Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.7 autonomie locali |
Data: | 21/02/2005 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Strumenti di programmazione delle Comunità montane) |
Art. 2. (Disposizioni finali) |
Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.7.60 - L.R. 21 febbraio 2005, n. 5. [1]
Procedure per l’adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità montane
(B.U. 9 marzo 2005, n. 3)
Art. 1. (Strumenti di programmazione delle Comunità montane)
1. Le Comunità montane che non abbiano predisposto il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, ai sensi degli articoli 24 e seguenti della
Art. 2. (Disposizioni finali)
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a partire dall’esercizio finanziario 2004 fino all’entrata in vigore della disciplina di riordino delle Comunità montane [3].
Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 34 della
[2] Comma così modificato dall'art. 18 della
[3] Comma così modificato dall'art. 18 della