione, valutazione e approvazione dei programmi e dei piani di intervento di tutto il settore agricolo, nonché la definizione delle linee di indirizzo per l’attuazione degli stessi] [5].

     5. Sono, altresì, attribuite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi relative a:

     a) patti agrari;

     b) interventi per calamità naturali: definizione aree danneggiate;

     c) formazione proprietà contadina: piani di riordino;

     d) orientamento prodotti agroalimentari;

     e) meccanizzazione agricola e UMA.;

     f) insediamento giovani agricoltori: rilascio qualifica I.A.P.;

     g) piante aromatiche e officinali;

     h) vivaismo ed attività sementiera;

     i) contabilità aziendale;

     j) statistica agraria;

     k) cartografia;

     l) ecologia agraria.

     4. All’art. 54, è aggiunto il seguente comma 3:

     «3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari delle A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti».

     5. All’art. 61 è aggiunto il seguente comma 5:

     «5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

     a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;

     b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;

     c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;

     d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;

     e) supporto tecnico-operativo per l’esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali».

     6. All’art. 138 sono aggiunti i seguenti commi 7, 8 e 9:

     «7. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all’istruzione secondaria superiore:

     a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

     b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

     c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità, ecc.);

     d) diritto all’istruzione e obbligo scolastico.

     8. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, appresso indicate:

     a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;

     b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;

     c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;

     d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;

     e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;

     f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;

     g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;

     h) adempimenti amministrativi per l’utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;

     i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;

     j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;

     k) assistenza tecnica all’utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;

     l) coordinamento, indirizzo e controllo sull’attività dei Centri regionali di formazione professionale;

     m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale.

     9. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18

     7. All’art. 144 è aggiunto il seguente comma 4:

     «4. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti:

     a) promozione educativa delle comunità locali;

     b) piani di orientamento permanente;

     c) promozione e realizzazione di sussidi didattici divulgativi;

     d) attività ed interventi culturali di livello provinciale;

     e) promozione e sostegno delle biblioteche di interesse provinciale;

     f) promozione di iniziative per la valorizzazione e l’uso dei beni culturali.»

 

          Art. 12.

     1. All’art. 4, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le lettere e) ed n) sono abrogate [6];

     b) la locuzione riportata alla lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) autorizzazione all’esercizio dell’agriturismo»;

     c) alla lettera q) sono soppresse le seguenti parole: «ivi compreso il calendario venatorio».

     2. L’art. 4, comma 2, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9 è abrogato.

 

          Art. 13.

     1. Le funzioni e i compiti in materia farmaceutica, riservate alla competenza della Regione Calabria dal piano regionale per la salute 2004-2006, allegato alla legge regionale 19 marzo 2004, n. 11, devono intendersi come non comprensive di quelle previste dall’art. 126 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, che restano attribuite alle Province.

 

          Art. 14.

     1. II comma 10 dell’art. 17 della legge regionale 12 agosto 2002 n. 34 è sostituito dal seguente:

     «10. I dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della presente legge, conservano i benefici derivanti dallo stato giuridico ed economico maturato o da maturare per effetto di norme statali, regionali o contrattuali, nonché i benefici derivanti dalle disposizioni recate dalla legge regionale 2 maggio 1986 n. 19. Il termine di scorrimento di graduatorie di selezione per le sole progressioni verticali è prorogato a mesi 24 dalla data di pubblicazione dei relativi decreti. Le modifiche intervenute nello stato giuridico ed economico dei dirigenti e dei dipendenti ancorché trasferiti per effetto della norma di cui sopra, restano a carico del bilancio della Regione.»

 

          Art. 15.

     1. I dipendenti del ruolo della Giunta Regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni conferite alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti destinatari, in aggiunta a quelle già individuate dalla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, sono posti in distacco funzionale fino alla data di effettivo trasferimento, nei termini e modalità fissati dall’art. 17 della stessa legge regionale n. 34/2002, come modificata ed integrata dalla presente legge.

 

          Art. 16.

     1. A parziale modifica delle disposizioni dell’art. 17, comma 13, della legge regionale 12 agosto 2002 n. 34, i termini per la conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preordinato al riconoscimento di incentivi economici una tantum al personale trasferito, sono stabiliti entro la data di adozione dei provvedimenti di definitivo trasferimento del personale agli enti di destinazione, comunque non oltre il termine di mesi sei, decorrenti dalla data di adozione dei provvedimenti di distacco funzionale.

     2. Nel caso di mancato accordo tra le parti, anche dopo l’esperimento del confronto con le OO.SS. in sede confederale, provvede la Giunta regionale nei successivi trenta giorni.

 

          Art. 17.

     1. La Regione, al fine di rendere più efficiente ed efficace l’attuazione della legge regionale 12 agosto 2002 n. 34, per le materie oggetto di trasferimento agli EE.LL., definirà entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una programmazione specifica alla luce della nuova organizzazione per rendere più coerenti e funzionali i servizi su tutto il territorio, ridistribuendo con criteri perequativi risorse umane e finanziarie nei limiti delle risorse regionali disponibili e attinenti alle medesime materie.

 

          Art. 18.

     1. All’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2002, n. 30 le parole «... per l’esercizio 2001...» sono soppresse.

     2. Alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni:

     — all’articolo 13, comma 5, le parole da «...che...» a «...volta...» sono soppresse;

     — all’articolo 22, comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «... Qualora il Consigliere deceduto non abbia completato la legislatura in corso, ai fini del calcolo dell’assegno il mandato s’intende assolto per l’intera durata della medesima legislatura.»

 

          Art. 19. [7]

     [1. La Regione Calabria, nel rispetto dei princìpi contenuti nell’articolo 6 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, attua il controllo strategico come strumento che consente alla Giunta regionale di effettuare il monitoraggio e la valutazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti dalle politiche regionali di intervento a supporto dei processi di pianificazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo.

     2. Il controllo strategico consiste nell’analisi della congruenza o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate alle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nell’identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione e dei possibili rimedi.

     3. Il sistema di controllo strategico si effettua sulle strutture facenti parte dell’assetto organizzativo della Giunta regionale e si estende agli Enti vigilati e dipendenti nonché alle società con partecipazione regionale superiore al cinquanta per cento.E` fatto obbligo ai soggetti sottoposti al controllo strategico di fornire senza ritardo agli organi competenti ogni informazione, chiarimento o documentazione richiesta.

     4. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità e i termini per l’attuazione del sistema di controllo strategico ed emana i necessari atti di indirizzo. Un’apposita struttura del Segretariato Generale coadiuva la Giunta regionale nell’elaborazione delle direttive e degli atti di indirizzo necessari per l’attuazione del controllo strategico e supporta il comitato di cui al comma successivo, mantenendo i rapporti con i Dipartimenti per assicurare i flussi informativi.

     5. In fase di avvio, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi dell’affiancamento e del supporto di organismi specializzati, preferibilmente a partecipazione pubblica.

     6. L’azione di controllo è svolta da un comitato per il controllo strategico, formato da tre dirigenti della Giunta regionale e da tre esperti esterni di comprovata qualificazione professionale individuati con atto della Giunta regionale che stabilisce la durata dell’incarico, che non può comunque essere superiore a tre anni, e il relativo compenso. Le nomine sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     7. Sull’esito del controllo, il Comitato riferisce per iscritto al Presidente ed al Segretario generale della Giunta regionale, con cadenza semestrale. Sulla base del referto, il Presidente ed il Segretario generale propongono annualmente alla Giunta l’approvazione di una relazione sui risultati delle analisi effettuate, nella quale sono formulate le eventuali proposte di miglioramento della funzionalità dell’Amministrazione regionale e degli Enti controllati [8].

     8. L’esito negativo del controllo è contestato agli interessati e costituisce:

     a) presupposto per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in. materia di responsabilità dirigenziale;

     b) giusta causa di revoca, nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli organismi dell’Ente sottoposto a controllo strategico, anche ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del Codice Civile. Le determinazioni consequenziali sono assunte dalla Giunta regionale, nell’ambito del generale potere di sovrintendenza sull’ordinamento e sulla gestione degli Enti dipendenti di cui all’articolo 36, lett. f) dello Statuto regionale.]

 

          Art. 20.

     1. Il Comitato regionale di controllo istituito con legge regionale 5 agosto 1992, n. 12 è definitivamente soppresso. I controlli preventivi di legittimità sugli atti delle istituzione pubbliche di assistenza e beneficenza, di altri Enti ed Amministrazioni, già attribuiti dalle leggi statali alla competenza del Comitato regionale di controllo, cessano di essere esercitati.

     2. Le residue funzioni già attribuite al Comitato regionale di controllo da leggi statali e regionali sono esercitate dai Dipartimenti competenti alla vigilanza sui rispettivi Enti.

     3. La Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 136 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei casi di omissione o ritardo di atti obbligatori da parte degli Enti locali provvedendo a nominare un Commissario munito dei poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, inviata dal competente Dipartimento. Gli oneri finanziari dell’intervento sono a carico dell’Ente inadempiente.

     4. Qualora uno degli Enti vigilati o dipendenti, esclusi quelli costituiti in forma societaria, ometta o ritardi senza giustificato motivo od eluda l’esecuzione di un atto o di un’attivìtà doverosi, ovvero commetta gravi violazioni, il Dirigente generale del Dipartimento preposto alla vigilanza procede alla relativa contestazione e, se del caso, invia una diffida ad adempiere stabilendo un termine, decorso il quale, la Giunta regionale nomina un Commissario per il compimento dell’atto o dell’attività. In caso di urgenza, il Dirigente generale relaziona all’Assessore competente, il quale propone direttamente alla Giunta la nomina del Commissario. Resta salva l’applicazione di forme sanzionatorie più gravi, rapportata all’entità della violazione.

     5. Gli oneri finanziari dell’intervento sono a carico dell’Ente inadempiente, fatte salve le responsabilità dei soggetti che hanno omesso o ritardato gli atti da compiere.

     6. L’omissione, il ritardo senza giustificato motivo o l’elusione dell’esecuzione di atti o di attività doverosi, ovvero il compimento di gravi violazioni da parte di società partecipate dalla Regione costituisce giusta causa di revoca automatica, anche ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del Codice Civile, nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli organi della società. Le relative determinazioni sono assunte dalla Giunta regionale.

 

          Art. 21.

     1. La Giunta regionale, al fine di dare impulso all’operatività della «Fondazione Calabria Etica» costituita in esecuzione della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, ne dispone la riorganizzazione adottando apposito atto di indirizzo volto alla modificazione dello statuto per lo snellimento degli organi gestionali e la semplificazione delle procedure di svolgimento delle attività statutarie.

     2. In via transitoria il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a revocare gli organi attualmente in carica ed a sostituirli secondo quanto previsto dallo statuto per la fase di costituzione della Fondazione.

 

          Art. 22. [9]

     [1. Il Dipartimento della Sanità può autorizzare ed accreditare, anche in deroga ai limiti di fabbisogno territoriale, le strutture alle quali partecipi la Regione Calabria, quelle a gestione diretta delle aziende sanitarie ed ospedaliere e quelle realizzate con i fondi previsti dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n, 67.]

 

          Art. 23.

     1. Il termine previsto dall’articolo 14, comma 1, lett. c) della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 è prorogato al 30 settembre 2006.

     2. Al fine di consentire l’espletamento della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio regionale di soccorso aereo, il termine previsto dall’articolo 31, comma 1, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 è prorogato al 30 giugno 2006.

 

          Art. 24. [10]

     [1. Le previsioni dell’Intesa raggiunta il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome trovano applicazione nell’ordinamento della Regione Calabria anche in deroga alle vigenti disposizioni regionali vigenti ed agli atti di programmazione sanitaria.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare la ricognizione delle disposizioni regionali e degli atti di programmazione che cessano di avere efficacia in conseguenza dell’applicazione dell’Intesa di cui al precedente comma.]

 

          Art. 25.

     1. Nell’articolo 26, comma, 1 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 le parole «procedure di aggiudicazione» devono essere intese come «procedimento amministrativo tramite il quale il committente sceglie il contraente per la conclusione del contratto di affidamento a contraente generale e il procedimento amministrativo tramite il quale il committente sceglie il contraente per la conclusione del contratto di concessione di costruzione e gestione».

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire, anche in via temporanea, le quote di partecipazione che gli enti strumentali devono dismettere in attuazione del disposto dell’art. 32 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.

 

          Art. 26.

     1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è impegnata a predisporre ed a presentare alla Commissione consiliare competente un progetto straordinario finalizzato al recupero ed all’incremento delle entrate tributarie e delle altre entrate di competenza regionale.

     2. L’articolo 23, comma 6, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 è sostituito dal seguente:

     «6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituito con DM 11/9/2000 n. 28, nei rispetto delle normativa vigente in materia di affidamento di servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 e con le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per come previsto dall’articolo 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265.

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare specifiche disposizioni per procedere alla conversione dei mutui con oneri, anche parzialmente, a carico della Regione, contratti dalla Regione stessa, dalle Province e dagli Enti locali, a condizione che la conversione sia consentita dalle clausole contrattuali e che la stessa consenta una riduzione finanziaria delle passività totali.

     4. Alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni:

     — l’articolo 2, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 è abrogato;

     — dopo l’articolo 40 è aggiunto il seguente articolo:

     — «Art. 40 bis. Riscossione delle entrate regionali mediante l’ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

     1. La riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di diritto pubblico o «privato, può essere effettuata anche mediante l’ingiunzione disciplinata nel Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni. L’ingiunzione è adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente all-accertamento.»

     — all’articolo 27, comma 6, è aggiunto il seguente periodo:

     «In relazione all’andamento del mercato ed al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, la Giunta regionale definisce con cadenza almeno annuale i criteri per l’utilizzazione dei derivati finanziari e per la valutazione dell’affidabilità dei soggetti con i quali stipulare i relativi contratti quadro; in ogni caso, i derivati finanziari non possono prevedere una scadenza posteriore a quella del debito cui si riferiscono e non possono modificare il piano di restituzione del capitale.»

     — all’articolo 27 è aggiunto il seguente comma 7:

     «7. La ristrutturazione del debito in essere avviene a seguito di apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i limiti e le modalità. Il Dipartimento competente, nel rispetto delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma, utilizza gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari ed effettua le opportune operazioni di gestione e ristrutturazione del debito regionale.»

 

          Art. 27.

     1. La Giunta regionale in attuazione dell’articolo 6-bis della Legge 11 dicembre 2000, n. 365, è autorizzata a procedere alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale assunto, ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge n. 267 del 3 agosto 1998 procedendo, se necessario, alle opportune modifiche della dotazione organica e del programma triennale di fabbisogno del personale.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma, valutati complessivamente in c 700.000,00 si provvede per l’esercizio finanziario 2006 con le risorse già allocate all’UPB 3.2.04.03 (capitolo 2112104) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

          Art. 28.

     1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, la Giunta regionale è autorizzata a valutare le istanze presentate entro e non oltre il 30 novembre 2005, fermo restando il termine di cessazione di cui al comma 2 dello stesso articolo.

     2. Il termine di cui all’art. 10, comma 7, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 è prorogato al 30 giugno 2006.

     3. Il termine di cui all’art. 10, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 è prorogato al 30 settembre 2006.

 

          Art. 29.

     1. La Giunta regionale, su proposta del competente Dipartimento Urbanistica e Governo del territorio, è impegnata a finanziare un programma destinato alla riqualificazione ed al recupero dei centri storici dei comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Reggio Calabria, privilegiando gli interventi nei Comuni della Locride. Per la realizzazione di tale programma, ferma restando la quota del 10% destinata agli interventi immateriali e nel rispetto della normativa vigente, saranno utilizzate le risorse finanziarie previste dalla Delibera CIPE n. 20/2004 ancora disponibili sull’Accordo di Programma Quadro «Emergenze Urbane e territoriali».

     2. [Al fine di favorire ed incentivare la riqualificazione di aree urbane degradate o aree con attività dimesse e da riconvertire, nell’ambito di progetti tendenti alla valorizzazione delle stesse aree con riguardo all’aspetto ambientale ed architettonico, nei comuni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 «Classe prima – Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti», è consentito il rilascio di un’autorizzazione amministrativa di tipo G1A o G2A, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa di riferimento. La nuova superficie di vendita non potrà superare il 20% della superficie di tipologia GA e GB già autorizzata nello stesso bacino di utenza. Il progetto edilizio di riferimento non è compatibile con l’edificazione di uso residenziale/abitativo] [11].

     3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al soggetto gestore dell’Infrastruttura Regionale dei Dati geografici di cui alla D.G.R. 356/2004, promosso dalle Province e dagli Enti locali sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

          Art. 30.

     1. La Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, s’impegna ad approvare, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Documento Metodologico per la Programmazione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali al fine di definire il ciclo di programmazione della Regione Calabria, nel rispetto della normativa vigente.

     2. All’articolo 8, comma 8, della legge regionale 26 marzo 2001, n. 7 le parole «...che raggiunga il numero minimo di 1000 iscritti entro il secondo anno della sua istituzione.» sono abrogate.

     3. all’art. 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36, dopo le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge” sono aggiunte le parole “con effetto dal 1 gennaio 2003”. [12]

 

          Art. 31. [13]

     [1. È approvata l’istituzione della società SIAL Servizi S.p.A. avvenuta a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 722 del 22 settembre 2003 e del decreto dirigenziale n. 18325 del 5 dicembre 2003, finalizzato alla sottoscrizione della quota di capitale detenuta al 51 % dell’ARSSA.]

 

          Art. 32.

     1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili con la manovra di bilancio approvata contestualmente alla presente legge.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

          Art. 33.

     1. La legge regionale 23 dicembre 2005, n.18 recante «Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006» è abrogata.

 

          Art. 34.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 16 ottobre 2008, n. 31.

[3] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 16 ottobre 2008, n. 31.

[4] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[5] Soppresso dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[6] Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[7] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

[9] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 luglio 2008, n. 24, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 luglio 2008, n. 24, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[12] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

[13] Articolo abrogato dall'art. 34, comma 2, della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. Il comma 2, art. 34, L.R. 8/2010 è stato abrogato dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.