§ 88.6.34 - Legge 17 aprile 2003, n. 82.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:17/04/2003
Numero:82


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo, è convertito in legge con [...]


§ 88.6.34 - Legge 17 aprile 2003, n. 82.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo.

(G.U. 19 aprile 2003, n. 92)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24

 

     All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, è abrogato".

     Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. - 1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è sostituito dal seguente:

     "3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati" ".