Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 23/12/2013 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. (Indebitamento) |
Art. 2. (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’ articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2013) [...] |
Art. 3. (Vincolo di destinazione) |
Art. 4. (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione) |
Art. 5. (Programma investimenti in sanità) |
Art. 6. (Attivazione interventi di programmazione comunitaria 2014/2020) |
Art. 7. (Attivazione interventi di programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020) |
Art. 8. (Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010)) |
Art. 9. (Implementazione attività di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli [...] |
Art. 10 . (Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza) |
Art. 11. (Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza) |
Art. 12. (Spesa per sponsorizzazioni) |
Art. 13. (Riduzione della spesa per trasferte) |
Art. 14. (Riduzione della spesa per formazione) |
Art. 15 . (Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale) |
Art. 16. (Riduzione delle spese per l'acquisto di mobili ed arredi) |
Art. 17. (Riduzione della spesa per locazioni passive) |
Art. 18. (Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale) |
Art. 19. (Cessazione di concessioni gratuite) |
Art. 20. (Modifica all’ articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della [...] |
Art. 21. (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo) |
Art. 22. (Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale) |
Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 (Disposizioni in materia fiscale)) |
Art. 24. (Interpretazione autentica di norme) |
Art. 25. (Modifiche alla l.r. 22/2010 ) |
Art. 26 . (Disposizioni a favore delle farmacie disagiate) |
Art. 27. (Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale di cittadini extra UE soggiornanti per motivi di studio) |
Art. 28. (Variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale (IRPEF)) |
Art. 29 . (Variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale (IRPEF) per l’anno d’imposta 2013) |
Art. 30. (Copertura finanziaria) |
Art. 31. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 1.5.142 - L.R. 23 dicembre 2013, n. 41.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23)
Art. 1. (Indebitamento)
1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della
Art. 2. (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’ articolo 6, comma 1, lettera a), della
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, della
Art. 3. (Vincolo di destinazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2014-2016, per l’anno 2014 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.
Art. 4. (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)
1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2014 deve assicurare, in termini di competenza finanziaria e competenza euro compatibile, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.
Art. 5. (Programma investimenti in sanità)
1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2014 in euro 152.197.132,32.
Art. 6. (Attivazione interventi di programmazione comunitaria 2014/2020)
1. Nelle more della definitiva approvazione della programmazione comunitaria 2014/2020, al fine di consentire l’avvio tempestivo delle azioni ivi previste, mediante l’attivazione dei primi interventi indifferibili, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare quota di cofinanziamento statale e comunitario del programma nel limite massimo di euro 7.000.000,00, da utilizzare secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.
Art. 7. (Attivazione interventi di programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020)
1. Nelle more della definitiva approvazione della programmazione FSC 2014/2020, al fine di consentire l’avvio tempestivo delle azioni ivi previste, mediante l’attivazione dei primi interventi indifferibili, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare una quota del programma nel limite massimo di euro 3.000.000,00, da utilizzare secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.
Art. 8. (Modifica alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della
“1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi direttamente, con le medesime finalità, all’Agenzia di cui all’articolo 11 della
Art. 9. (Implementazione attività di cui alla
1. Al fine di implementare le attività di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c) ed h), della
Art. 10. (Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)
1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2014 non può essere superiore all’80 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2013 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;
b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del
c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;
e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della
f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.
5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
6. Gli enti di cui al comma 5 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. I direttori degli enti del settore regionale allargato che hanno conferito l'incarico rispondono dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto -
8. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti con oneri a carico delle risorse trasferite dallo Stato per tale finalità.
Art. 11. (Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)
1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2014, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2013 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.
4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).
Art. 12. (Spesa per sponsorizzazioni)
1. La Regione, per l'anno 2014, non effettua spese per sponsorizzazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.
Art. 13. (Riduzione della spesa per trasferte)
1. Il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2014, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2013 per le medesime finalità.
2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell’organo di vertice dell’Ente di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato - regioni del 3 dicembre 2009 recante "Patto per la salute 2010 - 2012" e alla partecipazione da parte degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dalla Regione.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.
Art. 14. (Riduzione della spesa per formazione)
1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2014, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'ARPAL per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al
Art. 15. (Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)
1. La Regione attua le disposizioni di contenimento di spesa per autovetture di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis, del
2. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2014, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2013 per le medesime finalità e fino al 31 dicembre 2015 non è possibile acquistare autovetture, né stipulare contratti di leasing finanziario aventi ad oggetto autovetture, salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 4 e 4 bis, del
3. Il limite di spesa di cui al comma 2 può essere derogato per effetto dei contratti pluriennali già in essere al momento dell'entrata in vigore della
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato e al servizio di Protezione Civile, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.
Art. 16. (Riduzione delle spese per l'acquisto di mobili ed arredi)
1. Il complesso della spesa per l'acquisto di mobili ed arredi, per l'anno 2014, non può essere superiore al 20 per cento della media del complesso degli impegni di spesa assunti negli anni 2010 e 2011 per le medesime finalità.
Art. 17. (Riduzione della spesa per locazioni passive)
1. Alle locazioni passive della Regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del
2. Nel caso di rinnovo di contratti aventi scadenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica una riduzione pari almeno a quella prevista dall'articolo 3, comma 4, del
Art. 18. (Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17.
3. Gli organi di vertice degli enti appartenenti al settore regionale allargato adottano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmettono alla Regione.
Art. 19. (Cessazione di concessioni gratuite)
1. Alle concessioni di beni immobili regionali assentite a favore di enti pubblici a titolo gratuito, anche sulla base di normative speciali regionali di settore, a far data dall’entrata in vigore della presente legge, si applica un canone ricognitorio ai sensi dell’ articolo 48, comma 1, della
Art. 20. (Modifica all’ articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“ Articolo 10
(Tutela giurisdizionale)
1. Per le controversie relative alla contestazione delle sanzioni è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al
Art. 21. (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo)
1. L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio marittimo situati nell’ambito territoriale della Regione Liguria ed istituita quale tributo proprio dall’articolo 24 della
2. La misura dell’imposta è pari a una percentuale della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali già dovuti per il 2013 e modificabili solo in base ai dati Istat annuali, così determinata:
a) 10 per cento per le concessioni demaniali marittime riguardanti le strutture dedicate alla nautica da diporto come definite dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del
b) 25 per cento per tutte le concessioni demaniali marittime rilasciate per usi diversi da quelli riportati alla lettera a), ivi comprese quelle a uso turistico ricreativo rilasciate e gestite dalle autorità portuali.
L’imposta di cui alla lettera b) non è dovuta dai soggetti titolari di “beni incamerati”.
3. Entro il 30 maggio di ogni anno i comuni, le autorità portuali e le capitanerie di porto quantificano e comunicano alla Regione Liguria e notificano ai soggetti passivi di cui al comma 1 gli importi dovuti di rispettiva competenza.
4. I soggetti passivi di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento dell’imposta entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Liguria ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale specificando l’anno di imposta cui si riferisce il pagamento, l’Ente che ha rilasciato la concessione e gli estremi della stessa la cui mancata indicazione è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 50,00.
5. In assenza della comunicazione dell’ammontare del canone aggiornato da parte delle autorità competenti di cui al comma 3, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell’imposta nei termini di cui al comma 4 ed in misura pari a quella dell’anno precedente, salvo conguaglio.
6. Per le violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla
7. Per le controversie relative all'accertamento ed alla contestazione delle sanzioni, alla riscossione dell'imposta, nonché al rimborso della stessa è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al
8. Per le somme non dovute, erroneamente o indebitamente versate, è consentito il rimborso in favore dei soggetti aventi diritto. Il rimborso è concesso previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell’apposita istanza che i soggetti interessati trasmettono, pena la decadenza, entro tre anni dalla data dell’avvenuto pagamento. Per le istanze pervenute a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
9. Il diritto alla riscossione dell’imposta si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
10. Al fine di garantire la corretta gestione dell’imposta, la Regione può, altresì, accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni, nel rispetto della normativa statale di riferimento.
11. Una quota pari all’80 per cento della differenza tra il gettito derivante dal presente articolo e la somma accertata al capitolo n. 5 dello stato di previsione dell’entrata, come risultante nel Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012 di cui alla
12. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, constatate con le formalità previste dal comma 6, è effettuato dai comuni.
13. L'accertamento è effettuato dai comuni anche nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa.
14. I comuni contestano la violazione al trasgressore e agli eventuali coobbligati, conformemente alla normativa vigente, con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso, degli interessi moratori e della sanzione amministrativa tributaria.
15. Le entrate derivanti dalle attività di cui ai commi 12, 13 e 14 sono introitate dai comuni, che provvedono a riversare alla Regione Liguria le somme relative a tributo ed interessi moratori.
16. I comuni procedono alla riscossione coattiva delle somme dovute, a seguito delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto -
17. La disciplina di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Dalla medesima data sono abrogati la
Art. 22. (Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)
1. Non costituiscono titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonché l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico (PRA).
2. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita. In caso di vendita del veicolo il concessionario è tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all’avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.
3. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del
4. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, i veicoli di cui la Giunta regionale o il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria risultano proprietari negli archivi del PRA sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
Art. 23. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“1. L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all’articolo 16, comma 1, del
a) 06.10.00 (Estrazione di petrolio), 06.20.00 (Estrazione di gas naturale), 09.10.00 (Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale), con esclusione della prospezione;
b) 19.10.09 (Fabbricazione di prodotti di cokeria), 19.20.10 (Raffineria di petrolio), 24.46.00 (Trattamento di combustibili nucleari – escluso l’arricchimento di uranio impoverito);
c) 35.11.00 (Produzione di energia elettrica), 35.13.00 (Distribuzione di energia elettrica), 35.14.00 (Commercio di energia elettrica), 35.21.00 (Produzione di gas), 35.22.00 (Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte), 35.23.00 (Commercio di gas distribuito mediante condotte), 35.30.00 (Fornitura di vapore e aria condizionata);
d) 53.10.00 (Attività postali con obbligo di servizio universale), 53.20.00 (Attività postali senza obbligo di servizio universale), 61.10.00 (Telecomunicazioni fisse), 61.20.00 (Telecomunicazioni mobili).”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. Ai fini dell’inclusione nelle categorie e sottocategorie di cui al comma 1 rileva l’attività principale esercitata.”.
Art. 24. (Interpretazione autentica di norme)
1. Per “incremento di valore”, come indicato dall’articolo 29, comma 2, della
2. Relativamente alle procedure di cui all’articolo 22 della
Art. 25. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della
2. Alla fine del comma 7 dell’articolo 22 della
Art. 26. (Disposizioni a favore delle farmacie disagiate)
1. La Regione Liguria, al fine di garantire la capillarità dell’assistenza farmaceutica nel territorio regionale, interviene finanziariamente in favore delle farmacie a basso fatturato con un contributo annuale.
2. II contributo è concesso, fino a esaurimento della somma stanziata nell’annualità, in favore delle farmacie che hanno realizzato nell’anno di riferimento un volume d’affari ai fini IVA non superiore a euro 150.000,00, indipendentemente dal comune o centro abitato in cui sono situate. Tale importo è periodicamente aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP).
3. La Giunta regionale con apposita deliberazione determina annualmente lo stanziamento da destinare alle finalità di cui al comma 1, nonché le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo.
4. Le Aziende sanitarie locali provvedono al calcolo della ripartizione della somma stanziata nell’annualità tra le varie farmacie aventi diritto poste sul territorio di propria competenza che hanno presentato richiesta e all’erogazione dei relativi contributi.
5. L’ammontare del singolo contributo è determinato in ragione del numero di richieste pervenute, nonché in relazione al periodo e all’orario di effettiva apertura dell’esercizio nell’anno di riferimento. Il contributo in ogni caso non può superare, per ogni singolo beneficiario, gli importi degli aiuti “de minimis” fissati dall’Unione europea.
6. Per le farmacie che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno di riferimento del contributo il parametro di cui al comma 2 e l’ammontare del contributo sono calcolati su base mensile.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con stanziamenti non a carico del Fondo Sanitario Regionale, iscritti annualmente nello stato di previsione della spesa del bilancio, all’U.P.B. 9.101 “Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale”. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
8. La
Art. 27. (Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale di cittadini extra UE soggiornanti per motivi di studio)
1. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 34, comma 5, del
2. Per gli anni successivi resta ferma la corresponsione del contributo come determinato dal decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1986 (Determinazione per l’anno 1986 del contributo per l’assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell’art. 5 del
Art. 28. (Variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale (IRPEF))
1. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno indicato all’ articolo 6, comma 7, del
a) di 0 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00;
b) di 0,58 punti percentuali per redditi oltre 15.000,00 fino a euro 28.000,00;
c) di 1,08 punti percentuali per redditi oltre 28.000,00 fino a euro 55.000,00;
d) di 1,09 punti percentuali per redditi oltre 55.000,00 fino a euro 75.000,00;
e) di 1,10 punti percentuali per redditi oltre euro 75.000,00.
2. L’articolo 1 della
Art. 29. (Variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale (IRPEF) per l’anno d’imposta 2013)
1. Per l’anno d’imposta 2013, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui all’articolo 50 del
2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale (IRPEF) superiore ad euro 28.000,00, per l’anno d’imposta 2013, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui all’articolo 50 del
3. Per l’anno d’imposta 2013 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale (IRPEF) compreso fra euro 28.000,01 ed euro 28.142,46, l’imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 28.142,46 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF) [1].
4. Il minor gettito derivante alla variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito, stimato in euro 27.500.000,00 per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2013, trova compensazione nella revoca per pari importo dell’autorizzazione all’impegno di cui alla
Art. 30. (Copertura finanziaria)
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.
Art. 31. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 31 dicembre 2013, n. 31.