Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.10 rifugiati e profughi |
Data: | 18/08/2015 |
Numero: | 142 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e ambito applicativo |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Informazione |
Art. 4. Documentazione |
Art. 5. Domicilio |
Art. 5 bis. (Iscrizione anagrafica). |
Art. 6. Trattenimento |
Art. 6 bis. (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). |
Art. 6 ter. (Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino di cui al regolamento (UE) n. 604/2013). |
Art. 7. Condizioni di trattenimento |
Art. 8. Sistema di accoglienza |
Art. 9. Misure di accoglienza |
Art. 10. Modalità di accoglienza |
Art. 11. Misure straordinarie di accoglienza |
Art. 12. Condizioni materiali di accoglienza |
Art. 13. Allontanamento ingiustificato dai centri |
Art. 14. Modalità di accesso al sistema di accoglienza |
Art. 15. Individuazione della struttura di accoglienza |
Art. 16. Forme di coordinamento nazionale e regionale |
Art. 17. Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari |
Art. 18. Disposizioni sui minori |
Art. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati |
Art. 19 bis. (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). |
Art. 20. Monitoraggio e controllo |
Art. 21. Assistenza sanitaria e istruzione dei minori |
Art. 22. Lavoro e formazione professionale |
Art. 22 bis. (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale). |
Art. 23. Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza |
Art. 24. Abrogazioni |
Art. 25. Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 |
Art. 26. Disposizioni di aggiornamento |
Art. 27. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 |
Art. 28. Norma finale |
Art. 29. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 30. Disposizioni di attuazione |
§ 10.10.151 - D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
(G.U. 15 settembre 2015, n. 214)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);
Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);
Vista la
Vista la
Visto il
Visti gli articoli 1-sexies e 1-septies del
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 16 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni di attuazione della
Art. 1. Finalità e ambito applicativo
1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonchè le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.
2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.
2-bis. Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del
3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano anche ai richiedenti protezione internazionale soggetti al procedimento previsto dal
4. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione;
b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;
c) domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai sensi del
d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
e) minore non accompagnato: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
f) familiari: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:
1) il coniuge del richiedente;
2) i figli minori del richiedente, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile del richiedente minore non coniugato;
g) centro o struttura di accoglienza: struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti ai sensi del presente decreto;
h) richiedente con esigenze di accoglienza particolari: il richiedente che rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell'articolo 17 e che necessita di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza;
i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Art. 3. Informazione
1. L'ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 10 del
2. L'opuscolo di cui al comma 1 è consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se ciò non è possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate nell'articolo 10, comma 4, del
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda.
4. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i riferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.
Art. 4. Documentazione
1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del
2. In caso di trattenimento ai sensi del presente decreto, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di foto-segnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del
4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.
5. La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della
Art. 5. Domicilio
1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza è comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9 e 11, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonchè di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 è comunicato dalla questura alla Commissione territoriale [5].
3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2 [6].
4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza può stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di domicilio o un'area geografica ove il richiedente può circolare [7].
5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell'articolo 284 del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della
Art. 5 bis. (Iscrizione anagrafica). [9]
1. Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al
2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del
3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale , ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonchè nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.
Art. 6. Trattenimento
1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del
a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la
a-bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 29-bis del
b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del
c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del
d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del
3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del
4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del
4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del
5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 2, del
7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del
8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finchè permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.
9. Il trattenimento è mantenuto soltanto finchè sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del
10. Nel caso in cui il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalità di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del
10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2 [22].
Art. 6 bis. (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del
2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria [25].
2-bis. Al richiedente che non è trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura alla frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del
3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del
4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del
4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del
Art. 6 ter. (Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino di cui al
1. In attesa del trasferimento previsto dal
2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:
a) mancanza di un documento di viaggio;
b) mancanza di un indirizzo affidabile;
c) inadempimento all'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
d) mancanza di risorse finanziarie;
e) il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.
3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima della scadenza di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.
Art. 7. Condizioni di trattenimento
1. Il richiedente è trattenuto nei centri di cui all'articolo 6 con modalità che assicurano la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo le disposizioni di cui agli articoli 14 del testo unico e 21 del
2. È consentito l'accesso ai centri di cui all'articolo 6, nonchè la libertà di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonchè agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno adottate ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del
3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui all'articolo 6, l'accesso ai centri può essere limitato, purchè non impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2.
4. Il richiedente è informato delle regole vigenti nel centro nonchè dei suoi diritti ed obblighi nella prima lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, sono incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari [29].
Art. 8. Sistema di accoglienza [30]
1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 del presente decreto e dall'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del
2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse [32].
3. [L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
Art. 9. Misure di accoglienza [34]
1. Per le esigenze di accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
1-bis. Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del
4. Il prefetto, informato il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro di accoglienza e sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1 [37].
4-bis. [Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del
4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis, e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10 è effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'articolo 11 [39].
5. [Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, è trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all'articolo 17. In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 è trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14] [40].
Art. 10. Modalità di accoglienza
1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, e nelle strutture di cui all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonchè idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. È consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 38 del
3. È assicurata la facoltà di comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonchè con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.
4. È assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonchè degli altri soggetti previsti dal regolamento di cui all'articolo 38 del
5. Il personale che opera nei centri è adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.
Art. 11. Misure straordinarie di accoglienza
1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza [42].
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. È consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del
2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12 [44].
3. [L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura più vicina al luogo di accoglienza.
Art. 12. Condizioni materiali di accoglienza
1. Con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro.
2. Sullo schema di capitolato di cui al comma 1 sono acquisite le valutazioni del Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 16.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 30, sono individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 [46].
Art. 13. Allontanamento ingiustificato dai centri
1. L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all'articolo 23-bis del
Art. 14. Modalità di accesso al sistema di accoglienza [47]
1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto [48].
2. [Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale [50].
4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del
5. Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 6, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 4, del
6. Al richiedente di cui al comma 5, è prorogata la validità dell'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del
Art. 15. Individuazione della struttura di accoglienza [54]
1. [Nelle ipotesi di cui all'articolo 14, comma 1, il richiedente presenta richiesta di accesso all'accoglienza per sè e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza] [55].
2. [La prefettura - ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14] [56].
3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore.
4. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all'effettiva permanenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
5. L'indirizzo della struttura di accoglienza è comunicato, a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonchè alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2. È nella facoltà del richiedente comunicare l'indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale. È consentito l'accesso nelle medesime strutture dell'UNHCR, nonchè dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti.
6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.
Art. 16. Forme di coordinamento nazionale e regionale
1. Il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, di cui all'articolo 29, comma 3, del
2. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo predispone annualmente, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale per l'accoglienza che, sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo considerato, individua il fabbisogno dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto.
3. Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo di cui al comma 1 sono attuati a livello territoriale attraverso Tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture - uffici territoriali del Governo del capoluogo di Regione, che individuano, i criteri di localizzazione delle strutture di cui agli articoli 9 e 11, nonchè i criteri di ripartizione, all'interno della Regione, dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto, tenuto conto dei posti già attivati, nel territorio di riferimento, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14.
4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, la composizione e le modalità operative dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.
Art. 17. Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne, con priorità per quelle in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali [57].
2. Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del
3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.
4. [Nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, che tengono conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze] [58].
5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti già presenti nelle strutture di accoglienza.
6. I servizi predisposti ai sensi del comma 3 garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato.
7. La sussistenza di esigenze particolari è comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui è insediata la Commissione territoriale competente, per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del
8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del
Art. 18. Disposizioni sui minori
1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla
2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonchè a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del
2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonchè di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al
2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale [61].
3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.
4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.
5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.
Art. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati
1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema [64].
3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1, 2 e 3-bis, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della
3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del
4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.
5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonchè al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato [67].
6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.
7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari [68].
7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini [69].
7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonchè il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1 [70].
7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità [71].
Art. 19 bis. (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). [72]
1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.
2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del
3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.
3.1. Ai fini indicati dal comma 3, quando è necessario per acquisire il documento anagrafico o elementi relativi all'identità e alla cittadinanza nonchè ai Paesi in cui il minore ha soggiornato o è transitato, è consentito l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. L'accesso è eseguito in conformità alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del
3-bis. Le autorità di pubblica sicurezza consultano, ai fini dell'accertamento dell'età dichiarata, il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonchè le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per esse previste [74].
3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto è condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonchè di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.
6. L'accertamento socio-sanitario dell'età è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona [76].
6-bis. L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del
7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.
9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni ed è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati [79].
Art. 20. Monitoraggio e controllo
1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolge, anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, attività di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune [80].
2. L'attività di cui al comma 1 ha per oggetto la verifica della qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno può avvalersi di qualificate figure professionali, selezionate anche tra funzionari della pubblica amministrazione in posizione di collocamento a riposo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 9, del
4. Degli esiti dell'attività di cui ai commi 1 e 2, è dato atto nella relazione di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del
Art. 21. Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
1. I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del
2. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del
Art. 22. Lavoro e formazione professionale
1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. [I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente] [82].
Art. 22 bis. (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale). [83]
1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni e con le regioni e le province autonome, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del
2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni, con le regioni e le province autonome e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.
3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i Comuni, le regioni e le province autonome possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai Comuni, dalle regioni e dalle province autonome che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del
Art. 23. Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza [84]
1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di [85]:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente;
b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;
c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29 del
d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;
e) [violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti] [86].
2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:
a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;
b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;
c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12 [87].
2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17, e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale [88].
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.
4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti [89].
5. Il provvedimento di riduzione o revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Il provvedimento è comunicato altresì al gestore del centro. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente [90].
6. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.
7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne dà comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6 [91].
Art. 24. Abrogazioni
1. Sono o restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del
Capo II
Disposizioni di attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
Art. 25. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 1, dopo le parole: "territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonchè le acque territoriali";
b) all'articolo 2:
1) dopo la lettera h) è inserita la seguente:
"h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;";
2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
"i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal
3) la lettera m) è soppressa;
c) all'articolo 4:
1) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani.";
2) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
"3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.";
3) al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri.";
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis.
1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.";
e) all'articolo 6:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.";
2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.";
f) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.";
g) all'articolo 8:
1) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del
2) al comma 3, dopo le parole: "dall'ACNUR" sono inserite le seguenti: "dall'EASO,";
3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del
h) all'articolo 10:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità.";
2) al comma 2, lettera a), le parole: "protezione internazionale;" sono sostituite dalle seguenti: "protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;";
3) al comma 2, lettera d), le parole: "protezione internazionale." sono sostituite dalle seguenti: "protezione internazionale, nonchè informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.";
4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonchè sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.";
5) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.";
i) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera). - 1. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del
2. È assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato, purchè non impedito completamente.»
l) all'articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.";
m) all'articolo 13:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'articolo 3 del
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonchè del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore.";
3) al comma 4, le parole: "al colloquio." sono sostituite dalle seguenti: "al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.";
n) all'articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Dell'audizione è redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale è confermato e sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il colloquio può essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione può essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del richiedente.";
o) l'articolo 20 è abrogato;
p) l'articolo 21 è abrogato;
q) l'articolo 22 è abrogato;
r) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). - 1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del
2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.»;
s) all'articolo 26:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.";
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 5, le parole: "del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.";
4) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;
t) all'articolo 27:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando:
a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;
b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;
c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11.";
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.";
u) all'articolo 28:
1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) la domanda è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.";
3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata.";
4) il comma 2 è abrogato;
v) dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.
2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:
a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del
b) la domanda è reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);
c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.»
z) all'articolo 29, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commisione, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.";
aa) all'articolo 30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Quando è accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del
bb) all'articolo 32:
1) al comma 1, lettera b), le parole: ", ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2" sono soppresse;
2) al comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
"b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a).";
3) il comma 2 è abrogato;
4) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del
cc) all'articolo 35, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.";
dd) l'articolo 36 è abrogato.
Art. 26. Disposizioni di aggiornamento
1. Nel
2. Nel
Art. 27. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
1. All'articolo 19 del
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "o la sezione";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "la Commissione territoriale" sono inserite le seguenti: "o la sezione";
3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del
b) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del
d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, è adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.";
e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del
f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello.";
g) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9, nonchè i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria.".
Capo III
Disposizioni finali
Art. 28. Norma finale
1. Il riferimento all'articolo 5, commi 2 e 7, del
2. Il riferimento all'articolo 6, comma 4, del
3. Il riferimento agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, nonchè agli articoli 35 e 36, del
Art. 29. Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 30. Disposizioni di attuazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
[1] Comma inserito dall'art. 15 quinquies del
[2] Comma già modificato dall'art. 8 del
[3] Comma inserito dall'art. 13 del
[4] Comma così modificato dall'art. 13 del
[5] Comma così modificato dall'art. 12 del
[6] Comma così sostituito dall'art. 13 del
[7] Comma così modificato dall'art. 13 del
[8] Comma così modificato dall'art. 12 del
[9] Articolo inserito dall'art. 8 del
[10] Alinea così modificato dall'art. 7 bis del
[11] Lettera così modificata dall'art. 3 del
[12] Lettera inserita dall'art. 3 del
[13] Lettera così modificata dall'art. 3 del
[14] Lettera così sostituita dall'art. 7 bis del
[15] Comma così modificato dall'art. 8 del
[16] Comma inserito dall'art. 3 del
[17] Comma inserito dall'art. 12 del
[18] Comma così modificato dall'art. 8 del
[19] Comma così modificato dall'art. 3 del
[20] Comma sostituito dall'art. 8 del
[21] Comma così modificato dall'art. 3 del
[22] Comma aggiunto dall'art. 3 del
[23] Articolo inserito dall'art. 7 bis del
[24] Comma così modificato dall'art. 13 del
[25] Comma così modificato dall'art. 13 del
[26] Comma inserito dall'art. 13 del
[27] Comma aggiunto dall'art. 12 del
[28] Articolo inserito dall'art. 7 bis del
[29] Comma così modificato dall'art. 8 del
[30] Articolo sostituito dall'art. 4 del
[31] Comma così modificato dall'art. 5 ter del
[32] Comma inserito dall'art. 15 quinquies del
[33] Comma abrogato dall'art. 5 ter del
[34] Rubrica così modificata dall'art. 5 ter del
[35] Comma già modificato dall'art. 4 del
[36] Comma inserito dall'art. 5 ter del
[37] Comma già modificato dall'art. 4 del
[38] Comma inserito dall'art. 4 del
[39] Comma aggiunto dall'art. 3 del
[40] Comma abrogato dall'art. 12 del
[41] Comma sostituito dall'art. 4 del
[42] Comma così modificato dall'art. 12 del
[43] Comma già modificato dall'art. 12 del
[44] Comma inserito dall'art. 5 bis del
[45] Comma già modificato dall'art. 12 del
[46] Comma così modificato dall'art. 12 del
[47] Rubrica così sostituita dall'art. 12 del
[48] Comma così modificato dall'art. 12 del
[49] Comma abrogato dall'art. 12 del
[50] Comma così modificato dall'art. 12 del
[51] Comma già modificato dall'art. 8 del
[52] Comma così modificato dall'art. 8 del
[53] Comma così modificato dall'art. 8 del
[54] Rubrica così sostituita dall'art. 12 del
[55] Comma abrogato dall'art. 12 del
[56] Comma abrogato dall'art. 12 del
[57] Comma così modificato dall'art. 7 del
[58] Comma abrogato dall'art. 12 del
[59] Comma così modificato dall'art. 12 del
[60] Comma inserito dall'art. 15 della
[61] Comma inserito dall'art. 15 della
[62] Comma già modificato dall'art. 4 della
[63] Comma così sostituito dall'art. 5 del
[64] Comma inserito dall'art. 12 della
[65] Comma già modificato dall'art. 12 della
[66] Comma inserito dall'art. 1 ter del
[67] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[68] Comma così modificato dall'art. 6 della
[69] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[70] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[71] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[72] Articolo inserito dall'art. 5 della
[73] Comma inserito dall'art. 12 del
[74] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[75] Comma inserito dall'art. 5 del
[76] Comma così modificato dall'art. 5 del
[77] Comma aggiunto dall'art. 5 del
[78] Comma aggiunto dall'art. 5 del
[79] Comma così modificato dall'art. 2 del
[80] Comma così modificato dall'art. 12 del
[81] Comma così modificato dall'art. 12 del
[82] Comma abrogato dall'art. 12 del
[83] Articolo inserito dall'art. 8 del
[84] Rubrica così sostituita dall'art. 5 quater del
[85] Alinea così modificato dall'art. 12 del
[86] Lettera abrogata dall'art. 5 quater del
[87] Comma così sostituito dall'art. 5 quater del
[88] Comma inserito dall'art. 5 quater del
[89] Comma così sostituito dall'art. 5 quater del
[90] Comma così modificato dall'art. 5 quater del
[91] Comma così modificato dall'art. 12 del