§ 4.6.7 - L.R. 2 giugno 1980, n. 25. [*]
Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:02/06/1980
Numero:25


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 


§ 4.6.7 - L.R. 2 giugno 1980, n. 25. [*]

Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane.

(B.U. n. 32 del 5 giugno 1980).

 

TITOLO I

Incentivi alle cooperative artigiane

 

Art. 1.

     La Regione può concedere contributi in conto capitale alle cooperative artigiane ed ai consorzi con almeno tre aziende artigiane consorziate costituite ai sensi di legge ed iscritte agli albi provinciali di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché ai consorzi ed alle società consortili di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 [7] per sostenere le iniziative di cui al successivo articolo 2, fino al 100 per cento dell'investimento ammissibile, anche in concorso con incentivi creditizi regionali e statali, ma in alternativa ai contributi di cui al T.U. della legge sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     I contributi alle cooperative ed ai consorzi di cui all'articolo precedente sono corrisposti per le seguenti iniziative:

     a) costruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di immobili inerenti alle finalità istituzionali delle cooperative e dei consorzi richiedenti;

     b) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature occorrenti alla cooperativa ai fini della produzione e dell'erogazione dei servizi;

     c) costituzione di servizi sociali per i soci e per i dipendenti delle cooperative e dei consorzi;

     d) allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;

     e) impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria e dell'ambiente;

     f) l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e la integrità fisica dei lavoratori.

 

     Art. 3.

     I contributi di cui al precedente articolo 1 possono essere corrisposti nella misura del 100 per cento dell'investimento ammissibile per l'impianto delle strutture aziendali e per l'avvio dell'iniziale ciclo produttivo rapportato alla capacità occupazionale degli impianti, nei casi in cui la cooperativa od il consorzio richiedente non presenti le condizioni economiche e finanziarie occorrenti per accedere alle incentivazioni regionali e statali in atto.

     Alle cooperative ed ai consorzi artigiani costituitisi successivamente all'entrata in vigore della presente legge è corrisposto, inoltre, un contributo fisso di lire un milione per far fronte alle spese di prima costituzione.

 

     Art. 4.

     Alle domande per ottenere i contributi le cooperative artigiane ed i consorzi debbono allegare i seguenti documenti:

     a) progetto di massima tecnico-finanziario dell'opera e preventivo di spesa per l'iniziativa, con annessa relazione illustrativa;

     b) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e indicazione del rappresentante legale;

     c) elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attività professionale e domicilio.

     Le domande per l'accesso ai contributi debbono essere indirizzate alla Regione Calabria - assessorato all'artigianato - Catanzaro e presentate al sindaco del comune nel cui territorio dovrà essere realizzato l'investimento.

     Il sindaco trasmetterà, entro 15 giorni dalla ricezione, le domande alla Regione, corredate di motivato parere con specifiche indicazioni circa l'armonizzazione dell'iniziativa con lo strumento urbanistico vigente.

     Sono esclusi dai contributi di cui al precedente articolo 2 gli investimenti realizzati antecedentemente alla data di approvazione della presente legge.

 

     Art. 5.

     Il 5° comma dell'articolo 6 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 è abrogato.

 

     Art. 6.

     Gli impianti, i macchinari e le attrezzature ammessi a contributo sono soggetti al vincolo della utilizzazione nell'ambito della cooperativa beneficiaria o del consorzio per un quinquennio a far data dalla riscossione del contributo.

     L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente o il trasferimento della cooperativa o del consorzio fuori dalla Calabria importa la decadenza dei benefici e l'obbligo della restituzione del contributo ottenuto in misura proporzionale al periodo non decorso dal quinquennio.

     La decadenza è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del comitato tecnico di gestione di cui al successivo articolo 16 e l'amministrazione regionale provvede al recupero della somma erogata.

 

     Art. 7.

     Non sono ammesse al contributo le cooperative ed i consorzi che non osservano nei confronti di lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi regionali o provinciali.

     Qualora l'inosservanza della suddetta disciplina e delle suddette condizioni sia accertata dopo la concessione del contributo, si applica il penultimo comma del precedente articolo 6.

 

TITOLO II

Istituzione del fondo regionale di garanzia fidejussoria

 

     Art. 8.

     E' istituito il fondo regionale di garanzia per la prestazione di garanzia fidejussoria in linea capitale ed interessi alle imprese singole ed associate iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, numero 860.

     Il fondo è costituito dallo stanziamento di lire 2 miliardi e sarà alimentato dai contributi delle imprese artigiane mutuatarie nella misura dell'uno per cento del finanziamento garantito dal fondo stesso. Detto fondo è amministrato dal comitato tecnico di gestione di cui al successivo articolo 16.

 

     Art. 9.

     La Regione può garantire con propria fidejussione le operazioni di credito a medio termine ammesse a contributo interessi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalla Regione, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonché dalla legge regionale 28 maggio 1975, n. 21.

     La fidejussione può essere accordata, a domanda della impresa interessata, con deliberazione del comitato tecnico di gestione e si applica fino al 100 per cento della perdita che gli istituti finanziatori dimostrino di aver effettivamente sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti delle imprese artigiane beneficiarie.

 

     Art. 10.

     I rapporti con gli istituti di credito saranno definiti da convenzioni stipulate dal Presidente della Regione, in base al disciplinare che sarà deliberato dalla Giunta regionale, su proposta del comitato tecnico di gestione.

 

TITOLO III

Incentivi a favore delle cooperative artigiane di garanzia

 

     Art. 11.

     La Regione concorre alla formazione ed allo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia e del consorzio regionale di garanzia mediante [7]:

     a) contributi straordinari a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di costituzione e di impianto;

     b) contributo ordinario annuale a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di funzionamento;

     c) contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale per il perseguimento dei fini stabiliti dallo statuto;

     d) contributo in conto interessi, nella misura massima del 4% annuo, per il credito di esercizio. garantito dalle Cooperative artigiane di garanzia e finalizzato esclusivamente all'attività artigiana [3].

     Il Consorzio regionale di garanzia di cui al primo comma è costituito da almeno quattro cooperative artigiane di garanzia operanti in Calabria, ed ha fini di garanzia e di consulenza finanziaria in favore delle cooperative associate [8].

 

     Art. 12.

     Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente articolo le cooperative artigiane di garanzia operanti in Calabria costituite ai sensi del D.M. 12 febbraio 1959 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 aprile 1959, n. 97 purché:

     a) il numero dei soci non sia inferiore a 50;

     b) il capitale dei soci non sia inferiore a lire un milione.

 

     Art. 13.

     I contributi a fondo perduto di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 sono commisurati al numero dei soci in ragione di lire 10 mila per ciascun socio.

 

     Art. 14.

     I contributi in conto capitale di cui all'articolo 11 lettera c) possono essere concessi nella misura massima del decuplo delle quote sociali sottoscritte e versate dai soci nell'esercizio finanziario precedente.

 

     Art. 15.

     Le domande per ottenere i benefici, di cui alla presente legge devono essere presentate dalle cooperative artigiane di garanzia ed indirizzate al Presidente della Regione Calabria - assessorato all'artigianato entro il 30 giugno di ciascun anno, corredate dai seguenti documenti:

     1) atto costitutivo;

     2) statuto;

     3) elenco soci;

     4) dichiarazione del collegio sindacale dalla quale risulti lo stato e le quote sociali versate al 31 dicembre dell'anno precedente.

     L'istruttoria delle pratiche è curata dall'assessorato all'artigianato.

     I benefici sono concessi con delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 16 [1].

     I contributi di cui all'art. 11, lettera d) sono concessi dalla Giunta regionale sulla base dei verbali trasmessi dalle Cooperative artigiane di garanzia, dandone notizia alle stesse Cooperative ed agli Istituti di credito che accordano i prestiti. La liquidazione dei contributi medesimi è effettuata semestralmente, direttamente agli Istituti di credito concedenti i prestiti, sulla base dei rendiconti presentati dalle stesse cooperative di garanzia [5].

 

     Art. 16.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 17. [6]

     La Giunta regionale è autorizzata, previo parere del Comitato Tecnico di gestione di cui al precedente articolo 16, a concedere contributi per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle associazioni regionali degli artigiani che siano emanazione di organizzazioni nazionali rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

 

     Art. 18.

     I contributi [2] di cui all'articolo 17 possono essere concessi per iniziative volte alla formazione dei quadri dirigenziali, alla propaganda, divulgazione, sviluppo dell'associazionismo; ad incrementare l'assistenza legale, fiscale e tributaria, tecnica sindacale in favore degli artigiani e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo delle imprese artigiane calabresi costituite in forma singola od associata.

 

     Art. 19.

     La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di gestione entro il 30 giugno di ciascun anno dispone la concessione di contributi [2] in base alle domande delle associazioni regionali interessate, presentate entro il 30 aprile. Le sovvenzioni previste dall'articolo 17 sono annualmente ripartite tra le associazioni regionali di cui al ripetuto articolo 17 nel modo seguente:

     a) per il 60 per cento dell'importo totale diviso in parti uguali per tutte le organizzazioni;

     b) per il rimanente 40 per cento alle rispettive organizzazioni in proporzione diretta alla ampiezza di rappresentatività desumibile dai dati elettorali con cui sono state formate le commissioni provinciali dell'artigianato di cui all'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

 

     Art. 20.

     Le domande devono essere corredate del rendiconto all'utilizzo dei fondi dell'anno precedente.

     Per l'anno 1980 la domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà corredata, da un preventivo dell'attività da svolgere.

 

     Art. 21.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 100 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 7001202 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980.

     La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del Capitolo 6122205 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» e lo stanziamento, in termini di competenza di cassa, di lire 100 milioni.

     Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1980 la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 22.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[*] Abrogata dall'art. 29 della L.R. 8 febbraio 2018, n. 5.

[7] Comma così modificato con art. 40 L.R. 31 luglio 1987, n. 23.

[7] Comma così modificato con art. 40 L.R. 31 luglio 1987, n. 23.

[3] Lettera aggiunta con art. 38 L.R. 7 luglio 1988, n. 15.

[8] Comma aggiunto con art. 40 L.R. 31 luglio 1987, n. 23.

[1] Gli originari commi 3° e 4° sono così sostituiti con art. 4 L.R. 11 marzo 1986, n. 8.

[5] Comma aggiunto con art. 38 L.R. 7 luglio 1988, n. 15.

[4] Articolo abrogato con art. 38 L.R. 7 luglio 1988, n. 15.

[6] Articolo così sostituito con art. 7 L.R. n. 8/1986.

[2] Termine così modificato con art. 5 L.R. n. 8/1986.

[2] Termine così modificato con art. 5 L.R. n. 8/1986.