§ 5.2.122 - L.R. 9 gennaio 1998, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:09/01/1998
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando e approvato con legge e, comunque, non [...]
Art. 2.      1. E' autorizzato, non oltre il 31 marzo 1998, l'esercizio provvisorio dei bilanci degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, secondo gli stati di previsione [...]
Art. 3.      1. Le somme stanziate in conto competenza nonché quelle disponibili in conto residui per la realizzazione di programmi o iniziative comunitarie, qualora non impegnate al termine dell'esercizio [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1 gennaio 1998.


§ 5.2.122 - L.R. 9 gennaio 1998, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1998.

(B.U. 12 gennaio 1998, n. 2).

 

Art. 1.

     1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando e approvato con legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1998, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentati al Consiglio regionale.

     2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare tre dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.

     3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga e da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità ed alla scadenza delle erogazioni.

     4. Sul capitolo 03149 relativo a "Interessi passivi da corrispondere agli istituti tesorieri per scoperti di conto corrente" è autorizzata l'assunzione di impegni sino all'importo di lire 2.000.000.000.

     5. Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)", ugualmente presentato al Consiglio regionale, fino all'entrata in vigore della legge stessa.

     6. In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con le stesse modalità e limitazioni e autorizzato, altresì, l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

 

     Art. 2.

     1. E' autorizzato, non oltre il 31 marzo 1998, l'esercizio provvisorio dei bilanci degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione dei rispettivi bilanci per l'anno finanziario 1997; valgono al riguardo i limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. Le somme stanziate in conto competenza nonché quelle disponibili in conto residui per la realizzazione di programmi o iniziative comunitarie, qualora non impegnate al termine dell'esercizio 1997, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

     2. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1997 in conto del capitolo 03014, relativo a "Fondo per gli oneri derivanti da accordi sindacali", sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

     3. [1]

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1 gennaio 1998.

 

 


[1] Proroga i termini di cui all'art. 57 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.