Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 24/01/2006 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Indebitamento) |
Art. 2. (Vincolo di destinazione) |
Art. 3. (Tassa sulle concessioni regionali) |
Art. 4. (Variazione della tassa per il diritto allo studio universitario) |
Art. 5. (Variazioni dell’aliquota IRAP per cooperative sociali e loro consorzi) |
Art. 6. (Variazione della tassa automobilistica) |
Art. 7. (Istituzione dell’imposta) |
Art. 8. (Soggetti dell’imposta) |
Art. 9. (Modalità di riscossione e versamento) |
Art. 10. (Sanzioni) |
Art. 11. (Norma di rinvio) |
Art. 12. (Norma transitoria) |
Art. 13. (Concorso degli Enti operanti nel settore sanitario al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa regionale) |
Art. 14. (Contenimento degli incrementi di spesa per consulenze, spese di rappresentanza e autovetture) |
Art. 15. (Attività di verifica regionale) |
Art. 16. (Debito informativo) |
Art. 17. (Fondo Investimenti Regionali) |
Art. 18. (Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi) |
Art. 19. (Programma investimenti in sanità) |
Art. 20. (Fondo per gli interventi di bonifica) |
Art. 21. (Dismissione del patrimonio delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) |
Art. 22. (Modalità di dismissione e valorizzazione) |
Art. 23. (Vincolo di destinazione delle risorse derivanti dall’operazione di dismissione mediante alienazione) |
Art. 24. (Estensione ad Enti che erogano assistenza ospedaliera) |
Art. 25. (Definizione del settore regionale allargato) |
Art. 26. (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 2005 n. 4) |
Art. 27. (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2005 n. 3) |
Art. 28. (Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1992 n. 25) |
Art. 29. (Integrazione alla legge regionale 28 novembre 2005 n. 17) |
Art. 30. (Estinzione di crediti) |
Art. 31. (Fondi speciali) |
Art. 32. (Copertura finanziaria) |
Art. 33. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.5.76 - L.R. 24 gennaio 2006, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006).
(B.U. 25 gennaio 2006, n. 1)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Indebitamento)
1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della
Art. 2. (Vincolo di destinazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2006-2008, per l’anno 2006 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate alle esigenze del settore sanitario regionale.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
CAPO I
MODIFICAZIONI DI ALIQUOTE DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 3. (Tassa sulle concessioni regionali)
1. (Omissis) [1].
Art. 4. (Variazione della tassa per il diritto allo studio universitario)
1. A decorrere dall’anno accademico 2006/2007 la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 1 della
euro 70,00 |
per un reddito ISEE sino ad |
euro 13.000,00 |
|
euro 85,00 |
per un reddito ISEE da |
euro 13.000,01 |
a euro 20.000,00 |
euro 100,00 |
per un reddito ISEE da |
euro 20.000,01 |
a euro 30.000,00 |
euro 110,00 |
per un reddito ISEE da |
euro 30.000,01 |
a euro 50.000,00 |
Euro 120,00 |
per un reddito ISEE oltre |
Euro 50.000,00. |
|
Art. 5. (Variazioni dell’aliquota IRAP per cooperative sociali e loro consorzi)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le cooperative sociali e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della
2. L’aliquota di cui al comma 1 si applica limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 6. (Variazione della tassa automobilistica)
1. Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2007 e relativi a periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica e della tassa automobilistica di circolazione sono determinati con l’aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi in vigore nell’anno 2006.
CAPO II
Istituzione dell’Imposta regionale sulla benzina per autotrazione
Art. 7. (Istituzione dell’imposta)
1. è istituita con decorrenza 1° febbraio 2006 l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall’articolo 6, lettera c), della
2. L’imposta è fissata in 0,0258 euro per litro di benzina.
Art. 8. (Soggetti dell’imposta)
1. L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e dal titolare dell'autorizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, su base mensile e sui quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle Finanze del 30 luglio 1996 (modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione).
Art. 9. (Modalità di riscossione e versamento)
1. L’imposta è versata entro il mese successivo a quello di riferimento secondo le modalità individuate con decreto del dirigente competente in materia di tributi, anche mediante strumenti elettronici e telematici [2].
Art. 10. (Sanzioni)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 13, della
2. Gli Uffici Tecnici di Finanza effettuano, ai sensi dell’articolo 3 del
Art. 11. (Norma di rinvio)
1. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del
Art. 12. (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione dell’imposta e, comunque, non oltre il 31 marzo 2006 i soggetti di cui all'articolo 8 sono tenuti, al fine di consentire la costituzione della relativa banca dati, a presentare alla Regione Liguria una comunicazione, in unico esemplare, contenente i seguenti dati:
a) ragione sociale e sede del soggetto obbligato al pagamento;
b) qualità del soggetto (concessionario o società petrolifera);
c) estremi dell’eventuale atto negoziale tra il concessionario e la società petrolifera unica fornitrice.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata dal concessionario e dal titolare dell’impianto di distribuzione di carburante qualora provvedano direttamente all’approvvigionamento nel caso in cui gli impianti di distribuzione siano riforniti da più società. Se è convenuto con apposito atto negoziale che la fornitura sia effettuata da un'unica società petrolifera direttamente al gestore dell’impianto la comunicazione è presentata dalla società petrolifera.
3. Per l'anno 2006 il versamento dell'imposta dovuta per le prime due mensilità è effettuato, unitamente alla terza mensilità, entro il 31 maggio 2006.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
Art. 13. (Concorso degli Enti operanti nel settore sanitario al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa regionale)
1. Per l’anno 2006 le Aziende Sanitarie Locali (ASL), le Aziende Ospedaliere, gli Enti Convenzionati e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), questi ultimi relativamente all’attività di assistenza, adottano misure necessarie ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di equilibrio gestionale, in coerenza con quanto stabilito in sede di intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
2. Per i fini di cui al comma 1, i predetti Enti sono tenuti a garantire che, per l’anno 2006, le spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico degli stessi e dell’IRAP, non superino il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 2 le spese di personale sono considerate al netto:
a) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per l’anno 2006 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.
4. Gli Enti di cui al comma 1, per l’anno 2006, sono tenuti, altresì, a garantire che il costo per beni e servizi comunque definiti, al netto della spesa farmaceutica, non superi il corrispondente ammontare del 2004 incrementato del 5 per cento.
5. Il rispetto degli obiettivi previsti dal presente articolo è attestato mediante apposita certificazione del Direttore generale, vistata dall’organo di revisione contabile, da trasmettere alla Regione entro il 31 marzo 2007.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL).
Art. 14. (Contenimento degli incrementi di spesa per consulenze, spese di rappresentanza e autovetture)
1. Per l’anno 2006, per la Regione e per gli Enti appartenenti al settore regionale allargato, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione pubblica non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004.
2. Per l’anno 2006 gli Enti di cui al comma 1 non possono effettuare spese di rappresentanza e spese per pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 per le medesime finalità.
3. Per l’anno 2006 la spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture adibite al servizio degli Amministratori della Regione non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2004.
CAPO II
COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
Art. 15. (Attività di verifica regionale)
1. La Regione al fine di verificare la rispondenza della gestione degli Enti del settore regionale allargato agli obiettivi stabiliti e alle direttive impartite, può accedere presso tali Enti ed acquisire tutta la documentazione necessaria.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento dell’attività di verifica di cui al comma 1.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’esito dell’attività di verifica condotta nell’anno precedente in attuazione del presente articolo.
Art. 16. (Debito informativo)
1. I soggetti attuatori di programmi finanziati con il concorso di risorse regionali, nazionali e comunitarie sono tenuti ad alimentare periodicamente il flusso informativo sullo stato di attuazione degli interventi.
2. In caso di inadempienza la Regione sospende i pagamenti fino ad avvenuto assolvimento del debito informativo.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e procedure per l’acquisizione dei flussi informativi a carico dei soggetti di cui al comma 1.
4. E’ abrogato l’articolo 14 della
CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI
Art. 17. (Fondo Investimenti Regionali)
1. Il Fondo Investimenti Regionali per il finanziamento dei programmi di investimento comunitari, nazionali e regionali è determinato per l’anno 2006 in 80 milioni di euro.
2. Il fondo è destinato al finanziamento delle politiche di investimento per la dotazione infrastrutturale e lo sviluppo economico e sociale della regione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la ripartizione del Fondo per aree omogenee di intervento.
Art. 18. (Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi)
1. Il Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi è determinato per l’anno 2006 in 10 milioni di euro.
2. Sono finanziati interventi e progetti localizzati nel territorio dell'entroterra ligure secondo le modalità, i criteri ed i settori di intervento indicati nel Protocollo d'Intesa Regione-Province vigente e approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 ottobre 2005 n. 37.
3. (Omissis) [3].
Art. 19. (Programma investimenti in sanità)
1. Il programma di investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2006 in 74,3 milioni di euro.
2. La quota di cofinanziamento a carico della Regione ammonta a 9,3 milioni di euro.
Art. 20. (Fondo per gli interventi di bonifica)
1. E’ istituito il Fondo per gli interventi di bonifica a favore degli Enti pubblici che effettuino interventi di messa in sicurezza, bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale di siti inquinati in danno di responsabili dell’inquinamento, che non provvedano o che non siano individuabili, ovvero di siti di proprietà pubblica.
2. Sul Fondo di cui al comma 1 confluiscono le somme finanziate con vincolo di destinazione per interventi di bonifica e riqualificazione ambientale e restituite alla Regione a seguito degli esiti delle azioni di rivalsa attuate ai sensi dell’articolo 17 del
3. L’articolo 14 della
CAPO IV
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO
Art. 21. (Dismissione del patrimonio delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere)
1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa regionale, le ASL e le Aziende Ospedaliere sono tenute, entro il 31 dicembre 2006, ad attivare le necessarie procedure di dismissione mediante alienazione ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare non impiegato, in via diretta, per lo svolgimento di attività sanitaria e non finalizzato al finanziamento di programmi di investimento già approvati dalla Regione.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ASL e le Aziende Ospedaliere sono tenute a trasmettere alla Regione l’elenco dei beni immobili di cui al comma 1.
3. Nei successivi sessanta giorni dal ricevimento degli elenchi la Giunta regionale con propri provvedimenti individua i beni per i quali le ASL e le Aziende Ospedaliere devono procedere alla dismissione e alla valorizzazione.
4. I beni oggetto di dismissione e di valorizzazione non possono essere ceduti a soggetti compresi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 5, della
Art. 22. (Modalità di dismissione e valorizzazione)
1. Le ASL e le Aziende Ospedaliere si avvalgono delle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia (ARTE) per la determinazione del valore degli immobili di cui all’articolo 21 nonché per la stima dell’eventuale maggior valore conseguente alla modifica della destinazione urbanistica del bene stesso.
2. Le ASL e le Aziende Ospedaliere procedono all’alienazione dei beni immobili di cui all’articolo 21 non suscettibili di valorizzazione tramite procedura ad evidenza pubblica.
3. I beni di cui all’articolo 21 suscettibili di valorizzazione sono ceduti dalle ASL e dalle Aziende Ospedaliere alle ARTE assumendo come corrispettivo il valore di stima dell’immobile nello stato in cui si trova e come prezzo differito il maggior valore conseguente alle procedure di valorizzazione.
4. Le obbligazioni giuridiche scaturite dalle operazioni di alienazione dei beni di cui al comma 2 devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006 e devono prevedere, entro lo stesso termine, il pagamento dell’intero corrispettivo da parte dell’acquirente.
5. Le obbligazioni giuridiche scaturite dalle operazioni di alienazione dei beni di cui al comma 3 devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006 e devono prevedere, entro lo stesso termine, il pagamento a titolo di acconto di una quota del corrispettivo in misura non inferiore al 70 per cento del valore dell’immobile come quantificato antecedentemente alla valorizzazione.
6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore delle ARTE nella misura del 70 per cento del corrispettivo stabilito.
7. Per le attività di cui al presente articolo le ARTE possono avvalersi di soggetti a prevalente partecipazione pubblica non ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 5, della
8. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e dall’articolo 21 comporta la decadenza automatica del direttore generale.
Art. 23. (Vincolo di destinazione delle risorse derivanti dall’operazione di dismissione mediante alienazione)
1. Le ASL e le Aziende Ospedaliere imputano i proventi derivanti dall’alienazione degli immobili di cui all’articolo 21 prioritariamente al ripiano delle perdite degli esercizi precedenti ovvero a ricavo per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Regione [4].
Art. 24. (Estensione ad Enti che erogano assistenza ospedaliera)
1. Le disposizioni contenute nel presente Capo, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti, sono estese anche all’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova, all’Ospedale Evangelico Internazionale di Genova e agli IRCCS “Istituto Giannina Gaslini” di Genova e Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (IST).
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 25. (Definizione del settore regionale allargato)
1. Per l’anno 2006 la Giunta regionale entro il 31 marzo con proprio provvedimento individua gli Enti costituenti il settore regionale allargato.
2. Per gli anni successivi il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro il 31 marzo.
Art. 26. (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, della
Art. 27. (Modifica all’articolo 10 della
1. (Omissis) [5].
Art. 28. (Abrogazione della
1. Dal 1° gennaio 2006 la
Art. 29. (Integrazione alla
1. (Omissis) [6].
Art. 30. (Estinzione di crediti)
1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, i tributi regionali di importo non superiore ad euro 15,00, in essere alla data del 31 dicembre 2005, sono estinti e non si fa luogo al loro accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione, né a quella degli interessi, delle sanzioni tributarie e delle spese ad essi connessi.
2. Allo stesso modo, si considera estinto il credito di importo non superiore ad euro 15,00, in essere alla data del 31 dicembre 2005, costituito esclusivamente da sanzioni e/o interessi e non si fa luogo alla sua contestazione, iscrizione a ruolo e riscossione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31. (Fondi speciali)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della
Art. 32. (Copertura finanziaria)
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2006.
Art. 33. (Dichiarazione d’urgenza)
1. (Omissis).
TABELLA A [7]
(Articolo 31)
AREA
|
Competenza 2006 |
Competenza 2007 |
Competenza 2008
|
I – ISTITUZIONALE
|
40.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
III – TERRITORIO
|
25.000,00
|
50.000,00
|
50.000,00
|
VII – EDILIZIA
|
2.800.000,00 |
2.700.000,00 |
2.350.000,00 |
VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA
|
20.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
IX – SANITA’ X – PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONE
|
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO
|
2.210.000,00 |
3.000.000,00 |
2.000.000,00 |
XII –CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
|
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA |
20.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
XIV – INDUSTRIA E PICCOLA E MEDIA IMPRESA |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
XV – COMMERCIO, FIERE E MERCATI
|
100.000,00 |
|
|
XVIII – GESTIONALE
|
750.000,00 |
1.150.000,00 |
1.150.000,00 |
TABELLA B
(Art. 31)
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
AREA
|
Competenza 2006 |
Competenza 2007 |
Competenza 2008
|
IV - AMBIENTE
|
500.000,00 |
|
|
VII – EDILIZIA
|
7.000.000,00 |
5.000.000,00 |
4.500.000,00 |
VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA
|
500.000,00 |
|
|
X – PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONE
|
1.000.000,00 |
|
|
XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO
|
1.500.000,00 |
|
|
XII –CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
|
500.000,00 |
|
|
XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA |
600.000,00 |
|
|
XIV – INDUSTRIA E PICCOLA E MEDIA IMPRESA |
10.000.000,00 |
|
|
XVII – TURISMO
|
1.000.000,00 |
|
|
XVIII – GESTIONALE
|
2.500.000,00 |
1.000.000,00 |
|
[1] Sostituisce la voce numero d’ordine 17 della tariffa allegata alla
[2] Comma così modificato dall'art. 8 della
[3] Comma abrogato dall'art. 15 della
[4] Comma così modificato dall'art. 23 della
[5] Sostituisce il comma 1 dell'art. 10 della
[6] Inserisce l'art. 2 bis nella
[7] Tabella così sostituita dall'art. 1 della