§ 3.5.48 - Legge Provinciale 15 novembre 2001, n. 9.
Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:15/11/2001
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Efficacia della legge.
Art. 3.  Comitato permanente d'intesa.
Art. 4.  Consulenza esterna.
Art. 5.  Aree del demanio lacuale.
Art. 6.  Utilizzo del demanio lacuale.
Art. 7.  Ormeggi e ancoraggi.
Art. 8.  Aree demaniali portuali di terra.
Art. 9.  Divieto di occupazione.
Art. 10.  Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri.
Art. 11.  Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria.
Art. 12.  Protezione della fascia costiera.
Art. 13.  Divieti di navigazione.
Art. 14.  Limitazione alla circolazione delle unità di navigazione.
Art. 15.  Ambito di applicazione.
Art. 16.  Norme di comportamento di navigazione.
Art. 17.  Manutenzioni e rifornimenti.
Art. 18.  Scarico di rifiuti.
Art. 19.  Sci nautico.
Art. 20.  Impiego delle tavole a vela.
Art. 21.  Immersioni.
Art. 22.  Balneazione.
Art. 23.  Utilizzo delle banchine, dei pontili e dei moli pubblici.
Art. 24.  Manifestazioni sportive.
Art. 25.  Norme di comportamento degli utenti.
Art. 26.  Rumori molesti.
Art. 27.  Segnaletica.
Art. 28.  Sanzioni.
Art. 29.  Vigilanza.
Art. 30.  Norma di rinvio.
Art. 31.  Competenze dell'ispettore di porto.
Art. 32.  Divieto della navigazione a motore.
Art. 32 bis.  Utilizzo di mezzi di salvataggio da parte dei conduttori di tavole a vela
Art. 33.  Divieto della navigazione a motore sui laghi appartenenti al demanio idrico provinciale.
Art. 34.  Disposizioni per la stipula di convenzioni per la vigilanza e la sicurezza sul lago di Garda.
Art. 35.  Modificazioni all'articolo 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).
Art. 36.  Applicazione della normativa provinciale in materia di rumori molesti.
Art. 37.  Vigilanza e sanzioni.
Art. 38.  Abrogazioni.
Art. 39.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.5.48 - Legge Provinciale 15 novembre 2001, n. 9.

Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda.

(B.U. 27 novembre 2001, n. 49).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonché alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento, in applicazione degli articoli 59, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale).

     2. Nei successivi articoli le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia autonoma di Trento sono indicate, salvo diversa denominazione per specifiche ragioni, come enti preposti.

 

     Art. 2. Efficacia della legge.

     1. L'efficacia delle disposizioni oggetto dell'intesa, inserite nei capi II, III e IV della presente legge, è subordinata all'approvazione, da parte di ciascuno degli enti preposti, di provvedimenti legislativi di identico contenuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti medesimi.

     2. Ogni integrazione o modifica delle predette disposizioni è disposta ed emanata con l'osservanza delle medesime forme e modalità.

 

     Art. 3. Comitato permanente d'intesa.

     1. È istituito un comitato permanente d'intesa fra gli enti preposti per l'attuazione della normativa in materia, nonché per lo studio e l'elaborazione dei suoi eventuali aggiornamenti.

     2. Il comitato è composto dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi; esso è convocato due volte all'anno entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre e inoltre ogniqualvolta lo richiedano tre dei componenti.

 

     Art. 4. Consulenza esterna.

     1. Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza.

     2. La nomina degli esperti di cui al comma 1 è ratificata da ciascuno degli enti preposti nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per ciascuno di essi e i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci.

 

Capo II

Demanio lacuale

 

     Art. 5. Aree del demanio lacuale.

     1. In attuazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico-ricreativa delle aree del demanio lacuale interessante il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale.

 

     Art. 6. Utilizzo del demanio lacuale.

     1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano gli enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali del lago di Garda.

     2. I criteri riguardano in particolare:

     a) l'individuazione e la delimitazione delle:

     1) aree portuali riservate all'esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico professionale e da diporto;

     2) aree portuali di terra destinate all'esercizio di attività artigianali e commerciali;

     3) aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l'esercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o approdi turistici;

     4) zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto;

     b) l'utilizzo degli introiti della attività concessoria.

 

     Art. 7. Ormeggi e ancoraggi.

     1. La concessione per l'occupazione di spazi acquei è rilasciata dagli enti preposti, sulla base delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6 e della specifica legislazione in materia concessoria, salva la facoltà di delega ai comuni.

 

     Art. 8. Aree demaniali portuali di terra.

     1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti preposti, salva la facoltà di delega ai comuni i quali provvederanno nel quadro delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6.

     2. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività di scuola nautica sono ridotti del 70 per cento ove si tratti di attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.

 

     Art. 9. Divieto di occupazione.

     1. È vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una larghezza di almeno metri 2,50 nonché le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli e ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze.

     2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate e delimitate dai competenti organi degli enti preposti.

 

     Art. 10. Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri.

     1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli enti preposti, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527.

     2. I canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 sono incamerati dagli enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il demanio statale.

 

     Art. 11. Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria.

     1. I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le concessioni previste dagli articoli 7, 8 e 10 sono destinati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio di attività di vigilanza, secondo i criteri previsti dall'articolo 6.

 

Capo III

Navigazione e pratiche sportive

 

     Art. 12. Protezione della fascia costiera.

     1. Nella fascia costiera, sino a una distanza di trecento metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale e alle tavole a vela.

     2. La fascia di protezione di cui al comma 1 è ridotta a centocinquanta metri nei tratti costieri dei golfi di Salò e della Romantica compresi tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba, intorno all'isola di Garda, nonché della estremità del promontorio di Sirmione - Punta Grotte.

     3. Alle unità a motore è consentito, a una velocità non superiore a 3 nodi, l'attraversamento della fascia di cui al comma 1 per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa.

 

     Art. 13. Divieti di navigazione.

     1. È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate.

     2. È altresì vietato l'accesso a qualsiasi unità nelle zone mantenute a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate nonché nella fascia ad esse esterna di trecento metri.

     3. Sono vietati l'ammaraggio e il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi appositamente delimitati a cura degli enti preposti.

 

     Art. 14. Limitazione alla circolazione delle unità di navigazione.

     1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all'articolo 12 è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

     2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di 20 nodi nelle ore diurne e di 5 nodi nelle ore notturne tranne che per le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dagli organi competenti.

     3. Nelle acque di competenza della Provincia autonoma di Trento, considerate le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e la vocazione della stessa alla navigazione a vela, è vietata la navigazione delle unità a motore.

 

     Art. 15. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 non si applicano alle seguenti unità:

     a) unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate;

     b) unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

     c) unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.

     2. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca, di proprietà di pescatori professionali o muniti di licenza di categoria "A", residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti a evitare interferenze con altri utenti.

 

     Art. 16. Norme di comportamento di navigazione.

     1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:

     a) unità adibite al pubblico servizio di linea;

     b) unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza e altri servizi pubblici;

     c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

     2. Le unità a motore e a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno a cento metri dalle unità adibite al pubblico servizio e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché di osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole a vela.

     3. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di accosto e attracco.

     4. È vietato ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche.

     5. È vietato seguire, nella scia o a distanza inferiore a cinquanta metri, le unità trainanti sciatori nautici.

 

     Art. 17. Manutenzioni e rifornimenti.

     1. Per ridurre l'inquinamento è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.

     2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburanti o altri detriti, adottando mezzi o attrezzature idonei.

 

     Art. 18. Scarico di rifiuti.

     1. In tutta la sponda trentina del lago, nonché su banchine, moli e pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro.

     2. È altresì vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.

     3. I rifiuti solidi e liquidi vanno posti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte dalle amministrazioni comunali rivierasche.

     4. I rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori di raccolta messi obbligatoriamente a disposizione dalle stazioni di servizio e dagli approdi di custodia.

 

     Art. 19. Sci nautico.

     1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno cinquecento metri dalla riva.

     2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:

     a) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio;

     b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;

     c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a dodici metri;

     d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;

     e) è vietato a tale unità trasportare altre persone oltre al conducente e all'accompagnatore esperto di nuoto ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;

     f) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.

     3. Per l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dal comma 2 dell'articolo 14, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di 25 nodi; per le scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai regolamenti sportivi.

 

     Art. 20. Impiego delle tavole a vela.

     1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.

     2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.

     3. È obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio. La presenza di persone o animali a bordo è consentita solo ove l'unità sia convenientemente armata.

     4. È vietato l'impiego delle tavole a vela:

     a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;

     b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;

     c) nelle zone riservate alla balneazione;

     d) nelle zone mantenute a canneto;

     e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

 

     Art. 21. Immersioni.

     1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi:

     a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;

     b) utilizzo di apposita unità di appoggio.

     2. Nei casi di immersione con partenza da riva è sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.

     3. È vietato praticare immersioni:

     a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;

     b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;

     c) nelle zone riservate alla balneazione;

     d) nelle zone mantenute a canneto;

     e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

     4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.

 

     Art. 22. Balneazione.

     1. È vietato praticare la balneazione nelle zone portuali e in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse.

 

     Art. 23. Utilizzo delle banchine, dei pontili e dei moli pubblici.

     1. È vietato:

     a) impegnare per usi privati i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unità in servizio pubblico;

     b) accedere ai pontili e ai moli pubblici con veicoli di qualsiasi genere;

     c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici;

     d) esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e sui moli pubblici.

 

     Art. 24. Manifestazioni sportive.

     1. Lo svolgimento di manifestazioni sportive sul lago è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti organi regionali e provinciali.

     2. In sede di autorizzazione possono anche essere consentite, previa intesa con gli altri enti preposti, deroghe alle norme della presente legge.

     3. Lo svolgimento di manifestazioni sportive a motore è comunque vietato, sul lago di Garda, entro la circoscrizione della Provincia autonoma di Trento.

 

Capo IV

Norme finali e transitorie

 

     Art. 25. Norme di comportamento degli utenti.

     1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, i cartelli monitori e i dispositivi di segnalamento diurni e notturni.

     2. Nelle zone portuali è vietato:

     a) lasciare in sosta veicoli o unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;

     b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;

     c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.

     3. È comunque vietato abbandonare in qualsiasi parte della sponda trentina del lago e delle sue rive unità o relitti delle medesime.

 

     Art. 26. Rumori molesti.

     1. È vietato provocare rumori molesti superiori a 60 decibel misurati a venti metri di distanza.

 

     Art. 27. Segnaletica.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti preposti approvano, con deliberazione, il regolamento per la segnaletica delle vie di navigazione interna.

 

     Art. 28. Sanzioni.

     1. Chiunque violi le disposizioni di cui al capo III della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

     2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 25 e 26 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.

     3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle leggi regionali e provinciali vigenti.

 

     Art. 29. Vigilanza.

     1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è effettuata dagli enti preposti a mezzo dei rispettivi uffici, secondo la normativa vigente.

     2. La vigilanza è effettuata altresì dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché dai comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, dei quali ultimi gli enti preposti deliberino di avvalersi.

     3. Gli enti preposti attivano i provvedimenti di avvalimento di cui al comma 2 mediante deliberazione delle rispettive giunte.

     4. Gli accertamenti degli agenti appartenenti agli uffici di cui al comma 1, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché degli agenti dei comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, sono comunicati agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente.

     5. Nell'ambito del comitato d'intesa di cui all'articolo 3 sono periodicamente verificati i risultati dell'azione di vigilanza, ivi promuovendosi le opportune iniziative per finalizzarli all'integrale applicazione della legge.

     6. Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento mettono a disposizione degli uffici cui è attribuita la vigilanza i mezzi necessari per il suo esercizio, con oneri a proprio carico.

 

     Art. 30. Norma di rinvio.

     1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme in materia di navigazione interna.

 

Capo V

Disposizioni particolari per la Provincia autonoma di Trento

 

     Art. 31. Competenze dell'ispettore di porto.

     1. Salvo diversa disposizione ogni provvedimento demandato da questa legge agli enti preposti o ogni altro atto previsto dalla presente legge è adottato dall'ispettore di porto, con esclusione dei provvedimenti previsti dagli articoli 6, 27 e 29, comma 3, che sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Con proprio provvedimento l'ispettore di porto può individuare le zone, non soggette al divieto di esercizio della pesca di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d).

     3. L'ispettore di porto può emanare circolari applicative di questa legge.

 

     Art. 32. Divieto della navigazione a motore.

     1. Limitatamente alle acque del lago di Garda di competenza della Provincia autonoma di Trento, in deroga al divieto di navigazione di cui all'articolo 14, comma 3, la circolazione a motore è consentita, oltre ai casi previsti dall'articolo 15, comma 1, anche:

     a) alle unità di navigazione in servizio di trasporto pubblico non di linea;

     b) alle unità di navigazione in uso ai pescatori in possesso di licenza "A" o "B", residenti nei comuni trentini rivieraschi, dotate di motore non superiore a 6 Kw oppure non superiore a 10 Kw per i motori elettrici alimentati a batteria [1];

     c) alle unità di navigazione per il traino di unità in avaria;

     d) alle unità di navigazione di diporto a vela con motore ausiliario, oltre che per l'uscita e l'ingresso nei porti secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, per il rientro in porto in caso di sopravvenuta oggettiva assenza di vento o in caso di motivata necessità.

     2. È vietata l'entrata e l'uscita dai porti con la sola propulsione velica per le unità di naviglio superiori ai sei metri ad eccezione delle imbarcazioni a vela da regata con lunghezza anche superiore ai sei metri, partecipanti a prove, allenamenti o alle regate indette dai circoli velici.

 

     Art. 32 bis. Utilizzo di mezzi di salvataggio da parte dei conduttori di tavole a vela [2]

     1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 in relazione alla disciplina della navigazione con tavole a vela, in deroga a quanto stabilito dal primo periodo del comma 3 del medesimo articolo, nelle acque del lago di Garda di competenza della Provincia autonoma di Trento i conduttori di tavole a vela devono usare il giubbotto di salvataggio o altro mezzo di salvataggio individuale.

 

     Art. 33. Divieto della navigazione a motore sui laghi appartenenti al demanio idrico provinciale.

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 32 relativamente alla navigazione sul lago di Garda, sui laghi appartenenti al demanio idrico della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 8, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, è vietato l'uso di natanti con motore a combustione interna, fatta eccezione per i laghi con superficie superiore a 1 kmq sui quali è consentito l'uso di natanti provvisti di motori di potenza non superiore a 3 Kw.

     2. L'ispettore di porto può autorizzare l'uso di natanti dotati di motori di potenza superiore a quella di cui al comma 1 per fini di soccorso e per operazioni relative alla cura dei laghi. Per il solo lago di Caldonazzo può essere autorizzato l'uso di natanti dotati di motori di potenza superiore a quella di cui al comma 1 da parte delle scuole di sci nautico regolarmente affiliate alla federazione italiana di sci nautico; in tale caso l'autorizzazione è rilasciata per il periodo di un anno ed è rinnovabile.

     3. Chiunque violi le disposizioni previste nei commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

     4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati al bilancio della Provincia.

 

     Art. 34. Disposizioni per la stipula di convenzioni per la vigilanza e la sicurezza sul lago di Garda.

     1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la sicurezza della navigazione sul lago di Garda anche avvalendosi di enti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di un'apposita convenzione che regoli le modalità di svolgimento del servizio e i rapporti economici e patrimoniali [3].

 

     Art. 35. Modificazioni all'articolo 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

     1. [4].

     2. - 4. [5].

 

     Art. 36. Applicazione della normativa provinciale in materia di rumori molesti.

     1. Il divieto di cui all'articolo 26 fa comunque salve diverse disposizioni previste dalle leggi della Provincia autonoma di Trento.

 

     Art. 37. Vigilanza e sanzioni.

     1. La competenza ad effettuare la vigilanza ai sensi dell'articolo 29, comma 1, e per l'accertamento delle infrazioni di cui al capo V è attribuita a dipendenti provinciali, individuati con deliberazione della Giunta provinciale, oltre ai soggetti indicati all'articolo 29, comma 2.

     2. L'ispettore di porto è competente a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli articoli 17 e 18, come modificato dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, della legge n. 689 del 1981 per le violazioni amministrative previste dalla presente legge.

     3. L'ispettore di porto è competente a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 689 del 1981 per le violazioni amministrative previste dal codice della navigazione e dalle altre norme disciplinanti la navigazione.

     4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati al bilancio della Provincia.

 

     Art. 38. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 36 (Disciplina della navigazione sul lago di Garda - Intesa fra le regioni Lombardia e Veneto e la Provincia autonoma di Trento) e l'articolo 19 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).

     2. Questa legge non si applica a procedimenti amministrativi in corso al momento della sua entrata in vigore.

 

     Art. 39. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per i fini di cui all'articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1961, n. 5 (Incarichi per consulenze collettive specializzate) (U.P.B. 7.2.110).

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 si provvede con le entrate previste dal medesimo articolo.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 29, comma 6, si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per il funzionamento delle strutture provinciali.

     4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 34, previsti in lire 50.000.000 per ogni anno a decorrere dal 2002, si provvede con una quota di pari importo del fondo per nuove leggi - spese correnti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003.

     5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), articolo come da ultimo modificato dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.P. 15 novembre 2010, n. 23.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 19 maggio 2006, n. 2.

[3] Comma così modificato dall’art. 21 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[4] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 43 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

[5] Sostituiscono i commi 5, 6 e 7, art. 43 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23.