Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 fiere, mercati, commercio |
Data: | 12/04/1990 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto del provvedimento. |
Art. 2. Finalità delle funzioni comunali. |
Art. 3. Ricognizione della situazione esistente. |
Art. 4. Criteri per la predisposizione dei piani comunali. |
Art. 5. Procedura di approvazione dei piani comunali. |
Art. 6. Autorizzazione. |
Art. 7. Domande. |
Art. 8. Autorizzazione a carattere stagionale. |
Art. 9. Priorità tra domande concorrenti per l'assegnazione dei punti fissi ottimali di vendita. |
Art. 10. Autorizzazioni per punti fissi ottimali di vendita. |
Art. 11. Deroghe alle autorizzazioni. |
Art. 12. Subingresso. |
Art. 13. Trasferimento. |
Art. 14. Revoca dell'autorizzazione amministrativa. |
Art. 15. Sanzioni. |
Art. 16. Orari, turni di riposo e ferie. |
Art. 17. Provvidenze per l'incremento della diffusione della stampa. |
Art. 18. Mutui agevolati. |
Art. 19. Norme transitorie. |
§ 4.5.6 - L.R. 12 aprile 1990, n. 22.
Criteri per l'esercizio da parte dei Comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici.
Art. 1. Oggetto del provvedimento.
1. I Comuni della Calabria si attengono, nell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alle autorizzazioni per le rivendite di quotidiani e periodici, ad essi attribuite, dall'articolo 54, lettera g) del
Art. 2. Finalità delle funzioni comunali.
1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1, i Comuni predispongono i piani di localizzazione dei punti fissi ottimali di vendita di quotidiani e periodici previsti dall'articolo 14 della
a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione a stampa, anche attraverso l'aumento dei punti vendita;
b) funzionale articolazione nel territorio della rete di vendita;
c) facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita.
Art. 3. Ricognizione della situazione esistente.
1. I Comuni, al fine di predisporre i piani di cui all'articolo 2:
a) suddividono il territorio comunale in quattro zone: centro urbano (zona 1), zona intermedia tra centro urbano e periferia (zona II), zona periferica (zona III), zona agricola o montana (zona IV), con facoltà di ulteriore suddivisione in settori di una o più zone.
Sono esentati, fermo restando l'obbligo del piano, i Comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti;
b) accertano il numero dei punti vendita esistenti nel territorio comunale e la loro ubicazione nell'ambito delle zone o settori in cui è suddiviso il territorio, distinguendo tra esclusivi e promiscui;
c) qualificano la situazione determinatasi nell'ultimo quinquennio in ciascuna delle predette zone o settori, secondo i due indicatori seguenti:
- di addensamento, sulla base del rapporto e del suo andamento, tra punti di vendita e superficie territoriale della zona o settore e tra punti vendita e popolazione residente e presente nella zona o settore;
- di localizzazione dei punti vendita in ciascuna zona o settore, tenendo anche presente l'andamento delle nuove localizzazioni.
Art. 4. Criteri per la predisposizione dei piani comunali.
1. I piani di localizzazione dei punti fissi ottimali di vendita di quotidiani e periodici, sono predisposti dai Comuni, privilegiando l'installazione dei manufatti, in armonia con le previsioni degli strumenti urbani vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:
1°) nelle zone I, II e III, o loro settori, sulla base dell'indice di addensamento valutato in funzione:
a) degli insediamenti residenziali pubblici e privati;
b) degli insediamenti scolastici, universitari, di centri culturali di informazione, di uffici pubblici e privati, di ospedali e di ogni altra struttura ritenuta rilevante;
c) degli insediamenti produttivi, industriali e commerciali;
d) delle correnti turistiche, permanenti e stagionali;
e) dell'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici effettuate in ciascuna zona nell'ultimo biennio ricavata anche dai dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori.
2. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un Comune, di una frazione di Comune, ovvero di una circoscrizione comunale, non esistano punti di rivendita, il Sindaco rilascia l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti tra quelli indicati all'articolo 10.
3. I Comuni, nel rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico da destinare alle rivendite, al fine di meglio soddisfare la finalità di diffusione dei mezzi di informazione, garantiscono la superficie più ampia, compatibilmente con gli altri interessi di uso pubblico del suolo.
4. I Comuni inviano alla Regione Calabria la situazione dei punti vendita di quotidiani e periodici esistente alla data di entrata in vigore della legge e comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno tutte le variazioni intervenute nell'anno precedente.
Art. 5. Procedura di approvazione dei piani comunali.
1. I piani di cui all'articolo 2 sono adottati dai Comuni entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori, dei distributori, delle organizzazioni sindacali dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.
2. I piani sono depositati presso la segreteria comunale entro otto giorni dall'adozione e sono tenuti a disposizione del pubblico per trenta giorni.
3. Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data mediante avviso affisso nell'albo comunale.
4. Chiunque abbia interesse può presentare al Comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio dell'affissione.
5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, i Comuni approvano comunque i piani adottati, decidendo sulle osservazioni, se presentate.
6. I Sindaci trasmettono alla Regione Calabria i piani approvati e le successive variazioni.
7. Qualora entro il termine di cui al primo comma i Comuni non abbiano provveduto all'adozione del piano, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, che provvede, entro sei mesi, agli adempimenti necessari all'adozione ed approvazione del piano.
Art. 6. Autorizzazione.
1. L attività di vendita dei quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'articolo 14 della
2. L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali e periodici è rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
2 bis. Le rivendite di soli giornali e periodici, comprese quelle sul suolo pubblico, sono autorizzate a destinare una parte della superficie di vendita, non superiore al 30%, alla commercializzazione di pastigliaggi e bevande analcoliche preconfezionate e preimbottigliate ad esclusione del latte e suoi derivati, fermo restando il rispetto delle norme sulle autorizzazioni igienico sanitarie in materia. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per pastigliaggi si intendono prodotti preconfezionati: caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane, biscotti, merendine e simili [1].
3. L'esercizio delle rivendite fisse di quotidiani e periodici è svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti od affini in terzo grado. E' consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.
4. L'affidamento in gestione è consentito soltanto in caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.
5. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo di titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo e le modalità di svolgimento dell'attività di vendita.
6. Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.
7. Nei casi in cui l'impedimento sia dovuto a malattia od infortunio, il titolare dimostra con idonea documentazione tale stato e comunica al Sindaco, che dispone adeguati controlli, la durata di tale impedimento ed il soggetto al quale viene affidata la continuazione dell'esercizio. L'affidamento non può superare il periodo di malattia o dell'infortunio.
8. Tutti i titolari di autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma della
Art. 7. Domande.
1. Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita in posti fissi ottimali di quotidiani e periodici deve presentare domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 6, al Sindaco del Comune nel cui territorio intende esercitare l'attività stessa.
2. Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore età;
b) essere in possesso del godimento dei diritti politici;
c) essere iscritto nel registro esercente il commercio;
d) avere la residenza nel Comune ove intende svolgere l'attività;
e) non essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita di quotidiani e periodici sito nel territorio comunale;
f) non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui. In ogni caso l'autorizzazione non può essere consegnata dal Comune al richiedente se non dimostri di possedere il detto requisito;
g) non essere iscritto in albi professionali;
h) non aver ottenuto altra autorizzazione per una rivendita di quotidiani e periodici nel territorio comunale nel quinquennio precedente.
3. La domanda si intende respinta qualora il Sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.
Art. 8. Autorizzazione a carattere stagionale.
1. Nelle località e per i periodi in cui si verificano consistenti flussi turistici potranno essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale.
2. La validità di tale autorizzazione a carattere stagionale è limitata ad un periodo non superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno solare.
Art. 9. Priorità tra domande concorrenti per l'assegnazione dei punti fissi ottimali di vendita.
1. Nei casi di domande concorrenti, il Sindaco rilascia le autorizzazioni permanenti e quelle stagionali previste dall'articolo 8 attenendosi alle seguenti priorità:
a) domande di trasferimento da zone o settori saturi in zone o settori che presentino disponibilità numerica in base ai piani comunali;
b) domande presentate dai gestori che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di aver gestito una rivendita per almeno dodici mesi in modo continuativo;
c) domande presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda di possedere titoli di professionalità nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici, acquisite attraverso l'attività svolta presso un punto di vendita, continuativamente per almeno un anno.
2. A parità di condizione sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Art. 10. Autorizzazioni per punti fissi ottimali di vendita.
1. Qualora non vengano presentate, domande di autorizzazione in numero sufficiente a coprire punti fissi localizzati nei piani comunali, possono essere autorizzati alla vendita i titolari di altre autorizzazioni al commercio.
2. Le autorizzazioni di cui al primo comma sono sostitutive di quelle per i punti fissi ottimali di vendita individuati dai piani comunali e sono rilasciate nelle immediate adiacenze del punto fisso ottimale da esse sostituite.
3. In tali casi saranno seguiti i sottoelencati criteri di priorità:
a) libreria;
b) rivendita di tabacchi;
c) esercizi della grande distribuzione.
4. A parità di condizione sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. In caso di trasferimento della sede dell'esercizio principale, l'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decade ed il Comune può, ove ricorrono le condizioni, rilasciare altra autorizzazione ai sensi del presente articolo e dell'articolo 6.
Art. 11. Deroghe alle autorizzazioni.
1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate. Per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da essa editi;
b) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti.
d) per la vendita di quotidiani su prenotazione in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti.
Art. 12. Subingresso.
1. Il trasferimento di esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o mortis causa comporta la volturazione della autorizzazione, sempre che sia provato al Comune l'effettivo trapasso dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.
Art. 13. Trasferimento.
1. Non è consentito il trasferimento della sede di rivendita, anche nell'ambito della stessa zona o settore, se non in conformità delle localizzazioni determinate dal piano comunale previa autorizzazione del Comune stesso.
2. Nel caso di impossibilità a svolgere l'attività di vendita per cause di forza maggiore, il Comune deve comunque autorizzare lo spostamento del punto di vendita ricercando altresì, ove l'impedimento non sia temporaneo, una nuova localizzazione del punto di vendita stesso o ricollocandolo in uno dei punti fissi ottimali di vendita localizzati dal piano.
Art. 14. Revoca dell'autorizzazione amministrativa.
1. Il Sindaco procede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare:
a) non attivi l'esercizio di rivendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo che dimostri di non aver potuto iniziare l'attività per cause di forza maggiore e comunque a lui non imputabili e che per tali cause abbia ottenuto dal Comune eventuali proroghe;
b) trasferisca la rivendita senza autorizzazione comunale;
c) perda uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 di cui alla presente legge;
d) affidi in gestione la rivendita successivamente alla data prevista dall'articolo 14 della
e) qualora il titolare non la eserciti per un periodo di 180 giorni.
Art. 15. Sanzioni.
1. In caso di violazione della vigente normativa in materia nonché delle direttive contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 39 della
Art. 16. Orari, turni di riposo e ferie.
1. I Comuni predispongono annualmente, su proposta delle Associazioni e delle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 5, apposito calendario di orari di apertura, dei turni di chiusura domenicali e festivi nonché dei turni di chiusura per ferie, tali da garantire l'apertura di almeno la metà dei punti vendita esistenti in ciascuna zona. Nei periodi di chiusura le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più vicino.
Art. 17. Provvidenze per l'incremento della diffusione della stampa.
1. Per agevolare i costi di servizio per i punti di vendita esistenti in zone disagiate o l'attivazione ove non esistono, la Regione contribuirà alle spese di trasporto del prodotto stampa, che sono determinate, con apposito stanziamento in bilancio, e verificate con le Organizzazioni Sindacali di categoria e dalle associazioni interessate.
Art. 18. Mutui agevolati.
1. Per consentire l'ammodernamento delle attrezzature di vendita ed il rinnovamento dei manufatti la Regione predispone l'accesso ai mutui agevolati, che saranno concessi per un periodo non inferiore ad anni 5, e non superiore ad anni 15, alle condizioni e con i benefici previsti dalla
2. Le proposte per l'accesso ai mutui saranno esaminate da una apposita commissione composta da un rappresentante dell'Ente Provincia, da un rappresentante del Comune in cui risiede il richiedente il mutuo, un rappresentante degli editori ed un rappresentante sindacale designato tra le Organizzazioni Sindacali di categorie più rappresentative a livello regionale.
Art. 19. Norme transitorie.
1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 28 del
2. Si considerano, inoltre, titolari di una rivendita di quotidiani e periodici anche coloro che dimostrino di avere esercitato tale attività, in forma esclusiva o promiscua, alla data di entrata in vigore della
3. Decorso il termine di due anni fissato dall'articolo 28, secondo comma, del
4. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 e con la priorità stabilita dall'articolo 9 della legge. Le autorizzazioni sono rilasciate secondo quanto previsto dall'articolo 4 sentite le rappresentanze delle associazioni ed organizzazioni di cui all'articolo 5. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta il parere si intende favorevole.
[1] Comma inserito dall'art. 1 della