§ 4.4.13 - L.R. 7 agosto 1996, n. 36.
Disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:07/08/1996
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Stagione venatoria 1996/97).
Art. 2.  (Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria all'interno degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini).
Art. 3.  (Appostamenti temporanei).
Art. 4.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 4.4.13 - L.R. 7 agosto 1996, n. 36. [1]

Disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997.

(B.U. 28 agosto 1996, n. 17).

 

Art. 1. (Stagione venatoria 1996/97).

     1. Nelle more di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale e tenuto conto di quanto stabilito con legge regionale 14 agosto 1995, n. 42 (disposizioni transitorie per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1995/96), per la sola stagione venatoria 1996/97 le quote di partecipazione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c) della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), restano stabilite in lire 100.000 per cacciatore per gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), ed in lire 200.000 per cacciatore per i Comprensori Alpini (C.A.).

     2. Il regime transitorio degli A.T.C. e C.A. provvisori, di cui all'articolo 1, commi 1 e 3 della legge regionale 42/1995, è prorogato sino al 30 giugno 1997 [2]. Entro tale data, le Province determinano la perimetrazione definitiva ai sensi della legge regionale 29/1994, ed insediano i relativi Comitati di gestione ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge medesima. In ogni A.T.C. o C.A. il commissario è coadiuvato da tre sub-commissari nominati dalla Provincia rispettivamente su segnalazione delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale.

     3. Per la stagione venatoria 1996/97, in sede di prima applicazione, valgono comunque le iscrizioni fatte pervenire per l'annata venatoria 1995/96, salvo espressa rinuncia dell'iscritto prima dell'inizio della stagione venatoria. Resta fermo il termine del 31 maggio 1996 per le conferme e le nuove iscrizioni di cui all'articolo 26 commi 1 e 2 della legge regionale 29/1994, per l'annata venatoria 1997/98.

     4. E' fatto salvo a tutti gli effetti il calendario venatorio regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 luglio 1996, n. 429 che si riporta in allegato quale parte integrante della presente legge [3].

 

     Art. 2. (Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria all'interno degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini).

     1. La gestione anche parziale del fondo di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 29/1994 può essere delegata agli A.T.C. e C.A., per i territori di competenza, dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 22, lettera e), della legge medesima. La delega non è ammessa nel caso di gestione commissariale ai sensi del precedente articolo 1, comma 2.

 

     Art. 3. (Appostamenti temporanei). [4]

 

     Art. 4. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato A (art. 1)

 

   DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER L'ANNATA

VENATORIA 1996/97

  (articolo 34, comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 "Norme

    regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo

venatorio")

 

     Articolo 1. (Caccia programmata).

     1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria per l'annata venatoria 1996/97, si applica il seguente regime di caccia programmata:

     1) Periodi di caccia:

     a) dal 15 settembre al 8 dicembre 1996 la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:

     - nelle province di Imperia e di Savona nei giorni di sabato e domenica e in un terzo giorno a scelta, tra mercoledì e giovedì, esclusa la Zona Alpi;

     - nelle province di Genova e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

     Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del successivo punto 9).

     Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

     b) dal 2 ottobre al 30 novembre 1996 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita ferma restando l'esclusione nei giorni di cui alla lettera a) per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticate da appostamento raggiunto con fucile scarico e racchiuso in custodia e con cani al guinzaglio;

     c) ai sensi dell'art. 18 comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 non è mai consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino. L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;

     d) dal 9 dicembre 1996 al 30 gennaio 1997 è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l'impiego di cani, alla sola selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì, nelle zone stabilite dalle Province e su conformi disposizioni emanate da queste ultime. E' fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia al cinghiale, alla volpe, al fagiano.

     2) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

     nei periodi di tempo di cui al punto 1 sono cacciabili le seguenti specie:

     a) dal 15 settembre all'8 dicembre 1996: fagiano, starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico. La caccia al fagiano è inoltre consentita fino al 30 dicembre sulla base di appositi piani di incentivazione della specie predisposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dai Comprensori Alpini (CA);

     b) dal 15 settembre al 30 dicembre 1996: quaglia, tortora, merlo, passero, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza e allodola;

     c) dal 15 settembre 1996 al 30 gennaio 1997: storno, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga;

     d) dal 2 ottobre al 30 novembre 1996: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi);

     3) Caccia al cinghiale:

     è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti scegliendo tra i seguenti periodi: dal 2 ottobre al 30 dicembre 1996 e dal 2 novembre al 30 gennaio 1997.

     4) Caccia al fagiano di monte:

     le Amministrazioni Provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica presente sul territorio e determinano le modalità di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

     5) Caccia alla volpe:

     è consentita ai singoli cacciatori dal 15 settembre 1996 al 30 gennaio 1997 in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 9 dicembre ed il 30 gennaio 1997 può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.

     6) Caccia alla pernice rossa ed alla starna:

     per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

     7) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

     pernice bianca, lepre bianca, cotumice, cervo, daino e camoscio.

     Sull'intero territorio della provincia di Genova è altresì vietata la caccia alla pernice rossa.

     8) Zona delle Alpi:

     l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dal 15 settembre 1996 al 30 gennaio 1997 su conformi disposizioni emanate dalle Province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è permesso esclusivamente per "ungulati" e "tetraonidi".

     Per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono i terreni circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di neve per oltre la metà della propria estensione, a vista d'occhio, con esclusione della cosiddetta spruzzata (deliberazione della G.R. n. 3968 del 30/11/1995).

     9) Orario di caccia:

     la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato per l'anno 1996:

     - dal 15 settembre al 23 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);

     - dal 24 settembre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);

     - dal 16 ottobre al 27 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale);

     - dal 28 ottobre al 14 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

     - dal 15 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;

     - dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

     - dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00;

     per l'anno 1997:

     - dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;

     - dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30;

     per la provincia di Imperia, gli orari di cui sopra sono posticipati di quindici minuti.

     10) Caccia con l'arco e con il falco:

     la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da seguito, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

     11) Allenamento cani:

     a) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, può essere condotto dal 15 agosto al 8 settembre 1996, esclusi i giorni di martedì e venerdì da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;

     b) l'allenamento dei cani da ferma e da seguita può venire solo sul territorio dell'ATC o CA di appartenenza;

     c) l'addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle Province, fermo restando quanto stabilito alla lettera a).

     12) Carniere massimo:

     1. Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

     a) Selvaggina stanziale:

     - fagiani, starne, pernici rosse, lepri: complessivamente due capi dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre;

     - fagiano di monte: un capo.

     b) Selvaggina migratoria:

     - allodola: 8 capi;

     - tortore e quaglie: complessivamente 15 capi;

     - tordi, merli e cesene: complessivamente quindici capi;

     - beccaccia e beccaccino: complessivamente cinque capi;

     - germani reali, alzavole, canapiglie, fischioni, codoni, marzaiole, mestoloni, moriglioni, morette, folaghe, gallinelle d'acqua, pavoncelle: complessivamente cinque capi;

     - colombacci: complessivamente otto capi;

     - cornacchie nere, cornacchie grigie, ghiandaie e gazze: tre capi per specie;

     - passeri: cinque capi per specie;

     - storni: quindici capi.

     2. Le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, per le specie previste nel decreto concessorio e con esclusione della selvaggina migratoria, l'esercizio dell'attività venatoria all'interno delle Aziende faunistiche autorizzate con esclusione dei giorni di martedì e venerdì.

     3. Il numero complessivo dei capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattibili in ogni giornata di caccia non può superare i venticinque.

     4. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

     a) Selvaggina stanziale:

     - fagiani quindici capi;

     - lepri, pernici rosse e starne, complessivamente otto capi;

     b) Selvaggina migratoria:

     - tordo bottaccio, trecentocinquanta capi;

     - tordo sassello centocinquanta capi;

     - merli, storni, duecento capi per specie;

     - colombaccio, ottanta capi;

     - allodola, quaranta capi;

     - passero, ghiandaia, cornacchia nera, cornacchia grigia, cinquanta capi per specie;

     - gazza, venti capi;

     - palmipedi, venti capi.

     Per le specie non comprese fra quelle sopra elencate il numero di capi abbattibili è complessivamente di cinquanta.

     5. E' vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui all'articolo 1 del presente calendario venatorio, e al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

     13) Ammissione provvisoria:

     per le seguenti specie: colombaccio, ghiandaia, merlo, quaglia, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cinghiale, per le quali, sulla base dei dati resi disponibili in relazione alla trascorsa stagione venatoria, sono registrate in atto modificazioni positive della popolazione faunistica, il numero massimo dei cacciatori di cui le singole Province possono autorizzare l'ammissione provvisoria ai sensi dell'articolo 25, comma 11, della l.r. 29/1994, corrisponde al 5% del totale degli iscritti ad ogni ATC o CA. Per la caccia al cinghiale il numero di cui sopra corrisponde al 10% degli iscritti.

 

     Articolo 2. (Limitazioni all'attività venatoria).

     1. I Presidenti delle Amministrazioni provinciali possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie o altre calamità.

 

     Articolo 3. (Tesserino per l'esercizio venatorio).

     1. Per l'annata venatoria 1996/97 è adottato con le opportune modifiche, il modello del tesserino per l'esercizio venatorio predisposto per l'annata 1995/96 dalla Regione Liguria.

     2. Ad ogni cacciatore può essere rilasciato un solo duplicato del tesserino di cui al comma 1.

     3. Il tesserino della annata venatoria 1996/97, ai fini della elaborazione statistica, deve essere consegnato entro il 30 marzo 1997 alle Province competenti per territorio, le quali possono delegare all'operazione le Associazioni venatorie riconosciute.

     4. Ogni cacciatore deve annotare sul tesserino venatorio all'inizio della giornata di caccia la giornata di esercizio venatorio ed al momento del recupero, il comprovato abbattimento; deve indicare negli appositi spazi del tesserino venatorio le specie ed il numero dei capi abbattuti.

     5. Le giornate aggiuntive di cui all'art. 1 comma 1 lettera b), devono essere identificate, all'inizio della giornata, con l'apposizione della lettera A sopra la colonna corrispondente alla giornata di caccia, nella scheda riservata ai prelievi giornalieri per la selvaggina migratoria.

     6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

 

     Articolo 4. (Sanzioni).

     1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

     Articolo 5. (Giornate di caccia).

     1. Per l'intera stagione venatoria ogni cacciatore non può esercitare un numero di giornate superiore a cinquantacinque.

 

     Articolo 6. (Vigilanza).

     1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si fa riferimento al contenuto dell'articolo 48 comma 1 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29.

 

     Articolo 7. (Munizioni utilizzabili).

     1. Durante l'esercizio venatorio è vietato a chiunque:

     - la detenzione di munizione spezzata di qualunque tipo nel corso della caccia agli ungulati;

     - la detenzione di munizione a palla unica e di munizione spezzata con pallini superiori al 4/0 (4,6 mm. di diametro), nelle giornate in cui non è ammessa la caccia agli ungulati, nonché alle persone non autorizzate alla caccia agli ungulati.

 

     Articolo 8. (Norma finale).

     1. Per tutto quanto non indicato nel presente calendario, valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

[2] Termine così prorogato dall'art. 2 della L.R. 29 aprile 1997, n. 15.

[3] Vedi l'art. 1 della L.R. 28 ottobre 1996, n. 47, per l'interpretazione autentica del presente comma.

[4] Modifica l'art. 29, comma 13, della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.