§ 1.5.142 - L.R. 23 dicembre 2013, n. 41.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:23/12/2013
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Indebitamento)
Art. 2.  (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’ articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2013) [...]
Art. 3.  (Vincolo di destinazione)
Art. 4.  (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)
Art. 5.  (Programma investimenti in sanità)
Art. 6.  (Attivazione interventi di programmazione comunitaria 2014/2020)
Art. 7.  (Attivazione interventi di programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020)
Art. 8.  (Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010))
Art. 9.  (Implementazione attività di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli [...]
Art. 10 . (Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)
Art. 11.  (Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)
Art. 12.  (Spesa per sponsorizzazioni)
Art. 13.  (Riduzione della spesa per trasferte)
Art. 14.  (Riduzione della spesa per formazione)
Art. 15 . (Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)
Art. 16.  (Riduzione delle spese per l'acquisto di mobili ed arredi)
Art. 17.  (Riduzione della spesa per locazioni passive)
Art. 18.  (Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)
Art. 19.  (Cessazione di concessioni gratuite)
Art. 20.  (Modifica all’ articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della [...]
Art. 21.  (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo)
Art. 22.  (Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)
Art. 23.  (Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 (Disposizioni in materia fiscale))
Art. 24.  (Interpretazione autentica di norme)
Art. 25.  (Modifiche alla l.r. 22/2010 )
Art. 26 . (Disposizioni a favore delle farmacie disagiate)
Art. 27.  (Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale di cittadini extra UE soggiornanti per motivi di studio)
Art. 28.  (Variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale (IRPEF))
Art. 29 . (Variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale (IRPEF) per l’anno d’imposta 2013)
Art. 30.  (Copertura finanziaria)
Art. 31.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 1.5.142 - L.R. 23 dicembre 2013, n. 41.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)

(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23)

 

Art. 1. (Indebitamento)

     1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato per l’anno 2014 in euro 100.000.000,00.

 

     Art. 2. (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’ articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2013) e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata per l’anno 2014 l’autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo degli esercizi 2007 e 2008 di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 52/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. (Vincolo di destinazione)

     1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2014-2016, per l’anno 2014 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

 

     Art. 4. (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)

     1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2014 deve assicurare, in termini di competenza finanziaria e competenza euro compatibile, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

 

     Art. 5. (Programma investimenti in sanità)

     1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2014 in euro 152.197.132,32.

 

     Art. 6. (Attivazione interventi di programmazione comunitaria 2014/2020)

     1. Nelle more della definitiva approvazione della programmazione comunitaria 2014/2020, al fine di consentire l’avvio tempestivo delle azioni ivi previste, mediante l’attivazione dei primi interventi indifferibili, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare quota di cofinanziamento statale e comunitario del programma nel limite massimo di euro 7.000.000,00, da utilizzare secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.

 

     Art. 7. (Attivazione interventi di programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020)

     1. Nelle more della definitiva approvazione della programmazione FSC 2014/2020, al fine di consentire l’avvio tempestivo delle azioni ivi previste, mediante l’attivazione dei primi interventi indifferibili, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare una quota del programma nel limite massimo di euro 3.000.000,00, da utilizzare secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.

 

     Art. 8. (Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010))

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 62/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi direttamente, con le medesime finalità, all’Agenzia di cui all’articolo 11 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33(Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale), nonché alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.) al fine di attivare idonei strumenti finanziari di supporto, anche attraverso gli strumenti di cui all’articolo 23 della l.r. 33/2013. ”.

 

     Art. 9. (Implementazione attività di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. Al fine di implementare le attività di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c) ed h), della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento all’attività di controllo e vigilanza ambientale inerente le sorgenti di radiazioni ionizzanti e la radioattività ambientale ed all’attività di gestione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, si concede all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) il contributo annuale di euro 50.000,00; la Giunta regionale stabilisce le modalità di concessione ed utilizzo del citato contributo.

 

          Art. 10. (Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)

     1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2014 non può essere superiore all’80 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2013 per le medesime finalità.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.

     3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;

b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 19 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall’articolo 56 bis del decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

     5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

     6. Gli enti di cui al comma 5 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. I direttori degli enti del settore regionale allargato che hanno conferito l'incarico rispondono dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto - legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

     8. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti con oneri a carico delle risorse trasferite dallo Stato per tale finalità.

 

     Art. 11. (Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)

     1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2014, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2013 per le medesime finalità.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.

     4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

 

     Art. 12. (Spesa per sponsorizzazioni)

     1. La Regione, per l'anno 2014, non effettua spese per sponsorizzazioni.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

 

     Art. 13. (Riduzione della spesa per trasferte)

     1. Il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2014, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2013 per le medesime finalità.

     2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell’organo di vertice dell’Ente di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato - regioni del 3 dicembre 2009 recante "Patto per la salute 2010 - 2012" e alla partecipazione da parte degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dalla Regione.

     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

 

     Art. 14. (Riduzione della spesa per formazione)

     1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2014, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'ARPAL per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 15. (Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)

     1. La Regione attua le disposizioni di contenimento di spesa per autovetture di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis, del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013, e di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

     2. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2014, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2013 per le medesime finalità e fino al 31 dicembre 2015 non è possibile acquistare autovetture, né stipulare contratti di leasing finanziario aventi ad oggetto autovetture, salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 4 e 4 bis, del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013.

     3. Il limite di spesa di cui al comma 2 può essere derogato per effetto dei contratti pluriennali già in essere al momento dell'entrata in vigore della l. 135/2012.

     4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato e al servizio di Protezione Civile, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

 

     Art. 16. (Riduzione delle spese per l'acquisto di mobili ed arredi)

     1. Il complesso della spesa per l'acquisto di mobili ed arredi, per l'anno 2014, non può essere superiore al 20 per cento della media del complesso degli impegni di spesa assunti negli anni 2010 e 2011 per le medesime finalità.

 

     Art. 17. (Riduzione della spesa per locazioni passive)

     1. Alle locazioni passive della Regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.

     2. Nel caso di rinnovo di contratti aventi scadenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica una riduzione pari almeno a quella prevista dall'articolo 3, comma 4, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.

 

     Art. 18. (Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)

     1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17.

     3. Gli organi di vertice degli enti appartenenti al settore regionale allargato adottano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmettono alla Regione.

 

     Art. 19. (Cessazione di concessioni gratuite)

     1. Alle concessioni di beni immobili regionali assentite a favore di enti pubblici a titolo gratuito, anche sulla base di normative speciali regionali di settore, a far data dall’entrata in vigore della presente legge, si applica un canone ricognitorio ai sensi dell’ articolo 48, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 20. (Modifica all’ articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21 ))

     1. L’articolo 10 della l.r. 28/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 10

(Tutela giurisdizionale)

1. Per le controversie relative alla contestazione delle sanzioni è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e successive modificazioni ed integrazioni. ”.

 

     Art. 21. (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo)

     1. L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio marittimo situati nell’ambito territoriale della Regione Liguria ed istituita quale tributo proprio dall’articolo 24 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2013)) e successive modificazioni ed integrazioni è dovuta alla Regione Liguria dal concessionario. Nelle circoscrizioni di competenza delle autorità portuali l’imposta è dovuta per le sole concessioni rilasciate a uso turistico ricreativo.

     2. La misura dell’imposta è pari a una percentuale della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali già dovuti per il 2013 e modificabili solo in base ai dati Istat annuali, così determinata:

a) 10 per cento per le concessioni demaniali marittime riguardanti le strutture dedicate alla nautica da diporto come definite dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, i cantieri navali e la pesca professionale così come definiti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), le occupazioni dell’Ente pubblico con esclusione di quelle a uso turistico ricreativo, le pertinenze per la parte soggetta all’applicazione del canone di cui all’articolo 1, comma 251, punto 2.1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), le concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e le concessioni di cui al all’articolo 39, secondo comma, del Codice della Navigazione e di cui all’articolo 37 del regolamento del Codice della Navigazione;

b) 25 per cento per tutte le concessioni demaniali marittime rilasciate per usi diversi da quelli riportati alla lettera a), ivi comprese quelle a uso turistico ricreativo rilasciate e gestite dalle autorità portuali.

L’imposta di cui alla lettera b) non è dovuta dai soggetti titolari di “beni incamerati”.

     3. Entro il 30 maggio di ogni anno i comuni, le autorità portuali e le capitanerie di porto quantificano e comunicano alla Regione Liguria e notificano ai soggetti passivi di cui al comma 1 gli importi dovuti di rispettiva competenza.

     4. I soggetti passivi di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento dell’imposta entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Liguria ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale specificando l’anno di imposta cui si riferisce il pagamento, l’Ente che ha rilasciato la concessione e gli estremi della stessa la cui mancata indicazione è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 50,00.

     5. In assenza della comunicazione dell’ammontare del canone aggiornato da parte delle autorità competenti di cui al comma 3, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell’imposta nei termini di cui al comma 4 ed in misura pari a quella dell’anno precedente, salvo conguaglio.

     6. Per le violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 28/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

     7. Per le controversie relative all'accertamento ed alla contestazione delle sanzioni, alla riscossione dell'imposta, nonché al rimborso della stessa è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. Per le somme non dovute, erroneamente o indebitamente versate, è consentito il rimborso in favore dei soggetti aventi diritto. Il rimborso è concesso previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell’apposita istanza che i soggetti interessati trasmettono, pena la decadenza, entro tre anni dalla data dell’avvenuto pagamento. Per le istanze pervenute a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.

     9. Il diritto alla riscossione dell’imposta si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

     10. Al fine di garantire la corretta gestione dell’imposta, la Regione può, altresì, accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni, nel rispetto della normativa statale di riferimento.

     11. Una quota pari all’80 per cento della differenza tra il gettito derivante dal presente articolo e la somma accertata al capitolo n. 5 dello stato di previsione dell’entrata, come risultante nel Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012 di cui alla legge regionale 16 luglio 2013, n. 21 (Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2012) è destinata ai comuni costieri, sulla base di progettualità da loro avanzate secondo le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale. Tale quota è finalizzata esclusivamente ad interventi afferenti la costa e, in particolare, di salvaguardia e di protezione dal rischio concreto di dissesto idrogeologico, nonché per la gestione, la fruizione ed il mantenimento del demanio marittimo e, al di fuori della circoscrizione di competenza delle autorità portuali, a difesa della costa nel rispetto delle competenze di cui al titolo II della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni ed integrazioni.

     12. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, constatate con le formalità previste dal comma 6, è effettuato dai comuni.

     13. L'accertamento è effettuato dai comuni anche nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa.

     14. I comuni contestano la violazione al trasgressore e agli eventuali coobbligati, conformemente alla normativa vigente, con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso, degli interessi moratori e della sanzione amministrativa tributaria.

     15. Le entrate derivanti dalle attività di cui ai commi 12, 13 e 14 sono introitate dai comuni, che provvedono a riversare alla Regione Liguria le somme relative a tributo ed interessi moratori.

     16. I comuni procedono alla riscossione coattiva delle somme dovute, a seguito delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto - legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

     17. La disciplina di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Dalla medesima data sono abrogati la legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2 (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile), l’articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1995, n. 56 (Provvedimenti in materia di tributi regionali) e l’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38 ((Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012). Le procedure di riscossione ordinaria e coattiva già attivate vengono portate a conclusione ai sensi della previgente normativa.

 

     Art. 22. (Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)

     1. Non costituiscono titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonché l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico (PRA).

     2. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita. In caso di vendita del veicolo il concessionario è tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all’avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.

     3. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modificazioni ed integrazioni, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

     4. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, i veicoli di cui la Giunta regionale o il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria risultano proprietari negli archivi del PRA sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

 

     Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 (Disposizioni in materia fiscale))

     1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 43/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446(Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi) e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata di un punto percentuale per i soggetti passivi che esercitano le attività comprese nelle seguenti categorie e sottocategorie riferite ad attività economiche, secondo la classificazione denominata ATECO 2007:

a) 06.10.00 (Estrazione di petrolio), 06.20.00 (Estrazione di gas naturale), 09.10.00 (Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale), con esclusione della prospezione;

b) 19.10.09 (Fabbricazione di prodotti di cokeria), 19.20.10 (Raffineria di petrolio), 24.46.00 (Trattamento di combustibili nucleari – escluso l’arricchimento di uranio impoverito);

c) 35.11.00 (Produzione di energia elettrica), 35.13.00 (Distribuzione di energia elettrica), 35.14.00 (Commercio di energia elettrica), 35.21.00 (Produzione di gas), 35.22.00 (Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte), 35.23.00 (Commercio di gas distribuito mediante condotte), 35.30.00 (Fornitura di vapore e aria condizionata);

d) 53.10.00 (Attività postali con obbligo di servizio universale), 53.20.00 (Attività postali senza obbligo di servizio universale), 61.10.00 (Telecomunicazioni fisse), 61.20.00 (Telecomunicazioni mobili).”.

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 43/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai fini dell’inclusione nelle categorie e sottocategorie di cui al comma 1 rileva l’attività principale esercitata.”.

 

     Art. 24. (Interpretazione autentica di norme)

     1. Per “incremento di valore”, come indicato dall’articolo 29, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012)) e successive modificazioni ed integrazioni, si intende la differenza tra il valore iniziale dell’immobile ed il maggior valore dell’immobile stesso acquisito in conseguenza delle modifiche di destinazione urbanistica.

     2. Relativamente alle procedure di cui all’articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2011)) e successive modificazioni ed integrazioni, l’incremento di valore, così come specificato al comma 1, è costituito dalla differenza tra il valore dell’immobile al momento dell’acquisto effettuato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 22 ed il maggior valore dell’immobile stesso acquisito in conseguenza delle modifiche di destinazione urbanistica.

 

     Art. 25. (Modifiche alla l.r. 22/2010 )

     1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “2013” è sostituita dalla seguente: “2014”.

     2. Alla fine del comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “, tenuto conto delle spese sostenute”.

 

          Art. 26. (Disposizioni a favore delle farmacie disagiate)

     1. La Regione Liguria, al fine di garantire la capillarità dell’assistenza farmaceutica nel territorio regionale, interviene finanziariamente in favore delle farmacie a basso fatturato con un contributo annuale.

     2. II contributo è concesso, fino a esaurimento della somma stanziata nell’annualità, in favore delle farmacie che hanno realizzato nell’anno di riferimento un volume d’affari ai fini IVA non superiore a euro 150.000,00, indipendentemente dal comune o centro abitato in cui sono situate. Tale importo è periodicamente aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP).

     3. La Giunta regionale con apposita deliberazione determina annualmente lo stanziamento da destinare alle finalità di cui al comma 1, nonché le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo.

     4. Le Aziende sanitarie locali provvedono al calcolo della ripartizione della somma stanziata nell’annualità tra le varie farmacie aventi diritto poste sul territorio di propria competenza che hanno presentato richiesta e all’erogazione dei relativi contributi.

     5. L’ammontare del singolo contributo è determinato in ragione del numero di richieste pervenute, nonché in relazione al periodo e all’orario di effettiva apertura dell’esercizio nell’anno di riferimento. Il contributo in ogni caso non può superare, per ogni singolo beneficiario, gli importi degli aiuti “de minimis” fissati dall’Unione europea.

     6. Per le farmacie che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno di riferimento del contributo il parametro di cui al comma 2 e l’ammontare del contributo sono calcolati su base mensile.

     7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con stanziamenti non a carico del Fondo Sanitario Regionale, iscritti annualmente nello stato di previsione della spesa del bilancio, all’U.P.B. 9.101 “Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale”. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

     8. La legge regionale 2 febbraio 1984, n. 11 (Contributo aggiuntivo per le farmacie rurali che già percepiscono l’indennità di residenza ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221) è abrogata.

 

     Art. 27. (Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale di cittadini extra UE soggiornanti per motivi di studio)

     1. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni ed integrazioni, gli studenti extracomunitari che si iscrivono per la prima volta a un corso di studi presso istituti o università ubicati nel territorio regionale possono chiedere l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale previa corresponsione di un contributo forfettario, pari a euro 35,00, per la copertura sanitaria dell’ultimo trimestre dell’anno.

     2. Per gli anni successivi resta ferma la corresponsione del contributo come determinato dal decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1986 (Determinazione per l’anno 1986 del contributo per l’assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33).

 

     Art. 28. (Variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale (IRPEF))

     1. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno indicato all’ articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni anche disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, l’aliquota base dell’addizionale regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, è incrementata per scaglioni di reddito:

a) di 0 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00;

b) di 0,58 punti percentuali per redditi oltre 15.000,00 fino a euro 28.000,00;

c) di 1,08 punti percentuali per redditi oltre 28.000,00 fino a euro 55.000,00;

d) di 1,09 punti percentuali per redditi oltre 55.000,00 fino a euro 75.000,00;

e) di 1,10 punti percentuali per redditi oltre euro 75.000,00.

     2. L’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 (Disposizioni in materia fiscale) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato a decorrere dal termine indicato al comma 1.

 

     Art. 29. (Variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale (IRPEF) per l’anno d’imposta 2013)

     1. Per l’anno d’imposta 2013, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale (IRPEF) non superiore ad euro 28.000,00 è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

     2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale (IRPEF) superiore ad euro 28.000,00, per l’anno d’imposta 2013, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui all’articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, da applicarsi all’intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

     3. Per l’anno d’imposta 2013 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale (IRPEF) compreso fra euro 28.000,01 ed euro 28.142,46, l’imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 28.142,46 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF) [1].

     4. Il minor gettito derivante alla variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito, stimato in euro 27.500.000,00 per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2013, trova compensazione nella revoca per pari importo dell’autorizzazione all’impegno di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2013) sulle somme stanziate all’U.P.B. 9.208 “Finanziamento ripiano disavanzi” dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 30. (Copertura finanziaria)

     1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.

 

     Art. 31. (Dichiarazione d'urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 31 dicembre 2013, n. 31.