Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 14/02/2000 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione. |
Art. 2. Finalità. |
Art. 3. Consulta regionale: composizione e funzionamento. |
Art. 4. Funzioni e compiti. |
Art. 5. Ufficio di coordinamento del Progetto Giovani. |
Art. 6. Registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi. |
Art. 7. Norma Finanziaria. |
§ 3.2.34 - L.R. 14 febbraio 2000, n. 2.
Progetto giovani.
(B.U. n. 10 del 21 febbraio 2000).
Art. 1. Istituzione.
1. La Regione Calabria, nell'intento di promuovere e incentivare la partecipazione dei giovani calabresi alla vita delle istituzioni, istituisce il "Progetto Giovani", con sede presso il Consiglio regionale.
2. Al "Progetto Giovani" spetta il compito di sostenere e valorizzare le Associazioni giovanili calabresi, raccordandole con l'Istituto regionale.
Art. 2. Finalità.
1. Il "Progetto Giovani" si pone come espressione della soggettività politica dei giovani calabresi, ne sostiene i diritti, ne evidenzia i bisogni.
2. In tal senso realizza studi e ricerche sulle condizioni di vita e di lavoro dei giovani, diffonde informazioni, elabora progetti inerenti le problematiche giovanili.
3. Per il perseguimento degli scopi che si prefigge e per l'espletamento delle proprie attività, il "Progetto Giovani" si avvale della Consulta Regionale per le politiche giovanili di cui al successivo art. 3 e dell'Ufficio di coordinamento del Progetto Giovani di cui al successivo art. 5.
4. Il Consiglio regionale doterà il "Progetto Giovani" dei locali e delle attrezzature necessarie.
Art. 3. Consulta regionale: composizione e funzionamento.
1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del Registro regionale delle Associazioni giovanili - di cui al successivo art. 6 - è istituita la Consulta regionale per le politiche giovanili con funzioni di progettazione, formulazione di proposte politiche e programmazione di varie attività.
2. La Consulta per le politiche giovanili si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno ogni 60 giorni ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura.
3. La Consulta per le politiche giovanili è composta da un Presidente, da due vice presidenti e da un rappresentante per ogni associazione giovanile calabrese e per ogni organizzazione di gruppo politico che abbia una propria rappresentanza in Consiglio regionale, che siano iscritte nel registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.
4. Il Presidente e i due vice presidenti della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di apposite designazioni delle associazioni e delle organizzazioni iscritte nel Registro.
Art. 4. Funzioni e compiti.
1. La Consulta regionale per le politiche giovanili:
a) elabora annualmente un programma di attività da finanziare con i fondi previsti da apposito capitolo di spesa del Bilancio regionale;
b) propone progetti e programmi da finanziare con fondi regionali, nazionali e comunitari;
c) cura trimestralmente un bollettino di informazione.
2. Il Consiglio regionale annualmente approva una relazione sullo stato di applicazione della presente legge e delibera i programmi di attività del "Progetto Giovani" su proposta della Consulta regionale per le politiche giovanili.
Art. 5. Ufficio di coordinamento del Progetto Giovani.
1. Il Progetto Giovani si avvale dell'opera dell'Ufficio di coordinamento cui spetta la cura delle pratiche amministrative relative alle attività del "Progetto Giovani".
2. L'Ufficio di coordinamento del "Progetto Giovani" è composto dal Presidente e dai due vice presidenti della Consulta regionale per le politiche regionali e da quattro membri eletti dalla Consulta stessa tra i suoi componenti.
Art. 6. Registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.
1. E' istituito, presso il Consiglio regionale, il Registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.
2. Le associazioni giovanili calabresi e le organizzazioni giovanili dei gruppi politici aventi una rappresentanza in Consiglio regionale, operanti nella regione da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano un numero minimo di 20 soci, che intendono chiedere l'iscrizione nel Registro regionale, devono presentare domanda al Presidente del Consiglio regionale corredata da:
a) statuto dell'organizzazione, con l'indicazione dei rappresentanti cui è conferita la presidenza o il coordinamento;
b) relazione sulle attività svolte e su quelle programmate;
c) strutture, mezzi e strumenti propri della organizzazione.
3. L'iscrizione è predisposta con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il quale può ordinare la cancellazione dal Registro, con provvedimento motivato, qualora vengano meno i presupposti e i requisiti richiesti.
4. In prima applicazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione del registro entro il 31 dicembre 2000 [1].
5. Lo stesso Ufficio di Presidenza provvede ogni anno, alla verifica e all'aggiornamento del Registro.
Art. 7. Norma Finanziaria.
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato in lire 100.000.000 per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagno.
[1] Comma così sostituito dall'art. 13 della