§ 1.6.28 - L.R. 27 dicembre 1994, n. 66.
Tasse sulle concessioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:27/12/1994
Numero:66


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della tassa).
Art. 2.  (Obbligo del pagamento).
Art. 3.  (Modalità di pagamento).
Art. 4.  (Riscossione coattiva).
Art. 5.  (Efficacia degli atti).
Art. 6.  (Sanzioni).
Art. 7.  (Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni).
Art. 8.  (Riscossione del tributo e delle sanzioni amministrative tributarie).
Art. 9.  (Anagrafe tributaria regionale).
Art. 10.  (Tutela giurisdizionale e amministrativa).
Art. 11.  (Termini per accertamento e rimborsi).
Art. 12.  (Rinvio).
Art. 13.  (Norme abrogate).
Art. 14.  (Estinzione di crediti).
Art. 15.  (Norma transitoria).


§ 1.6.28 - L.R. 27 dicembre 1994, n. 66. [1]

Tasse sulle concessioni regionali.

(B.U. 11 gennaio 1995, n. 1).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto della tassa).

     1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa allegata, che è parte integrante della presente legge, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

     2. Gli importi complessivi relativi a tasse, sovrattasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili sono arrotondati alle mille lire inferiori in caso di frazioni fino alle cinquecento lire, alle mille lire superiori per frazioni superiori a lire cinquecento.

 

     Art. 2. (Obbligo del pagamento).

     1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e deve essere corrisposta non oltre la consegna dell'atto stesso all'interessato.

     2. La tassa di rinnovo deve essere corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, sono di nuovo posti in essere.

     3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione devono essere versate nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

     4. Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità superi l'anno, sono soggetti ad una ulteriore tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella stessa tariffa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

 

     Art. 3. (Modalità di pagamento).

     1. Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione.

 

     Art. 4. (Riscossione coattiva).

     1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657) e successive modificazioni.

 

     Art. 5. (Efficacia degli atti).

     1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state corrisposte.

 

     Art. 6. (Sanzioni). [2]

     1. Chi esercita una attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolto la relativa tassa, incorre, oltre al pagamento della tassa evasa, nella sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

     2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 (riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di ritardato o insufficiente pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, il trasgressore è soggetto a sanzione amministrativa tributaria pari al 30 per cento del tributo versato in parte o versato oltre i termini previsti.

     3. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

     3 bis. Ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996 n. 662) e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle ipotesi previste dal comma 1 del predetto articolo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto entro il termine previsto, la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se il pagamento viene comunque eseguito prima che la violazione sia stata constatata o siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore e i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza [3].

 

     Art. 7. (Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni). [4]

     1. Le violazioni alle norme della presente legge sono constatate mediante processo verbale, oltre che dagli organi individuati dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche da funzionari regionali nominati dal Direttore Generale competente e muniti di speciale tessera di riconoscimento, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti d'ufficio, dal personale competente all'accertamento dei tributi della Regione.

     2. Il processo verbale di constatazione deve essere trasmesso, a cura degli Uffici dai quali dipendono gli accertatori, alla Regione per l'avvio del procedimento previsto dai commi 3, 4, 5 e 6.

     3. L'accertamento della violazione e l'irrogazione delle sanzioni relative sono demandati al dirigente della Struttura competente per i tributi della Regione.

     4. I trasgressori possono definire la controversia, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione immediata, con le modalità previste dall'articolo 16, comma 3, del d.lgs. 472/1997.

     5. Entro lo stesso termine, in alternativa, possono essere presentate deduzioni difensive ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del d.lgs. 472/1997.

     6. Se non interviene la definizione agevolata, o non sono presentate deduzioni difensive, o queste ultime non sono accolte, il dirigente della Struttura competente per i tributi della Regione provvede alla riscossione coattiva, ai sensi dell'articolo 4.

 

     Art. 8. (Riscossione del tributo e delle sanzioni amministrative tributarie). [5]

     1. Il pagamento del tributo e delle sanzioni relative, irrogate ai sensi dell'articolo 7, è effettuato mediante versamento alla Tesoreria Regionale su appositi conti correnti postali.

 

     Art. 9. (Anagrafe tributaria regionale).

     1. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi, elencati nella tariffa allegata alla presente legge, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono tenuti, entro il 30 aprile di ogni anno, a comunicare gli estremi alla Regione, a mezzo di elenchi distinti per categoria e classificazione, relativamente ai provvedimenti in essere nell'anno precedente.

     2. I provvedimenti di concessione di nuova emanazione devono contenere espressamente, tra l'altro, gli estremi del bollettino del conto corrente postale nonché la somma corrisposta per la tassa di rilascio.

 

     Art. 10. (Tutela giurisdizionale e amministrativa). [6]

     1. Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso amministrativo o giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 472/1997.

     2. Il ricorso amministrativo è ammesso, per motivi di legittimità e di merito, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Termini per accertamento e rimborsi). [7]

     1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

     2. Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al giorno dal pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

 

     Art. 12. (Rinvio). [8]

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa regionale in materia di disposizioni generali concernenti le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati e le disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative.

 

     Art. 13. (Norme abrogate).

     1. E' abrogata la legge regionale 15 giugno 1981, n. 21. Sono altresì abrogate le leggi regionali 6 dicembre 1983, n. 45, 4 gennaio 1984, n. 2 e 20 dicembre 1988, n. 72 nonché gli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 dicembre 1990, n. 35 ed il Titolo I, articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 13 gennaio 1993, n. 1.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI ESTINZIONE DI TRIBUTI REGIONALI

E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 14. (Estinzione di crediti).

     1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1993, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse e diritti di notifica ad essi connessi. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse di importi non superiori a lire 20.000.

 

     Art. 15. (Norma transitoria).

     1. I procedimenti di accertamento e riscossione comunque pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della disciplina della legge 15 giugno 1981, n. 21 abrogata con la presente legge.

 

 

ALLEGATO

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

 

TARIFFA

 

Titolo I

Igiene e sanità

 

Num. d'ord.

D.P.R. 1961/121

(D.P.R. 1972/641)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

1 [9]

15

Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei Comuni con popolazione [10]:

 

 

a) fino a 5.000 abitanti 

450.000 

90.000 

b) da 5.001 a 10.000 abitanti 

1.346.000 

270.000 

c) da 10.001 15.000 abitanti 

2.690.000 

540.000 

d) da 15.001 a 40.000 abitanti 

4.302.000 

862.000 

e) da 40.001 a 100.000 abitanti 

6.450.000 

1.294.000 

f) da 100.001 a 200.000 abitanti 

8.602.000 

1.724.000 

g) da 200.001 a 500.000 abitanti 

13.438.000 

2.688.000 

h) superiore a 500.000 abitanti 

21.500.000 

4.302.000 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera m)

 

 

Nota:

La tassa è riferita non soltanto alle concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche alle concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari. 

La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'articolo 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso Comune. La tassa non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato articolo 109 e dell'articolo 28 del Regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.

La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate. 

Analogamente la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'articolo 369 del suddetto T.U. 

La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato T.U. 

Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 129 del citato T.U. né nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 68 del Regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio. 

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (L. 23 dicembre 1978, n. 833). 

Sono esenti dal pagamento dalle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.

Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie, nella seguente misura: 

 

- nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti 

68.000 

- nei Comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti 

110.000 

- nei Comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti 

220.000 

- nei Comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti 

540.000 

- nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti 

756.000 

 

I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della L. 22 novembre 1954, n. 1107, nella seguente misura: [11]

 

- nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti 

132.000 

- nei Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti 

164.000 

- nei Comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti 

324.000 

- nei Comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti 

648.000 

- nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 

1.294.000 

 

Le tasse ed il contributo, calcolati in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, vanno corrisposti entro il 31 gennaio di ciascun anno. 

 

2

22

(10)

Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199, 1° comma. Del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera f)

3.638.000

 

Nota: 

L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del Regolamento 28 settembre 1919, n. 1924). 

Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione e per modo di utilizzazione occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5 del Regolamento n. 1924 del 1919 citato).

Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.

 

3

24

(11)

Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcooliche (art. 30 D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettere e) ed f)

1.820.000

 

 

4

25

(12)

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854) di:

a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a) 

3.638.000

1.820.000

 

25 

b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2 comma, lettera e)

4.844.000

2.422.000

 

Nota:

Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale.

È soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18, Regolamento 26 settembre 1919, n. 1924).

Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:

 

1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt  

540.000 

2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt 

220.000 

 

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri. 

Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico. 

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.

Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. 

 

5

27

Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):

1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:

 

 

 

 

- se l'istituto non ha più di 50 posti letto

2.798.000

1.400.000

 

 

- se l'istituto ha non più di 100 posti letto

6.452.000

3.226.000

 

 

- se l'istituto ha più di 100 posti letto

16.126.000

8.064.000

 

 

2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera e)

540.000

270.000

 

Nota:

Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici.

Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza. 

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione. 

Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.

Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.

Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.

Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (legge n. 833 del 1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

6 [12]

28

a) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, casa o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche, idroterapiche o fisioterapiche (art. 201, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della L. 1 maggio 1941, n. 422, art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 e D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera f)

84.000

84.000

 

 

 

 

 

 

 

b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche od affini (art. 201, 1 comma, del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della L. 1 maggio 1941, n. 422, e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a)

166.000

166.000

 

Nota:

La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.

 

7 [13]

30

Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 dei T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla L. 16 giugno 1939, n. 1112):

1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive

 

 

 

 

a) alberghi con 5 stelle e lusso 

2.906.000 

2.906.000 

 

 

b) alberghi con 4 stelle 

1.614.000 

1.614.000 

 

 

c) alberghi con 3 stelle 

672.000 

672.000 

 

 

d) alberghi con 2 stelle 

486.000 

486.000 

 

 

e) alberghi con 1 stella nei Comuni con popolazione:

 

 

 

 

superiore a 500.000 abitanti 

404.000 

404.000 

 

 

superiore a 100.000 abitanti 

270.000 

270.000 

 

 

superiore a 50.000 abitanti 

218.000 

218.000 

 

 

superiore a 10.000 abitanti 

137.000 

137.000 

 

 

non superiore a 10.000 abitanti 

56.000 

56.000 

 

 

f) affittacamere, alberghi diurni nei Comuni con popolazione:

 

 

 

 

superiore a 500.000 abitanti 

193.000 

193.000 

 

 

superiore a 100.000 abitanti 

144.000 

144.000 

 

 

superiore a 50.000 abitanti 

76.000 

76.000 

 

 

superiore a 10.000 abitanti 

50.000 

50.000 

 

 

non superiore a 10.000 abitanti 

30.000 

30.000 

 

 

 

 

 

 

 

2) Esercizi per la somministrazione di alimenti 

 

 

 

 

a) esercizi per la ristorazione di lusso 

2.906.000 

2.906.000 

 

 

b) esercizi per la ristorazione di 1ª categoria 

1.614.000 

1.614.000 

 

 

c) esercizi per la ristorazione di 2ª categoria 

672.000 

672.000 

 

 

d) esercizi per la ristorazione di 3ª categoria 

486.000 

486.000 

 

 

e) esercizi per la ristorazione di 4ª categoria 

 

 

 

 

nei Comuni con popolazione: 

 

 

 

 

superiore a 500.000 abitanti 

404.000 

404.000 

 

 

superiore a 100.000 abitanti 

270.000 

270.000 

 

 

superiore a 50.000 abitanti 

218.000 

218.000 

 

 

superiore a 10.000 abitanti 

137.000 

137.000 

 

 

non superiore a 10.000 abitanti 

56.000 

56.000 

 

 

 

 

 

 

 

3) Esercizi per la somministrazione di bevande 

 

 

 

 

nei Comuni con popolazione: 

 

 

 

 

superiore a 500.000 abitanti 

218.000 

218.000 

 

 

superiore a 100.000 abitanti 

164.000 

164.000 

 

 

superiore a 50.000 abitanti 

84.000 

84.000 

 

 

superiore a 10.000 abitanti 

56.000 

56.000 

 

 

non superiore a 10.000 abitanti 

30.000 

30.000 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 516, art. 27 

 

 

 

Nota: 

Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla L. 17 maggio 1983, n. 217

L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a sé stanti. 

Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande e per il rilascio delle relative licenze valgono le norme di cui ai D.M. 22 luglio 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 9 settembre 1977), nonché dell'art. 32 del D.M. 375 del 1988.

Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde ed esercizi similari. 

Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di bevande i caffè-bar, gli spacci, le mescite e gli esercizi per la vendita di bevande analcoliche. 

Se le sopraindicate attività (alberghiera e di somministrazione di alimenti e di bevande) sono esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti dell'attività principale, la relativa autorizzazione igienico-sanitaria e soggetta alla sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per l'attività principale; in mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte per ciascuna delle attività esercitate sono soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute per le singole attività. 

Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

8 [14]

32

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte (art. 22 del R.D. 9 maggio 1929, n. 994)

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera a) 

36.000

20.000

 

Nota: 

Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè-bar che del latte si servono soltanto per preparare anche bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio. 

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. 

 

9 [15]

34

Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del R.D. 9 maggio 1929, n. 994)

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera a) - e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera e) 

648.000

324.000

 

Nota: 

Non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione sopra indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati dei latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono, ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati. 

Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico. 

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. 

 

10 [16]

37

(17)

Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della L. 6 ottobre 1950, n. 836 e art. 1, D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l)

3.638.000

 

 

Nota:

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto. 

 

11 [17]

37-bis

(18)

Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi (art. 6 della L. 8 marzo 1968, n. 399)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l)

368.000

 

 

12 [18]

39

(19)

Autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata (art. 1 della L. 3 febbraio 1963, n. 127):

 

 

 

 

a) se trattasi di stazione di fecondazione di cavalli di pregio 

 

 

 

 

b) in tutti gli altri casi 

2.274.000 

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l) e art. 75 

308.000 

 

 

13 [19]

41

(20)

Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciate:

 

 

 

 

a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art. 1 della L. 25 luglio 1952, n. 1009, integrato dall'art. 40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e art. 7 del D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256)

760.000

 

 

 

b) per l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri destinati alla suddetta fecondazione (art. 40 del D.P.R. n. 1256 succitato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera 1) 

382.000

 

 

14 [20]

224

(122)

Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera i)

94.000

 

 

 

Titolo II

Caccia e pesca

 

Num. d'ord.

D.P.R. 1961/121

(D.P.R. 1972/641)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

 

 

 

 

 

15 

51 

Licenza di appostamento fisso di caccia

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1 lettera o)

Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 16

108.000 

 

 

Nota: 

Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso previo pagamento della sopraindicata tassa. Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.

La materia è disciplinata dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla L.R. 11 febbraio 1994, n. 29.

 

16

52

Concessione di costituzione di:

1) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso

12.130

12.130

 

 

2) centro privato di produzione di selvaggina

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1 lettera o) e Legge 11.2.1992, n. 157

1.078.000 

1.078.000 

 

Nota: 

Per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una sopratassa di lire 100 che dovrà essere versata contestualmente alla tassa. 

Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. 

La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla L. 11 febbraio l992, n. 157 e dalle leggi regionali in materia. 

Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali al sensi della L. 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Le Aziende Agri-Turistico Venatorie sono soggette al pagamento della tassa di cui al punto 1). 

 

 

N° d’ord

DPR 1961/121

(DPR 1972/641)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio in euro

Tassa annuale in euro

17 [21]

 

Abilitazione all’esercizio venatorio:

 

 

 

 

 

a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco

 

90,00

90,00

 

 

b) con fucile a due colpi

 

90,00

90,00

 

 

c) con fucile a più di due colpi

 

90,00

90,00

 

 

 

DPR 15 gennaio 1972, n.11, art. 1, lettera o)

DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 99

 

 

 

 

 

Nota:

     Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d’armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

     Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.

     La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l’esercizio venatorio.

     Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

     L’abilitazione all’esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l’esame previsto dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dalla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29.

 

18

54

Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successivemodificazioni:

Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi

122.000

122.000

 

 

Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50

62.000

62.000

 

 

Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m. 1.50 

38.000

38.000

 

 

Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a m. 1.50

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p) 

33.000

-

 

Nota: 

Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha validità di 3 mesi. 

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa. 

Alle tasse sopraindicate è aggiunta la sopratassa annuale di: 

L. 47.000 per le licenze di tipo A; 

L. 26.000 per le licenze di tipo B; 

L. 13.000 per le licenze di tipo C; 

da ripartire fra le Amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio regionale. 

Il versamento della tassa e della sopratassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa) non è dovuto.

 

19 [22]

55

(28)

Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica, aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735)

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p)

36.000

36.000

 

Nota:

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. 

 

20 [23]

174

Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi (art. 15, 2° comma, e art. 9, ultimo comma, della L. 10 maggio 1976, n. 319)

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 100 

324.000

164.000

 

Nota: 

Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

21 [24]

178 

Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p) 

132.000

 

 

 

Titolo III

Turismo e industria alberghiera

 

Num. d'ord.

D.P.R. 1961/121

(D.P.R. 1972/641)

Indicazione degli atti soggetti a tassa 

Tassa di rilascio

Tassa annuale

 

 

 

 

 

22 [25]

89

1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della L. 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

 

 

 

 

a) alberghi e ostelli per la gioventù 

68.000 

68.000 

 

 

b) campeggi: 

 

 

 

 

- con quattro stelle 

540.000 

540.000 

 

 

- con tre stelle 

324.000 

324.000 

 

 

- con due stelle nei comuni con popolazione: 

 

 

 

 

1) superiore a 500.000 abitanti 

280.000 

280.000 

 

 

2)superiore a 100.000 abitanti 

198.000 

198.000 

 

 

3) superiore a 50.000 abitanti 

164.000 

164.000 

 

 

4) superiore a 10.000 abitanti 

90.000 

90.000 

 

 

5) non superiore a 10.000 abitanti 

36.000 

36.000 

 

 

- con una stella nei Comuni con  

 

 

 

 

popolazione: 

 

 

 

 

1) superiore a 500.000 abitanti 

164.000 

164.000 

 

 

2) superiore a 100.000 abitanti 

122.000 

122.000 

 

 

3) superiore a 50.000 abitanti 

68.000 

68.000 

 

 

4) superiore a 10.000 abitanti 

42.000 

42.000 

 

 

5) non superiore a 10.000 abitanti 

24.000 

24.000 

 

 

c) villaggi turistici: 

 

 

 

 

- con quattro stelle 

540.000 

540.000 

 

 

- con tre stelle 

324.000 

324.000 

 

 

- con due stelle, nei Comuni con 

 

 

 

 

popolazione: 

 

 

 

 

1) superiore a 500.000 abitanti 

280.000 

280.000 

 

 

2) superiore a 100.000 abitanti 

196.000 

196.000 

 

 

3) superiore a 50.000 abitanti 

164.000 

164.000 

 

 

4) superiore a 10.000 abitanti 

90.000 

90.000 

 

 

5) non superiore a 10.000 abitanti 

36.000 

36.000 

 

 

d) case per ferie 

198.000 

198.000 

 

 

e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella L. 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni

100.000 

100.000 

 

 

f) autostelli 

164.000 

164.000 

 

 

- se funzionanti su autostrade 

324.000 

324.000 

 

 

2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 L. 21 marzo 1958, n. 326)

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, lettera g)

36.000 

36.000 

 

Nota: 

Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcooliche o di ristorazione, sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 7, punti 2 e 3, della presente tariffa. 

Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. 

 

23 [26]

95

(64a)

Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:

 

 

 

 

a) fino a 10.000 abitanti 

198.000 

100.000 

 

 

b) da 10.001 a 20.000 abitanti 

388.000 

198.000 

 

 

c) da 20.001 a 50.000 abitanti 

778.000 

388.000 

 

 

d) da 50.001 a 100.000 abitanti 

1.164.000 

584.000 

 

 

e) da 100.001 a 500.000 abitanti 

1.936.000 

970.000 

 

 

f) superiore a 500.000 abitanti 

3.226.000 

1.614.000 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, comma 2, lettera f)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 56 e 58, n. 2

L. 17 maggio 1983, n. 217, art. 9

 

 

 

Nota: 

Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere e subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la Regione. 

Non hanno bisogno dell'autorizzazione, e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato. 

Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, ed all'art. 9 della legge n. 217 del 1983 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione (art. 6 L.R. 21 luglio 1986, n. 15 da L. 30.000.000 a L. 300.000.000). 

L'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre località della regione. 

In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f). 

Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla Regione, con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più succursali o filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente. 

L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (art. 9, comma 5, legge n. 217 del 1983). 

La Tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità dell'autorizzazione originaria. 

Le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT. 

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. 

 

 

Titolo IV

Fiere e mercati

 

Num. d'ord.

D.P.R. 1961/121

(D.P.R. 1972/641)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

 

 

 

 

 

24 [27]

119 

Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la L. 17 maggio 1866, n. 2933 e 19 maggio 1976, n. 398, nonché l'art. 53, n. 11 del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche:

 

 

 

 

a) per istituzione di fiere e mercati

110.000 

 

 

 

b) per cambiamento in modo permanente di fiere e mercati

56.000 

 

 

 

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, art. 1, lettera a) e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 50 e 51

 

 

 

Nota: 

La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.

 

24-bis [28]

 

Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (L. 28 marzo 1991, n. 112, art. 2, commi 3 e 4)

D.L. 30 dicembre 1993, n. 553, art. 11 cvt. nella L. 27 giugno 1994, n. 413 

150.000

75.000

 

Nota:

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. 

 

 

Titolo V

Agricoltura

 

Num. d'ord.

D.P.R. 1961/121

(D.P.R. 1972/641)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

 

 

 

 

 

25 [29]

121 

Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 del D.Lgs.Lgt. 3 luglio 1944, n. 152)

- per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore

 36.000 

 

 

 

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera c)

D.P.R. 616/77, art. 66 e seguenti 

 

 

 

Nota: 

La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante e per l'annata agraria. 

La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. Il rinnovo può essere richiesto entro il 30 aprile di ciascun anno. 

La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione. 

Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatori che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate. 

Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria. 

 

26 [30]

130

(86)

Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 della L. 18 giugno 1931, n. 987, e art. 11 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700)

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera a)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, comma 1.

144.000

 

27 [31]

 

Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi (L. 16 dicembre 1985, n. 752, art. 17)

L.R. 22 giugno 1989, n. 16 

360.000 

360.000 

 

Nota: 

Il versamento della tassa di rilascio e di rinnovo ha validità annuale. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'art. 4 della legge n..752 del 1985, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

 

 

Titolo VI

Acque minerali e termali - cave e torbiere

 

Num. d'ord.

D.P.R. 1961/121

(D.P.R. 1972/641)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio 

Tassa annuale 

 

 

 

 

 

28

163

(99/1)

Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (art. 6, comma 4, L.R. 11 agosto 1977, n. 33)

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61 

324.000 

 

 

Nota:

Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

 

29

165

(101)

Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 11, comma 2, L.R. 11 agosto 1977, n.33)

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61

1.614.000

 

30

167

(103)

Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 25, comma 4, L.R. 11 agosto 1877, n. 33)

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art 61

1.614.000

 

31 [32]

168

(104)

Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 21, comma 2, L.R. 11 agosto 1977, n. 33) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art. 45, comma 2, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620)

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 615, art. 61

164.000

 

32 

169 

Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui all'art. 17, comma 1, L.R. 11 agosto 1977, n. 33.

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61

3.226.000

 

 

Nota:

Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia. 

 

33 

170 

Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, comma 2, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dal D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, art. 7)

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera e)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 62

648.000

 

 

Nota:

Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

 

 

Titolo VII

Trasporti, navigazione e porti lacuali

 

Num. d'ord. 

D.P.R. 1961/121

(D.P.R. 1972/641) 

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

 

 

 

 

 

34 [33]

152 

Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - di interesse regionale (art. 30 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771)

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)

 68.000 

 

35 [34]

153 

Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivia) di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):

 

 

 

 

a) se adibite al trasporto di cose 

164.000 

84.000 

 

 

b) se adibite al trasporto di persone: 

 

 

 

 

con cabine di portata fino a 30 persone 

648.000 

324.000 

 

 

con cabine di portata oltre 30 persone 

970.000 

486.000 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84

 

 

 

Nota: 

Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a). 

I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della L. 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

1) funivie bifuni (fino a m. 750): 

a) per la costruzione 

L. 3.388.000 

b) per l'esercizio 

L. 1.690.000 

2) funivie bifuni (oltre m. 750): 

a) per la costruzione 

L. 4.514.000 per Km. 

b) per l'esercizio 

L. 2.258.000 per Km. 

3) funivie monofuni escluse le seggiovie (fino a m. 750): 

a) per la costruzione 

L. 3.388.000 

b) per l'esercizio 

L. 1.690.000 

4) funivie monofuni escluse le seggiovie (oltre m. 759): 

a) per la costruzione 

L. 4.514.000 per Km. 

b) per l'esercizio 

L. 2.258.000 per Km. 

 

La tassa annuale e il contributo di sorveglianza debbono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono per mantenere in vigore la concessione.

 

36 [35]

154 

Licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (articoli 4 e 7, 1 comma, del R.D. 25 agosto 1998, n. 829, sostituiti dagli articoli 33 e 35 dei D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) se rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale 

198.000

 

 

 

b) se rilasciata dal Sindaco 

100.000

 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84

 

 

 

 

 

 

37 [36]

155 

Licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal 3° comma dell'art. 14 del R.D. 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) se rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale 

198.000

198.000

 

 

b) se rilasciata dal Sindaco 

132.000

132.000

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

La tassa è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o della funicolare aerea. 

La tassa annuale deve essere sottoposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. 

 

38 [37]

156 

Concessione di filovia - di interesse regionale (art. 19 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):

a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti

808.000

404.000

 

 

2) già di pertinenza della Direzione compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

486.000

244.000

 

 

b) se emessa dal Sindaco 

324.000 

184.000 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84 

 

 

 

Nota:

I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti ai sensi della L. 28 settembre 1939, n. 1822 al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva: 

 

a) per la costruzione L. 112.000 per Km.

b) per l'esercizio L. 56.000 per Km.

 

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

39 [38]

157 

Concessione per l'impianto e l'esercizio di trasporto terrestri a fune senza rotaia di interesse regionale (art. 26 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771)

 

 

 

 

 

 

 

 

a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale

324.000

164.000 

 

 

b) se emessa dal Presidente della Giunta provinciale

198.000

100.000 

 

 

c)se emessa dal Sindaco

100.000 

52.000 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84 

 

 

 

Nota: 

Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo. 

Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione. 

I titolari delle concessioni sono tenuti, ai sensi del R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva: 

a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili: 

1) per la costruzione, per ciascun impianto L. 1.132.000

2) per l'esercizio, per ciascun impianto L. 566.000

b) ascensori in servizio pubblico: 

1) per la costruzione, per ciascun impianto L. 906.000

2) per l'esercizio, per ciascun impianto L. 456.000

 

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. 

 

40 [39]

184 

Concessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della L. 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, nonché dall'art. 14 della L. 18 marzo 1968, n. 413: per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione:

 

 

 

(110) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) portata fino a 35 ql 

100.000 

100.000 

 

 

b) portata oltre 35 ql 

132.000 

132.000 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art 1, lettera b)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84 

 

 

 

Nota: 

Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo per il quale sia stata data la concessione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve richiedere ed ottenere altra apposita concessione con il relativo pagamento della tassa.

La sopraindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

41 [40]

185

Concessione, tanto provvisoria che definitiva di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della L. 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):

 

 

 

(111)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) autoservizi con frequenza giornaliera

760.000 

760.000 [1] 

 

 

2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana 

458.000 

458.000 [1] 

 

 

3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana 

155.000 

155.000 [1] 

 

 

4) concessioni di servizi automobilistici di gran turismo: 

 

 

 

 

a) autoservizi con frequenza giornaliera 

458.000 

458.000 [1] 

 

 

b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana

278.000 

278.000 [1] 

 

 

c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana

94.000 

94.000 [1] 

 

 

5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio è per studenti e per ciascun anno di durata della concessione

19.000 

 

 

 

6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze: 

 

 

 

 

- per il primo giorno di validità 

24.000 

 

 

 

- per ogni giorno ulteriore di validità 

10.000 

 

 

 

[1] La tassa annuale è dovuta soltanto per le concessioni aventi durata superiore ad un anno.

 

 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, 2° comma, lettera b)

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84 

 

 

 

Nota:

Per le concessioni tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà. 

Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della L. 28 settembre 1939, n. 1822.

I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi della L. 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

1) se di competenza regionale per ogni giorno di effettivo servizio:

a) da 1 a 20 km L. 540

b) da 20,01 a 40 km L. 1.600

c) da 40,01 a 60 km L. 3.200

d) da 60,01 a 80 km L. 5.400

e) oltre 80 km L. 8.000

2) se di competenza comunale per ogni giorno di effettivo servizio: L. 1.000 

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. 

 

42 [41]

186

Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linea di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell'art. 225, 1° comma, del Codice della navigazione

198.000

198.000

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97 

 

 

 

Nota:

I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di Lire 170.000 per km.

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

43 [42]

187

Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, secondo comma, del Codice della navigazione

132.000 

132.000 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di lire 170.000 per km. 

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

44 [43]

188

Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 225 del Codice della navigazione

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 4 e 5

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97

66.000

 

 

 

 

 

45 [44]

189

Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'Ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del Codice della navigazione

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97

132.000

 

 

 

 

 

46 [45]

197

Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale:

 

 

 

 

 

 

- per il primo giorno di permesso 

56.000 

 

- per ogni giorno di ulteriore validità 

36.000 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, 

lettera b) ed art. 3, lettera c) 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni.

 

 

Titolo VIII

Arti e mestieri

 

Num. d'ord. 

D.P.R. 1961/121

(D.P.R. 1972/641) 

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio 

Tassa annuale 

 

 

 

47 [46]

204

(117)

Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lett. c)

62.000

 

 


[1] Alcune delle tariffe contenute nell'allegato alla legge che qui si annota sono state sospese dalla L.R. 21 gennaio 1998, n. 2 e 11 agosto 1999, n. 22. Vedi nota 9.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 6 settembre 1999, n. 28.

[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 22 marzo 2002, n. 10.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 6 settembre 1999, n. 28.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 6 settembre 1999, n. 28.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 6 settembre 1999, n. 28.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 6 settembre 1999, n. 28.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 6 settembre 1999, n. 28.

[9] Sospesa dall'art. 3 della L.R. 21 maggio 2001, n. 13, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[10] La presente tassa non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 per effetto dell'art. 6 della L.R. 28 aprile 2008, n. 9.

[11] La presente tassa non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 per effetto dell'art. 6 della L.R. 28 aprile 2008, n. 9.

[12] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 1999, n. 22.

[13] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 1999, n. 22.

[14] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[15] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[16] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[17] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[18] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[19] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[20] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[21] Voce così sostituita dall'art. 3 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 2, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

[22] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[23] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 1999, n. 22.

[24] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[25] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[26] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2001, n. 44.

[27] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[28] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 1999, n. 22.

[29] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[30] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[31] La voce 27 è stata così sostituita dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 1997, n. 40.

[32] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[33] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[34] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[35] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[36] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[37] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[38] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[39] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[40] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[41] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[42] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[43] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[44] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[45] Sospesa dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

[46] Sospesa dall'art. 30 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37, a decorrere dal 1° gennaio 2012.