Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 16/12/1996 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. (Dotazione organica). |
Art. 2. (Abrogazione di norme). |
Art. 3. (Norma transitoria). |
§ 3.2.71 - L.R. 16 dicembre 1996, n. 52. [1]
Disposizioni in materia di organico dell'Istituto Regionale per la floricoltura.
(B.U. 18 dicembre 1996, n. 23).
Art. 1. (Dotazione organica).
1. Le dotazioni organiche necessarie per il funzionamento dell'Istituto regionale per la floricoltura, distinte per qualifiche funzionali, sono determinate nella tabella "A" allegata alla presente legge, sulla base del disposto di cui all'articolo 3 comma 6 della
2. L'Istituto è autorizzato alla copertura dei posti dell'organico come determinato ai sensi del comma 1 resisi vacanti successivamente alla data del 31 agosto 1993 tramite pubblico concorso secondo le norme vigenti per i dipendenti regionali.
3. Le modifiche della pianta organica dell'Istituto, come definita ai sensi del comma 1, vengono approvate dalla Assemblea dell'Ente, previo nulla osta da parte della Giunta regionale; le variazioni in aumento della consistenza delle dotazioni organiche sono determinate per effetto della preventiva verifica dei carichi di lavoro.
Art. 2. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 12 bis e la Tabella "A" allegata alla
Art. 3. (Norma transitoria).
1. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente alla copertura dei posti in organico vacanti alla data della sua entrata in vigore, le Commissioni esaminatrici, nominate con decreto del Presidente dell'Istituto regionale per la floricoltura, sono così composte:
a) per i concorsi a posti di VIII qualifica funzionale (profilo professionale giuridico-amministrativo):
1) un professore di ruolo esperto nelle materie oggetto del concorso designato dall'Università di Genova o un dirigente dello Stato, designato dal Prefetto di Imperia, con funzioni di Presidente;
2) un componente designato dall'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Sanremo, individuato fra i propri iscritti;
3) un dirigente regionale, in servizio o in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, sorteggiato tra i dirigenti regionali in possesso di un diploma di laurea in materia attinente a quella del posto messo a concorso;
b) per i concorsi a posti di VI qualifica funzionale secondo quanto previsto dall'articolo 8 della
2. Il Segretario delle suddette Commissioni, in caso di mancanza di personale idoneo fra i dipendenti dell'Istituto, è scelto tra il personale regionale secondo i criteri di cui alla
ALLEGATO
TABELLA A (Articolo 1) |
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QUALIFICA DOTAZIONE ORGANICA AL 31.8.1993 |
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2ª DIRIGENZIALE - |
1ª DIRIGENZIALE - |
VIII QUALIFICA FUNZIONALE 7 |
VII QUALIFICA FUNZIONALE - |
VI QUALIFICA FUNZIONALE 6 |
V QUALIFICA FUNZIONALE - |
IV QUALIFICA FUNZIONALE 1 |
III QUALIFICA FUNZIONALE 1 |
II QUALIFICA FUNZIONALE 1 |
I QUALIFICA FUNZIONALE - |
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[1] Abrogata dall'art. 34 della