§ 77.3.66 - D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.
Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:30/04/1970
Numero:602


Sommario
Art. 1.      Ai lavoratori soci delle società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del Codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, [...]
Art. 2.      Ai fini del presente decreto si considerano organismi di fatto, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, quelli per i quali concorrono i [...]
Art. 3.      Gli organismi associativi, di cui al primo comma del precedente art. 1, sono tenuti a presentare agli enti di previdenza e assistenza sociale, ai fini dell'ammissione alle forme di previdenza e [...]
Art. 4.      Per le categorie di lavoratori soci degli organismi associativi indicati al primo comma del precedente articolo 1, i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono [...]
Art. 5.      I contributi di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti agli istituti interessati nella misura prevista dalle disposizioni legislative per i diversi settori di attività lavorativa.
Art. 6.      In attuazione dell'art. 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti [...]
Art. 7.      L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsto dagli articoli 1 e 4, n. 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 [...]
Art. 8.      Fatto salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 4, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal primo gennaio 1971.


§ 77.3.66 - D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi.

(G.U. 20 agosto 1970, n. 209).

 

     Art. 1.

     Ai lavoratori soci delle società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del Codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attività, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro i limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonché secondo quanto disposto nei successivi articoli:

     assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

     assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro;

     assistenza dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

     provvidenze della gestione case per lavoratori; Assicurazione sociale per l'impiego [1].

     L'allegato elenco di attività lavorative potrà essere modificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

 

          Art. 2.

     Ai fini del presente decreto si considerano organismi di fatto, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, quelli per i quali concorrono i seguenti requisiti:

     a) organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro di parte dell'organismo cooperativo;

     b) conferimento all'organismo cooperativo del ricavato dell'attività svolta dai soci;

     c) ripartizione del ricavato del lavoro fra tutti i soci secondo criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali o da patto sociale risultante da atto scritto;

     d) il numero dei soci non deve essere inferiore a tre;

     e) i soci debbono esercitare effettivamente l'arte o il mestiere corrispondente alle attività per lo svolgimento delle quali l'organismo associativo è stato costituito o attività tecnica accessoria; i soci addetti ad attività amministrative sono assicurati ai sensi del presente decreto a condizione che non superino il numero di uno per ogni dodici soci o frazione.

 

          Art. 3.

     Gli organismi associativi, di cui al primo comma del precedente art. 1, sono tenuti a presentare agli enti di previdenza e assistenza sociale, ai fini dell'ammissione alle forme di previdenza e di assistenza sociale gestite dagli enti stessi, la seguente documentazione.

     Nel caso di società cooperative:

     1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale rilasciata dal notaio con gli estremi della omologazione del tribunale;

     2) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

     3) elenco nominativo dei soci, a firma del presidente, con la indicazione per ciascuno dei soci stessi, della qualifica professionale e contestualmente la dichiarazione che i soci medesimi lavorano per conto della società cooperativa.

     Nel caso di organismi di fatto:

     1) copia dell'atto scritto di cui alla lettera c) del precedente art. 2, con la indicazione del rappresentante dell'organismo;

     2) elenco nominativo dei soci stessi, a firma del rappresentante dell'organismo, con l'indicazione dell'attività svolta per conto dell'organismo medesimo.

 

          Art. 4.

     Per le categorie di lavoratori soci degli organismi associativi indicati al primo comma del precedente articolo 1, i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti, entro i termini e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile da determinarsi, per la prima volta entro il 31 ottobre 1970, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, sulla base del disposto dell'art 35 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

     Il decreto ministeriale può distintamente riguardare singoli attività lavorative e particolari zone del territorio nazionali nonché singoli settori di attività merceologiche.

     Gli imponibili contributivi ed i periodi di occupazione mensile sono soggetti a revisione triennale.

 

          Art. 5.

     I contributi di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti agli istituti interessati nella misura prevista dalle disposizioni legislative per i diversi settori di attività lavorativa.

 

          Art. 6.

     In attuazione dell'art. 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto di cui al primo comma dell'art. 1, possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile, riferite alla vigente tabella delle classi di contribuzione ed alle successive variazioni della stessa.

     La classe iniziale di contribuzione, di cui al comma precedente, non può essere inferiore a quella corrispondente all'imponibile contributivo stabilito a norma del precedente art. 4 e si applica ai soci con anzianità di servizio presso il medesimo organismo associativo od altro organismo associativo esercente una delle attività indicate nell'elenco allegato, inferiore ad otto anni.

     Per i soci con anzianità di servizio rispettivamente compresa fra gli anni 8 e 16, 16 e 24, 24 e 32, ovvero eccedente gli anni 32, le classi di contribuzione sono quelle progressivamente successive alla classe stabilita nel decreto ministeriale di cui al primo comma del presente articolo e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono fissate aumentando le retribuzioni iniziali delle medesime classi in misura pari al 25% della differenza fra le retribuzioni iniziali e finali di ciascuna delle classi stesse.

     Nei confronti dei soci che vengono ammessi in organismi associativi già costituiti, l'anzianità contributiva maturata in altri settori lavorativi è assimilata all'anzianità di servizio ai fini di cui al comma precedente.

     Salvo diversa disposizione dello statuto o patto sociale, il maggior onere derivante dall'applicazione del disposto del precedente terzo comma è a carico, per intero, dei lavoratori soci interessati.

     L'organismo associativo è comunque responsabile del pagamento dei contributi anche per la quota interamente a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.

     Gli organismi associativi ancorché appartenenti a categorie alle quali è applicato il disposto del primo comma del presente articolo, possono versare i contributi base ed integrativi per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti sulle retribuzioni effettive, purché non inferiori alla retribuzione imponibile eventualmente stabilita ai sensi del medesimo primo comma. In tal caso non si applica il disposto dei precedenti terzo e quarto comma.

 

          Art. 7.

     L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsto dagli articoli 1 e 4, n. 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i soci lavoratori di organismi associativi, resta fermo ancorché per gli organismi medesimi non ricorrano i requisiti previsti dal precedente art. 2 e non siano osservati gli adempimenti di cui all'art. 3.

 

          Art. 8.

     Fatto salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 4, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal primo gennaio 1971.

 

     TABELLA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE ESERCITATE DAGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO [2]

     1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:

     a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

     2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari.

     Trasporto di persone:

     a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;

     b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili.

     Trasporto di merci per conto terzi:

     a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da. trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);

     b) trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione interiale (da trasportare, guardianaggio e simili);

     3) Attività accessorie delle precedenti:

     addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.

     4) Attività varie:

     servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 28 giugno 2012, n. 92.

[2] Tabella modificata dal D.M. 20 novembre 1974, sostituita dal D.M. 4 aprile 1989, modificata dal D.M. 6 dicembre 1993 e così sostituita dall'art. 1 del D.M. 3 dicembre 1999, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2000.