§ 98.1.26936 - Legge 27 ottobre 1994, n. 598.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/10/1994
Numero:598


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute [...]


§ 98.1.26936 - Legge 27 ottobre 1994, n. 598.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonchè ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi.

(G.U. 29 ottobre 1994, n. 254)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonchè ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi agli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 555, 28 febbraio 1994, n. 140, 29 aprile 1994, n. 262, e 29 giugno 1994, n. 417.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516

     All'art. 1:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Ai fini della razionalizzazione della struttura dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. e delle società controllate interamente dallo stesso nonchè del raggiungimento dell'obiettivo di progressiva riduzione dei debiti di cui all'intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee del 29 luglio 1993, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle stesse società mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1° gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi".

     All'art. 2:

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. Per il triennio 1994-1996, il contributo al Fondo nazionale di garanzia di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è stabilito in misura non superiore al 5 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare. Restano ferme le altre disposizioni concernenti il Fondo medesimo contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1".

     L'art. 3 è soppresso.

     All'art. 11:

     il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     "2. Le disponibilità del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi sui rifinanziamenti del Mediocredito centrale ad altre banche, a fronte di finanziamenti da queste concessi a piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, destinati a:

     a) operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;

     b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale.

     2-bis. Il contributo agli interessi per le operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 è pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento; per le imprese localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, detto contributo è pari al 45 per cento del tasso di riferimento. La misura di tali contributi potrà essere variata con decreto del Ministro del tesoro nella misura massima compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato".