Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 interventi conseguenti a calamità |
Data: | 30/05/1980 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. A favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate da eventi atmosferici dichiarati eccezionali con le procedure di cui alla l. 25 maggio 1970, n. 364 e all'art. 70 del d.P.R. 24 luglio [...] |
Art. 2. Alle aziende di cui all'art. 1 la Regione concede un contributo fino al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato e comunque in misura non superiore a L. 600.000 per ettaro alle aziende a [...] |
Art. 3. Nella determinazione da parte della Regione delle provvidenze disposte in applicazione della l. 25 maggio 1970, n. 364 si tiene conto dei contributi concessi ai sensi della presente legge al [...] |
Art. 4. Il Presidente della Giunta regionale nel rendere noto l'avvenuto riconoscimento ministeriale dell'eccezionalità dell'evento che ha causato il danno fissa, altresì, nel decreto il termine [...] |
Art. 5. (Norma finanziaria). |
§ 3.10.7 - L.R. 30 maggio 1980, n. 30. [1]
Provvidenze per danni da avversità atmosferiche.
(B.U. 18 giugno 1980, n. 25).
A favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate da eventi atmosferici dichiarati eccezionali con le procedure di cui alla
Alle aziende di cui all'art. 1 la Regione concede un contributo fino al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato e comunque in misura non superiore a L. 600.000 per ettaro alle aziende a prevalente indirizzo ortofrutticolo e a L. 300.000 per ettaro a quelle a prevalente indirizzo zootecnico.
Nella determinazione da parte della Regione delle provvidenze disposte in applicazione della
Il Presidente della Giunta regionale nel rendere noto l'avvenuto riconoscimento ministeriale dell'eccezionalità dell'evento che ha causato il danno fissa, altresì, nel decreto il termine inderogabile ed improrogabile entro il quale le domande devono essere presentate.
Le domande, dirette alla Regione, vanno presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio i quali, su parere conforme di una Commissione formata dai Presidente delle Comunità montane e dai Presidenti dei Consorzi dei comuni per le deleghe in agricoltura nonché da un rappresentante delle organizzazioni sindacali agricole più rappresentative a livello nazionale, provvederanno all'istruzione delle stesse ed alla concessione e liquidazione della quota regionale del contributo ammesso in conformità all'art. 29 della
La Giunta regionale delibera le direttive cui devono uniformarsi gli Ispettorati provinciali.
Art. 5. (Norma finanziaria).
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 34 della