§ 3.3.5 - L.R. 23 aprile 1982, n. 24.
Finanziamento delle associazioni allevatori.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia
Data:23/04/1982
Numero:24


Sommario
Art. 1.      La Regione concede alle Associazioni provinciali tra gli allevatori riconosciute contributi entro il limite massimo del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile a titolo di anticipazione [...]
Art. 2.      Le Associazioni provinciali e regionale fra gli allevatori, per ottenere i contributi di cui all'art. 1, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita domanda [...]
Art. 3.      La Giunta regionale mediante apposite convenzioni può affidare alle Associazioni provinciali e regionali degli allevatori riconosciute lo svolgimento di iniziative zootecniche a carattere [...]
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 3.3.5 - L.R. 23 aprile 1982, n. 24. [1]

Finanziamento delle associazioni allevatori.

(B.U. 12 maggio 1982, n. 19).

 

Art. 1.

     La Regione concede alle Associazioni provinciali tra gli allevatori riconosciute contributi entro il limite massimo del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile a titolo di anticipazione sul contributo dello Stato per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame.

     La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero delle stalle e della situazione ambientale e produttiva delle zone.

     La Regione concede altresì all'Associazione regionale fra gli allevatori riconosciuta un contributo in misura non superiore al 10 per cento del contributo concesso ai sensi del 1° comma ad ognuna delle Associazioni provinciali per l'attività di coordinamento fra le stesse.

     Le somme assegnate dallo Stato alla Regione per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame confluiscono definitivamente nel bilancio regionale.

     L'eventuale eccedenza delle somme anticipate dalla Regione ai sensi della presente legge rispetto a quelle assegnate dallo Stato, rimane a carico della Regione.

 

     Art. 2.

     Le Associazioni provinciali e regionale fra gli allevatori, per ottenere i contributi di cui all'art. 1, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita domanda corredata da un programma dell'attività da svolgere nell'anno stesso.

     La Giunta regionale approva i programmi ed assegna i contributi nei limiti dello stanziamento di bilancio.

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale mediante apposite convenzioni può affidare alle Associazioni provinciali e regionali degli allevatori riconosciute lo svolgimento di iniziative zootecniche a carattere provinciale o interprovinciale e di attività connesse con l'applicazione di regolamenti della Comunità economica europea. In particolare le convenzioni stabiliscono i criteri e le modalità per la realizzazione di tali iniziative ed operazioni.

     Le spese derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al 1° comma sono a totale carico della Regione.

 

     Art. 4. [2]

     (Omissis).

 

     Art. 5. [3]

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

[2] Reca disposizioni transitorie.

[3] Reca disposizioni finanziarie.