§ 6.3.153 - L.R. 16 marzo 2004, n. 7.
Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:16/03/2004
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al servizio sanitario regionale – derivante da atti giudiziali di pignoramento per l’anno 2002, di cui ai residui [...]
Art. 2.      1. Al fine di concorrere al ripianamento delle perdite relative all’anno 2002 della Società di Gestione per l’Aeroporto dello Stretto (S.O.G.A.S.) S.p.A. accertate in sede di approvazione del [...]
Art. 3.      1. Il comma 1 dell’art. 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 11, é sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. La Regione, al fine di tutelare le produzioni agroalimentari calabresi di qualità che hanno ottenuto il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP) o della Indicazione [...]
Art. 5.      1. Al primo comma dell’art. 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dopo le parole «agenzie regionali» sono aggiunte le parole, «in qualunque forma costituiti».
Art. 6.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli si fa fronte con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio annuale 2004 e pluriennale [...]
Art. 7.      1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.153 - L.R. 16 marzo 2004, n. 7. [1]

Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2004.

(B.U. 19 marzo 2004, n. 5 – S.S. n. 2).

 

Art. 1.

     1. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al servizio sanitario regionale – derivante da atti giudiziali di pignoramento per l’anno 2002, di cui ai residui attivi accertati nel capitolo 60000031 dell’entrata del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2004 – é autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di Euro 4.336.294,20, con accantonamento nell’apposito fondo di riserva di cui all’UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010405) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004.

     2. La Giunta regionale é autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni a mano a mano che l’Avvocatura regionale trasmetterà alla Ragioneria Generale i dati necessari per l’individuazione del beneficiario e della natura della spesa.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di concorrere al ripianamento delle perdite relative all’anno 2002 della Società di Gestione per l’Aeroporto dello Stretto (S.O.G.A.S.) S.p.A. accertate in sede di approvazione del bilancio, é autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di Euro 927.582,50 allocata all’UPB 2.3.05.01 (capitolo 23050103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

     2. La Giunta regionale é autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1.

     3. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative ai contributi già concessi a carico del POM Agricoltura, Misura 1.15, per la ristrutturazione di impianti irrigui – i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari, sono stati regolarmente assunti entro il 31/12/1999 – é autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 l’ulteriore spesa diEuro32.842,31 allocata all’UPB 2.2.04.08 (Capitolo 22040826) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004.

     4. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative ai contributi già concessi a carico del POT Turismo, Misura 3.5, per la realizzazione di impianti sportivi ad uso sociale – i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari, sono stati regolarmente assunti entro il 31/12/1999 – é autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di Euro111.049,83 allocata all’UPB 2.2.01.03 (Capitolo 22010312) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004.

     5. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative ai contributi già concessi a carico del POT Turismo, Misura 3.1, per la costruzione, ammodernamento e riqualificazione di strutture alberghiere – i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari, sono stati regolarmente assunti entro il 31/12/99 – é autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di Euro 1.481.818,13 allocata all’UPB 2.2.01.03 (Capitolo 22010313) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004.

     6. Al fine di garantire agli Enti locali interessati, compresi nel piano di riparto approvato dalla Giunta regionale con deliberazioni della Giunta regionale n. 715 del 31 marzo 1999 e n. 3741 del 21/12/1999 e non ancora finanziati, la copertura dell’onere di ammortamento dei relativi mutui contratti o da contrarre con la CCDDPP – ai sensi dell’art. 9 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 – per la realizzazione di interventi in materia di edilizia scolastica, é autorizzato l’ulteriore limite di impegno di Euro50.000,00 da allocare all’UPB 4.2.01.01 (capitolo 3312202) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

     7. La somma di Euro 129.114,22 destinata – ai sensi dell’art.11, comma 5, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 – alla Scuola Superiore «Energia e Ambiente» di Feroleto Antico (CZ) per l’attuazione del progetto «Master Europeo biennale sull’Energia», non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario 2002, é riprodotta nel bilancio di competenza 2004, con allocazione all’UPB 4.4.01.02 (capitolo 44010201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

 

     Art. 3.

     1. Il comma 1 dell’art. 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 11, é sostituito dal seguente:

     «1. L’accertamento delle violazioni alle norme della presente legge si prescrive il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui é avvenuta la violazione.».

     2. Alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     — all’articolo 6, comma 2, dopo le parole «...nonché le relative sanzioni» sono aggiunte le parole «ed interessi moratori, determinandone la misura»;

     — l’art. 9, comma 6, é sostituito dal seguente:

     «6. Il termine di decadenza per l’accertamento della violazione alle norme della presente legge é il 31 dicembre del quinto anno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all’art. 5 della presente legge. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento alla scoperta del fatto illecito.».

     3. All’articolo 2-ter, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 dopo la parola «...Strumentali...» sono aggiunte le seguenti parole «... e gli altri Enti del settore pubblico regionale allargato...».

     4. Il comma 7 dell’art. 6bis della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 é abrogato.

     5. Il comma 5 dell’art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 30 é abrogato.

     6. Sono nulli gli effetti prodotti dall’applicazione delle norme di cui al comma precedente.

 

     Art. 4.

     1. La Regione, al fine di tutelare le produzioni agroalimentari calabresi di qualità che hanno ottenuto il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP) o della Indicazione Geografica Protetta (IGP) – ai sensi del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992 – provvede a sostenere le attività degli Organismi di Controllo previsti dall’articolo 10 dello stesso Regolamento ed autorizzati dal Ministero delle Politiche e Forestali limitatamente alle attività inerenti i prodotti agroalimentari DOP e IGP la cui area di produzione comprende, in tutto o in parte, il territorio regionale.

     2. Gli Organismi di controllo di cui al comma 1 sono quelli iscritti nell’Elenco istituito dall’articolo 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526 e partecipati da Enti associativi fra produttori calabresi.

     3. La Giunta regionale, previa richiesta del preventivo parere alla Commissione Europea al fine di verificarne la compatibilità con le disposizioni contenute negli «Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel Settore agricolo» ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, provvede con propri atti a definire le modalità attuative per l’erogazione dei contributi per il sostegno delle attività degli Organismi di controllo.

     4. L’attuazione delle misure di sostegno previste dal presente articolo sono sospese fino alla positiva pronuncia da parte della Commissione Europea sulla compatibilità di cui al precedente terzo comma.

 

     Art. 5.

     1. Al primo comma dell’art. 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dopo le parole «agenzie regionali» sono aggiunte le parole, «in qualunque forma costituiti».

     2. Al primo comma, lettera b), dell’art. 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, sono soppresse le parole «normativa regionale in materia» e sono aggiunte le parole «presente legge».

     3. Dopo il secondo comma dell’art. 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sono aggiunti, di seguito, i seguenti commi:

     «3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre.

     4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l’esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie. L’esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi [2].

     5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno.

     6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell’esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.

     I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno».

 

     Art. 6.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli si fa fronte con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006.

     2. La Giunta regionale é autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4/2/2002, n. 8.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 2007, n. 7.