§ 5.1.31 - L.R. 12 aprile 1990, n. 21.
Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:12/04/1990
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Contributi per opere di culto.
Art. 2.  Procedura per l'erogazione dei contributi in caso di accensione di mutui.
Art. 3.  Disciplina urbanistica dei servizi religiosi.
Art. 4.  Definizione
Art. 5.  Dimensionamento e localizzazione.
Art. 6.  Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 7.  Devoluzione contributi urbanizzazione secondaria
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.31 - L.R. 12 aprile 1990, n. 21.

Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi.

 

Art. 1. Contributi per opere di culto.

     1. L'amministrazione regionale, d'intesa con la competente autorità religiosa, che per la Chiesa cattolica è l'Ordinario Diocesano e per le confessioni non cattoliche è quella riconosciuta a norma di legge, è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed «una tantum» per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale, con priorità per i completamenti, i consolidamenti e gli adeguamenti strutturali e antisismici e per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione [1].

     2. I contributi regionali costanti pluriennali vengono concessi a totale copertura dell'onere di ammortamento dei relativi mutui e per il tempo di ammortamento, non superiore a venti anni, dei mutui stessi contratti dagli Ordinari Diocesani o dagli Enti Locali o dagli Enti o istituti proprietari con la Cassa Depositi e Prestiti, gli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, gli Istituti diversi compresi quelli di credito fondiario e simili [2].

     3. I contributi «una tantum» sono concessi alle Autorità di cui al comma 1 in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, elevabile al 90 per cento per i lavori attinenti alle chiese [1].

     4. La spesa ammissibile, ai fini di cui ai precedenti commi, comprende, oltre al costo delle opere o dei lavori, il prezzo di acquisto dell'area necessaria ed eventualmente degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonché una quota, per spese generali o di collaudo, non superiori al 7 per cento di tale costo.

     5. Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente secondo comma, corredate da un progetto di massima dei lavori da realizzare o da un preventivo sommario della spesa occorrente, devono essere presentate dalle Autorità religiose indicate nel precedente primo comma, dagli Enti Locali o dagli Enti o Istituti proprietari, entro il 31 marzo di ogni anno e nella prima applicazione della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa [3].

     6. Entro gli stessi termini l'ordinario diocesano o l'Autorità religiosa competente inoltra le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente terzo comma, accompagnata da una relazione tecnica di massima che quantifichi la spesa ammissibile [1].

     7. Per l'ottenimento della concessione formale dei contributi pluriennali, nei limiti della spesa ammessa in via di massima dalla Giunta regionale, dovrà essere presentato, nei termini che saranno stabiliti dagli Assessori regionali delegati a trattare rispettivamente la materia dei lavori pubblici e quella dei beni culturali, ognuno per la parte di propria competenza, il progetto esecutivo con l'indicazione dei mezzi di finanziamento dei lavori [4].

     8. All'erogazione dei contributi «una tantum» provvede l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici d'intesa con l'Assessore regionale ai Beni Culturali, sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, direttamente ai soggetti attuatori del programma che rendicontano alla Regione secondo le modalità di cui al comma quarto dell'articolo 3 della presente legge [4].

     9. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la normativa del Testo Unico sui Beni Culturali di cui al decreto legislativo 29/10/1999, n. 490 [4]a.

 

     Art. 2. Procedura per l'erogazione dei contributi in caso di accensione di mutui.

     1. Nel caso che gli Ordinari Diocesani contraggono mutui per l'esecuzione dei lavori previsti dal secondo comma del precedente articolo, il contributo viene corrisposto direttamente all'istituto mutuante.

     2. La Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti di cui al comma 2 dell'art. 1 sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo assistito dai contributi pluriennali costanti previsti dalla presente legge [5].

     3. Per i mutui contratti con gli istituti e gli enti di cui al precedente comma la garanzia è prestata, oltre che dalla Regione, dai Comuni o dalle Province ovvero dalle Diocesi, recando le disposizioni vigenti presso l'istituto mutuante e sulla base di apposita convenzione predisposta dall'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici ed approvata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

     4. L'approvazione dei progetti delle opere ammesse a contributo da parte degli Enti Locali (Comuni, Province, Regione) equivale a dichiarazioni di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia di opere pubbliche.

 

     Art. 3. Disciplina urbanistica dei servizi religiosi.

     1. Con la presente legge regionale vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dello articolo 8, terzo comma, della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei Comuni interessati dalle previsioni urbanistiche di cui al successivo articolo 5.

 

     Art. 4. Definizione [6]

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma, lettera B, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 e ai fini dell'applicazione della presente legge sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

     a) gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici;

     b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri di culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa e del clero;

     c) gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro che non abbiano fini di lucro.

     Gli interventi previsti nell'articolo I possono essere realizzati sugli immobili indicati nel precedente comma.

     In relazione al disposto dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente primo comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.

 

     Art. 5. Dimensionamento e localizzazione.

     1. In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, i Comuni ove possibile assicurano una dotazione minima ed inderogabile di aree per abitante pari al 30 per cento di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune specificatamente riservate ai servizi religiosi come definiti dal precedente articolo 2.

     2. Nelle zone omogenee di tipo A e B, di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, le aree destinate ad attrezzature di tipo religioso sono computabili, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso decreto, in misura doppia di quella effettiva.

     3. Le previsioni di nuovi servizi religiosi nell'ambito delle zone omogenee di tipo C di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, dovranno assicurare una superficie minima di metri quadrati 2000 per ogni insediamento ferme restando le entità minime di rapporti previsti per gli altri servizi di interesse comune.

     4. Le localizzazioni delle aree riservate alle attrezzature di tipo religioso sono effettuate sentiti i pareri delle competenti autorità religiose ove ricorrano i requisiti di cui al precedente articolo 3.

     5. In sede di attuazione dello strumento urbanistico generale le aree destinate all'attività di cui ai precedenti commi sono ripartite tra le varie confessioni religiose, che abbiano i requisiti indicati all'articolo 1, proporzionalmente alla loro consistenza nel Comune.

 

     Art. 6. Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti.

     1. Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il Comune, di propria iniziativa od ovvero entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le previsioni secondo le procedure ed i criteri di cui al precedente articolo 5.

     2. La relativa variante allo strumento urbanistico generale, ove vengano prescelte aree già destinate da questo a servizi pubblici è definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale non soggetta al visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953. La deliberazione diviene efficace trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione della stessa all'Assessorato regionale all'Urbanistica; negli altri casi la variante segue l'ordinario procedimento di formazione previsto da tale legge.

 

     Art. 7. Devoluzione contributi urbanizzazione secondaria [7].

     I Comuni della Calabria, al fine di favorire gli interventi di cui al comma primo dell'art. 1, istituiscono nei propri bilanci, a far tempo dall'esercizio 1995 e nei successivi, un apposito capitolo mediante prelievo dal fondo previsto dall'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, di una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al trenta per cento dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione.

     La quota effettiva, determinata con riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente anche per l'edilizia convenzionata e senza tenere conto degli scomputi operati per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione e per le cessioni di aree e all'interno del limite massimo del trenta per cento, viene stabilita in relazione alle necessità accertate dagli uffici tecnici comunali sulla base di documentata richiesta prodotta entro il 30 giugno di ciascun anno dalle competenti Autorità religiose.

     La somma come sopra determinata viene corrisposta alle Autorità religiose entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.

     Le Autorità religiose utilizzano le somme loro corrisposte per l'esecuzione di opere ricadenti nel Comune conferente entro il termine di tre anni dall'accreditamento e trasmettono entro tre mesi dall'esecuzione dei lavori una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite.

     Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune conferente maggiorate degli interessi.

     In mancanza della richiesta di cui al precedente secondo comma e accontonato un apposito fondo, mediante istituzione di corrispondente capitolo nel bilancio di previsione, costituito da una quota pari al dieci per cento dei contributi di cui al precedente primo comma.

     E' in facoltà delle competenti Autorità religiose stipulare con i Comuni apposite convenzioni nel caso in cui il Comune stesso o i soggetti attuatori di piani urbanistici provvedano alla diretta realizzazione dei lavori di cui al precedente articolo 4.

     Nel caso di inosservanza da parte dei Comuni della presente legge, I'organo di controllo, su impulso del Presidente della Regione e/o dei soggetti indicati nell'articolo 1, provvede a mente dell'art. 34 della legge 5 agosto 1992, n. 12.

     La Giunta regionale è autorizzata a concedere in comodato e per un tempo non inferiore ad anni trenta ai soggetti indicati nell'articolo I gli immobili dell'ex GIL - Gioventù Italiana del Littorio - con obbligo per i comodatari di utilizzare gli stessi esclusivamente per attività educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro e che non abbiano fini di lucro.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1990, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 2323204 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1990.

     2. Per gli anni successivi la corrispondenza spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato con art. 1 L.R. 16 gennaio 1995, n. 2.

[2] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 26 agosto 1992, n. 18.

[1] Comma così modificato con art. 1 L.R. 16 gennaio 1995, n. 2.

[3] Vedi l'art. 6, comma 7, della L.R. 13 aprile 1995, n. 16.

[1] Comma così modificato con art. 1 L.R. 16 gennaio 1995, n. 2.

[4] Comma già modificato con art. 1 L.R. 16 gennaio 1995, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[4] Comma già modificato con art. 1 L.R. 16 gennaio 1995, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[4]4a Comma aggiunto dall'art. 8 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[5] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 26 agosto 1992, n. 18.

[6] Articolo così modificato con art. 2 L.R. 16 gennaio 1995, n. 2.

[7] Articolo così modificato con art. 3 L.R. 16 gennaio 1995, n. 2.