Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.2 cinema |
Data: | 15/11/2005 |
Numero: | 239 |
Sommario |
Art. 1. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, comma 2, del [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 88.2.112 - L. 15 novembre 2005, n. 239.
Disposizioni in materia di spettacolo.
(G.U. 23 novembre 2005, n. 273)
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, comma 2, del
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai fini della validità ed efficacia dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 1, del
4. All'articolo 1, comma 1, del
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.