§ 1.4.47 - L.R. 24 novembre 1989, n. 48.
Concessione di medaglia ricordo al personale cessato dal servizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 personale e uffici
Data:24/11/1989
Numero:48


Sommario
Art. 1.      1. Al personale cessato dal servizio la Regione, sulla base delle disposizioni previste nei successivi articoli, attribuisce una medaglia ricordo a titolo di riconoscimento per la collaborazione [...]
Art. 2.      1. Ai dipendenti che cessano dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio ovvero per raggiunti limiti di servizio nonché a quelli che cessano per dispensa per motivi di salute è attribuita [...]
Art. 3.      1. La medaglia non verrà attribuita al dipendente che abbia subito nell'intero corso del servizio una sanzione disciplinare superiore alla censura
Art. 4.      (Omissis)


§ 1.4.47 - L.R. 24 novembre 1989, n. 48. [1]

Concessione di medaglia ricordo al personale cessato dal servizio.

(B.U. 27 dicembre 1989, n. 19).

 

     Art. 1.

     1. Al personale cessato dal servizio la Regione, sulla base delle disposizioni previste nei successivi articoli, attribuisce una medaglia ricordo a titolo di riconoscimento per la collaborazione prestata.

 

     Art. 2.

     1. Ai dipendenti che cessano dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio ovvero per raggiunti limiti di servizio nonché a quelli che cessano per dispensa per motivi di salute è attribuita una medaglia d'oro del peso di grammi dieci.

     2. Ai dipendenti che cessano dal servizio a qualunque altro titolo rispetto a quelli previsti al 1° comma, che abbiano maturato una anzianità di servizio utile non inferiore ad anni venti è attribuita una medaglia d'oro del peso di grammi sei.

     3. La medaglia, appositamente coniata, porta sul davanti lo stemma della Regione e sul retro il nome e il cognome del dipendente con l'indicazione dell'anno della cessazione dal servizio.

 

     Art. 3.

     1. La medaglia non verrà attribuita al dipendente che abbia subito nell'intero corso del servizio una sanzione disciplinare superiore alla censura.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

[2] Reca disposizioni finanziarie.