Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 27/12/2011 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. (Indebitamento) |
Art. 2. (Vincolo di destinazione) |
Art. 3. (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione) |
Art. 4. (Programma investimenti in sanità) |
Art. 5. (Estinzione di crediti di modesta entità per tributi regionali) |
Art. 6. (Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito) |
Art. 7. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli [...] |
Art. 8. (Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza) |
Art. 9. (Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza) |
Art. 10. (Spesa per sponsorizzazioni) |
Art. 11. (Riduzione della spesa per trasferte) |
Art. 12. (Riduzione della spesa per formazione) |
Art. 13. (Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale) |
Art. 14. (Razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento) |
Art. 15. (Disposizioni in materia di contratti pubblici) |
Art. 16. (Razionalizzazione della spesa per gli immobili adibiti ad uso ufficio) |
Art. 17. (Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale) |
Art. 18. (Spese istruttorie) |
Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)) |
Art. 20. (Proroga del Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011) |
Art. 21. (Misure urgenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali nelle zone colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2011) |
Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011))) |
Art. 23. (Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006))) |
Art. 24. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003))) |
Art. 25. (Partecipazione ad I.P.S. S.c.p.A.) |
Art. 26. (Disposizioni ulteriori in materia di operazioni immobiliari) |
Art. 27. (Fondo regionale per le gravi disabilità) |
Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2011, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))) |
Art. 29. (Procedure per l’approvazione dei programmi per l’alienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e [...] |
Art. 30. (Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali) |
Art. 31. (Modifica dell’articolo 88 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)) |
Art. 32. (Misure straordinarie a sostegno delle pubbliche assistenze liguri colpite dagli eventi alluvionali dell’autunno 2011) |
Art. 33. (Esclusione della remunerazione per funzioni dirigenziali aggiuntive) |
Art. 34. (Abrogazione di norme) |
Art. 35. (Copertura finanziaria) |
Art. 36. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.5.124 - L.R. 27 dicembre 2011, n. 37.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)
(B.U. 28 dicembre 2011, n. 24)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Indebitamento)
1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della
Art. 2. (Vincolo di destinazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2012-2014, per l’anno 2012 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.
Art. 3. (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)
1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2012 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.
Art. 4. (Programma investimenti in sanità)
1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2012 in euro 153.274.852,20.
2. (Omissis) [2].
Art. 5. (Estinzione di crediti di modesta entità per tributi regionali)
1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2011, relativi a tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo di euro 16,00.
2. I crediti tributari sono comunque dovuti per l’intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.
Art. 6. (Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito)
1. Per l’anno d’imposta 2011, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui all’articolo 50 del
2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 30.000,00, per l’anno d’imposta 2011, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui all’articolo 50 del
3. Per l’anno d’imposta 2011, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale IRPEF compreso fra euro 30.000,01 ed euro 30.152,64, l’imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 30.152,64 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF).
4. Per l’anno d’imposta 2011, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF) è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del
5. Il minor gettito derivante dalla variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito, stimato in euro 31.000.000,00, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011, trova compensazione nella revoca per pari importo dell’autorizzazione all’impegno di cui alla
Art. 7. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione del
1. Ai fini di un’efficace e puntuale attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I del
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs 118/2011, la Giunta regionale adotta gli atti necessari per l’applicazione dei principi contabili generali applicati al settore sanitario, in particolare per l’avvio della gestione sanitaria accentrata, per l’implementazione di un nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e di nuovi schemi di bilancio da adottare per la gestione contabile del Sistema Sanitario Regionale, nonché per il consolidamento dei dati di bilancio e di cassa.
3. Al fine di consentire il consolidamento dei dati di bilancio e di cassa di tutto il sistema regionale, la Giunta regionale, a decorrere dall’anno 2012, adotta gli atti necessari per l’implementazione delle nuove procedure contabili dei propri enti ed organismi strumentali, aziende e società controllate e partecipate.
Art. 8. (Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)
1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l’anno 2012 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati.
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all’attuazione di programmi comunitari;
b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del
c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
d) le attività di indagine e di ricerca affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;
e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 28 della
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli studi ed agli incarichi di consulenza conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all’esercizio delle funzioni sanitarie stesse.
6. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato, sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
7. Gli enti di cui al comma 6 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. I Direttori degli enti di cui al comma 6 che hanno conferito l’incarico rispondono dell’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
9. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle Amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti a titolo non oneroso.
Art. 9. (Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)
1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l’anno 2012, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.
4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).
Art. 10. (Spesa per sponsorizzazioni)
1. La Regione, per l’anno 2012, non effettua spese per sponsorizzazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.
Art. 11. (Riduzione della spesa per trasferte)
1. Il complesso della spesa per trasferte anche all’estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l’anno 2012, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità.
2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all’Intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 recante “Patto per la salute 2010 – 2012”.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell’esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo.
4. (Omissis) [3].
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all’assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest’ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all’attuazione di accordi di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.
Art. 12. (Riduzione della spesa per formazione)
1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l’anno 2012, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell’Arpal per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al
Art. 13. (Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)
1. Il complesso della spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture per l’anno 2012 non può essere superiore all’80 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l’espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli automezzi utilizzati dagli enti del comparto sanità e dall’Arpal per attività sanitaria o socio-sanitaria, di controllo ed ispettiva.
Art. 14. (Razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento)
1. Il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione, per l’anno 2012, non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità:
a) acquisto di giornali;
b) acquisto di monografie e di abbonamenti a periodici specializzati;
c) invio della corrispondenza cartacea;
d) servizi di telefonia;
e) acquisto di arredi per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale.
2. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui al comma 1, la Regione:
a) acquista i beni di cui alla lettera a) esclusivamente per assicurare il funzionamento dell’ufficio stampa della Giunta regionale;
b) contiene l’acquisto delle monografie e degli abbonamenti di cui alla lettera b), con esclusione di quelli acquisiti per la biblioteca della Giunta regionale.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, gli enti del settore regionale allargato sono tenuti a prevedere nel bilancio di previsione per l’anno 2012 una riduzione dei costi di funzionamento almeno del 10 per cento rispetto a quelli esposti nell’ultimo conto consuntivo o bilancio di esercizio approvato. Nel complesso delle voci di costo di funzionamento su cui operare la prescritta riduzione si tiene conto anche delle voci di cui al comma 1.
4. Per gli enti del settore regionale allargato operanti nel comparto della sanità la riduzione dei costi di cui al comma 3 si applica alle attività amministrative e gestionali.
Art. 15. (Disposizioni in materia di contratti pubblici)
1. Al fine di razionalizzare i contratti relativi a prestazioni continuative, stipulati dalla Regione ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e di conseguire un più generalizzato risparmio nella spesa per lavori, servizi e forniture, la Regione provvede ad una diminuzione degli stessi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo dell’appalto, ai sensi dell’articolo 11 del
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i dirigenti delle strutture competenti per l’esecuzione dei contratti effettuano la ricognizione dei contratti a prestazioni continuative in essere e formulano al Segretario Generale della Giunta regionale le ipotesi di riduzione ai fini dell’approvazione, da parte della Giunta regionale, di un apposito programma complessivo di contenimento.
3. Per i contratti da aggiudicare nel corso dell’anno 2012 il prezzo posto a base d’asta è determinato prendendo a riferimento i prezzi scaturiti dalle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell’articolo 26 della
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate anche dagli enti appartenenti al settore regionale allargato e dalle società in house della Regione, qualora ne ricorrano i presupposti.
Art. 16. (Razionalizzazione della spesa per gli immobili adibiti ad uso ufficio)
1. Il complesso della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all’utilizzo, da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio è determinato, per l’anno 2012, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili utilizzati che risulta dai valori medi di vendita forniti dall’osservatorio del mercato immobiliare di cui all’articolo 64, comma 3, del
2. La misura di contenimento della spesa di cui al comma 1 non si applica alla spesa per manutenzioni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del d.lgs 85/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione, considerando la FI.L.S.E. S.p.A. e le sue controllate come sistema ai sensi della
Art. 17. (Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13 e 14 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13 e 14. Con il medesimo provvedimento viene determinato il limite di spesa di cui all’articolo 16, tenuto conto dell’ultimo aggiornamento dei valori medi degli immobili fornito dall’osservatorio del mercato immobiliare di cui all’articolo 64, comma 3, del d.lgs 300/1999 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli organi di vertice degli enti appartenenti al settore regionale allargato adottano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmettono alla Regione.
Art. 18. (Spese istruttorie)
1. Per le spese istruttorie relative al rilascio di provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, di competenza dell’Amministrazione regionale su istanza di privati, è posto a carico degli stessi un contributo sulla base di tariffe definite con regolamento regionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1, individua le fattispecie di applicazione e di esclusione sulla base di criteri di proporzionalità dell’attività istruttoria svolta. Le tariffe devono essere quantificate da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00 [4].
3. In fase di prima applicazione, nelle more dell’approvazione del regolamento di cui al comma 1, il soggetto proponente, all’atto della presentazione dell’istanza, è tenuto a versare a favore della Regione la somma di euro 100,00 salvo conguaglio rispetto a quanto determinato con il regolamento di cui al comma 1. Le fattispecie di esclusione trovano applicazione a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 [5].
4. (Omissis) [6].
TITOLO II
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 19. (Modifiche alla
1. (Omissis) [7].
Art. 20. (Proroga del Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011)
1. Al fine di garantire certezza dei criteri di riparto delle risorse finanziarie alle aziende del trasporto pubblico locale su gomma per l’anno 2012, il Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria 29 ottobre 2009, n. 26 (Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011.
2. Per l’anno 2012 le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite tra i bacini di traffico secondo le percentuali di cui ai criteri 1A e 1B del Capitolo 5 del Programma di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale definisce le modalità operative per l’erogazione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale su gomma per l’anno 2012 e definisce, altresì, la percentuale massima di servizi in sub-concessione.
Art. 21. (Misure urgenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali nelle zone colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2011)
1. Gli enti beneficiari di finanziamenti concessi ai sensi della
2. La modifica di cui al comma 1 è riservata agli enti locali colpiti dall’alluvione dei mesi di ottobre e novembre 2011, al fine di realizzare opere di ripristino delle infrastrutture distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali.
Art. 22. (Modifiche alla
1. (Omissis) [8].
2. Al comma 4 dell’articolo 22 della
3. (Omissis) [9].
4. (Omissis) [10].
5. (Omissis) [11].
Art. 23. (Modifica dell’articolo 23 della
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della
Art. 24. (Modifiche all’articolo 6 della
1. (Omissis) [12].
2. Al comma 1 bis dell’articolo 6 della
3. (Omissis) [13].
4. (Omissis) [14].
5. (Omissis) [15].
Art. 25. (Partecipazione ad I.P.S. S.c.p.A.)
1. La Regione, tramite la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A., partecipa ad I.P.S. S.c.p.A. Insediamenti Produttivi Savonesi, società in house in base alla normativa vigente, avente quale finalità lo studio, la promozione e la realizzazione di programmi e piani di sviluppo economico, in coerenza con le scelte programmatorie e pianificatorie degli enti pubblici della provincia di Savona.
Art. 26. (Disposizioni ulteriori in materia di operazioni immobiliari)
1. Al fine di realizzare le operazioni di gestione del patrimonio immobiliare previste dalla
2. Le risorse ancora disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo costituito presso FI.L.S.E., ai sensi della
Art. 27. (Fondo regionale per le gravi disabilità)
1. Al fine di dare continuità alle agevolazioni previste per le persone con gravi disabilità assistite presso le strutture sociosanitarie extraospedaliere è istituito il Fondo Regionale per le Gravi Disabilità (F.R.G.D.).
2. Il F.R.G.D. è finalizzato all’erogazione di contributi economici destinati alla compartecipazione sociale alla tariffa nelle strutture sociosanitarie.
3. La Giunta regionale stabilisce:
a) i criteri di accesso al Fondo, definendo in particolare il valore ISEE individuale base, nonchè la gradualità di aumento della compartecipazione riferita a diverse fasce ISEE;
b) le modalità di gestione del Fondo.
4. Il Fondo è allocato nell’U.P.B. 10.101 “Fondo per le Politiche sociali” e trae finanziamento nei limiti delle eventuali economie derivanti dalla copertura dei disavanzi pregressi del Servizio Sanitario Regionale e del disavanzo stimato del Servizio Sanitario Regionale del precedente esercizio.
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.
Art. 28. (Modifiche alla
1. (Omissis) [16].
Art. 29. (Procedure per l’approvazione dei programmi per l’alienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni, per il mutamento di destinazione d’uso)
1. Gli immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni possono essere inseriti nel programma delle alienazioni e valorizzazioni, approvato ogni anno dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente, dalla Provincia e dal comune ed avente ad oggetto i beni immobili non strumentali all’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ivi compresi quelli per i quali la funzione a servizio pubblico sia venuta meno a seguito di cessazione della relativa funzione. A corredo del programma ciascuna Amministrazione allega una scheda recante l’ubicazione degli immobili, i dati catastali, il relativo valore, la disciplina urbanistico-edilizia, paesistica e territoriale vigente nella relativa area e la nuova destinazione d’uso urbanistica ammissibile in applicazione dei presupposti di cui al comma 2 e la relativa disciplina.
2. Gli immobili inseriti nel programma di cui al comma 1 possono assumere le destinazioni d’uso urbanistiche previste nei vigenti piani urbanistici comunali nelle aree contigue purchè aventi caratteristiche strutturali e tipologiche compatibili con le nuove funzioni. Il provvedimento di approvazione del programma indica la percentuale pari al 10 per cento dell’incremento di valore da ricavarsi dall’alienazione degli immobili da devolvere al comune interessato [17].
3. La deliberazione di approvazione del programma è resa nota mediante inserimento nel sito web istituzionale di ciascuna Amministrazione od Ente promotori nonché avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
4. L’attuazione degli interventi urbanistico-edilizi volti alla trasformazione della destinazione d’uso dei suddetti immobili è assentita mediante rilascio di permesso di costruire subordinato a convenzione con il comune contenente gli impegni del soggetto attuatore relativi alle opere di urbanizzazione necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici nonché a standard qualitativi richiesti dalla civica amministrazione, in aggiunta alla corresponsione del contributo di costruzione dovuto, nonché le modalità, i tempi e le garanzie della loro esecuzione.
5. La deliberazione di approvazione del programma delle alienazioni e valorizzazioni di cui al comma 1 è comunicata al comune interessato, il quale, con deliberazione del Consiglio comunale da assumere entro il perentorio termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento: a) esprime l’assenso sul programma, avente valore di adozione di variante al piano urbanistico comunale, ovvero b) dispone per l’indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a) e b) l’approvazione della variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale è riservata alla competenza della Regione relativamente ai comuni costieri ed ai comuni aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti ed è attribuita alle Province nei casi di comuni non costieri ed aventi popolazione fino a 5.000 abitanti.
7. I comuni dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione ai sensi della
8. Nella prima riunione della Conferenza di Servizi il rappresentante del comune illustra l’orientamento sulla proposta di mutamento della destinazione d’uso contenuta nel programma delle alienazioni e valorizzazioni e verifica le posizioni delle altre Amministrazioni a vario titolo competenti. Al termine di tale riunione il comune redige apposito verbale contenente la sintesi delle posizioni emerse e l’individuazione delle condizioni e degli elementi necessari per conseguire l’approvazione della variante urbanistica.
9. Il verbale della Conferenza di Servizi è depositato a cura del comune a libera visione del pubblico per un periodo di tempo di almeno quindici giorni consecutivi, previo avviso nel sito istituzionale del comune e su almeno un giornale quotidiano a diffusione regionale, al fine della presentazione al comune interessato nello stesso periodo di eventuali osservazioni da parte di chiunque abbia interesse. I costi degli adempimenti di pubblicità sono a carico dell’Amministrazione proprietaria degli immobili oggetto della procedura di alienazione e valorizzazione. Le osservazioni pervenute sono istruite dal comune che sottopone le proprie controdeduzioni, conformi alle determinazioni assunte dall’organo comunale competente, alla decisione della Conferenza.
10. La procedura di Conferenza di Servizi deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data della prima riunione della Conferenza, previa acquisizione dell’assenso degli organi regionali, provinciali e comunali a seconda dei casi competenti in materia urbanistica.
11. La determinazione da concordarsi in seduta di Conferenza deliberante sostituisce a tutti gli effetti le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque denominati delle amministrazioni pubbliche interessate diverse da quelle di cui al comma 10 e contiene anche la pronuncia sulle eventuali osservazioni pervenute.
12. Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di Servizi è data notizia mediante avviso recante l’indicazione della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito istituzionale del comune interessato.
13. In caso di mancata assunzione da parte del comune interessato delle determinazioni previste dal comma 5 lettere a) e b) entro il termine perentorio ivi indicato, l’amministrazione competente ai sensi del comma 6 indice una Conferenza di Servizi per l’approvazione della variante e al relativo procedimento si applicano i commi da 8 a 12.
14. Ove la Conferenza di Servizi non sia conclusa entro il termine di cui al comma 10, l’amministrazione competente all’approvazione delle varianti alla vigente strumentazione urbanistica comunale, entro i successivi trenta giorni, convoca la Conferenza di Servizi ed assume la determinazione conclusiva del procedimento, da sottoporre agli adempimenti di cui al comma 12.
14 bis. Il rilascio dell’autorizzazione paesistica di cui all’articolo 146 del
14 ter. Per il rilascio del permesso a costruire di cui al comma 4 la Regione su istanza del proprietario degli immobili attiva il procedimento di Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
14 quater. In caso di inerzia da parte del Comune nell’assunzione di atti di sua competenza necessari per la conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi, la Regione provvede ai sensi dell’articolo 33 della
14 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 14 bis, 14 ter e 14 quater si applicano anche per gli interventi relativi agli immobili di proprietà della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti del settore regionale allargato già oggetto di alienazione e valorizzazione in forza di disposizioni normative vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge [21].
Art. 30. (Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è sospesa l’applicazione della
Art. 31. (Modifica dell’articolo 88 della
1. (Omissis) [22].
Art. 32. (Misure straordinarie a sostegno delle pubbliche assistenze liguri colpite dagli eventi alluvionali dell’autunno 2011)
1. Alle pubbliche assistenze liguri di cui alla
Art. 33. (Esclusione della remunerazione per funzioni dirigenziali aggiuntive)
1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del
2. E’ escluso qualsiasi trattamento economico aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall’articolo 24, commi 1 e 2, del
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34. (Abrogazione di norme)
1. Al fine di semplificare il sistema normativo regionale e anche a seguito del venir meno dei relativi finanziamenti sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni regionali già implicitamente abrogate o non più operanti o applicate:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p) articolo 44 della
q)
r)
s) articolo 2 della
t) articolo 15 della
u)
v)
w)
x)
y) articolo 18 della
2. Le disposizioni abrogate dal comma 1 continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.
3. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno ed a corresponsione di differenze tassi, assunte in base alle leggi abrogate, si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere.
4. Con la legge finanziaria 2012 si provvede all’adeguamento delle Unità Previsionali di Base conseguente alle abrogazioni disposte al comma 1.
Art. 35. (Copertura finanziaria)
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.
Art. 36. (Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 5 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 2013, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, già abrogato dall'art. 4 della
[4] Comma così modificato dall'art. 4 della
[5] Comma così modificato dall'art. 20 della
[6] Comma abrogato dall'art. 4 della
[7] Inserisce l'art. 12 bis nella
[8] Modifica il comma 1 dell'art. 11 della
[9] Modifica il comma 6 dell'art. 22 della
[10] Sostituisce il comma 7 dell'art. 22 della
[11] Inserisce il comma 7 bis nell'art. 22 della
[12] Modifica il comma 1 dell'art. 6 della
[13] Modifica il comma 1 ter dell'art. 6 della
[14] Modifica il comma 1 quater dell'art. 6 della
[15] Aggiunge i commi 1 quinquies, 1 sexies, 1 septies e 1 octies all'art. 6 della
[16] Inserisce l'art. 3 bis nella
[17] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 24 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[19] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[20] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[21] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[22] Modifica il comma 3 dell'art. 88 della