Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.7 sport e tempo libero |
Data: | 26/08/1992 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione interviene a sostegno ed allo sviluppo degli aeroclubs calabresi che, affiliati all'Aero Club d'Italia e riconosciuti dal C.O.N.I., esercitano, senza fini di lucro, nel territorio [...] |
Art. 2. 1. La Giunta regionale concede annualmente agli aeroclubs che hanno sede in Calabria un contributo diretto al potenziamento dell'organizzazione degli stessi ed in particolare destinato a: |
Art. 3. 1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, assegna agli aeroclubs locali il contributo di cui all'articolo 2, su presentazione da parte di questi di un [...] |
Art. 4. 1. Gli aeroclubs beneficiari, entro il 31 marzo di ogni anno, sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, assessorati allo Sport, Turismo, Formazione professionale, Protezione Civile, [...] |
Art. 5. 1. Alle spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge che ammontano a lire 100.000.000, si fa fronte con il capitolo 7001201 dei fondi globali: Fondo occorrente per [...] |
§ 3.7.2 - L.R. 26 agosto 1992, n. 17.
Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi.
(B.U. n. 107 del 4 settembre 1992).
1. La Regione interviene a sostegno ed allo sviluppo degli aeroclubs calabresi che, affiliati all'Aero Club d'Italia e riconosciuti dal C.O.N.I., esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica e di protezione civile nel campo del volo a motore, volo a vela, volo con ultraleggeri, paracadutismo ed aeromodellismo.
1. La Giunta regionale concede annualmente agli aeroclubs che hanno sede in Calabria un contributo diretto al potenziamento dell'organizzazione degli stessi ed in particolare destinato a:
1) promuovere la formazione aeronautica dei giovani, favorire la diffusione della cultura aeronautica ed incoraggiare lo studio dei problemi ad essa relativi;
2) sviluppare il turismo e lo sport aeronautico, anche agonistico, erogando contributi diretti a coprire gli oneri derivanti dalla effettuazione di manifestazioni aeronautiche, sportive, turistiche e di propaganda;
3) svolgere attività didattica nei vari settori aeronautici ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento in materia aeronautica e di protezione civile;
4) modernizzare e potenziare le attrezzature didattiche, la flotta aerea, le attrezzature di manutenzione, gli impianti di rifornimento, le sedi di istruzione, con particolare riguardo ai mezzi aerei ed alle attrezzature idonee alla protezione civile ed alla creazione di aviosuperfici.
1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, assegna agli aeroclubs locali il contributo di cui all'articolo 2, su presentazione da parte di questi di un programma annuale di attività e previsione di spesa, entro i termini previsti dalle leggi regionali.
1. Gli aeroclubs beneficiari, entro il 31 marzo di ogni anno, sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, assessorati allo Sport, Turismo, Formazione professionale, Protezione Civile, secondo le rispettive competenze, rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguenti al mancato pagamento di quanto impegnato.
2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui all'articolo 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.
1. Alle spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge che ammontano a lire 100.000.000, si fa fronte con il capitolo 7001201 dei fondi globali: Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3). Interventi in settori diversi - che presenta la necessaria disponibilità. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di bilancio dei rispettivi oneri finanziari.