§ 1.5.56 - L.R. 26 marzo 2002, n. 15.
Ordinamento contabile della Regione Liguria.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:26/03/2002
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Principi dell’ordinamento contabile della Regione).
Art. 3.  (Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale).
Art. 4.  (Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio).
Art. 5.  (Documento di programmazione economico-finanziaria regionale).
Art. 6.  (Legge finanziaria e leggi collegate).
Art. 7.  (Bilancio pluriennale).
Art. 8.  (Struttura e contenuto del bilancio pluriennale).
Art. 9.  (Leggi di spesa pluriennale).
Art. 10.  (Quantificazione delle leggi di spesa per attività o interventi continuativi o ripetitivi).
Art. 11.  (Quantificazione delle leggi di spesa pluriennale per opere od interventi da imputarsi a più esercizi).
Art. 12.  (Quantificazione delle leggi relative a spese ad erogazione continua e regolare).
Art. 13.  (Esercizio finanziario).
Art. 14.  (Presentazione ed approvazione del bilancio annuale di previsione).
Art. 15.  (Universalità ed integralità del bilancio).
Art. 16.  (Contenuto del bilancio di previsione).
Art. 17.  (Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli).
Art. 18.  (Quantificazione delle entrate di competenza).
Art. 19.  (Quantificazione delle spese di competenza).
Art. 20.  (Quantificazione delle previsioni di cassa).
Art. 21.  (Equilibrio di competenza).
Art. 22.  (Equilibrio di cassa).
Art. 23.  (Struttura del bilancio annuale).
Art. 24.  (Classificazione dell’entrata).
Art. 25.  (Classificazione della spesa).
Art. 26.  (Natura e contenuto del capitolo di spesa).
Art. 27.  (Fondi speciali).
Art. 28.  (Utilizzazione dei fondi speciali).
Art. 29.  (Proroga della validità dei fondi speciali).
Art. 30.  (Quadro generale riassuntivo e allegati al bilancio di previsione).
Art. 31.  (Esercizio provvisorio).
Art. 32.  (Limitazioni della spesa durante l’esercizio provvisorio).
Art. 33.  (Esercizio provvisorio in pendenza dell’entrata in vigore).
Art. 34.  (Attività legislativa durante l’esercizio provvisorio).
Art. 35.  (Assestamento del bilancio).
Art. 36.  (Variazioni al bilancio).
Art. 37.  (Variazioni al bilancio con provvedimento amministrativo).
Art. 38.  (Variazioni al bilancio dopo il 30 novembre).
Art. 39.  (Fondi di riserva).
Art. 40.  (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine).
Art. 41.  (Fondo di riserva per spese impreviste).
Art. 42.  (Fondo di riserva di cassa).
Art. 43.  (Residui attivi).
Art. 44.  (Residui passivi).
Art. 45.  (Conservazione dei residui passivi. Perenzione amministrativa).
Art. 46.  (Trasferimenti dei residui a nuovo bilancio e capitoli aggiunti).
Art. 47.  (Separazione del conto dei residui da quello della competenza. Divieto di variazioni dei residui).
Art. 48.  (Effettuazione di spese in conto residui prima dell’approvazione del rendiconto generale).
Art. 49.  (Fondi statali assegnati alla Regione).
Art. 50.  (Utilizzazione nell’esercizio successivo dei fondi statali).
Art. 51.  (Garanzie prestate dalla Regione).
Art. 52.  (Saldo finanziario presunto).
Art. 53.  (Saldo finanziario provvisorio).
Art. 54.  (Trasferimenti alla competenza di altri esercizi).
Art. 55.  (Procedure per la formazione del bilancio pluriennale, del bilancio annuale di previsione e del rendiconto generale).
Art. 56.  (Mutui e altre forme di indebitamento).
Art. 57.  (Validità dell’autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento).
Art. 58.  (Contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento).
Art. 59.  (Anticipazioni di cassa).
Art. 60.  (Stadi dell’entrata).
Art. 61.  (Accertamento delle entrate).
Art. 62.  (Riscossione ed incasso delle entrate).
Art. 63.  (Versamento delle entrate).
Art. 64.  (Depositi presso la Tesoreria provinciale e centrale dello Stato).
Art. 65.  (Registrazione provvisoria di entrate non ancora previste in bilancio).
Art. 66.  (Stadi della spesa).
Art. 67.  (Impegni di spesa).
Art. 68.  (Impegni sulle leggi promulgate a fine esercizio o ad esercizio scaduto).
Art. 69.  (Liquidazione delle spese).
Art. 70.  (Ordinazione e pagamento delle spese).
Art. 71.  (Funzionari delegati).
Art. 72.  (Servizio di economato).
Art. 73.  (Beni della Regione).
Art. 74.  (Rendiconto generale).
Art. 75.  (Conto del bilancio).
Art. 76.  (Conto generale del patrimonio).
Art. 77.  (Allegati al rendiconto generale).
Art. 78.  (Presentazione ed approvazione del rendiconto generale).
Art. 79.  (Servizio di Tesoreria regionale).
Art. 80.  (Controllo sulla Tesoreria regionale).
Art. 81.  (Controllo di gestione. Sistema di budget).
Art. 82.  (Bilanci degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali).
Art. 83.  (Entrate e spese degli enti locali).
Art. 84.  (Società a partecipazione regionale).
Art. 85.  (Abrogazione).
Art. 86.  (Norme transitorie e finali).
Art. 87.  (Norma di rinvio).
Art. 88.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 1.5.56 - L.R. 26 marzo 2002, n. 15.

Ordinamento contabile della Regione Liguria.

(B.U. 3 aprile 2002, n. 6).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina l’ordinamento contabile della Regione Liguria assicurando la coerenza dei bilanci e della loro gestione al perseguimento degli obiettivi della politica regionale.

 

     Art. 2. (Principi dell’ordinamento contabile della Regione).

     1. L’ordinamento contabile della Regione si fonda su principi volti a:

     a) consentire alla politica finanziaria della Regione di concorrere con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dalla appartenenza dell’Italia alla Unione Europea;

     b) conferire chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al fine di offrire la massima comprensione dei fatti contabili ed economici riguardanti l’attività della Regione;

     c) porre in essere gli strumenti per riscontrare il grado di efficacia ed efficienza dei processi di acquisizione ed impiego delle risorse;

     d) rispettare la distinzione tra ruolo di direzione politico - amministrativa e ruolo di gestione amministrativa sottolineando la responsabilità della dirigenza nella gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali;

     e) assicurare la piena autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale per il proprio funzionamento;

     f) fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.

     2. La Regione demanda le modalità attuative, organizzative e gestionali ad appositi regolamenti.

 

     Art. 3. (Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale).

     1. Al Consiglio regionale è assicurata l’autonomia finanziaria e contabile nel rispetto dei principi costituzionali e statutari e delle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia.

     2. Le modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale sono disciplinate dal regolamento interno di amministrazione e contabilità.

     3. Il fabbisogno necessario al funzionamento del Consiglio regionale è determinato annualmente tenuto conto dei criteri stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale nel quadro delle compatibilità complessive della finanza regionale.

     4. L’importo complessivo del fabbisogno necessario al funzionamento dell’Assemblea è trasmesso al Presidente della Giunta regionale ai fini dell’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione.

     5. Il fabbisogno del Consiglio regionale costituisce per la Regione spesa obbligatoria ed è iscritto in un’unica unità previsionale di base del bilancio di previsione della Regione, sotto la denominazione “Spesa per l’Assemblea legislativa regionale”. A detta unità previsionale di base corrisponde un solo capitolo.

     6. Il fabbisogno del Consiglio regionale viene messo a disposizione del Presidente del Consiglio regionale.

     7. Il rendiconto dei risultati finali della gestione del Consiglio è allegato al rendiconto generale della Regione.

 

TITOLO II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E

DI BILANCIO E LEGGI REGIONALI DI SPESA

 

     Art. 4. (Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio).

     1. Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio adottati dalla Regione sono:

     a) il documento di programmazione economico-finanziaria regionale;

     b) la legge finanziaria e le leggi collegate;

     c) il bilancio pluriennale;

     d) il bilancio di previsione annuale;

     e) il rendiconto generale.

 

     Art. 5. (Documento di programmazione economico-finanziaria regionale).

     1. La Regione adotta ogni anno il documento di programmazione economico-finanziaria regionale che delinea la manovra di finanza regionale per il periodo del bilancio pluriennale ed indica i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.

     2. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, ai fini delle conseguenti determinazioni, il documento di programmazione economico finanziaria regionale.

     3. Il documento di programmazione economico finanziaria regionale contiene l’analisi della situazione economico-finanziaria, gli obiettivi finali della manovra di finanza regionale e gli strumenti per realizzare gli obiettivi prefissati.

     Contiene inoltre il quadro dell’evoluzione prevista dei flussi finanziari regionali anche alla luce delle scelte e degli indirizzi del documento di programmazione economico-finanziaria nazionale.

 

     Art. 6. (Legge finanziaria e leggi collegate).

     1. Contestualmente al bilancio annuale e pluriennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno il disegno di legge finanziaria e i disegni di legge ad essa collegati.

     2. La legge finanziaria, in attuazione degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente. Essa indica:

     a) le variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale;

     b) il livello massimo di indebitamento;

     c) la quantificazione dei fondi speciali di parte corrente e in conto capitale;

     d) la quantificazione degli stanziamenti che le leggi vigenti rinviano alla legge finanziaria;

     e) la rimodulazione delle spese a carattere pluriennale;

     f) gli stanziamenti di spesa a sostegno dell’economia.

     3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega di funzioni o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.

     4. Le leggi collegate dispongono modifiche e integrazioni alle leggi regionali di spesa vigenti al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale. Le disposizioni contenute nelle leggi collegate devono riguardare settori omogenei di intervento ed avere contenuti economici e finanziari.

     5. La legge finanziaria e le leggi collegate, a carattere non ordinamentale, sono approvate immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio, dalla quale traggono il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte.

 

          Art. 7. (Bilancio pluriennale).

     1. La Regione adotta ogni anno, contestualmente al bilancio annuale, il bilancio pluriennale redatto in termini di competenza.

     2. Il bilancio pluriennale ha una durata minima di tre anni e massima di cinque ed è aggiornato annualmente.

     3. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla manovra di finanza regionale delineata dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente), sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico).

     4. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

     5. L’adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, né ad eseguire le spese in esso contemplate.

     6. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente e il bilancio di previsione annuale possono essere rappresentati in un unico documento.

 

     Art. 8. (Struttura e contenuto del bilancio pluriennale).

     1. Il bilancio pluriennale indica per ciascuna ripartizione dell’entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all’esercizio iniziale, la quota relativa all’esercizio successivo.

     2. Nel bilancio pluriennale le entrate sono rappresentate almeno a livello di titolo e di categoria, in conformità allo schema di classificazione adottato per il bilancio di previsione annuale.

     3. Nel bilancio pluriennale le spese sono rappresentate almeno a livello di area omogenea di attività, in conformità alla classificazione adottata per il bilancio di previsione annuale.

 

     Art. 9. (Leggi di spesa pluriennale).

     1. Le leggi regionali che comportano a carico della Regione spese a carattere pluriennale si distinguono, ai fini della loro copertura finanziaria, in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalità della spesa nei seguenti tre tipi:

     a) leggi che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ripetitivo che non richiedono la predeterminazione del finanziamento;

     b) leggi che prevedono opere o interventi specifici il cui onere per ragioni d’ordine finanziario o tecnico viene posto a carico di più esercizi;

     c) leggi che, in relazione all’interesse preminente per la continuità e la regolarità dell’erogazione della spesa nel tempo, autorizzano nell’anno iniziale l’assunzione di obbligazioni sotto forma di limiti di impegno che si ripetono automaticamente per più esercizi futuri.

 

     Art. 10. (Quantificazione delle leggi di spesa per attività o interventi continuativi o ripetitivi).

     1. Le leggi di spesa pluriennale di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), stabiliscono di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la quantificazione della relativa spesa.

     2. In relazione a tali leggi la Regione può dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l’obbligo della Regione di assumere impegni a norma dell’articolo 67.

 

     Art. 11. (Quantificazione delle leggi di spesa pluriennale per opere od interventi da imputarsi a più esercizi).

     1. Le leggi di spesa pluriennale di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), possono indicare l’ammontare complessivo della spesa prevista per l’intera opera od intervento, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi, salvo in ogni caso quanto disposto all’articolo 19.

     2. Tali leggi possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l’assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell’intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi dell’articolo 67, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

 

     Art. 12. (Quantificazione delle leggi relative a spese ad erogazione continua e regolare).

     1. Le leggi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), stabiliscono l’ammontare massimo della somma a carico di ciascun esercizio, salvo in ogni caso quanto disposto dall’articolo 19.

 

TITOLO III

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

 

     Art. 13. (Esercizio finanziario).

     1. L’esercizio finanziario della Regione al quale deve riferirsi il bilancio di previsione ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.

 

     Art. 14. (Presentazione ed approvazione del bilancio annuale di previsione).

     1. Il bilancio di previsione è presentato contestualmente al disegno di legge finanziaria dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce ed è approvato con legge entro il successivo 15 dicembre.

 

     Art. 15. (Universalità ed integralità del bilancio).

     1. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

     2. Parimenti tutte le spese devono essere iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte delle eventuali entrate correlative.

     3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione.

 

     Art. 16. (Contenuto del bilancio di previsione).

     1. Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

     2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l’entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di entrata e di spesa, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. Le contabilità speciali sono articolate in capitoli sia nell’entrata, sia nella spesa.

     3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

     a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio cui il bilancio si riferisce;

     c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

     4. Tra le entrate o le spese di cui al comma 3, lettera b), è iscritto l’eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio determinato ai sensi dell’articolo 52.

     5. Tra le entrate di cui al comma 3, lettera c), è iscritto l’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

     6. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi precedenti. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

 

     Art. 17. (Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli).

     1. Con il progetto di bilancio annuale è presentato al Consiglio regionale un documento tecnico in cui le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione.

     2. Nel documento tecnico è indicato, con riferimento ai capitoli contenuti in ciascuna unità previsionale di base, il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con le relative disposizioni legislative.

     3. I capitoli sono determinati per l’entrata in relazione all’oggetto e per la spesa in relazione all’oggetto e al contenuto economico e funzionale.

     4. Sulla base del bilancio approvato dal Consiglio regionale o dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio, la Giunta regionale provvede a ripartire in via definitiva le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, nonché ad attribuire ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione della spesa.

     5. La numerazione dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

 

     Art. 18. (Quantificazione delle entrate di competenza).

     1. Le previsioni di entrata vengono determinate mediante valutazioni effettuate sulla base di leggi o di altri provvedimenti tenuto conto, ove occorra, dei criteri di ripartizione già adottati in passato dagli organi competenti e di altri elementi attendibili e, per quanto concerne in particolare le entrate da mutuo, dei limiti massimi della capacità di indebitamento e, per le entrate tributarie, dell’andamento del gettito nell’esercizio precedente e delle tendenze evolutive della base imponibile.

 

     Art. 19. (Quantificazione delle spese di competenza).

     1. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, si prevede daranno luogo nel corso dell’esercizio a impegni di spesa ai sensi dell’articolo 67.

     2. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

     3. Le spese relative all’ordinario funzionamento degli organi ed uffici regionali vengono determinate tenendo anche conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dell’applicazione della normativa in materia e degli accordi sindacali.

     4. Nel caso di limiti di impegno autorizzati in passato e comportanti erogazioni in annualità a carico del bilancio regionale, lo stanziamento deve essere contenuto nei limiti delle obbligazioni effettivamente assunte che vengono a scadenza nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, fatti comunque salvi i maggiori stanziamenti per nuovi limiti d’impegno da assumersi nel corso dell’esercizio stesso.

     5. Le somme stanziate a fronte di obbligazioni su limiti d’impegno già assunte in passato e che vengono a scadenza nell’esercizio cui si riferisce il bilancio debbono essere iscritte in capitoli separati rispetto a quelli relativi agli stanziamenti afferenti nuovi limiti di impegno.

     6. Nel caso di spese pluriennali determinate nel loro ammontare complessivo la relativa quota da stanziare a carico dell’esercizio cui si riferisce il bilancio deve essere determinata nei limiti della spesa totale autorizzata dalla legge, tenuto conto delle quote già stanziate negli esercizi precedenti e degli impegni già assunti.

     7. Le spese relative a trasferimenti a favore di enti locali ed altri soggetti sono quantificate in funzione dei tempi di realizzazione dell’intervento da parte dei beneficiari, avuto riguardo alle procedure e modalità previste dalle singole leggi di intervento nel quadro di specifiche indicazioni di programma.

 

     Art. 20. (Quantificazione delle previsioni di cassa).

     1. Nel bilancio annuale le previsioni di cassa per l’entrata comprendono:

     a) la presunta giacenza iniziale di cassa;

     b) per ciascuna unità previsionale di base l’ammontare complessivo delle entrate che si prevede di riscuotere e versare durante l’esercizio sia in conto residui che in conto competenza.

     2. Analogamente le previsioni di cassa per la spesa comprendono:

     a) per ciascuna unità previsionale di base l’ammontare complessivo delle spese che si prevede di pagare nel corso dell’esercizio sia in conto residui che in conto competenza;

     b) l’ammontare delle somme che vengono distintamente accantonate per ciascuno dei fondi di cui agli articoli 27, 40, 41 e 42.

 

     Art. 21. (Equilibrio di competenza).

     1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e da altre forme di indebitamento autorizzate con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all’articolo 56.

 

     Art. 22. (Equilibrio di cassa).

     1. Nel bilancio annuale, il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di riscuotere sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

 

     Art. 23. (Struttura del bilancio annuale).

     1. Il bilancio annuale consta:

     a) di uno stato di previsione dell’entrata;

     b) di uno stato di previsione della spesa;

     c) di un quadro generale riassuntivo e dei prospetti allegati.

 

     Art. 24. (Classificazione dell’entrata).

     1. Lo stato di previsione dell’entrata è ripartito nei seguenti titoli:

     - Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

     - Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;

     - Titolo III: entrate extratributarie;

     - Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

     - Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

     - Titolo VI: entrate per contabilità speciali.

     2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate:

     a) in categorie secondo la natura dei cespiti;

     b) in unità previsionali di base ai fini dell’approvazione del Consiglio regionale;

     c) in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

     Art. 25. (Classificazione della spesa).

     1. Lo stato di previsione della spesa è ripartito in:

     a) aree omogenee di attività definite con riguardo alle competenze regionali;

     b) unità previsionali di base ai fini della approvazione del Consiglio regionale. Nella medesima unità previsionale di base non possono essere incluse spese correnti, spese in conto capitale e spese per il rimborso di mutui e di altre forme di indebitamento;

     c) capitoli in relazione all’oggetto, al contenuto economico e funzionale della spesa ed al carattere giuridicamente obbligatorio della stessa, ai fini della gestione e della rendicontazione.

     2. La spesa è comunque riclassificata in funzioni obiettivo definite con riguardo alle politiche regionali.

 

     Art. 26. (Natura e contenuto del capitolo di spesa).

     1. Il capitolo costituisce l’unità elementare ai fini della gestione e della rendicontazione.

     2. Nel medesimo capitolo non possono essere incluse:

     a) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

     b) spese finanziate con assegnazioni dello Stato e della Unione europea a destinazione vincolata iscritte nello stato di previsione dell’entrata dello stesso bilancio ed altre spese;

     c) spese relative ad obbligazioni su limiti di impegno già assunte in passato e che vengono a scadenza nel corso dell’esercizio e spese relative ad obbligazioni che si prevede di assumere su nuovi limiti di impegno ancorché autorizzati per le stesse finalità.

     3. La denominazione del capitolo deve essere formulata in modo che risultino chiaramente e analiticamente l’oggetto, la finalità e i destinatari della spesa.

 

     Art. 27. (Fondi speciali).

     1. Nel bilancio annuale sono iscritti in apposite unità previsionali di base i fondi speciali di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell’esercizio o ai sensi dell’articolo 29.

     2. In allegato al bilancio i fondi speciali sono ripartiti con riferimento alle aree omogenee di attività.

 

     Art. 28. (Utilizzazione dei fondi speciali).

     1. I fondi speciali non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti e di nuove unità dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

     2. Le quote dei fondi speciali che non risultano utilizzate al termine dell’esercizio costituiscono economia di spesa, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 29.

 

     Art. 29. (Proroga della validità dei fondi speciali).

     1. Ai fini della copertura finanziaria delle spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati nel termine dell’esercizio nel quale sono stanziati i relativi fondi speciali può farsi riferimento alle quote non utilizzate degli stessi, purché tali provvedimenti siano stati presentati al Consiglio regionale entro la fine dell’esercizio di competenza dei fondi medesimi con riferimento alle aree omogenee di attività individuate nella ripartizione prevista all’articolo 27, comma 2, e siano approvati prima della legge di rendiconto dell’esercizio.

     2. Le quote dei fondi speciali utilizzate ai sensi del comma 1 restano assegnate al bilancio di competenza nel quale i fondi furono iscritti, mentre gli stanziamenti delle nuove o maggiori spese sono iscritti nel bilancio dell’esercizio successivo.

     3. In riferimento a tali nuove o maggiori spese nel bilancio deve essere effettuata una annotazione dalla quale risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali del bilancio di competenza nel quale essi furono iscritti. Fino a quando non sia approvata la legge di rendiconto di tale esercizio, le spese di cui al presente comma sono ininfluenti ai fini del calcolo dell’eventuale disavanzo di cui all’articolo 21.

 

     Art. 30. (Quadro generale riassuntivo e allegati al bilancio di previsione).

     1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per aree omogenee di attività, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

     2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell’Unione europea, con l’indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione e di riparto, e le spese, distinte anch’esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall’articolo 50.

     3. Al bilancio di previsione sono inoltre allegati:

     1) l’elenco delle spese obbligatorie e d’ordine;

     2) la ripartizione dei fondi speciali ai sensi dell’articolo 27;

     3) l’elenco delle spese da finanziare con mutui e altre forme di indebitamento;

     4) l’elenco delle unità previsionali di base tra le quali sono consentite variazioni ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettere d) ed e);

     5) l’elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione ai sensi dell’articolo 51, con specificazione sintetica della legge autorizzativa, dei beneficiari, del capitale garantito, della durata e della fonte dell’obbligazione per la quale la fidejussione viene concessa;

     6) [la riclassificazione della spesa per funzioni obiettivo] [1];

     7) la riclassificazione del bilancio regionale per consentire l’unificazione della classificazione anche economica delle entrate e delle spese ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa e conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato.

 

     Art. 31. (Esercizio provvisorio).

     1. Qualora entro il primo gennaio il bilancio relativo al nuovo anno finanziario non sia stato approvato dal Consiglio regionale è autorizzato con legge regionale l’esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a quattro mesi sulla base del progetto di bilancio presentato dalla Giunta regionale.

     2. In regime di esercizio provvisorio non possono essere apportate variazioni al progetto di bilancio posto a base dell’esercizio provvisorio stesso.

 

     Art. 32. (Limitazioni della spesa durante l’esercizio provvisorio).

     1. Durante l’esercizio provvisorio i competenti organi regionali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa e a disporre i pagamenti limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base per ogni mese di gestione provvisoria del bilancio, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

     2. La legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio può, peraltro, stabilire che singole unità previsionali di base di spesa non obbligatoria non siano, ai fini dell’impegno e del pagamento, utilizzate ovvero siano utilizzate per quote inferiori a quella prevista dal comma 1.

     3. Qualora l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del progetto di bilancio relativo al nuovo anno finanziario non intervenga entro il 31 dicembre dell’anno precedente al quale si riferisce, è consentita la gestione delle sole spese obbligatorie di cui all’articolo 40, comma 3, per un periodo non superiore a due mesi.

 

     Art. 33. (Esercizio provvisorio in pendenza dell’entrata in vigore).

     1. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio regionale entro la fine dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza dell’entrata in vigore, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

     2. Quando l’autorizzazione alla gestione in via provvisoria del bilancio di cui al comma 1 riguarda la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio, restano comunque operanti gli eventuali maggiori limiti di spesa di cui all’articolo 32, comma 2.

 

     Art. 34. (Attività legislativa durante l’esercizio provvisorio).

     1. Le leggi di spesa approvate in regime di esercizio provvisorio che prevedono oneri a carico della competenza dell’esercizio in corso rinviano la loro copertura finanziaria alla legge di approvazione del bilancio.

 

     Art. 35. (Assestamento del bilancio).

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale approva con legge l’assestamento del bilancio su proposta della Giunta regionale presentata al Consiglio entro il 31 maggio.

     2. Con la legge di assestamento sulla base delle risultanze contabili alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce si provvede:

     a) all’aggiornamento dei residui attivi e passivi;

     b) all’aggiornamento della giacenza iniziale di cassa;

     c) alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo provvisorio e alla rideterminazione dell’ammontare dell’indebitamento eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo.

     3. Con la legge di assestamento del bilancio si possono introdurre ulteriori variazioni al bilancio stesso per adeguare le previsioni iniziali di competenza e di cassa di entrata e di spesa alle effettive esigenze di accertamento e riscossione nonché di impegno e pagamento fermo restando i vincoli relativi all’equilibrio del bilancio di cui agli articoli 21 e 22.

     4. Alla legge di assestamento del bilancio è allegata la dimostrazione del saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio precedente di cui al comma 2, lettera c). Devono inoltre essere modificati, ove occorra, gli allegati di cui all’articolo 30.

 

     Art. 36. (Variazioni al bilancio).

     1. Le variazioni al bilancio, compresi gli storni da una unità previsionale di base all’altra, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza che per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, sono disposte con legge regionale, salvo quanto previsto all’articolo 37.

     2. Le leggi regionali che pongono a carico del bilancio in corso nuove o maggiori spese autorizzano la corrispondente variazione al bilancio stesso.

 

     Art. 37. (Variazioni al bilancio con provvedimento amministrativo).

     1. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare la Giunta regionale ad apportare variazioni al bilancio medesimo nel corso dell’esercizio con provvedimento amministrativo:

     a) per l’istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea o da altri soggetti istituzionali, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;

     b) per l’adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa relativi alle contabilità speciali;

     c) conseguenti al ricorso all’indebitamento autorizzato da provvedimenti statali con oneri a carico del bilancio dello Stato;

     d) compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa area omogenea di attività;

     e) compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da strumenti di programmazione negoziata.

     2. La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

     3. Le variazioni compensative di cui al comma 1, lettere d) ed e), e al comma 2 devono rispettare i vincoli imposti dalla fonte regionale, nazionale e comunitaria.

     4. La Giunta regionale effettua altresì con provvedimento amministrativo le variazioni previste agli articoli 40, 41 e 42.

     5. La Giunta regionale con proprio provvedimento può incaricare la dirigenza ad effettuare le variazioni di cui ai commi 2 e 4.

     6. Le variazioni al bilancio con provvedimento amministrativo sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 38. (Variazioni al bilancio dopo il 30 novembre).

     1. Nessuna variazione al bilancio, salvo quelle previste dall’articolo 37, comma 1, lettere a), b) e c), può essere deliberata dopo il 30 novembre dell’anno cui il bilancio si riferisce.

 

     Art. 39. (Fondi di riserva).

      Nel bilancio annuale sono iscritti in apposite unità previsionali di base:

     a) il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine;

     b) il fondo di riserva per spese impreviste;

     c) il fondo di riserva di cassa.

     2. I fondi di riserva di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in bilancio in termini sia di competenza che di cassa; il fondo di riserva di cui al comma 1, lettera c) è iscritto in soli termini di cassa.

     3. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l’imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti o, quando consentito, per la dotazione finanziaria di nuove unità previsionali di base e dei relativi capitoli dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi o amministrativi che autorizzano le spese medesime.

 

     Art. 40. (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine).

     1. Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti relativi a spese obbligatorie e d’ordine, specificate nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 3, punto 1).

     3. Sono comunque considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle riguardanti:

     a) gli oneri del personale;

     b) le imposte e le tasse;

     c) gli oneri derivanti da contratti di somministrazione, di locazione e di affitto;

     d) gli oneri per l’ammortamento dei mutui e dei prestiti;

     e) gli oneri relativi a residui passivi dichiarati perenti e reclamati dai creditori ai sensi dell’articolo 45.

 

     Art. 41. (Fondo di riserva per spese impreviste).

     1. Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per spese che non abbiano natura obbligatoria e che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

     a) che non potevano prevedersi in alcun modo o in modo adeguato all’atto dell’approvazione della legge di bilancio;

     b) che abbiano carattere di assoluta necessità;

     c) che non impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri.

     2. Il prelevamento dal fondo e la iscrizione delle somme alle unità previsionali di base della spesa è disposto mediante deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 42. (Fondo di riserva di cassa).

     1. Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell’esercizio rispetto agli stanziamenti di cassa disposti dalla legge di bilancio e dalle leggi di variazione dello stesso.

     2. Il prelevamento di somme dal fondo è disposto con deliberazione della Giunta regionale.

     3. L’ammontare del fondo di riserva di cassa è determinato dalla legge di bilancio e dalle leggi di variazioni allo stesso entro il limite massimo di un dodicesimo dell’ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalle leggi medesime.

     4. Fino alla approvazione della legge di assestamento la Giunta regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell’esercizio precedente non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio.

 

     Art. 43. (Residui attivi).

     1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ai sensi della presente legge non riscosse e versate entro il termine dell’esercizio.

     2. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

     3. Le somme di cui al comma 1 vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi crediti non sono stati riscossi e versati o si sono estinti per prescrizione od altra causa.

 

     Art. 44. (Residui passivi).

     1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell’articolo 67 e non pagate entro il termine dell’esercizio.

     2. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell’articolo 67, entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati  finali della gestione, salvo quanto disposto al comma 3.

     3. Le somme relative ad economie di spesa su stanziamenti di competenza o in conto residui finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione sono reiscritte alla competenza del nuovo esercizio per le medesime o analoghe finalità, previa adozione dei necessari provvedimenti di ricognizione da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 45. (Conservazione dei residui passivi. Perenzione amministrativa).

     1. [I residui passivi sono conservati nel conto dei residui per non più di due anni, successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato, per le spese correnti e per non più di cinque anni per le spese in conto capitale e contabilità speciali] [2].

     2. [Trascorsi tali termini i residui passivi sono dichiarati perenti agli effetti della loro eliminazione in via amministrativa dalle scritture contabili, previo accertamento motivato delle ragioni del mantenimento a cura della struttura competente] [3].

     3. Nel bilancio annuale sono iscritti, in apposite unità previsionali di base il fondo perenti di parte corrente e il fondo perenti di conto capitale per il pagamento dei residui passivi rispettivamente di parte corrente e di conto capitale dichiarati perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori a condizione che il debito non risulti estinto per prescrizione o altra causa. La quantificazione dei suddetti fondi è effettuata previa ragionevole e prudente valutazione della natura, dell’oggetto e della scadenza del debito [4].

     4. Previa verifica della sussistenza del diritto del creditore al pagamento, la Giunta regionale, con propria deliberazione preleva dai fondi di cui al comma 3 le somme necessarie alla liquidazione degli importi reclamati dai creditori e le iscrive nella unità previsionale di base pertinente ai fini del pagamento. La Giunta regionale può delegare gli atti di prelevamento al Direttore Generale competente in materia di bilancio [5].

     5. La cancellazione di residui dichiarati perenti relativi a spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione ai sensi di legge comporta, previa adozione dei necessari provvedimenti di ricognizione da parte della Giunta regionale, la correlativa reiscrizione delle somme stesse alla competenza del nuovo esercizio per le medesime o analoghe finalità.

     6. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento nell’ambito della dirigenza regionale i responsabili degli adempimenti del presente articolo.

     7. La Giunta regionale può delegare l’atto di ricognizione previsto dal comma 5 e dall’articolo 44, comma 3, alla dirigenza.

 

     Art. 46. (Trasferimenti dei residui a nuovo bilancio e capitoli aggiunti).

     1. I residui attivi e passivi che risultano accertati alla chiusura dell’esercizio sono trasferiti ai capitoli corrispondenti del bilancio annuale dell’esercizio successivo in sede separata dalla competenza del medesimo.

     2. Nel caso in cui non esistano capitoli corrispondenti nel nuovo bilancio si provvede alla istituzione di capitoli aggiunti.

 

     Art. 47. (Separazione del conto dei residui da quello della competenza. Divieto di variazioni dei residui).

     1. Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

     2. Nelle scritture deve tenersi conto distinto dei residui attivi e passivi secondo gli esercizi di provenienza.

     3. In nessun caso si può iscrivere tra i residui degli anni decorsi alcuna somma nell’entrata o nella spesa che non sia stata compresa nella competenza degli anni anteriori.

 

     Art. 48. (Effettuazione di spese in conto residui prima dell’approvazione del rendiconto generale).

     1. Dopo il primo gennaio possono effettuarsi, anche prima della approvazione del rendiconto generale dell’esercizio precedente, pagamenti sui residui derivanti dalla competenza dell’esercizio predetto, anche se in via provvisoria, registrandone l’importo nell’esercizio nuovo con imputazione al conto dei residui.

 

     Art. 49. (Fondi statali assegnati alla Regione).

     1. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni.

     2. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione connesse a deleghe di funzioni amministrative la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato nel rispetto, nel caso di delega, delle disposizioni di legge che disciplinano le relative funzioni.

     3. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato a norma del comma 2, di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

 

     Art. 50. (Utilizzazione nell’esercizio successivo dei fondi statali).

     1. La Regione può attribuire la spesa dei fondi statali di cui all’articolo 49, comma 1, alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo allorché, in relazione all’epoca in cui avviene l’assegnazione, non sia possibile far luogo all’impegno, a norma dell’articolo 67, entro il termine dell’esercizio nel corso del quale ha luogo l’assegnazione stessa.

     2. Nel caso previsto dal comma 1, i fondi sono iscritti nella competenza del bilancio nel quale sono assegnati, mentre le corrispondenti spese sono iscritte nella competenza dell’esercizio successivo.

     3. In riferimento a tali spese nel bilancio deve essere effettuata una annotazione dalla quale risulti che si tratta di spese finanziate con fondi statali iscritti nella competenza dell’esercizio precedente. Fino a quando non sia approvata la legge di rendiconto di tale esercizio le spese di cui al presente comma sono ininfluenti ai fini del calcolo dell’eventuale saldo finanziario negativo di cui all’articolo 21.

 

          Art. 51. (Garanzie prestate dalla Regione).

     1. La Regione può concedere mediante legge garanzie fidejussorie, principali o sussidiarie, a favore di enti e altri soggetti.

     2. In relazione a ciascuna fidejussione concessa la legge deve indicare i beneficiari, il capitale garantito, la durata, l’obbligazione specifica o generica per la quale è stata concessa, nonché la copertura finanziaria della relativa quota di rischio.

 

     Art. 52. (Saldo finanziario presunto).

     1. Ai fini di cui all’articolo 16, in sede di formazione del bilancio di previsione di ciascun anno si determina il saldo finanziario presunto dell’esercizio in corso, attraverso la valutazione, rispetto alle previsioni di competenza, dei presunti maggiori o minori accertamenti di entrata e dei presunti minori impegni di spesa al 31 dicembre dell’esercizio in corso, nonché attraverso la valutazione dell’ammontare presunto dei residui alla stessa data.

 

     Art. 53. (Saldo finanziario provvisorio).

     1. Scaduto il termine del 31 dicembre si determina in via provvisoria il saldo finanziario dell’esercizio precedente sulla base dei risultati della chiusura dell’esercizio medesimo, in vista del suo inserimento nel bilancio dell’esercizio in corso, in occasione dell’assestamento del bilancio previsto all’articolo 35.

 

     Art. 54. (Trasferimenti alla competenza di altri esercizi).

     1. Le nuove o maggiori entrate e le nuove o maggiori spese di cui la Regione venga a conoscenza sulla base degli elementi indicati agli articoli 18 e 19, quando gli esercizi alla cui competenza dette entrate o spese si riferiscono sono ormai chiusi, rispettivamente possono essere acquisite e devono essere imputate alla competenza dell’esercizio in corso.

     2. Le nuove o maggiori entrate e le nuove o maggiori spese relative all’esercizio in corso o ad esercizi passati di cui la Regione venga a conoscenza in un periodo dell’anno in cui non è più possibile apportare variazioni al bilancio, rispettivamente possono essere acquisite e devono essere imputate alla competenza dell’esercizio successivo.

     3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le entrate e le spese vanno comunque registrate in appositi e distinti capitoli di bilancio.

 

     Art. 55. (Procedure per la formazione del bilancio pluriennale, del bilancio annuale di previsione e del rendiconto generale).

     1. I direttori generali entro il 31 agosto di ciascun anno formulano le proposte per la formazione o l’aggiornamento del bilancio pluriennale e per la formazione del bilancio di previsione per l’esercizio successivo, tenuto conto degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, specificando per la spesa le occorrenze da giustificare analiticamente per ciascuna voce mediante idonea documentazione. Le proposte si riferiscono anche alle valutazioni dell’andamento della gestione dell’esercizio in corso al fine di fornire gli elementi per la determinazione del saldo finanziario presunto di cui all’articolo 52.

     2. Analoghe proposte devono essere formulate entro il 31 marzo di ciascun anno ai fini della predisposizione della legge di assestamento del bilancio [6].

     3. Le strutture regionali entro il 31 marzo di ciascun anno provvedono alla revisione dei residui attivi e passivi relativi ai capitoli di competenza fornendo gli elementi giustificativi dell’eventuale eliminazione o riduzione degli stessi in sede di formazione del rendiconto generale [7].

 

TITOLO IV

L’INDEBITAMENTO

 

     Art. 56. (Mutui e altre forme di indebitamento).

     1. La contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione al medesimo a copertura dell’eventuale disavanzo finanziario esistente tra le spese di investimento di cui si autorizza l’impegno e le entrate che si prevede di accertare a fronte di tali spese nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, a copertura delle spese per l’assunzione di partecipazioni societarie, nonché a copertura dell’eventuale saldo finanziario negativo degli esercizi precedenti determinato dalla mancata contrazione dei mutui o delle altre forme di indebitamento autorizzate con le leggi di bilancio dell’anno precedente [8].

     2. La contrazione di nuovi mutui e di altre forme di indebitamento può essere autorizzata nei limiti in cui l’importo delle relative annualità di ammortamento aggiunte a quelle dei mutui e delle altre forme di indebitamento già contratti e a quelle dell’indebitamento già autorizzato e ancora da contrarre, non ecceda il 25 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate iscritte al Titolo I a norma dell’articolo 24, semprechè gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell’ambito del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

     3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e di altre forme di indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell’esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

     4. La legge di approvazione del bilancio o le leggi di variazione al medesimo che autorizzano la contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento fissano il tasso di interesse massimo effettivo e la durata minima del periodo di ammortamento, nonché la copertura dei relativi oneri di ammortamento.

 

     Art. 57. (Validità dell’autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento).

     1. L’autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento concessa con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione al medesimo decade al termine dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

     2. Le entrate derivanti da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell’esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

     3. Le somme iscritte nello stato di previsione dell’entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate ma non perfezionate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

 

     Art. 58. (Contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento).

     1. Alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento provvede la Giunta regionale, in relazione ad effettive esigenze di cassa.

     2. Nel deliberare le singole operazioni la Giunta regionale determina, nei limiti fissati dalla legge di autorizzazione, il tasso effettivo, la durata, l’ammontare degli altri oneri ed ogni altra eventuale condizione accessoria dell’operazione di indebitamento.

     3. A garanzia dell’ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento contratte dalla Regione con oneri a carico del proprio bilancio, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire speciale vincolo irrevocabile a favore dell’istituto mutuante ovvero dell’agente incaricato del servizio di pagamento ai portatori delle obbligazioni, dando mandato al tesoriere di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze ed autorizzandolo ad accantonare le somme occorrenti sul totale delle entrate tributarie non vincolate comprese nel titolo I, a norma dell’articolo 24, con precedenza su ogni altro pagamento.

     4. La Giunta regionale è altresì autorizzata, nel rispetto della legislazione statale in materia, a cedere o cartolarizzare crediti di qualsiasi natura vantati dalla Regione, al fine di ridurre il costo del debito.

     5. La Giunta regionale provvede alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento, con oneri a carico del bilancio dello Stato, direttamente sulla base delle relative autorizzazioni statali.

 

     Art. 59. (Anticipazioni di cassa).

     1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione comunicata al Consiglio regionale, alla contrazione di anticipazioni per un importo non eccedente l’ammontare bimestrale delle entrate tributarie non vincolate, come desunte dal bilancio di previsione.

     2. Con la stessa deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente necessarie.

     3. Le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono state contratte.

 

TITOLO V

GESTIONE DEL BILANCIO E  DEL PATRIMONIO.

IL RENDICONTO GENERALE

 

     Art. 60. (Stadi dell’entrata).

     1. Le entrate previste in bilancio passano attraverso i seguenti stadi:

     a) accertamento;

     b) riscossione;

     c) versamento.

     2. I tre stadi possono essere, in taluni casi, simultanei.

 

     Art. 61. (Accertamento delle entrate).

     1. L’entrata è accertata quando viene appurato il titolo e la ragione del credito, la persona del debitore e viene iscritto nella contabilità, come competenza dell’esercizio, l’ammontare del credito che viene a scadenza entro l’anno medesimo.

 

     Art. 62. (Riscossione ed incasso delle entrate).

     1. La riscossione delle entrate deve essere fatta per mezzo della Tesoreria regionale e dei dipendenti regionali designati da appositi provvedimenti nei modi e con le forme in essi prescritti, contro rilascio di regolare quietanza e con l’onere della resa del conto.

     2. La riscossione delle entrate è fatta per conto della Regione sotto la personale responsabilità di chi la esegue e con l’obbligo del versamento in Tesoreria.

     3. Nessun titolo di credito verso la Regione può essere ricevuto in pagamento dei debiti verso la stessa.

 

     Art. 63. (Versamento delle entrate).

     1. Coloro che riscuotono somme per conto della Regione sono tenuti al versamento alla Tesoreria regionale nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore.

     2. La tesoreria è tenuta all’incasso anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio o siano iscritte in difetto, od anche in pendenza della emissione del relativo ordinativo che deve essere in ogni caso immediatamente richiesto alla ragioneria.

 

     Art. 64. (Depositi presso la Tesoreria provinciale e centrale dello Stato).

     1. La Regione intrattiene conti correnti infruttiferi ad essa intestati presso la Tesoreria centrale o presso la Tesoreria provinciale dello Stato per il deposito di fondi attribuiti alla Regione stessa in base a leggi statali.

     2. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio annuale sono iscritte in appositi capitoli delle contabilità speciali, di cui agli articoli 24 e 25, le previsioni relative alle somme depositate sui conti correnti intestati alla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

 

     Art. 65. (Registrazione provvisoria di entrate non ancora previste in bilancio).

     1. Le entrate di pertinenza della Regione versate sui conti correnti di cui all’articolo 64 non previste in bilancio, in attesa che a quest’ultimo vengano apportate le necessarie variazioni, sono registrate in appositi capitoli delle partite di giro allorché vengano incassate.

 

     Art. 66. (Stadi della spesa).

     1. Le spese previste nel bilancio passano attraverso i seguenti stadi:

     a) impegno;

     b) liquidazione;

     c) ordinazione e pagamento.

     2. I tre stadi possono essere, in alcuni casi, simultanei.

 

     Art. 67. (Impegni di spesa).

     1. Gli impegni di spesa sono assunti, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso, dalla Giunta regionale e dalla dirigenza sulla base delle relative attribuzioni.

     2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell’esercizio, salvo quanto disposto dal regolamento.

     3. Ai fini di quanto disposto nel comma 2, si considerano obbligazioni che vengono a scadenza nell’esercizio quelle che si perfezionano giuridicamente nell’esercizio stesso.

     4. Dopo il 31 dicembre, chiuso l’esercizio finanziario, non possono essere assunti impegni salvo quanto disposto dall’articolo 68.

 

     Art. 68. (Impegni sulle leggi promulgate a fine esercizio o ad esercizio scaduto).

     1. Le leggi di spesa approvate dal Consiglio regionale nel corso dell’esercizio ed entrate in vigore dopo il 10 dicembre ovvero nell’anno successivo, possono essere impegnate entro e non oltre il ventesimo giorno da quello dell’entrata in vigore della legge.

 

     Art. 69. (Liquidazione delle spese).

     1. La liquidazione comporta l’identificazione del creditore, la determinazione dell’ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e, nel caso di provviste di materiali da affidare a consegnatari, il ricevimento, il collaudo e l’iscrizione in inventario dei beni stessi.

     2. Alla liquidazione delle spese provvedono di norma i dirigenti.

 

     Art. 70. (Ordinazione e pagamento delle spese).

     1. L’ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento delle spese attraverso l’emissione del mandato di pagamento.

     2. Il pagamento viene disposto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa mediante mandati diretti a favore dei singoli creditori tratti sulla Tesoreria regionale.

     3. I titoli di spesa di cui al comma 1 sono firmati dal dirigente responsabile della ragioneria.

 

     Art. 71. (Funzionari delegati).

     1. Per spese riguardanti particolari servizi i direttori generali, d’intesa con il direttore generale preposto all’area finanziaria, allorché ritengano che il pagamento a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori sia incompatibile con le esigenze del servizio, possono autorizzare, mediante provvedimento motivato, l’apertura di credito presso la Tesoreria regionale a favore di dipendenti regionali, che assumono pertanto la figura di funzionario delegato al pagamento delle spese medesime, con l’obbligo della resa del conto.

     2. I direttori generali con proprio atto approvano i rendiconti presentati dai funzionari delegati.

     3. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti disposti.

 

     Art. 72. (Servizio di economato). [9]

     (Omissis)

 

     Art. 73. (Beni della Regione).

     1. I beni della Regione sono descritti nell’inventario e nelle relative scritture patrimoniali.

 

     Art. 74. (Rendiconto generale).

     1. I risultati della gestione del bilancio e della gestione del patrimonio della Regione sono dimostrati nel rendiconto generale.

     2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo alla gestione del bilancio e il conto generale del patrimonio relativo alla gestione delle attività e delle passività patrimoniali.

 

     Art. 75. (Conto del bilancio).

     1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.

     2. Il conto del bilancio espone, nell’ordine, per ciascuna unità previsionale di base di entrata:

     a) l’ammontare dei residui attivi accertati all’inizio dell’esercizio cui il conto si riferisce;

     b) le previsioni finali di competenza;

     c) le previsioni finali di cassa;

     d) l’ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

     e) l’ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

     f) l’ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell’esercizio;

     g) l’ammontare delle entrate accertate nell’esercizio;

     h) l’eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

     i) le eccedenze di entrate e le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

     j) l’ammontare dei residui attivi, accertati all’inizio dell’esercizio ed eliminati nel corso dell’esercizio;

     k) l’ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti rideterminati alla fine dell’esercizio in base alle cancellazioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio;

     l) l’ammontare dei residui attivi formati nel corso dell’esercizio;

     m)l’ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell’esercizio.

     3. Il conto del bilancio espone, nell’ordine per ciascuna unità previsionale di base di spesa del bilancio:

     a) l’ammontare dei residui passivi accertati all’inizio dell’esercizio cui il conto si riferisce;

     b) le previsioni finali di competenza;

     c) le previsioni finali di cassa;

     d) l’ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

     e) l’ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

     f) l’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell’esercizio;

     g) l’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio;

     h) le economie rispetto agli stanziamenti di competenza;

     i) le economie rispetto agli stanziamenti di cassa;

     j) l’ammontare dei residui passivi, accertati all’inizio dell’esercizio ed eliminati nel corso dell’esercizio medesimo;

     k) l’ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti rideterminati alla fine dell’esercizio, in base alle cancellazioni, e da riportare al nuovo esercizio;

     l) l’ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell’esercizio;

     m) l’ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell’esercizio.

     4. La Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio regionale, a fini conoscitivi, un documento tecnico che accompagna e specifica il conto del bilancio con riferimento ai capitoli individuati nel bilancio di previsione.

 

     Art. 76. (Conto generale del patrimonio).

     1. Il conto generale del patrimonio espone la dimostrazione della dinamica patrimoniale dalla consistenza iniziale a quella finale distintamente per:

     a) le attività e le passività finanziarie;

     b) i beni mobili e immobili;

     c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

     2. Il conto generale del patrimonio contiene inoltre:

     a) la dimostrazione dei punti di concordanza fra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio;

     b) il conto generale delle rendite, delle spese e di altri aumenti e diminuzioni patrimoniali;

     c) la individuazione di beni suscettibili di utilizzazione economica.

 

     Art. 77. (Allegati al rendiconto generale). [10]

     1. Al rendiconto generale sono allegati:

     a) [la riclassificazione della spesa per funzioni obiettivo] [11];

     b) [un prospetto in cui sono indicate riassuntivamente le spese erogate dagli enti locali nell’esecuzione delle funzioni ad essi conferite dalla Regione ai sensi dell’articolo 83] [12];

     c) [un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare, con l’indicazione delle rispettive destinazioni, del reddito eventualmente prodotto e la loro consistenza all’inizio e al termine dell’esercizio] [13];

     d) un elenco descrittivo dei mutui passivi ed altre passività nella consistenza all’inizio e al termine dell’esercizio;

     e) un elenco analitico delle fidejussioni concesse dalla Regione a terzi con l’indicazione per ogni fidejussione dei necessari elementi indentificativi;

     f) [un elenco descrittivo degli incarichi attribuiti nel corso dell’esercizio per consulenze, studi, indagini e sperimentazioni, comunque denominati, con specificazione delle motivazioni, delle finalità e dei risultati, nonché delle relative spese impegnate e liquidate] [14];

     g) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio al fine di consentire l’armonizzazione dei conti con il rendiconto dello Stato.

 

     Art. 78. (Presentazione ed approvazione del rendiconto generale).

     1. La Giunta regionale presenta il rendiconto generale al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.

     2. Il rendiconto generale è approvato con legge regionale entro il 30 settembre.

     3. Con l’approvazione del rendiconto generale le partite attive e passive in esso contenute sono intangibili.

 

     Art. 79. (Servizio di Tesoreria regionale).

     1. Sono affidati alla Tesoreria regionale la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese della Regione e le altre incombenze derivanti dalla assunzione del servizio.

     2. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 80. (Controllo sulla Tesoreria regionale).

     1. La ragioneria esercita la vigilanza sul servizio di Tesoreria regionale ed appone il visto di regolarità sul conto della gestione di cassa dell’esercizio chiuso reso ogni anno dal tesoriere e lo sottopone alla Giunta regionale per l’approvazione entro il 30 aprile.

 

     Art. 81. (Controllo di gestione. Sistema di budget).

     1. La Regione attua il controllo di gestione anche ai fini dell’analisi e del monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dei processi di acquisizione e di impiego delle risorse.

     2. La Regione adotta, quale strumento di controllo di gestione, un sistema di budget allo scopo di pervenire alla formulazione di previsioni articolate per centri di responsabilità e di costo con riferimento ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, tenuto conto dei fattori produttivi a disposizione.

     3. Le modalità operative ed organizzative del controllo di gestione sono disciplinate da apposito regolamento.

 

TITOLO VI

BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI, DEGLI ENTI LOCALI

E DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE

 

     Art. 82. (Bilanci degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali).

     1. I rendiconti e i bilanci d’esercizio degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli organismi regionali in qualunque forma costituiti o partecipati sono trasmessi al Consiglio regionale entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.

     2. I bilanci indicati al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici e della omogeneizzazione contabile, gli enti, le agenzie, le aziende e gli organismi di cui al comma 1 effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi economico-finanziari, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 83. (Entrate e spese degli enti locali).

     1. Nei bilanci e nei rendiconti degli enti locali le entrate e le spese relative all’esercizio di funzioni conferite dalla Regione sono rappresentate, nell’ambito dei criteri di classificazione vigenti per tali enti, in appositi stanziamenti per consentire, in allegato al rendiconto generale della Regione ai sensi dell’articolo 77, la rappresentazione dell’impiego dei fondi relativi alle funzioni conferite.

     2. Gli enti locali trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto delle spese effettuate nell’esercizio precedente per le funzioni ad essi conferite.

     3. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 84. (Società a partecipazione regionale).

     1. Le società a partecipazione regionale presentano entro il 30 novembre di ciascun anno alla Giunta regionale una relazione previsionale sui programmi di attività e sull’andamento delle variabili economiche.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 85. (Abrogazione).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità);

     b) la legge regionale 16 agosto 1988 n. 41 (modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42);

     c) la legge regionale 21 agosto 1991 n. 21 (modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42);

     d) la legge regionale 10 dicembre 1991 n. 38 (integrazione alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42);

     e) l’articolo 9 bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione);

     f) la legge regionale 27 gennaio 1995 n. 6 (ulteriori modifiche alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42);

     g) il Titolo I della legge regionale 13 dicembre 1999 n. 39 (modifiche alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modifiche e integrazioni e alla legge 5 aprile 1994 n. 18. Introduzione del documento di programmazione economico finanziaria regionale, legge finanziaria e leggi ad essa collegate);

     h) la legge regionale 14 marzo 2002 n. 11 (modifiche agli articoli 54, 55, 56 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni).

 

     Art. 86. (Norme transitorie e finali).

     1. Il progetto di bilancio per l’anno finanziario 2002 a base dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio può essere redatto secondo le disposizioni della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità) e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Il rendiconto generale dell’esercizio 2001 è redatto secondo le disposizioni della l.r. 42/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Le disposizioni in merito alla perenzione amministrativa di cui all’articolo 45, comma 1, si applicano a partire dal bilancio di previsione per l’anno 2003 e dal rendiconto generale per l’esercizio 2002.

     4. Le disposizioni attuative della presente legge sono emanate attraverso regolamenti da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore.

     In fase di prima applicazione, detti regolamenti sono emanati sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere. Decorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

     5. Nelle more dell’approvazione dei regolamenti di cui al comma 4 continua ad applicarsi la l.r. 42/1977 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

     6. La competenza sugli atti non riservati alla Giunta regionale dalla presente legge è attribuita ai direttori o ai dirigenti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     7. Qualora nei confronti della legge di approvazione del bilancio o della legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio il Governo o altra Regione abbia promosso la questione di legittimità costituzionale a norma dell’articolo 127 della Costituzione, la Giunta regionale può limitare la gestione del bilancio alle unità previsionali di base non coinvolte nell’impugnativa.

 

     Art. 87. (Norma di rinvio).

     1. I riferimenti alla l.r. 42/1977 contenuti in leggi e regolamenti regionali o in altri provvedimenti devono intendersi effettuati con riguardo alle disposizioni della presente legge o dei regolamenti di attuazione ivi previsti.

 

     Art. 88. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Numero abrogato dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34.

[2] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34.

[3] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34.

[4] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[5] Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2.

[6] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 49.

[7] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 49.

[8] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14.

[9] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5.

[10] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34.

[13] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34.

[14] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34.