Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.4 disciplina generale |
Data: | 26/04/2013 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio. |
Art. 2. Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo |
Art. 3. Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania |
Art. 3 bis. Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia |
Art. 4. Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli |
Art. 5. Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015 |
Art. 5 bis. Disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello Stretto di Messina |
Art. 5 ter. Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti |
Art. 5 quater. Misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova |
Art. 6. Proroga emergenza sisma maggio 2012 |
Art. 6 bis. Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise |
Art. 6 ter. Incrementi di superfici in sede di ricostruzione |
Art. 6 quater. Soddisfazione della verifica di sicurezza |
Art. 6 quinquies. Deroga al patto di stabilità interno per i comuni e le province colpiti dal sisma |
Art. 6 sexies. Assunzioni di personale |
Art. 6 septies. Aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma del maggio 2012 |
Art. 6 octies. Perdite d'esercizio anno 2012 |
Art. 6 novies. (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). |
Art. 6 decies. Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia |
Art. 7. Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle "spese obbligatorie". |
Art. 7 bis. Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo |
Art. 7 ter. Disposizioni urgenti per l'infrastruttura ferroviaria nazionale |
Art. 7 quater. Disposizioni relative al progetto di cui alla delibera CIPE n. 57/2011 |
Art. 8. Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. |
Art. 8 bis. Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 5.4.167 - D.L. 26 aprile 2013, n. 43. [1]
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
(G.U. 26 aprile 2013, n. 97)
Capo I
Norme per le aree industriali di Piombino e di Trieste nonchè a tutela dell'ambiente nel territorio del comune di Palermo e delle regioni Campania e Puglia [2]
Art. 1. Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio.
1. L'area industriale di Piombino è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del
2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del
3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del
5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, approvato con
6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario [5].
7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonchè finanziati con le risorse della regione Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore del limite di cui al periodo precedente necessita di previa relazione del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessità ancora da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
7-bis. In relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale, l'area industriale di Trieste è riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del
7-ter. Al fine di predisporre gli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa si applicano le disposizioni richiamate al comma 7-bis [8].
Art. 2. Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del
a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo;
b)realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti;
c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati;
d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo;
e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Gli interventi indicati alle lettere dalla a) alla c) del periodo precedente dovranno essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria competente [9].
2. Le funzioni del Commissario previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono affidate a soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. Al soggetto nominato viene intestata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarità della contabilità speciale n. 5446/Palermo. Il Presidente della Regione siciliana trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione concernente: a) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti di cui al comma 1; b) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale; c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere; d) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti. Il Presidente della Regione siciliana riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, con periodicità almeno semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui al comma 1 nonchè, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate [10].
2-bis. Al fine di assicurare il tempestivo rientro all'ordinarietà della gestione dei rifiuti, i provvedimenti del Commissario di cui al comma 2, relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera e), devono essere adottati previo parere vincolante dei prefetti competenti per territorio [11].
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
Art. 3. Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. All'articolo 1, comma 2, del
a) al primo periodo la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei»;
3-bis. Il Presidente della regione Campania trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonchè alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione concernente:
a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1;
b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;
c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;
d) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;
e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;
f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonchè con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti [13].
3-ter. All'articolo 1, comma 1, del
3-quater. In attuazione dell'articolo 14 del
Art. 3 bis. Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia [16]
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4. Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli
1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continua ad operare fino al 31 maggio 2019 [18].
1-bis. Il Commissario delegato invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli», di cui al comma 1. Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonchè, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate [19].
2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.
Capo II
Disposizioni straordinarie per Expo Milano 2015
Art. 5. Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015
1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, nonchè degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):
a) il comma 2 dell'art. 14, del
«2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Società Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'art. 3, comma 1, lettera a), del
2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione vigente, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.
2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonchè la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015.
2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonchè per le funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo. Uno dei delegati può essere scelto anche nel ruolo dei prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarità della esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità.
2-ter. Il commissario esercita tutte le attività necessarie, coordinandosi con la società Expo 2015 p.a., affinchè gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.» [20];
b) al comma 216 dell'art. 1 della
c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri richiamate al dell'art. 3, comma 1, lettera a), del
1. Interconnessione Nord Sud tra la SS11 all'altezza di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano - Torino;
2. Linea Metropolitana di Milano M4;
3. Linea Metropolitana di Milano M5;
4. Strada di Collegamento SS11 e SS 233 Zara - Expo;
5. Parcheggi Remoti Expo;
6. Collegamento SS11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi - lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera [21];
d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati, a tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), del
e) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale "Expo Milano 2015", ivi compreso quanto necessario a garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attività e l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico (fenomeno del c.d. "ambush marketing"), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente.
f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali di cui all'art. 125 del
g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell'Expo Milano 2015, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione Lombardia, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, la provincia e il comune di Milano e le eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario unico riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticità [23].
1-bis. La Società Expo 2015 S.p.A. può stipulare apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalità della relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento. A tal fine può essere costituito uno specifico Fondo Fiduciario (Trust Fund) attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite opera, a valere sulle risorse della società, secondo le modalità previste nel medesimo Protocollo [24].
1-ter. In relazione alla specificità dell'attività operativa, a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, può essere istituito un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non è possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia nomina un funzionario responsabile del predetto servizio cassa economale, la cui attività è disciplinata dagli articoli 33 e seguenti del regolamento di cui al
1-quater. Le disposizioni di cui all'art. 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato ai sensi della
Capo III
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E IN MOLISE NONCHÈ NORME PER FRONTEGGIARE ULTERIORI EMERGENZE [27]
Art. 5 bis. Disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello Stretto di Messina [28]
1. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo, ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede:
a) quanto a euro 2.500.000, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della
b) quanto a euro 500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5 ter. Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti [29]
1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del
Art. 5 quater. Misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova [30]
1. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della sala operativa e del centro VTS della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del suddetto sinistro, comprese le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operatività e per il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei piloti, nonchè al fine di consentire gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorità portuale di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della
Art. 6. Proroga emergenza sisma maggio 2012
1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del
2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 9, del
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonchè dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1 luglio 2013 al 15 novembre 2013 nei confronti [32]:
a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
b) dei soggetti che, hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del citato
5. La Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del
5-bis. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del
5-ter. All'articolo 3, comma 9, del
Art. 6 bis. Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise [35]
1. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, per l'anno 2013 gli impegni e i pagamenti effettuati, nel limite di 15 milioni di euro, dalla regione Molise concernenti i predetti interventi sono esclusi dalla spesa valida ai fini del patto di stabilità interno. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 6 ter. Incrementi di superfici in sede di ricostruzione [37]
1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del
«13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica».
Art. 6 quater. Soddisfazione della verifica di sicurezza [38]
1. Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del
Art. 6 quinquies. Deroga al patto di stabilità interno per i comuni e le province colpiti dal sisma [39]
1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'aprile 2009, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
Art. 6 sexies. Assunzioni di personale [40]
1. I commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del
«8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del
3. I Commissari delegati di cui al
Art. 6 septies. Aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma del maggio 2012 [42]
1. All'articolo 1 della
a) al comma 366, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre»;
b) al comma 368, lettera a), le parole da: «una auto dichiarazione» fino a: «che attesta» sono sostituite dalle seguenti: «una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonchè»;
c) il comma 373 è sostituito dal seguente:
«373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del
Art. 6 octies. Perdite d'esercizio anno 2012 [43]
1. A partire dalla data del 31 dicembre 2012, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del
Art. 6 novies. (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). [44]
1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del
2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
Art. 6 decies. Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia [45]
[1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti all'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 febbraio 2000, n. 96, sono associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale.
2. I soggetti titolati di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi, riferiti non solo alla permanenza in una specifica carica, ma alla permanenza nei suddetti organi anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato il limite temporale di cui al primo periodo sono dichiarati decaduti con decorrenza dalla predetta data, senza necessità di alcun altro atto, e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti.
3. Gli statuti delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia e le loro eventuali variazioni entrano in vigore a seguito della loro approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 si intendono approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri.]
Art. 7. Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle "spese obbligatorie".
1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009:
a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all'articolo 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito "B" o "C" appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale pubblica nei Comuni, è riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;
b) i contratti di locazione di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualità, e comunque nel limite massimo di euro 8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera a). Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;
c) i benefici di cui all'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro 300.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62 milioni si provvede con le risorse programmate dalla
3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, è assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse programmate dalla
3-bis. Al fine di consentire alle sedi istituzionali della provincia dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio, è assegnato alla provincia un contributo di 1.852.644,15 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1 della
4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta
5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio.
6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio Speciale della città di L'Aquila è competente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonchè dei comuni fuori cratere.
6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma ed al fine di contenere le relative spese, il sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8.000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, i quali per motivi sanitari e di lavoro chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del comune dell'Aquila. Il sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato [47].
6-ter. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, il comune dell'Aquila è autorizzato alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al
6-quater. Sono altresì autorizzati la proroga e il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia dell'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente [49].
6-quinquies. Al comma 12-septies dell'articolo 23 del
6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della
6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al
Art. 7 bis. Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo [53]
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00 [54].
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [55].
Art. 7 ter. Disposizioni urgenti per l'infrastruttura ferroviaria nazionale [56]
1. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le disponibilità di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - parte servizi, per la copertura dei costi della manutenzione e delle attività ordinarie, residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.
2. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, da attribuire con delibera CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.
3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7 quater. Disposizioni relative al progetto di cui alla
1. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con
Art. 8. Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.
1. Per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'articolo 67-ter del
3. La demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonchè il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attività che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell'articolo 57 del
4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale , il legno lavorato, i metalli lavorati.
5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.
5-bis. Le disponibilità di cui all'articolo 1 del
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000,00, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-bis, comma 5, del
7. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla
Art. 8 bis. Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo [60]
1. [Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per avviare e completare gli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali dell'area siderurgica del medesimo comune e per superare le gravi situazioni di criticità ambientale dell'area, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate al superamento della grave situazione di criticità nella gestione dei rifiuti urbani nella città di Palermo causato dell'aggravamento dello stato ambientale della discarica di Bellolampo, la quale è stata interessata da ripetuti episodi di inquinamento delle acque superficiali e di falda che hanno determinato una grave situazione di pericolo per la salute dei cittadini tale da indurre la competente autorità giudiziaria a disporne il sequestro preventivo, e che, se non adeguatamente e tempestivamente affrontata, porterebbe ad interrompere la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani della città, con ulteriore aggravio del pericolo per la salute e l'ambiente;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella regione Campania;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE);
Considerata, altresì, la necessità di emanare ulteriori disposizioni finalizzate a prorogare l'emergenza in atto per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, nonchè a favorire la ricostruzione nelle zone terremotate dell'Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge
Capo I
NORME PER L'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, NONCHE' A TUTELA DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E DELLA REGIONE CAMPANIA.
Art. 1. Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio.
1. L'area industriale di Piombino è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del
2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, di seguito denominato «Commissario», autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del
3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del
5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE delibera, ai sensi degli articoli 166 e 167 del
6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1.
7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Art. 2. Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del
2. Le funzioni del Commissario previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono affidate a soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. Al soggetto nominato viene intestata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarità della contabilità speciale n. 5446/Palermo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
Art. 3. Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. All'articolo 1, comma 2, del
a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei";
Art. 4. Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli
1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continuano a produrre effetti fino al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla medesima data.
2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli".
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.
Capo II
DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER EXPO MILANO 2015
Art. 5. Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015
1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, nonchè degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):
a) il comma 2 dell'art. 14 del
"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Società, ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo. Uno dei delegati è scelto nel ruolo dei Prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarità della esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità.
2-ter. Il commissario si adopera, coordinandosi con la società Expo 2015 p.a., affinchè gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.";
b) al comma 216 dell'articolo 1 della
c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate al dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-
1. Interconnessione Nord Sud tra la SS11 all'Autostrada A4 Milano-Torino (Viabilità Cascina Merlata stralcio Gamma);
2. Linea Metropolitana di Milano M4;
3. Linea Metropolitana di Milano M5;
4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - Expo;
5. Parcheggi Remoti Expo;
6. Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi - lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera;
d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati, a tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), del
e) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale "Expo Milano 2015", ivi compreso quanto necessario a garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attività e l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico (fenomeno del c.d."ambush marketing"), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente;
f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali di cui all'art. 125 del
g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell' Expo Milano 2015, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione Lombardia, la provincia e il comune di Milano e le eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticità.
Capo III
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL
MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO.
Art. 6. Proroga emergenza sisma maggio 2012
1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del
2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 9, del
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonchè dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 nei confronti:
a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
b) dei soggetti che, hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del citato
5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del
Art. 7. Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie».
1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009:
a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito "B" o "C" appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale pubblica nei Comuni, è riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;
b) i contratti di locazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualità, e comunque nel limite massimo di euro 8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera a). Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;
c) i benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro 300.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62 milioni si provvede con le risorse programmate dalla
3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, è assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse programmate dalla
4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta
5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio.
6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio Speciale della città di L'Aquila è competente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonchè dei comuni fuori cratere.
Art. 8. Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.
1. Per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'articolo 67-ter del
3. La demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonchè il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attività che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell'articolo 57 del
4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.
5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000, 00, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-bis, comma 5, del
7. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma inserito dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dall'art. 10 del
[18] Comma sostituito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1 del
[19] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1 del
[20] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[21] Lettera già modificata dalla L. di conversione e così ulteriormente modificata dall'art. 13 del
[22] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[23] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[29] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dall'art. 2 del
[37] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[39] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[40] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[41] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2015 dall'art. 1, comma 544, della
[42] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[43] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[44] Articolo inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 11 del
[45] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 5 del
[46] Comma inserito dalla L. di conversione.
[47] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[48] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[49] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[50] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[51] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[52] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[53] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[54] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 145, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario derivante da tale comma riscosso nell’anno 2013 nell’ambito del territorio della Regione siciliana.
[55] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2014, n. 145, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario derivante da tale comma riscosso nell’anno 2013 nell’ambito del territorio della Regione siciliana.
[56] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[57] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[58] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[59] Comma inserito dalla L. di conversione.
[60] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 41 bis del