Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/11/1994 |
Numero: | 644 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...] |
§ 98.1.26941 - Legge 22 novembre 1994, n. 644.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia
(G.U. 23 novembre 1994, n. 274)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1, al comma 1, lettera d), dopo le parole: "per l'anno 1996", sono aggiunte le seguenti: ", di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1° giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5-b) del
All'art. 2:
al comma 3, nell'alinea, primo periodo, le parole: "accordi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "contratti internazionali"; nel medesimo alinea, secondo periodo, dopo la parola: "individuazione" sono inserite le seguenti: "o dell'attuazione", e dopo le parole: "soggetto a capitale pubblico", sono inserite le seguenti: ", cui spetterà solo il rimborso delle spese"; alla lettera a), la parola: "Difesa" è sostituita dalla seguente: "difesa"; la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche, allo sviluppo della competitività internazionale e alla riconversione da produzioni militari a produzioni civili, eccezion fatta per quelle attività che non sono passibili di riconversione.";
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Sono autorizzati, per l'anno 1994, interventi per l'ammontare complessivo di lire 220 miliardi, definiti d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri del tesoro, delle finanze, della difesa e dell'interno, finalizzati all'acquisto per la protezione civile, il Corpo della guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo delle capitanerie di porto di elicotteri per integrare le flotte esistenti, nonchè di aerei ad ala fissa destinati ad assolvere ad esigenze di mobilità tattica veloce, anche per missioni di medio raggio.
3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a lire 120 miliardi per gli elicotteri ed a lire 100 miliardi per gli aerei ad ala fissa, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando le rubriche relative al medesimo Ministero del tesoro per lire 100 miliardi ed al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 120 miliardi";
dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. I criteri e le modalità di cui ai commi 6 e 7 relativamente ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere si applicano anche all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 6, comma 4, del
dopo il comma 10, è inserito il seguente:
"10-bis. Al fine di conseguire in tempi brevi gli obiettivi previsti, in attuazione del
al comma 11, le parole da: "il Consorzio interuniversitario" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "l'Istituto nazionale per la fisica della materia istituito con il
dopo il comma 13, è inserito il seguente:
"13-bis. Al primo comma dell'art. 2 della
"g-bis) imprese artigiane, di cui alla
dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
"14-bis. Le disponibilità del capitolo 7559 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1995".
Dopo l'art. 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis – (Interventi a sostegno dell'industria aeronautica. Finanziamenti accordati a valere sulla
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra i capitoli 7551 e 7548 rispettivamente dello stato di previsione della spesa dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato”.
Art. 2-ter.– (Settore aeronautico della Difesa). - 1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera c), della
Dopo l'art. 7, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. – (Crediti di imposta relativi all'IVA). - 1. Gli uffici provinciali IVA hanno l'obbligo di pubblicare una graduatoria degli aventi diritto a rimborsi dell'IVA. Tale graduatoria può essere consultata dai diretti interessati o da persone da queste delegate.
2. La graduatoria è formata sulla base della data di presentazione della domanda di rimborso. Le domande inviate per posta si considerano presentate l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio.
3. La graduatoria deve indicare i nominativi, la data delle domande, l'importo dei rimborsi ed un'eventuale richiesta di ulteriore documentazione al contribuente. In ordine a tale richiesta dovranno essere indicate la data di invio e quella di avvenuta ricezione della relativa documentazione.
4. Gli uffici non possono effettuare più di una richiesta dettagliata di ulteriore documentazione per la stessa pratica di rimborso.
5. Gli uffici devono procedere ai rimborsi secondo l'ordine di cui al comma 2. Nel caso di richiesta di ulteriore documentazione, il pagamento del rimborso è sospeso fino al quinto giorno successivo alla comunicazione della documentazione richiesta.
6. Le domande che, per mancanza di disponibilità finanziaria o per altre cause, non possano essere definite entro l'anno sono inserite in testa alla graduatoria dell'anno successivo.
7. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo può essere valutata ai fini della rotazione del personale responsabile".
Dopo l'art. 8, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis. – (Interventi in favore della Regione Sardegna). - 1. A completamento degli interventi sulla Sardegna centrale previsti dall'intesa di programma sottoscritta il 28 marzo 1991 dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 7 della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
Art. 8-ter. – (Proroga di termini). - 1. Il termine stabilito nell'articolo unico della
Dopo l'art. 9, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. – (Provvedimenti in favore delle zone dell'Italia settentrionale colpite dalle alluvioni del novembre 1994). - 1. é dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione delle aree del nord del territorio nazionale colpite dai gravi fenomeni alluvionali del novembre 1994. I territori individuati sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 del
2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad intervenire nell'ambito territoriale e con i criteri che saranno definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche in deroga alle disposizioni che ne disciplinano l'attività.
3. Al fine della realizzazione di quanto previsto dal presente articolo, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad impiegare fino a lire 350 miliardi a valere sulle disponibilità previste dall'art. 5 del
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato costituisce con proprio decreto un comitato tecnico al quale viene affidato il coordinamento degli interventi".