§ 1.7.60 - L.R. 21 febbraio 2005, n. 5.
Procedure per l’adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità montane


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:21/02/2005
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Strumenti di programmazione delle Comunità montane)
Art. 2.  (Disposizioni finali)
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.7.60 - L.R. 21 febbraio 2005, n. 5. [1]

Procedure per l’adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità montane

(B.U. 9 marzo 2005, n. 3)

 

Art. 1. (Strumenti di programmazione delle Comunità montane)

     1. Le Comunità montane che non abbiano predisposto il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, ai sensi degli articoli 24 e seguenti della legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità Montane), possono presentare piani annuali di sviluppo socio-economico con funzione anche di programma annuale operativo. Il Consiglio generale adotta il piano annuale e lo trasmette alla Provincia che, entro i sessanta giorni successivi, ne attesta la coerenza con la programmazione provinciale [2].

 

     Art. 2. (Disposizioni finali)

     1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a partire dall’esercizio finanziario 2004 fino all’entrata in vigore della disciplina di riordino delle Comunità montane [3].

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

[2] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.