§ 88.5.54 - L. 29 giugno 2010, n. 100.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:29/06/2010
Numero:100


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 88.5.54 - L. 29 giugno 2010, n. 100.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

(G.U. 30 giugno 2010, n. 150)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2010, N. 64

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     alla lettera a), dopo le parole: «sulla base dei principi» sono inserite le seguenti: «di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori,»; le parole: «ed imprenditorialità,» sono sostituite dalle seguenti: «, imprenditorialità e sinergia tra le fondazioni,»; dopo le parole: «anche al fine di favorire l'intervento» è inserita la seguente: «congiunto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana»;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti»;

     alla lettera b), le parole: «di privati» sono sostituite dalle seguenti: «di soggetti pubblici e privati»;

     alla lettera c), le parole: «di forme adeguate di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «del controllo e della vigilanza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio»;

     dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile»;

     alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

     dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

     «d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni;

     d-ter) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione»;

     dopo la lettera e) è inserita la seguente:

     «e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali»;

     alla lettera f), nel secondo periodo, le parole: «che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici.»;

     è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     «f-bis) individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresì ai seguenti criteri direttivi:

     a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;

     b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

     c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse;

     d) stabilire che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilità della gestione, che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonchè l'adeguata autonomia decisionale;

     e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso come investimento e non come spesa;

     f) prevedere che siano mantenuti la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo, lirica, balletto, musica sinfonica, come tipicità caratterizzanti l'identità e i fini istituzionali delle fondazioni;

     g) valorizzare le finalità ed il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro mission di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane»;

     al comma 2, nel primo periodo, le parole: «Sullo schema» sono sostituite dalle seguenti: «Sugli schemi»; nel secondo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

     al comma 3, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto» e le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

     All'articolo 2:

     al comma 1, nel primo periodo, le parole da: «In attesa della riforma» fino a: «di cui all'articolo 1 e» sono soppresse; le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto» e le parole: «individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche»; nell'ultimo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     nel primo periodo, dopo le parole: «articolo 2» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale,»;

     nel secondo periodo, le parole: «1º gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2012»;

     al comma 3, capoverso 5, le parole: «I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro» sono soppresse;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro»;

     al comma 4, le parole: «e la produttività del settore» sono soppresse; le parole: «decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e le parole da: «il trattamento economico aggiuntivo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti»;

     al comma 5, nel primo periodo, le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011» e le parole: «, di altissimo livello,» sono soppresse; nel terzo periodo, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012» e le parole: «, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali,» sono soppresse; nel quinto periodo, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche, che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti aggiunti, nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato»;

     al comma 7, capoverso 4, le parole: «età inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «età superiore» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini»;

     al comma 8, ovunque ricorrano, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7» e le parole: «euro 1.700.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000.000»;

     dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     «8-bis. Esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla Fondazione per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la Fondazione di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali».

     L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4 (Disposizioni in materia di attività culturali). - 1. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito».

     L'articolo 5 è soppresso.

     All'articolo 6:

     al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «le relative tariffe e la documentazione probatoria necessaria per l'accertamento della titolarità dei diritti» sono sostituite dalle seguenti: «le tariffe relative alla tenuta del registro nonchè la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione»;

     al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 giugno 1939, n. 458»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. All'allegato 2 al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, dopo il numero 446 è inserito il seguente:

     "446-bis. Regio decreto-legge 1061 16/06/1938 provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale Beni e attività culturali Artt. 12, 13, 14"».

     All'articolo 7:

     al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali» sono inserite le seguenti: «e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo»; nel secondo periodo, le parole: «assicurando che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori» sono sostituite dalle seguenti: «e che riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso, in particolare per assicurare che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento al nuovo IMAIE dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di mancata trasmissione al nuovo IMAIE della documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. I dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera».

     Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

     «Art. 7-bis (Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150º anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia). - 1. Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150º anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è dichiarato festa nazionale.

     2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi dell'Unità tecnica di missione di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772, sostiene, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri "150 anni dell'Unità d'Italia" e sentito il Comitato dei Garanti, le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le procedure amministrative per il compimento delle attività previste nel comma 2».

 

     All'articolo 8:

     il comma 1 è soppresso;

     al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

     «e-bis) il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93;

     e-ter) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367».