| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 93. Trasporti e circolazione | 
| Capitolo: | 93.3 disciplina generale | 
| Data: | 09/12/1986 | 
| Numero: | 833 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e [...] | 
| Art. 2. 1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, [...] | 
| Art. 3. 1. Le somme di cui all'art. 1 nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico [...] | 
| Art. 4. 1. L'ottavo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente | 
| Art. 5. [8] | 
| Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] | 
§ 93.3.11 - D.L. 9 dicembre 1986, n. 833 [1] .
Misure urgenti per il settore dei trasporti locali.
(G.U. 10 dicembre 1986, n. 286)
     1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della 
2. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti per le regioni dalle vigenti disposizioni. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere è assunto a carico del bilancio dello Stato [3] .
     1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della 
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento, entro i limiti ivi previsti, delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza [5] .
     1. Le somme di cui all'art. 1 nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9 della 
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi dello Stato o di altri enti pubblici o privati a ripiano delle perdite di esercizio delle ferrovie in concessione e dei servizi ferroviari, automobilistici e di navigazione interna in gestione commissariale governativa.
     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché quella di cui al nono comma dell'art. 8 della 
     1. L'ottavo comma dell'art. 3 della 
     "Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'art. 16 del 
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della 
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 1 del 
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 310, della 
[7] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[8] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.