Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.2 credito al commercio |
Data: | 23/09/1994 |
Numero: | 547 |
Sommario |
Art. 1. Interventi a sostegno dell'occupazione. |
Art. 2. Interventi nei diversi comparti economici. |
Art. 2 bis. Interventi a sostegno dell'industria aeronautica. Finanziamenti accordati a valere sulla legge 17 febbraio 1982, n. 46. |
Art. 2 ter. Settore aeronautico della Difesa. |
Art. 3. Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione. |
Art. 4. Rapporti con l'IRI S.p.a. |
Art. 5. Norme procedurali. |
Art. 6. Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico. |
Art. 7. Rimborsi IVA. |
Art. 7 bis. Crediti di imposta relativi all'IVA. |
Art. 8. Ville venete. |
Art. 8 bis. Interventi in favore della regione Sardegna. |
Art. 8 ter. Proroga di termini. |
Art. 9. Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane. |
Art. 9 bis. Provvedimenti in favore delle zone dell'Italia settentrionale colpite dalle alluvioni del novembre 1994. |
Art. 10. Entrata in vigore. |
§ 30.2.10 – D.L. 23 settembre 1994, n. 547. [1]
Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
(G.U. 24 settembre 1994, n. 224).
Art. 1. Interventi a sostegno dell'occupazione.
1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:
a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della
b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 1 della
c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'art. 3 della
d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'art. 1 della
e) il fondo di cui all'art. 14 della
f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con
g) il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'art. 3 del
2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della
3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 1, lettera g), pari a L. 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
4. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 10 del
Art. 2. Interventi nei diversi comparti economici.
1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della
2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'art. 8 del
3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la razionalizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da contratti internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione o dell'attuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico, cui spetterà solo il rimborso delle spese, provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto [3]:
a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della difesa e nei comparti ad esse connessi [4];
b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche, allo sviluppo della competitività internazionale e alla riconversione da produzioni militari a produzioni civili, eccezion fatta per quelle attività che non sono passibili di riconversione [5].
3 bis. Sono autorizzati, per l'anno 1994, interventi per l'ammontare complessivo di lire 220 miliardi, definiti d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri del tesoro, delle finanze, della difesa e dell'interno, finalizzati all'acquisto per la protezione civile, il Corpo della guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo delle capitanerie di porto di elicotteri per integrare le flotte esistenti, nonchè di aerei ad ala fissa destinati ad assolvere ad esigenze di mobilità tattica veloce, anche per missioni di medio raggio [6].
3 ter. All'onere di cui al comma 3 bis, pari a lire 120 miliardi per gli elicotteri ed a lire 100 miliardi per gli aerei ad ala fissa, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando le rubriche relative al medesimo Ministero del tesoro per lire 100 miliardi ed al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 120 miliardi [7].
4. Fatti salvi gli interventi già autorizzati anteriormente alla data del 25 luglio 1994, gli ulteriori interventi di cui al comma 3 sono individuati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sono autorizzati dal Ministero del tesoro, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma. Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro [8].
6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a), dell'art. 3 della
7. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 6, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.
7 bis. I criteri e le modalità di cui ai commi 6 e 7 relativamente ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere si applicano anche all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 6, comma 4, del
8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'art. 10 della
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
10 bis. Al fine di conseguire in tempi brevi gli obiettivi previsti, in attuazione del
11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo nonchè 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite l'Istituto nazionale per la fisica della materia istituito con il
12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della
13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 della
13 bis. Al primo comma dell'art. 2 della
(Omissis) [12].
14. Le somme impegnate per la concessione dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della
14 bis. Le disponibilità del capitolo 7559 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1995 [13].
Art. 2 bis. Interventi a sostegno dell'industria aeronautica. Finanziamenti accordati a valere sulla
1. Al fine di preservare la base tecnologica dell'industria aeronautica nazionale dalla recessione economica e di agevolare lo sviluppo delle imprese aeronautiche italiane che sono anche impegnate in collaborazioni internazionali, con particolare riguardo all'ambito comunitario, le aziende che nell'ultimo bilancio presentino situazioni riconducibili ai requisiti previsti all'art. 1 del
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra i capitoli 7551 e 7548 rispettivamente dello stato di previsione della spesa dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 2 ter. Settore aeronautico della Difesa. [15]
1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera c), della
Art. 3. Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione.
1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla
2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla
3. Il comitato di gestione della citata
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.
5. A decorrere dal 1° luglio 1994 il comitato di gestione della
6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'art. 1, comma 3, del
7. Nella regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
8. L'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 108 del regolamento-tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 luglio 1982, avrà luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla commissione di cui all'art. 10 della
9. Ai sensi dell'art. 1 della
10. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della
11. E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla
Art. 4. Rapporti con l'IRI S.p.a.
1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'art. 2, comma 5, della
2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce "Ministero del tesoro".
Art. 5. Norme procedurali.
1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'art. 5 della
2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'art. 3, comma 2, del
3. Entro il 15 ottobre 1994 il Ministro dei trasporti e della navigazione trasmette al Parlamento il contratto di programma e la revisione del contratto di servizio pubblico ai sensi della
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
5. Le disponibilità dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.
Art. 6. Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico.
1. Il comma 3 dell'art. 3 del
(Omissis).
2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-quater dell'art. 3 del
Art. 7. Rimborsi IVA.
1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario [16].
2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'art. 26 della
3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.
Art. 7 bis. Crediti di imposta relativi all'IVA. [17]
1. Gli uffici provinciali IVA hanno l'obbligo di pubblicare una graduatoria degli aventi diritto a rimborsi dell'IVA. Tale graduatoria può essere consultata dai diretti interessati o da persone da queste delegate.
2. La graduatoria è formata sulla base della data di presentazione della domanda di rimborso. Le domande inviate per posta si considerano presentate l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio.
3. La graduatoria deve indicare i nominativi, la data delle domande, l'importo dei rimborsi ed un'eventuale richiesta di ulteriore documentazione al contribuente. In ordine a tale richiesta dovranno essere indicate la data di invio e quella di avvenuta ricezione della relativa documentazione.
4. Gli uffici non possono effettuare più di una richiesta dettagliata di ulteriore documentazione per la stessa pratica di rimborso.
5. Gli uffici devono procedere ai rimborsi secondo l'ordine di cui al comma 2. Nel caso di richiesta di ulteriore documentazione, il pagamento del rimborso è sospeso fino al quinto giorno successivo alla comunicazione della documentazione richiesta.
6. Le domande che, per mancanza di disponibilità finanziaria o per altre cause, non possano essere definite entro l'anno sono inserite in testa alla graduatoria dell'anno successivo.
7. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo può essere valutata ai fini della rotazione del personale responsabile.
Art. 8. Ville venete.
1. L'art. 3, comma 1, lettera a), della
(Omissis).
Art. 8 bis. Interventi in favore della regione Sardegna. [18]
1. A completamento degli interventi sulla Sardegna centrale previsti dall'intesa di programma sottoscritta il 28 marzo 1991 dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell'art. 7 della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
Art. 8 ter. Proroga di termini. [19]
1. Il termine stabilito nell'articolo unico della
Art. 9. Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.
1. Il terzo periodo del comma 2 dell'art. 11 della
2. Il sesto comma dell'art. 15 della
(Omissis).
Art. 9 bis. Provvedimenti in favore delle zone dell'Italia settentrionale colpite dalle alluvioni del novembre 1994. [20]
1. E' dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione delle aree del nord del territorio nazionale colpite dai gravi fenomeni alluvionali del novembre 1994. I territori individuati sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 del
2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad intervenire nell'ambito territoriale e con i criteri che saranno definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche in deroga alle disposizioni che ne disciplinano l'attività.
3. Al fine della realizzazione di quanto previsto dal presente articolo, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad impiegare fino a lire 350 miliardi a valere sulle disponibilità previste dall'art. 5 del
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato costituisce con proprio decreto un comitato tecnico al quale viene affidato il coordinamento degli interventi.
Art. 10. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera già modificata dalla
[3] Alinea così modificato dalla
[4] Lettera così modificata dalla
[5] Lettera così sostituita dalla
[6] Comma inserito dalla
[7] Comma inserito dalla
[8] Comma così sostituito dall'art. 9 del
[9] Comma inserito dalla
[10] Comma inserito dalla
[11] Comma così modificato dalla
[12] Comma inserito dalla
[13] Comma aggiunto dalla
[14] Articolo inserito dalla
[15] Articolo inserito dalla
[16] Il termine del 31 dicembre 1994 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1995 per effetto dell'art. 1 del
[17] Articolo inserito dalla
[18] Articolo inserito dalla
[19] Articolo inserito dalla
[20] Articolo inserito dalla