§ 14.4.206 - L. 29 luglio 2014, n. 106.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:29/07/2014
Numero:106


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è convertito in legge con le [...]


§ 14.4.206 - L. 29 luglio 2014, n. 106.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

(G.U. 30 luglio 2014, n. 175)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83

 

     All'articolo 1:

     al comma 2:

     dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.»;

     al terzo periodo, le parole: «all'articolo 40, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9»;

     al comma 5:

     al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi,» e le parole: «anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonchè le informazioni relative alla fruizione»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

     al comma 6, secondo periodo, le parole: «tra i privati» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei privati» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il portale di cui al comma 5»;

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17».

     All'articolo 2:

     al comma 1:

     all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo»;

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:

     1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante intende affidare;

     2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle imprese aventi titolo;

     3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;

     4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;

     5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti;

     6) possibilità di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2)»;

     alla lettera b), le parole: «3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei»;

     alla lettera c), dopo le parole: «nell'ulteriore termine» sono inserite le seguenti: «, non superiore a quindici giorni,»;

     dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento»;

     le lettere f) e g) sono soppresse;

     alla lettera h), le parole: «del responsabile unico del procedimento» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rilasciata dal Direttore generale di progetto»;

     al comma 2, dopo la parola: «progetto» sono inserite le seguenti: «e presso l'Unità "Grande Pompei"», le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 5» e la parola: «assoggettata» è sostituita dalla seguente: «assoggettato»;

     al comma 3, lettera c), le parole: «gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 14 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti» e le parole: «dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico" sono sostituite dalle seguenti: "L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico"»;

     al comma 5, le parole: «è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da» sono sostituite dalle seguenti: «è costituita, presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da», le parole: «entro i limiti di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di spesa» e dopo le parole: «900.000 euro» sono inserite le seguenti: «, di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015»;

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

     al comma 6, secondo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite».

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «alla sua destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla sua esclusiva destinazione»;

     al terzo periodo, la parola: «, anche» è soppressa;

     al comma 2, lettera d):

     al primo periodo, le parole: «alla loro destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla loro esclusiva destinazione» e dopo le parole: «educativa e museale» sono aggiunte le seguenti: «, stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale delle attività svolte negli spazi del complesso e definendo la destinazione d'uso degli spazi medesimi»;

     al secondo periodo, le parole: «di cui l'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2»;

     al comma 3, secondo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite» e dopo le parole: «50.000 euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2014».

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     al secondo periodo, le parole: «dei siti culturali» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti», dopo le parole: «come rinominato dal presente articolo,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: "di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonchè di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità" sono soppresse e le parole: "le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni", ed», dopo la parola: «avviano» sono inserite le seguenti: «, d'intesa,» e dopo le parole: «suolo pubblico» sono inserite le seguenti: «, anche a rotazione,»;

     al terzo periodo, le parole: «equivalente in termini di potenziale remuneratività» sono sostituite dalle seguenti: «potenzialmente equivalente», le parole: «all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241» e le parole: «di un dodicesimo del canone annuo dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali»;

     al comma 2, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

     All'articolo 5:

     al comma 1:

     all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche,»;

     la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     «f) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base"»;

     dopo la lettera f) è inserita la seguente:

     «f-bis) il comma 19-bis è abrogato»;

     alla lettera g), capoverso 21-bis, secondo periodo, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo,»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, corredati di tutti gli atti indicati al comma 2 del citato articolo 11 e, in particolare, del referto del collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettere a), g) e g-bis), del medesimo articolo 11, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei predetti piani di risanamento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

     al comma 5, lettera b), le parole: «i commi 326 e 327» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 327»;

     dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la società Cassa depositi e prestiti Spa, finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle fondazioni medesime e il contenimento degli oneri finanziari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

     al comma 7, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

     All'articolo 6:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015»;

     al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) al comma 3, le parole: "110 milioni di euro a decorrere dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "110 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015"»;

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, è riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L'intervento è riservato alle sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, secondo le disposizioni contenute nel decreto previsto nel comma 2-quater; il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

     2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al comma 2-bis.

     2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al comma 2-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonchè le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 2-sexies.

     2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste dal comma 2-bis del presente articolo sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e con le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 327, lettera c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche, da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato, nella misura massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta».

     All'articolo 7:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;

     al quarto periodo, le parole: «, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B» sono soppresse;

     al quinto periodo, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro» e le parole: «del bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;

     al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi»;

     al comma 3, le parole da: «recante» fino a: «urgenti",» sono soppresse;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2015".

     3-ter. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

     "25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)".

     3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a "Capitale europea della cultura 2019". Il "Programma Italia 2019" individua, secondo principi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana "Capitale europea della cultura 2019". I progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura" al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura", finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali».

     L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8 (Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica). - 1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonchè valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A decorrere dall'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici. I rapporti di cui al presente comma sono comunque valutabili ai fini di eventuali successive procedure selettive nella pubblica amministrazione.

     2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.

     3. La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore a ventinove anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico e culturale.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17. Le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale».

     All'articolo 9:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016» e dopo le parole: «o ancillari,» sono inserite le seguenti: «nonchè, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto»;

     al comma 2:

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi»;

     alla lettera g), capoverso, le parole: «Sono escluse dalle spese» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2»;

     al comma 3:

     al secondo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni,»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa».

     L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «Art. 10 (Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico). - 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.

     2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste.

     3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.

     4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

     a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

     b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

     c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

     d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

     e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

     5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonchè per promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

     6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:

     a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 4, le parole: "nei territori costieri" sono soppresse, le parole: "con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" e le parole: "nei medesimi territori" sono sostituite dalle seguenti: "nei territori interessati";

     2) al comma 5, al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e il secondo periodo è soppresso;

     3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     "5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie";

     4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia zerò ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

     b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle "zone a burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorchè soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;

     c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

     7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo periodo è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi nè destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo».

     All'articolo 11:

     al comma 1:

     al primo periodo, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «con»;

     al secondo periodo, le parole: «e al Sud Italia» sono sostituite dalle seguenti: «, al Sud Italia e alle aree interne del Paese»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «ciclabili e mototuristici» sono sostituite dalle seguenti: «ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari», dopo le parole: «concessi in uso gratuito» sono inserite le seguenti: «, con acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica,» e le parole: «giovani fino a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti fino a quaranta anni»;

     al secondo periodo, le parole: «a sette anni, salvo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative.

     3-ter. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse nonchè della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica»;

     al comma 4, le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole»;

     al comma 5, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

     Nel titolo II, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

     «Art. 11-bis (Start-up turismo). - 1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonchè l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonchè lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

     2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile.

     3. Le società di cui al comma 2, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015».

     All'articolo 12:

     al comma 1, la lettera b) è soppressa;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e previste a livello regionale o interregionale dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso per via telematica dai competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione, alle commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche su iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma è attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. Alle attività delle commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonchè per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;

     al comma 3:

     alla lettera a), le parole: «, neanche indiretto.» sono soppresse;

     alla lettera b), capoverso 3-bis:

     l'alinea è sostituito dal seguente:

     «3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:»;

     al numero 1), dopo le parole: «beni culturali» sono inserite le seguenti: «diversi dai beni bibliografici e archivistici» e dopo le parole: «a sorgenti luminose, nè» sono inserite le seguenti: «, all'interno degli istituti della cultura,»;

     al numero 2), le parole: «dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo di lucro, neanche indiretto»;

     al comma 4, lettera a), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

     al comma 5, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici».

     All'articolo 13:

     al comma 3, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

     Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

     «Art. 13-bis (Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping). - 1. È istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.

     2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

     4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

     All'articolo 14:

     al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, le parole: «di cui articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2»;

     al comma 2:

     al primo periodo, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «i poli museali,» e dopo la parola: «finanziaria,» sono inserite le seguenti: «contabile e»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «è allegato l'elenco» sono inserite le seguenti: «dei poli museali e»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

     al comma 4, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

     All'articolo 15:

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale della I area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultante in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, lettere c), d) ed e), e 12, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. In relazione alle unità di personale della I area risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è reso indisponibile, nelle dotazioni organiche del personale delle aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

     2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis nonchè al fine di assicurare la piena funzionalità degli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi»;

     al comma 3, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015,».

     All'articolo 16:

     al comma 2, le parole: «, culturali ed i» sono sostituite dalle seguenti: «e culturali e per favorire la commercializzazione dei» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale "Italia.it", anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura»;

     al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «stipula convenzioni con le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

     al comma 6:

     al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, emolumento, indennità o rimborso di spese»;

     al terzo periodo, le parole: «scelto tra gli imprenditori del settore» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative»;

     al comma 7, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     «f-bis) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell'Italia nella rete web, nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica nazionale»;

     al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: «individuando,» sono inserite le seguenti: «compatibilmente con le disponibilità di bilancio,» e le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse;

     al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il liquidatore della società Promuovi Italia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo, anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione della società Promuovi Italia S.p.a»;

     al comma 12, le parole: «derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

     All'articolo 17:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».