Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 24/09/2015 |
Numero: | 159 |
Sommario |
Art. 1. Sospensione legale della riscossione |
Art. 2. Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle entrate |
Art. 3. Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate |
Art. 4. Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari |
Art. 5. Concentrazione della riscossione nell'accertamento |
Art. 6. Sospensione della riscossione - Sgravio - Commutazione dell'atto di irrogazione |
Art. 7. Rateazione imposta di successione |
Art. 8. Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi |
Art. 9. Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione |
Art. 10. Dilazione di pagamento |
Art. 11. Autotutela |
Art. 12. Sospensione dei termini per eventi eccezionali |
Art. 13. Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo |
Art. 14. Notifica a mezzo di posta elettronica certificata |
Art. 15. Disposizioni transitorie |
§ 95.1.416 - D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23.
(G.U. 7 ottobre 2015, n. 233 - S.O. n. 55)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visti in particolare i seguenti articoli della predetta
articolo 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, avendo cura di attuare il principio della tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico;
articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi del quale il Governo è delegato ad introdurre, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di certezza del diritto nonchè di uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi, norme dirette ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi;
articolo 6, comma 5, ai sensi del quale il Governo è delegato ad introdurre, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:
a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, eliminando le differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;
c) procedendo ad una complessiva armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque a favore del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateizzazione;
d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione;
articolo 9, comma 1, lettera l), che, al fine del rafforzamento dei controlli, delega il Governo ad introdurre norme per rafforzare il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici del Ministero dell'economia e delle finanze sulla società Equitalia;
articolo 10, comma 1, lettera e), ai sensi del quale il Governo è delegato, fra l'altro, ad introdurre, norme per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo il principio del contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;
Visti i pareri delle Commissioni VI Finanze della Camera dei deputati e 6ª Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 4 agosto 2015, delle Commissioni V Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e 5ª Bilancio del Senato della Repubblica del 5 agosto 2015;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 settembre 2015;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Sospensione legale della riscossione
1. All'articolo 1 della
a) al comma 538:
1) nel primo periodo, le parole: "entro novanta" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza entro sessanta";
2) la lettera f) è soppressa;
b) al comma 539:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.";
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del
c) dopo il comma 539 è inserito il seguente: "539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.";
d) al comma 540, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito,".
2. All'articolo 49 del
a) al comma 1, le parole: ", fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore" sono soppresse;
b) i commi 1-bis, secondo periodo, 1-ter e 1-quater sono abrogati.
Art. 2. Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle entrate
1. L'articolo 3-bis del
"Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della
2. L'articolo 8 del
"Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
3. All'articolo 15 del
a) al comma 1:
1) le parole: "nell'articolo 71" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 71 e 72";
2) le parole: "nell'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 50 e 51";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.";
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis) dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al
4. Dopo l'articolo 15 del
"Art. 15-bis (Modalità di pagamento). - 1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 15 si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di versamento.".
Art. 3. Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate
1. Dopo l'articolo 15-bis del
"Art. 15 ter. (Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate). - 1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del
2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del
3. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:
a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del
b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
5. Nei casi previsti dal comma 3, nonchè in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del
6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del
Art. 4. Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari
1. All'articolo 25 del
a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter.";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:
a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del
2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del
b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del
c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della
2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12-ter, comma 4, della
1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.".
Art. 5. Concentrazione della riscossione nell'accertamento
1. All'articolo 29 del
a) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: "decorsi sessanta giorni dalla notifica" sono sostituite dalle seguenti: "decorso il termine utile per la proposizione del ricorso";
b) al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: "ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.", è inserito il seguente periodo: "La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonchè in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.";
c) al comma 1, lettera b), ultimo periodo, le parole: "con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "con raccomandata semplice o posta elettronica";
d) al comma 1, lettera e), l'ultimo periodo: "L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;" è soppresso.
Art. 6. Sospensione della riscossione - Sgravio - Commutazione dell'atto di irrogazione
1. L'articolo 1 della
"Art. 1. - 1. La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.
2. La sospensione è disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.
3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del
4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del
5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente.
6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne dà notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta data.
7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonchè, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del
Art. 7. Rateazione imposta di successione
1. L'articolo 38 del
"Art. 38 (Dilazione del pagamento). - 1. Il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33, nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione, e per il rimanente importo in un numero di otto rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.
2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.
4. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila;
b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione.
6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
Art. 8. Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
1. Al comma 1 dell'articolo 31 del
Art. 9. Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione
1. L'articolo 17 del
"Art. 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione). - 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A., previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto dell'andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'attività, nonchè della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonchè dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione dell'attività effettivamente svolta.
2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in:
a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:
1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del
2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;
b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;
c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera b);
d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b);
e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.
3. Il rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della riscossione:
a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura;
b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità.".
2. In caso di mancata erogazione del rimborso previsto dall'articolo 17, comma 3, del
3. Il primo decreto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del
4. Per i carichi affidati all'Agente della riscossione sino al 31 dicembre 2015, resta fermo l'aggio, nella misura e secondo la ripartizione previste dall'articolo 17, del
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del
6. All'articolo 10 del
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10. Dilazione di pagamento
1. Al
a) all'articolo 19:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.";
2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: "1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.";
3) al comma 3, la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "cinque" e la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.";
4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.";
5) al comma 4, dopo la parola: "dilazione" sono aggiunte le seguenti: "ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore";
b) all'articolo 39, comma 2, le parole: "; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione" sono soppresse.
Art. 11. Autotutela
1. All'articolo 2-quater del
a) dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:
"1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purchè rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del
1-octies. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.".
Art. 12. Sospensione dei termini per eventi eccezionali
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Art. 13. Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo
1. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza dell'applicazione del tasso di cui al comma 1.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del
4. La misura del tasso di interesse di cui al comma 1 può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 14. Notifica a mezzo di posta elettronica certificata
1. Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all'articolo 26 del
2. Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15. Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 538 a 540, della
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
b) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
c) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4, non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del
4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, si applicano:
a) per le rateazioni di cui all'articolo 3-bis del
1) al 31 dicembre 2014; per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
2) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1; del
3) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della
b) per le rateazioni disciplinate ai sensi dell'articolo 8 del
5. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-quater e 3, del
6. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del
7. Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, possono, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili. In tal caso, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-quater in quanto compatibile, lettere b) e c) del comma 3, e comma 4 del
[1] Comma così modificato dall'art. 1, comma 431, della