§ 3.2.51 - L.R. 7 settembre 1988, n. 51.
Norme per la salvaguardia e l'incremento della attività agricola nelle aree definite di interesse naturalistico-ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:07/09/1988
Numero:51


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Delega di funzioni).
Art. 3.  (Interventi ammissibili a contributo).
Art. 4.  (Indennità compensativa).
Art. 5.  (Destinatari dei contributi e limite di erogazione degli stessi).
Art. 6.  (Presentazione delle domande).
Art. 7.  (Approvazione regionale).
Art. 8.  (Concessione dei contributi).
Art. 9.  (Priorità nella concessione dei contributi).
Art. 10.  (Norma transitoria).
Art. 11.  (Norma finanziaria).


§ 3.2.51 - L.R. 7 settembre 1988, n. 51. [1]

Norme per la salvaguardia e l'incremento della attività agricola nelle aree definite di interesse naturalistico-ambientale.

(B.U. 28 settembre 1988, n. 39).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina gli interventi rivolti alla protezione e al miglioramento dell'ambiente attraverso il recupero e lo sviluppo dell'attività agricola all'interno del sistema regionale delle aree protette [1].

     2. Gli incentivi previsti dalla presente legge non trovano applicazione nel territorio delle Cinque Terre come individuato nel disciplinare approvato con d.P.R. 29 maggio 1973 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 23 agosto 1973.

 

     Art. 2. (Delega di funzioni).

     1. Salvo quanto disposto dall'art. 7, le funzioni amministrative previste dalla presente legge sono esercitate dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni competenti per territorio che vi provvedono ai sensi della l.r. 12 gennaio 1978, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 3. (Interventi ammissibili a contributo).

     1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1 la Regione concede contributi in conto capitale per:

     a) interventi relativi alle infrastrutture:

     1) costruzione e miglioramento della viabilità rurale e forestale e di impianti di trasporto a fune o su rotaia;

     2) realizzazione di laghetti artificiali finalizzati alla irrigazione ed alla difesa dagli incendi boschivi;

     3) costruzione e riattamento di impianti di irrigazione per il mantenimento della produzione agricola locale;

     b) interventi relativi alle strutture:

     1) costruzione e ripristino di muri in pietra o altri materiali compatibili con l'ambiente circostante;

     2) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati alla conduzione del fondo, alla conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli locali, al ricovero del bestiame ed alla silvicoltura, con priorità per il recupero di quelli esistenti e con esclusione di quelli destinati ad uso abitativo;

     3) acquisto e permuta dei terreni per la destinazione agricola e/o per l'accorpamento fondiario finalizzato alla razionalizzazione della attività agricola;

     c) interventi volti al miglioramento qualitativo dei vigneti a denominazione di origine controllata nonché a denominazione geografica;

     d) interventi volti al miglioramento dei pascoli a favore di aziende ad indirizzo zootecnico in atto;

     e) interventi volti al miglioramento dei boschi esistenti e alla ricostruzione boschiva nel rispetto della vigente normativa in materia forestale;

     f) interventi per la coltivazione, la raccolta, la commercializzazione e la conservazione dei frutti del sottobosco.

     2. Gli interventi di cui al primo comma possono essere ammessi a contributo solo se conformi alla vigente normativa urbanistica e ad ogni altra disposizione statale o regionale in materia di tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali.

 

     Art. 4. (Indennità compensativa).

     1. Nelle zone delimitate ai sensi degli artt. 2 e 3 della Direttiva CEE 268/75 del Consiglio in data 28 aprile 1975 che ricadono nell'ambito delle delimitazioni della presente legge, l'indennità compensativa di cui agli artt. 18 e 19 della delibera del Consiglio regionale n. 59 del 29 luglio 1987 è determinata in 120 ECU per ogni U.B.A. e per ogni ettaro di S.A.U. ammissibile al fine di compensare i maggiori svantaggi che gravano sull'attività agricola.

 

     Art. 5. (Destinatari dei contributi e limite di erogazione degli stessi).

     1. I contributi in conto capitale previsti nel primo comma dell'art. 3 sono concessi ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei fondi ricadenti nelle aree di cui al primo comma dell'art. 1, nonché ai consorzi, alle cooperative ed alle associazioni fra i predetti soggetti nella misura seguente:

     a) fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lett. a), lett. b) n. 1 qualora si tratti di muri in pietra, lett. c), lett. d) e lett. e);

     b) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lett. b) n. 1 qualora si tratti di altri materiali compatibili con l'ambiente circostante, e n. 2);

     c) fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lett. b) n. 3 con il limite massimo di L. 10.000.000 di contributo per ogni intervento e lett. f).

     2. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile gli enti delegati utilizzano:

     a) per gli interventi di cui alla lett. c) del primo comma i valori fondiari medi come determinati dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 4 della l. 26 maggio 1965, n. 590;

     b) per tutti gli altri interventi il prezziario regionale per le opere di miglioramento fondiario adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 141 del 28 dicembre 1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6. (Presentazione delle domande).

     1. Gli interessati, per ottenere i contributi, presentano, entro il 30 maggio di ogni anno, agli enti delegati di cui all'art. 2 una domanda dalla quale risultino:

     a) il tipo o i tipi di intervento;

     b) la loro localizzazione;

     c) il costo previsto;

     d) il periodo presunto di realizzazione.

     2. Sulla base delle domande pervenute, gli enti delegati trasmettono alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione contenente una sintetica descrizione delle iniziative con l'indicazione delle priorità delle tipologie degli interventi di cui all'art. 3 e gli elementi atti a valutare la congruenza sia con il programma stralcio di cui all'art. 11 della l.r. 12 gennaio 1978, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, sia con la vigente normativa urbanistica ed ambientale.

 

     Art. 7. (Approvazione regionale).

     1. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse dagli enti delegati, ripartisce, fra questi ultimi, i fondi disponibili per le tipologie di intervento di cui all'art. 3 tenuto conto della congruità degli interventi stessi con il programma stralcio di cui all'art. 11 della l.r. 12 gennaio 1978, n. 6 e successive modifiche e integrazioni e della compatibilità con gli atti di programmazione redatti dagli enti ed organismi preposti alla gestione ed al coordinamento dei sistemi di aree di interesse naturalistico ambientale di cui al primo comma dell'art. 1.

 

     Art. 8. (Concessione dei contributi).

     1. Gli enti delegati, previa acquisizione della documentazione attestante la compatibilità urbanistica ed ambientale degli interventi, concedono i contributi, secondo le priorità previste dall'art. 9, entro novanta giorni dalla avvenuta comunicazione della deliberazione con la quale la Giunta regionale ha ripartito i fondi ai sensi dell'art. 7.

     2. Il provvedimento di concessione stabilisce il termine entro il quale l'intervento deve essere realizzato. Tale termine, non superiore ad un anno, deve essere rapportato alla consistenza dell'intervento; può essere concessa una sola proroga di durata non superiore ad un anno.

     3. In caso di inosservanza dei termini indicati nel comma precedente l'ente delegato revoca il contributo e provvede al recupero anche, se necessario, mediante esecuzione forzata ai sensi del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con r.d. 14 aprile 1910, n. 639.

     4. I contributi concessi per gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lett. b) n. 3 sono revocati qualora il beneficiario venda il terreno acquistato o permutato prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto o dalla permuta.

     5. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri concedibili per le medesime finalità in base alla normativa vigente.

 

     Art. 9. (Priorità nella concessione dei contributi).

     1. I contributi per gli interventi previsti nell'art. 3 vengono concessi dagli enti delegati tenuto conto dell'ordine prioritario per tipologie di intervento e, nell'ambito di ciascuna, del seguente criterio di preferenza;

     a) ai coltivatori diretti singoli o associati come definiti dall'art. 48, primo comma, lett. a) della l. 2 giugno 1961, n. 454;

     b) ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo, singoli o associati, dei fondi ricadenti nelle aree di cui al primo comma dell'art. 1.

 

     Art. 10. (Norma transitoria).

     1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità economica europea ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato C.E.E.[2].

     2. In sede di prima applicazione della presente legge gli interessati presentano le domande di cui al primo comma dell'art. 6 entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al primo comma.

     3. Gli enti delegati, nei successivi sessanta giorni, trasmettono alla Regione la relazione di cui al secondo comma dell'art. 6.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

[1] Comma sostituito dall'art. 44 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[2] L'avviso dell'esito positivo, con osservazioni, è pubblicato nel B.U. 23 agosto 1989, n. 14.