§ 6.4.231 – L.R. 18 luglio 2005, n. 15.
Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:18/07/2005
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario).
Art. 2.  (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).
Art. 3.  (Interventi in materia di tutela della salute e protezione sociale).
Art. 4.  (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, foreste, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti).
Art. 5.  (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport).
Art. 6.  (Settori produttivi).
Art. 7.  (Norme intersettoriali e contabili).
Art. 8.  (Copertura finanziaria).
Art. 9.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.231 – L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

(B.U. 22 luglio 2005, n. 29 – S.S. n. 1).

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario).

     1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il saldo finanziario complessivo presunto di 572.094.893,18 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e nel bilancio per l’anno 2005, in applicazione dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell’esercizio 2004, nell’importo di 745.291.087,63 euro, con una differenza in aumento di 173.196.194,45 euro, di cui 134.135.568,73 euro costituiscono quota vincolata alle spese autorizzate con la tabella A1 approvata con il comma 2.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A1; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

     3. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

     4. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A3; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 2. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).

     1. L’importo definitivo delle quote di compartecipazione degli Enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l’anno 2004 è accertato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), in complessivi 394.540.644,19 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 2, comma 2, della legge regionale 1/2004, il conguaglio positivo, comprensivo della quota di 2 milioni di euro, relativa alla somma anticipata ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è determinato in 11.021.217,19 euro, ed è destinato alle finalità previste dai commi 2, 3, 4, 6, 8, 13, 15 e 17.

     2. Alle Province è attribuita un’assegnazione di 1.300.000 euro, erogata per il 50 per cento in misura proporzionale alla media delle somme accertate negli anni 1998-2001 quale imponibile IRPeF, nel territorio di ciascun Comune di ciascuna Provincia, e per il restante 50 per cento suddivisa per un terzo in base all’estensione territoriale e per due terzi in base alla popolazione.

     3. Ai Comuni è attribuita un’assegnazione di 3.250.000 euro, erogata in misura proporzionale alla media delle somme accertate negli anni 1998-2001 quale imponibile IRPeF, nel territorio di ciascun Comune.

     4. Ai Comuni è attribuita un’assegnazione di 3.250.000 euro, erogata sulla base dei seguenti indicatori socio- demografici:

     a) superficie del territorio comunale;

     b) densità abitativa;

     c) indice di ruralità e montanità;

     d) indice di dipendenza;

     e) tasso di occupazione;

     f) tasso di disoccupazione;

     g) addetti su popolazione lavorativa;

     h) istituti scolastici presenti nel territorio comunale;

     i) rifiuti solidi urbani raccolti.

     5. I criteri per l’assegnazione, acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare, saranno individuati con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con l’Assemblea delle Autonomie locali.

     6. Alle comunità montane è attribuita un’assegnazione di 200.000 euro, erogata per metà in base all’estensione territoriale e per metà in base alla popolazione.

     7. Le assegnazioni previste dai commi 2, 3, 4 e 6, sono erogate in unica soluzione e non sono soggette a rendicontazione.

     8. Al fine di favorire l’avvio e lo sviluppo della gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad attribuire un’assegnazione di 2.351.217,19 euro, ai comuni associati, alle comunità collinare e montane e alle associazioni di enti locali, per l’elaborazione:

     a) di progetti specifici di riorganizzazione sovracomunale delle funzioni e servizi connessi alla programmazione e allo sviluppo integrato del territorio e alla gestione delle attività finanziarie, economiche e impositive dei comuni, con strumenti telematici e informatici, che comprendano la gestione in forma associata almeno dei servizi di posta, compresi i servizi avanzati di posta evoluta, con casella certificata e firma digitale, con la previsione inoltre di un’adeguata dotazione di hardware di supporto;

     b) di studi di fattibilità di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

     9. I progetti e gli studi di fattibilità, presentati da comuni in forma associata, devono prevedere altresì l’adesione di un numero di comuni tale da raggiungere almeno la popolazione di 6.000 abitanti per i comuni totalmente montani e di 20.000 abitanti per tutti gli altri; la Regione potrà erogare, anche attraverso la propria concessionaria informatica, l’attività di consulenza per l’attuazione dei progetti.

     10. I progetti e gli studi di fattibilità, con l’indicazione dei relativi costi unitamente a copia della convenzione con cui sono definite le modalità della gestione associata, devono pervenire alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, a cura del comune designato come capofila, o del presidente dell’associazione di enti locali; l’assegnazione, che potrà essere anche parziale, sarà disposta a favore dei progetti e degli studi di fattibilità individuati con deliberazione della Giunta regionale; l’assegnazione non è cumulabile con altri finanziamenti erogati al medesimo titolo da altri soggetti pubblici.

     11. L’assegnazione è erogata in unica soluzione; entro il 31 dicembre 2007, il comune e l’associazione di enti locali beneficiari dovranno far pervenire alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, una relazione, sottoscritta rispettivamente dal funzionario responsabile per il comune e dal presidente per l’associazione di enti locali, in cui sia evidenziata la realizzazione del progetto o dello studio di fattibilità e le modalità di gestione del servizio in forma associata. Il comune e l’associazione di enti locali dispongono la restituzione della quota di assegnazione eccedente i costi realmente sostenuti [1].

     12. Per le finalità previste dai commi 2, 3, 4, 6 e 8 è destinata la spesa di 10.351.217,19 euro per l’anno 2005 sulla autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 1, comma 2 - tabella A1 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 1581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare un programma di eventi formativi specifici al fine di incentivare le conoscenze degli amministratori e l’acquisizione di nuove competenze tecniche e professionali del personale degli enti locali, connesse all’attivazione e allo sviluppo della gestione in forma associata di funzioni e servizi. Il programma di formazione è approvato dalla Giunta regionale ed è realizzato anche mediante affidamento ad istituti pubblici o privati, anche in forma associata, specializzati in materia di formazione del personale degli enti locali.

     14. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2005, sulla autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 1, comma 2 - tabella A1 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.1552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, la cui denominazione è rettificata in «Interventi di parte corrente a favore del sistema delle Autonomie locali», con riferimento al capitolo 1590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. L’Amministrazione regionale, al fine di garantire la sicurezza del territorio, è autorizzata ad attribuire assegnazioni, nella misura massima del 30 per cento della disponibilità finanziaria prevista dallo stanziamento, ai comuni nei cui territori si verifichi una forte corrente immigratoria, originata da forti concentrazioni industriali e/o di imprese agricole e da una elevata presenza di lavoratori temporanei; i criteri e le modalità per l’erogazione delle assegnazioni sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, previo passaggio nella Commissione consiliare competente per il parere.

     16. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2005, sulla autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 1, comma 2 - tabella A1 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.1552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. [Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei beni e delle terre di uso civico e collettive, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Coordinamento regionale in Friuli Venezia Giulia tra i comitati per l’amministrazione separata degli usi civici e consorzi di comunioni familiari delle terre collettive un trasferimento di 20.000 euro per un progetto di rete autorganizzata di assistenza programmatoria e gestionale tra i soggetti gestori aderenti] [2].

     18. [Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005, sull’autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 1, comma 2 - tabella A1 a carico dell’unità previsionale di base 6.2.370.1.1553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, la cui denominazione è rettificata in «Progetti, studi e collaborazioni», con riferimento al capitolo 9815 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [3].

     19. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione all’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), Delegazione del Friuli Venezia Giulia, un contributo straordinario di 10.000 euro per il sostegno dell’attività istituzionale.

     20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1682 (1.1.158.2.12.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione “Contributo straordinario a favore dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Delegazione del Friuli Venezia Giulia a sostegno dell’attività istituzionale” e con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2005.

     21. Per le finalità previste dal comma 54 dell’articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), nonché per il finanziamento di studi e ricerche nel settore della cartografia storica del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata l’ulteriore spesa di 40.000 euro per l’anno 2005.

     22. La spesa di cui al comma 21 fa carico all’autorizzazione di spesa disposta con il comma 26, tabella B, sull'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     23. Al Comune di Vito d’Asio per gli anni 2005 e 2006 non si applica la decurtazione dei trasferimenti ordinari prevista dal comma 19 dell’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).

     24. All’articolo 1 (Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali), comma 1, della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, come da ultimo sostituito dall’articolo 6, comma 13, della legge regionale 20/2002, dopo le parole «in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione», sono aggiunte le parole «ovvero presso l’UPI, l’ANCI o l’UNCEM del Friuli Venezia Giulia».

     25. Al comma 56 dell’articolo 2 della legge regionale 1/2005 dopo le parole «Giunta regionale» sono inserite le parole «anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)».

     26. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 3. (Interventi in materia di tutela della salute e protezione sociale).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Azienza per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» un finanziamento straordinario di 250.000 euro per gli interventi di sistemazione e manutenzione delle aree a verde del comprensorio di S. Giovanni.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale apposita istanza, corredata di una relazione tecnico-illustrativa e di un preventivo sommario di spesa. La concessione in via definitiva del finanziamento è effettuata ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.2.310.2.223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4459 (2.1.237.3.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione «Finanziamento straordinario all’A.S.S. n. 1 “Triestina” per gli interventi di sistemazione e manutenzione delle aree a verde del comprensorio di S. Giovanni» e con lo stanziamento di 250.000 euro per l’anno 2005.

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un contributo straordinario per la redazione di un progetto preliminare per la costruzione del nuovo edificio destinato a punto di primo soccorso, sede infermeria di comunità e delle associazioni socio-sanitarie e foresteria per gli operatori del pronto soccorso, finalizzato alla successiva concessione di un finanziamento straordinario per la realizzazione dell’intervento medesimo.

     5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.2.310.2.223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4403 (2.1.232.3.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Lignano Sabbiadoro per la redazione di un progetto preliminare di un nuovo edificio destinato a punto di primo soccorso, sede infermeria di comunità e delle associazioni socio-sanitarie e foresteria per gli operatori del pronto soccorso» e con lo stanziamento di 60.000 euro per l’anno 2005.

     7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Rete regionale «Città Sane» OMS del Friuli Venezia Giulia un contributo per il finanziamento di progetti finalizzati a promuovere, attraverso processi partecipati e condivisi, la salute dei cittadini e lo sviluppo del territorio, anche in collegamento con le Reti nazionali «Città Sane» OMS della Repubblica di Slovenia e della Repubblica federale d’Austria.

     8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4515 (1.1.159.2.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione «Contributo alla Rete regionale “Città Sane” OMS del Friuli Venezia Giulia per il finanziamento di progetti finalizzati a promuovere la salute dei cittadini e lo sviluppo del territorio anche in collegamento con le Reti nazionali “Città Sane” OMS di Austria e Slovenia» e con lo stanziamento di 60.000 euro per l’anno 2005.

     9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un finanziamento straordinario di 50.000 euro per gli interventi di sterilizzazione delle colonie feline, di cui all’articolo 7, comma 5 ter, della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 (Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell’anagrafe canina), quale risorsa aggiuntiva «una tantum» ai proventi derivanti dall’applicazione dell’articolo 14 della medesima legge.

     10. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnico-illustrativa e di un preventivo di spesa.

     11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.310.1.234 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4556 (1.1.152.2.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 240 - Sanità pubblica veterinaria - con la denominazione «Finanziamento straordinario ai Comuni per gli interventi di sterilizzazione delle colonie feline» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2005.

     12. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi per il Friuli Venezia Giulia (AIRRI) di Trieste un finanziamento straordinario di 80.000 euro da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 31 dicembre 2004.

     13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 12, corredata del bilancio al 31 dicembre 2004, regolarmente approvato, è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4801 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e servizi sociali - con la denominazione «Finanziamento straordinario all’Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi per il Friuli Venezia Giulia (AIRRI) di Trieste per il ripiano del disavanzo accertato a tutto il 31 dicembre 2004» e con lo stanziamento di 80.000 euro per l’anno 2005.

     15. Al comma 101 dell’articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), dopo le parole «per consentire» sono inserite le parole «l’acquisto,».

     16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 101 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 15, fanno carico all’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4837 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione dopo le parole «assunzione del mutuo per» sono aggiunte le parole «l’acquisto,».

     17. Al comma 11 dell’articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole «per due esercizi finanziari» sono soppresse [4].

     18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 dell’articolo 13 della legge regionale 13/2002, come modificato dal comma 17, fanno carico all’unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4924 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     19. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 4. (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, foreste, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare gli interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2004 nel territorio regionale.

     2. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 52 milioni di euro per l’anno 2005 sull’autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 1, comma 4, tabella A3 a carico dell’unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4194.

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a dare prosecuzione agli interventi di ripristino del territorio regionale in seguito agli eventi alluvionali dell’autunno 2002.

     5. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 confluiscono nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all’articolo 33 della legge regionale 64/1986.

     6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2005 sull’autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 1, comma 4, tabella A3 a carico dell’unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4195.

     7. Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di indirizzo di cui all’articolo 13 della legge regionale 3 marzo 1998 n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA), e al fine di dare attuazione al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), per il monitoraggio delle acque marine costiere tramite una compiuta attivazione della sezione regionale dell’Osservatorio dell’Alto Adriatico di cui all’articolo 4, comma 27, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ARPA provvede all’assunzione di non meno di sei ricercatori esperti in monitoraggio marino, mediante mobilità volontaria dal Laboratorio di biologia marina di Trieste. I richiedenti la mobilità dovranno produrre un’apposita relazione nella quale dimostrino l’effettivo svolgimento, presso la struttura, di attività analitiche di laboratorio o di campo, nonché di coordinamento, nell’ambito dei programmi di monitoraggio commissionati dall’ARPA stessa.

     8. Gli oneri derivanti dall’applicazione di cui al comma 7 fanno carico all’unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 2255 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. Per assicurare una compiuta ammissibilità ai contributi regionali per gli interventi di bonifica dei siti inquinati, all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), e successive modifiche, sono aggiunte, in fine, le parole «e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche». A tal fine sono fatte salve le domande presentate nell’anno in corso antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 fanno carico all’unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole «aree degradate» sono inserite le parole «e di siti inquinati su cui insistono infrastrutture pubbliche».

     11. [Le discariche per rifiuti inerti autorizzate e in attività, classificate ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 915/1982 - smaltimento dei rifiuti), come di II categoria tipo A, che hanno completato il conferimento dei rifiuti alla data del 27 marzo 2003 sono autorizzate a procedere alla chiusura dell’ impianto nel rispetto del progetto già formalmente approvato dall’ ente competente; le medesime, qualora ricevano esclusivamente i rifiuti individuati con i codici 170101, 170102, 170103, 170107, 170202, 170904, 191205 e con le restrizioni ed esclusioni riportate nella tabella 3 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 possono continuare a ricevere i rifiuti medesimi anche in assenza della barriera geologica di fondo nonché della rete di raccolta del percolato, così come previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)] [5].

     11 bis. [Le discariche per rifiuti urbani autorizzate e in attività, classificate ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti), come di I categoria, che hanno completato il conferimento dei rifiuti alla data del 27 settembre 2003, sono autorizzate a procedere alla chiusura dell’impianto nel rispetto del progetto già formalmente approvato dall’ente competente] [6].

     11 ter. [I piani di adeguamento delle altre discariche per rifiuti urbani già autorizzate e in attività, qualora il fondo e i fianchi dell’impianto siano già ricoperti di rifiuti, anche in applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), devono rispettare le previsioni di cui al decreto legislativo medesimo, ma potranno prescindere dalla barriera geologica di fondo e dei fianchi, così come descritta dal suddetto decreto legislativo 36/2003. Tali discariche potranno essere autorizzate ad ampliamenti della volumetria fino a una misura massima del 10 per cento di quanto previsto dalle autorizzazioni in possesso di ciascun impianto] [7].

     12. [Nell’ambito delle attività di cui al comma 11, 11 bis e 11 ter, l’ARPA del Friuli Venezia Giulia provvede a redigere un parere tecnico riguardo le opere e gli interventi previsti dal Piano di adeguamento di cui al comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo 36/2003 per le suddette discariche. Il parere comprende anche una valutazione sullo stato delle emissioni contemplate dai provvedimenti autorizzativi e sui risultati di eventuali monitoraggi in corso ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto Presidente Giunta regionale 0245/Pres. dell’8 luglio 1996 (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale)] [8].

     13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’ARPA un finanziamento straordinario per far fronte agli oneri connessi con l’attività di cui al comma 12. La domanda di finanziamento è presentata nei termini previsti dall’articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

     14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2440 (2.1.235.3.08.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio disciplina gestione rifiuti (n. 277) - con la denominazione «Finanziamento straordinario all’ARPA per la redazione di un parere tecnico riguardo le opere e gli interventi previsti dal piano di adeguamento di cui al comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo 36/2003» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2005.

     15. [Dopo il comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

«3 bis. L’indennizzo può avere decorrenza retroattiva rispetto al momento della quantificazione, per un periodo non superiore a cinque anni. L’onere fa carico al proprietario dell’impianto.»] [9].

     16. I contributi concessi ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli in base all’articolo 31 della legge regionale 30/1987, per la realizzazione di opere avviate antecedentemente all’entrata in vigore della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, per le quali non ci si sia avvalsi della facoltà prevista dall’articolo 76 della legge regionale 14/2002, sono confermati a tutti gli effetti anche in difetto del rispetto dei termini fissati dall’articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico), per l’inizio e ultimazione dei lavori, per le espropriazioni e la rendicontazione a condizione che le opere siano state regolarmente realizzate e sia accertato il pieno raggiungimento dell’interesse pubblico.

     17. L’Amministrazione regionale sostiene i progetti realizzati dalle agenzie sociali per l’abitazione volti all’inserimento abitativo dei lavoratori flessibili.

     18. I progetti di cui al comma 17 sono finalizzati:

     a) all’erogazione di servizi per l’accesso al mercato della locazione ivi compresa l’attività di consulenza immobiliare, di mediazione, nonché di coordinamento e di divulgazione dei servizi sul territorio regionale;

     b) alla gestione di fondi di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi necessari ad ammortizzare i costi previsti nel contratto di locazione e derivanti dalla stipula del medesimo.

     19. Per le finalità previste al comma 17 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari.

     20. I requisiti degli operatori e dei beneficiari, le modalità e i criteri di attuazione dei progetti di cui al comma 17, nonché delle misure di sostegno di cui al comma 22, sono disciplinati con Regolamento [10].

     21. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3245 (1.1.162.2.08.26) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio n. 270 - Edilizia residenziale - con la denominazione «Contributi straordinari alle agenzie sociali per l’abitazione per l’attuazione di progetti volti all’inserimento abitativo dei lavoratori flessibili» e con lo stanziamento di 600.000 euro per l’anno 2005.

     22. Al comma 78 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005 le parole «per istituire un fondo» sono soppresse e il progetto pilota ivi previsto si intende finalizzato alle attività di cui al comma 18, lettere a) e b). All’intervento sono applicati le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al comma 20.

     23. Gli oneri derivanti dal comma 22 continuano a far carico all’unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4597 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole «per istituire un fondo» sono soppresse.

     24. In relazione al disposto di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e per le finalità previste dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, è iscritto, come disposto con l’articolo 1, comma 2 - tabella A1, lo stanziamento di 1.404.081,06 euro, a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3273 «Fondo regionale per l’edilizia residenziale - interventi in conto capitale - fondi regionali», pari al saldo positivo derivante dalla somma algebrica tra i maggiori e minori rientri accertati e non ancora contabilizzati in spesa fino al 31 dicembre 2004 sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa, suddiviso con riferimento alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 e ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati:

 

UPB

Capitolo di entrata

Maggiori e minori accertamenti

4.3.1568

1501

- 45.912,02

4.3.568

1531

- 63.437,91

4.3.569

1540

+ 168.950,35

4.3.570

1541

+ 176.829,11

4.3.571

1542

+ 660.796,45

4.3.572

1543

+ 506.855,08

 

     25. In deroga al disposto di cui all’articolo 45 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), affluiscono, come disposto con l’articolo 1, comma 2 - tabella A1, all’unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i rientri netti accertati e non ancora contabilizzati in spesa fino al 31 dicembre 2004 per un ammontare complessivo di 1.148.154,96 euro, suddivisi con riferimento alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 e ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati: [11]

 

UPB

Capitolo di entrata

 

3.6.544

1062

39.064,63

4.3.579

1450

742.729,51

4.3.579

1533

10.344,65

4.3.579

1538

288.610,17

4.3.579

1534

67.406,00

 

     26. [Al fine di tutelare la funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia che la scuola materna garantisce, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, contributi in conto capitale, per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne] [12].

     27. [Sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell’articolo 4, commi da 95 a 97, della legge regionale 1/2005. I criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti dal Regolamento previsto dall’articolo 4, comma 96, della legge regionale 1/2005] [13].

     28. Per le finalità di cui al comma 26 è autorizzata la spesa di 1.634.739,07 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3420 (2.1.232.3.06.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione «Contributi in conto capitale a Comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne» e con lo stanziamento di 1.634.739,07 euro per l’anno 2005.

     29. Il contributo pluriennale costante di cui all’articolo 4, comma 100, della legge regionale 1/2005 è destinato ai lavori di ristrutturazione, nonché di ampliamento dell’immobile oggetto del contributo medesimo.

     30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico all’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Contributi pluriennali al Comune di S. Dorligo della Valle a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo destinato ai lavori di ristrutturazione, nonché di ampliamento della sede municipale».

     31. Il contributo previsto dall’articolo 4, comma 130, della legge regionale 1/2005 è destinato all’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Trieste in luogo del Comune di Trieste.

     32. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 fanno carico all’unità previsionale di base 4.3.340.2.2996 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2216 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole «Comune di Trieste» sono sostituite dalle parole «Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Trieste».

     33. Al comma 148 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005 le parole «Concessionario del Terminal Molo VII» sono sostituite dalle seguenti: «Concessionari di Terminali Portuali» e, conseguentemente, al comma 149 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005 le parole «del Concessionario che agisce» sono sostituite dalle seguenti: «dei Concessionari che agiscono».

     34. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 148, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 33, è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 5.2.350.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3772 (2.1.236.3.09.20) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 254 - Trasporto merci - con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore dell’Autorità portuale di Trieste per la realizzazione di programmi di investimento» e con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2005.

     35. Al comma 82 dell’articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall’articolo 5, comma 150, della legge regionale 4/2001, le parole «a titolo di cofinanziamento per la realizzazione, per lotti funzionali, della darsena e relativi piazzali di calata, compreso il dragaggio del fondale prospiciente» sono sostituite dalle seguenti: «per opere di nuova infrastrutturazione del Porto di Monfalcone».

     36. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 82, della legge regionale 2/2000, come da ultimo modificato dal comma 35, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum di 50.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 5.2.350.2.192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3762 (2.1.236.3.09.20) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 254 - Trasporto merci - con la denominazione «Contributo una tantum all’Azienda speciale per il porto di Monfalcone della CCIAA di Gorizia per opere di nuova infrastrutturazione del porto» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2005.

     37. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 100.000 euro per l’acquisizione di aree nella zona doganale autoportuale di Sant’Andrea per il potenziamento delle infrastrutture a supporto della attività di interscambio merci e logistica.

     38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto merci, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.

     39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 5.3.350.2.100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3873 (2.1.232.3.10.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 350 - Servizio trasporto merci (n. 254) - con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Gorizia per l’acquisizione di aree nella zona doganale autoportuale di S. Andrea e per il potenziamento delle infrastrutture a supporto dell’attività di interscambio» e con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2005.

     40. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese, ad implementazione delle attività già svolte ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), per la predisposizione di studi sulle prestazioni di servizio delle concessionarie del trasporto pubblico locale, ivi incluso il progetto di un sistema permanente di controllo di gestione che consenta alle Province e alla Regione il costante monitoraggio dei servizi resi, anche al fine di verificarne l’efficacia per l’aggiornamento del Piano regionale del trasporto pubblico locale] [14].

     41. [Per le finalità di cui al comma 40 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 5.4.350.1.2546 «Studi trasporto pubblico locale» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.4 - rubrica n. 350 - Servizio n. 253 - Trasporto pubblico locale - spese correnti - con riferimento al capitolo 3600 (1.1.142.1.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 253 - Trasporto pubblico locale - con la denominazione «Spese per la predisposizione di studi sulle prestazioni di servizio delle concessionarie del trasporto pubblico locale, ivi incluso il progetto di un sistema permanente di controllo di gestione che consenta il costante monitoraggio dei servizi resi» e con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2005] [15].

     42. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la predisposizione del Piano territoriale generale regionale previsto dalla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), e successive modifiche, mediante conferimento di consulenze e prestazioni specialistiche, nonché mediante corresponsione del premio di incentivazione di cui all’articolo 11, comma 3, della legge regionale 14/2002.

     43. Per le finalità di cui al comma 42 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 6.1.350.2.76 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2005-2007 e del bilancio 2005 con riferimento al capitolo 2040 (2.1.210.3.08.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 184 - Pianificazione territoriale regionale ed energia - spese di investimento - con la denominazione «Spese per la predisposizione del Piano territoriale generale regionale» e con lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2005.

     44. Sono ammissibili ai contributi di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazioni per la formazione degli strumenti urbanistici), e successive modifiche, in via di interpretazione autentica, anche le spese sostenute dai Comuni per prestazioni tecnico - progettuali, ivi comprese le indagini geologiche, assicurate da Consorzi di Comuni, Comunità montane e altri Enti pubblici a tal fine incaricati e, conseguentemente, con la documentazione di spesa dei medesimi, non assoggettata a visto degli Ordini professionali.

     45. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 44 fanno carico all’unità previsionale di base 6.1.350.2.83 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2020 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     46. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l’Università di Udine - Dipartimento di ingegneria elettrica, gestionale e meccanica per la costituzione di un Centro di competenza per le infrastrutture immateriali a supporto delle scelte dell’Amministrazione regionale e delle autonomie locali finalizzate alla definizione dei contenuti tecnici alla disciplina di settore, nonché ai criteri generali per la progettazione e realizzazione degli interventi correlati all’attuazione della società per l’informazione.

     47. Per le finalità di cui al comma 46 è autorizzata la spesa di 72.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 10.1.350.1.2548 «Centro di competenza per le infrastrutture immateriali» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.1 - rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - spese correnti - con riferimento al capitolo 3681 (1.1.142.1.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione «Spese per la costituzione di un Centro di competenza per le infrastrutture immateriali» e con lo stanziamento di 72.000 euro per l’anno 2005.

     48. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo per le seguenti finalità:

     a) assicurare la connessione a banda larga, tramite fibre ottiche, a tutte le utenze insediate nel territorio di competenza consortile, provvedendo alla messa in opera delle infrastrutture e delle apparecchiature necessarie;

     b) partecipare mediante conferimenti di capitale alla società e per le finalità di cui all’articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005.

     49. Il Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo è autorizzato ad utilizzare il finanziamento già concesso ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare), previa istanza, da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le finalità di cui al comma 48.

     50. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 12.3.350.2.1027 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4103 (2.1.243.3.09.19) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 254 - Trasporto merci - con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo per le finalità di cui all’articolo 4, comma 48, lettere a) e b), della legge di assestamento del bilancio 2005» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2005.

     51. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 5. (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport).

     1. Al fine di definire le condizioni di ammissibilità della spesa e di rendicontazione, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 21 (Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso), è sostituita dalla seguente:

«d) la gestione di iniziative e servizi nell’area sociale, formativa e ricreativa, anche mediante convenzioni con le istituzioni locali;».

     2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21/1999, come sostituita dal comma 1, ha effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 21/1999.

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituto psico-pedagogico «Villa S. Maria della Pace» di Medea una sovvenzione straordinaria di 50.000 euro per l’anno 2005 da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

     4. La domanda per la concessione della sovvenzione straordinaria di cui al comma 3 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

     5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5494 (1.1.162.2.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 300 - Servizio n. 197 - Istruzione e orientamento - con la denominazione «Sovvenzione straordinaria all’Istituto psico-pedagogico “Villa S. Maria della Pace” di Medea per il perseguimento delle finalità istituzionali» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2005.

     6. Il comma 17 dell’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è sostituito dal seguente:

«17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arba contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione del secondo lotto dei lavori di ristrutturazione dell’immobile avente funzioni di convitto denominato “Di Giulian”, destinato a ospitare gli allievi frequentanti i corsi presso il Centro di Formazione Professionale di Arba.».

     7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 17 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 6, fanno carico all’unità previsionale di base 8.1.340.2.522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5004 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente “Contributi pluriennali costanti al Comune di Arba a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione del secondo lotto dei lavori di ristrutturazione dell’immobile avente funzioni di convitto denominato “Di Giulian” destinato a ospitare gli allievi frequentanti i corsi presso il Centro di Formazione Professionale di Arba».

     8. I contributi previsti ai sensi del comma 30 dell’articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), come sostituito dal comma 15 dell’articolo 5 della legge regionale 19/2004, per il recupero funzionale di edifici di pregio storico, artistico e architettonico destinati a sale cinematografiche, possono essere destinati anche a copertura degli oneri relativi all’acquisizione dei beni immobili oggetto dell’iniziativa di recupero e restauro, nonché per le spese di progettazione dei relativi interventi.

     9. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 8 fanno carico all’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione sono aggiunte in fine le parole «nonché per le spese di progettazione dei relativi interventi».

     10. Il contributo di cui ai commi 52 e 53 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2005 è destinato al perseguimento delle finalità di cui al comma 51 della medesima legge nonché per l’attività ordinaria promossa dall’Istituto beneficiario.

     11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 10 fanno carico all’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione sono aggiunte in fine le parole «nonché per l’attività ordinaria promossa dall’Istituto».

     12. [Il comma 31 dell’articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente:

«31. Nell’ambito dell’azione di promozione dello sviluppo e diffusione della cultura musicale nel territorio, l’Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti le iniziative delle istituzioni teatrali dei Comuni capoluogo di provincia che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche organizzate nell’ambito del programma di decentramento delle produzioni della Fondazione Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste. Ai fini della erogazione dei contributi di cui al presente comma, la documentazione delle spese a tal fine sostenute dalla Fondazione deve essere accompagnata da una relazione illustrativa dell’iniziativa redatta dal legale rappresentante dell’istituzione teatrale presso cui ha avuto luogo la manifestazione.»] [16].

     13. [Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 31 dell’articolo 6 della legge regionale 1/2003, come sostituito dal comma 12, continuano a fare carico all’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5390 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui codice di finanza regionale è modificato in (1.1.162.2.06.06) e la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Finanziamenti alle istituzioni teatrali dei Comuni capoluogo di provincia che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche organizzate nell’ambito del programma di decentramento delle produzioni della Fondazione Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste»] [17].

     14. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore dei servizi sociali) è abrogato.

     15. Le spese conseguenti all’applicazione della disposizione di cui al comma 14 fanno carico all’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5397 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     16. [Ai fini dell'adeguamento della rete di strutture teatrali presente sul territorio, è autorizzato il finanziamento di interventi di miglioramento funzionale della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche, nonchè l'acquisto, anche mediante assunzione di una quota maggioritaria di partecipazione in società proprietarie per intero dei relativi immobili, di sale teatrali ubicate in Comuni capoluogo di provincia o di riferimento comprensoriale, mediante contributi straordinari sugli investimenti sostenuti dagli enti gestori. I contributi sono concessi entro il limite del 90 per cento della spesa ammissibile] [18].

     17. Per quanto disposto dal comma 16 sono fatte salve le domande presentate nell’anno in corso antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5441 (2.1.232.3.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 300 - Servizio n. 194 – Attività culturali - con la denominazione «Finanziamento ai Comuni capoluogo di Provincia o di riferimento comprensoriale per interventi di miglioramento funzionale della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali» e con lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2005.

     19. Ai corregionali già emigrati, rientrati definitivamente nel territorio regionale e in esso residenti, che abbiano prestato lavoro in Argentina e siano titolari di pensione di quel Paese, possono essere concesse, a compensazione della perdita di valore del loro trattamento pensionistico a causa della svalutazione subita dalla moneta argentina a seguito della crisi economica e finanziaria degli anni 2001-2002, sovvenzioni annuali nella misura forfetaria di 5.000 euro per la durata massima di tre anni.

     20. Le sovvenzioni sono concesse in via straordinaria, su presentazione al Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all’estero, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di domanda in carta semplice, corredata di:

     a) certificato anagrafico o autocertificazione, attestante residenza, cittadinanza italiana, stato di famiglia, periodo e Paese di permanenza all’estero, date e Comuni di espatrio e di rimpatrio;

     b) copia degli avvisi di accreditamento delle ultime sei mensilità di pensione argentina antecedenti la domanda;

     c) copia delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2003 e 2004.

     21. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 19 fanno carico all’unità previsionale di base 8.4.300.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. Le disposizioni indicate all’articolo 35, comma 1, lettere g) e h), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), trovano applicazione fino alla data di approvazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della medesima legge, del Piano regionale integrato per l’immigrazione.

     23. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 22 continuano a fare carico all’unità previsionale di base 8.5.300.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4949 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [24. La Regione riconosce il valore storico e documentario delle documentazioni archivistiche diocesane, plebanali e parrocchiali del Friuli Venezia Giulia e promuove adeguate azioni volte alla loro tutela, conservazione e riordino, finalizzate alla consultabilità degli studiosi e alla fruibilità della documentazione da conseguire anche mediante deposito degli atti negli archivi delle Diocesi medesime.] [19]

     [25. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 24 l’Amministrazione regionale, previa stipula di apposite convenzioni con le Diocesi interessate, è autorizzata a promuovere attività di ricerca, catalogazione e divulgazione, anche su supporto informatico, delle documentazioni archivistiche diocesane. Può inoltre assegnare per periodi rinnovabili personale regionale, proveniente anche da Direzioni centrali diverse da quella competente per materia, stabilendone le forme di accesso alle strutture museali e archivistiche.] [20]

     [26. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 25 fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;

     b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.] [21]

     27. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 6. (Settori produttivi).

     1. L’Amministrazione regionale promuove, avvalendosi dell’Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA - Agemont, con sede ad Amaro, l’elaborazione di nuovi modelli di sviluppo, anche a valenza internazionale, del settore lattiero-caseario dell’area montana regionale, finalizzati a nuovi processi produttivi, alla qualificazione dei prodotti, a nuove professionalità gestionali, a sistemi e piani di marketing, a utilizzazioni di nuove tecnologie e alla sperimentazione dei modelli elaborati.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna stipula apposita convenzione con Agemont SpA.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 6.2.330.1.399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 6883 (1.1.156.2.10.12) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - con la denominazione «Convenzione con Agemont SpA per l’elaborazione di un modello di sviluppo per il settore lattiero-caseario» e con lo stanziamento di 250.000 euro per l’anno 2005.

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Conservatorio di Musica «Giuseppe Tartini» di Trieste un contributo straordinario a sostegno delle attività formative di livello universitario finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze per il censimento e la valorizzazione del patrimonio bibliografico musicale, da realizzarsi anche mediante l’acquisizione di ulteriori dotazioni e risorse.

     5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 novembre 2005, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.

     6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5027 (1.1.162.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione «Contributo straordinario al Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste a sostegno delle attività formative di livello universitario finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze per il censimento e la valorizzazione del patrimonio bibliografico musicale, da realizzarsi anche mediante l’acquisizione di ulteriori dotazioni e risorse» e con lo stanziamento di 40.000 euro per l’anno 2005.

     7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Omnisalus di Cordovado un contributo straordinario a sostegno delle spese connesse alla realizzazione, nella provincia di Pordenone, di attività seminariali finalizzate alla diffusione della conoscenza delle pratiche e delle medicine non convenzionali.

     8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 novembre 2005, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.

     9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5028 (1.1.162.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione «Contributo straordinario all’Associazione Omnisalus di Cordovado per la realizzazione di attività seminariali finalizzate alla diffusione della conoscenza delle pratiche e delle medicine non convenzionali» e con lo stanziamento di 25.000 euro per l’anno 2005.

     10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» un contributo straordinario a sostegno delle spese connesse alla realizzazione, nella provincia di Gorizia e in collaborazione col Centro regionale di formazione per l’area della medicina generale (CeForMed), di attività seminariali finalizzate alla diffusione della conoscenza delle pratiche e delle medicine non convenzionali.

     11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 novembre 2005, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.

     12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5045 (1.1.157.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione «Contributo straordinario all’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” per la realizzazione di attività seminariali finalizzate alla diffusione della conoscenza delle pratiche e delle medicine non convenzionali» e con lo stanziamento di 25.000 euro per l’anno 2005.

     13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio riguardante la fattibilità di una fiera di divulgazione scientifica.

     14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 novembre 2005, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.

     15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5141 (1.1.158.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione «Contributo straordinario alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) per la realizzazione di uno studio riguardante la fattibilità di una fiera di divulgazione scientifica» e con lo stanziamento di 20.000 euro per l’anno 2005.

     16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l’incremento degli studi e delle ricerche dei dipartimenti di fisica dell’Università degli studi di Trieste contributi quindicennali, a decorrere dal 2006, destinati alla riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, derivanti dal mutuo da contrarsi per l’acquisto di un immobile destinato a sede della Third World Academy of Sciences (TWAS) e delle istituzioni internazionali ad essa collegate.

     17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato a decorrere dall’anno 2006 il limite di impegno quindicennale di 100.000 euro, con l’onere di 200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 5078 (2.1.238.4.10.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione «Contributi pluriennali costanti al Consorzio per l’incremento degli studi e delle ricerche dei dipartimenti di fisica dell’Università degli studi di Trieste a riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo destinato all’acquisto dell’immobile sede della Third World Academy of Sciences (TWAS) e delle istituzioni internazionali collegate». L’onere relativo alle annualità autorizzate dal 2008 al 2020 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     18. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Friuli Innovazione, Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico, un contributo a parziale copertura delle spese per la realizzazione del progetto «Sequenziamento del genoma della vite». Sono ammissibili a finanziamento le spese relative ad oneri specifici di progetto, ivi compreso l’acquisto di attrezzature, e pro quota quelle generali di organizzazione. La quota di spese generali imputabile al progetto è determinata dal beneficiario in via preventiva e in rapporto all’attività complessiva.

     19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 novembre 2005, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.

     20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5105 (2.1.162.2.06.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione «Contributo al Consorzio Friuli Innovazione, Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico, per la realizzazione del progetto “Sequenziamento del genoma della vite”» e con lo stanziamento di 250.000 euro per l’anno 2005.

     21. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio obbligatorio per l’impianto, la gestione e lo sviluppo dell’area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste un contributo per due iniziative di animazione in materia di trasferimento tecnologico da realizzare in collaborazione con la Provincia di Gorizia e con il Polo Tecnologico di Pordenone.

     22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 novembre 2005, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.

     23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5599 (2.1.154.2.06.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione «Contributo al Consorzio obbligatorio per l’impianto, la gestione e lo sviluppo dell’area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste per due iniziative di animazione in materia di trasferimento tecnologico da realizzare in collaborazione con la Provincia di Gorizia e con il Polo Tecnologico di Pordenone» e con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2005.

     24. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste un contributo a sostegno delle spese di funzionamento di nuove attività applicative concernenti studi e ricerche nelle scienze del mare e nella biologia marina.

     25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 novembre 2005, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento, nonché della documentazione atta a dimostrare l’effettivo avvio delle nuove attività.

     26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5604 (1.1.159.2.06.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione «Contributo all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste per le spese di funzionamento di nuove attività applicative concernenti studi e ricerche nelle scienze del mare e nella biologia marina» e con lo stanziamento di 120.000 euro per l’anno 2005.

     27. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Third World Academy of Sciences (TWAS) presso l’International Center for Theoretical Physics (ICTP) di Trieste un contributo a fronte delle spese sostenute per il primo anno di impianto e gestione (dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001) del Segretariato Permanente dell’Interacademy Panel on International Issues (IAP).

     28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca entro il 30 novembre 2005, corredata dell’elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute, dell’elenco analitico delle entrate correlative e di una relazione illustrativa dell’attività svolta.

     29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 113.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.4.320.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5104 (2.1.240.3.06.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione «Contributo alla Third World Academy of Sciences (TWAS) presso l’International Center for Theoretical Physics (ICTP) di Trieste a fronte delle spese sostenute per il primo anno di impianto e gestione del Segretariato Permanente dell’Interacademy Panel on International Issues (IAP)» e con lo stanziamento di 113.000 euro per l’anno 2005.

     30. Il comma 40 dell’ articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è sostituito dal seguente:

«40. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Enoteca di Cormons - società cooperativa agricola - un finanziamento di 40.000 euro per la realizzazione di un progetto di integrazione nel settore vitivinicolo tra Collio italiano e Goriska Brda.».

     31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 40 dell’articolo 6 della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 30, continuano a far carico all’unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6505 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita in «Finanziamento all’Enoteca di Cormons - società cooperativa agricola - per la realizzazione di un progetto di integrazione nel settore vitivinicolo tra Collio italiano e Goriska Brda».

     32. Dopo il comma 40 dell’ articolo 6 della legge regionale 1/2005 è aggiunto il seguente:

«40 bis. Il finanziamento di cui al comma 40 può essere erogato a titolo di anticipo in misura non superiore al 70 per cento dell’importo totale ritenuto ammissibile, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma anticipata, maggiorata degli eventuali interessi di legge.».

     33. Al comma 41 dell’articolo 6 della legge regionale 1/2005, la parola «contributo» è sostituita dalla seguente:

«finanziamento».

     34. Dopo il comma 41 dell’articolo 6 della legge regionale 1/2005 è aggiunto il seguente:

«41 bis. Qualora il progetto presentato preveda degli aiuti alle imprese, lo stesso verrà notificato all’Unione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea.».

     35. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire un programma di interventi che preveda la concessione di contributi alle imprese agricole, singole e associate, a fronte di finanziamenti bancari della durata massima di dodici mesi contratti dalle imprese per il sostegno delle spese di gestione.

     36. Gli interventi di cui al comma 35 sono finalizzati a sostenere i costi della trattenuta che le imprese agricole sono tenute a corrispondere all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278 (Fusione dell’Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e per la valorizzazione della produzione agricola e dell’Istituto di tecnica e di propaganda agraria nell’Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo), e 31 marzo 2001, n. 200 (Regolamento recante riordino dell’ISMEA e revisione del relativo statuto), per l’attivazione della garanzia sussidiaria sui finanziamenti contratti dalle stesse imprese.

     37. L’importo del contributo è pari allo 0,3 per cento dell’ammontare dei finanziamenti di cui ai commi 35 e 36.

     38. I soggetti che possono beneficiare del contributo sono:

     a) le imprese agricole, singole e associate, con unità tecnico-economica situata nella regione, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));

     b) le cooperative e loro consorzi di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) con unità tecnico economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l’associazionismo cooperativo).

     39. Il contributo è erogato per finanziamenti non inferiori a 10.000 euro e non superiori a 100.000 euro per le imprese agricole, elevati a 200.000 euro per le cooperative e loro consorzi.

     40. Il contributo è erogato tramite il pagamento diretto alla banca finanziatrice in nome e per conto dell’impresa che contrae il finanziamento a rimborso della trattenuta già versata dalla banca stessa all’ISMEA per l’attivazione della garanzia sussidiaria sul finanziamento.

     41. I contributi di cui al comma 35 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea [22].

     42. Le domande di contributo sono presentate all’Amministrazione regionale per il tramite delle banche finanziatrici. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono definite con atto regolamentare.

     43. Per le finalità previste dai commi 35 e 36, nell’ambito dell’unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, è istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 330 – Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo - il capitolo 6881 (1.1.163.2.10.10) con la denominazione «Contributi alle imprese agricole, singole e associate, nonché a cooperative e loro consorzi per sostenere i costi della trattenuta da corrispondere all’ISMEA».

     44. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove l’adesione delle imprese agricole, forestali e della pesca ai confidi. Per «confidi» si intendono i soggetti che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi a favore delle imprese agricole, forestali e della pesca allo scopo di favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri operatori nel settore finanziario.

     45. Per «imprese agricole, forestali e della pesca» si intendono le imprese che svolgono attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell’allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

     46. Per le finalità di cui al comma 44 l’Amministrazione regionale assegna ai confidi un contributo pari a 2.000 euro in nome e per conto di ciascuna impresa agricola che versa ad un confidi una quota associativa non inferiore a 250 euro.

     47. Il contributo di cui al comma 46 è concesso per la sottoscrizione di un sovrapprezzo da parte dell’impresa agricola, con unità tecnico-economica situata nella regione, che si associa ad un confidi.

     48. I contributi di cui al comma 46 sono concessi alle imprese che si associano ad un confidi che soddisfa le seguenti condizioni:

     a) è costituito prevalentemente da piccole e medie imprese agricole, forestali e della pesca nel rispetto della disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

     b) dispone di una sede operativa sul territorio regionale;

     c) ha stipulato con una o più banche o con altri operatori nel settore finanziario convenzioni per regolare i rapporti economici, giuridici e di altra natura, attinenti al credito da concedere agli operatori agricoli, forestali e della pesca.

     49. I contributi di cui al comma 46 sono concessi a titolo di aiuto «de minimis» nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea [23].

     50. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi precedenti, i criteri di riparto dei fondi, i vincoli ed i controlli da parte dell’Amministrazione regionale sull’utilizzo dei contributi assegnati sono definiti con atto regolamentare.

     51. Per le finalità previste dal comma 44, nell’ambito dell’unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, è istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo - il capitolo 6882 (1.1.163.2.10.10) con la denominazione «Contributi ai confidi per promuovere l’adesione agli stessi delle imprese agricole, forestali e della pesca».

     52. [Per dare un sollecito avvio all’attuazione del programma nazionale «Forest Focus IT 2003-2004», approvato con decisione della Commissione europea C(2004) 4901 def. del 15 dicembre 2004, l’Amministrazione regionale è autorizzata a anticipare ciascuna delle quote pari al 50 per cento del costo totale del progetto a carico dell’Unione Europea e dello Stato] [24].

     53. [Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 11.6.330.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2805 (2.1.210.3.10.11) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 – Selvicoltura e antincendio boschivo - con la denominazione «Interventi nell’ambito del programma nazionale “Forest Focus IT 2003-2004” approvato con decisione della Commissione Europea C(2004)4901 def. anticipati con fondi regionali» e con lo stanziamento di 55.000 euro per l’anno 2005] [25].

     54. [Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dal comma 52 sono accertate e riscosse sull’unità previsionale di base 4.3.29, denominata «Rimborsi di somme anticipate dalla Regione per interventi di attuazione di programmi nazionali o comunitari» di nuova istituzione «per memoria» nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Selvicoltura e antincendio boschivo, con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al Titolo IV - Categoria n. 4.3:

     a) capitolo 537 (4.3.1) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al Titolo IV - Categoria n. 4.3 - con la denominazione «Rimborsi dallo Stato per l’attuazione del programma nazionale ITALIA 2003-2004 “Forest Focus”»;

     b) capitolo 538 (4.3.1) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al Titolo IV - Categoria n. 4.3 - con la denominazione «Rimborsi dall’Unione europea per l’attuazione del programma nazionale ITALIA 2003-2004 “Forest Focus”» ] [26].

     55. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, le spese relative alla gestione integrata di reti di stazioni automatiche di monitoraggio ambientale a prevalente carattere meteorologico, nonché per la ristrutturazione delle stesse.

     56. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 11.7.330.1.141, la cui denominazione è modificata in «Interventi per il servizio di rilevazione meteorologica e per la prevenzione dei rischi da neve e valanghe», dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6887 (2.1.141.2.10.10), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 330 - Servizio n. 258 - Territorio montano e manutenzioni - con la denominazione «Spese per la gestione integrata di reti di stazioni automatiche di monitoraggio ambientale a prevalente carattere meteorologico, nonché per la ristrutturazione delle stesse» e con lo stanziamento di 110.000 euro per l’anno 2005.

     57. L’Amministrazione regionale è autorizzata, previo assenso dei Comuni interessati, a sostenere le spese per il ripristino della viabilità di accesso, nonché per il recupero dei prati stabili e dei pascoli montani degradati, delle malghe di proprietà pubblica.

     58. All’esecuzione degli interventi di manutenzione e di ripristino della viabilità di collegamento alle malghe di proprietà pubblica, nonché di altra viabilità di pari interesse strategico per l’economia montana si provvede mediante lavori in economia ai sensi delle leggi regionali 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), e 26 febbraio 1990, n. 9 (Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo).

     59. Per le finalità di cui al comma 57 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2943 (2.1.210.3.08.29), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 330 - Servizio n. 258 – Territorio montano e manutenzioni - con la denominazione «Spese per la manutenzione della viabilità di accesso, nonché per il ripristino dei prati stabili e dei pascoli montani funzionali alle malghe di proprietà pubblica» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2005.

     60. [Nelle more dell’attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), l’ERSA è autorizzata a trasferire alla Provincia di Pordenone l’importo di 430.000 euro, per l’anno 2005, volto a supportare l’attività del Settore agricoltura aziende sperimentali e dimostrative - SAASD nel comparto agricolo, nei settori specifici della ricerca, della sperimentazione e della divulgazione] [27].

     61. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».

     62. La partecipazione azionaria nell’Ersagricola SpA, trasferita alla Regione ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 8/2004 è retrocessa all’ERSA.

     63. Le partecipazioni in organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private, Università ed istituti di ricerca funzionali al conseguimento delle finalità istituzionali dell’ERSA si intendono mantenute in capo alla medesima dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8/2004.

     64. Al comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 8/2004, le parole «alla società Ersagricola SpA» sono sostituite dalle seguenti: «all’ERSA, la quale vi provvede anche mediante soggetti terzi».

     65. Al comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 8/2004, dopo la parola «società» sono aggiunte le seguenti: «trasferite alla Regione».

     66. Per gli effetti dell’articolo 11 della legge regionale 8/2004, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare l’intervento di cui all’articolo 35 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell’agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario), nel rispetto degli orientamenti comunitari.

     67. I piani di ristrutturazione delle imprese in difficoltà, presentati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), possono prevedere, in alternativa al finanziamento agevolato, la concessione di un contributo in conto capitale da erogarsi ai sensi del regolamento di cui al medesimo articolo 16, comma 2 [28].

     68. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i settori di intervento e le priorità per la concessione in conto capitale degli aiuti ai piani di ristrutturazione [29].

     68 bis. [Le disposizioni di cui al comma 67 si applicano anche ai piani di ristrutturazione presentati da parte di imprese agricole di produzione primaria non soggetti alla notifica individuale ai sensi del regime di aiuto approvato con decisione della Commissione europea C(2006)3453. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i settori di intervento e le priorità per la concessione dell'aiuto in conto capitale alle aziende agricole di produzione primaria] [30].

     69. In via transitoria, per il solo anno 2005, il termine di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), è fissato al 30 settembre 2005.

     70. [Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Al fine di garantire il pieno utilizzo di eventuali ulteriori fondi messi a disposizione dalla Commissione Europea entro la data del 15 ottobre 2006, termine ultimo per l’utilizzo delle risorse finanziarie complessive allocate dal Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000)2902 def. del 29 settembre 2000, per il periodo 2000-2006, l’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire anche in via anticipata all’organismo pagatore, individuato per l’erogazione degli aiuti cofinanziati, le risorse che si rendessero necessarie alla copertura della quota regionale di cofinanziamento.

2 ter. Nel caso in cui le risorse stanziate, ai sensi dell’articolo 7, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), non fossero sufficienti per le finalità di cui al comma 2bis, potrà essere trasferita all’organismo pagatore anche parte delle risorse stanziate sull’unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento ai capitoli di spesa 6335 e 6336 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.» ] [31].

     71. [Al fine di garantire il pieno ed efficace utilizzo di eventuali ulteriori fondi messi a disposizione dalla Commissione europea entro la data del 15 ottobre 2006, termine ultimo per l’utilizzo delle risorse finanziarie complessive allocate dal Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decisione della Commissione stessa n. C(2000)2902 def., per il periodo 2000-2006, l’Amministrazione regionale è autorizzata a dare priorità alle istanze di contributo per la realizzazione degli interventi che devono essere ultimati nei termini stabiliti dalla normativa comunitaria, indipendentemente dalla collocazione delle medesime nell’ambito delle rispettive graduatorie] [32].

     72. Al comma 74 dell’articolo 6 della legge regionale 1/2005 le parole «, comma 4,» sono soppresse.

     73. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell’Agemont S.p.A. di cui all’articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), come da ultimo modificato dall’articolo 42, commi 1 e 2, della legge regionale 33/2002, sino alla concorrenza dell’importo di 1 milione di euro] [33].

     74. [Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 12.2.270.2.31 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1201 (2.1.254.3.10.12), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 270 - Servizio n. 175 – Gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti - con la denominazione «Sottoscrizione di nuove azioni dell’Agemont SpA» e con lo stanziamento di 1 milione di euro] [34].

     75. Al fine di assicurare continuità operativa ai distretti industriali di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), nelle more della soppressione dei Comitati di distretto ai sensi di quanto disposto dall’articolo 16 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per il solo anno 2005, ai Comuni presso i quali sono fissate la sede e la segreteria dei Comitati di distretto, un contributo a fronte delle spese di funzionamento e gestione dei Comitati stessi.

     76. Il contributo di cui al comma 75 è fissato per ogni Comune sede di distretto nella misura e con le modalità previste dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2004, n. 0271/Pres. (Regolamento per l’assegnazione del contributo per spese di funzionamento e gestione dei Comitati di distretto industriale).

     77. A decorrere dall’esecutività del decreto del Presidente della Regione di riconoscimento delle singole Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), queste ultime subentrano ai soppressi Comitati di distretto nei relativi rapporti contributivi con i Comuni capofila.

     78. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 12.3.360.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 7679 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     79. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario di 300.000 euro per la realizzazione di urgenti opere di miglioramento del complesso del mercato agroalimentare all’ingrosso di Udine e, specificatamente, per realizzare una tettoia di carico e scarico e implementare la viabilità interna, per aumentare i livelli di sicurezza degli operatori e dei lavoratori.

     80. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 79 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio e sostegno promozione dei comparti commercio e terziario, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.

     81. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l’anno 2005 e 200.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 14.1.360.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9094 (2.1.232.3.10.25) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 360 - Servizio n. 228 - Sostegno e promozione comparti commercio e terziario - con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Udine per la realizzazione di urgenti opere di miglioramento del complesso del mercato agroalimentare all’ingrosso» e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per l’anno 2005 e 200.000 euro per l’anno 2006.

     82. In via di interpretazione autentica del disposto dell’articolo 6, comma 39, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), in relazione ai finanziamenti per i progetti di cui all’articolo 6, comma 137, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), proposti dai Consorzi turistici di cui agli articoli 7 e 36 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), devono intendersi compresi anche i Consorzi turistici che svolgono attività di gestione, promozione e di commercializzazione dell’offerta turistica regionale e locale, costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi.

     83. Gli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 39, della legge regionale 19/2004, fanno carico all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole «delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica» sono sostituite dalle seguenti: «di soggetti pubblici e privati».

     84. I commi 123, 124 e 125 dell’articolo 6 della legge regionale 1/2005 sono sostituiti dai seguenti:

«123. Al fine di incentivare i soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano, di sviluppare la conoscenza e la fruizione del territorio, di potenziare il turismo scolastico nella regione, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l’organizzazione di soggiorni promossi da enti pubblici, istituti scolastici, associazioni senza finalità di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, operanti in Italia o all’estero, nonché da consorzi turistici o da operatori turistici associati, nei limiti degli interventi “de minimis” per i soggetti qualificati come imprese.

124. I soggiorni di cui al comma 123 possono comprendere tutte le spese per la loro effettuazione, compresa una quota forfettaria del 10 per cento sulla spesa complessiva per spese di organizzazione e con esclusione delle spese per il trasporto da e per la località di provenienza dei partecipanti, e devono essere della durata minima di cinque giorni, con almeno quattro pernottamenti, ridotti a tre giorni, con almeno due pernottamenti, qualora il soggiorno sia organizzato da istituti scolastici.

125. I contributi di cui al comma 123 sono concessi nella percentuale massima del 50 per cento della spesa ammessa a contributo e, comunque, fino al limite di 1.500 euro per soggiorno, con il limite ulteriore di 30 euro per ogni partecipante e un numero minimo di partecipanti di 15 persone per soggiorno. In via prioritaria sono ammesse le iniziative che vengono effettuate nei periodi di bassa stagione, nonché quelle riservate a studenti e a gruppi di anziani. Le domande, corredate di relazione illustrativa e preventivo di spesa, devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico. Con il decreto di concessione del contributo viene erogato in via anticipata il 50 per cento del contributo concesso e vengono stabilite le modalità di rendicontazione dello stesso.».

     85. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 123, della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 84 fanno carico all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente:

«Contributi per l’organizzazione di soggiorni promossi da enti pubblici, istituti scolastici, associazioni senza finalità di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, operanti in Italia o all’estero, nonché da consorzi turistici o da operatori turistici associati».

     86. Dopo il comma 125 dell’articolo 6 della legge regionale 1/2005, è aggiunto il seguente:

«125 bis. In via transitoria per il solo anno 2005 le domande dirette a ottenere i contributi di cui al comma 123 possono essere presentate, con le modalità di cui ai commi 124 e 125, entro la data del 30 settembre 2005.».

     87. Sono fatte salve le domande presentate nei termini previsti dall’articolo 6, comma 125, della legge regionale 1/2005 nel testo previgente.

     88. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 90, a favore della Promotur SpA, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti ai sensi dell’articolo 7, comma 82, della legge regionale 1/2005, per la realizzazione del programma di investimenti, nonché per le manutenzioni straordinarie già avviate nel corso dell’anno 2005.

     89. Il finanziamento è concesso all’atto della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, corredata della deliberazione del Consiglio di amministrazione con la quale si dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante, nonché di una relazione illustrativa degli investimenti. L’erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all’atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.

     90. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzato un limite di impegno decennale di 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2005, con l’onere di 4.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9015 (2.1.243.4.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 360 - Servizio n. 230 - Sostegno e promozione comparto turistico - con la denominazione «Finanziamenti pluriennali alla Promotur SpA per la copertura dei costi in linea capitale e interessi dei mutui contratti a sostegno degli oneri relativi alla realizzazione del programma di investimenti, nonché per le manutenzioni straordinarie già avviate nel corso dell’anno 2005» e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     91. Al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui di cui al comma 88, l’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al comma 88. La domanda di concessione della garanzia è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, corredata dell’attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur SpA dichiara l’impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

     92. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 91 fanno carico alla unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare i rientri derivanti al bilancio regionale tramite Friulia SpA dalla distribuzione di riserve della Friulia Lis SpA, sino alla concorrenza di 15 milioni di euro, per gli importi sotto elencati in relazione agli interventi a fianco dei medesimi indicati:

     a) per 1.800.000 euro, agli interventi previsti dall'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, relativi agli incentivi per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore artigiano;

     b) per 2.200.000 euro, agli interventi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e successive modifiche, relativi agli incentivi per l'innovazione nel settore del commercio e dei servizi alle imprese e alle persone;

     c) per 6 milioni di euro, agli interventi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche, relativi agli incentivi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica nel settore industriale;

     d) per 5 milioni di euro, agli interventi previsti dall'articolo 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), e successive modifiche, per i finanziamenti agevolati a medio e lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio [35].

     94. [Il fondo è gestito da Friulia Lis SpA in nome e per conto della Regione. Ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato)] [36].

     95. [La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del fondo attraverso la Direzione centrale attività produttive] [37].

     96. [L’Assessore alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio per l’iscrizione e la destinazione delle somme di cui al comma 93, con vincolo di commutazione in entrata della relativa spesa] [38].

     97. [Con apposita convenzione sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo, nonché le modalità e le condizioni di accesso dei soggetti, di cui al comma 93, e delle relative operazioni al fondo] [39].

     98. Al comma 89 dell’articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), dopo le parole «degli aiuti aggiuntivi» sono aggiunte le seguenti: «, anche a titolo di overbooking,».

     99. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 7, comma 89, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 98, continuano a far carico all’unità previsionale di base 15.4.330.2.2356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli 6330 e 6331 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, le cui denominazioni sono modificate con l’aggiunta in fondo della locuzione «, anche a titolo di overbooking».

     100. La somma complessiva di 3.186.098 euro, corrispondente alle spese rendicontate a titolo di attuazione del Progetto «FRANE (Foreste: Recupero Ambientale Naturalistico Ecologico)» nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg III Italia-Slovenia di cui all’articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, costituita:

     a) per 1.115.134,30 euro con i rientri previsti quale quota di cofinanziamento statale con l’articolo 1, comma 3 - tabella A2 per l’anno 2005 sull’unità previsionale di base 4.3.19 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 381 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

     b) per 1.593.049 euro con i rientri previsti quale quota di cofinanziamento dell’Unione europea con l’articolo 1, comma 3 - tabella A2 per l’anno 2005 sull’unità previsionale di base 4.3.19 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 383 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

     c) per 477.914,70 euro quale quota di cofinanziamento regionale mediante riduzione per l’anno 2005 dello stanziamento iscritto sull’unità previsionale di base 15.1.370.2.639 con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa per l’anno 2005; è destinata alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 102, 103 e 104 del presente articolo.

     101. L’Amministrazione regionale è autorizzata a destinare fondi aggiuntivi per l’attuazione dell’iniziativa comunitaria Interreg III Italia-Slovenia di cui all’articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 nel rispetto della normativa comunitaria e statale di riferimento.

     102. Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzata la spesa di 68.400 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 15.5.330.1.471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4275 (2.1.142.2.08.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 256 – Tutela ambienti naturali, fauna e corpo forestale regionale - con la denominazione «Interventi nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg III Italia-Slovenia per il periodo 2000-2006 - Servizio Tutela ambienti naturali, fauna e corpo forestale regionale - Fondi aggiuntivi regionali» e con lo stanziamento di 68.400 euro per l’anno 2005.

     103. Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 15.5.330.2.407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3092 (2.1.210.5.08.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 257 – Gestione foreste regionali e aree protette - con la denominazione «Interventi nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg III Italia-Slovenia per il periodo 2000-2006 - Servizio gestione foreste regionali e aree protette – Fondi aggiuntivi regionali» e con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2005.

     104. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F1 allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

     105. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F2 allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 7. (Norme intersettoriali e contabili).

     1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7) i capitoli 834, 6003, 6878, 9691, 9880 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell’elenco n. 1 «Spese obbligatorie» annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.

     2. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 298, 299, 474, 476 e 9898 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell’elenco n. 3 «Spese di funzionamento» annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.

     3. In relazione al disposto di cui all’articolo 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modifiche, dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono confermati i trasferimenti al corrente esercizio finanziario degli stanziamenti non impegnati al 31 dicembre 2004, afferenti a spese finanziate con contrazione di mutuo, la cui procedura di accensione sia stata avviata nel corso dell’esercizio 2004.

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone, quale capofila dei Comuni convenzionati, nell’ambito della realizzazione del progetto Enterprise-Protoint, un ulteriore finanziamento per l’anno 2005 pari a 100.000 euro per l’investimento effettuato a favore del progetto Enterprise I fase, per la parte non coperta da cofinanziamento statale, e avviato, all’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito territoriale dei Comuni della Provincia di Pordenone.

     5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.280.1.3016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 20 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sull’autorizzazione di spesa disposta con il comma 21, tabella G.

     6. Nell’ambito delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, sono apportate le variazioni di seguito elencate:

     a) nella denominazione dell’UPB 3.5.1057 - all’inizio - sono inserite le parole «Tasse e»;

     b) nella denominazione dell’UPB 2.3.384 le parole «Servizio produzioni vegetali» sono sostituite dalle parole «Servizio produzioni agricole»;

     c) l’UPB 3.2.525 - con il relativo capitolo 783 del documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati - è spostata dal «Servizio n. 276 - Idraulica» al «Servizio n. 275 - Geologico».

     7. Nell’ambito delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, sono apportate le variazioni di seguito elencate:

     a) la denominazione dell’UPB 11.1.330.1.481 è sostituita in «Interventi di parte corrente nel settore vitivinicolo»;

     b) la denominazione dell’UPB 4.1.340.2.24 è sostituita in «Interventi pregressi di edilizia residenziale»;

     c) la denominazione dell’UPB 4.1.340.2.344 è sostituita in «Altri interventi di edilizia residenziale»;

     d) l’UPB 10.2.360.2.401 - con il relativo capitolo 9610 del documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati - è spostata dal «Servizio n. 225 - Sostegno e promozione comparto produttivo industriale» al «Servizio n. 224 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie»;

     e) l’UPB 4.3.340.2.493 e il capitolo 3005 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sono soppressi;

     f) l’UPB 4.3.340.2.2502 - con il relativo capitolo 2215 del documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati - è spostata dalla «rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Affari generali, amministrativi e consulenza» alla «rubrica n. 350 - Servizio n. 171- Affari generali, amministrativi e consulenza». Conseguentemente il codice dell’UPB è rettificato in 4.3.350.2.2502;

     g) l’UPB 12.3.360.2.527 è rettificata in «UPB 12.1.360.2.527».

     8. Nell’ambito dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, sono apportate le variazioni di seguito elencate:

     a) il capitolo E/712 va spostato dall’UPB 2.3.9 - «Servizio n. 225 - Sostegno e promozione comparto produttivo industriale» all’UPB 2.3.99 di nuova istituzione al Titolo II - Categoria 2.3 - «Servizio n. 224 – Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie» - con la denominazione «Assegnazioni vincolate alla concessione di incentivi alle imprese»;

     b) la denominazione del capitolo 745 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi le parole «Direzione regionale dei parchi» sono sostituite con le parole «Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna»;

     c) il capitolo 812 è spostato dall’UPB 2.3.9 all’UPB 2.3.909 di nuova istituzione al Titolo II - categoria 2.3 - rubrica n. 260 - Servizio n. 189 - Coordinamento giuridico, riforme istituzionali e programmazione negoziata con la denominazione «Assegnazioni vincolate per interventi nelle aree sottoutilizzate».

     9. Nell’ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, sono apportate le variazioni di seguito elencate:

     a) i capitoli 3253, 3265, 3267, 3269, 3270, 3273, 3274, 3276, 3278 e 3293 sono spostati dall’UPB 4.1.340.2.24 all’UPB 4.1.340.2.2524 di nuova istituzione nello stato di previsione sopracitato, alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.1 - rubrica n. 340 - Servizio n. 270 - Edilizia residenziale – spese d’investimento - con la denominazione «Fondo regionale per l’edilizia residenziale – spese d’investimento»;

     b) i capitoli 3296 e 3299 sono spostati dall’UPB 4.1.340.1.779 all’UPB 4.1.340.1.1524 di nuova istituzione nello stato di previsione sopracitato, alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.1 - rubrica n. 340 – Servizio n. 270 - Edilizia residenziale - spese correnti - con la denominazione «Fondo regionale per l’edilizia residenziale - spese correnti»;

     c) i capitoli 3318, 3377 e 3379 sono spostati dall’UPB 4.1.340.2.24 all’UPB 4.1.340.2.1124;

     d) il capitolo 3242 è spostato dall’UPB 4.1.340.2.24 all’UPB 4.1.340.1.1126 e il suo codice di finanza regionale è sostituito con il seguente: 2.1.156.2.07.26;

     e) i capitoli 2994, 2995, 3241 e 3313 sono spostati dall’UPB 4.1.340.2.24 all’UPB 4.1.340.2.344;

     f) il capitolo 5555 è spostato dall’UPB 9.1.320.1.332 all’UPB 9.3.320.1.272;

     g) il capitolo 747 è spostato dall’UPB 6.3.370.1.58 all’UPB 6.3.370.1.838;

     h) il capitolo 7701 è spostato dall’UPB 12.1.360.1.289 all’UPB 12.3.360.1.1339;

     i) i capitoli 8003, 8004, 8005 e 8006 sono spostati dall’UPB 9.2.320.1.504 all’UPB 9.2.320.2.1504 di nuova istituzione nello stato di previsione sopracitato, alla funzione obiettivo n. 9 - programma 9.2 - rubrica n. 320 - Servizio n. 209 - Professioni e interventi settoriali - spese d’investimento - con la denominazione «Interventi di parte capitale in materia di professioni e lavoro interinale»; conseguentemente il codice di finanza regionale dei citati capitoli è modificato da (2.1.163.2.10.02) a (2.1.243.3.10.02);

     j) il codice di finanza regionale dei seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati è così modificato:

     - capitolo 5081 da (1.1.158.2.06.04) a (1.1.161.2.06.04);

     - capitolo 5084 da (2.1.158.2.06.04) a (2.1.163.2.06.04);

     - capitolo 5129 da (1.1.154.2.06.04) a (1.1.158.2.06.04);

     - capitolo 5131 da (1.1.148.2.06.04) a (1.1.158.2.06.04);

     - capitolo 5608 da (2.1.242.3.06.30) a (2.1.235.3.06.30);

     - capitolo 5609 da (2.1.242.5.06.30) a (2.1.243.3.06.30);

     - capitolo 5610 da (2.1.242.5.06.30) a (2.1.239.5.06.30);

     - capitolo 5611 da (2.1.238.3.06.04) a (2.1.242.3.06.04);

     - capitolo 5805 da (1.1.155.2.06.05) a (1.1.161.2.06.05);

     - capitolo 5807 da (1.1.155.2.06.05) a (1.1.163.2.06.05);

     - capitolo 9248 da (1.1.162.2.10.24) a (1.1.159.2.10.24);

     - capitolo 9252 da (1.1.162.2.10.24) a (1.1.159.2.10.24);

     - capitolo 9348 da (1.1.162.2.10.24) a (1.1.159.2.10.24);

     - capitolo 3229 da (1.1.152.2.08.06) a (1.1.152.2.08.26);

     - capitolo 3230 da (1.1.152.2.08.06) a (1.1.152.2.08.26);

     - capitolo 5026 da (1.1.158.2.06.04) a (1.1.162.2.06.04);

     - capitolo 5035 da (1.1.158.2.06.04) a (1.1.162.2.06.04);

     - capitolo 5126 da (1.1.158.2.06.04) a (1.1.162.2.06.04);

     - capitolo 5087 da (1.1.159.2.06.04) a (1.1.162.2.06.04);

     - capitolo 5822 da (1.1.162.2.06.05) a (1.1.158.2.06.05);

     - capitolo 5823 da (1.1.162.2.06.05) a (1.1.158.2.06.05);

     - capitolo 5110 da (1.1.158.2.06.30) a (1.1.238.3.06.05);

     - capitolo 5809 da (1.1.142.2.06.05) a (1.1.220.3.06.05);

     k) il capitolo 3150 è spostato dall’UPB 11.6.330.2.508 all’UPB 11.6.330.2.133;

     l) il capitolo 8650 è spostato dall’UPB 12.3.360.1.1339 all’UPB 12. 3.360.2.527 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 alla funzione obiettivo n. 12 - programma 12.3 rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese di investimento - con la denominazione «Interventi di parte capitale nel settore industriale»; conseguentemente il codice di finanza regionale del citato capitolo è modificato da 1.1.163.2.10.32 a 1.1.243.5.10.32;

     m) il capitolo 5110 è spostato dall’UPB 10.1.320.1.2272 all’UPB 10.1.320.2.2273;

     n) l’UPB 10.1.320.1.477 è rettificata in 10.1.320.2.477 e nella relativa denominazione la parola «corrente» è sostituita con la parola «capitale».

     10. [L’utilizzazione delle somme trasferite all’Autorità di bacino regionale ai sensi dell’articolo 62, comma 13, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), anche con riferimento a quelle già erogate nei precedenti esercizi finanziari, non è soggetta a rendicontazione. Copia del conto consuntivo approvato dal Comitato istituzionale è trasmessa alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici. Le eventuali somme non utilizzate dall’Autorità di bacino nel corso dell’esercizio finanziario di erogazione, possono essere utilizzate nell’esercizio successivo] [40].

     11. Gli interventi di cui all’articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono estesi al personale e alla relativa attività messo a disposizione della Corte dei Conti - Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 125/2003. Tali spese vengono disposte tramite apertura di credito ad un dipendente di area D messo a disposizione della predetta Sezione. Le spese sono gestite dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, fermo restando in capo alla Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali il solo trasferimento dei fondi [41].

     12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 52.2.260.1.1637 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9898 (1.1.141.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 260 - Servizio n. 286 - Affari generali e amministrativi - con la denominazione «Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l’acquisto di materiali e attrezzature d’ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, nonché partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all’aggiornamento professionale, nonché per minute spese di rappresentanza - Corte dei Conti - Sezione di controllo» e con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2005.

     13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l’assistenza e la manutenzione delle dotazioni informatiche.

     14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa ripartita di complessivi 480.000 euro, suddivisi in ragione di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2009, a carico dell’unità previsionale di base 52.2.280.1.664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 476 (1.1.141.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 280 - Servizio n. 183 - Sistema informativo regionale con la denominazione «Spese per l’assistenza e la manutenzione delle dotazioni informatiche dell’Amministrazione regionale» e con lo stanziamento di complessivi 240.000 euro, suddivisi in ragione di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. L’onere relativo alle quote autorizzate per gli anni 2008 e 2009 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     15. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la fornitura, la posa in opera, la manutenzione di impianti telefonici e di impianti e apparecchiature per la trasmissione dati e relative linee integrate.

     16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di complessivi 7.290.000 euro, suddivisi in ragione di 1.770.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e 1.250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, a carico dell’unità previsionale di base 52.2.280.1.664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 474 (1.1.143.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 280 - Servizio n. 183 - Sistema informativo regionale - con la denominazione «Spese per la fornitura, la posa in opera, la manutenzione di impianti telefonici e di impianti e apparecchiature per trasmissione dati e relative linee integrate» e con lo stanziamento di complessivi euro 3.540.000 euro, suddivisi in ragione di 1.770.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. L’onere relativo alle quote autorizzate per gli anni 2008 e 2009 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     17. All’articolo 15 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell’impresa e dell’occupazione, nonché per la raccolta e l’impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la predisposizione e l’aggiornamento del programma di emissione obbligazionaria a medio termine di cui all’articolo 14, ivi comprese quelle per l’assistenza professionale e le quotazioni.».

     18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis dell’articolo 15 della legge regionale 20/1999, come aggiunto dal comma 17, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.250.1.474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 1212 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     19. Al comma 162 dell’articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole «Direzione centrale ambiente e lavori pubblici» sono sostituite dalle parole «Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto».

     20. Al comma 115 dell’articolo 6 della legge regionale 1/2005 le parole «Servizio sostegno e promozione comparto turistico» sono sostituite dalle parole «Servizio promozione e internazionalizzazione».

     21. I termini per la presentazione delle domande di contributo, previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 1/2005 e il cui beneficiario risulti esplicitamente individuato, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultassero infruttuosamente scaduti, sono prorogati al 31 agosto 2005.

     22. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003) le parole «10.001 euro» sono sostituite dalle parole «20.001 euro» e la parole «10.000 euro» sono sostituite dalle parole «20.000 euro».

     23. Per la realizzazione del progetto di cui al comma 48 dell’articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l’Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la propria partecipazione azionaria in Mediocredito del Friuli Venezia Giulia a una società appositamente costituita dalla finanziaria regionale Friulia S.p.A. avente a oggetto esclusivo la gestione delle azioni di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, il cui capitale sociale può essere ripartito in azioni ordinarie e azioni totalmente prive di diritti amministrativi e privilegiate nella ripartizione degli utili.

     24. A seguito di tale conferimento l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a conferire la maggioranza delle azioni della predetta società alla finanziaria regionale Friulia S.p.A. a condizione che l’Amministrazione regionale ne mantenga il controllo attraverso l’esercizio del diritto di voto e la nomina della maggioranza degli amministratori.

     25. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 8. (Copertura finanziaria).

     1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dal comma 2 dell’articolo 1 - tabella A1 e dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all’articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 3 - tabella A2 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[2] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[3] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[4] Comma abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20 e ripristinato dall’art. 21 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, con la decorrenza e le limitazioni ivi indicate.

[5] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[6] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 32 e abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[7] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 32 abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[8] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 32 abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[9] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[10] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[11] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[12] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[13] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[14] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[15] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[16] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[17] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[18] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22, abrogato dall'art. 27 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 5, con la decorrenza ivi prevista, e così modificato dall'art. 6 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[19] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[20] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[21] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[22] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[23] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[24] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[25] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[26] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[27] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[28] Comma già sostituito dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, modificato dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, comma 3, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[29] Comma sostituito dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, già modificato dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[30] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[31] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[32] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[33] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[34] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[35] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[36] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[37] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[38] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[39] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[40] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[41] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.