Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 14/06/2019 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 38.10.578 - L. 14 giugno 2019, n. 55.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
(G.U. 17 giugno 2019, n. 140)
1. Il
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare). - 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.
3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del
4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.
6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal
7. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all'articolo 215, comma 3, del
8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all'articolo 215, comma 5, del
9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruità del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che è resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.
10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del
11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del
12. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.
14. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.
15. Per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del
16. All'articolo 86 del
"2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonchè ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto".
17. All'articolo 36 del
"6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis".
18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al
19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, il comma 3 dell'articolo 184-ter del
"3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida".
20. Al
a) all'articolo 23:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: "decreto", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "regolamento";
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonchè per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonchè gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa";
3) al comma 6:
3.1) dopo le parole: "paesaggistiche ed urbanistiche," sono inserite le seguenti: "di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,";
3.2) le parole: "di studi preliminari sull'impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica";
3.3) le parole: "le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale";
4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
"11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del
b) all'articolo 24:
1) al comma 2, le parole: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies," e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
2) al comma 5, terzo periodo, le parole: "Il decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento";
3) al comma 7:
3.1) al primo periodo, le parole: "o delle concessioni di lavori pubblici" sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole: ", concessioni di lavori pubblici" sono soppresse;
c) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità";
d) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
e) all'articolo 31, comma 5:
1) al primo periodo, le parole: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice definisce" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è definita";
2) al secondo periodo, le parole: "Con le medesime linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
f) all'articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: "all'articolo 36, comma 2, lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),";
g) all'articolo 35:
1) al comma 9, lettera a), la parola: "contemporaneamente" è soppressa;
2) al comma 10, lettera a), la parola: "contemporaneamente" è soppressa;
3) al comma 18, le parole: "dei lavori", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "della prestazione";
h) all'articolo 36:
1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";
2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
"c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"
3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8";
4) il comma 5 è abrogato;
5) al comma 7:
5.1) al primo periodo, le parole: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle";
5.2) al secondo periodo, le parole: "Nelle predette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "Nel predetto regolamento" e le parole: ", nonchè di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale" sono soppresse;
5.3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
6) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";
i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "vigente normativa" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; gli archeologi";
l) all'articolo 47:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto";
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente";
m) all'articolo 59:
1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.";
2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato";
n) all'articolo 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
o) all'articolo 80:
1) al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del
2) al comma 3, al primo periodo, le parole: "in caso di società con meno di quattro soci" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro" e, al secondo periodo, dopo le parole: "quando è intervenuta la riabilitazione" sono inserite le seguenti: "ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale";
3) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del
4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:
"c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato";
5) il comma 10 è sostituito dai seguenti:
"10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso";
p) all'articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies" e, al terzo periodo, le parole: "di dette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "di detto regolamento";
q) all'articolo 84:
1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della
2) al comma 2, primo periodo, le parole: "L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresì," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono altresì individuati";
3) al comma 4, lettera b), le parole: "al decennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai quindici anni antecedenti";
4) al comma 6, quarto periodo, le parole: "nelle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";
5) al comma 8, al primo periodo, le parole: "Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina" e, al secondo periodo, le parole: "Le linee guida disciplinano" sono sostituite dalle seguenti: "Sono disciplinati";
6) al comma 10, primo periodo, le parole: "delle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
7) al comma 11, le parole: "nelle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";
r) all'articolo 86, comma 5-bis, le parole: "dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.";
s) all'articolo 89, comma 11:
1) al terzo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
t) all'articolo 95:
1) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo";
2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)";
u) all'articolo 97:
1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia";
2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.";
3) al comma 3-bis, le parole: "Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato";
4) al comma 8, al primo periodo, le parole: "alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere" sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede" e dopo le parole: "individuata ai sensi del comma 2" sono inserite le seguenti: "e dei commi 2-bis e 2-ter" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci";
v) all'articolo 102, comma 8:
1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
2) il terzo periodo è soppresso;
z) all'articolo 111:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: "Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuate" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
aa) all'articolo 146, comma 4:
1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
bb) all'articolo 177, comma 2, le parole: "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2020";
cc) all'articolo 183, dopo il comma 17 è inserito il seguente:
"17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del
dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;
ee) all'articolo 197:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.";
2) il comma 3 è abrogato;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonchè all'adeguato organico tecnico e dirigenziale";
ff) all'articolo 199:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla SOA" sono sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione";
2) al comma 4, al primo periodo, le parole: "del decreto di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies" e il secondo periodo è soppresso;
gg) all'articolo 216:
1) al comma 14, le parole: "delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";
2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: "del decreto di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";
3) il comma 27-sexies è sostituito dal seguente:
"27-sexies. Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente";
4) dopo il comma 27-septies è aggiunto il seguente:
"27-octies. Nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
22. All'articolo 120 del
a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: "Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'impugnazione";
c) al comma 7, primo periodo, le parole: "Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti: "I nuovi";
d) al comma 9, le parole: "Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza" sono soppresse;
e) al comma 11, primo periodo, le parole: "Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10".
23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
24. All'articolo 1 della
25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della
a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 10 luglio 2019;
b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 31 luglio 2019;
c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 novembre 2019.
26. Il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
27. All'articolo 38 del
"1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice".
28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del
29. Per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della
30. Per l'esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso Art. 110:
al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 108» sono inserite le seguenti: «del presente codice»;
al comma 4, dopo le parole: «Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161,» sono inserite le seguenti: «anche ai sensi del»;
al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«2-bis) al quinto comma, la lettera b) è abrogata».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici). - 1. All'articolo 1 del
a) al comma 2, le parole: "ed anche assistiti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se assistiti";
b) al comma 6, le parole: "in misura non superiore a un quarto del suo importo" sono sostituite dalle seguenti: "in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7".
2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti".
3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole: "limiti indicati al terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "limiti indicati al secondo comma"».
All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti"»;
alla lettera a):
al numero 1), capoverso 1, dopo le parole: «allo sportello unico» sono aggiunte le seguenti: «tramite posta elettronica certificata (PEC)»;
al numero 3), capoverso 4, dopo le parole: «Lo sportello unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;
al numero 4), capoverso 6, dopo le parole: «deposita allo sportello unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;
al numero 5), capoverso 7, dopo le parole: «lo sportello unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 67:
1) al comma 7, le parole: "in tre copie" sono soppresse e dopo le parole: "che invia" sono inserite le seguenti: "tramite posta elettronica certificata (PEC)";
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"»;
alla lettera c), capoverso 3, le parole: «, e dagli altri elaborati» sono sostituite dalle seguenti: «e accompagnato dagli altri elaborati»;
alla lettera d), capoverso Art. 94-bis:
al comma 1, alinea, le parole: «di cui a capi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai capi»;
al comma 1, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g)»;
al comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)»;
al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;»;
al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «definisce» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
al comma 4, le parole: «di al comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testo unico di cui al
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «ritenuti prioritari» sono inserite le seguenti: «, individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità e le deroghe di cui al presente comma, nonchè quelle di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;
al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «possono avvalersi» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «può avvalersi» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la città metropolitana di Venezia e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera. A tal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
6-ter. Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 7, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «, n. 147,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'abbattimento delle barriere architettoniche»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi per realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della
al comma 9, le parole: «articolo 107, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 107, terzo comma»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 1 della
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della
12-quater. All'articolo 16 della
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età".
12-quinquies. All'articolo 61 del
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo 55 della
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un Progetto unico, il cui limite di spesa è definito in 6.853,23 milioni di euro ed è interamente finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI. Tale finalizzazione è recepita nell'aggiornamento del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui singoli interventi del Progetto unico possono essere destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le opere civili degli interventi "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e "Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. È autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse già assegnate alla RFI per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in deroga alla procedura vigente».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Norme in materia di messa in sicurezza di edifici e territorio). - 1. Al fine di permettere il completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei comuni, in relazione ai contributi per investimenti concessi nel 2018 ai comuni, all'articolo 1 della
a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione dei casi nei quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853 e seguenti";
b) dopo il comma 859 è inserito il seguente:
"859-bis. Per i contributi assegnati per l'anno 2018, il recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma 857, le attività preliminari all'affidamento dei lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019".
Art. 4-ter (Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso). - 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Presidente della regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, un Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi, con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.
2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici unità di personale, di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
4. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonchè dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza o con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
5. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del citato
6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.
7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, di personale dell'ANAS Spa nei limiti delle risorse individuate al comma 12.
8. È costituita una Cabina di coordinamento, presieduta dal Presidente della regione Abruzzo, con compiti di comunicazione ed informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonchè di coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti e di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di coordinamento è composta dai presidenti delle amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di L'Aquila e Teramo, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè da un rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda sanitaria locale di Teramo e per quella di L'Aquila. Il presidente della Cabina di coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento non spettano gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.
9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.
10. Per la specificità del sistema di captazione delle acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo autostradale del Gran Sasso e all'interno dei laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), al fine di garantire la tutela dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della risorsa idrica captata dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori stessi, non si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3, del
11. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura.
12. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di complessivi euro 700.000 per l'anno 2019 e di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
13. Per la definizione dei progetti e per la realizzazione degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.
14. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 51,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
b) quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della
Art. 4-quater (Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile). - 1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno di cui all'articolo 34 della
a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;
b) per le spese in conto capitale i termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della
c) le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della
2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le variazioni di bilancio di cui agli articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e 33, commi 4-ter e 4-sexies, della
Art. 4-quinquies (Misure per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria). - 1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dei soli interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 20 della
2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento, individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali altri oneri per il supporto tecnico al Commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
3. Il finanziamento, erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito conto corrente di tesoreria intestato alla regione interessata e dedicato all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario straordinario opera in qualità di Commissario ad acta.
4. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale di committenza, nei limiti delle risorse previste nei quadri economici degli interventi da realizzare o completare e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della
6. Agli interventi di cui ai commi 1 e 5 non si applicano le disposizioni per la risoluzione degli accordi previste dall'articolo 1, comma 310, della
7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento.
8. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, del presente decreto.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera.
Art. 4-sexies (Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento delle sedi di servizio del medesimo Corpo.
Art. 4-septies (Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso). - 1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del
3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito, e i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore. Con il medesimo decreto sono individuate le risorse finanziarie, disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento degli interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Con il medesimo decreto le competenze del Commissario unico possono essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al presente comma stabilisce la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario unico nonchè la dotazione finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico.
5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.
6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del
7. All'articolo 2 del
a) al comma 2, dopo le parole: "
b) al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: "nell'ambito delle aree di intervento" sono inserite le seguenti: "nonchè del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al personale di cui il Commissario si avvale può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.".
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 5:
al comma 1:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera b), le parole da: «dello stesso decreto» fino a: «380 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui alla
1-ter. Le risorse disponibili relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonchè dei comuni di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente pari a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018 ai sensi della
Nel capo I, dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di ciclovie interurbane). - 1. Al comma 104 dell'articolo 1 della
a) le parole: "delle autostrade ciclabili" sono sostituite dalle seguenti: "di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della
b) le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 agosto 2019".
Art. 5-ter (Norme applicabili in materia di procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale). - 1. All'articolo 3 del regolamento di cui al
a) al comma 1, le parole: "ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della
b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
Art. 5-quater (Proroga di mutui scaduti). - 1. Al fine di consentire il completamento di opere di interesse pubblico, le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
Art. 5-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture). - 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la società per azioni denominata "Italia Infrastrutture Spa", con capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al
2. La società può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della società stessa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d'intervento della società medesima.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della
b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della
Art. 5-sexies (Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate). - 1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario può essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l'immobile è ubicato. L'amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.
2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5-septies (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani). - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonchè per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonchè per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della
All'articolo 6:
al comma 3, dopo le parole: «attraverso specifici piani» sono inserite le seguenti: «di riparazione e di ricostruzione degli immobili privati e pubblici e».
All'articolo 7:
al comma 1:
alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi gli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati nonchè il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici»;
alla lettera i), dopo le parole: «a dotare i comuni di cui all'allegato 2» sono inserite le seguenti: «, per i quali non siano già stati emanati provvedimenti di concessione di contributi per l'adozione dei medesimi strumenti,»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le attività di cui al comma 1, i Commissari possono avvalersi altresì dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8».
All'articolo 8:
al comma 3, le parole: «Comuni di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «comuni di cui all'allegato 1».
All'articolo 10:
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nel supplemento ordinario» sono inserite le seguenti: «n. 123»;
al comma 3, dopo le parole: «dal giudice penale» sono inserite le seguenti: «o dall'autorità amministrativa», le parole: «dall'articolo 24 del
All'articolo 11:
al comma 1, lettera a), le parole da: «decreto del Ministero» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016».
All'articolo 12, comma 1:
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base del prezzario regionale in vigore»;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, la documentazione attestante il possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento».
All'articolo 13:
al comma 2, lettere a) e c), le parole: «in contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «nelle contabilità speciali»;
al comma 3, terzo periodo, le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «possono applicarsi»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, i Commissari possono provvedere direttamente agli interventi inseriti nella programmazione e già oggetto di finanziamento per i quali l'ente proprietario non abbia manifestato la disponibilità a svolgere le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 14»;
al comma 8, dopo le parole: «congruità economica degli stessi» sono inserite le seguenti: «e acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Con apposito atto da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono indicate le modalità di attuazione del comma 6, nonchè di acquisizione dei pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, mediante apposita conferenza di servizi».
All'articolo 14:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell'ambito dei programmi d'intervento previsti all'articolo 13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti attuatori di cui al comma 1 ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualità di centrale di committenza, secondo le modalità di cui all'articolo 7. I Commissari straordinari possono inoltre rendere disponibile ai soggetti attuatori di cui al comma l il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Disposizioni concernenti il personale dei comuni). - 1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della città metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del
3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali e il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i comuni avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune può stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unità di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento di cui al presente comma.
4. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del
6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del
7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, assicurando la possibilità per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa».
All'articolo 16:
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel quadro delle misure dirette a rendere più incisiva l'azione della Polizia di Stato nelle attività di contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati di cui al comma 1, dopo l'articolo 68 del
"Art. 68-bis (Disposizioni transitorie per il conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale). - 1. Per l'anno 2019 le promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49 e 51 si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che possieda l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi. I posti disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.
2. Alle promozioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2019 si applicano i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati agli scrutini aventi decorrenza dal 1° gennaio 2019. Al relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e specialì della missione 'Fondi da ripartirè dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno"».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «non si trovino in condizioni»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al
All'articolo 18:
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigente non spetta alcun compenso»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La struttura commissariale cessa alla data di scadenza della gestione straordinaria, di cui all'articolo 6, comma 2»;
al comma 6, le parole: «della provincia di Catania» sono sostituite dalle seguenti: «della città metropolitana di Catania»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture commissariali, diverse da quelle indicate nei commi precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021:
a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019 e a euro 60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania;
b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019 e a euro 30.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8».
All'articolo 19:
al comma 1, primo periodo, le parole: «ricadenti nella città metropolitana di Catania,» sono soppresse, dopo le parole: «per l'anno 2020,» sono inserite le seguenti: «ripartiti, quanto a euro 1.700.000 per l'anno 2019 ed euro 1.700.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania e, quanto a euro 300.000 per l'anno 2019 ed euro 300.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso,» e la parola: «annuo» è soppressa.
Nel capo II, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:
«Art. 20-bis (Disposizioni in materia di bilanci). - 1. I comuni di cui all'allegato 1 approvano il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al
All'articolo 21:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «Per l'anno 2019 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2019 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del
al comma 2, dopo la parola: «2019» sono inserite le seguenti: «e a 10 milioni di euro per l'anno 2020»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 1-septies, comma 1, del
All'articolo 22:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All'articolo 48, comma 7, del
al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e dai vice commissari» è aggiunto il seguente periodo: «. Al Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, nell'ambito delle risorse già previste per spese di missione, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»;
al comma 2:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono soppresse;
0b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario può autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per le esigenze di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: ", anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Al comma 990 dell'articolo 1 della
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 67-ter del
Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Estensione dei benefici della zona franca urbana ai professionisti). - 1. All'articolo 46 del
a) al comma 2, dopo le parole: "Le imprese" sono inserite le seguenti: "e i professionisti";
b) al comma 3, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai professionisti";
c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.";
d) al comma 5, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai professionisti";
e) al comma 6, le parole: "dalle imprese beneficiarie" sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese e dai professionisti beneficiari"».
All'articolo 23:
al comma 1:
alla lettera a), il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al
alla lettera b), capoverso 4-bis, dopo le parole: «"B" o "C"» sono inserite le seguenti: «o "E" limitatamente a livello operativo "L4"» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con ordinanza commissariale sono definiti le modalità e i criteri per la regolamentazione di quanto disposto dal presente comma.»;
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopo l'articolo 4-ter è aggiunto il seguente:
"Art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili). - 1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'È ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o su altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte della proprietà senza corresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o sulle aree di cui all'articolo 4-ter del presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
b-ter) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1, per gli immobili di interesse culturale ai sensi del codice di cui al
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 14, comma 3-bis.1:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interventi di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di proprietà del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione.";
2) all'ultimo periodo, le parole: "al precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "ai precedenti periodi"»;
dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) all'articolo 34, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale";
e-ter) all'articolo 48:
a) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del
b) al comma 13, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta."»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al comma 13-bis dell'articolo 48 e all'allegato 1 del
Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell'Isola di Ischia). - 1. All'articolo 18-bis del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020";
b) al comma 1, alinea, le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020" e dopo le parole: "siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "nonchè nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia";
c) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020";
d) al comma 2, le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 6 milioni nell'anno 2019 ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020";
e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:
"b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro 2,25 milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e specialì della missione 'Fondi da ripartirè dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"».
All'articolo 24:
al primo capoverso è premessa la seguente numerazione: «1.».
All'articolo 25:
al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali"» sono inserite le seguenti: «, le parole: ", d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali," sono soppresse»;
al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da finanziare,».
All'articolo 26:
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 28:
1) al comma 1, alinea, le parole da: "Al fine di" fino a: "citato articolo 25," sono sostituite dalle seguenti: "Con delibera del Consiglio dei ministri";
2) al comma 1, lettera c), le parole: "delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale";
3) il comma 2 è abrogato»;
al comma 2, le parole: «
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della
Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). - 1. All'articolo 39, comma 1, alinea, del
2. Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
All'articolo 28:
al comma 1:
alla lettera c), capoverso g-bis), le parole: «ai sensi dell'articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1 del Codice»;
alla lettera g), capoverso 4-bis, le parole: «sempre che sono» sono sostituite dalle seguenti: «sempre che siano»;
al comma 4, la parola: «comportano» è sostituita dalle seguenti: «devono comportare»;
al comma 5, dopo le parole: «un veicolo nuovo della categoria M» sono inserite le seguenti: «e N», le parole: «, dei dispositivi di telefonia mobile» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N gli obblighi di commercializzazione al consumatore, di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore».
Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della
All'articolo 29:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-sexies, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della
Nella rubrica del capo III, le parole: «del Centro Italia negli anni 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016».
All'allegato I:
la denominazione è sostituita dalla seguente: «Allegato 1»;
la parola: «Guardiafilera» è sostituita dalla seguente: «Guardialfiera» e le parole: «Provincia di Catania» sono sostituite dalle seguenti: «Città metropolitana di Catania».
All'allegato II:
la denominazione è sostituita dalla seguente: «Allegato 2»;
la parola: «Guardiafilera» è sostituita dalla seguente: «Guardialfiera» e le parole: «Provincia di Catania» sono sostituite dalle seguenti: «Città metropolitana di Catania».