Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.4 personale e uffici |
Data: | 24/11/1989 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al personale cessato dal servizio la Regione, sulla base delle disposizioni previste nei successivi articoli, attribuisce una medaglia ricordo a titolo di riconoscimento per la collaborazione [...] |
Art. 2. 1. Ai dipendenti che cessano dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio ovvero per raggiunti limiti di servizio nonché a quelli che cessano per dispensa per motivi di salute è attribuita [...] |
Art. 3. 1. La medaglia non verrà attribuita al dipendente che abbia subito nell'intero corso del servizio una sanzione disciplinare superiore alla censura |
Art. 4. (Omissis) |
§ 1.4.47 - L.R. 24 novembre 1989, n. 48. [1]
Concessione di medaglia ricordo al personale cessato dal servizio.
(B.U. 27 dicembre 1989, n. 19).
1. Al personale cessato dal servizio la Regione, sulla base delle disposizioni previste nei successivi articoli, attribuisce una medaglia ricordo a titolo di riconoscimento per la collaborazione prestata.
1. Ai dipendenti che cessano dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio ovvero per raggiunti limiti di servizio nonché a quelli che cessano per dispensa per motivi di salute è attribuita una medaglia d'oro del peso di grammi dieci.
2. Ai dipendenti che cessano dal servizio a qualunque altro titolo rispetto a quelli previsti al 1° comma, che abbiano maturato una anzianità di servizio utile non inferiore ad anni venti è attribuita una medaglia d'oro del peso di grammi sei.
3. La medaglia, appositamente coniata, porta sul davanti lo stemma della Regione e sul retro il nome e il cognome del dipendente con l'indicazione dell'anno della cessazione dal servizio.
1. La medaglia non verrà attribuita al dipendente che abbia subito nell'intero corso del servizio una sanzione disciplinare superiore alla censura.
(Omissis) [2].
[1] Abrogata dall'art. 34 della
[2] Reca disposizioni finanziarie.