Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 05/02/2001 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale. |
Art. 2. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale delle autonomie locali in relazione al tasso d'inflazione programmato per gli anni 2000 e 2001. |
Art. 3. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale insegnante della scuola a carattere statale. |
Art. 4. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale del servizio sanitario provinciale. |
Art. 5. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. |
Art. 6. Partecipazioni azionarie. |
Art. 7. Autorizzazioni di spesa per gli interventi di ripristino a seguito di calamità pubbliche |
Art. 8. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 6.1.103 - Legge Provinciale 5 febbraio 2001, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 (legge finanziaria).
(B.U. 6 febbraio 2001, n. 6 - Suppl. n. 4).
Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale.
1. I trasferimenti spettanti ai comuni ai sensi degli articoli 5, 6, 6 bis, 11, 16, 17 e 19 della
2. Per i fini di questo articolo sono autorizzate le spese riportate nell'allegata tabella B. Le autorizzazioni per l'anno 2002 comprendono una quota pari a lire 23.400.000.000 relative ai trasferimenti spettanti per l'anno 2001.
Art. 2. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale delle autonomie locali in relazione al tasso d'inflazione programmato per gli anni 2000 e 2001.
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della
2. L'onere conseguente il recupero dell'inflazione programmata relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto delle autonomie locali di cui all'articolo 54, comma 4, della
3. L'onere previsto dall'articolo 2, comma 3, della
4. Per i fini dei commi 1 e 2, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 7.1.120:
a) lire 7.120.000.000 per l'anno 2001;
b) lire 7.120.000.000 per l'anno 2002;
c) lire 7.120.000.000 per l'anno 2003.
5. Per i fini del comma 3, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 81.1.110:
a) lire 2.062.000.000 per l'anno 2001;
b) lire 2.062.000.000 per l'anno 2002;
c) lire 2.062.000.000 per l'anno 2003.
Art. 3. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale insegnante della scuola a carattere statale.
1. In relazione a quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del
2. Per i fini del comma 1, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 10.6.130:
a) lire 14.780.000.000 per l'anno 2001;
b) lire 14.780.000.000 per l'anno 2002;
c) lire 14.780.000.000 per l'anno 2003.
Art. 4. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale del servizio sanitario provinciale.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
2. Per i fini del comma 1, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 24.1.110:
a) lire 50.417.000.000 per l'anno 2001;
b) lire 13.460.000.000 per l'anno 2002;
c) lire 13.460.000.000 per l'anno 2003.
Art. 5. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 63 della
2. Ai sensi dell'articolo 63 della
Art. 6. Partecipazioni azionarie.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società per azioni "Centrali ortofrutticole trentine s.p.a." di Trento fino alla concorrenza dell'importo di lire 4.000.000.000.
2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società per azioni "Aeroporto Gianni Caproni s.p.a." di Trento fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000.000.000.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate rispettivamente la spesa di lire 4.000.000.000 per l'anno 2001 sull'unità previsionale di base 54.5.220 e la spesa di lire 2.000.000.000 per l'anno 2001 sull'unità previsionale di base 54.5.260.
Art. 7. Autorizzazioni di spesa per gli interventi di ripristino a seguito di calamità pubbliche [1].
1. Al fine di assicurare il finanziamento dei fabbisogni necessari per gli interventi di prevenzione e di emergenza e per i programmi di ripristino anche a seguito di calamità pubbliche, la Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della
2. Per il finanziamento degli interventi di ripristino a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2000, con la tabella B, allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 70.000.000.000 per l'anno 2001 sull'unità previsionale di base 72.2.215.
1 bis. Fino ad avvenuta realizzazione degli interventi di ripristino, le somme stanziate sul fondo di cui al comma 2 e non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui passivi per i medesimi esercizi finanziari e comunque non oltre i termini fissati dal comma 2 dell'articolo 71 della
Art. 8. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità di base e nelle partite di giro riportate nella tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella C.
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
TABELLA A
Trasferimenti in materia di finanza locale per il triennio 2001-2003
(Omissis)
TABELLA B
Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa
(Omissis)
TABELLA C
Copertura degli oneri (art. 8, comma 2)
(Omissis)
[1] Rubrica così modificata dall’art. 28 della
[2] Comma modificato dall'art. 4 della
[3] Comma inserito dall'art. 4 della