Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.6 finanze e patrimonio |
Data: | 09/08/2012 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012))) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio)) |
Art. 3. (Investimenti per il trasporto pubblico locale su gomma) |
Art. 4. (Risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale su gomma per l’anno 2011) |
Art. 5. (Spese per investimenti e gestione del trasporto pubblico locale) |
Art. 6. (Intervento per il trasporto fluviale di emergenza) |
Art. 7. (Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della Società dell’informazione in Liguria)) |
Art. 8. (Modifica alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)) |
Art. 9. (Modifica alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea)) |
Art. 10. (Modifica alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Interventi in materia di usura e sovraindebitamento)) |
Art. 11. (Modifica all’articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria)) |
Art. 12. (Modifica all’articolo 23 bis della l.r. 25/2006) |
Art. 13. (Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2011))) |
Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2000, n. 21 (Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Norme di attuazione della [...] |
Art. 15. (Modifica alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari)) |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)) |
Art. 17. (Soppressione del nucleo di valutazione di cui agli articoli 6 e seguenti della legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l’attuazione dei programmi di investimento in sanità per [...] |
Art. 18. (Soppressione della Commissione tecnica per la verifica dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 [...] |
Art. 19. (Disposizioni straordinarie per l’adeguamento del Servizio Sanitario Regionale all’articolo 15 del d.l. 95/2012, comunque finalizzate alla riduzione della spesa nell’ambito del Servizio Sanitario [...] |
Art. 20. (Modifiche alla l.r. 41/2006) |
Art. 21. (Norma finanziaria) |
Art. 22. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.6.56 - L.R. 9 agosto 2012, n. 29.
Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali
(B.U. 10 agosto 2012, n. 14)
Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della
1. (Omissis) [1].
Art. 2. (Modifiche alla
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 15 della
2. (Omissis) [2].
3. (Omissis) [3].
4. La lettera c) del comma 5 dell’articolo 38 della
5. (Omissis) [4].
Art. 3. (Investimenti per il trasporto pubblico locale su gomma)
1. (Omissis) [5].
2. Le aziende di trasporto pubblico locale possono utilizzare le risorse residue derivanti dall’utilizzo dei fondi relativi ai piani di investimento per gli anni dal 2000 al 2002 per l’acquisto e l’ammodernamento di autobus, tram, filovie ed altri mezzi di trasporto di persone.
Art. 4. (Risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale su gomma per l’anno 2011)
1. Per l’esercizio 2011 sono attribuite risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale su gomma per l’importo di 4 milioni di euro.
2. Per il riparto delle risorse di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 20, comma 2, della
Art. 5. (Spese per investimenti e gestione del trasporto pubblico locale)
1. Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 16, comma 2, del
- U.P.B. 6.201 “Investimenti per il trasporto pubblico locale” per euro 376.960,34;
- U.P.B. 6.101 “Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale” per euro 5.623.039,66
di cui euro 4.123.039,66 destinati alla copertura dei contratti di servizio.
Art. 6. (Intervento per il trasporto fluviale di emergenza)
1. Al fine di consentire il trasporto nelle zone alluvionate, la Provincia della Spezia può destinare le risorse stanziate per il trasporto marittimo nel Golfo della Spezia, non ancora utilizzate, al servizio di collegamento fluviale sul fiume Magra ed ai necessari collegamenti via terra, stabilendo eventuali agevolazioni o esenzioni tariffarie che possono trovare copertura in tale stanziamento.
Art. 7. (Modifica alla
1. (Omissis) [6].
Art. 8. (Modifica alla
1. (Omissis) [7].
Art. 9. (Modifica alla
1. (Omissis) [8].
Art. 10. (Modifica alla
1. (Omissis) [9].
Art. 11. (Modifica all’articolo 15 della
1. (Omissis) [10].
Art. 12. (Modifica all’articolo 23 bis della
1. (Omissis) [11].
Art. 13. (Modifica alla
1. (Omissis) [12].
2. Il fondo di cui all’articolo 22, comma 1, della
Art. 14. (Modifiche alla
1. (Omissis) [13].
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della
3. Al comma 1 dell’articolo 3 della
4. (Omissis) [14].
5. L’articolo 7 della
6. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 8 della
Art. 15. (Modifica alla
1. (Omissis) [16].
Art. 16. (Modifiche alla
1. (Omissis) [17].
2. (Omissis) [18].
Art. 17. (Soppressione del nucleo di valutazione di cui agli articoli 6 e seguenti della
1. Il nucleo di valutazione disciplinato dagli articoli 6 e seguenti dalla
2. (Omissis) [19].
3. (Omissis) [20].
4. (Omissis) [21].
5. Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della
Art. 18. (Soppressione della Commissione tecnica per la verifica dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 13 della
1. E’ soppressa la Commissione tecnica per la verifica dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 13 della
2. Qualsiasi rinvio alla Commissione indicata al comma 1 contenuto nella
3. (Omissis) [22].
Art. 19. (Disposizioni straordinarie per l’adeguamento del Servizio Sanitario Regionale all’articolo 15 del
1. Al fine esclusivo di ottemperare alle disposizioni recate dall’articolo 15 del
2. I provvedimenti straordinari di cui al comma 1, oltre alle materie indicate dall’articolo 15 del
3. Il Direttore generale dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino – IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro adotta i provvedimenti ricadenti, secondo la vigente normativa statale e regionale che disciplina l’Istituto, nell’ambito della sua diretta competenza. Per quanto concerne le materie che, secondo la citata normativa, coinvolgono competenze dell’Università di Genova e del Ministero della Salute, propone agli organi preposti l’adozione dei relativi provvedimenti che sono adottati nel rispetto della suddetta normativa.
4. Fino a tutto il 31 ottobre 2012, ai provvedimenti straordinari di cui al comma 1 adottati dai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro e dai competenti organi dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini, dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e dell’Ospedale Evangelico Internazionale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, commi 2 e 16, della
5. In caso di omissione o ritardo nell’adozione dei provvedimenti suddetti da parte dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro o dei competenti organi dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini, dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e dell’Ospedale Evangelico Internazionale, la Giunta regionale, su proposta del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, con il provvedimento che accerta l’omissione o il ritardo, esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 9, comma 6, della
6. La Giunta regionale individua le misure da adottarsi nei confronti dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini, dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e dell’Ospedale Evangelico Internazionale ove inadempienti.
Art. 20. (Modifiche alla
1. (Omissis) [23].
2. (Omissis) [24].
3. (Omissis) [25].
Art. 21. (Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 22. (Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis)
[1] Modifica il comma 1 dell'art. 1 della
[2] Modifica il comma 10 dell'art. 22 della
[3] Modifica il comma 2 dell'art. 26 della
[4] Modifica il comma 4 dell'art. 41 della
[5] Modifica la lettera a) del comma 1 dell’art. 6 della
[6] Modifica il comma 1 dell’art. 10 della
[7] Inserisce la lettera a bis) nel comma 5 dell’art. 11 della
[8] Sostituisce l'art. 5 della
[9] Modifica il comma 2 dell'art. 3 della
[10] Modifica il comma 3 ter dell’art. 15 della
[11] Modifica il comma 2 bis dell’art. 23 bis della
[12] Inserisce il comma 5 bis nell'art. 22 della
[13] Sostituisce il titolo della
[14] Sostituisce l'art. 5 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[16] Inserisce il comma 5 bis nell'art. 22 della
[17] Sostituisce il comma 10 bis dell’art. 31 della
[18] Inserisce il comma 10 bis 1. nell’art. 31 della
[19] Modifica il comma 1 dell’art. 5 della
[20] Modifica il comma 3 dell’art. 5 della
[21] Sostituisce l’art. 6 della
[22] Sostituisce l'art. 13 della
[23] Modifica il comma 2 dell’art. 28 bis della
[24] Sostituisce il comma 7 dell’art. 28 ter della
[25] Sostituisce il comma 1 dell’art. 41 della