§ 2.10.26 – L.R. 13 luglio 1988, n. 13.
Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:13/07/1988
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizione delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 3.  (Attività delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 4.  (Piano pluriennale di razionalizzazione).
Art. 5.  (Autorizzazione regionale all'apertura ed all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 6.  (Succursali e filiali. Succursali stagionali).
Art. 7.  (Direzione tecnica delle agenzie di viaggio e delle loro filiali e succursali).
Art. 8.  (Albo regionale dei direttori tecnici).
Art. 9.  (Domanda per il rilascio della autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio di agenzie di viaggio e turismo o loro filiali e succursali).
Art. 10.  (Cauzione).
Art. 11.  (Garanzia assicurativa).
Art. 12.  (Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 13.  (Esami di idoneità tecnico-professionali dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo).
Art. 14.  (Prove d'esame).
Art. 15.  (Commissione giudicatrice degli esami di idoneità).
Art. 16.  (Attività senza scopo di lucro).
Art. 17.  (Redazione, pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio).
Art. 18.  (Chiusura temporanea).
Art. 19.  (Attività turistiche esercitate da imprese di pubblici trasporti).
Art. 20.  (Biglietterie delle Ferrovie delle Stato e delle linee di navigazione).
Art. 21.  (Comitato tecnico per te agenzie di viaggio e turismo).
Art. 22.  (Funzioni di vigilanza e controllo).
Art. 23.  (Sanzioni amministrative).
Art. 24.  (Adempimenti della struttura periferica pubblica del turismo).
Art. 25.  (Iscrizione al registro della agenzie operanti in Sardegna sulla base del preesistente ordinamento).
Art. 26.  (Norma finanziaria).


§ 2.10.26 – L.R. 13 luglio 1988, n. 13. [1]

Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo.

(B.U. 22 luglio 1988, n. 27).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Nei limiti stabiliti dall'art. 3 del proprio statuto speciale, e tenuti presenti gli indirizzi di carattere generale dettati dall'art. 9 della l. 17 maggio 1983, n. 217, la presente legge disciplina le condizioni e modalità di costituzione delle agenzie di viaggio e turismo nonché l'esercizio delle relative attività.

 

     Art. 2. (Definizione delle agenzie di viaggio e turismo).

     1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla l. 27 dicembre 1977, n. 1084.

 

     Art. 3. (Attività delle agenzie di viaggio e turismo).

     1. Le agenzie di viaggio e turismo sono preposte allo svolgimento delle seguenti attività:

     a) la produzione e l'organizzazione di soggiorni, crociere, viaggi per via - anche promiscua - terrestre, aerea, fluviale e marittima per persone singole o per gruppi, con o senza vendita diretta;

     b) l'intermediazione, mediante vendita diretta al pubblico, di titoli di trasporto, di soggiorni, crociere e viaggi organizzati da altre agenzie.

     2. Le agenzie possono altresì svolgere le seguenti attività:

     1) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

     2) la prenotazione e/o vendita al pubblico, di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere, che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei o altri tipi di trasporto;

     3) l'accoglienza di clienti nei porti aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

     4) la prenotazione di servizi di soggiorno nelle varie aziende ricettive ovvero di ristorazione, nonché la vendita di buoni di credito per detti servizi, emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

     5) il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;

     6) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

     7) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

     8) l'assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti consolari;

     9) l'attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche, ivi compresa la raccolta di adesioni a crociere e viaggi per l'interno e l'estero, nonché la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, carte geografiche e topografiche, opere illustrative, ecc.;

     10) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

     11) la organizzazione dei servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;

     12) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

     3. Quando le attività previste negli artt. 2 e 3 della presente legge interferiscano con le attività professionali di cui all'art. 11 della l. 17 maggio 1983, n. 217, e della relativa legislazione regionale, le agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di avvalersi degli operatori professionali a ciò specificatamente abilitati ai sensi di legge.

     4. L'esercizio delle singole attività d'impresa previste dal presente articolo deve svolgersi, in quanto applicabile e compatibile con la presente legge, nell'ambito delle restanti norme che specificamente lo regolano.

 

     Art. 4. (Piano pluriennale di razionalizzazione).

     1. Al fine di favorire un più razionale assetto delle agenzie di viaggio e turismo della Sardegna, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo provvede alla formazione di un piano di adeguamento della rete delle agenzie medesime rispetto alle esigenze della domanda turistica, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale di sviluppo.

     2. In particolare, il piano sarà finalizzato ad assicurare il miglioramento della qualità, funzionalità, produttività e

professionalizzazione dei servizi di agenzia, e ad instaurare il massimo opportuno equilibrio fra la consistenza della rete ed il volume di domanda derivante dai seguenti fattori:

     a) movimento turistico;

     b) ricettività turistica;

     c) popolazione residente.

     3. Alla formazione ed agli aggiornamenti pluriennali del piano concorre, in sede consultiva, il comitato di cui al successivo art. 21, integrato dai presidenti delle amministrazioni provinciali e delle Camere di commercio della Sardegna, nonché dai sindaci dei quattro Comuni isolani capoluogo di provincia.

     4. Il piano, adottato con decreto dell'Assessore regionale del turismo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

     5. Contro il piano adottato possono essere presentate osservazioni al competente Assessorato dalle Province, dai Comuni e dalle aziende interessate, entro il perentorio termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

     6. Definite tali osservazioni, il piano è quindi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima ed iniziativa di proposta dell'Assessorato regionale del turismo.

     7. Il piano approvato è parimenti pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

     8. Per gli adempimenti relativi alla formazione ed all'aggiornamento pluriennale del piano, l'Assessorato regionale del turismo può avvalersi, mediante convenzione, delle prestazioni tecnico-professionali di singoli esperti; di gruppi professionali ovvero di altre eventuali organizzazioni specializzate.

     9. All'aggiornamento pluriennale del piano viene provveduto, di norma, con cadenza quinquennale.

 

     Art. 5. (Autorizzazione regionale all'apertura ed all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo).

     1. L'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo è soggetta ad autorizzazione regionale, personale e non trasferibile.

     2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo - sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 21 - previo formale nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene all'accertamento dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

     3. Per le società, i requisiti di cui ai richiamati artt. 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza debbono essere posseduti dal legale rappresentante e dai componenti il consiglio di amministrazione.

     4. Non potrà essere in alcun caso ammesso che le agenzie adottino la denominazione di Comuni o regioni italiane, o che la denominazione medesima sia uguale o simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale.

     5. [2].

     6. [3].

     7. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno [4].

     8. In caso di cessione dell'agenzia, la prosecuzione della sua attività è subordinata alla voltura dell'autorizzazione regionale - da attuarsi con le procedure dei precedenti secondo e terzo comma - in favore del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società subentranti nella proprietà dell'agenzia ceduta, previo accertamento dei prescritti requisiti.

 

     Art. 6. (Succursali e filiali. Succursali stagionali).

     1. L'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e turismo è subordinata al conseguimento di autorizzazione dell'Assessore regionale del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie [5].

     2. Le filiali e succursali devono avere la stessa denominazione della agenzia da cui derivano, essere sempre ufficialmente contrassegnate con il competente termine «filiale» o «succursale» ed essere individuabili - in caso di pluralità di derivazione da una medesima agenzia - con numerazione progressiva.

     3. Quando motivato da particolari esigenze stagionali della domanda turistica, a richiesta delle interessate agenzie operanti in Sardegna, può essere eccezionalmente autorizzata - su parere favorevole del comitato tecnico-consultivo di cui al successivo art. 21 e sempreché in Comuni dove non operino altre agenzie, filiali o succursali di viaggio e turismo - l'apertura di succursali stazionali per periodi comunque non eccedenti la durata di cinque mesi. All'operatività di tali succursali stagionali sono solidalmente estese le garanzie cauzionali ed assicurative costituite ai sensi della presente legge per l'operatività delle agenzie di appartenenza e delle altre eventuali succursali e filiali da queste dipendenti.

 

     Art. 7. (Direzione tecnica delle agenzie di viaggio e delle loro filiali e succursali).

     1. L'organizzazione tecnica delle agenzie di viaggio e turismo nonché di ogni loro singola filiale e succursale è affidata ad un direttore iscritto nell'apposito albo professionale di cui al successivo art. 8.

     2. L'esercizio dell'attività d'impresa di dette agenzie, filiali e succursali senza il supporto professionale del direttore tecnico è vietato, e comporta la comminazione di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, la decadenza dell'autorizzazione regionale.

     3. Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale, gli interessati debbono aver conseguito l'abilitazione alle funzioni di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell'esame di idoneità tecnico-professionale disciplinato dai successivi artt. 13 e 14.

     4. Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria opera in una sola agenzia, filiale o succursale, con carattere di continuità ed esclusività e con l'obbligo di residenza in Sardegna.

     5. La direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo o di una sua eventuale filiale o succursale può essere assunta dallo stesso titolare dell'agenzia, quando abbia anch'egli superato i prescritti esami di idoneità previsti dagli artt. 13 e 14 della presente legge ed abbia ottenuto la conseguente iscrizione all'albo regionale richiamato nel precedente primo comma.

     6. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo provvedono alla nomina od alla sostituzione del direttore tecnico - dandone immediata comunicazione scritta all'Assessorato regionale del turismo - rispettivamente all'atto stesso dell'avvio dell'esercizio di impresa dell'agenzia ed entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dal servizio del preesistente direttore tecnico. A motivata richiesta del titolare dell'agenzia, l'Assessorato del turismo, valutate le prodotte motivazioni, può consentire proroghe ai predetti termini per periodi, cumulativamente considerati, comunque non superiori a mesi sei.

 

     Art. 8. (Albo regionale dei direttori tecnici). [6]

     [1. E' istituito l'albo regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo. Esso è tenuto ed aggiornato presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e vi sono iscritti:

     a) i direttori tecnici abilitati ai sensi della presente legge a prestare la loro attività professionale nelle agenzie, filiali e succursali di viaggio e turismo, mediante superamento degli esami di idoneità di cui ai successivi artt. 13 e 14;

     b) coloro che siano stati riconosciuti idonei alle funzioni di direzione tecnica a norma del r.d. 23 novembre 1936, n. 2523, con servizio di direttore tecnico presso un'agenzia, filiale o succursale di viaggio e turismo operante in Sardegna;

     c) coloro che fuori dei casi delle precedenti lett. a) e b) - abilitati all'esercizio delle funzioni di direttore tecnico ai sensi del citato r.d. 23 novembre 1936, n. 2523 o, in possesso di titolo di abilitazione equipollente ai sensi della normativa vigente - dimostrino adeguata conoscenza della realtà turistica locale, con superamento dell'apposito esame integrativo previsto dall'ultimo comma del successivo art. 14 in materia di «legislazione, geografia e strutture turistiche della Sardegna»;

     c bis) i titolari di agenzie di viaggio e di turismo, operanti in Sardegna, che di fatto abbiano esercitato per almeno cinque anni, in forma continuativa, mansioni di direttore tecnico e siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni ed integrazioni, che presentino domanda al competente Assessorato del turismo [7].

     2. L'iscrizione all'albo regionale - che integra il requisito giuridico dell'accertata idoneità per l'esercizio in Sardegna dell'attività professionale di direttore tecnico di agenzia, filiale o succursale di viaggio e turismo - è disposta:

     - d'ufficio, per i casi di cui alle lett. a) e c) del precedente comma;

     - a domanda degli interessati per il caso della lett. b), da presentare all'Assessorato regionale del turismo, a mezzo di raccomandata postale, entro il perentorio termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Nell'albo sono evidenziati i direttori tecnici che risultino contemporaneamente titolari di autorizzazioni regionale per l'apertura e l'esercizio in Sardegna di agenzie di viaggio e turismo.]

 

     Art. 9. (Domanda per il rilascio della autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio di agenzie di viaggio e turismo o loro filiali e succursali).

     1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art. 5 deve essere indirizzata all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

     2. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione probante il possesso dei seguenti requisiti:

     a) idoneità tecnico-funzionale e di ubicazione dei locali prescelti a sede sia dell'agenzia che delle sue eventuali filiali e succursali, con riguardo anche alla disponibilità nelle immediate vicinanze di adeguate zone di parcheggio. I locali debbono essere comunque indipendenti rispetto all'esercizio di attività estranee a quelle istituzionali di agenzia;

     b) adeguato decoro dell'arredamento dei locali;

     c) moderna efficienza delle attrezzature e degli strumenti operativi;

     d) capacità finanziaria;

     e) idoneità tecnico-professionale del direttore tecnico designato.

     3. L'idoneità tecnico-professionale è accertata col superamento di specifico esame regionale di abilitazione all'esercizio delle attività gestionali delle agenzie di viaggio e turismo, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 13.

     4. I requisiti di cui alle lett. a), b) e c) del presente articolo sono a loro volta accertati con sopralluogo e documentati con la produzione di utili elaborati cartografici, planimetrici e fotografici.

     5. La capacità finanziaria di cui alla lett. d) deve essere rapportata anche per le ditte individuali al capitale minimo dalle leggi vigenti per le società a responsabilità limitata.

 

     Art. 10. (Cauzione). [8]

     1. Entro venti giorni dalla data di notifica del rilascio dell'autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio dell'agenzia di viaggio e turismo o di ciascuna sua filiale o succursale, l'imprenditore dovrà versare alla Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna un deposito cauzionale in titoli di rendita pubblica ovvero in titoli al portatore, esenti da qualsiasi vincolo, o fidejussione bancaria o assicurativa in misura pari a L. 30.000.000, rivalutata ogni quinquennio a far data dal 1º gennaio 1990, in rapporto all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

     2. Il materiale avvio dell'attività d'impresa dell'agenzia o della sua eventuale filiale o succursale è in ogni caso subordinato al preventivo adempimento dell'obbligo di cauzione.

     3. La mancata presentazione in termini del deposito cauzionale, comporta la sospensione dell'autorizzazione regionale, o la sua decadenza, qualora la prestazione della cauzione stessa non avvenga entro ulteriori venti giorni dal termine scaduto.

     4 Il deposito cauzionale ha la finalità di garantire il corretto svolgimento delle attività dell'agenzia o della sua eventuale filiale e succursale nonché l'esatto adempimento dei vari obblighi ad essa derivanti dalla presente legge.

     5. Con provvedimento dell'Assessore regionale del turismo, da adottarsi sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 21, il deposito cauzionale può essere anche utilizzato sia a ristoro di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte a fronte di inoppugnabili ordinanze-ingiunzioni di pagamento, sia - a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'agenzia - ad integrazione dei massimali di copertura delle polizze assicurative di cui al successivo art. 11, per risarcimento di danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento da parte dell'impresa degli obblighi assunti verso i clienti.

     6. Nei casi in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua originaria consistenza per effetto dell'applicazione del precedente comma, esso deve essere reintegrato nel suo importo originario entro venti giorni dal ricevimento della diffida regionale ad adempiervi, pena la comminazione delle sanzioni del terzo comma del presente articolo.

 

     Art. 11. (Garanzia assicurativa).

     1. A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, tenuto conto del costo complessivo dei servizi offerti e delle disposizioni previste in materia della vigente convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), le agenzie di viaggio e turismo sono obbligate a stipulare adeguate polizze assicurative dandone notizia all'Assessorato regionale del turismo.

 

     Art. 12. (Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo).

     1. Presso l'Assessorato regionale del turismo è istituito apposito registro delle agenzie, delle filiali e delle succursali di viaggio e turismo operanti in Sardegna.

     2. L'iscrizione al registro costituisce condizione indispensabile, congiuntamente al possesso delle autorizzazioni prescritte, per il legittimo esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle loro filiali e succursali.

     3. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato in testo aggiornato nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso per conoscenza al Ministero del turismo.

 

     Art. 13. (Esami di idoneità tecnico-professionali dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo). [9]

     [1. All'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo si provvede mediante apposito esame riguardante:

     a) conoscenza della legislazione, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

     b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica, con particolare riferimento all'ordinamento ed alla geografia della Sardegna;

     c) conoscenza di almeno due lingue straniere fra cui l'inglese.

     2. In sede di prima applicazione, gli esami sono disposti con decreto dell'Assessore regionale del turismo, da pubblicare per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione sarda, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano pluriennale di razionalizzazione della rete delle agenzie di viaggio e turismo previsto dal precedente art. 4.

     3. Sulla scorta delle accertate esigenze settoriali, sentito il comitato di cui al successivo art. 21, gli esami di idoneità sono disposti con periodicità normalmente triennale.

     4. Per la partecipazione agli esami gli interessati dovranno presentare domanda all'Assessorato regionale del turismo, nei termini e col corredo documentale stabiliti nel citato decreto. La domanda dovrà in particolare precisare quali lingue straniere il candidato conosca e quale specificamente stabilisca di presentare, oltre l'inglese, ai fini delle prescritte prove d'esame. Nella domanda dovrà essere inoltre dichiarato e documentato il possesso dei seguenti requisiti:

     - cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunità europea;

     - età non inferiore ad anni 18;

     - godimento dei diritti civili e politici;

     - idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;

     - assenza di impedimenti penali, attestata da certificato generale del casellario giudiziario, di data parimenti non anteriore a tre mesi rispetto a quella della domanda;

     - diploma di scuola media superiore.]

 

     Art. 14. (Prove d'esame). [10]

     [1. L'esame di idoneità di cui al precedente articolo consiste in due prove scritte ed in una prova orale.

     2. Le prove scritte vertono:

     - la prima su questioni di tecnica e di legislazione turistica, con approfonditi richiami a problemi di amministrazione e di organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

     - la seconda nella traduzione di un brano di lingua italiana nelle due lingue prescelte.

     3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova citata, il punteggio di almeno sette decimi. L'esame di idoneità è superato se nella prova orale il candidato consegua una votazione media parimenti non inferiore a sette decimi, con minimo punteggio di sei decimi nelle singole materie di esame.

     4. L'esame integrativo richiesto alla lett. c) del precedente art. 8, per l'iscrizione all'albo regionale dei direttori tecnici di agenzia, consiste nello svolgimento, davanti alla stessa commissione d'esame di cui all'art. 15 della presente legge, di un colloquio in materia di «legislazione, geografia e strutture turistiche della Sardegna».]

 

     Art. 15. (Commissione giudicatrice degli esami di idoneità). [11]

     [1. La commissione giudicatrice degli esami di idoneità di cui al precedente art. 13 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima ed iniziativa di proposta dell'Assessore regionale del turismo.

     2. Detta commissione è composta:

     - dall'Assessore regionale del turismo o da un suo delegato che la preside;

     - dal coordinatore generale dell'Assessorato regionale del turismo;

     - da un funzionario degli enti provinciali del turismo;

     - da un docente universitario o di scuola media superiore o da un lettore universitario di lingua madre per ciascuna lingua straniera oggetto di esame [12];

     - da due docenti in materia di tecnica, legislazione e geografia turistica;

     - da un rappresentante designato dall'associazione regionale più rappresentativa a livello regionale delle agenzie di viaggio e turismo;

     - da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei direttori tecnici o, in mancanza di un'organizzazione specifica di categoria, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore.

     3. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo.

     4. Ai componenti della commissione, sono riconosciuti i compensi previsti dalla vigente legislazione regionale per analoghi consessi.]

 

     Art. 16. (Attività senza scopo di lucro).

     1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuità, a livello regionale o nazionale, per finalità culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, sono autorizzate, sempreché negli esclusivi confronti dei rispettivi associati, al diretto esercizio delle attività di cui al precedente art. 3, fatta eccezione per gli interventi di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di cui alla lett. b) dello stesso art. 3.

     2. L'esercizio delle ammissibili attività di cui al precedente comma resta in ogni caso subordinato - senza pregiudizio per ogni altro onere o condizione eventualmente posti dalla restante legislazione in vigore - ai seguenti obblighi:

     1) preventiva trasmissione all'Assessorato regionale del turismo, una tantum, dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, corredato di formale documentazione attestativa dei seguenti requisiti:

     a) assenza di qualunque forma od interesse di lucro nell'esercizio delle attività di sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati, documentabile anche attraverso la produzione dei bilanci sociali;

     b) assenza di qualsiasi ingerenza e controllo circa l'operatività gestionale dell'associazione da parte di soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;

     c) organizzazione e funzionamento associativi secondo criteri di democraticità;

     d) fruizione dei servizi sociali solamente da parte degli associati;

     2) presentazione all'Assessorato regionale del turismo, entro il 31 marzo di ciascun anno, del programma delle attività riconducibili al primo comma del presente articolo, da svolgere nel corso dell'esercizio.

 

     Art. 17. (Redazione, pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio).

     1. I programmi nonché i manifesti ed ogni altro materiale illustrativo concernente l'organizzazione di viaggi da effettuarsi in Italia ed all'estero, diffusi da imprese di viaggio e turismo operanti nel territorio della Regione Sardegna, devono essere redatti in modo da fornire al pubblico una informazione corretta e completa e devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

     a) denominazione dell'agenzia organizzatrice ed estremi della relativa autorizzazione;

     b) data di svolgimento del viaggio o della crociera;

     c) itinerario;

     d) durata;

     e) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti e condizioni di pagamento;

     f) elencazione e descrizione dei servizi preventivati, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle caratteristiche degli alberghi, al numero dei pasti ed a tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;

     g) termini per le iscrizioni;

     h) termini e condizioni per le rinunce ed ammontare della eventuale penalità;

     i) modalità di rimborso delle quote pagate nei casi di:

     - annullamento del viaggio da parte dell'impresa;

     - rinuncia al viaggio da parte del cliente;

     - annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

     l) periodo di validità e data di diffusione del programma;

     m) richiamo delle condizioni generali della convenzione internazionale di Bruxelles sui contratti di viaggio (CCV), ratificata con l. del 27 dicembre 1977, n. 1084.

     2. II programma di viaggio costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizio al fine di accertare l'esatto adempimento di quanto in esso previsto. Di esso deve essere fatto esplicito richiamo nei documenti di viaggio, quando previsti.

     3. Gli annunci ed inserti pubblicitari diffusi attraverso i giornali, trasmissioni radiotelevisive ed ogni altro mezzo di comunicazione di massa non possono contenere informazioni difformi o contrastanti rispetto ai programmi di viaggio, ai cui contenuti possono tuttavia fare espresso rinvio in formula sintetica.

     4. In calce al programma dovrà essere apposta la dichiarazione che la pubblicazione è stata redatta conformemente alle disposizioni della presente legge.

     5. Almeno trenta giorni prima della data di inizio della diffusione, le agenzie di viaggio e turismo devono trasmettere all'Assessorato regionale competente in materia di turismo copia dei programmi, annunci, manifesti e simili di cui ai precedenti primo e terzo comma.

     6. Eventuali improprietà, inesattezze ovvero difformità dei programmi rispetto alle disposizioni della presente legge, potranno formare oggetto di richiamo da parte dell'Assessorato regionale del turismo, cui compete di impartire direttive alle agenzie di viaggio e turismo, con obbligo delle stesse di conformarsi alle richieste di modifica da esso proposte.

 

     Art. 18. (Chiusura temporanea).

     1. Alle agenzie di viaggio e turismo nonché alle loro filiali e succursali è consentito, nell'arco di ogni anno solare, un periodo di chiusura non superiore a trenta giorni, previa comunicazione all'ufficio periferico dell'Assessorato regionale del turismo competente per territorio.

     2. La chiusura per periodo superiore a trenta giorni è invece soggetta a preventivo nulla osta di detto Assessorato, che non può essere comunque concesso per un periodo superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili una sola volta su parere del comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 21 della presente legge.

 

     Art. 19. (Attività turistiche esercitate da imprese di pubblici trasporti).

     1. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le imprese nazionali e regionali che esercitano l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, salvo che le stesse assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni e/o crociere ed escursioni, comprendenti prestazioni o servizi resi oltre il servizio di trasporto, per i quali debbono essere munite dell'autorizzazione regionale di cui al precedente art. 5.

 

     Art. 20. (Biglietterie delle Ferrovie delle Stato e delle linee di navigazione).

     1. Sono parimenti sollevati dalla disciplina della presente legge gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione marittima, operanti all'interno del territorio regionale.

     2. Tali uffici non possono in alcun modo prestare ai clienti altri servizi turistici.

 

     Art. 21. (Comitato tecnico per te agenzie di viaggio e turismo). [13]

     [1. Quale organo di consulenza tecnico generale in materia di agenzie di viaggio e turismo, è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo un comitato tecnico presieduto dall'Assessore regionale del turismo o da un suo delegato e così composto:

     - dal coordinatore generale dell'Assessorato regionale del turismo;

     - da un rappresentante per ciascun ente provinciale per il turismo della Sardegna, con voto limitato al solo ente di volta in volta territorialmente interessato;

     - da due rappresentanti delle imprese di viaggio e turismo designati alla associazione regionale di categoria più rappresentativa a livello regionale;

     - da un rappresentante degli albergatori della Sardegna designato dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale.

     2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo.

     3. Congiuntamente ai titolari, per ciascun componente e per il segretario è nominato anche il supplente.

     4. A parità di voti prevale il voto del presidente.

     5. Ai componenti ed al segretario del comitato - che è costituito con decreto dell'Assessore regionale del turismo e dura in carica un quinquennio  - competono i compensi previsti per analoghi consessi dell'Amministrazione regionale.]

 

     Art. 22. (Funzioni di vigilanza e controllo).

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, sono esercitate dall'Assessorato competente in materia di turismo, con facoltà di disporre ispezioni e controlli sulla corretta applicazione della presente legge a mezzo sia di propri funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del turismo.

 

     Art. 23. (Sanzioni amministrative).

     1. Salve le ipotesi di reato contemplate dal codice penale, e le conseguenze sanzionatorie stabilite dagli artt. 10 e 24 della presente legge per i casi di ritardata ed omessa prestazione dei prescritti depositi cauzionali, la violazione della normativa di cui alla presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative appresso indicate:

     A) SANZIONI PECUNIARIE:

     A1 - sanzione da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per l'esercizio occasionale o continuativo, senza la prescritta autorizzazione regionale, delle attività d'impresa di cui al precedente art. 3;

     A2 - sanzione da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per violazione dell'obbligo delle agenzie di avvalersi degli operatori professionali specificamente abilitati ai sensi di legge, nei casi in cui le attività dell'agenzia interferiscano con le attività professionali di cui all'art. 11 della l. 17 maggio 1983, n. 217, e della correlativa legislazione regionale;

     A3 - sanzione da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'esercizio delle attività d'impresa dell'agenzia o di una sua filiale o succursale in perdurante assenza, oltre i massimi termini consentiti dal precedente art. 7, del direttore tecnico;

     A4 - sanzione da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico dei titolari di agenzia di viaggio e turismo che si avvalgono di un unico direttore tecnico sia per l'agenzia che per una sua filiale o succursale, sia per più filiali o succursali dell'agenzia medesima;

     A5 - sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000 per il mancato o ritardato invio all'Assessorato regionale del turismo dei programmi dei viaggi e relative pubblicazioni promozionali ed illustrative di cui al precedente art. 17; per la loro difformità rispetto alle copie di essi trasmesse all'Assessorato; per la loro non conformità alle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento all'incompletezza dei dati e delle indicazioni prescritti; per l'inottemperanza alle richieste di loro modifica da parte dell'Assessorato regionale del turismo;

     A6 - sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000 per il mancato adempimento, da parte delle associazioni senza scopo di lucro, degli obblighi di cui al precedente art. 16 rispettivamente concernenti:

     - trasmissione all'Assessorato regionale del turismo dell'atto costitutivo dell'associazione e sue eventuali modificazioni, completo dei relativi corredi documentali;

     - presentazione in termini, allo stesso Assessorato, dei programmi generali delle ammissibili attività annuali;

     - presentazione in termini all'Assessorato medesimo dei singoli programmi di viaggio, completi dei prescritti dati, indicazioni e richiesta «dichiarazione aggiuntiva»;

     - assunzione di congrua garanzia assicurativa a copertura di eventuali rischi dei soci partecipanti ai programmi di viaggio;

     A7 - sanzione da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per l'abusivo esercizio, da parte delle imprese nazionali o regionali di trasporto di cui ai precedenti artt. 19 e 20, di attività, prestazioni e servizi per i quali la stessa normativa prescrive l'autorizzazione regionale;

     A8 - sanzione da lire 200.000 a lire 1.000.000 per i casi di messa comunicazione preventiva all'Assessorato regionale del turismo delle chiusure per ferie annuali delle agenzie o loro filiali e succursali;

     A9 - sanzione da lire 500.000 a lire 5.000.000 per i casi di chiusura delle agenzie, filiali o succursali per periodi superiori a trenta giorni senza il prescritto nulla osta regionale di cui al secondo comma del precedente art. 18.

     B) SANZIONI NON PECUNIARIE:

     B1 - sospensione dell'autorizzazione regionale da uno a sei mesi per i casi di inadempienza dell'agenzia rispetto alla diffida dell'Assessorato del turismo a provvedere entro tempi predeterminati all'attribuzione dell'incarico della prescritta direzione tecnica;

     B2 - decadenza dell'autorizzazione regionale, sentito, il comitato consultivo di cui al precedente art. 21, dopo due infruttuose diffide regionali ad adempiere alla dovuta attribuzione dell'incarico di direttore tecnico;

     B3 - sospensione dell'autorizzazione regionale per i casi di mancata accensione della garanzia assicurativa di cui al precedente art. 11, e decadenza della stessa dopo infruttuosa diffida regionale ad adempiervi entro il perentorio termine di giorni quindici dal ricevimento della diffida medesima;

     B4 - sospensione dell'autorizzazione regionale da uno a sei mesi, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, per i casi di recidiva nella violazione delle disposizioni previste dal precedente art. 17 in rapporto alla redazione, pubblicazione e diffusione di programmi di viaggio, nonché decadenza dell'autorizzazione medesima, sentito lo stesso comitato tecnico consultivo, per le ipotesi di grave recidiva abituale nella medesima infrazione;

     B5 - declaratoria di decadenza dell'autorizzazione regionale per i casi di ingiustificata e non autorizzata chiusura dell'agenzia di viaggio, filiale o succursale per un periodo superiore a sei mesi.

     2. Sempreché nell'ambito del massimale previsto dall'art. 10 della l. 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modifiche, ed integrazioni, nei casi di recidiva e salva l'applicabilità delle stabilite sanzioni amministrative non pecuniarie, gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiati.

     3. Con l'applicazione delle stesse procedure di contraddittorio previste dal successivo comma, l'Assessorato regionale del turismo, sentito il comitato tecnico consultivo, può sospendere e successivamente revocare l'autorizzazione di apertura ed esercizio dell'agenzia, quando l'attività dell'agenzia medesima o dei suoi responsabili, ivi compresa quella delle eventuali filiali o succursali, risulti incompatibile o pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale e le programmate esigenze settoriali di sviluppo.

     4. Sulla base delle risultanze d'ufficio o di segnalazioni di parte, nei casi di gravi comportamenti incompatibili con le funzioni dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, l'Assessorato regionale del turismo può parimenti disporre - previa contestazione di addebito e valutazione delle deduzioni fornite dall'interessato entro il perentorio termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione medesima - la sospensione del censurato direttore tecnico dall'apposito albo regionale per la durata da uno a sei mesi; ovvero la definitiva cancellazione dall'albo stesso nei casi di ulteriore persistenza dei comportamenti censurati, o di condanna penale passata in giudicato incompatibile con l'esercizio della funzione ovvero di perdita dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione agli esami di idoneità di cui al precedente art. 13 e la conseguente iscrizione all'albo.

     5. Alle sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dal presente articolo si provvede nel rispetto delle norme di forma, sostanza e procedura stabilite dalla già citata l. 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 24. (Adempimenti della struttura periferica pubblica del turismo). [14]

     [1. Gli enti provinciali del turismo, o gli uffici periferici dell'Assessorato regionale del turismo dei primi eventualmente sostitutivi, sono tenuti, entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento, a curare l'istruzione delle pratiche ad essi pervenute in attuazione della presente legge, provvedendo quindi a trasmetterle a detto Assessorato, per il competente corso, complete di relazione istruttoria.

     2. Rimane ferma la facoltà dell'Assessore regionale del turismo di delegare ai propri uffici periferici, l'istruttoria degli affari di propria competenza ai sensi della presente legge nonché la firma dei relativi atti.]

NORMA TRANSITORIA

 

     Art. 25. (Iscrizione al registro della agenzie operanti in Sardegna sulla base del preesistente ordinamento).

     1. I titolari e legali rappresentanti delle agenzie di viaggio e turismo delle categorie A, B e C operanti in Sardegna sulla base del precedente ordinamento statuale hanno l'obbligo di richiedere all'Assessorato regionale del turismo - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con onere di materiale recapito della domanda all'ufficio periferico del turismo competente per territorio - l'iscrizione al registro regionale di cui al precedente art. 12, allegando copia annuale di cui al precedente art. 12, allegando copia autenticata delle possedute autorizzazioni e precisando:

     a) per le agenzie di categoria, A, B e C, se intendano conseguire l'iscrizione per l'originaria categoria di appartenenza ed esercitare le medesime attività a questa pertinenti;

     b) per le agenzie della categorie B e C, se vogliano invece estendere la rispettiva legittimazione operativa a tutte le ammissibili attività contemplate dal precedente art. 3.

     2. L'intervenuta iscrizione al registro regionale comporta l'obbligo della tempestiva prestazione dei sottoindicati depositi cauzionali integrativi, con le stesse modalità, oneri e sanzioni stabiliti dall'art. 10 della presente legge:

     - per le agenzie già iscritte alla categoria A: lire 30.000.000;

     - per le agenzie già iscritte alla categoria B: lire 20.000.000;

     - per le agenzie già iscritte alla categoria C: lire; 15.000.000.

     3. In entrambi i casi a) e b) del precedente primo comma, l'Assessorato, positivamente accertata la legittimazione delle richiedenti agenzie alla prosecuzione delle esercitate attività, ne dispone l'iscrizione al registro regionale per le stesse attività della categoria d'origine, fermo restando che alle agenzie della originaria categoria A vengono ricondotte, ad ogni effetto di legge, tutte le attività ammissibili ai sensi del precedente art. 3.

     4. Per le ipotesi di cui alla lett. b) del precedente primo comma, inoltre, l'Assessorato del turismo:

     - verifica preliminarmente, in successivo momento, la necessaria sussistenza, in rapporto alla richiesta di più ampia e diversificata sfera operativa, dei requisiti oggettivo-strutturali e soggettivo-imprenditoriali prescritti dal secondo comma del precedente art. 9;

     - in caso di positiva risultanza istruttoria dispone il rilascio di forma le autorizzazione regionale ai sensi del precedente art. 5;

     - provvede alla rettifica ed al contestuale aggiornamento dei provvisori dati di iscrizione al registro regionale delle agenzie, precedentemente assunti in applicazione del terzo comma del presente articolo.

     5. Alla prestazione del deposito cauzionale integrativo stabilito dal precedente secondo comma deve essere provveduto:

     - con acconto pari al 50% del competente importo, entro venti giorni dal ricevimento della notifica regionale di intervenuta iscrizione al registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo;

     - per il residuo 50% - o per la maggiore somma dovuta in rapporto all'ipotesi contemplata dalla lett. b) del primo comma e dal quarto comma del presente articolo - entro dodici mesi dal versamento dell'acconto.

 

     Art. 26. (Norma finanziaria).

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in annue lire 110.000.000.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli di bilancio della Regione per il 1988 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.


[1] Abrogata dall'art. 49 della L.R. 28 luglio 2017, n. 16, con la decorrenza ivi prevista. A norma dell’art. 32 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9, nella presente legge ogni riferimento all’Assessorato regionale competente in materia di turismo deve intendersi riferito all’amministrazione provinciale competente per territorio in relazione all’ubicazione dei locali in cui si intende svolgere l’attività di agenzia di viaggio, salvo quanto espressamente riservato alla Regione dalla presente legge.

[2] Comma abrogato dall'art. 66 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[3] Comma abrogato dall'art. 66 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[4] Comma così modificato dall'art. 66 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo 2001, n. 54 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui subordina l'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e turismo al conseguimento di autorizzazione dell'assessore regionale del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie.

[6] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

[7] Lettera aggiunta dall’art. 6 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[8] A norma dell’art. 32 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 la cauzione prevista dal presente articolo, anziché alla Tesoreria della Regione, deve essere versata alla Tesoreria della Provincia.

[9] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

[10] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

[11] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20. Per una modifica della composizione della Commissione di cui al presente articolo, vedi l’art. 32 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9.

[12] Alinea così sostituito dall'art. 23 della L.R. 1 ottobre 1993, n. 50.

[13] Articolo abrogato dall’art. 32 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9.

[14] Articolo abrogato dall’art. 32 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9.