Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 artigianato e industria |
Data: | 03/03/2000 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Soggetti beneficiari. |
Art. 3. Misura e condizioni dell'intervento. |
Art. 4. Altre condizioni per l'accesso ai benefici. |
Art. 5. Pubblicità e valutazione delle iniziative meritorie. |
Art. 6. Criteri per la formazione della graduatoria. |
Art. 7. Obblighi della Finanziaria Regionale e disciplina dei rapporti intercorrenti con la Regione Calabria. |
Art. 8. Obblighi dei proponenti l'iniziativa e tutoraggio. |
Art. 9. Domande per l'accesso ai benefici. |
Art. 10. Norma finanziaria. |
§ 4.6.15 - L.R. 3 marzo 2000, n. 8. [1]
Istituzione di un fondo a favore di imprese societarie che operano nel campo dei servizi informatici e telematici specializzati su Internet.
(B.U. n. 15 dell'11 marzo 2000).
Art. 1. Finalità.
1. E' istituito un apposito fondo di spesa sul bilancio regionale al fine di favorire la creazione di nuove imprese che abbiano come oggetto sociale ed attività prevalente lo sviluppo di iniziative nel campo dei servizi informatici e telematici specializzati su Internet.
Art. 2. Soggetti beneficiari.
1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge regionale, le imprese societarie costituite da non più di sei mesi, o da costituire sotto forma di società di persona o di capitali. Le società che intendono accedere ai benefici devono presentare una compagine sociale formata da un numero di soci proponenti non inferiore a quattro.
2. All'atto dell'erogazione dei benefici, la società dovrà essere iscritta al registro delle imprese ed avere deliberato un capitale sociale minimo di lire 100 milioni, di cui una parte sarà sottoscritta dalla Società Fincalabra secondo quanto previsto dal successivo art. 3.
Art. 3. Misura e condizioni dell'intervento.
1. L'intervento si attuerà nelle forme del contributo a fondo perduto e della partecipazione al capitale sociale. Le due forme di intervento sono cumulative, e complessivamente dovranno essere comprese tra la misura minima di lire 100 milioni e quella massima di lire 150 milioni. Il fondo per l'attuazione dell'intervento sarà gestito dalla Fincalabra, società finanziaria della Regione Calabria a partecipazione regionale di maggioranza.
2. La quota di intervento sarà stabilita sulla base del capitale investito nell'iniziativa, e desunto da apposito business plan di cui al successivo art. 9.
3. L'intervento a fondo perduto, per una quota massima del 50 per cento del beneficio concesso, riguarderà spese di investimento in elaboratori elettronici, software ed altre attrezzature. L'intervento a fondo perduto verrà anticipato nella misura del 30 per cento sulla base dei preventivi di spesa; il restante 70 per cento verrà erogato a presentazione delle fatture di acquisto regolarmente quietanzate.
4. L'ulteriore intervento nella forma di partecipazione al capitale sociale si attuerà attraverso l'ingresso nella compagine societaria della Fincalabra che assumerà la veste di socio finanziatore non proponente dell'iniziativa e verserà per intero l'aumento del capitale sociale ad essa riservato. La partecipazione dovrà essere inferiore al 50 per cento del capitale sociale. I soci proponenti l'iniziativa, all'atto dell'erogazione dei benefici, dovranno avere versato per intero la quota del capitale sociale di loro proprietà.
5. La Fincalabra deciderà, in autonomia, se alienare o conservare la partecipazione alla società finanziata che comunque dovrà essere detenuta per un periodo minimo di tre anni. Le imprese beneficiare riconosceranno alla Fincalabra tale diritto, adeguando, se necessario, i rispettivi statuti sociali. La Fincalabra non avrà diritto alla nomina di un proprio rappresentante nella società.
Art. 4. Altre condizioni per l'accesso ai benefici.
1. Le società ammesse ai benefici dovranno avere per oggetto di attività esclusiva o prevalente la erogazione di servizi informatici o telematici specializzati su Internet ed operare in uno dei seguenti settori di attività: fornitura di software e consulenza in materia di informatica, elaborazione elettronica dei dati, attività delle banche dati, servizi di telematica, altri servizi connessi all'informatica.
2. L'intervento a fondo perduto e la partecipazione sociale non comporteranno alcun impegno fideiussorio, bancario o assicurativo, o garanzie di alcun genere a carico dei proponenti l'iniziativa o dell'impresa stessa.
Art. 5. Pubblicità e valutazione delle iniziative meritorie.
1. La Fincalabra provvederà a pubblicare il bando per l'accesso ai benefici della presente legge sul Bollettino della Regione Calabria e diffonderà una sintesi del bando sui principali organi di stampa. Dette procedure verranno eseguite annualmente in caso di rifinanziamento della legge.
2. La Fincalabra istituirà, al fine di provvedere all'attività istruttoria, un apposito comitato di valutazione formato da tre componenti, di cui almeno un professore universitario e un esperto di economia o di informatica. Il terzo componente sarà nominato d'intesa con l'Assessore all'Industria, Commercio ed Artigianato della Regione Calabria. Il comitato deciderà sulle domande presentate in piena autonomia e approverà una graduatoria definitiva delle iniziative meritevoli, da pubblicarsi sul Bollettino della Regione Calabria. I punteggi della graduatoria saranno formati con i criteri di cui al successivo articolo.
3. Il comitato si avvarrà, per le proprie valutazioni, dell'attività istruttoria svolta dalla Fincalabra. L'esito istruttorio e le valutazioni del comitato dovranno essere completate entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Art. 6. Criteri per la formazione della graduatoria.
1. I punteggi per la formazione della graduatoria saranno attribuiti dal comitato di valutazione secondo i seguenti criteri:
- fino a un massimo di punti 25 per l'originalità ed il grado di innovazione dell'iniziativa;
- fino a un massimo di punti 25 per le capacità economico finanziarie prospettiche dell'iniziativa;
- fino a un massimo di punti 25 per la qualificazione professionale dei soci proponenti, testimoniata da appositi curricula vitae, i quali dichiareranno di assumere cariche, compiti direttivi o di lavoro all'interno dell'iniziativa;
- fino a un massimo di punti 25 per la capacità dimostrata di conquistare il mercato di riferimento dell'iniziativa.
2. La presente legge, prevedendo un regime di aiuto inferiore ai 100.000 ECU, non è soggetta alla preventiva notifica alla Comunità Europea, configurandosi come aiuto regionale de minimis compatibile con le previsioni dell'articolo 87 del trattato UE.
Art. 7. Obblighi della Finanziaria Regionale e disciplina dei rapporti intercorrenti con la Regione Calabria.
1. La Fincalabra rendiconterà semestralmente sulle modalità di impiego del fondo di cui alla presente legge regionale con particolare riferimento:
- al numero delle iniziative ammesse ai benefici;
- al numero dei soci proponenti;
- alle dimissioni ed agli abbattimenti del valore delle partecipazioni;
- ai corrispettivi maturati per effetto della gestione del fondo.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria e del finanziamento del comitato di valutazione verrà riconosciuto alla Fincalabra un corrispettivo pari a quattro milioni di lire per ogni iniziativa proposta sino all'importo massimo di lire 180 milioni. Gli interessi attivi, eventualmente maturati sui fondi messi a disposizione dalla Fincalabra, saranno percepiti dalla stessa a titolo di compartecipazione alle spese generali sopportate per la gestione dell'iniziativa.
3. La Fincalabra contabilizzerà il fondo e le partecipazioni di cui alla presente legge, con esclusione degli interventi a fondo perduto, tra le attività di bilancio, ed apposterà una voce di debito correlativo verso la Regione. Tale debito sarà decurtato per effetto delle eventuali perdite subite sulle partecipazioni.
4. I rapporti tra la Fincalabra e la Regione Calabria saranno disciplinati da apposita convenzione redatta sulla base delle previsioni della presente legge.
Art. 8. Obblighi dei proponenti l'iniziativa e tutoraggio.
1. La società ammessa ai benefici si impegna a fornire annualmente alla Fincalabra il proprio rendiconto o bilancio di esercizio, autorizza espressamente la Fincalabra ad eseguire ispezioni e controlli ed inoltre potrà usufruire, del tutoraggio operato dalla stessa Fincalabra. La Regione riconoscerà alla Fincalabra, per ciascuna iniziativa ammessa ai benefici, un corrispettivo per tale attività di tutoraggio pari a cinque milioni di lire, sino alla somma complessiva di lire 180 milioni.
2. La società beneficiaria si impegna, inoltre, a presentare le fatture quietanzate relative agli interventi ammessi ai benefici del contributo a fondo perduto.
Art. 9. Domande per l'accesso ai benefici.
1. Le domande dovranno essere presentate su apposita modulistica predisposta dalla Fincalabra. La domanda dovrà contenere:
a) le dichiarazioni previste per l'ammissione ai benefici;
b) il codice ISTAT dell'attività esercitata;
c) il curriculum vitae dei soci proponenti;
d) business plan economico-finanziario prospettico per i primi due anni di attività;
e) descrizione dell'iniziativa con particolare riferimento ai prodotti ed ai servizi erogati ed alle quote di mercato da conquistare;
f) preventivi di spesa per l'intervento a fondo perduto.
All'atto dell'erogazione del contributo, l'impresa dovrà produrre:
- certificato CCIAA;
- atto costitutivo, regolarmente omologato se trattasi di società di capitali;
- copia della dichiarazione IVA di inizio attività e dell'attestato di attribuzione della partita IVA;
- estratto del libro soci.
Art. 10. Norma finanziaria.
1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati per l'anno 2000, in lire 2.360.000.000 di cui:
- lire 2 miliardi per l'intervento a fondo perduto e per il capitale di rischio;
- lire 180 milioni per tutoraggio;
- lire 180 milioni per attività istruttoria;
si provvederà per ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione con l'apposita norma finanziaria di accompagno e all'istituzione di apposito capitolo nel bilancio della Regione Calabria per l'anno 2000.
2. Per gli anni successivi le leggi di bilancio fisseranno gli stanziamenti sui pertinenti capitoli dei rispettivi esercizi finanziari.
[1] Abrogata dall'art. 2 della