Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 30/11/1988 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Artt. 1. - 6. |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. (Norma transitoria). |
§ 3.2.52 - L.R. 30 novembre 1988, n. 67. [1]
Modifiche ed integrazioni della l.r. 8 maggio 1985, n. 41 “Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle Cinque Terre”.
(B.U. 21 dicembre 1988, n. 51).
(Omissis) [3].
Art. 8. (Norma transitoria).
1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità economica europea ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato CEE.
2. In sede di prima applicazione della presente legge gli interessati presentano le domande di cui al 1° comma dell'art. 5 della
3. Gli enti delegati nei successivi sessanta giorni, trasmettono alla Regione la relazione di cui al 2° comma dell'art. 5 della
[1] Abrogata dall'art. 34 della
[2] Modificano ed integrano la
[3] Reca disposizioni finanziarie.