Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 03/11/1994 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Norma transitoria). |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale n. 5/1994). |
Art. 4. (Urgenza). |
§ 3.2.66 - L.R. 3 novembre 1994, n. 57. [1]
Prima attuazione della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 5 "Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica" e modifiche alla legge regionale medesima.
(B.U. 23 novembre 1994, n. 24).
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge si propone di assicurare la continuità nell'attuazione delle norme regionali in materia di riduzione dell'impiego delle sostanze di sintesi in agricoltura. ai sensi della
Art. 2. (Norma transitoria).
1. I soggetti che intendono realizzare nel 1994 programmi di lotta integrata, guidata e biologica, ai sensi del capo II della
2. I soggetti che hanno già presentato programmi di lotta integrata, guidata e biologica da realizzare nel 1994, ai sensi dell'articolo 7 della
Art. 3. (Modifiche alla
Art. 4. (Urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
[1] Abrogata dall'art. 34 della
[2] Integra l'art. 21, comma 1, della