§ 5.4.170 - L. 24 giugno 2013, n. 71.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.4 disciplina generale
Data:24/06/2013
Numero:71


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate [...]


§ 5.4.170 - L. 24 giugno 2013, n. 71.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.

(G.U. 25 giugno 2013, n. 147)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) è sostituito dal seguente:

     «12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

     3. In attuazione del comma 2, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, si provvede al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     4. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferiti. Il personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

     5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 2 a 8.

     6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 2.

     7. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     8. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

     9. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è vice presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale, e per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa»;

     b) al decimo comma, le parole: «un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «un Ministro o un Sottosegretario di Stato».

     10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     11. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il comma 4 è abrogato.

     12. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, le parole: «Il Ministro è componente del CIPE» sono soppresse.

     13. All'articolo 2, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole: «dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonchè» sono soppresse e le parole: «a tali comitati» sono sostituite dalle seguenti: «a tale comitato».

     14. All'articolo 61, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo è soppresso.

     15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

 

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43

 

     All'articolo 1:

     al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore Portuale» sono inserite le seguenti: «, attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti», le parole: «senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e le parole: «, di seguito denominato "Commissario"» sono soppresse;

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, approvato con delibera CIPE n. 85/2012 del 3 agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2012. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità ed in coerenza con il piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia anch'esso da sottoporre al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012»;

     al comma 6, le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze,», dopo le parole: «destinate agli specifici interventi» sono inserite le seguenti: «per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali», dopo le parole: «da trasferire» sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e le parole: «di cui all'articolo 1» sono soppresse;

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonchè finanziati con le risorse della regione Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore del limite di cui al periodo precedente necessita di previa relazione del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessità ancora da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

     dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

     «7-bis. In relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale, l'area industriale di Trieste è riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

     7-ter. Al fine di predisporre gli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa si applicano le disposizioni richiamate al comma 7-bis».

     All'articolo 2:

     al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dei rifiuti urbani» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012,»;

     al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Presidente della Regione siciliana trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione concernente: a) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti di cui al comma 1; b) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale; c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere; d) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti. Il Presidente della Regione siciliana riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, con periodicità almeno semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui al comma 1 nonchè, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Al fine di assicurare il tempestivo rientro all'ordinarietà della gestione dei rifiuti, i provvedimenti del Commissario di cui al comma 2, relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera e), devono essere adottati previo parere vincolante dei prefetti competenti per territorio».

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: «n. 147» sono sostituite dalle seguenti: «n. 127»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Il Presidente della regione Campania trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonchè alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione concernente:

     a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1;

     b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;

     c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;

     d) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;

     e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;

     f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonchè con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.

     3-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

     3-quater. In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per la regione Campania la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, è considerata tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES».

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     «Art. 3-bis. (Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia). - 1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2012, n.100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa dell'Unione europea di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2012, e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto.

     2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

     All'articolo 4:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continua ad operare fino al 31 marzo 2014»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il Commissario delegato invia al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli", di cui al comma 1. Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonchè, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate».

     La rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Norme per le aree industriali di Piombino e di Trieste nonchè a tutela dell'ambiente nel territorio del comune di Palermo e delle regioni Campania e Puglia».

     All'articolo 5:

     al comma 1, alinea, dopo le parole: «22 ottobre 2008,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni,»;

     al comma 1, lettera a):

     al capoverso 2, dopo le parole: «governance della Società» sono inserite le seguenti: «Expo 2015 S.p.A.», le parole: «Convenzione di Parigi del 22 novembre del 1928 sulle Esposizioni Universali» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314» e le parole da: «Nel rispetto dei principi generali» fino a: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono soppresse;

     dopo il capoverso 2 sono inseriti i seguenti:

     «2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

     2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonchè la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015»;

     al capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «le specifiche funzioni» sono inserite le seguenti: «in relazione a determinate opere e attività nonchè per le funzioni» e le parole: «delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Uno dei delegati può essere scelto anche nel ruolo dei prefetti»;

     al capoverso 2-ter, le parole: «si adopera» sono sostituite dalle seguenti: «esercita tutte le attività necessarie»;

     al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di realizzazione e da realizzare da parte di Expo 2015 S.p.A., che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonchè piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; al terzo periodo, le parole: «Tali disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui alla presente lettera» e il punto 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino»;

     al comma 1, lettera d), le parole: «380d) agli edifici temporanei» sono sostituite dalle seguenti: «380; agli edifici temporanei» e dopo le parole: «del 5 dicembre 1997» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997»;

     al comma 1, lettera g), al primo periodo, dopo le parole: «la regione Lombardia,» sono inserite le seguenti: «la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano,» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «Il Commissario» è inserita la seguente: «unico»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. La Società Expo 2015 S.p.A. può stipulare apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalità della relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento. A tal fine può essere costituito uno specifico Fondo Fiduciario (Trust Fund) attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite opera, a valere sulle risorse della Società, secondo le modalità previste nel medesimo Protocollo.

     1-ter. In relazione alla specificità dell'attività operativa, a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, può essere istituito un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non è possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia nomina un funzionario responsabile del predetto servizio cassa economale, la cui attività è disciplinata dagli articoli 33 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254, e dagli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006.

     1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a favore dei Commissariati generali di sezione per la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, si applicano, limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015 S.p.A».

     Nel Capo III, all'articolo 6 sono premessi i seguenti:

     «Art. 5-bis. (Disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina). - 1. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo, ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013.

     2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede:

     a) quanto a euro 2.500.000, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, al citato articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004, le parole: "euro 8.620.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.120.000";

     b) quanto a euro 500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 5-ter. (Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti). - 1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1º aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 5-quater. (Misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova). - 1. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della sala operativa e del centro VTS della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del suddetto sinistro, comprese le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operatività e per il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei piloti, nonchè al fine di consentire gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorità portuale di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

     2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

     All'articolo 6:

     al comma 2, le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

     al comma 3, alinea, dopo le parole: «per il pagamento» sono inserite le seguenti: «, senza applicazione delle sanzioni,» e le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre»;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente: "Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".

     5-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

     Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 6-bis. (Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise). - 1. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono ridotti, con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di 15 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 6-ter. (Incrementi di superfici in sede di ricostruzione). - 1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

     "13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica".

 

Art. 6-quater. (Soddisfazione della verifica di sicurezza). - 1. Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "comma 8," sono inserite le seguenti: "nelle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero".

 

Art. 6-quinquies. (Deroga al patto di stabilità interno per i comuni e le province colpiti dal sisma). - 1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'aprile 2009, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonchè dall'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 50 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna, di 5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto e di 30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 6-sexies. (Assunzioni di personale). - 1. I commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

     "8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonchè, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione.

     9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014".

     2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2".

     3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1º agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

 

Art. 6-septies. (Aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma del maggio 2012). - 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 366, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre";

     b) al comma 368, lettera a), le parole da: "una auto dichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle seguenti: "una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonchè";

     c) il comma 373 è sostituito dal seguente:

     "373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012".

 

Art. 6-octies. (Perdite d'esercizio anno 2012). - 1. A partire dalla data del 31 dicembre 2012, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.

 

Art. 6-novies. (Detassazione contributi). - 1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

 

Art. 6-decies. (Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia). - 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti all'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 febbraio 2000, n. 96, sono associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale.

     2. I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi, riferiti non solo alla permanenza in una specifica carica, ma alla permanenza nei suddetti organi anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato il limite temporale di cui al primo periodo sono dichiarati decaduti con decorrenza dalla predetta data, senza necessità di alcun altro atto, e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti.

     3. Gli statuti delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia e le loro eventuali variazioni entrano in vigore a seguito della loro approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 si intendono approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri».

     All'articolo 7:

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Al fine di consentire alle sedi istituzionali della provincia dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio, è assegnato alla provincia un contributo di 1.852.644,15 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1, della delibera CIPE n. 135/2012 previa rimodulazione delle destinazioni da parte del CIPE in relazione al monitoraggio del fabbisogno correlato alle singole voci ivi indicate»;

     dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma ed al fine di contenere le relative spese, il sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o a nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8.000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, i quali per motivi sanitari e di lavoro chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del comune dell'Aquila. Il sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato.

     6-ter. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, il comune dell'Aquila è autorizzato alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La proroga o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzati con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative esigenze emergenziali di personale. Per tale finalità è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo.

     6-quater. Sono altresì autorizzati la proroga e il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia dell'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente.

     6-quinquies. Al comma 12-septies dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "costi sostenuti o delle minori" sono sostituite dalle seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori".

     6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "costi sostenuti o delle minori" sono sostituite dalle seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori".

     6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal presidente del consorzio o dall'amministratore di condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che in quello oggetto del pagamento. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento».

     Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 7-bis. (Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo). - 1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al presente articolo senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.

     2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

     4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 7-ter. (Disposizioni urgenti per l'infrastruttura ferroviaria nazionale). - 1. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le disponibilità di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - parte servizi, per la copertura dei costi della manutenzione e delle attività ordinarie, residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.

     2. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, da attribuire con delibera del CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

     3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 7-quater. (Disposizioni relative al progetto di cui alla delibera CIPE n. 57/2011). - 1. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del patto di stabilità interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

     All'articolo 8:

     al comma 2, le parole: «nel quale» sono sostituite dalle seguenti: «nei quali»;

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Le disponibilità di cui all'articolo l del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura del relativo onere, pari a un milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     «Art. 8-bis. (Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo). - 1. Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale.

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

     Nella rubrica del Capo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in Molise nonchè norme per fronteggiare ulteriori emergenze».