Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.4 disciplina generale |
Data: | 29/07/2014 |
Numero: | 106 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è convertito in legge con le [...] |
§ 14.4.206 - L. 29 luglio 2014, n. 106.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
(G.U. 30 luglio 2014, n. 175)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83
All'articolo 1:
al comma 2:
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.»;
al terzo periodo, le parole: «all'articolo 40, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9»;
al comma 5:
al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi,» e le parole: «anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonchè le informazioni relative alla fruizione»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
al comma 6, secondo periodo, le parole: «tra i privati» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei privati» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il portale di cui al comma 5»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17».
All'articolo 2:
al comma 1:
all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:
1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante intende affidare;
2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle imprese aventi titolo;
3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;
4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;
5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti;
6) possibilità di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2)»;
alla lettera b), le parole: «3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei»;
alla lettera c), dopo le parole: «nell'ulteriore termine» sono inserite le seguenti: «, non superiore a quindici giorni,»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al
le lettere f) e g) sono soppresse;
alla lettera h), le parole: «del responsabile unico del procedimento» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rilasciata dal Direttore generale di progetto»;
al comma 2, dopo la parola: «progetto» sono inserite le seguenti: «e presso l'Unità "Grande Pompei"», le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 5» e la parola: «assoggettata» è sostituita dalla seguente: «assoggettato»;
al comma 3, lettera c), le parole: «gli effetti dell'articolo 34 del
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del
al comma 5, le parole: «è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da» sono sostituite dalle seguenti: «è costituita, presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da», le parole: «entro i limiti di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di spesa» e dopo le parole: «900.000 euro» sono inserite le seguenti: «, di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla
al comma 6, secondo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite».
All'articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «alla sua destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla sua esclusiva destinazione»;
al terzo periodo, la parola: «, anche» è soppressa;
al comma 2, lettera d):
al primo periodo, le parole: «alla loro destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla loro esclusiva destinazione» e dopo le parole: «educativa e museale» sono aggiunte le seguenti: «, stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale delle attività svolte negli spazi del complesso e definendo la destinazione d'uso degli spazi medesimi»;
al secondo periodo, le parole: «di cui l'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite» e dopo le parole: «50.000 euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2014».
All'articolo 4:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «dei siti culturali» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti», dopo le parole: «come rinominato dal presente articolo,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: "di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonchè di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità" sono soppresse e le parole: "le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni", ed», dopo la parola: «avviano» sono inserite le seguenti: «, d'intesa,» e dopo le parole: «suolo pubblico» sono inserite le seguenti: «, anche a rotazione,»;
al terzo periodo, le parole: «equivalente in termini di potenziale remuneratività» sono sostituite dalle seguenti: «potenzialmente equivalente», le parole: «all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della
al comma 2, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».
All'articolo 5:
al comma 1:
all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche,»;
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base"»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) il comma 19-bis è abrogato»;
alla lettera g), capoverso 21-bis, secondo periodo, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del
al comma 5, lettera b), le parole: «i commi 326 e 327» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 327»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la società Cassa depositi e prestiti Spa, finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle fondazioni medesime e il contenimento degli oneri finanziari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 7, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».
All'articolo 6:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del
al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 3, le parole: "110 milioni di euro a decorrere dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "110 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015"»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del
2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al comma 2-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonchè le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste dal comma 2-bis del presente articolo sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all'articolo 15 del
2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche, da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato, nella misura massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta».
All'articolo 7:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
al quarto periodo, le parole: «, di cui alla
al quinto periodo, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro» e le parole: «del bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;
al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi»;
al comma 3, le parole da: «recante» fino a: «urgenti",» sono soppresse;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del
3-ter. Il comma 25 dell'articolo 13 del
"25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)".
3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali».
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica). - 1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonchè valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del
2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
3. La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore a ventinove anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico e culturale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17. Le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale».
All'articolo 9:
al comma 1, primo periodo, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016» e dopo le parole: «o ancillari,» sono inserite le seguenti: «nonchè, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto»;
al comma 2:
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi»;
alla lettera g), capoverso, le parole: «Sono escluse dalle spese» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2»;
al comma 3:
al secondo periodo, dopo le parole: «
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa».
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico). - 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonchè per promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:
a) all'articolo 3 del
1) al comma 4, le parole: "nei territori costieri" sono soppresse, le parole: "con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" e le parole: "nei medesimi territori" sono sostituite dalle seguenti: "nei territori interessati";
2) al comma 5, al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e il secondo periodo è soppresso;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie";
4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia zerò ai sensi dell'articolo 37-bis del
b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis del
c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo periodo è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi nè destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo».
All'articolo 11:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «con»;
al secondo periodo, le parole: «e al Sud Italia» sono sostituite dalle seguenti: «, al Sud Italia e alle aree interne del Paese»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «ciclabili e mototuristici» sono sostituite dalle seguenti: «ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari», dopo le parole: «concessi in uso gratuito» sono inserite le seguenti: «, con acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica,» e le parole: «giovani fino a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti fino a quaranta anni»;
al secondo periodo, le parole: «a sette anni, salvo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all'articolo 2 del
3-ter. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse nonchè della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica»;
al comma 4, le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole»;
al comma 5, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».
Nel titolo II, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis (Start-up turismo). - 1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del
2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile.
3. Le società di cui al comma 2, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015».
All'articolo 12:
al comma 1, la lettera b) è soppressa;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e previste a livello regionale o interregionale dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso per via telematica dai competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione, alle commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della
1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonchè per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «, neanche indiretto.» sono soppresse;
alla lettera b), capoverso 3-bis:
l'alinea è sostituito dal seguente:
«3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:»;
al numero 1), dopo le parole: «beni culturali» sono inserite le seguenti: «diversi dai beni bibliografici e archivistici» e dopo le parole: «a sorgenti luminose, nè» sono inserite le seguenti: «, all'interno degli istituti della cultura,»;
al numero 2), le parole: «dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo di lucro, neanche indiretto»;
al comma 4, lettera a), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 5, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici».
All'articolo 13:
al comma 3, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping). - 1. È istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell'articolo 38-quater del
2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 14:
al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, le parole: «di cui articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «i poli museali,» e dopo la parola: «finanziaria,» sono inserite le seguenti: «contabile e»;
al secondo periodo, dopo le parole: «è allegato l'elenco» sono inserite le seguenti: «dei poli museali e»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del
al comma 4, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».
All'articolo 15:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale della I area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultante in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del
2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis nonchè al fine di assicurare la piena funzionalità degli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del
al comma 3, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015,».
All'articolo 16:
al comma 2, le parole: «, culturali ed i» sono sostituite dalle seguenti: «e culturali e per favorire la commercializzazione dei» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale "Italia.it", anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura»;
al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «stipula convenzioni con le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6:
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, emolumento, indennità o rimborso di spese»;
al terzo periodo, le parole: «scelto tra gli imprenditori del settore» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative»;
al comma 7, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell'Italia nella rete web, nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica nazionale»;
al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: «individuando,» sono inserite le seguenti: «compatibilmente con le disponibilità di bilancio,» e le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse;
al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il liquidatore della società Promuovi Italia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo, anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione della società Promuovi Italia S.p.a»;
al comma 12, le parole: «derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 17:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della