§ 81.1.4 - R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza


Settore:Normativa nazionale
Materia:81. Pubblica sicurezza
Capitolo:81.1 disciplina generale
Data:06/05/1940
Numero:635


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 4 bis.  [1]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.  [4]
Art. 12 bis.  [5]
Art. 13. 
Art. 14.  [6]
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 84. 
Art. 85. 
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88. 
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 92. 
Art. 93. 
Art. 94. 
Art. 95. 
Art. 96. 
Art. 97. 
Art. 98.  [18]
Art. 99. 
Art. 100. 
Art. 101.  [19]
Art. 102. 
Art. 103. 
Art. 104. 
Art. 105. 
Art. 106. 
Art. 107. 
Art. 108. 
Art. 109. 
Art. 110. 
Art. 111.  [23]
Art. 112. 
Art. 113.  [24]
Art. 114.  [25]
Art. 115. 
Art. 116. 
Art. 117.  [27]
Art. 118. 
Art. 119. 
Art. 120. 
Art. 121. 
Art. 122. 
Art. 123. 
Art. 124. 
Art. 125. 
Art. 126.  [31]
Art. 127.  [32]
Art. 128.  [33]
Art. 129.  [34]
Art. 130. 
Art. 131. 
Art. 132.  [35]
Art. 133. 
Art. 134. 
Art. 135. 
Art. 136. 
Art. 137. 
Art. 138.  [36]
Art. 139. 
Art. 140. 
Art. 141.  [37]
Art. 141 bis.  [39]
Art. 142.  [40]
Art. 143. 
Art. 144. 
Art. 145. 
Art. 146.  [42]
Art. 147.  [43]
Art. 148. 
Art. 149. 
Art. 150. 
Art. 151. 
Art. 152. 
Art. 153. 
Art. 154.  [45]
Art. 155. 
Art. 156. 
Art. 157.  [46]
Art. 158.  [47]
Art. 159. 
Art. 160. 
Art. 161. 
Art. 162. 
Art. 163. 
Art. 164. 
Art. 165. 
Art. 166. 
Art. 167. 
Art. 168. 
Art. 169. 
Art. 170. 
Art. 171. 
Art. 172. 
Art. 173. 
Art. 174. 
Art. 175. 
Art. 176. 
Art. 177. 
Art. 178. 
Art. 179. 
Art. 180. 
Art. 181. 
Art. 182. 
Art. 183. 
Art. 184. 
Art. 185. 
Art. 186. 
Art. 187. 
Art. 188. 
Art. 189. 
Art. 190.  [54]
Art. 191. 
Art. 192.  [55]
Art. 193. 
Art. 194. 
Art. 195. 
Art. 196.  [57]
Art. 197.  [58]
Art. 198.  [59]
Art. 199.  [60]
Art. 200. 
Art. 201. 
Art. 202. 
Art. 203. 
Art. 204. 
Art. 205. 
Art. 206. 
Art. 207. 
Art. 208. 
Art. 209. 
Art. 210. 
Art. 211. 
Art. 212. 
Art. 213.  [61]
Art. 214. 
Art. 215. 
Art. 216. 
Art. 217. 
Art. 218. 
Art. 219. 
Art. 220. 
Art. 221. 
Art. 222. 
Art. 223. 
Art. 224.  [62]
Art. 225.  [63]
Art. 226.  [64]
Art. 227.  [65]
Art. 228.  [66]
Art. 229.  [67]
Art. 230. 
Art. 231. 
Art. 232.  [68]
Art. 233.  [69]
Art. 234.  [70]
Art. 235.  [71]
Art. 236.  [72]
Art. 237.  [73]
Art. 238.  [74]
Art. 239.  [75]
Art. 240.  [76]
Art. 241.  [77]
Art. 242. 
Art. 243. 
Art. 244. 
Art. 245. 
Art. 246. 
Art. 247. 
Art. 248.  [80]
Art. 249. 
Art. 250.  [82]
Art. 251. 
Art. 252.  [84]
Art. 252 bis. 
Art. 253. 
Art. 254.  [86]
Art. 255. 
Art. 256. 
Art. 256 bis. 
Art. 257.  [88]
Art. 257 bis. 
Art. 257 ter. 
Art. 257 quater. 
Art. 257 quinquies. 
Art. 257 sexies. 
Art. 258. 
Art. 259. 
Art. 260. 
Art. 260 bis. 
Art. 260 ter. 
Art. 260 quater. 
Art. 261. 
Art. 262.  [102]
Art. 263.  [103]
Art. 264.  [104]
Art. 265. 
Art. 266.  [105]
Art. 267.  [106]
Art. 268. 
Art. 269. 
Art. 270. 
Art. 271. 
Art. 272. 
Art. 273. 
Art. 274. 
Art. 275. 
Art. 276. 
Art. 277. 
Art. 278. 
Art. 279. 
Art. 280. 
Art. 281. 
Art. 282. 
Art. 283. 
Art. 284. 
Art. 285.  [107]
Art. 286.  [108]
Art. 287. 
Art. 288. 
Art. 289. 
Art. 290. 
Art. 291. 
Art. 292. 
Art. 293. 
Art. 294. 
Art. 295. 
Art. 296. 
Art. 297. 
Art. 298. 
Art. 299. 
Art. 300. 
Art. 301. 
Art. 302. 
Art. 303. 
Art. 304. 
Art. 305. 
Art. 306. 
Art. 307. 
Art. 308. 
Art. 309. 
Art. 310. 
Art. 311. 
Art. 312. 
Art. 313. 
Art. 314. 
Art. 315. 
Art. 316. 
Art. 317.  [112]
Art. 318. 
Art. 319. 
Art. 320. 
Art. 321. 
Art. 322. 
Art. 323. 
Art. 324. 
Art. 325. 
Art. 326. 
Art. 327. 
Art. 328. 
Art. 329. 
Art. 330. 
Art. 331. 
Art. 332. 
Art. 333. 
Art. 334. 
Art. 335. 
Art. 336. 
Art. 337. 
Art. 338. 
Art. 339. 
Art. 340. 
Art. 341. 
Art. 342. 
Art. 343. 
Art. 344. 
Art. 345.  [113]
Art. 346.  [114]
Art. 347.  [115]
Art. 348.  [116]
Art. 349.  [117]
Art. 350.  [118]
Art. 351.  [119]
Art. 352.  [120]
Art. 353.  [121]
Art. 354.  [122]
Art. 355.  [123]
Art. 356.  [124]
Art. 357.  [125]
Art. 358.  [126]
Art. 359.  [127]
Art. 360.  [128]
Art. 361. 
Art. 362. 
Art. 363. 
Art. 364. 
Art. 365. 
Art. 366. 


§ 81.1.4 - R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza

(G.U. 26 giugno 1940, n. 149, S.O.)

 

     È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del testo unico, in data 18 giugno 1931–IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, il quale regolamento sarà visto e sottoscritto, d'ordine nostro, dal Duce del fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.

 

Regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza testo unico 18 giugno 1931, n. 773.

 

Titolo I

DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE .

 

§ 1

Delle autorità di pubblica sicurezza e delle loro attribuzioni.

 

     Art. 1.

     L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

     Sono autorità provinciali il Prefetto ed il Questore.

     E' autorità Iocale, in ciascun comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei comuni dove non esiste un ufficio di pubblica sicurezza, è autorità locale il Podestà o chi ne fa le veci.

 

          Art. 2.

     Il Prefetto sopraintende alla pubblica sicurezza ed, in particolare, esercita nella provincia le attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.

 

          Art. 3.

     Il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella provincia. Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.

 

          Art. 4.

     L'autorità locale di pubblica sicurezza esercita nell'ambito della circoscrizione del Comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.

     Il Prefetto può, con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di pubblica sicurezza di vigilare sull'andamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza.

     Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il Prefetto, od il Questore con l'assenso del Prefetto, possono inviare funzionari di pubblica sicurezza nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia.

     Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei Podestà relativamente ai servizi di polizia.

 

          Art. 4 bis. [1]

     In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:

     a) essere maggiorenni;

     b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;

     c) non avere subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

     d) avere il godimento dei diritti civili e politici.

     Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualità di agente di pubblica sicurezza.

     All'atto dell'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, l'interessato è tenuto a prestare giuramento, in deroga all'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse”.

     L'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza è revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato è adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale.

     Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorità amministrativa il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.

 

§ 2

Della composizione dei privati dissidi.

 

          Art. 5.

     Per la composizione dei privati dissidi di cui all'art. 1 della legge, l'autorità di pubblica sicurezza invita le parti a comparire dinanzi ad essa in un termine congruo pel tentativo di conciliazione.

 

          Art. 6.

     L'autorità di pubblica sicurezza chiarisce alle parti la questione di fatto e i principi di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio, e, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equità che valga a prevenire eventuali incidenti.

     Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario.

     Il processo verbale, firmato dalle parti e dal funzionario, può essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione.

 

§ 3

Dei rilievi segnaletici.

 

          Art. 7.

     I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, giusta l'art. 4 della legge, sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici.

     La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni.

     Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale e l'ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

 

§ 4

Dell'esecuzione dei provvedimenti di polizia

 

          Art. 8.

     I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui all'art. 5 della legge.

     I provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica emanati dal Podestà sulle materie di cui all'art. 55 della legge comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, seguono col procedimento di cui all'art. 55 stesso.

 

          Art. 9.

     I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale.

     La relazione della notifica, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.

     La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenti legalmente, rilasci ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia delI'atto o del provvedimento.

 

          Art. 10.

     Il Ministro dell'interno può, in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullità degli atti e dei provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza che contengano violazioni di legge o di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico interesse.

 

§ 5

Delle autorizzazioni di polizia.

 

          Art. 11.

     Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività.

     In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato. [2]

     Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi. [3]

 

          Art. 12. [4]

     Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

     E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

     Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.

     Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.

 

          Art. 12 bis. [5]

     Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17 ter della legge.

 

          Art. 13.

     La domanda è presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale, quando il provvedimento richiesto non sia di sua competenza, la trasmette al Questore con informazioni e proposte.

     Analogamente si provvede per la rinnovazione annuale delle autorizzazioni.

     La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento.

     La rinnovazione decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza.

     Salvo che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, la rinnovazione ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.

     Sullo stesso atto può apporsi l'approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita dalla legge.

 

          Art. 14. [6]

     La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

 

          Art. 15.

     Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto. [7]

     L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.

 

          Art. 16.

     In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.

     I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

     I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni. [8]

 

          Art. 17.

     L'obbligo, imposto dalla legge a chi richiede l'acquisto di determinate merci o la prestazione di determinati servizi, di dimostrare, nei casi tassativamente contemplati, la propria identità personale, mediante l'esibizione della carta di identità, riguarda le operazioni che si svolgono con l'intervento personale dei committenti.

     Degli affari che vengono trattati per corrispondenza, deve, dal commissionario, essere dato immediato avviso alle autorità di pubblica sicurezza dei luoghi donde e partita la commissione e dove si spedisce la merce, quando il committente non sia conosciuto.

 

          Art. 18.

     Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia, deve farsi uso della lingua italiana.

     E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

     L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO

E ALLA INCOLUMITÀ PUBBLICA.

 

§ 6

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

 

          Art. 19.

     Fermo il disposto dell'art. 15, l'avviso per le riunioni pubbliche di cui è parola nell'art. 18 della legge, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei promotori [9] .

     L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

 

          Art. 20.

     Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell'autorità competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione.

     E' vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto.

 

          Art. 21.

     Quando il Questore vieti la riunione per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, ovvero imponga speciali prescrizioni, a termini del quarto comma dell'art. 18 della legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza.

     L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.

 

          Art. 22.

     L'autorità di pubblica sicurezza assiste alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

 

          Art. 23.

     L'ufficiale di pubblica sicurezza preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire.

     Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.

 

          Art. 24.

     Quando occorra sciogliere una riunione od un assembramento, il funzionario di pubblica sicurezza, ove non indossi l'uniforme di servizio, deve mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore.

     L'ufficiale od il sottufficiale dei CC. RR. deve essere in divisa.

     L'invito a sciogliersi e le intimazioni si fanno "in nome della legge".

 

          Art. 25.

     Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalità di cui all'art. 23 della legge, lo scioglimento della riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce.

 

          Art. 26.

     Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell'art. 24 della legge, non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine.

 

          Art. 27.

     Eseguito lo scioglimento di una riunione o di un assembramento, l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei CC. RR. preposto al servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine.

     Ove sia il caso, il verbale è trasmesso, entro ventiquattro ore, all'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale.

 

          Art. 28.

     Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della legge, l'autorità locale di pubblica sicurezza informa immediatamente il Questore, e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.

 

§ 7

Delle cerimonie fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.

 

          Art. 29.

     L'avviso di cui è parola nell'art. 25 della legge, deve esser dato nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere:

     a) le generalità e la firma dei promotori;

     b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;

     c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;

     d) l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.

     L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.

 

          Art. 30.

     Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso scritto dell'autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico.

 

          Art. 31.

     Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre manifestazioni indicate nell'art. 25 della legge, si applicano le disposizioni degli artt. 21 a 28 del presente regolamento.

 

          Art. 32.

     Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore dal secondo comma dell'art. 27 della legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell'art. 21 del presente regolamento.

 

§ 8

Delle armi e delle munizioni da guerra.

 

          Art. 33.

     Sono "armi da guerra", ai sensi dell'articolo 28 della legge, le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare.

     Sono armi "tipo guerra" quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra.

     Sono "munizioni da guerra" le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da sparo belliche, o comunque ad impiego bellico.

 

          Art. 34.

     La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall'art. 28 della legge, oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:

     a) all'ubicazione delle officine;

     b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare;

     c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti.

     Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto.

     Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

 

          Art. 35.

     Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati.

     La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della guerra, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.

 

          Art. 36.

     E' in facoltà del Ministero per l'interno di determinare la specie e la quantità dei materiali da guerra che la ditta produttrice può tenere in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali già fabbricati o in corso di fabbricazione.

 

          Art. 37.

     La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.

     Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.

     La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizioni da guerra o tipo guerra.

     Senza licenza del Ministero per l'interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.

 

          Art. 38.

     La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalità e alla firma del richiedente deve indicare:

     a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce;

     b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;

     c) la specie e la quantità dei materiali.

     Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

 

          Art. 39.

     Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalità del richiedente:

     a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti;

     b) la fabbrica o il deposito da cui partono; c) la specie e la quantità dei materiali.

     Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.

 

          Art. 40.

     Le domande per il transito nel Regno di materiale da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di cui agli artt. 38 e 39 del presente regolamento.

 

          Art. 41.

     La licenza per l'esportazione, per l'importazione o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.

 

§ 9

Delle passeggiate in forma militare.

 

          Art. 42.

     Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all'art. 29 della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.

 

          Art. 43.

     E' considerata passeggiata in forma militare con armi l'adunata, anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi, nonché l'intervento in feste, funzioni o trattenimenti in luoghi pubblici od aperti al pubblico.

     Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni.

 

§ 10

Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere.

 

          Art. 44.

     Sono considerate armi comuni da sparo, ai sensi dell'art. 30 della legge:

     a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde;

     b) i fucili con due canne rigate purché non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata;

     c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne lisce ed una rigata), purché non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;

     d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di metri 300;

     e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione;

     f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri.

     Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala" e quelle ad aria compressa, sia lunghe che corte.

 

          Art. 45.

     Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale e l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.

     Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

 

          Art. 46.

     Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare, introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel Regno armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 34, per l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 38; per l'esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c), dell'art. 39; per il transito, quelle di cui all'art. 40 del presente regolamento.

     Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.

 

          Art. 47.

     Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi, nonché ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita.

     La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'articolo 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi. [10]

     La licenza per la collezione di armi artistiche, rare od antiche, deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.

 

          Art. 48.

     La licenza di cui all'art. 31 della legge, per la introduzione di armi dall'estero o per l'esportazione, è rilasciata dal Questore della provincia nella quale si trova il comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite.

     Sulle domande di transito provvede il Questore della provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.

     Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il disposto dell'art. 41 del presente regolamento.

 

          Art. 49.

     E' vietata l'introduzione nel Regno di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge.

 

          Art. 50.

     L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del Regno, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34 della legge, deve essere presentato al Questore della provincia donde le armi sono spedite.

     Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso.

     L'avviso col visto deve accompagnare le armi.

 

          Art. 51.

     La dichiarazione di chi esercita l'industria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) l'esatta ubicazione dell'officina;

     b) gli operai occupati in essa;

     c) il tipo di riparazioni per cui l'officina è attrezzata.

     Oltre all'eventuale trasferimento, deve essere notificato al Questore ogni mutamento nelle condizioni denunciate nella prima dichiarazione.

 

          Art. 52.

     I commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che e vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi.

     Non può essere dato incarico a persone che non diano affidamento per età e per condotta.

 

          Art. 53.

     L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto delle armi.

 

          Art. 54.

     Nel registro di cui all'art. 35 della legge, si prende nota della data dell'operazione, della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.

     E' permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.

 

          Art. 55.

     La licenza pel trasporto di un campionario di armi non può essere rilasciata, dal Questore della provincia dalla quale si muove, che per le armi delle quali è permesso il porto e per la quantità strettamente necessaria ad uso campionario.

     La qualità e la quantità delle armi sono indicate nella licenza. Questa deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.

     La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia munito del permesso di porto d'armi, a portare armi per uso personale.

 

          Art. 56.

     Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37 della legge è tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle province che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie.

 

          Art. 57.

     L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all'art. 38 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.

     Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia.

 

          Art. 58.

     La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.

     Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.

     In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del Regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.

     Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.

 

          Art. 59.

     Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al Questore copia del verbale di aggiudicazione, con l'indicazione delle generalità e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.

     Se gli aggiudicatari non appartengono al comune in cui ha luogo l'asta, copia del verbale di aggiudicazione è dal Questore trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.

 

          Art. 60.

     L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all'art. 40 della legge, può essere dato con pubblico manifesto.

     La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, all'autorità di pubblica sicurezza o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare, che rilascia ricevuta.

 

          Art. 61.

     La licenza pel porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio, su apposito libretto personale, formato: [11]

     a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonché la indicazione delle generalità e dei connotati;

     b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.

     Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma. [12]

 

          Art. 62.

     La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata alla autorità di pubblica sicurezza e corredata:

     a) dal certificato del casellario giudiziario, di data non anteriore ad un mese;

     b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede l'autorità di pubblica sicurezza che deve rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonché, quando occorra, del prezzo della copertina.Il vaglia deve portare l'indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;

     c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino e delle dimensioni di cm. 8 per 6;

     d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale.

 

          Art. 63.

     La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto d'armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l'avvenuta emancipazione.

     Il minore non emancipato, che richieda la licenza di porto d'arma lunga da fuoco, a termini dell'ultimo comma dell'art. 44 della legge, deve esibire anche un certificato della società di tiro a segno, da cui risulti che è iscritto alla società stessa ed è esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Ove, nel comune o nel raggio di cinque chilometri, non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il minorenne deve farlo constare a mezzo di attestazione del Podestà, il quale dichiarare altresì che il richiedente è esperto nel maneggio delle armi da fuoco.

     Per la rinnovazione della licenza pel porto dell'arma lunga da fuoco, il minorenne non emancipato deve esibire, sino all'anno in cui concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno, ovvero l'attestazione del Podestà, come al comma precedente.

 

          Art. 64.

     L'autorità locale di pubblica sicurezza, eseguita, se del caso, sulla domanda, l'attestazione dell'adempimento richiesto dall'art. 12 della legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identità sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.

 

          Art. 65.

     L'autorità di pubblica sicurezza competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all'autorità stessa il foglio bollato per la licenza.

 

          Art. 66.

     Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dell'art. 608 del codice di procedura penale, e che produca l'incapacità ad ottenere la licenza, l'autorità di pubblica sicurezza competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, a termini dell'art. 606 dello stesso codice.

 

          Art. 67.

     L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di pubblica sicurezza o al Podestà.

     Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.

 

          Art. 68.

     La rinnovazione annuale della licenza ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dell'autorità competente.

     La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.

 

          Art. 69.

     Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d'arme presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del casellario giudiziario, a meno che l'autorità competente non ne faccia richiesta.

     Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d'arme di diversa specie, non scaduta.

     La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto d'arme deve essere corredata dell'atto di consenso di cui all'art. 44 della legge.

 

          Art. 70.

     Ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dell'art. 606 del codice di procedura penale.

 

          Art. 71.

     Il libretto personale per le licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate è formato:

     a) da una copertina, conforme all'annesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente, nonché quelle relative al decreto di nomina;

     b) da uno o più fogli, conformi all'annesso modello, da rinnovarsi annualmente.

 

          Art. 72.

     L'autorità di pubblica sicurezza trasmette al procuratore del registro il foglio contemplato alla lettera b) dell'articolo precedente e il vaglia per l'importo della tassa speciale di concessione e della tassa di bollo.

     Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo, e attesta della eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo alla autorità di pubblica sicurezza.

 

          Art. 73.

     Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge.

     Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, numero 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.

     Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, numero 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.

     La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.

 

          Art. 74.

     Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta dell'amministrazione interessata.

     Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste negli artt. 11 e 43 della legge.

     L'autorizzazione è data su tessera conforme al modello annesso al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui all'art. 42 della legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno.

 

          Art. 75.

     Gli ufficiali, i capi squadra ed i militi della M.V.S.N. possono essere autorizzati a portare, anche fuori servizio, la rivoltella o pistola di ordinanza o comunque di forma consentita dalla legge.

     La relativa autorizzazione personale viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta del comando di zona interessato.

     Il rilascio ha luogo previo accertamento che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste negli artt 11 e 43 della legge.

     Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza gratuita di porto, di rivoltella o pistola quando vestano l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata da un certificato del comandante del corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente.

 

          Art. 76.

     I componenti delle società di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arme di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purché siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della società e vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, che ha sempre facoltà di ritirarla per ragioni di ordine pubblico.

     Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo di una società di tiro a segno a termini dell'art. 29 della legge.

 

          Art. 77.

     Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

 

          Art. 78.

     Non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936–XIV, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni.

 

          Art. 79.

     Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi gratuiti di porto d'arme al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

 

          Art. 80.

     Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'art. 45 del presente regolamento.

     Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:

     a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;

     b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.

 

§ 11

Della prevenzione degli infortuni e dei disastri.

 

          Art. 81.

     Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.

     Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83. [13]

 

          Art. 82.

     I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:

     1° polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;

     2° dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;

     3° detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;

     4° artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;

     5° munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.

     La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici” di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:

     Gruppo A

     1) bossoli innescati per artiglieria;

     2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;

     3) spolette a doppio effetto per artiglieria;

     4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;

     5) cartucce per armi comuni e da guerra;

     Gruppo B

     1) micce a lenta combustione o di sicurezza;

     2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;

     3) accenditori elettrici;

     4) accenditori di sicurezza;

     Gruppo C

     1) giocattoli pirici;

     Gruppo D

     1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato;

     2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato;

     3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;

     4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;

     Gruppo E

     1) munizioni giocattolo;

     2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;

     3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;

     4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;

     5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);

     6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita [14]

 

          Art. 83.

     I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo e della valutazione di conformità di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli "Organismi notificati” sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento. [15]

     L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra.

     L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze. [16]

     L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.

     Il Ministero dell'interno, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.

 

          Art. 84.

     La commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministero dell'interno, e si compone di un presidente e di undici membri.

     Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al 6°; due possono essere scelti fra gli estranei all'amministrazione dello Stato; uno deve rappresentare la direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra; uno è designato dal comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.

     Uno dei delegati del Ministro per la guerra è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.

     I delegati dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del reale corpo delle miniere e della direzione generale delle ferrovie dello Stato.

     Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla direzione generale della pubblica sicurezza, adempie alle funzioni di segretario della commissione.

 

          Art. 85.

     Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere sempre riconfermati.

     In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in occasione della designazione degli effettivi.

 

          Art. 86.

     La commissione dà parere sopra tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla composizione ed alla potenzialità delle materie esplosive ed infiammabili ed alle misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumità pubblica, e, in special modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l'uso delle materie infiammabili ed esplosive.

 

          Art. 87.

     Ai componenti della commissione consultiva che sono funzionari dello Stato, non designati in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, è assegnata, per ciascun giorno di adunanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza a norma dell'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

     Ai componenti che non appartengano al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza di lire 30.

     Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e compiute fuori del comune di Roma, sono corrisposte sia ai funzionari dello Stato che ai membri estranei le indennità a norma delle vigenti disposizioni.

     Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei privati, le diarie di cui al comma precedente sono aumentate di quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.

 

          Art. 88.

     La commissione, con norme interne da approvarsi dal Ministro dell'interno, disciplina l'esercizio delle sue attribuzioni e il suo funzionamento.

 

          Art. 89.

     La commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della legge, è composta di un ufficiale del regio esercito, o della regia marina, o della regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dell'ufficio tecnico di finanza o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di esplosivi, nonché di un funzionario di pubblica sicurezza.

     Nei casi in cui le determinazioni della commissione riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere.

     Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente regolamento.

 

          Art. 90.

     Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono in:

     a) depositi di fabbrica e di cantiere;

     b) depositi di vendita;

     c) depositi di consumo permanenti o temporanei;

     d) depositi giornalieri.

 

          Art. 91.

     Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, o l'impianto di cantieri di cui all'art. 83 del presente regolamento, devono contenere le generalità complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici che s'intendono adibire per la fabbrica o il deposito o il cantiere e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi di acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dell'allegato B al presente regolamento.

     Le domande di licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di seconda e terza categoria sono dal Prefetto trasmesse, col suo parere, al Ministro per l'interno, con tutti i prescritti documenti e con la relazione della commissione tecnica provinciale.

     Le domande di licenza per la lavorazione di proietti e materiali da guerra, istruite come quelle indicate nel comma precedente, sono dal Prefetto trasmesse alla direzione d'artiglieria competente per territorio la quale le rimette al Ministero dell'interno munite del proprio parere. Il Ministero dell'interno provvede sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

 

          Art. 92.

     Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di prima e quarta categoria devono contenere le generalità complete e la firma del richiedente e le indicazioni relative alla ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende esercitare la vendita.

     La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.

 

          Art. 93.

     Alle domande e alle licenze per l'autorizzazione ad importare e ad esportare esplosivi di qualsiasi categoria si applicano rispettivamente le disposizioni degli artt. 38 e 39 del presente regolamento.

 

          Art. 94.

     Le licenze di trasporto dei prodotti esplodenti sono stese in calce all'avviso di spedizione.

 

          Art. 95.

     Pei depositi di materie esplodenti di diverse categorie, pei quali sia richiesta la licenza del Ministero dell'interno e quelle del Prefetto, a termini degli artt. 46 e 47 della legge, il Prefetto, prima di provvedere per la parte di sua competenza, ne riferisce al Ministero, quando i depositi siano collocati in zone attigue.

 

          Art. 96.

     Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto, giusta l'art. 47 della legge, s'intendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi.

     Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc., occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi.

 

          Art. 97.

     Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata. [17]

     Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.

     Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli artt. 50 e 51 della legge.

     Agli effetti dell'art. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.

 

          Art. 98. [18]

     Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento.

     Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

     Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

     Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali.

 

          Art. 99.

     E' in facoltà del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della commissione centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.

 

          Art. 100.

     Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto può rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantità di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori delI'abitato, e in modo che non possono cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.

 

          Art. 101. [19]

     Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.

     L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.

     Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.

     Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

     Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000.

 

          Art. 102.

     Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie è tenuto a dimostrare la propria idoneità nei modi indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo.

     Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, I'idoneità del richiedente può essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza competente a rilasciare la licenza.

 

          Art. 103.

     Il titolare delle licenze contemplate dalI'art. 52 della legge è tenuto a dimostrare di aver stipulato, a proprie spese, l'assicurazione individuale o collettiva degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge.

 

          Art. 104.

     Gli esplosivi della 2° e 3° categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorità, o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.

     Tali condizioni devono farsi constatare mediante un certificato dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantità e qualità delle materie vendute o consegnate nell'apposito registro.

 

          Art. 105.

     Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:

     1) non lavorare di notte.

     E' in facoltà del Ministero dell'interno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui all'art. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalità determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dell'allegato B ai sensi dell'art. 3 ultimo comma [20] ;

     2) non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati pericolosi dalla commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili;

     Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situale all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali;

     3) far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito;

     4) tenere quel numero di guardiani che la commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti.

     I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli artt. 133 e 138 della legge.

 

          Art. 106.

     La licenza per il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o più guardie particolari giurate, oppure di uno o più agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie.

     Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli di terza fino al numero di cinquanta, può essere autorizzato dal Prefetto senza vincolo di scorta.

 

          Art. 107.

     I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall'entrata in porto, e i secondi almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle autorità di pubblica sicurezza del porto.

 

          Art. 108.

     Nel registro prescritto dall'art. 55 della legge si prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.

     E' permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.

 

          Art. 109.

     In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

     Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denuncia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.

 

          Art. 110.

     L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 [21].

     [La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza] [22].

     Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.

     E' obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

 

§ 12

Dei portieri e dei custodi

 

          Art. 111. [23]

     L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro, di cui all'art. 62 della legge, incombe:

     a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati;

     b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonché di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

     c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

     d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia.

     Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.

 

          Art. 112.

     I documenti da prodursi a corredo della domanda per l'iscrizione nel registro di portieri sono esenti da tassa di bollo a termine dell'art. 74 della tabella B annessa alla legge sul bollo del 30 dicembre 1923, n. 3268.

 

          Art. 113. [24]

     L'autorità di pubblica sicurezza, nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneità morale e politica dell'aspirante, ed, in particolare, accerta se, per età, condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.

     Il portiere e tenuto a corrispondere ad ogni richiesta della autorità di pubblica sicurezza e a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.

 

          Art. 114. [25]

     Il registro per l'iscrizione dei portieri è conforme al modello annesso al presente regolamento.

     L'autorità di pubblica sicurezza, accertata la identità del richiedente e la sua idoneità ai sensi dell'articolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso.

 

§ 13

Delle industrie insalubri e pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi.

 

          Art. 115.

     Qualora, per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli artt. 64 e 65 della legge, occorra una visita sopralluogo, questa è eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno a da tre periti incaricati dal Prefetto o dal Podestà, secondo la rispettiva competenza.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI

PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI,

MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI.

 

§ 14

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

 

          Art. 116.

     Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni. [26]

     Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

     La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

     La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, numero 1946.

 

          Art. 117. [27]

     [Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche è subordinato all'accertamento della capacità tecnica degli operatori da effettuarsi dalla commissione di vigilanza di cui al seguente art. 141 ed all'accertamento che la cabina sia sistemata in modo che non abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera che un principio d'incendio possa essere prontamente represso.

     Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilità d'incendio e ad assicurare nella eventualità la illuminazione automatica ed istantanea della sala e dei locali di servizio.

     Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.]

 

          Art. 118.

     La licenza di cui all'art. 68 della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

     Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

     Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente occorre la licenza di cui all'art. 68 della legge; però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 6 della legge, possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.

 

          Art. 119.

     Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non si sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.

     Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, I'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, compresi in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.

     Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa è dovuta, a carico del concessionario, la indennità nella misura determinata dai rispettivi regolamenti.

     Tra le condizioni da imporsi nella licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria pei casi di infortunio.

     Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indette da società debitamente costituite o autorizzate.

 

          Art. 120.

     Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

 

          Art. 121. [28]

     [Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del giuoco.]

 

          Art. 122.

     Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.

     Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

 

          Art. 123.

     Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

     [L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore] [29].

 

          Art. 124.

     E' richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

     [Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge] [30].

 

          Art. 125.

     L'autorità locale di pubblica sicurezza nel concedere la licenza di cui è parola nell'articolo 69 della legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.

 

          Art. 126. [31]

 

          Art. 127. [32]

 

          Art. 128. [33]

 

          Art. 129. [34]

 

          Art. 130.

     L'avviso di cui è parola nell'art. 75 della legge dev'essere dato al Questore nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento, e deve contenere:

     a) le generalità e la firma di chi gestisce la produzione, importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche;

     b) l'indicazione del luogo dove si producono o si commerciano le pellicole; ovvero dello Stato da cui le pellicole sono importate o al quale sono esportate, nonché, in quest'ultimo caso, del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale.

 

          Art. 131.

     I produttori, gli importatori, gli esportatori e coloro che esercitano il commercio delle pellicole cinematografiche, sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte, importate o esportate o comunque oggetto del proprio commercio, e ad annotarvi i singoli nulla osta o i divieti, con l'indicazione della data e del numero.

     Nel caso di nulla osta condizionato, ovvero di nulla osta relativo a successive edizioni di pellicole in primo tempo respinte, oppure comunque approvate, in forma diversa da quella presentata alla revisione, deve essere fatta immediata e chiara annotazione nel registro.

     Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo precedente non si applicano all'Istituto nazionale Luce e all'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere.

 

          Art. 132. [35]

 

          Art. 133.

     Nessuna pellicola cinematografica può essere rappresentata nel Regno se prima non abbia ottenuto il nulla osta del Ministero della cultura popolare.

 

          Art. 134.

     La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la proiezione di pellicole cinematografiche ha l'obbligo di assicurarsi che gli esemplari delle pellicole, comunque ceduti per la rappresentazione in pubblico nel Regno, siano esattamente conformi a quello per il quale venne rilasciato il nulla osta.

 

          Art. 135.

     Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.

     Egli deve altresì presentare tali nulla osta all'autorità di pubblica di sicurezza, per esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica.

 

          Art. 136.

     Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli e le scritture; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterare in qualsiasi modo l'ordine.

     Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.

 

          Art. 137.

     Il titolare della licenza è responsabile dell'esecuzione dell'ordine eventualmente risultante dal dispositivo di approvazione di determinate pellicole di genere passionale o poliziesco, circa il divieto di ingresso dei minori degli anni sedici.

     L'inosservanza può dar luogo alla revoca della licenza.

 

          Art. 138. [36]

 

          Art. 139.

     L'autorità di pubblica sicurezza non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi, se non siano in essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia, a norma del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000, e del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414.

     L'autorità di pubblica sicurezza deve, inoltre, assicurarsi dell'osservanza delle norme relative alla proporzione delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente ai sensi del citato regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e modificato dalla legge 13 giugno 1935, n. 1083.

 

          Art. 140.

     Qualora non siano osservate le disposizioni del § 14 del presente regolamento, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all'art. 68 della legge, salvo le sanzioni penali.

     Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.

     La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della licenza revocata.

 

          Art. 141. [37]

     Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

     a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

     b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

     c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

     d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

     e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

     Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno [38] .

     Salvo quanto previsto dagli articoli 141 bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141 bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

 

          Art. 141 bis. [39]

     Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

     La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

     a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;

     b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;

     c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

     d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;

     e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

     f) da un esperto in elettrotecnica.

     Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

     Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

     Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

     Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

     Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

     Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

     Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

 

          Art. 142. [40]

     Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

     La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

     a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;

     b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;

     c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;

     d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

     e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;

     f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

     g) da un esperto in elettrotecnica.

     Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

     Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

     Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

     Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

     Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141 bis.

     Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141 bis.

     Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

     a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

     b) con l'integrazione di cui all'articolo 141 bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.

 

          Art. 143.

     Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.

     Il prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osservate le norme dei regi decreti legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946.

 

          Art. 144.

     Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato

     Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'articolo 141, primo comma, lettera e), del presente regolamento. [41]

 

          Art. 145.

     Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.

     Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).

 

          Art. 146. [42]

     Il Prefetto ha diritto ad un palco.

     Il palco da assegnarsi, a termini dell'art. 81 della legge all'autorità di pubblica sicurezza deve essere in prima fila e prossimo alI'ingresso del palcoscenico. Può prendervi posto anche l'ufficiale dei Carabinieri reali di servizio.

     Deve altresì essere messo un palco a disposizione dei funzionari del Ministero della cultura popolare che si recano in provincia per ispezioni o controlli, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal detto Ministero, ai fini della vigilanza da esercitare a norma del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327.

     In mancanza di palchi, il Prefetto, l'autorità di pubblica sicurezza o l'ufficiale dei carabinieri reali di servizio, nonché i su cennati funzionari del Ministero della cultura popolare, hanno diritto ad un posto distinto.

     Il Prefetto, il Questore e i funzionari da lui delegati, nonché i funzionari del Ministero della cultura popolare, appositamente incaricati dal Ministero stesso con tessera speciale, hanno diritto di assistere alla prova generale delle opere destinate alla rappresentazione pubblica.

 

          Art. 147. [43]

     Hanno ingresso libero ai locali di pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che vi sono comandati di servizio e i membri della commissione di vigilanza teatrale, muniti di apposita tessera rilasciata dal Prefetto, nonché i funzionari del Ministero della cultura popolare comandati per servizio di controllo in base ad apposita tessera rilasciata dal Ministero stesso.

 

          Art. 148.

     Il funzionario e gli agenti di pubblica sicurezza del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 145, nonché di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui all'art. 84 della legge e dalla licenza.

 

          Art. 149.

     Per gli effetti di cui all'art. 83 della legge, è richiesto il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che assiste allo spettacolo per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare a voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.

 

          Art. 150.

     L'autorità locale di pubblica sicurezza può rifiutare il rilascio della licenza, di cui alI'art. 113 della legge, per l'affissione di manifesti relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non siasi conseguita quella per la relativa rappresentazione.

     Ogni mutamento nello spettacolo già annunziato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto all'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

     Sono soggetti all'obbligo della licenza di cui all'art. 113 della legge, oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche la esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene, o di ritratti di artisti e simili.

     Per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, I'autorità competente deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui, per decisione della commissione di revisione, debbano essere esclusi i minori degli anni 16, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione.

     L'autorità stessa deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche non riproducano scene che, distaccate dal film, possano essere considerate ripugnanti o di crudeltà anche se a danno di animali, oppure di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche ed in genere scene che possano essere di incentivo al delitto.

 

          Art. 151.

     Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all'art. 85 della legge per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, sono comprese: il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonché l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

     I progetti di mascherate collettive ed allegoriche devono essere preventivamente approvati dall'autorità di pubblica sicurezza.

 

§ 15

Degli esercizi pubblici

 

          Art. 152.

     Fermo il disposto degli artt. 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.

     Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia. [44]

 

          Art. 153.

     La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.

 

          Art. 154. [45]

 

          Art. 155.

     Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria, non è necessaria la licenza prescritta dall'art. 86 della legge.

     Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico.

     Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria la concessione della licenza, da parte del Questore, è subordinata all'accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo l'accertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dall'autorità sanitaria competente.

 

          Art. 156.

     L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte, nei singoli casi, dall'autorità di pubblica sicurezza di concerto con l'autorità sanitaria.

 

          Art. 157. [46]

 

          Art. 158. [47]

 

          Art. 159. [48]

     [Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcooliche ai propri soci, a termini dell'art. 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza.

     L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità.]

 

          Art. 160.

     Non è considerata vendita ambulante di bevande alcooliche, ai sensi dell'art. 87 della legge, quella che si compie dagli esercenti autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni ferroviarie e nei porti di mare, durante il passaggio dei treni o la sosta delle navi, negli aeroporti e ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie od a quelle di automezzi appositamente costruite, al momento dell'arrivo o della partenza degli aeromobili o dei veicoli.

 

          Art. 161.

     La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, di cui all'art. 88 della legge, è subordinata all'approvazione da parte del Questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.

     Ogni infrazione alle norme stesse, ancorché dovuta a sola negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della licenza.

 

          Art. 162.

     Per ottenere l'autorizzazione speciale del Prefetto prescritta dall'art. 89 della legge, il richiedente deve provare di essere già munito della licenza di esercizio.

     Per la vendita al minuto di sole bevande ultralcoliche, la licenza è rilasciata dal Prefetto contemporaneamente alla autorizzazione.

 

          Art. 163.

     La commissione provinciale, di cui all'art. 91 della legge, è composta:

     a) del Prefetto, che la nomina, la convoca e la presiede;

     b) di un consigliere di prefettura;

     c) di un membro designato dal consiglio provinciale delle corporazioni;

     d) di un membro designato dal consiglio provinciale di sanità;

     e) del medico provinciale;

     f) di un rappresentante degli esercenti designato dai sindacati locali riconosciuti;

     g) di un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore a commissario;

     h) di un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo.

     Un funzionario di pubblica sicurezza od un impiegato di polizia, esercita le funzioni di segretario della commissione.

     Tutti i membri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed e), durano in carica due anni e possono essere riconfermati, purché nel biennio precedente non siano mancati, per qualsiasi causa, a più della metà delle sedute non siano mancati, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

     Per la legalità dell'adunanza è necessario l'intervento di almeno tre membri, dei quali uno sia il medico provinciale o il membro designato dal consiglio provinciale di sanità.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

 

          Art. 164.

     La commissione si riunisce nel mese di gennaio di ciascun anno e ogni qualvolta il Prefetto ne ravvisi la necessità.

     In ogni caso la commissione deve deliberare entro due mesi dalla presentazione delle singole domande.

 

          Art. 165.

     Per l'esecuzione dell'art. 95 della legge la commissione provinciale, nel gennaio di ogni anno, tenuti presenti la popolazione residente in ciascun comune od in ciascuna frazione, secondo l'ultimo censimento, e il numero degli esercizi rispettivamente in essi esistenti, dichiara se, nel comune o nella frazione, il rapporto stabilito dalla legge sia o non superato, tanto per gli esercizi contemplati nel primo comma del citato art. 95, quanto per quelli di cui al secondo comma dell'articolo stesso, e conseguentemente indica quanti esercizi degli uni e degli altri siano in più del rapporto ovvero quanti altri possono aprirsene.

     Nel procedere a tale computo, la commissione assegna un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a 400 o rispettivamente a 1000, ma non minore di 200 o 500 che eventualmente residui.

     Nei comuni o nelle frazioni di comune, dove non esistono esercizi pubblici, può essere autorizzata l'apertura di un esercizio pubblico, qualunque sia il numero degli abitanti.

     Il Questore deve comunicare alla commissione, nel mese di dicembre di ogni anno, l'elenco di tutti gli esercizi che effettivamente esistono in ogni comune o frazione di comune, con la indicazione della loro specie, della ubicazione e del nome degli esercenti.

 

          Art. 166.

     Nei comuni o nelle frazioni di comune, nei quali siano superati i rapporti stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'art. 95 della legge, non può essere accordata alcuna nuova licenza per apertura di altri esercizi.

     Si considera come nuova licenza quella richiesta da persona che voglia aprire un nuovo esercizio, oppure trasferire un esercizio esistente da una ad altra frazione dello stesso comune, ovvero da persona che, essendo incorsa nella revoca di una precedente licenza, domandi successivamente di riattivare l'esercizio.

 

          Art. 167.

     Per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso comune non diviso in frazioni, è necessario l'assenso del Questore; nel caso che l'esercente sia altresì munito dell'autorizzazione stabilita dall'art. 89 della legge, l'assenso è dato dal Prefetto. In entrambi i casi deve essere sentito il parere della commissione provinciale contro l'alcolismo.

     Le stesse norme si applicano qualora si tratti di cambiamento nella specie dell'esercizio o di ampliamenti o di trasformazioni nei locali.

     L'assenso può essere accordato soltanto in seguito a verifica dei locali da parte dell'ufficiale sanitario e può essere negato per ragioni di ordine, di sicurezza pubblica o di igiene, ovvero qualora il trasferimento o le trasformazioni proposte possano favorire la diffusione dell'alcolismo.

     L'autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare la licenza o l'autorizzazione, ove lo esercente senza l'assenso ovvero contro il divieto dell'autorità stessa, trasferisca o trasformi i locali dell'esercizio, restando salva, in ogni caso, l'applicazione delle pene incorse.

 

          Art. 168.

     A tutti gli effetti della legge e del presente regolamento si considerano frazioni quelle indicate come tali dal censimento ed anche il capoluogo nei comuni divisi in frazioni.

     Nel caso in cui un gruppo di popolazione non sia indicato separatamente nel censimento, la commissione, in base a documentata istanza, può riconoscerla come frazione, purché si trovi isolato o lontano da altro centro abitato.

 

          Art. 169.

     Non sono compresi nel rapporto di cui all'art. 9 della legge:

     a) gli alberghi, le locande e le pensioni, a condizione che la somministrazione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere sia fatta di regola a chi vi alloggia;

     b) gli esercizi pubblici annessi ai teatri, purché non vi sia obbligo di consumazione e siano accessibili soltanto dall'interno e durante lo spettacolo e purché rimanga esclusa la vendita al l'esterno.

     Questa disposizione non si applica a favore degli esercizi annessi alle sale destinate principalmente a spettacoli cinematografici;

     c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, ai porti di mare, agli aeroporti, ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie, con ingresso soltanto dall'interno;

     d) i pubblici esercizi da aprirsi nelle stazioni ferroviarie e tramviarie isolate e lontane dallo abitato, sempre che tali condizioni siano riconosciute dalla commissione provinciale;

     e) i pubblici esercizi temporanei indicati nelI'art. 10 della legge.

 

          Art. 170.

     Nell'esprimere il proprio voto sulle domande di esercizio di vendita al minuto e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi specie, la commissione deve tener conto della natura dell'esercizio, del genere della clientela che potrà frequentarlo, del grado di diffusione dell'alcolismo e delle condizioni sociali, morali e di pubblica sicurezza nel comune, nella frazione o nel quartiere della città in cui l'esercizio stesso è situato o si chiede di aprirlo o trasferirlo.

 

          Art. 171.

     Per l'esecuzione dell'art. 98 della legge, la commissione provinciale determina le distanze, nel caso di concessione di nuove licenze, di trasferimento di esercizi esistenti, di apertura di ingressi in caso di ampliamento o di modifica di esercizi preesistenti.

     La commissione provinciale può stabilire distanze maggiori per gli esercizi in cui si vendono bevande con un contenuto di alcole superiore al 21 per cento del volume.

 

          Art. 172.

     La domanda per ottenere l'autorizzazione del Prefetto per la anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici deve essere motivata.

     Ove il Prefetto accolga la domanda, deve indicare in quali ore, entro i limiti dell'anticipazione o della protrazione di orario, debba essere esclusa la vendita o il consumo delle bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge.

 

          Art. 173. [49]

     [Nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.

     Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giuochi, ancorché sia stata conseguita la relativa licenza.]

 

          Art. 174.

     Agli effetti degli artt. 96 della legge e 172 e 173 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie:

     a) alberghi, pensioni e locande;

     b) dormitori privati;

     c) ristoranti e trattorie;

     d) caffè e bars;

     e) osterie e osterie con cucina;

     f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto;

     g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giochi leciti;

     h) alberghi diurni e bagni pubblici;

     i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio e simili;

     l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette.

 

          Art. 175.

     In tutti i casi in cui la commissione provinciale, provvedendo su richiesta di privati, ritenga indispensabile procedere ad accertamenti sopra luogo, le spese relative sono a carico della parte richiedente.

     Di regola, i sopralluoghi sono eseguiti da un membro della commissione a ciò appositamente designato di volta in volta dal presidente.

 

          Art. 176.

     Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui alI'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre [50] .

     Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

 

          Art. 177.

     Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al di sotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto.

 

          Art. 178.

     Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all'art. 89 della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purché le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; né alle farmacie, purché la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.

 

          Art. 179.

     Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta: "contiene alcole in quantità superiore al 21 per cento del volume".

 

          Art. 180.

     I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.

     Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della legge e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento.

 

          Art. 181.

     Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, ne farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

 

          Art. 182.

     Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia.

     Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente.

     Una di tali bottiglie è inviata, per l'accertamento del grado di alcole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell'analisi dei vini e l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità giudiziaria.

     I campioni non utilizzati si restituiscono all'esercente.

 

          Art. 183.

     Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l'accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.

 

          Art. 184. [51]

     [La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, quindici giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito.

     La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il termine di quindici giorni.

     Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco.]

 

          Art. 185.

     Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura.

 

          Art. 186.

     Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

 

          Art. 187.

     Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

 

          Art. 188.

     I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale delI'esercizio.

     (Omissis) [52]

     (Omissis) [53]

 

          Art. 189.

     L'avviso di cui all'art. 99 della legge deve contenere l'indicazione del periodo di tempo in cui l'esercizio rimarrà chiuso.

     I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso art. 99, ultimo capoverso, della legge, possono giustificare la chiusura temporanea dell'esercizio per un termine superiore a tre mesi, devono essere comprovati dall'interessato.

     L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel mese di dicembre, invia al Questore le licenze ritirate a termine dell'art. 99 della legge; l'elenco degli esercizi pei quali fu presentato l'avviso di chiusura temporanea, con l'indicazione della data di chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decidono il Questore o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza.

     Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione, sono vidimate alla data della riapertura.

 

          Art. 190. [54]

 

          Art. 191.

     Il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza, purché presenti preventivamente all'autorità locale di pubblica sicurezza una dichiarazione scritta dalla quale risulti:

     a) da quali fondi sia ricavato il vino;

     b) l'estensione dei medesimi;

     c) la quantità media del prodotto annuo e la parte di esso destinata alla minuta vendita;

     d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.

     L'autorità locale di pubblica sicurezza, riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine consentito per la vendita.

     Alle vendite indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni degli artt. 16, 96 e 101 della legge e 185 e 186 del presente regolamento.

 

          Art. 192. [55]

 

          Art. 193.

     La disposizione dell'art. 109 della legge circa l'obbligo della esibizione della carta d'identità non si applica alle case od istituti di cura.

     I titolari di dette case sono però obbligati alla tenuta di uno speciale registro ed alla notifica all'autorità di pubblica sicurezza delle persone ricoverate.

     S'intendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico-chirurgiche.

 

          Art. 194.

     Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione.

 

          Art. 195.

     La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.

     In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno. [56]

     Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa.

 

          Art. 196. [57]

 

§ 16

Delle tipografie e delle arti affini, e della esposizione di manifesti e avvisi al pubblico.

 

          Art. 197. [58]

 

          Art. 198. [59]

 

          Art. 199. [60]

 

          Art. 200.

     Il sequestro degli scritti, degli stampati e degli altri oggetti indicati nell'art. 112 della legge può essere disposto anche quando il fatto non rivesta carattere di reato.

     Trascorso il termine di tre mesi dal sequestro, si può procedere alla distruzione del materiale sequestrato.

 

          Art. 201.

     Per l'esecuzione dell'art. 113 della legge, ogni stampato o manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preventivamente presentato in duplice esemplare all'autorità locale di pubblica sicurezza, che vi appone il visto, la data, il bollo di ufficio e la firma.

     Uno degli esemplari è consegnato al concessionario, che appone la firma sull'altro da conservarsi in ufficio.

 

          Art. 202.

     Per amministrazioni pubbliche, a termine dell'art. 113 della legge, s'intendono le amministrazioni dello Stato, quelle degli enti ausiliari dello Stato, enti pubblici locali e parastatali, e quelle dei concessionari dei pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti al proprio ufficio.

     Non occorre la licenza contemplata dal citato art. 113 per gli avvisi la cui pubblicazione è richiesta dalla legge o viene eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria o di un'amministrazione dello Stato, come, ad esempio, i listini ufficiali di borsa, i manifesti recanti le situazioni riassuntive degli istituti di credito, e gli avvisi per la pubblicità di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

          Art. 203.

     La licenza di cui all'art. 113 della legge è richiesta per tutti i comuni nei quali il manoscritto o stampato deve essere affisso o distribuito, ancorché il richiedente sia già munito del certificato di iscrizione quale distributore o venditore di stampe.

     Per gli avvisi di carattere commerciale da affiggersi o da distribuirsi in più comuni è sufficiente la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati. In tal caso, l'avviso deve recare a stampa, in ogni esemplare, gli estremi dell'autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza e deve essere comunicato alla autorità di pubblica sicurezza dei comuni dove si vuole distribuire o affiggere, almeno ventiquattr'ore prima dell'affissione o della distribuzione.

     E' in facoltà dei Questori, cui deve essere data immediata notizia dalla autorità di pubblica sicurezza predetta, di vietarne l'affissione o la distribuzione, per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.

 

§ 17

Delle agenzie pubbliche e degli uffici pubblici di affari

 

          Art. 204.

     La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell'art. 115 della legge, deve contenere l'indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi.

     Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937, n. 2650.

     Nella domanda di rinnovazione della licenza per l'esercizio delle agenzie di pegno, ai sensi dell'art. 32, comma terzo, della legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei monti di credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione, di asta e simili che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nella alienazione dei pegni non riscattati, nonché l'orario di servizio. A corredo della domanda di rinnovazione della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre, a norma dell'art. 61 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, recante norme per la attuazione della predetta legge 10 maggio 1938, n. 745, in aggiunta agli altri documenti, quelli che ritiene di stabilire l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

     Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.

 

          Art. 205.

     Sotto la denominazione di "agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari" usata dall'articolo 115 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

     Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.

 

          Art. 206.

     Non sono soggetti alla disciplina dell'articolo 115 della legge le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349 e, in genere, le agenzie e gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.

 

          Art. 207.

     Non può essere concessa licenza per l'esercizio della mediazione per le professioni liberali.

 

          Art. 208.

     Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.

 

          Art. 209.

     Non può rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando si voglia trattare una attività di cui si occupano per legge esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali.

 

          Art. 210.

     Le agenzie, da qualsiasi ente o privato tenute, per il collocamento di nutrici, devono sottoporsi alla vigilanza tecnica del medico provinciale, il quale può prescrivere speciali condizioni nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica.

 

          Art. 211.

     Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dell'art. 115 della legge, sono tenuti ad esibire la licenza alla autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono.

     L'autorità locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.

 

          Art. 212.

     L'autorità di pubblica sicurezza, nel rilasciare la licenza per ulteriore esercizio di agenzia di pegno, deve fissare il limite massimo del tasso dell'interesse e degli eventuali diritti accessori in ragione d'anno che l'agente può percepire, facendolo anche risultare nella tabella delle operazioni da tenersi affissa al pubblico nei locali dell'agenzia, a termini dell'art. 120 della legge.

 

          Art. 213. [61]

     Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza.

 

          Art. 214.

     Qualora vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne subito avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

     Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato devono essere subito denunciati all'autorità medesima.

 

          Art. 215.

     Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto.

     E' vietato di accettare pegni da persone di età minore o in stato di ebrietà, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento.

     E' altresì vietata ogni operazione di soppegno.

 

          Art. 216.

     L'agente è tenuto a comunicare giornalmente, in carta libera, all'autorità di pubblica sicurezza la nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata.

 

          Art. 217.

     Le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura dell'agente contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuite all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

 

          Art. 218.

     Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell'art. 120 della legge, è a madre e figlia, stampato, e deve contenere:

     a) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno;

     b) la data della operazione;

     c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno;

     d) il valore di stimo degli oggetti suddetti;

     e) l'importo e la durata del prestito;

     f) l'interesse e gli eventuali diritti accessori da corrispondersi;

     g) la data della spegnorazione;

     h) la data della vendita del pegno;

     i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra.

     La figlia deve essere rilasciata all'interessato e portare la firma dell'agente. Essa deve riprodurre le annotazioni della madre dalla lettera a) alla lettera f) inclusa.

 

          Art. 219.

     Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione.

 

          Art. 220.

     I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

 

          Art. 221.

     Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all'autorità locale di pubblica sicurezza copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.

 

          Art. 222.

     Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al Questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.

 

          Art. 223.

     Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto, iscritte come case di spedizione nel registro dell'ufficio provinciale delle corporazioni, ed accreditate presso pubbliche amministrazioni.

     All'uopo, le imprese devono produrre al Questore un certificato della amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.

 

§ 18

Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.

 

          Art. 224. [62]

 

          Art. 225. [63]

 

          Art. 226. [64]

 

          Art. 227. [65]

 

          Art. 228. [66]

 

          Art. 229. [67]

 

          Art. 230.

     Nessuna divisa o uniforme può essere adottata per le bande musicali o per le orchestre, se non sia stata approvata dal Prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare.

     Il Prefetto provvede, sentito il comando della divisione militare.

     Ogni successiva variante all'uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del Prefetto.

     E' in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma.

 

          Art. 231.

     Sotto la denominazione di "mestiere di ciarlatano", ai fini dell'applicazione dell'art. 121, ultimo comma, della legge, si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

 

          Art. 232. [68]

 

          Art. 233. [69]

 

          Art. 234. [70]

 

          Art. 235. [71]

 

          Art. 236. [72]

 

          Art. 237. [73]

 

          Art. 238. [74]

 

          Art. 239. [75]

 

          Art. 240. [76]

 

          Art. 241. [77]

 

          Art. 242.

     La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.

     In caso di trasferimento o di trapasso del l'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.

     L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.

 

          Art. 243.

     L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente [78] .

     Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.

     Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio.

     La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.

 

          Art. 244.

     Devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 127 della legge i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili.

     Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti ed i commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.

 

          Art. 245.

     La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse.

     In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 243.

     Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata.

     Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio.

 

          Art. 246.

     La licenza è stesa sul modello allegato al presente regolamento.

     La licenza è le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione.

 

          Art. 247.

     Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 18 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

     Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. [79]

 

§ 19

Dei prestatori d'opera e dei direttori di stabilimenti.

 

          Art. 248. [80]

 

Titolo IV

DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI

DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA.

 

§ 20

Delle guardie particolari

 

          Art. 249.

     Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire.

     La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'articolo 138 della legge, nonchè della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali [81].

     Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.

     Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto.

     La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, numero 1952.

 

          Art. 250. [82]

     1. Constatato il possesso dei requisiti anche di ordine professionale prescritti dalla legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti.

     2. Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare di cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione, il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato d'origine, per lo svolgimento della medesima attività.

     3. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari addette ai servizi di cui all'articolo 256-bis, comma 2, prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini.".

     4. Per l'esercizio da parte delle guardie giurate di pubbliche funzioni attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.

     5. Le disposizioni sul giuramento non si applicano alle guardie particolari giurate che svolgono i servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2.

     6. Il giuramento, quando è prescritto, è prestato innanzi al prefetto o funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in calce al decreto del prefetto; la guardia particolare è ammessa all'esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento.

     7. Fatte salve le altre responsabilità previste dalla legge, lo svolgimento di attività per le quali è prescritto il giuramento senza che lo stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 10 della legge.

 

          Art. 251.

     Con uno stesso decreto di approvazione una guardia particolare può essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso più istituti di vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una medesima società o da questa controllati, secondo le modalità regolate da apposito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fatte salve le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza e del lavoro delle guardie particolari e le prescrizioni imposte dall'autorità per le finalità di vigilanza previste dalla legge [83].

     Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.

 

          Art. 252. [84]

     1. Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni che le guardie particolari sono chiamate a custodire siano posti nel territorio di province diverse, il decreto di approvazione è rilasciato dal prefetto che ha ricevuto la domanda, sentiti i prefetti delle province interessate, sempre che siano garantite la sicurezza delle guardie particolari, anche in rapporto ai limiti della durata giornaliera del lavoro e la qualità dei servizi.

 

     Art. 252 bis. [85]

     1. Le guardie particolari sono iscritte in un apposito registro della prefettura, nel quale sono annotati gli istituti e gli altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato servizio e tutte le variazioni relative al rapporto di servizio, la formazione acquisita, l'impiego prevalente nell'anno, nonchè, succintamente, i motivi di cessazione dal servizio.

     2. Nel caso di variazione del datore di lavoro, l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente l'approvazione del decreto di nomina, anche in altre province, con le procedure semplificate definite dal Ministero dell'interno.

     3. Il Ministero dell'interno assicura il collegamento informatico dei registri delle prefetture, al fine di realizzare un'unica banca dei dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono accedere gli uffici preposti alle attività di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

 

          Art. 253.

     Quando si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve farsene domanda al Prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso.

 

          Art. 254. [86]

     1. Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono.

     2. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'articolo 230 del presente regolamento.

     3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualità, ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l'esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, nel quale sono riportate le generalità, gli estremi della licenza e l'indicazione dell'istituto cui appartengono.

     4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2, trovano applicazione le disposizioni sull'uniforme vigenti nello Stato di stabilimento..

 

          Art. 255.

     Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

 

          Art. 256.

     Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'articolo 42 della legge e dall'art. 71 del presente regolamento.

     La licenza di porto d'armi, a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane fa qualità di guardia particolare giurata.

 

     Art. 256 bis. [87]

     1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.

     2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:

     a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;

     b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;

     c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonchè la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;

     d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

     e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale.

     3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.

 

§ 21

Degli istituti di vigilanza e di investigazione privata.

 

          Art. 257. [88]

     1. La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di vigilanza e per le altre attività di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:

     a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell'institore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonchè degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;

     b) la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti;

     c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale, nonchè la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti;

     d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare.

     2. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 136, comma primo, della legge, la domanda è corredata del progetto organizzativo e tecnico- operativo dell'istituto, con l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso, nonchè della documentazione comprovante:

     a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto;

     b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.

     3. Alla domanda occorre altresì unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonchè alle locali condizioni della sicurezza pubblica.

     4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all'articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 della legge, nonchè i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni.

 

     Art. 257 bis. [89]

     1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca.

     2. La relativa domanda contiene:

     a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti;

     b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera b);

     c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d).

     3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.

     4. Nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.

 

     Art. 257 ter. [90]

     1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza, l'ufficio comunica all'interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento è rilasciato, previa esibizione della documentazione comprovante:

     a) l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalità occorrenti;

     b) il versamento al prefetto competente per il rilascio della licenza della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge e dal presente regolamento, di ammontare commisurato al progetto organizzativo di cui all'articolo 257 ed a quanto previsto dall'articolo 260-bis. Per le imprese già assentite in altro Stato membro dell'Unione europea, il prefetto tiene conto della cauzione, ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge, eventualmente già prestate nello Stato di stabilimento, purchè idonee, per ammontare e modalità di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 137 della legge.

     2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui all'articolo 257-bis, comma 2, lettere a) e c), e le prescrizioni eventualmente imposte a norma dell'articolo 9 della legge, nonchè l'attestazione dell'avvenuta comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei servizi offerti.

     3. Se la licenza è richiesta per l'esercizio dell'attività in più province, essa è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La preventiva comunicazione non è richiesta per le attività prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonchè per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero di investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli istituti hanno sede, nè per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all'articolo 260-bis. Sono fatte salve le altre comunicazioni per finalità di controllo.

     4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all'articolo 257, comma 1, lettera d), è comunicata al prefetto. Al prefetto è altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell'assetto proprietario dell'istituto ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonchè la certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente.

     5. Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonchè la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater.

 

     Art. 257 quater. [91]

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 134 della legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando:

     a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attività ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza;

     b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettere a) e b), o di cui all'articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e b), risulta esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione;

     c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell'istituto.

     2. Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.

     3. Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato:

     a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;

     b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508.

     4. Le licenze sono altresì revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste.

 

     Art. 257 quinquies. [92]

     1. Per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 257 e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 260-ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all'articolo 249, quinto comma.

     2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 260-quater, tenendo conto:

     a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attività di cui all'articolo 134 della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;

     b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualità e la sicurezza dei servizi;

     c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

     Art. 257 sexies. [93]

     1. Le disposizioni della presente sezione non costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, nè di studi associati di investigatori privati ai quali è stata rilasciata la licenza e nei limiti ivi stabiliti, nè ad altre forme di organizzazione aziendale che prevedano l'utilizzazione comune di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che:

     a) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione siano preventivamente comunicati al prefetto e l'utilizzazione comune di impianti e risorse siano attestate nella licenza, previa comunicazione al prefetto del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo;

     b) siano costantemente garantite l'efficacia e l'efficienza delle strutture e la funzionalità dei servizi;

     c) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione dispongano di una centrale operativa adeguata alle esigenze del territorio in cui operano, o, ferma restando la necessità della centrale operativa, di una idonea struttura tecnica di supporto con linee appositamente dedicate per la gestione degli interventi sugli allarmi del personale dipendente.

 

          Art. 258.

     Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 della legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall'art. 134 della legge stessa.

 

          Art. 259.

     Salvo quanto dispone il regio decreto legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'art. 133 della legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio.

     Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.

 

          Art. 260.

     Nel registro di cui all'articolo 135 della legge devono essere indicati:

     a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;

     b) la data e la specie dell'affare o della operazione;

     c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;

     d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale [94].

     Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti [95].

     Nel caso di servizi effettuati con il concorso di più istituti, il registro dovrà indicare l'operazione complessiva, il cliente per conto del quale l'intero servizio è effettuato, la fase operativa di competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione della stessa ed i riferimenti al titolo del concorso [96].

     Per le attività indicate nell'articolo 327-bis del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso codice e dell'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice [97].

     Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l'onorario convenuto.

     Il registro deve essere conservato per cinque anni.

 

§ 21-bis [98]

Degli istituti stabiliti in altri Paesi dell'Unione europea, degli enti di certificazione indipendenti e della Commissione consultiva centrale.

 

     Art. 260 bis. [99]

     1. Le imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana a parità di condizioni con le imprese nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 257, tenuto conto della capacità tecnica attestata nello Stato di stabilimento e degli obblighi e degli oneri, anche economici, già assolti nel medesimo Stato. A tal fine, la cauzione di cui all'articolo 137 della legge è prestata con le modalità ed alle condizioni indicate all'articolo 257-ter, comma 1, per i soli obblighi concernenti l'ordinamento italiano ed i servizi da espletarsi nel territorio della Repubblica.

     2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza può inoltre autorizzare l'esercizio occasionale nel territorio della Repubblica di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento, utilizzando proprio personale munito delle qualificazioni e autorizzazioni previste nello Stato di stabilimento, sulla base di incarichi regolarmente assunti. Alle medesime condizioni possono essere autorizzate le attività transfrontaliere, intendendo per tali quelle che hanno inizio nello Stato membro di stabilimento dell'impresa e che devono concludersi in territorio italiano e viceversa.

     3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 va proposta almeno sessanta giorni prima dell'espletamento del servizio, corredata degli elementi descrittivi dell'istituto e delle autorizzazioni allo stesso rilasciate dallo Stato di stabilimento, del servizio da espletare, della sua durata, del personale e dei mezzi da impiegare. Nel termine suddetto, qualora non sia intervenuto diniego per insussistenza dei presupposti, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le prescrizioni occorrenti per assicurare che i servizi siano assolti alle medesime condizioni, compresa la vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, previste nel territorio della Repubblica per lo svolgimento di servizi analoghi. Ove non siano adottate le prescrizioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza l'autorizzazione si intende rilasciata. Relativamente al porto delle armi si osservano le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica.

 

     Art. 260 ter. [100]

     1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono stabiliti le caratteristiche ed i requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 della legge, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione, nonchè alle altre disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano, ferme restando le attività di verifica, certificazione, approvazione o autorizzazione rimesse agli organi della pubblica amministrazione o a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.

     2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sono definite anche le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento.

     3. Il riconoscimento quale "organismo di certificazione indipendente"" di cui al comma 1, è effettuato dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, precisando la categoria di certificazione riconosciuta, ed ha validità per cinque anni. Esso ha effetto decorso il termine di trenta giorni dalla data di notifica alla Commissione dell'Unione europea ed alle autorità competenti degli altri Stati membri degli organismi interessati.

     4. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi di certificazione indipendente di cui al comma 1. Il comitato, istituito presso lo stesso Ministero, è composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale dì pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell'istruzione, università e ricerca; da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno esperto in comunicazioni, nonchè da tre esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica dirigenziale non generale.

     5. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le altre Amministrazioni interessate.

     6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 260 quater. [101]

     1. E' istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 della legge. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta:

     a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente;

     b) da un questore;

     c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri;

     d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     e) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;

     f) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;

     g) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due;

     h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione.

     2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.

     3. Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

     4. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le funzioni.

     5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e può essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attività di cui agli articoli 133 e 134 della legge.

     6. Nell'ambito della Commissione possono essere costituite sotto-commissioni tecniche o "gruppi di lavoro" ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata.

     7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Titolo V

DEGLI STRANIERI

 

§ 22

Del soggiorno degli stranieri nel Regno .

 

          Art. 261.

     La dichiarazione di soggiorno degli stranieri, della quale è parola nell'art. 142 della legge, dev'essere fatta in iscritto, mediante scheda, conforme all'annesso modello, munita della firma del dichiarante.

     In essa lo straniero deve indicare:

     a) le proprie generalità complete e quelle dei congiunti di età non superiore ai sedici anni, che lo accompagnano;

     b) la nazionalità e il luogo di sua provenienza;

     c) la data e il valico d'ingresso nel Regno;

     d) lo scopo della sua venuta in Italia;

     e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterà;

     f) il luogo dove ha preso abitazione;

     g) se e quali beni immobili rustici o urbani possegga, a qualunque titolo, nel Regno;

     h) se e quale professione, industria o commercio o lavoro eserciti o intenda esercitare, nel Regno, in nome proprio, o in società con altri o per conto altrui;

     i) la religione professata e la razza cui appartiene.

 

          Art. 262. [102]

 

          Art. 263. [103]

 

          Art. 264. [104]

 

          Art. 265.

     E' parimenti esonerato dal presentarsi personalmente lo straniero che ne sia impedito per ragioni di salute da comprovarsi mediante attestazione medica. Questa, insieme con la dichiarazione, deve pervenire all'autorità di pubblica sicurezza nel termine prescritto, a mezzo di persona di fiducia dello straniero o di chi l'assista.

 

          Art. 266. [105]

 

§ 23

Degli stranieri da espellere e da respingere dal Regno.

 

          Art. 267. [106]

 

          Art. 268.

     Nel decreto di espulsione sono ricordate le disposizioni dell'art. 151 della legge.

 

          Art. 269.

     Occorrendo di far rimpatriare uno straniero, a carico del quale non si abbiano gli estremi per l'espulsione, il Prefetto ne avverte il rispettivo console per gli eventuali provvedimenti, o, trattandosi di cittadino di uno Stato limitrofo, lo invia al confine con foglio di via obbligatorio, riferendone al Ministero dell'interno.

 

          Art. 270.

     In caso di arresto o di spontanea presentazione di uno straniero, I'autorità di pubblica sicurezza ne dà subito notizia al Prefetto che ne riferisce al Ministero dell'interno.

     Lo straniero è sottoposto a rilievi segnaletici e ad interrogatorio, particolarmente sulla sua provenienza e sui motivi del suo espatrio.

     In attesa delle eventuali istruzioni ministeriali, lo straniero fermato, che non sia indigente, vagabondo, diffamato per i delitti, o recidivo in contravvenzione alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri o sospetto in linea politica, può essere rilasciato sotto l'osservanza delle condizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli.

     Le disposizioni dei primi due comma del presente articolo si applicano anche quando lo straniero debba essere deferito, per qualsiasi reato, alla autorità giudiziaria.

 

          Art. 271.

     Devono, in ogni caso essere respinti dal confine, in applicazione dell'art. 152 della legge, od espulsi gli stranieri indigenti o che esercitino il meretricio o mestieri dissimulanti l'ozio, o il vagabondaggio o la questua.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SOCIETÀ.

 

§ 24

Dei malati di mente e degli intossicati.

 

          Art. 272.

     Sotto la denominazione di "infermi", usata nel presente paragrafo, si comprendono tanto i malati di mente, quanto le persone affette da cronica intossicazione prodotta da alcole o da altre sostanze inebrianti o stupefacenti.

 

          Art. 273.

     La denuncia di cui all'art. 153 della legge, è fatta dagli esercenti una professione sanitaria, e, ove sia il caso, dai dirigenti gli istituti manicomiali od ospedalieri, sia pubblici che privati, con dichiarazione scritta, da essi firmata.

     Nella denuncia sono indicati:

     a) il nome e cognome, la condizione, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo;

     b) la diagnosi della malattia;

     c) il luogo dove l'infermo è curato e le misure adottate per l'assistenza e la vigilanza, quando non si ritenga necessario l'internamento dell'ammalato in un istituto di cura pubblico o privato;

     d) tutte le osservazioni che il medico ritenesse di fare per norma dell'autorità di pubblica sicurezza.

     Della eseguita denuncia è rilasciata ricevuta, quando ne sia fatta richiesta.

 

          Art. 274.

     Il rilascio del certificato per l'internamento dell'inferno in un manicomio non dispensa dall'osservanza dell'adempimento di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 275.

     Qualora il medico curante accerti che non sono sufficientemente osservate le cautele da lui prescritte perché l'infermo, assistito a domicilio, non costituisca pericolo per sé o per gli altri, ne informa l'autorità locale di pubblica sicurezza e formula le eventuali proposte.

 

          Art. 276.

     Ove risulti che l'infermo intenda recarsi o siasi recato in altro comune, I'autorità locale di pubblica sicurezza ne avverte l'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove l'infermo intenda dirigersi o siasi già diretto.

 

§ 25

Degli inabili al lavoro.

 

          Art. 277.

     Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermità cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali, non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza.

     Per i fanciulli in istato di abbandono materiale o morale si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.

 

          Art. 278.

     Ai fini di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, l'autorità di pubblica sicurezza provvede a che la persona, che la deduce, sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.

     Questi, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, fa pervenire all'autorità stessa la sua relazione.

     Il termine può essere prorogato.

 

          Art. 279.

     La persona riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro, priva di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli, è, dall'autorità di pubblica sicurezza, proposta agli istituti di assistenza e beneficenza pubblica, esistenti nel Comune, per il ricovero o per il soccorso a domicilio, in conformità degli statuti propri degli enti.

     Ove non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, l'autorità di pubblica sicurezza, richiesti al procuratore delle imposte e alI'esattore dei Comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone tenute per legge a somministrargli gli alimenti, i certificati, da cui risulti che l'inabile e le persone obbligate per legge agli alimenti non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali, provinciali o comunali, trasmette la proposta di ricovero al Prefetto, pei provvedimenti di competenza del Ministro per l'interno.

     Nel frattempo l'autorità locale di pubblica sicurezza adotta i provvedimenti che, per l'urgenza, potessero essere richiesti.

 

          Art. 280.

     L'autorità locale di pubblica sicurezza cura l'esecuzione dell'ordinanza di ricovero; ne trasmette copia al Comune del domicilio di soccorso e all'istituto interessato, e provvede all'accompagnamento dell'inabile.

     Il Prefetto trasmette copia dell'ordinanza alI'intendente di finanza.

 

          Art. 281.

     Non si provvede al ricovero quando una o più persone assumano per iscritto, in confronto dell'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di provvedere all'assistenza dell'inabile, prestando, se richiesti, idonea cauzione.

     Se la persona, a favore della quale l'obbligazione è stata assunta, è colta a mendicare, viene deferita all'autorità giudiziaria, ed, espiata la pena viene inviata in un istituto di ricovero.

     Le persone, che si sono assunte di provvedere alla sua assistenza, incorrono nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

 

          Art. 282.

     Qualora l'inabile, di cui sia stato ordinato il ricovero, non intenda stabilirsi nell'istituto o se ne allontani arbitrariamente vi è accompagnato con la forza.

 

          Art. 283.

     Gli enti obbligati al mantenimento del ricoverato possono promuovere la revoca della ordinanza, quando per qualsiasi causa, vengano a mancare le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di ricovero.

     Revocata l'ordinanza, si fa luogo al rilascio del ricoverato, diffidandolo che sarà provveduto contro di lui, a termine del codice penale, ove sia colto a mendicare.

 

          Art. 284.

     La disposizione dell'art. 155 della legge, si applica anche nel caso in cui l'inabile al lavoro o i congiunti di lui possono provvedere solo parzialmente alla spesa per mantenimento.

     Copia dell'atto di diffida e trasmessa al procuratore del Re nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 155 della legge.

 

§ 26

Delle questue o collette.

 

          Art. 285. [107]

 

          Art. 286. [108]

 

§ 27

Delle persone sospette.

 

          Art. 287.

     Con la locuzione "fuori del proprio comune" usata dall'art. 157 della legge, s'intende il Comune di domicilio o della dimora abituale.

 

§ 28

Della carta di identità

 

          Art. 288.

     La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia.

     Chi la richiede e tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale.

 

          Art. 289.

     La carta d'identità è rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dal Provveditorato generale dello Stato in conformità del modello annesso al presente regolamento, alle prefetture, o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni [109] .

     I comuni corrispondono l'importo delle carte d'identità alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, che provvedono ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609 [110] .

     Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sull'utilizzazione dei documenti, nonché un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento è stato rilasciato nel bimestre stesso [111] .

     Le eventuali modificazioni al modello sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

     Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la indicazione delle generalità e dei connotati e i contrassegni salienti.

     Gli esemplari forniti devono essere conservati con particolare riservatezza sotto la responsabilità del podestà.

     La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia.

     Quando la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente.

     E' vietato di apporre sulla carta di identità indicazioni diverse o in aggiunta a quelle richieste a norma del presente articolo.

     L'apposizione della impronta digitale è, in ogni caso, facoltativa.

 

          Art. 290.

     Insieme colla carta d'identità, I'ufficio comunale compila, sia all'atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini conformi all'annesso modulo, che è riprodotto su cartoncino di color bianco.

     Uno dei cartellini è conservato nella segreteria del Comune in apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico, con gli eventuali riferimenti al registro di popolazione, e l'altro è trasmesso, entro ventiquattro ore dal rilascio o dal rinnovo, al Questore della provincia, che ne cura la conservazione, per ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario, da tenersi sempre al corrente.

     Per le persone pericolose o sospette per l'ordine nazionale, è compilato un terzo cartellino, che, pel tramite del Prefetto è trasmesso al Ministero dell'interno.

     Nel gennaio di ogni anno deve essere affisso nella casa comunale, in luogo visibile dal pubblico, un avviso per ricordare che le carte di identità hanno la validità di tre anni, a norma dell'art. 3 della legge di pubblica sicurezza e che pertanto coloro che posseggono carte di identità scadute non possono servirsene se non provvedono per la rinnovazione.

 

          Art. 291.

     La carta d'identità è esente da tassa di bollo.

     All'atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere oltre che i diritti di segreteria, di cui all'allegato n. 5 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire una esentandone le persone iscritte nell'elenco dei poveri.

     In caso di smarrimento, il duplicato della carta d'identità è soggetto al pagamento di doppio diritto.

 

          Art. 292.

     Nei casi in cui la legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri dipendenti; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; Ie tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d'armi e i passaporti per l'estero.

     L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario.

     E' considerata titolo equipollente alla carta di identità anche la tessera comprovante l'iscrizione al partito nazionale fascista.

 

          Art. 293.

     Le tessere per l'uso dei biglietti di abbonamento ferroviario sono considerate titoli equipollenti alla carta di identità, quando contengano la dichiarazione esplicita che sono state rilasciate previo accertamento dell'identità personale dei titolari.

     Si considerano equipollenti alla carte di identità le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco da chiunque rilasciate, quando l'identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta da un organo dell'amministrazione dello Stato.

 

          Art. 294.

     La carta d'identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degIi agenti di pubblica sicurezza.

 

§ 29

Del rimpatrio obbligatorio.

 

          Art. 295.

     Il rimpatrio obbligatorio, di cui all'articolo 157 della legge, è fatto, se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato.

     L'autorità di pubblica sicurezza non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza e di moralità.

     Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso al presente regolamento.

 

          Art. 296.

     Quando sia da rimpatriare un liberato dal carcere, che debba essere sottoposto allo stato di libertà vigilata o ad altre misure di sicurezza o all'ammonizione, e vi sia ragione di ritenere che possa rendersi latitante, il Questore può ordinare il rimpatrio per traduzione.

 

          Art. 297.

     L'autorità di pubblica sicurezza che intenda vietare, a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di tornare nel Comune dal quale venne allontanato senza preventiva autorizzazione dall'autorità stessa, redige apposito verbale in confronto del rimpatriando; ne fa annotazione sul foglio di via obbligatorio e ne informa l'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove il rimpatriando è diretto.

     L'autorizzazione per tornare nel Comune dal quale il rimpatriando fu allontanato deve essere richiesta per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove egli si trova.

     Questa ne informa l'autorità cui la richiesta è diretta, e formula le eventuali proposte.

 

§ 30

Del rimpatrio degli indigenti.

 

          Art. 298.

     I mezzi di viaggio gratuito agli indigenti possono essere accordati, ove ricorrano motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, esclusivamente nell'interno del regno e soltanto a scopo di effettivo rimpatrio o per avviamento al lavoro.

     Fuori dei casi accennati nell'art. 295, e quando non trattisi di indigenti provenienti dall'estero con trasporto pagato dai regi consoli o da società di beneficienza o dimessi dagli ospedali o da altri istituti di ricovero, autorità di pubblica sicurezza deve richiedere l'autorizzazione al Ministero dell'interno.

     Il foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul modello annesso al presente regolamento.

 

§ 31

Dei liberati dal carcere.

 

          Art. 299.

     L'avviso di liberazione dei condannati di cui all'art. 161 della legge, deve essere fatto sul modello stabilito con istruzioni del Ministero per l'interno, e contenere notizia della condotta tenuta in carcere dal liberando, l'indicazione del patronato pei liberati dal carcere al quale l'iscritto sia stato eventualmente segnalato, e ogni altra informazione utile ai fini di polizia.

 

          Art. 300.

     L'autorità di pubblica sicurezza è tenuta a prestare ai liberati dal carcere assistenza morale e materiale, procedendo d'accordo con le società di patronato o con altre istituzioni di beneficenza.

 

§ 32

Del Bollettino delle ricerche

 

          Art. 301.

     Un ufficio speciale istituito presso il Ministero dell'interno provvede alla diramazione delle ricerche a mezzo di apposito bollettino periodico, che è inviato agli uffici di pubblica sicurezza ai comandi dei carabinieri reali ed a quegli altri uffici e comandi che possano interessarsi del relativo servizio.

 

§ 33

Della cartella biografica e del registro dei pregiudicati.

 

          Art. 302.

     In ogni ufficio di pubblica sicurezza sono tenuti un registro nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli ammoniti, i confinati, i sottoposti a misure di sicurezza personali e gli altri pregiudicati che hanno domicilio nella circoscrizione, nelle forme stabilite con istruzioni del Ministero dell'interno.

     Dei pregiudicati minori degli anni diciotto è tenuto un registro nominativo separato.

     In ogni fascicolo individuale è tenuta una cartella biografica, in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le condanne.

 

          Art. 303.

     L'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della libertà divenute esecutive, al Questore del domicilio o dell'ultima dimora del condannato, a termine dell'art. 160 della legge, incombe anche ai cancellieri dei Tribunali militari, del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e di qualsiasi altro organo giurisdizionale ordinario o speciale.

 

          Art. 304.

     Il dispositivo delle sentenze di condanna è dai cancellieri trascritto in foglio a parte per ciascun condannato.

     Il Questore annota la sentenza nella cartella biografica, ne informa l'autorità locale di pubblica sicurezza e conserva l'estratto nel fascicolo individuale della persona cui si riferisce.

 

§ 34

Della diffida.

 

          Art. 305.

     La diffida, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 164 della legge, è fatta dal Questore alla presenza del diffidato.

     La persona da diffidare è invitata a presentarsi al Questore e, qualora non ottemperi all'invito nel termine assegnatole, è accompagnata dalla forza pubblica.

     Il Questore o un ufficiale di pubblica sicurezza da lui delegato, contesta al prevenuto i motivi che hanno dato luogo al provvedimento di diffida; gli ingiunge di mutare tenore di vita, e lo avverte che, in caso diverso, sarà denunciato senz'altro, per l'ammonizione, a termini di legge.

     Della seguita diffida si stende processo verbale.

 

§ 35

Dell'ammonizione.

 

          Art. 306.

     La denuncia per l'ammonizione è fatta dal Questore con rapporto scritto, motivato e corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'arma dei Carabinieri reali.

 

          Art. 307.

     L'intimazione dell'atto di comparizione di cui all'art. 167 della legge è fatta a mezzo di un agente di pubblica sicurezza all'uopo incaricato, che consegna copia personalmente all'interessato o a persona che conviva, anche temporaneamente, con lui.

     In caso di irreperibilità del denunciato, l'intimazione è fatta mediante affissione dell'atto di comparizione all'albo del Comune di ultima residenza del denunciato e, ove tale Comune sia diverso da quello dove ha sede la commissione, anche di quest'ultimo. L'affissione durerà fino al giorno precedente a quello fissato per la riunione della commissione.

     La commissione, nel caso pronunci ordinanza di ammonizione del denunciato irreperibile, fissa, con l'ordinanza, il termine entro il quale egli dovrà presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per prendere cognizione delle prescrizioni impostegli.

     La notifica dell'ordinanza di ammonizione è fatta nella forma suddetta: copia dell'ordinanza stessa deve essere tenuta affissa all'albo del comune o dei comuni, di cui al primo capoverso del presente articolo, fino al giorno precedente a quello fissato dalla commissione.

 

          Art. 308.

     La commissione per l'ammonizione pronuncia le sue decisioni con l'intervento di tutti i suoi membri.

     In caso di assenza o di impedimento del presidente o di alcuno dei componenti, questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.

     Funziona da segretario un funzionario di pubblica sicurezza.

     I verbali della commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario.

 

          Art. 309.

     L'ordinanza di ammonizione è comunicata al Questore, e da questi all'autorità locale di pubblica sicurezza e all'arma dei Carabinieri reali.

 

          Art. 310.

     In caso di comprovata necessità, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere all'ammonito speciali autorizzazioni, per iscritto, in deroga agli obblighi derivanti dall'ordinanza di ammonizione, informandone l'arma dei Carabinieri reali.

     Qualora l'ammonito intenda di allontanarsi dalla propria dimora, è tenuto a darne preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, indicandone i motivi, e ad attenderne l'autorizzazione scritta.

     L'autorità di pubblica sicurezza può munire l'ammonito di foglio di via obbligatorio, e, in ogni caso, ne informa il Questore, l'arma dei Carabinieri reali e l'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove l'ammonito è diretto.

 

          Art. 311.

     Il servizio militare non interrompe il biennio di validità dell'ordinanza di ammonizione.

     Qualora, all'atto del congedamento, il biennio non sia ancora trascorso, l'ammonito ha l'obbligo di presentarsi subito all'autorità locale di pubblica sicurezza per essere nuovamente sottoposto ai vincoli dell'ammonizione.

     Tale obbligo incombe anche all'ammonito che, trovandosi in servizio militare, ottenga una licenza ordinaria o straordinaria.

 

§ 36

Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto.

 

          Art. 312.

     La denuncia del minore di anni diciotto che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato, a termine dell'art. 177 della legge, è fatta dal Questore al presidente del Tribunale dei minorenni con motivato rapporto, corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso dal certificato medico, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'arma dei Carabinieri reali.

     Copia della denuncia e dell'eventuale ordinanza di ricovero sono comunicate ai comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

 

          Art. 313.

     I minorenni colpiti da ordinanza di ricovero coattivo, prima di essere accompagnati agli istituti cui sono assegnati, sono sottoposti a visita medica di controllo.

     I minorenni riconosciuti affetti da infermità fisiche e psichiche, sono segnalati ai comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, per i provvedimenti ai sensi del testo unico 24 dicembre 1934, numero 2316, e del relativo regolamento.

 

          Art. 314.

     I minorenni in attesa di essere accompagnati presso istituti di ricovero e quelli fermati per misura di pubblica sicurezza sono provvisoriamente ricoverati presso i centri di osservazione per minorenni ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, o dove questi mancano, presso istituti pii o religiosi disposti ad assumerne la custodia.

     Ove non sia possibile provvedere nei sensi di cui al comma precedente, i minorenni sono custoditi nelle camere di sicurezza o nelle carceri in appositi locali distinti da quelli per gli adulti.

     Di ogni singolo ricovero in istituti pii o religiosi deve essere data immediata telegrafica comunicazione all'opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, indicando la data, i motivi del provvedimento e la presumibile durata della degenza del ricoverando.

 

§ 37

Dell'assegnazione al confino di polizia.

 

          Art. 315.

     Le persone contemplate nell'art. 181 della legge sono, dal Questore, denunciate al Prefetto per l'assegnazione al confino di polizia, con rapporto motivato, da cui deve risultare la pericolosità del prevenuto per la sicurezza pubblica o per l'ordine nazionale.

     La proposta deve essere corredata dai documenti su cui si fonda, e, in ogni caso, dalla cartella biografica, dal rapporto, informativo dell'arma dei Carabinieri reali e da un certificato medico attestante se il prevenuto si trovi in condizioni da poter sopportare il regime di confino.

 

          Art. 316.

     Non possono essere proposti per l'assegnazione al confino i minori degli anni 18.

 

          Art. 317. [112]

     Quando la Commissione non ordini l'immediato arresto della persona proposta per l'assegnazione al confino, provvede per la comparizione del denunziato col procedimento di cui agli artt. 167, 168 e 169 della legge.

     Se il denunziato è in istato di arresto, la Commissione ordina che gli sia notificata una succinta esposizione dei fatti su cui la denunzia è fondata, con l'indicazione della data in cui, in un termine non minore di giorni tre né maggiore di giorni dieci da quello della notificazione, sarà tradotto dinanzi alla Commissione stessa per l'interrogatorio.

     Della notificazione dev'essere redatto processo verbale in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguito adempimento da parte dell'agente incaricato, è allegata agli atti del procedimento.

 

          Art. 318.

     Quando, nel complesso dei fatti denunciati, la commissione non ravvisi gli estremi per l'assegnazione al confino e non ritenga di pronunciare ordinanza di non luogo, può applicare la misura dell'ammonizione o rinviare gli atti al Questore perché si faccia luogo alla diffida, a termine dell'art. 164 della legge.

 

          Art. 319.

     Emessa l'ordinanza di assegnazione al confino, la commissione dispone l'immediato arresto del confinato, a meno che non vi abbia già provveduto ai sensi dell'art. 182 della legge.

     Copia dell'ordinanza è, in ogni caso, comunicata, entro ventiquattro ore, al confinato, con l'avvertenza della facoltà che gli compete, di ricorrere alla commissione di appello, nel termine di giorni dieci. Dal giorno dell'arresto decorre il periodo dell'assegnazione al confino.

 

          Art. 320.

     Si applicano per le notifiche dell'atto di comparizione e dell'ordinanza di assegnazione al confino le disposizioni di cui all'art. 307 del presente regolamento.

 

          Art. 321.

     Le ordinanze della commissione sono dal Prefetto trasmesse al Ministero dell'interno, per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinato, corredate dai seguenti documenti:

     a) certificato di nascita;

     b) situazione di famiglia;

     c) cartella biografica;

     d) dichiarazione del casellario giudiziario;

     e) estratti delle sentenze definitive non risultanti dalla dichiarazione del casellario;

     f) certificato medico attestante se il confinato si trovi in condizioni di poter sopportare il regime del confino;

     g) verbale di notifica dell'ordinanza;

     h) rapporti informativi della questura e dell'arma dei Carabinieri reali;

     i) verbale di interrogatorio del confinato o foglio delle deduzioni scritte.

     Nel trasmettere i documenti, il Prefetto formula proposte per la traduzione del confinato in un comune del Regno diverso dalla residenza abituale, oppure in una colonia di confino e dichiara se il confinato è in grado di mantenersi con mezzi propri.

 

          Art. 322.

     La commissione di appello contro le assegnazioni al confino pronuncia le sue decisioni con l'intervento di tutti i suoi membri.

     In caso di assenza o di impedimento di alcuni dei componenti questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.

     I componenti della commissione di appello che non ne fanno parte di diritto per ragioni di ufficio, sono nominati e confermati annualmente dal Ministero per l'interno, che provvede a sostituirli in caso di assenza o di impedimento.

     Funziona da segretario un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza.

     I verbali della commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario.

     Essi devono riportare il visto di esecutorietà del Ministro per l'interno.

 

          Art. 323.

     La commissione di appello ha facoltà di ridurre il pericolo di assegnazione al confino e di ordinare che, in luogo del confino, siano inflitte l'ammonizione o la diffida.

 

          Art. 324.

     Le decisioni della commissione di appello sono comunicate al Prefetto, per l'esecuzione e per la notifica all'interessato.

 

          Art. 325.

     L'autorità preposta alla sorveglianza degli assegnati al confino deve tenere un registro nominativo ed i fascicoli personali dei singoli confinati.

     Nel registro sono annotati: il nome e cognome del confinato, la data del provvedimento di assegnazione, la durata del confino, il giorno dal quale ha inizio e quello in cui ha termine il periodo di assegnazione.

     Ogni fascicolo individuale deve contenere la cartella biografica, nella quale devono essere annotate anche le condanne e le punizioni disciplinari riportate durante il confino.

 

§ 38

Del trattamento dei confinati e della disciplina del confino.

 

          Art. 326.

     E' in facoltà del direttore della colonia di consentire ai confinati di provvedersi, a proprie spese, di alloggi privati, in locali che siano sorvegliabili.

     Quando non ostino circostanze speciali, i confinati possono farsi raggiungere da persone di loro famiglia, purché dimostrino al direttore della colonia di aver assicurato per esse l'alloggio ed i mezzi di sussistenza.

     Venendo meno queste condizioni, od in caso di abuso o di cattiva condotta del confinato o delle persone di famiglia, queste possono essere allontanate dalla colonia.

 

          Art. 327.

     I confinati di polizia privi di mezzi di sussistenza sono obbligati al lavoro. La mercede è devoluta per intero a loro beneficio.

     Qualora non abbiano mezzi di sussistenza nè siano in grado di procurarsi lavoro, sono ricoverati gratuitamente nei locali all'uopo predisposti e percepiscono, dal giorno dell'arrivo in colonia o nel comune di confino, un sussidio giornaliero, nella misura stabilita dal Ministro per l'interno.

 

          Art. 328.

     I cameroni pel ricovero dei confinati devono corrispondere ai requisiti voluti dall'igiene.

     Di notte devono essere sufficientemente illuminati.

     Il numero dei ricoverati deve essere proporzionato alla capacità dei cameroni, in modo da assicurare una cubatura non inferiore a metri cubi venti per ogni ricoverato.

     Ciascun camerone deve essere dotato di una latrina inodore e di un orinatoio per ogni venti persone.

     Le modalità per l'impianto delle latrine e degli orinatoi, in relazione alle condizioni locali, devono essere determinate dal medico provinciale o da altro sanitario incaricato dal Prefetto.

     In ogni camerone deve essere assicurata una dotazione di acqua sufficiente per i bisogni ordinari dei ricoverati e per i servizi di pulizia. Ove manchi l'acqua corrente per uso potabile, deve essere assicurata una quantità di acqua igienicamente difesa da eventuali inquinamenti, secondo le prescrizioni del medico provinciale, o di altro sanitario incaricato dal Prefetto.

 

          Art. 329.

     A ciascuno dei confinati ricoverati nei cameroni sono forniti:

     a) una branda di ferro con materasso uso militare;

     b) due lenzuola ed una federa, da cambiarsi il primo e il quindici di ogni mese;

     c) due coperte di lana, tipo militare;

     d) una seggiola ed un comodino di metallo, tipo ospedaliero;

     e) un attaccapanni tipo militare;

     f) una brocca, un catino ed un porta catino di metallo;

     g) una bottiglia ed un bicchiere di vetro;

     h) due asciugamani, da cambiarsi il primo ed il quindici di ogni mese.

     Ai confinati bisognosi possono, inoltre, essere forniti, una volta all'anno, i capi di biancheria personale, un vestito, tipo civile, ed un paio di scarpe, tipo militare.

 

          Art. 330.

     Ai confinati bisognosi deve essere assicurata l'assistenza sanitaria gratuita e la gratuita somministrazione dei medicinali, secondo le prescrizioni del medico della colonia.

 

          Art. 331.

     Ogni colonia deve essere dotata di una infermeria per le malattie comuni, di un piccolo ambiente per ambulatorio, visita medica e medicazione, nonché di un locale per l'isolamento degli infermi affetti da malattie infettive.

     Ogni infermeria deve avere almeno un infermiere, che può essere scelto fra gli stessi confinati, ed una congrua scorta di materiale di pronto soccorso.

     Il medico della colonia ha l'obbligo di visitare settimanalmente i locali adibiti a dormitorio per constatarne le condizioni igieniche e suggerire, in caso di deficienza, gli opportuni rimedi.

     Almeno ogni trimestre la colonia deve essere ispezionata dal medico provinciale.

 

          Art. 332.

     Il direttore della colonia è tenuto a favorire la formazione di mense per i confinati, l'approvvigionamento dai centri di produzione o dai mercati, e ad adottare i provvedimenti che valgano ad assicurare, in relazione alle condizioni locali, in opportuno calmieramento.

 

          Art. 333.

     Oltre a quanto è prescritto negli articoli 185 e 186 della legge, è vietato ai confinati, salva l'applicazione delle leggi penali:

     a) di giuocare d'azzardo;

     b) di dare danaro ad usura;

     c) di vendere, barattare, pignorare effetti di vestiario od altro forniti dall'amministrazione;

     d) di esercitare il commercio senza il consenso del direttore della colonia;

     e) di schiamazzare o di fare qualsiasi rumore durante le ore di riposo;

     f) di imbrattare od altrimenti guastare i muri, i mobili, il vestiario e gli altri oggetti forniti dall'amministrazione;

     g) di discutere di politica o di fare propaganda politica in modo anche occulto;

     h) di andare in barca, per diporto.

     In caso di denuncia all'autorità giudiziaria per fatti di cui sopra rimane sospeso il procedimento disciplinare.

 

          Art. 334.

     L'orario di libera uscita per i confinati è stabilito come appresso:

     dal 1° novembre al 28 febbraio, dalle ore 7 alle 19;

     dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre, dalle 7 alle 20;

     dal 1° maggio al 31 agosto dalle 6 alle 21. E' in facoltà del direttore della colonia di concedere singoli permessi speciali per prolungare le ore di libera uscita.

 

          Art. 335.

     Il confinato non può spedire o ricevere corrispondenza o pacchi di qualsiasi genere, se non per tramite della direzione della colonia, che può provvedere alla censura della corrispondenza o alla verifica del contenuto dei parchi.

     E' vietato al confinato di tenere presso di sé somme di denaro, che a giudizio insindacabile del direttore della colonia, siano superiori ai bisogni ordinari.

     Le somme eccedenti tali bisogni sono depositate in una banca locale od all'ufficio postale e non possono essere ritirate senza il visto del direttore della colonia.

 

          Art. 336.

     Le infrazioni ai doveri inerenti alla disciplina del confino, non perseguibili ai sensi dell'art. 189 della legge, sono puniti con:

     a) il richiamo;

     b) il divieto di libera uscita;

     c) la riduzione dell'assegno giornaliero.

 

          Art. 337.

     Il richiamo consiste in un rimprovero severo rivolto al confinato e nella diffida a non incorrere nuovamente in mancanze disciplinari, sotto comminatoria di più gravi provvedimenti.

     Si infligge dal direttore della colonia per le semplici omissioni e per le mancanze di poco rilievo.

 

          Art. 338.

     Il divieto di libera uscita va da uno a trenta giorni: si infligge dal direttore della colonia per mancanze leggere, quando siano ripetute.

     Per mancanza alla disciplina di qualche entità, al divieto di libera uscita si può aggiungere: la riduzione del sussidio giornaliero nella misura della metà; la sostituzione del tavolaccio alla branda; e la limitazione del vitto al pane e alla minestra a due volte al giorno, salvo eventuali prescrizioni mediche.

     Al confinato in punizione è vietato di ricevere persone o di comunicare altrimenti con estraneo.

     La punizione di cui al presente articolo è inflitta da una commissione disciplinare, costituita dal direttore della colonia che la presiede, dal medico della colonia e dal parroco. Al confinato in punizione è concesso di prendere aria, una volta al giorno, in località all'aperto.

 

          Art. 339.

     Il confinato risponde del danno recato, con dolo o colpa, al materiale di arredamento e di casermaggio.

     Sono autorizzate trattenute sull'ammontare del sussidio, in misura non superiore al quinto, fino al completo risarcimento.

 

          Art. 340.

     Le disposizioni degli artt. 336, 337 e 338 non si applicano alle persone assegnate al confino quali pericolose per la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 181, nn. 1 e 2, della legge.

     Le infrazioni alla disciplina, commesse da queste ultime, quando non siano perseguibili ai sensi dell'art. 189 della legge, sono represse dal direttore della colonia, a norma delle disposizioni del regolamento generale carcerario, concernenti la disciplina dei detenuti.

 

§ 39

Della liberazione condizionale e definitiva dei confinati.

 

          Art. 341.

     La liberazione condizionale dei confinati, di cui è parola nell'art. 187 della legge, è ordinata dal Ministro per l'interno, su proposta del Prefetto della provincia nella quale dimora il confinato, sentito il Prefetto della provincia nella quale fu pronunciata l'ordinanza di assegnazione al confino.

 

          Art. 342.

     Il confinato liberato condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione, è munito di foglio di via obbligatorio, per recarsi nel Comune ove intende fissare la sua dimora. Quivi, I'autorità di pubblica sicurezza lo diffida a tenere buona condotta, con avvertenza che, in caso diverso, sarà rinviato al confino sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionale.

     Della diffida si stende processo verbale.

 

          Art. 343.

     Trascorso il periodo del confino, l'autorità di pubblica sicurezza dispone il rimpatrio del liberato con foglio di via obbligatorio, previo avviso al Prefetto che ne informa il Ministro per l'interno e il Prefetto della provincia nella quale il liberato va a stabilirsi.

 

          Art. 344.

     Il ritardo da parte del funzionario preposto alla vigilanza dei confinati a liberare, a compiuto periodo, un confinato, è punito con pene disciplinari, salvo le sanzioni del codice penale.

 

Titolo VII

DEL MERETRICIO.

 

§ 40

Delle dichiarazioni di locale di meretricio.

 

          Art. 345. [113]

 

          Art. 346. [114]

 

          Art. 347. [115]

 

          Art. 348. [116]

 

          Art. 349. [117]

 

          Art. 350. [118]

 

          Art. 351. [119]

 

          Art. 352. [120]

 

§ 41

Della vigilanza sul meretricio.

 

          Art. 353. [121]

 

          Art. 354. [122]

 

          Art. 355. [123]

 

          Art. 356. [124]

 

          Art. 357. [125]

 

          Art. 358. [126]

 

          Art. 359. [127]

 

          Art. 360. [128]

 

§ 42

Dell'ufficio centrale italiano per la repressione

della tratta delle donne e dei fanciulli.

 

          Art. 361.

     Presso il Ministero dell'interno, direzione generale della pubblica sicurezza, è costituito l'ufficio centrale italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.

     Tale ufficio ha per compito:

     a) di raccogliere tutte le notizie relative all'arruolamento di persone a scopo di prostituzione;

     b) di conservare e di comunicare agli Stati firmatari o aderenti alla convenzione internazionale contro la tratta, conclusa a Ginevra, in data 18 ottobre 1921, gli estratti delle sentenze di condanna pronunciate nel Regno per i delitti contemplati nel R.D.L. 25 marzo 1923, n. 1207, che riguardano stranieri;

     c) di vegliare affinché le autorità e gli agenti di P.S. esercitino specialmente nelle stazioni ferroviarie, nei porti, o durante il viaggio, una speciale sorveglianza allo scopo di rintracciare coloro che conducano persone presumibilmente destinate alla prostituzione e di segnalarle, occorrendo, alle competenti autorità estere;

     d) di curare che siano ricevute le dichiarazioni delle donne straniere dedite alla prostituzione, in Italia, allo scopo di stabilirne la identità e lo stato civile, e di indagare chi le abbia indotte a lasciare il rispettivo paese di origine a scopo di prostituzione; nei confronti di tali donne sarà provveduto ai sensi dell'art. 271 del presente regolamento;

     e) di promuovere le pratiche necessarie per ottenere che siano affidate, a titolo provvisorio in attesa dell'eventuale rimpatrio, ad istituti di assistenza pubblica e privata, ovvero a privati che ne offrano le necessarie garanzie, le vittime della tratta sprovviste di mezzi;

     f) di disporre perché siano rinviate ai paesi di origine le persone su indicate che richiedano il rimpatrio, o che siano richieste da persone le quali esercitano sopra di loro potestà o tutela, o, comunque, autorità o vigilanza legale;

     g) di esercitare una speciale sorveglianza sugli uffici che si occupano del collocamento di donne;

     h) di curare quanto altro sia necessario per provvedere alla repressione della tratta, in base alle norme vigenti di diritto pubblico, interno o internazionale.

 

Titolo VIII

DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUTI.

 

§ 43

Della confisca dei beni

 

          Art. 362.

     Quando il Prefetto ritenga di dover ordinare la confisca dei beni delle associazioni disciolte, vi provvede, di regola, con lo stesso decreto di scioglimento.

 

          Art. 363.

     I beni confiscati passano in proprietà dello Stato.

     I beni mobili sono venduti all'asta pubblica, versando il ricavato in conto entrate eventuali del tesoro.

     E' in facoltà del Prefetto di disporre la cessione dei beni mobili ad istituti di beneficenza, con preferenza a quelli per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

 

          Art. 364.

     I beni immobili sono assunti in consistenza dall'amministrazione finanziaria dello Stato.

     A tale fine, il Prefetto comunica copia del decreto di scioglimento delle associazioni all'intendente di finanza, per la esecuzione nella parte di competenza.

     Ove il Prefetto ritenga di dover proporre la cessione dei beni agli istituti di beneficenza, di cui all'articolo precedente, o di dare ai beni stessi una diversa destinazione, invia motivato rapporto al Ministro per l'interno, non appena decretato lo scioglimento dell'associazione.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

 

          Art. 365.

     L'approvazione del Prefetto rilasciata alle guardie particolari, ai sensi degli artt. 44 del T.U. di L. 31 agosto 1907, n. 690, e 82 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, non può essere rinnovata quando risulti che il titolare non si trovi nel possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge.

     E', tuttavia, in facoltà del Prefetto di rinnovare l'approvazione quando il titolare abbia riportato condanna per reati diversi da quelli contemplati dall'art. 82, n. 3 del citato regolamento.

 

          Art. 366.

     Rimangono in vigore le disposizioni degli artt. 135 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 21 gennaio 1929–VII, n. 62, concernenti la materia della revisione cinematografica e del nulla osta per la proiezione in pubblico delle pellicole, in quanto applicabili, fino a quando tale materia non sarà riordinata con norme da emanarsi su proposta del Ministro per la cultura popolare di concerto col Ministro per l'interno.

     I modelli contenuti nell'allegato E al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Ministro per l'interno.

 

 

Allegato A [129]

Elenco dei prodotti esplodenti e classificazione

 

Numero di identificazione

Denominazionedella materia o dell'oggetto

Codice di classificazione

Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.

0004

Picrato d'ammonio secco con meno del 10% massa di acqua

1.1 D

II

0005

Munizioni con carica di scoppio

1.1 F

I

0006

Munizioni con carica di scoppio (1)

1.1 E

I

0007

Munizioni con carica di scoppio

1.1 F

I

0007

Munizioni con carica di scoppio

1.2 F

I

0009

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva

1.2 G

I

0010

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, espulsione o propulsiva

1.3 G

I

0012

Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro

1.4 S

V/A

0014

Cartucce a salve per armi o cartucce per armi di piccolo calibro (2)

1.4 S

V/A-V/E

0015

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 G

I

0016

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione o di espulsione o propulsiva

1.3 G

I

0018

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (3)

1.2 G

I

0019

Munizioni lacrimogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

I o IV

0020

Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (4)

1.2 K

I

0021

Munizioni tossiche con o senza carica

1.3 K

I

0027

Polvere nera in grani o polverino

1.1 D

I

0028

Polvere nera compressa o polvere nera in compresse

1.1 D

I

0029

Detonatori da mina non elettrici

1.1 B

III

0030

Detonatori da mina elettrici

1.1 B

III

0033

Bombe con carica di scoppio

1.1 F

I

0034

Bomba con carica di scoppio

1.1 D

I

0035

Bomba con carica di scoppio

1.2 D

I

0037

Bombe foto-illuminanti

1.1 F

I

0038

Bombe foto illuminanti

1.1 D

I

0039

Bombe foto illuminanti (5)

1.2 G

I o IV

0042

Cariche di rinforzo senza detonatore

1.1 D

II

0043

Cariche di dispersione

1.1 D

II

0044

Capsule innescanti a percussione (6)

1.4 S

V/E

0048

Cariche di demolizione

1.1 D

II

0049

Cartucce illuminanti (7)

1.1 G

I

0050

Cartucce illuminanti

1.3 G

IV

0054

Cartucce da segnalazione

1.3 G

IV

0055

Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti

1.4 S

V/E

0056

Cariche di profondità

1.1 D

II

0059

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.1 D

II

0060

Cariche di collegamento esplosive

1.1 D

II

0065

Miccia detonante flessibile

1.1 D

II

0066

Miccia a combustione rapida

1.1 G

II

0070

Dispositivi tagliatavi

1.4 S

V/E

0072

Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua

1.1 D

II

0073

Detonatori per munizioni

1.1 B

III

0074

Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

III

0075

Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua

1.1 D

II

0076

Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

II

0077

Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua

1.3 C

I

0078

Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

II

0079

Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile)

1.1 D

II

0081

Esplosivo di tipo A

1.1 D

II

0082

Esplosivo di tipo B

1.1 D

II

0083

Esplosivo di tipo C

1.1 D

II

0084

Esplosivo di tipo D

1.1 D

II

0092

Dispositivi illuminanti di superficie

1.3 G

IV

0093

Dispositivi illuminanti aerei

1.3 G

IV

0094

Polvere illuminante

1.1 G

IV

0099

Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore

1.1 D

II

0101

Miccia istantanea non detonante

1.3 G

IV

0102

Miccia detonante ad involucro metallico

1.2 D

II

0103

Miccia di accensione a rivestimento metallico

1.4 G

V/B

0104

Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico

1.4 D

II

0105

Miccia a lenta combustione, di sicurezza

1.4 S

V/B

0106

Spolette detonanti

1.1 B

III

0107

Spolette detonanti

1.2 B

III

0110

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.4 S

V/A

0113

Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua

1.1 A

III

0114

Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

III

0118

Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

II

0121

Accenditori

1.1 G

IV

0124

Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore

1.1 D

II

0129

Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

III

0130

Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

III

0131

Accenditori per miccia di sicurezza

1.4 S

V/B

0132

Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s.

1.3 C

I

0133

Esanitrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 D

II

0135

Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

III

0136

Mine con carica di scoppio

1.1 F

I

0137

Mine con carica di scoppio

1.1 D

I

0138

Mine con carica di scoppio

1.2 D

I

0143

Nitroglicerina desensibilizzala con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua

1.1 D

II

0144

Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina

1.1 D

II

0146

Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua

1.1 D

II

0147

Nitrourea

1.1 D

II

0150

Tetranitrato di pentaeritrite (tetranitrato di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di lemmatizzante

1.1 D

II

0151

Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

II

0153

Trinitroanilina (picrammide)

1.1 D

II

0154

Trinitrofenolo (acido picrico, melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua

1.1 D

II

0155

Trinitroclorobenzene (cloruro di picrile)

1.1 D

II

0159

Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua

1.3 C

I

0160

Polvere senza fumo

1.1 C

I

0161

Polvere senza fumo

1.3 C

I

0167

Proiettili con carica di scoppio

1.1 F

I

0168

Proiettili con carica di scoppio (8)

1.1 D

I

0169

Proiettili con carica di scoppio

1.2 D

I

0171

Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 G

I

0173

Dispositivi di sgancio

1.4 S

V/E

0174

Rivetti esplosivi

1.4 S

V/E

0180

Razzi con carica di scoppio

1.1 F

I

0181

Razzi con carica di scoppio

1.1 E

I

0182

Razzi con carica di scoppio

1.2 E

I

0183

Razzi a testa inerte

1.3 C

I

0186

Motori per razzi

1.3 C

I

0190

Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario

-

- (**)

0191

Artifizi da segnalazione a mano

1.4 G

V/D

0192

Petardi per ferrovia

1.1 G

IV

0193

Petardi per ferrovia

1.4 S

V/D

0194

Segnali di pericolo per navi

1.1 G

IV o V/D

0195

Segnali di pericolo per navi

1.3 G

V/D

0196

Segnali fumogeni

1.1 G

IV o V/D

0197

Segnali fumogeni

1.4 G

V/D

0204

Cariche esplosive di scandaglio

1.2 F

II

0207

Tetranitroanilina

1.1 D

II

0208

Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile)

1.1 D

II

0209

Trinitroluene (tritolo, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua

1.1.D

II

0212

Traccianti per munizioni

1.3 G

IV

0213

Trinitroanisolo

1.1 D

II

0214

Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua

1.1 D

II

0215

Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua

1.1 D

II

0216

Trinitro-m-cresolo

1.1 D

II

0217

Trinitronaftalene

1.1 D

II

0218

Trinitrofenetolo

1.1 D

II

0219

Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina, acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 D

II

0220

Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua

1.1 D

II

0221

Teste di guerra per siluri con carica di scoppio

1.1 D

I

0222

Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia

1.1 D

lI

0223

Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia

1.1 D

II

0224

Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua

1.1 A

III

0225

Carica di rinforzo con detonatore

1.1 B

III

0226

Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua

1.1 D

II

0234

Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua

1.3 C

I

0235

Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua

1.3 C

I

0236

Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua

1.3 C

I

0237

Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili

1.4 D

II

0238

Razzi lancia sagole

1.2 G

IV

0240

Razzi lancia sagole

1.3 G

IV

0241

Esplosivo di tipo E

1.1 D

II

0242

Cariche di lancio per cannone

1.3 C

I

0243

Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 H

I

0244

Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 H

I

0245

Munizioni (9) fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 H

I

0246

Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 H

I

0247

Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 J

I

0248

Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 L

I

0249

Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 L

I

0250

Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione

1.3 L

I

0254

Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

I

0255

Detonatori da mina elettrici

1.4 B

III

0257

Spolette detonanti

1.4 B

III

0266

Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

II

0267

Detonatori da mina non elettrici

1.4 B

III

0268

Cariche di rinforzo con detonatore

1.2 B

III

0271

Cariche propulsive

1.1 C

I

0272

Cariche propulsive

1.3 C

I

0275

Cartucce per piromeccanismi

1.3 C

I

0276

Cartucce per piromeccanismi

1.4 C

I

0277

Cartucce per pozzi petroliferi

1.3 C

I

0278

Cartucce per pozzi petroliferi

1.4 C

I

0279

Cariche di lancio per cannone

1.1 C

I

0280

Motori per razzi

1.1 C

I

0281

Motori per razzi

1.2 C

I

0282

Nitroguanidina (guanite, picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua

1.1 D

II

0283

Cariche di rinforzo senza detonatore

1.2 D

II

0284

Granate a mano o per fucile con carica di scoppio

1.1 D

I

0285

Granate a mano o per fucile con carica di scoppio

1.2 D

I

0286

Teste di guerra per razzi con carica di scoppio

1.1 D

I

0287

Teste di guerra per razzi con carica di scoppio

1.2 D

I

0288

Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili

1.1 D

II

0289

Miccia detonante flessibile

1.4 D

II

0290

Miccia detonante con rivestimento metallico

1.1 D

II

0291

Bombe con carica di scoppio

1.2 F

I

0292

Granate a mano o per fucile con carica di scoppio

1.1 F

I

0293

Granate a mano o per fucile con carica di scoppio

1.2 F

I

0294

Mine con carica di scoppio

1.2 F

I

0295

Razzi con carica di scoppio

1.2 F

I

0296

Cariche esplosive di scandaglio

1.1 F

II

0297

Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (16)

1.4 G

I o V/D

0299

Bombe foto-illuminanti (10)

1.3 G

I o IV

0300

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.4 G

I/C

0301

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.4 G

I o IV

0303

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (11)

1.4 G

I o V/D

0305

Polvere illuminante

1.3 G

IV

0306

Traccianti per munizioni

1.4 G

IV

0312

Cartucce da segnalazione

1.4 G

IV

0313

Segnali fumogeni

1.2 G

IV

0314

Accenditori

1.2 G

IV

0315

Accenditori

1.3 G

V/B

0316

Spolette-accenditori

1.3 G

IV

0317

Spolette-accenditori

1.4 G

V/B

0318

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.3 G

IV

0319

Cannelli per artiglieria

1.3 G

IV

0320

Cannelli per artiglieria

1.4 G

IV

0321

Munizioni con carica di scoppio

1.2 E

I

0322

Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione

1.2 L

I

0323

Cartucce per piromeccanismi

1.4 S

V/E

0324

Proiettili con carica di scoppio

1.2 F

I

0325

Accenditori

1.4 G

V/B

0326

Cartucce a salve

1.1 C

I

0327

Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro

1.3 C

I

0328

Cartucce con proiettile inerte per armi

1.2 C

I

0329

Siluri con carica di scoppio

1.1 E

I

0330

Siluri con carica di scoppio

1.1 F

I

0331

Esplosivo da mina di tipo B (12)

1.5 D

Il

0332

Esplosivo da mina di tipo E

1.5 D

II

0333

Fuochi pirotecnici

1.1 G

IV

0334

Fuochi pirotecnici

1.2 G

IV

0335

Fuochi pirotecnici

1.3 G

IV

0336

Fuochi pirotecnici

1.4 G

V/C

0337

Fuochi pirotecnici (13)

1.4 S

V/D

0338

Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro

1.4 C

I

0339

Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro

1.4 C

I

0340

Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool)

1.1 D

II

0341

Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante

1.1 D

II

0342

Nitrocellulosa umidificata con almeno il 25% (massa) di alcool

1.3 C

I

0343

Nitrocellulosa plastificata con almeno il 18% (massa) di plastificante

1.3 C

I

0344

Proiettili con carica di scoppio

1.4 D

I

0345

Proiettili inerti con traccianti

1.4 S

V/E

0346

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.2 D

I

0347

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.4 D

I

0348

Munizioni con carica di scoppio

1.4 F

I

0349

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 S

V/A

0350

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 B

III

0351

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 C

I

0352

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 D

I

0353

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 G

IV

0354

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 L

I

0355

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 L

I

0356

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.3 L

I

0357

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 L

I

0358

Materie esplosive, n.a.s.

1.2 L

I

0359

Materie esplosive, n.a.s.

1.3 L

I

0360

Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione

1.1 B

III

0361

Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione

1.4 B

III

0362

Munizioni da esercitazione

1.4 G

IV

0363

Munizioni per prove

1.4 G

IV

0364

Detonatori per munizioni

1.2 B

III

0365

Detonatori per munizioni

1.4 B

III

0366

Detonatori per munizioni (14)

1.4 S

V/B

0367

Spolette detonanti

1.4 S

V/A

0368

Spolette accenditori

1.4 S

VIE

0369

Teste di guerra per razzi con carica di scoppio

1.1 F

I

0370

Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione

1.4 D

I

0371

Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione

1.4 F

I

0372

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.2 G

IV

0373

Artifizi da segnalazione a mano

1.4 S

V/D

0374

Cariche esplosive di scandaglio

1.1 D

II

0375

Cariche esplosive di scandaglio

1.2 D

II

0376

Cannelli per artiglieria

1.4 S

V/A

0377

Capsule innescanti a percussione

1.1 B

III

0378

Capsule innescanti a percussione

1.4 B

III

0379

Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante (15)

1.4 C

I

0380

Oggetti piroforici

1.2 L

I

0381

Cartucce per piromeccanismi

1.2 C

I

0382

Componenti di catena esplosiva, n.a.s.

1.2 B

III

0383

Componenti di catena esplosiva, n.a.s

1.4 B

III

0384

Componenti di catena esplosiva, n.a.s.

1.4 S

V/A

0385

5-Nitrobenzotriazolo

1.1 D

II

0386

Acido trinitrobenzensolfonico

1.1 D

II

0387

Trinitrofluorenone

1.1 D

II

0388

Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene

1.1 D

II

0389

Miscele di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene ed esanitrostilbene

1.1 D

II

0390

Tritonal

1.1 D

II

0391

Ciclotrimetilentrinitroammina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con ciclotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di lemmatizzante

1.1 D

II

0392

Esanitrostilbene (HNS)

1.1 D

II

0393

Esatonal colato

1.1 D

II

0394

Trinitroresorcinolo (acido stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 D

II

0395

Motori per razzi a combustibile liquido

1.2 J

I

0396

Motori per razzi a combustibile liquido

1.3 J

I

0397

Razzi a propergolo liquido, con carica di scoppio

1.1 J

I

0398

Razzi a propergolo liquido con carica di scoppio

1.2 J

I

0399

Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio

1.1 J

I

0400

Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio

1.2 J

I

0401

Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua

1.1 D

II

0402

Perclorato di ammonio

1.1 D

II

0403

Dispositivi illuminanti aerei

1.4 G

IV

0404

Dispositivi illuminanti aerei

1.4 S

V/D

0405

Cartucce da segnalazione

1.4 S

V/D

0406

Dinitrosobenzene

1.3 C

I

0407

Acido-1-tetrazolacetico

1.4 C

I

0408

Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza

1.1 D

II

0409

Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza

1.2 D

II

0410

Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza

1.4 D

V/A

0411

Tetranitrato di pentaeritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina

1.1 D

II

0412

Munizioni con carica di scoppio

1.4 E

I

0413

Cartucce a salve per armi

1.2 C

I

0414

Cariche di lancio per cannoni

1.2 C

I

0415

Cariche propulsive

1.2 C

I

0417

Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro (16)

1.3 C

I

0418

Dispositivi illuminanti di superficie

1.1 G

IV

0419

Dispositivi illuminanti di superficie

1.2 G

IV

0420

Dispositivi illuminanti aerei

1.1 G

IV

0421

Dispositivi illuminanti aerei

1.2 G

IV

0424

Proiettili inerti con traccianti

1.3 G

IV

0425

Proiettili inerti con traccianti

1.4 G

IV

0426

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.2 F

I

0427

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.4 F

I

0428

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.1 G

IV

0429

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.2 G

IV

0430

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.3 G

IV

0431

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.4 G

V/C

0432

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.4 S

V/E

0433

Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool

1.1 C

I

0434

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.2 G

I

0435

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.4 G

I

0436

Razzi con carica di espulsione

1.2 C

I

0437

Razzi con carica di espulsione

1.3 C

I

0438

Razzi con carica di espulsione

1.4 C

I

0439

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.2 D

II

0440

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.4 D

II

0441

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.4 S

V/A

0442

Cariche senza detonatore per attività industriali

1.1 D

II

0443

Cariche senza detonatore per attività industriali

1.2 D

II

0444

Cariche senza detonatore per attività industriali

1.4 D

II

0445

Cariche senza detonatore per attività industriali

1.4 S

V/E

0446

Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante

1.4 C

I

0447

Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante

1.3 C

I

0448

Acido-5-mercapto-1-tetrazolacetico

1.4 C

I

0449

Siluri a combustibile liquido con o senza carica di scoppio

1.1 J

I

0450

Siluri a combustibile liquido con testa inerte

1.3 J

I

0451

Siluri con carica di scoppio

1.1 D

I

0452

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.4 G

IV

0453

Razzi lancia sagole

1.4 G

IV

0454

Accenditori

1.4 S

V/B

0455

Detonatori da mina non elettrici

1.4 S

V/A

0456

Detonatori da mina non elettrici

1.4 S

V/A

0457

Cariche di scoppio con legante plastico

1.1 D

II

0458

Cariche di scoppio con legante plastico

1.2 D

Il

0459

Cariche di scoppio con legante plastico

1.4 D

II

0460

Cariche di scoppio con legante plastico

1.4 S

V/A

0461

Componenti di catene pirotecniche, n.a.s.

1.1 B

III

0462

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 C

I

0463

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 D

II

0464

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 E

II

0465

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 F

II

0466

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 C

I

0467

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 D

II

0468

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 E

I

0469

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 F

I

0470

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.3 C

I

0471

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 E

I

0472

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 F

I

0473

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 A

III

0474

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 C

I

0475

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 D

II

0476

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 G

IV

0477

Materie esplosive, n.a.s.

1.3 C

I

0478

Materie esplosive, n.a.s.

1.3 G

IV

0479

Materie esplosive, n.a.s.

1.4 C

I

0480

Materie esplosive, n.a.s.

1.4 D

II

0481

Materie esplosive, n.a.s.

1.4 S

V/A

0482

Materie esplosive molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s.

1.5 D

II

0483

Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogeno, RDX, T4) desensibilizzata

1.1 D

II

0484

Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) desensibilizzata

1.1 D

II

0485

Materie esplosive, n.a.s.

1.4 G

IV

0486

Oggetti esplosivi estremamente insensibili (EEI), n.a.s.

1.6 N

V/E

0487

Segnali fumogeni

1.3 G

IV

0488

Munizioni da esercitazione

1.3 G

IV

0489

Dinitroglicolurile (DINGU)

1.1 D

II

0490

Ossinitrotriazolo (ONTA, NTO)

1.1 D

II

0491

Cariche propulsive

1.4 C

I

0492

Petardi per ferrovia

1.3 G

IV

0493

Petardi per ferrovia

1.4 G

IV o V/D

0494

Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore

1.4 D

II

0495

Propergolo, liquido

1.3 C

I

0496

Octonal

1.1 D

II

0497

Propergolo, liquido

1.1 C

I

0498

Propergolo, solido

1.1 C

I

0499

Propergolo, solido

1.3 C

I

0500

Sistemi detonatori, non elettrici, per volate di mine

1.4 S

V/B

0503

Airbag

1.4 G

V/E

0504

1H tetrazolo

1.1 D

II

 

 

Allegato B

 

CAPITOLO I

Norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie

esplosive della 1ª 2ª e della 3ª categoria (Polveri, Dinamiti, Detonanti).

(Art. 83 del Regol.).

 

     1. - Gli opifici destinati alla fabbricazione di sostanze esplosive della 1ª, della 2ª e della 3ª categoria, devono essere distanti:

     a) non meno di metri duecento dalle strade provinciali o statali, dalle strade ferrate, dai fiumi o canali in cui si eserciti la navigazione. Per le altre strade le distanze di rispetto saranno fissate caso per caso dalla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive d infiammabili;

     b) non meno di metri trecento dalle case isolate;

     c) non meno di metri seicento dagli opifici industriali e dai gruppi numerosi di casolari, chiese, scuole, ospedali, cimiteri, dai monumenti nazionali, e dai luoghi nei quali soglionsi tenere riunioni di persone, come feste, fiere, mercati, campi sportivi e simili;

     d) non meno di metri milleduecento dalle borgate o città aventi una popolazione dai 500 ai 5.000 abitanti;

     e) non meno di metri duemila dalle borgate o città aventi una popolazione dai 5.000 ai 10.000 abitanti;

     f) non meno di metri quattromila dalle borgate o città aventi una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

     Le distanze dall'abitato si misurano sulla retta che unisce i due punti più prossimi dei perimetri rispettivamente circoscritti all'aggregato delle case dell'abitato ed ai reparti pericolosi dell'opificio.

     Gli stabilimenti in cui si fabbricano i clorati di potassio, di sodio e di bario, non hanno l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Allegato e non sono sottoposti a licenza di polizia. Tale licenza e l'osservanza delle disposizioni ora indicate sono invece obbligatorie per l'esercizio dei depositi, di dette sostanze, anche se annessi ai relativi stabilimenti di produzione.

     2. - Le distanze di cui al numero precedente possono essere ridotte sino alla metà in ciascuno dei casi ivi accennati, se si trovino interposti colli, argini, terrapieni, traverse od altri rialzi di terra, naturali od artificiali.

     I colli, gli argini, i terrapieni, le traverse e gli altri rialzi di terra naturali od artificiali devono, tuttavia, soddisfare alle seguenti condizioni:

     a) che essi stessi non possano essere causa di danni quando avvenisse un'esplosione nell'opificio; perciò i rialzi artificiali devono comporsi di terra vegetale sciolta, od almeno la crosta esterna di tali rialzi, nella parte rivolta verso l'opificio dev'essere, per lo spessore di cinquanta centimetri, composta di pura terra vegetale senza miscuglio di ghiaia, ciottoli o grosse pietre, ammettendosi però la base della scarpa in muratura;

     b) che abbiano una tale consistenza ed una tale ubicazione rispetto all'opificio, da costituire una reale e non effimera difesa: perciò i terrapieni debbono essere alti fino alla sommità del tetto delle baracche o dei depositi o dei locali pericolosi che proteggono e debbono avere una larghezza, alla sommità, di circa m. 1,50; debbono, di massima, essere sostenuti, verso l'interno, da muretti distanti al massimo m. 1,50 dalle pareti delle baracche o dei depositi e che siano imboschiti con piante, preferibilmente a basso fusto, o cespugli di natura non resinosa. Al caso, sentito il parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, l'altezza dei terrapieni dei locali di lavorazione potrà essere convenientemente limitata;

     c) ove sussistano condizioni di protezione particolarmente favorevoli, le distanze di cui sopra potranno essere, a giudizio della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, ulteriormente ridotte.

     3. - Qualora per la costruzione di una nuova strada pubblica, o per l'estendersi dei fabbricati nei borghi e nelle città, si rendesse pericolosa alla pubblica incolumità l'ubicazione di un opificio già autorizzato, il Ministro per l'Interno, sentito il parere della Commissione Centrale Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, può ordinare che sia modificato o soppresso l'opificio.

     4. - Di massima, la distribuzione dell'opificio deve rispondere alle seguenti condizioni:

     a) che l'opificio sia circondato da un recinto costruito in muratura, oppure in robusta palizzata o tavolato o reticolato metallico, alto non meno di metri due e mezzo;

     b) che per le diverse lavorazioni delle materie prime esplosive siano destinati altrettanti piccoli laboratori distinti. - Le distanze minime alle quali debbono trovarsi tra loro detti laboratori debbono essere calcolate applicando la formula d = K √C nella quale d rappresenta la distanza in metri, delle due pareti più vicine dei due laboratori in questione, C la quantità, in chilogrammi, di esplosivi massima che può essere contenuta nel laboratorio, K un coefficiente numerico che dipende dalla natura dei prodotti contenuti nei laboratori e che assume i seguenti valori:

 

Materiale esplosivo

Valore di K

 

 

Materie innescanti (fulminato di mercurio o d'argento secchi, azotidrati di piombo o d'argento umidi o secchi,stifnato di piombo umido o secco e loro miscele; prodotti analoghi nel comportamento)

3

Nitroglicerina, dinamiti a base di nitroglicerina, pentrite e T4 secchi con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili, esplosivi al clorato e perclorato ; prodotti analoghi nel comportamento.

1

Acido picrico e sue miscele

0,8

Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili; prodotti analoghi nel comportamento.

0,6

Esplosivi costituiti prevalentemente da nitrato ammonico e Polvere nera. Polveri infumi a singola, doppia e tripla base, classificate 1.1 C(1);prodotti analoghi nel comportamento.

0,3

Polveri infumi classificate 1.3 C e 1.4 C(1)

0,2

 

     NOTA (1): Le classifiche indicate: 1.1 C,1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera.

 

     I locali destinati alle varie lavorazioni debbono di massima essere cintati da terrapieni che rispondano alle caratteristiche di cui al precedente n. 2. In tal caso le distanze derivanti dall'applicazione della formula precedentemente indicata si potranno ridurre alla metà.

     Ove fosse possibile, i laboratori degli esplosivi possono anche essere collocati in grotte allo scopo di proteggerli meglio da eventuali proiezioni provenienti dall'alto e creare così ad essi una valida difesa antiaerea. Per questo essi debbono avere uno spessore conveniente di terra compatta sul tetto e debbono presentare la possibilità di dare rapido sfogo ai gas di eventuali esplosioni (pareti alleggerite, sbocchi di dimensioni appropriate, ecc.). Inoltre gli sfoghi all'esterno non debbono essere situati direttamente antistanti a quelli di altro laboratorio; in caso contrario, un bastione collocato a distanza di almeno 10 metri dovrà impedire il trasmettersi di influenze dannose di un laboratorio sull'altro.

     Nel caso di laboratori in galleria e posti nelle condizioni sopra indicate, se non sono antistanti, le distanze tra di loro possono essere ridotte ad 1/4 rispetto a quelle calcolate colla formula suindicata.

     I vari laboratori delle sostanze esplosive devono poi essere collocati alla distanza di almeno 50 metri dagli altri corpi di fabbrica non pericolosi e non riflettenti direttamente la lavorazione quali, ad esempio, i piccoli laboratori di controllo, i depositi di materiale inerte da impiegarsi nella lavorazione, i magazzini di sgombero, le latrine, ecc.

     Qualora si tratti di lavorazioni di materie facilmente infiammabili, e non ancora esplosive, oppure di materie che pur essendo esplosive per effetto della lavorazione possono essere soggette ad infiammarsi ma non a detonare, è ammessa la soppressione dei terrapieni che, però, dovranno essere sostituiti da tagliafuochi [130];

     c) che i magazzini della fabbrica, destinati al ricovero dei prodotti esplosivi, siano situati in luogo separato a non meno di cento metri dal laboratorio pericoloso più vicino, e che fra loro, a meno che non trattisi di magazzini costituenti un unico deposito, interceda una distanza pari a quella risultante dall'applicazione della formula d = K √C in cui d, è la distanza in metri da ricercarsi; C è il quantitativo di esplosivo, espresso in chilogrammi, contenuto nel magazzino e K è un coefficiente numerico che varia con la natura dell'esplosivo i cui valori sono:

 

Materiale esplosivo

Valore di K

 

 

Nitroglicerina.

3

Detonatori e capsule al fulminato di mercurio o all'azoturo di piombo ed argento; prodotti analoghi nel comportamento.

1,5

Dinamiti a base di nitroglicerina. Balistiti in polvere o in grani tanto minuti da servire per inneschi; esplosivi al clorato e perclorato; Pentrite e T4 con meno del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili; bombe chiuse senza il detonatore primario; acido picrico e sue miscele; prodotti analoghi nel comportamento.

0,5

Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili (se allo stato secco); esplosivi risultanti da miscele di nitrati con o senza tritolo. Polvere nera; esplosivi della prima categoria in genere fra cui polveri infumi a singola, doppia e tripla base classificate 1.1 C(1); prodotti analoghi nel comportamento.

0,4

Polveri infumi a singola, doppia e tripla base classificate 1.3 C e 1.4 C(1); prodotti analoghi nel comportamento.

0,3

 

     NOTA (1): Le classifiche indicate: 1.1 C,1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations" per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera.

 

     La quantità massima di esplosivo contenuto in ciascun magazzino non deve eccedere 20.000 chilogrammi di materie o miscele esplosive della 1 o della 2 categoria, oppure chilogrammi 3.000 di quelle della 3 categoria.

     Per i clorati di potassio, di sodio o di bario, tale quantità può essere raddoppiata. Quando trattasi invece di acido picrico o di esplosivi di analoga sensibilità, il quantitativo stesso è ridotto a 15.000 chilogrammi.

     Più magazzini costituiscono unico gruppo o deposito, se adiacenti, separati fra loro ed insieme cintati da terrapieno (es. deposito del tipo cruciforme, V. Tav. II.).

     La quantità massima di materie o miscele esplosive, che si può riunire nello stesso gruppo di magazzini, non può eccedere chilogrammi 80.000 per la 1 o per la 2 categoria. Qualora trattasi di acido picrico o di esplosivi di sensibilità analoga, la quantità massima che può essere contenuta nello stesso gruppo non deve superare 60.000 chilogrammi. Se trattasi di clorati di potassio, di sodio o di bario, la quantità massima può essere portata a chilogrammi 160.000.

     Più gruppi di magazzini debbono essere tra loro distanziati nel modo anzi detto, assumendo pel valore di C la quantità complessiva dell'esplosivo contenuto nei magazzini di ciascun gruppo.

     Quando gli esplosivi della 3 categoria siano conservati in un magazzino prossimo ad altro destinato alla conservazione di esplosivi di altra categoria, la quantità di miscela esplodente contenuta nei detonanti, non deve oltrepassare il peso netto di Kg. 200 ed il locale deve distare secondo la formula indicata alla precedente lett. c) ed in ogni caso, non meno di venti metri dal vicino magazzino [131];

     c bis) La minima distanza che può intercorrere fra i magazzini della fabbrica, determinata utilizzando la formula indicata al primo comma della precedente lettera c), non può comunque essere inferiore a metri 20, riducibili della metà quando essi siano separati da idoneo terrapieno o esistano condizioni di protezione particolarmente favorevoli a giudizio della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

     Una distanza di metri 20, come difesa contro il propagarsi di incendio per calore, da prevedersi fra i magazzini indipendentemente dalla quantità massima dei manufatti esplosivi in essi immagazzinati, quando i manufatti stessi per la loro natura o per il tipo dell'imballaggio che li contiene non presentino rischio di detonare simultaneamente in massa, con o senza proiezione di schegge, oppure di incendio violento diffuso, ad esempio spolette senza detonatore, cartucce da guerra fino al calibro di 20 millimetri compreso, munite di proiettile inerte o tracciante o incendiario o tracciante-incendiario, purché senza carica esplosiva, e similari.

     La distanza di metri 20 può essere ridotta alla metà quando i magazzini che contengono i manufatti del tipo indicato sono fra di loro separati da un idoneo tagliafuoco in muratura, senza aperture dello spessore di almeno 40 centimetri, in cemento armato di analoga resistenza. Fra detti magazzini e gli abitanti e le vie di comunicazione debbono intercorrere almeno 100 metri, riducibili della metà quando sono interposti colli, argini, terrapieni o un muro tagliafuoco come sopra descritto [132] ;

     c ter) Per la conservazione degli esplosivi sono ammessi anche magazzini del tipo denominato Igloo", costituiti da un fabbricato senza finestre, ricoperto sul tetto e su tre lati da uno strato riportato di terra vegetale, il cui spessore deve essere non inferiore a metri 0,60 sul tetto e aumentare progressivamente sulle tre pareti, che si raccorda al piano di campagna con pendenza uniforme non superiore ai 30 gradi sessagesimali.

     Il magazzino, a pianta generalmente rettangolare e con sezione che può essere semicircolare, policentrica, rettangolare o di altra forma idonea, deve essere progettato e costruito per resistere alle sollecitazioni conseguenti all'esplosione accidentale di un magazzino o di un laboratorio adiacente, posto alla prescritta distanza di sicurezza, senza crollare, in tutto o in parte, e senza che al suo interno si verifichi distacco con proiezioni di parti che possono risultare pericolose per la sicurezza degli esplosivi immagazzinati nel fabbricato stesso. La parete frontale, intesa come parete d'ingresso, non ricoperta di terra e realizzata in modo da consentire sfogo preferenziale alla sovrappressione in

     caso di esplosione accidentale all'interno del magazzino, e la porta di accesso, oltre ai requisiti sopra indicati, devono resistere alla penetrazione di proiezioni dall'esterno.

     Le sollecitazioni alle quali deve poter resistere la struttura del fabbricato, in caso di esplosione esterna, sono le seguenti:

     parete frontale e porta di accesso:

     pressione positiva: picco pari a 7 bar;

     durata: (radice cubica) C millisecondi;

     impulso: 2 (radice cubica) C bar x millisecondi.

     altre pareti:

     pressione positiva: picco pari a 3 bar;

     durata: (radice cubica) C millisecondi;

     impulso: (radice cubica) C bar x millisecondi,

     dove C indica la quantità in chilogrammi di esplosivo netto contenuto nel luogo sede di potenziale esplosione più prossimo all'igloo, che può detonare simultaneamente.

     La massima quantità di esplosivo netto che può essere immagazzinato in ciascun igloo non deve eccedere i 75.000 chilogrammi di sostanze o manufatti esplosivi della I e della II categoria oppure 3.000 chilogrammi della III categoria.

     La struttura dell'igloo può essere in cemento armato o in piastre multiple di lamiera di acciaio o in altro materiale purché idoneo a resistere alle sollecitazioni sopra indicate.

     La pavimentazione deve essere atta a sopportare il carico delle cataste e dei mezzi impiegati nelle operazioni di accatastamento. L'altezza delle cataste, oppure degli scaffali, è consentita oltre i metri 1,60 (previsti al secondo comma della lettera m) del n. 4 del capitolo IV e fino a metri 3,50 dal pavimento del magazzino, qualora gli imballaggi delle sostanze o dei manufatti esplosivi siano sufficientemente robusti convenientemente sollevati dal suolo ed assicurati ad idonee piattaforme, in modo tale da impedirne il ribaltamento o, comunque da evitare la caduta del singolo imballaggio; in tal caso l'accatastamento deve essere attuato esclusivamente utilizzando mezzi di sollevamento idonei alla specifica operazione e ad operare nel particolare ambiente. Il limite in altezza ed il sistema di accatastamento indicati per gli igloo sono validi anche per i magazzini di tipo convenzionale, cioè quelli descritti alla lettera b) del n. 4 del capitolo IV, qualora dispongano di pavimentazione idonea a sopportare il carico.

     Nella parete frontale sono da prevedere bocche di areazione cui fa riscontro, alla estremità opposta del fabbricato, un camino di areazione a gomito che sfoga verticalmente sopra il tetto. Le suddette aperture debbono essere munite di reti di protezione contro roditori e di dispositivi per la loro chiusura automatica in caso di aumento eccessivo della temperatura esterna per incendio o vampa. Potranno anche essere sfruttate per la installazione di impianti di condizionamento o di ventilazione.

     Nei magazzini tipo igloo la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche può essere realizzata collegando coni dispersori di terra le armature in ferro della struttura cementizia ovvero le lamiere multiple di acciaio, come precisato all'ultimo alinea del punto 5 dell'appendice tecnica di cui all'allegato D. Detto collegamento deve prevedere un conduttore esterno al fabbricato, facilmente accessibile, per la rapida verifica dell'impianto di messa a terra.

     Per strutture di tipo diverso da quelle sopracitate resta inteso che la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche deve essere realizzata secondo le norme di cui al paragrafo 2 dell'appendice tecnica dello stesso allegato D.

     L'igloo deve essere orientato in modo tale che davanti alla sua parete frontale, all'interno del settore compreso tra le rette inclinate di 60 gradi sessagesimali a destra e di 60 gradi sessagesimali a sinistra rispetto all'asse del magazzino, non venga a trovarsi la parete frontale di altro igloo o locale contenente esplosivi, a meno che non sussistano idonee condizioni di sicurezza, quali terrapieni, bastioni o adeguate distanze, come indicato nella tabella che segue.

     In particolare il bastione, realizzato con terra e muro verticale di sostegno, deve essere posto a non oltre metri 5 dalla parte frontale dell'igloo e deve avere altezza non inferiore a quella dell'igloo stesso e lunghezza tale da proteggere l'intero settore sopra definito.

     Le minime distanze che debbono intercedere fra gli igloo, fra questi ed altri tipi di magazzini, laboratori, abitazioni e vie di comunicazione esterne al deposito, sono talune fisse e talune risultanti dalla formula d = K (radice cubica) C in cui d è la distanza in metri tra i punti più vicini, C è il quantitativo di esplosivo netto, espresso in chilogrammi, contenuto nell'igloo sede di potenziale esplosione e K è un coefficiente numerico. Il valore del coefficiente K e quello delle distanze fisse varia con la reciproca posizione dei magazzini così come elencati nella prima colonna della successiva tabella e del rischio prevalente che caratterizza gli esplosivi immagazzinati, come indicato al punto 2 del capitolo VIII, e cioè: detonazione simultanea in massa; esplosione con proiezione di schegge e rottami; incendio violento diffuso.

     I valori del coefficiente K e quelli delle distanze fisse sono dati dalla seguente:

 

     Tabella

 

Detonazione in massa

Proiezione di schegge e rottami

Incendio violento

a) Fra le pareti laterali di igloo affiancati

 

 

 

Fra la parete di un igloo e quella posterioer di altro igloo e viceversa

K = 0,5

20 metri

20 metri

Fra le pareti posteriori di igloo

 

 

 

b) Fra la parete frontale e quella posterirre di igloo paralleli, a scacchiera o in asse fra loro, , nello stesso verso e viceversa

K = 0,8

25 metri

25 metri

c) Fra la parete frontale di un igloo e quella laterale di un altro igloo e viceversa

K = 1,1

25 metri

25 metri

d) Fra la parete posteriore o laterale di un igloo ed un magazzino di tipo convenzionale terrapienato

K = 0,8

90 metri

Dalla parete posteriore: 25 metriDalla parete laterale: d = 0,22 C, con un minimo di 25 metri

e) Fra la parete posteriore o laterale di un igloo e un magazzino di tipo convenzionale non terrapienato

K = 2,4

90 metri

Dalla parete posteriore: 25 metri; Dalla parete laterale: d = 0,22 C, con un minimo di 25 metri Dalla parete frontale bastionata : 60 matri

Fra la parete frontale bastionata di un igloo ed un magazzino di tipo convenzionale terrapienato posto nel settore compreso tra le rette inclinate di 60 gradi sessagesimali a destra e di 60 gradi sessagesimali a sinistra rispetto all'assa dell'igloo

 

 

 

f) Fra la parete frontale bastionata di un igloo e la parete frontale bastionata di altri igloo nel setore di cui in e)

K = 4,8

90 metri

d = 0,22 C, con un minimo di 25 metri

g) Fra un igloo, comunque orientato, e case coloniche o private isolate o vie di comunicazione ( strade provinciali, stradali, autostrade, vie ferrate, fiumi e canali navigabili)

K = 1,48(nota 1)

Per le vie di comunicazione: 135 matriPer le case: 270 metri

K = 4,3

h) Fra un igloo, comunque orientato, e gruppi di case, centri abitati, opifici industriali, ospedali, scuole, chiese aperte al culto e luoghi di riunione come mercati, stadi, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.

K = 22,2(nota 2)

(nota 3)

K = 6,4

 

 

 

 

Nota 1: La distanza fra l'igloo ed i siti indicati non può essere inferiore a metri 270.

 

 

 

Nota 2: La distanza fra l'igloo ed i siti indicati non può essere inferiore a metri 400.

 

 

 

Nota 3: La distanza è quella risultante dall'applicazione della formula d = 68 x C0,18, comunque non inferiore a metri 270.

 

 

 

 

     Per i depositi costituiti da magazzini di tipo igloo già in esercizio o in costruzione alla data del presente decreto sono valide le norme contenute al n. 2 del capitolo XIII del presente allegato. Le autorizzazioni all'impianto di magazzino di tipo igloo sono subordinate al parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili [133] ;

     d) fra la parte esplosiva o quella non esplosiva di una stessa fabbrica deve intercedere una distanza non minore di cinquanta metri. Così pure, quando lo stabilimento impieghi generatori a vapore, motori a gas od altri focolai, il locale dove questi sono stabiliti deve essere a distanza non minore di metri cinquanta dalla parte esplosiva; se, però, a questi apparecchi è applicato il tiraggio forzato, il locale stesso non dovrà distare, dalla parte esplosiva, meno di settantacinque metri;

     e) quando nelle fabbriche di materie esplosive si generi o si faccia uso di energia elettrica, devono osservarsi le norme stabilite dal regolamento 18 giugno 1899, n. 230, per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, nonché quelle che sono prescritte dal testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII n. 1775, in ordine alla trasmissione a distanza della energia per mezzo di corrente elettrica. Analogamente, quando nelle fabbriche stesse occorra procedere all'impianto di depositi di liquidi infiammabili, dovranno osservarsi le norme di sicurezza per gli olii minerali approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1934 modificate col successivo decreto ministeriale del 12 maggio 1937;

     f) ogni edificio destinato alla fabbricazione, alla manipolazione o al deposito di materiali

     esplodenti, deve essere protetto, per tutta la sua estensione, da parafulmini costruiti secondo le norme dell'allegato D, il perfetto funzionamento dei quali deve essere accertato almeno una volta all'anno.

     5. - Nell'impianto e nell'esercizio delle fabbriche di esplosivi della 1ª, della 2ª e della 3ª categoria si osservano le prescrizioni del regolamento 18 giugno 1899, n. 232, per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti.

     In particolare:

     a) negli edifici destinati alla fabbricazione di materie esplodenti, gli operai appena entrati nello stabilimento, devono cambiare i propri abiti (compresa la calzatura) con abiti da lavoro fatti confezionare appositamente dal capo od esercente dello stabilimento.

     Per calzatura da lavoro devono usarsi sandali, pianelle o zoccoli. I sandali e le pianelle devono essere assolutamente privi di chiodi e di punte. Gli zoccoli devono avere solamente le punte che servono a fissare il tomaio ed il quartiere al ceppo, e tali punte devono essere esclusivamente di ottone o di rame.

     Indossati gli abiti da lavoro, gli operai, prima di entrare nei locali ove si lavorano o si maneggiano esplosivi, devono essere accuratamente visitati dai rispettivi capi operai, o da chi per essi;

     b) le spazzature dei locali ove si fabbricano, si manipolano o si maneggiano esplosivi, devono essere accuratamente raccolte man mano, per essere distrutte od utilizzate, a seconda degli ordini di chi sovraintende al lavoro;

     c) nei locali dove si fabbricano esplosivi, i battenti delle porte devono aprirsi dall'interno allo esterno. Durante le lavorazioni, quando il tempo lo permetta, le porte, in massima, devono restare aperte; in caso diverso, i loro battenti devono essere semplicemente socchiusi e non mai fissati, né con serrature a chiave, né con saliscendi, né con chiavistelli, né in alcun altro modo, talché sia sempre possibile agli operai di uscire rapidamente dai locali ad ogni istante;

     d) il riscaldamento degli essiccatoi per gli esplosivi e dei locali ove si fabbricano o si manipolano gli esplosivi deve essere esclusivamente a vapore, a liquidi caldi, ad aria calda od elettrici.

     Gli essiccatoi e i detti locali non possono essere illuminati che a luce elettrica ad incandescenza. I fili elettrici devono essere isolati in modo da rendere impossibile il contatto fra di essi;

     e) per quelle lavorazioni durante le quali gli esplosivi possono andar soggetti ad infiammazioni fortuite, le relative officine devono essere provvedute di congegni automatici di estinzione a gran copia di acqua, convenientemente installati e tali da essere messi in azione dalla stessa fiamma dell'esplosivo. Tali congegni devono essere provati una volta la settimana per accertarsi del loro funzionamento e per pulire le tubazioni dai sedimenti terrosi depositati dall'acqua;

     f) nelle officine destinate alla fabbricazione di esplosivi, non deve essere tenuta che la sola quantità d'esplosivo strettamente necessaria per non interrompere la lavorazione. Al termine del lavoro giornaliero, tutto l'esplosivo che si trova nelle officine (fatta eccezione per gli essiccatoi) deve essere portato nei relativi magazzini di deposito, se trattasi di prodotto ultimato o negli appositi locali di smistamento, se trattasi di prodotti semilavorati;

     g) durante la lavorazione, nelle officine destinate alla fabbricazione o alla manipolazione di esplosivi, le mani e la faccia degli operai devono essere protette contro l'azione delle sostanze corrosive. Gli operai colpiti da infortunio o da malore devono poter essere prontamente soccorsi (V. Cap. XI del presente allegato);

     h) nelle officine destinate alla fabbricazione di esplosivi, si devono prendere i necessari provvedimenti per la pronta estinzione degli incendi. Le pompe, gli idranti e gli attrezzi per l'estinzione degli incendi devono essere mantenuti costantemente in perfetto stato. Il personale incaricato della estinzione degli incendi dev'essere tenuto costantemente esercitato (V. anche n. 1 del successivo Cap. X);

     i) nei locali destinati alla fabbricazione, manipolazione o deposito di esplosivi dev'essere proibito al personale di fumare e di tenere fiammiferi od altre sostanze atte a far fuoco;

     l) l'accesso ai depositi ed ai magazzini di distribuzione, come pure ai locali destinati alle manipolazioni delle materie esplodenti, non deve essere permesso che al personale appositamente incaricato delle operazioni relative. Ogni manipolazione delle materie esplodenti, e segnatamente la ripartizione delle cariche, la preparazione dei pacchi e la formazione delle cartucce, dev'essere fatta in locali completamente distinti e lontani da quelli di deposito;

     m) la manipolazione delle cartucce cariche ed il disgelamento delle materie esplodenti non deve farsi che di giorno, da operai esperti, sotto la direzione di un sorvegliante, e in locali speciali situati a conveniente distanza dal luogo dove si eseguiscono gli altri lavori.

     Il disgelamento deve operarsi a bagnomaria, in modo da evitare il contatto dell'acqua cogli esplodenti.

     E' vietato di riscaldare materie esplodenti per asciugarle o farle disgelare, esponendole direttamente al sole, al fuoco, o collocandole su fornelli accesi o riscaldati, e neppure è permesso di portare sulla persona dinamite od altri esplosivi dello stesso genere.

     E' invece ammesso l'uso, con le debite cautele, dell'essiccatoio naturale per il soleggiamento e l'arieggiamento delle polveri nere e brune semplici, cioè non mescolate con altra sostanza che possa alterarsi sotto l'azione diretta dei raggi solari.

     La dinamite congelata non deve essere tagliata, perforata, divisa, radunata, compressa, battuta, né in alcun altro modo trattata con corpi duri. Lo stesso dicasi per gli altri esplosivi del genere.

     6. - Di massima le modalità di costruzione dell'opificio, nella parte esplosiva, devono essere fondate sui seguenti princìpi:

     a) costruire i vari corpi di fabbrica col solo pianterreno, o al più con un soppalco;

     b) impiegare, nella costruzione delle officine di lavorazione, materiali leggeri ed atti a prontamente ridursi in piccoli pezzi in caso di scoppio, e, perciò, usare di preferenza legnami possibilmente sottili, resi incombustibili con uno dei vari mezzi in uso nell'industria;

     c) i laboratori abbiano le pareti di tavole sottili, o fatte con una mescolanza di terra cretosa e di paglia sminuzzata (tarchis), o di materiale leggero cementato convenientemente e reso incombustibile;

     d) costruire i tetti dei locali contenenti esplosivi, specialmente quelli ad alta velocità, in modo da offrire il minimo possibile ostacolo alla loro azione dirompente; e da evitare proiezioni di materiali pesanti o fortemente dannosi. Deve essere perciò, possibilmente, data la preferenza ai tetti formati da cartone o tela convenientemente impermeabilizzati oppure da materiali facilmente friabili.

     Nel caso di laboratori aventi le masse di esplosivo molto distribuite nel locale di lavorazione, ed in condizioni da dare facilmente, in caso di scoppio, proiezioni di materiali pesanti (capannoni adibiti al caricamento e scaricamento di proiettili) saranno di massima da preferirsi i tetti costituiti da solette di cemento armato, appoggiate su forti travi pure in cemento, atte a sostenere la sovrapposizione di uno strato di terra. In tal caso le pareti del fabbricato dovranno essere sufficientemente leggere ed i bastioni non troppo vicino al fabbricato in modo da permettere ai gas di eventuali esplosioni, di trovare facile sfogo lungo i bastioni e lasciare nessuna via diretta di uscita alle proiezioni pesanti.

     Ove del caso i tetti dei laboratori di prodotti esplodenti possono essere di forma piana ed a piccolissima pendenza, per offrire la minima resistenza alle eventuali onde esplosive provenienti da altri laboratori;

     e) fornire le finestre dei laboratori e dei depositi di vetri protetti all'interno ed all'esterno da rete metallica con maglia di circa un cmq. o, preferibilmente, di lastre composte di materiali sintetici, infrangibili, trasparenti ed incombustibili che si trovano comunemente in commercio;

     f) arrotondare nelle fabbriche e negli opifici gli spigoli degli edifici, delle scarpate e, per quanto possibile, degli apparecchi dei grandi recipienti posti in prossimità di depositi di esplosivi o di ambienti dove possono prodursi esplosioni. Le scarpate esterne debbono, se possibile, essere raccordate col suolo per evitare che le linee di demarcazione siano troppo accentuate.

     7. - Nelle fabbriche di esplosivi della 3 categoria (detonanti), i fulminati devono essere preparati in locale isolato, lontano da tutti gli altri della fabbrica, costruito in modo da essere bene ventilato, ma da impedirvi la penetrazione diretta dei raggi solari, e circondato da terrapieni;

     8. - Il confezionamento delle polveri da caccia e da mina deve essere fatto rispettivamente mediante:

     a) per le polveri da caccia (nere e senza fumo) in scatole, di idonea resistenza e perfetta tenuta, di latta, di lamiera di zinco, di lamiera di alluminio, di cartone, o di altro materiale appropriato che non possa essere attaccato dal contenuto né formare composti pericolosi per la stabilità delle polveri.

     Sono ammesse anche scatole realizzate con combinazioni di due o più materiali sopramenzionati.

     In ogni caso l'uso di lamierino di ferro nudo (non stagnato o non protetto in altro modo) è vietato.

     Le confezioni delle scatole sopra descritte devono comprendere esclusivamente tagli da g. 100, 250, 500 e 1.000 netti ed essere ad unica chiusura, il cui foro non deve oltrepassare due centimetri di diametro;

     b) per le polveri da mina o polverino non granito in recipienti di latta, con foro di diametro non superiore a quattro centimetri, aventi capacità massima di Kg. 10, ovvero anche in robusti sacchetti di carta da g. 250, 500, 1.000 e 3.000 opportunamente confezionati, con le indicazioni, in ogni caso, della qualità e del peso netto del contenuto, della ditta fabbricante e del luogo dove è ubicata la fabbrica.

     Le polveri da caccia senza fumo e le polveri nere da caccia e da mina o polverino no granito, purché non destinate ad esercizi di minuta vendita, possono essere confezionate, per un peso netto non superiore a Kg. 30, anche in contenitori metallici, di legno, di cartone od in sacchi di tessuto fitto anche plasticato o gommato, purché addizionato di opportuno materiale antistatico, di carta forte ad almeno due spessori, di carta accoppiata con un foglio di alluminio o di laminato plastico addizionato di opportuno materiale anti-statico. I sacchi sopra descritti devono a loro volta essere contenuti in un imballaggio esterno costituito da casse di legno o di cartone.

     Gli esplosivi da mina costituiti da miscugli di nitrato ammonico e di un idrocarburo liquido a punto di ebollizione elevato possono essere confezionati anche in sacchi di laminato plastico, purché addizionato di opportuno materiale antistatico, della capacità massima di Kg. 50 netti. - La chiusura delle scatole, dei recipienti e dei sacchi predetti, deve essere assicurata con etichette o fascette riproducenti no speciale marchio di fabbrica, a scelta del fabbricante, che deve essere depositato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Divisione armi ed esplosivi, e presso le prefetture della Repubblica [134] .

 

CAPITOLO II

Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della 4ª categoria (Artifici).

 

     1. - Le fabbriche di esplosivi della 4ª categoria, nelle quali nn si possono fabbricare polveri, dinamiti, fulmicotone, fulminati, né altri prodotti similari, devono sorgere in luogo isolato, lontano non meno di cento metri dai luoghi di pubblico ritrovo, da strade pubbliche, da fiumi e canali navigabili e da qualunque casa abitata, fatta eccezione per quella del fabbricante o del guardiano e rispettiva famiglia, di cui al successivo n. 4.

     2. - L'impianto della fabbrica dev'essere fatto in modo che l'officina di preparazione dei fuochi artificiali, e il deposito di questi, dopo ultimati, siano ciascuno in locali distinti e lontani l'uno dall'altro almeno venti metri, riducibili però della metà quando siano divisi da terrapieno o da tagliafuoco in muratura, senza aperture e dello spessore di almeno quaranta centimetri.

     Le diverse lavorazioni dei fuochi d'artificio devono essere fatte, secondo la loro natura, in locali distinti e lontani l'uno dall'altro, come sopra è detto, in modo che nella fabbrica esistano almeno:

     a) un casello per la confezione delle bombe, per il caricamento dei mortai e simili;

     b) un casello per i preparati esplosivi, ma non detonanti;

     c) un casello per la preparazione delle miscele coloranti, per il confezionamento dei bengala e simili.

     3. - Il deposito delle polveri occorrenti alla preparazione degli esplosivi della 4ª categoria, può contenere chilogrammi 100 di polveri e dev'essere situato alla distanza di almeno trenta metri, riducibili della metà, come al n. 2, dagli altri locali della fabbrica. Nel caso in cui si voglia impiantare un deposito di polveri per quantità superiore ai 100 chilogrammi, devono osservarsi le norme stabilite al Capitolo IV del presente allegato.

     4. - L'alloggio del fabbricante, o quello del guardiano e rispettiva famiglia, deve distare non meno di trenta metri dal deposito delle polveri e da quello dove si lavorano o si conservano i fuochi d'artificio.

     5. - Nell'impianto e nell'esercizio delle fabbriche di esplosivi della 4ª categoria, devono osservarsi le norme contenute nelle lettere a), b), c), d), i), del n. 5 del capitolo precedente.

     Inoltre, l'apertura delle casse, delle botti e di qualunque recipiente contenente materie esplodenti dev'essere fatta con utensili di legno, rame, ottone, bronzo o alluminio.

     6. - Non si possono impiegare, nella composizione dei fuochi artificiali, materie prime, che, per la loro natura o per il loro stato di impurità, possano dar luogo a decomposizione o reazioni suscettibili di produrre accensioni spontanee degli artifici.

     E' proibito inoltre l'impiego delle dinamiti, e quello del miscuglio di clorato di potassio, zolfo e antimonio, oppure quello di clorato di potassio e fosforo. - E' permesso invece l'impiego di miscugli di clorato di potassio, zolfo e carbone, oppure d clorato di potassio, zolfo e pece greca, o anche di clorato di potassio, gomma lacca e solfato di rame ammoniacale (solfo-ammoniuro di rame), a condizione che tali miscugli siano preparati in locale speciale e limitati alla quantità strettamente necessaria per la preparazione di volta in volta dei fuochi artificiali, senza lasciare residui.

 

CAPITOLO III

Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della 5ª categoria (Esplosivi di sicurezza).

 

     1. - Le fabbriche di esplosivi della 5ª categoria non possono produrre dinamiti, fulmicotone, polveri e fuochi d'artificio della 4ª categoria.

     Quando in tali fabbriche si contezionino capsule innescate, la produzione delle miscele esplosive dev'essere fatta coll'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al Capitolo I del presente allegato, e per il caricamento delle capsule stesse deve essere destinato un apposito locale separato dagli altri della fabbrica.

     2. - Le capsule cariche già atte al commercio devono essere giornalmente asportate dal locale di caricamento e depositate in altro locale appartato, a ciò destinato.

     3. - In ciascuna officina di caricamente delle cartucce è permesso di tenervi non più di chilogrammi 25 di polveri in scatole per volta, indipendentemente dalle polveri contenute nelle cartucce, già completamente confezionate.

     4. - Per l'impianto degli edifici destinati alla fabbricazione delle materie esplodenti della 5ª categoria si osservano le norme stabilite per la 4 al capitolo precedente, salvo nei casi di produzione diretta dei fulminati, pei quali le distanze sono determinate dalla Commissione, di cui all'art. 89 del regolamento, a seconda della quantità dei fulminati da prodursi e delle condizioni speciali del luogo in rapporto alla pubblica incolumità.

     5. - Il deposito delle polveri di scorta per il caricamento delle cartucce deve essere in locale isolato, distante dagli altri corpi della fabbrica almeno dieci metri non riducibili; in tale deposito può essere immagazzinata una quantità di polveri pari a 100 kg a condizione che le stesse siano classificate 1.3C e 1.4C; la parete che fronteggia il locale di caricamento dovrà avere caratteristiche REI 90. In tale deposito le polveri dovranno essere conservate nei loro imballaggi originali di tipo approvato. Per le polveri classificate 1.1C, fermo il quantitativo di 100 kg, la distanza minima dovrà essere non inferiore a 30 m, riducibili alla metà in presenza di terrapieno. Ove fosse necessario l'impianto di depositi per quantitativi superiori a 100 kg, ferme le distanze minime sopra indicate ed il carico massimo di 20.000 kg prescritto per ogni locale dei depositi di fabbrica, la distanza dagli altri locali dovrà essere calcolata applicando la formula d=k√c in cui k=0,3 per le polveri classificate 1.3C e 1.4C, k=0,4 per le polveri classificate 1.1C [135].

     6. - Le cartucce confezionate non devono essere conservate ne locale di deposito delle polveri, ma devono essere impacchettate e depositate in locale speciale, separato dagli altri, od almeno diviso dal deposito delle polveri da un tagliafuoco in muratura, senza aperture, dello spessore non minore di 40 centimetri e che sporga almeno un metro dalle pareti esterne e dal tetto.

 

CAPITOLO IV

 

     Condizioni da soddisfarsi nello impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive.

     1. - I depositi di esplosivi si dividono in:

     a) depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili:

     b) depositi di vendita;

     c) depositi di consumo permanenti o temporanei;

     d) depositi giornalieri;

     e) depositi per usi agricoli.

 

     Depositi di fabbrica. [136]

     2. - Per deposito di fabbrica s'intende quel locale o magazzino, o gruppo di locali, situato entro il recinto della fabbrica, destinato a contenere gli esplosivi fabbricati e destinati alla vendita. L'esercizio di tale deposito è subordinato alla osservanza delle condizioni di cui alle lettere c) ed f) del n. 4 del precedente Capitolo I.

     Le distanze che debbono intercorrere tra detti depositi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche, ecc., sono quelle derivanti dall'applicazione della formula d = K √C, in cui i valori del coefficiente di sicurezza K, sono dati dalla seguente:

     Per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche ecc., viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati:

     per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella sottoriportata;

     per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=1,5;

     con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti;

 

Tabella [137]

 

Natura dell’esplosivo

Autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie, canali navigabili, case coloniche e private isolate, ecc.

Opifici industriali, gruppi di case, chiese aperte al culto, monumenti dichiarati di interesse nazionale, luoghi in cui si ha riunione di persone (stadi, campi sportivi)

Centri abitati con popolazione fino a 5.000 abitanti

Centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti

Città, centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti

Nitroglicerina, materiali esplodenti di III categoria, gelatine, dinamiti, chedditi, acido picrico in casse; prodotti analoghi nel comportamento.

5

10

10

12

15

Tritolo, acido picrico, pentrite, T4; proiettili caricati con miscele di tali esplosivi, esplosivi da mina di tipo pulverulento. Prodotti analoghi nel comportamento.

4

8

8

10

12

Proiettili carichi (esclusi quelli con acido picrico, pentrite e T4).

3

6

6

8

10

Polvere nera, artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile, tipo crepitio o fischio) polveri infumi a singola, doppia o tripla base classificate 1.1 C (1)

3

5

5

6

8

Polveri infumi a singola, doppia o tripla base classificate 1.3 C e 1.4 C (1)

2,5

4,5

4,5

5,5

7,5

Artifizi ad effetto luminoso

1,5

3

3

4

6

Clorati

1

2

2

3

4

 

NOTA (1): Le classifiche indicate: 1.1 C, 1.3 C e 1.4 C sono quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations” per le polveri infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la polvere nera.

 

     Tali distanze possono essere dimezzate quando i depositi esplosivi sono terra pienati convenientemente, ed anche ulteriormente ridotte quando esistono ostacoli naturali (colline, ecc.) o quando la strada o ferrovia, o casa isolata da proteggere, abbiano scarsa importanza.

     Il giudizio in proposito sarà dato, caso per caso, e previo esame sul terreno, dalla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

 

     Depositi di vendita e depositi di consumo permanenti.

     3. - Per deposito di vendita e per deposito di consumo permanente si intende quel locale isolato, o gruppo di locali, che è autorizzato, con licenza della competente autorità, a contenervi gli esplosivi in quantità dai chilogrammi 200 in su, per l'esercizio della vendita,o per la fornitura a lavori continuativi o diversi.

     4. - L'autorizzazione per aprire tali depositi, è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) la distanza minima in linea retta che dee intercedere tra il locale, o gruppo di locali che costituiscono il deposito propriamente detto e i luoghi abitati, strade pubbliche e simili, deve essere quella che risulta dalla applicazione dei criteri indicati al precedente paragrafo 2. - (Depositi di fabbrica).

     Nel caso di deposito costituito da più magazzini contenenti esplosivi di diverse categorie, il computo delle distanze da strade, opifici, abitati, ecc. dev'essere riferito alla somma complessiva degli esplosivi contenuti nel deposito, considerati come appartenenti tutti alla categoria per la quale il coefficiente K è più elevato fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma 6 [138].

     b) il fabbricato deve essere costruito in muratura, a un solo piano, col tetto come indicato alla lett. d) del n. 6 del Cap. I, e che nessuna parte del deposito può essere destinata ad uso di abitazione.

     Ove possibile, ed allo scopo di creare un'efficace difesa antiaerea, i magazzini per la conservazione delle sostanze esplosive possono essere situati in grotte avvertendo però che gli sbocchi delle gallerie di accesso ai vari magazzini, non debbono essere rivolti verso sbocchi di altre gallerie, né verso strade, opifici, abitati, ecc. In questo caso le distanze che debbono intercedere tra i vari magazzini, e quelle che debbono separarli da strade, opifici, abitati, ecc., potranno essere ridotte ad un quarto di quelle risultanti dalla applicazione delle norme sopra indicate;

     c) il deposito dev'essere circondato a distanza no minore di tre metri, da un recinto, senza finestre né discontinuità, costruito con robusta palizzata o reticolato metallico, oppure in muratura, alto non meno di metri due e cinquanta centimetri, e munito di una sola porta robusta e resistente;

     d) gli ambienti destinati al deposito della dinamite devono essere bene ventilati, in modo che siavi la sicurezza che, anche nelle giornate più calde, la temperatura non si elevi a più di 50 centigradi;

     e) l'abitazione del guardiano e della sua famiglia deve essere collocata a non meno di trenta metri e non più di metri duecentocinquanta dal deposito e sempre in tale posizione da potere esercitare una continua vigilanza;

     f) le finestre del deposito devono essere munite di inferriata e di reticolato metallico a piccole maglie, in modo da impedire l'introduzione di corpi od oggetti nell'interno del locale;

     g) nell'impianto e nell'esercizio dei depositi di esplosivi si osservano le prescrizioni stabilite dai numeri 4, lettera f) e 5, lettere d), i), l), m), del capitolo I, nonché dal capoverso del n. 5 del Capitolo II del presente allegato;

     h) è vietato collocare nello stesso locale di un deposito esplosivi di categoria diversa o comunque incompatibili tra essi. Ogni locale destinato a contenere esplosivi della 1ª o della 2ª o della 3ª categoria deve avere sede e costruzione proprie, secondo le norme del presente allegato. Ai fini del deposito sono compatibili fra loro gli artifizi pirotecnici della IV categoria e della V categoria, gruppo C, gruppo D e gruppo E [139].

     Nello stesso deposito (locale unico o gruppo di locali) non possono essere contenuti più di 80 tonn. dello stesso esplosivo, o di esplosivi tra loro compatibili.

     Qualora tale quantitativo dovesse essere superato vanno costruiti depositi distinti ciascuno della capacità non superiore a 80 tonnellate. Se trattasi di acido picrico o di esplosivi che abbiano caratteristiche analoghe, il detto quantitativo massimo sarà ridotto a 60 tonnellate e se trattasi di esplosivi della terza categoria sarà invece ridotto a 3 tonnellate. Lo stesso provvedimento potrà essere adottato qualora si ravvisasse la necessità, determinata ad esempio dai valori delle distanze di sicurezza esterne, di dover costituire il deposito su diversi locali, sia pure destinati a contenere carichi inferiori alle 80 tonnellate. Fra i vari locali costituenti il deposito dovranno intercorrere le distanze risultanti dalla applicazione della formula del n. 4, lettera c) del cap. I. Per quanto concerne gli artifizi della IV categoria e della V categoria, gruppo C, il valore di K sarà assunto pari a quello della polvere nera (0,4) per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio), mentre per gli artifizi ad effetto luminoso si assumerà il valore K=0,3 [140].

     Le distanze di rispetto potranno essere dimezzate od ulteriormente ridotte come detto per i depositi di fabbrica (V. n. 2, lett. c) del Cap. I).

     Le micce di sicurezza e gli inneschi privi di detonatore possono essere conservati con esplosivi di qualunque categoria in quantità illimitata;

     i) le capsule detonanti e gli inneschi muniti di detonatore debbono essere conservati in apposito locale la cui distanza dai depositi di esplosivi di altre categorie, non deve essere inferiore a quella che risulta dall'applicazione della formula d = K √C, indicata alla lettera c) del n. 4 del Cap. I, e, in ogni caso, mai inferiore a m. 25. L'applicazione di detta formula va riferita al quantitativo di esplosivo contenuto nelle capsule detonanti o negli inneschi muniti di detonatore;

     l) le cartucce cariche da fucili per caccia o per tiro possono essere collocate in locale adiacente a quelli delle polveri piriche e delle polveri infumi (1ª categoria), ma separato da questi con tagliafuoco in muratura ed avente un proprio ingresso.

     Nel computo del quantitativo complessivo di esplosivi per il quale il deposito è autorizzato, le cartucce da caccia cariche devono calcolarsi in ragione di cinque chilogrammi di esplosivo per ogni 1.500 cartucce;

     m) nei depositi deve essere permanentemente assicurata la buona conservazione degli esplosivi che debbono rimanere negli stessi imballaggi con i quali provengono dalle fabbriche.

     Le casse o i barili, contenenti gli esplosivi, debbono essere situati in appositi scaffali oppure in cataste; sia gli scaffali che le cataste, non debbono superare in altezza, m. 1,60 dal pavimento del deposito.

     Le casse, o i barili, non debbono essere gettate a terra o trascinate o spinte capovolgendole, ma debbono essere trasportate con precauzione in modo da evitare urti o scosse;

     n) la dinamite, sciolta od in cartucce, che trasuda oppure sviluppa odore acre o vapori rutilanti, segni della sua imperfetta preparazione o della sua alterazione, dev'essere rimossa, infossandola in terreno umido ed appartato ed in luogo sicuro, procedendo, appena sia possibile, alla sua distruzione.

     La distruzione dev'essere fatta bruciando la dinamite per piccole quantità, disponendola a strisce o in cartucce aperte ai due capi, una di seguito all'altra, e dandovi fuoco ad uno degli estremi con una miccia o stoppino solforato (esclusa ogni capsula o materia fulminante), di lunghezza sufficiente perché, dopo l'accensione della miccia o stoppino, l'operante abbia il tempo necessario per allontanarsi e mettersi al riparo.

     Tale operazione dev'essere fatta all'aperto e in luogo non pietroso, seguendo tutte le prescrizioni per evitare danni nel caso che la dinamite esplodesse, anziché bruciare lentamente:

     o) il componente solido del ”Promèthèe" o di qualsiasi esplosivo formato dall'unione per imbevimento di due prodotti - l'uno solido (comburente) e l'altro liquido (combustibile) - può essere conservato insieme con le polveri o con le dinamiti, non con le capsule detonanti.

     Il componente liquido può essere custodito in locale adatto, nella casa del guardiano, se il titolare del deposito non preferisca costruire apposito casello nei modi suggeriti dalla Commissione provinciale.

     I due componenti debbono essere conservati divisi e racchiusi nei rispettivi recipienti, come provengono dalla fabbrica, fino al momento dell'uso.

     L'unione di essi dev'essere fatta fuori del deposito, in località adatta prossima a quella in cui l'esplosivo dev'essere impiegato e nella stretta misura del consumo, in modo che nelle ore di riposo serale non sopravanzi alcuna quantità di prodotto confezionato;

     p) per la conservazione di rilevanti quantità di esplosivi possono essere costruiti appositi vasconi interrati, a pareti robuste e rivestite di materiale impermeabile, opportunamente protetti da coperture leggere ignifugate e circondati da robusti terrapieni.

     L'esplosivo dev'essere costantemente ricoperto da uno strato d'acqua, di almeno 20 centimetri, da rinnovarsi quando si presenti in essa una reazione nettamente acida.

     La capacità massima di ogni singolo vascone e le distanze di rispetto saranno, caso per caso, fissate dalla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

     q) per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche etc. viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3 del punto 2, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati:

     per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella soprariportata;

     per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=1,5;  con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti. Qualora nello stesso deposito si dovessero immagazzinare artifizi sia del tipo ad effetto di scoppio che ad effetto luminoso, prescindendo dai reciproci rapporti quantitativi si dovrà applicare per K il valore maggiore previsto per la polvere nera [141];

     r) per quanto riguarda i depositi destinati all'immagazzinamento di manufatti pirotecnici appartenenti alla V categoria, gruppo D, ad esclusione dei manufatti ad effetto di scoppio o assimilabile tipo crepitio o fischio e di quelli appartenenti al gruppo E, essi possono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 15 metri da altri edifici o strade, a condizione che siano adottati per essi i seguenti criteri per la difesa contro gli incendi e che il quantitativo della massa attiva non ecceda i 5000 kg, nel rispetto dei criteri di stivaggio indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2001, n. 185):

     A) i depositi devono essere di tipo isolato monopiano e devono distare da altri edifici o strade almeno 15 metri e, non possono essere ubicati nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime;

     B) per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:

     larghezza: 3,5 m;

     altezza libera: 4 m;

     raggio di volta: 13 m;

     pendenza: non superiore al 10%;

     resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m);

     C) deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco;

     D) l'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e, non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico;

     E) le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire, rispettivamente, requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 120. E' consentita la riduzione a R e REI/EI 90 in presenza di un impianto di spegnimento automatico;

     F) le porte di accesso devono essere metalliche;

     G) le strutture della copertura devono garantire requisiti di resistenza al fuoco R non inferiori a 120. Gli elementi strutturali secondari, che non partecipano alla stabilità della copertura, possono non possedere specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco, purchè siano adottati i necessari accorgimenti, affinchè l'eventuale loro crollo non determini un significativo rischio per gli occupanti ed i soccorritori;

     H) all'interno di ogni locale, deve essere previsto un estintore portatile ogni 150 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori, aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC;

     I) i depositi aventi superficie superiore a 200 m² devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformità alle norme di buona tecnica vigenti e dimensionato con riferimento al livello di pericolosità 1 della vigente norma UNI;

     J) i depositi aventi superficie superiore a 1000 m² e carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m² devono inoltre essere protetti con impianto di spegnimento automatico con agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto;

     K) i depositi devono avere un adeguato sistema di ventilazione naturale non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta, realizzata su pareti contrapposte;

     L) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni;

     M) i depositi devono essere protetti da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.

     La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.

     L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni:

     chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione;

     eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;

     attivazione del sistema di controllo fumi;

     N) deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni [142].

     5. - Con licenza del prefetto possono autorizzarsi depositi di consumo diretto destinati a contenere complessivamente non più di 200 Kg. di esplosivi di 1ª e di 2ª categoria purché situati in locale isolato, o in casotto di legno imbevuto di sostanze ignifughe secondo il tipo approvato dal Ministero dell'Interno, per gli esplosivi da impiegarsi nell'agricoltura.

     Per tali impianti non è necessaria la visita della Commissione tecnica provinciale; ma devono essere in tutti i casi osservate le distanze stabilite nel prospetto innesso alle norme per l'impianto dei depositi per 2 quintali di esplosivi.

     Agli esplosivi di 2ª categoria possono essere aggiunti non più di 2.000 detonatori da conservarsi in robusta cassa di legno chiusa con lucchetto a chiave.

     6. - Le licenze per trasportare fino a 5 chili di esplosivi di 2ª categoria o fino a 50 capsule detonanti, indicate nell'ultimo comma dell'art. 97 del regolamento, possono, dal prefetto, essere rilasciate, per una o più volte determinate, alle persone che provino di avere bisogno di materie esplodenti per l'esercizio della loro professione, arte o mestiere, ma debbono essere vincolate all'obbligo di consumarli nel giorno stesso dell'arrivo sul posto in cui debbono essere impiegati.

     Per il deposito di detti esplosivi è sufficiente una cassa di legno chiusa con lucchetto a chiave.

 

     Depositi di consumo temporanei.

     7. - Sono magazzini temporanei quelli stabiliti per il deposito di esplosivi, a quantità non superiore a chilogrammi 10.000, da impiegarsi nella esecuzione di un determinato lavoro, che ne seguono lo sviluppo e che sono destinati a scomparire quando il lavoro sia ultimato.

     8. - Tali depositi o magazzini possono essere autorizzati per la durata presunta del lavoro e devono sorgere isolati dagli altri edifici.

     9. - Nei depositi temporanei possono collocarsi polveri e dinamiti, a condizione che si trovino in locali distinti non comunicanti fra loro, e divisi da muro tagliafuoco. Possono esservi depositati anche detonanti in numero che non oltrepassi i 5.000, ma sempre in locale distinto non comunicante direttamente cogli altri e diviso da tagliafuoco in muratura. Ove ne occorresse un numero maggiore, si deve stabilire per questi un magazzino speciale, la cui distanza è determinata con le modalità indicate alla lettera c) del n. 4 del Cap. I.

     10. - Ferma l'osservanza delle norme sulle distanze contenute nel n. 4 del Capitolo IV, le altre condizioni di sicurezza cui devono soddisfare i depositi temporanei, e la quantità di esplosivi che si possono autorizzare a contenere, entro il limite massimo di cui al precedente n. 7, devono essere di volta in volta stabilite dalla Commissione tecnica, di cui all'art. 89 del regolamento, a seconda dell'importanza dei lavori e tenuto conto della ubicazione dei medesimi.

 

     Magazzini o depositi giornalieri.

     11. - Appartengono a questa classe quei magazzini che, ai sensi dell'articolo 100 del regolamento, servono per i bisogni giornalieri di un determinato lavoro a carattere temporaneo, bisogni da descriversi sulla relativa licenza, e che non importino la necessità di depositarvi più di chilogrammi 200 di esplosivi della 1 o della 2 categoria, oppure di chilogrammi 200 delle due categorie complessivamente. Vi si possono contemporaneamente collocare sino a 1.000 detonatori. Gli esplosivi devono essere conservati nei rispettivi recipienti come provengono dalla fabbrica, e i detonatori, oltre a ciò, devono essere chiusi con lucchetto a chiave, in apposita cassa.

     12. - I depositi giornalieri devono essere situati a non meno di cinquanta metri da altri depositi dello stesso genere o da case isolate e abitate.

     13. - Nei magazzini giornalieri si possono depositare anche le micce e gli inneschi privi di detonatore.

 

     Impiego di esplosivi in lavori di breve durata e a carattere eccezionale.

     14. - Per lavori di breve durata, e sempre solo a coloro che soddisfano alle condizioni degli articoli 52 della legge di P.S. e 104 del regolamento, può, in seguito a domanda, essere concesso l'uso degli esplosivi.

     15. - La domanda di cui al numero precedente deve specificare la natura e l quantità dell'esplosivo da impiegarsi, l'uso che se ne vuol fare, il luogo, la data e la durata presunta dell'uso.

     Tali esplosivi devono essere impiegati entro gli otto giorni dal loro arrivo sul posto di consumo.

     16. - E' fatta eccezione all'obbligo dell'impiego entro gli otto giorni, per il caso di mine di potenza eccezionale che si stabiliscono volta per volta in esecuzione di grandi lavori.

 

     Norme speciali per i depositi di esplosivi destinati all'agricoltura.

     17. - I depositi temporanei di esplosivi da impiegarsi nell'agricoltura, se riguardano lavori di breve durata e sono destinati a contenere complessivamente non più di 10 quintali di esplosivi di prima e seconda categoria, possono essere costituiti da casotti smontabili di legno imbevuto di sostanze ignifughe, conformi al modello approvato (vedi Tav. I).

     18. - Per impiantare questi casotti in determinati luoghi e riporvi gli esplosivi, non è necessario di volta in volta la licenza di deposito, né la visita della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 89 del regolamento. E' necessario, invece, ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto.

     19. - Le distanze che debbono intercedere tra il casotto e le strade, le case abitate, gli opifici, ecc., più vicini, sono quelle di cui al prospetto annesso al Capitolo IV, n. 4, del presente allegato.

     20. - Gli esplosivi debbono essere conservati negli imballaggi regolamentari, i detonatori, inoltre, debbono essere chiusi in robusta cassa di legno chiusa con lucchetto a chiave.

     21. - I depositi debbono essere costantemente sorvegliati da un sufficiente numero di guardie particolari giurate.

 

     Depositi sotterranei o interrati.

     1. - Sono depositi sotterranei quelli costituiti in gallerie e camere in muratura ricoperte da terreno di riporto o scavate in roccia e non comunicanti con cantieri minerari. Le riservette interne di miniere e cave, costituite in sotterranei e comunicanti con cantieri minerari, non sono classificate depositi ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma sono assoggettate alla disciplina di cui al successivo n. 6), purché siano osservate, oltre alle norme del regolamento di polizia mineraria, tutte le disposizioni vigenti per la sicurezza dei depositi di esplosivi [143] .

     2. - La qualità e la quantità degli esplosivi che potranno immagazzinarsi nei depositi sotterranei saranno determinati dal prefetto sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 89 del Regolamento della quale deve far parte l'ingegnere del Distretto minerario.

     3. - Tali depositi debbono essere riparati, al disopra ed all'intorno, da un sufficiente spessore di terreno, tenuto conto della natura di esso e della qualità e quantità di esplosivi da immagazzinare. Detto spessore va calcolato in base alle formule seguenti:

     a) formula, per masse di esplosivo concentrate, che indica il raggio minimo - R - al di là del quale non si avrà alcun effetto in caso di esplosione

     R = 1,75 √cubica(aC/g)

     in cui C, è la quantità di esplosivo in chilogrammi; a, è un coefficiente variabile secondo la natura dell'esplosivo, che per la polvere pirica e per gli esplosivi della 1ª categoria è uguale a 1, e che per la dinamite e per gli altri esplosivi della 2ª categoria è uguale a 2, e g, è un coefficiente variabile secondo la natura del terreno e cioè:

 

terra leggera

g = 1,20

terra ordinaria

g. = 1,50

sabbia compatta

g. = 1,75

terra mista e pietre

g. = 2 -

terra molto argillosa

g. = 2,25

muratura ordinaria

g. = 2,50

roccia o muratura resistente

g. = 3 -

 

     In applicazione della predetta formula si danno nella seguente tabella, a titolo indicativo, i raggi minimi - R per depositi sino a Kg. 2.000 di dinamite:

 

     TABELLA A

QUANTITÀ DI DINAMITE C

RAGGIO R

 

g = 1,20

g = 1,50

g = 1,75

g = 2,00

g = 2,25

g = 2,50

g = 3,00

Kg

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

200

12.50

11,50

11,00

10,50

10,00

9,50

9,00

500

16,50

15,50

14,50

14,00

13,50

13,00

12,50

1.000

21,00

19,50

18,50

17,50

17,00

16,50

15,50

1.500

24,00

22,00

21,00

20,00

19,50

19,00

17,50

2.000

26,50

24,50

23,00

22,00

21,50

20,50

19,50

     b) formula per masse concentrate di esplosivo, che indica lo spessore minimo - H - di terreno che deve trovarsi al disopra e all'intorno del deposito perché sia esclusa ogni proiezione esterna:

     H = 2 √cubica(C/g)

     A titolo indicativo si danno, nella seguente tabella, gli spessori minimi - H - per deposito fino a 2.000 chili di dinamite.

 

     TABELLA B

QUANTITÀ DI DINAMITE C

Spessore H

 

g = 1,20

g = 1,50

g = 1,75

g = 2,00

g = 2,25

g = 2,50

g = 3,00

Kg

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

200

12.50

11,50

11,00

10,50

10,00

9,50

9,00

500

16,50

15,50

14,50

14,00

13,50

13,00

12,50

1.000

21,00

19,50

18,50

17,50

17,00

16,50

15,50

1.500

24,00

22,00

21,00

20,00

19,50

19,00

17,50

2.000

26,50

24,50

23,00

22,00

21,50

20,50

19,50

 

     Qualora il materiale esplosivo sia ripartito lungo una galleria magazzino della lunghezza L uguale al triplo dello spessore H calcolato con la formula precedente, tale spessore può essere ridotto a 2/3.

     Aumentando la lunghezza della galleria magazzino oltre l valore di 3 H si potrà elevare proporzionalmente la quantità C di esplosivo, pur conservando per lo spessore del terreno di ricoprimento il valore 2/3 H.

     Per depositi di polvere pirica, possono essere raddoppiate le quantità di esplosivo lasciando invariati gli spessori H calcolati come sopra;

     c) pei casi in cui al di sopra di un deposito sotterraneo di esplosivo si trovi un ricoprimento di terreno omogeneo mobile, non contenente pietre di più di cm. 4 di dimensione, non argilloso e non suscettibile di agglomerarsi col tempo, come sabbia, ghiaia e terra sabbiosa,si può calcolare lo spessore di tale terreno sufficiente ad impedire che le proiezioni per effetto di un'esplosione del deposito possano avvenire oltre un raggio di m. 50 dal centro del deposito concentrato o fra due linee parallele alla galleria magazzino e distanti da essa m. 50. I detti spessori di terreno sono indicati nella seguente tabella, restando inteso che gli spessori laterali resteranno quelli indicati precedentemente nella Tabella A:

 

     TABELLA C

Quantità di dinamite

Esplosivo concentrato

Esplosivo ripartito

G

Spessore H

Lunghezza della galleria magazzino

Spessore H

 

 

 

 

Kg.

m.

m.

m.

200

3,00

16

2,00

500

4,50

24

3,00

1.000

6,50

40

5,00

1.500

8,00

44

5,50

2.000

9,00

48

6,00

 

     Si potrà anche in questo caso aumentare il quantitativo di esplosivo, aumentando proporzionalmente la lunghezza della galleria magazzino, senza far variare lo spessore del terreno di ricoprimento.

     4. - I depositi sotterranei debbono soddisfare alle seguenti norme costruttive:

     a) il deposito e la galleria che ad esso dà accesso devono presentare le più complete garanzie di solidità contro i franamenti e i distacchi di roccia;

     b) il deposito deve essere disposto lateralmente alla galleria di accesso, o normalmente ad essa, ad una distanza dall'imbocco almeno uguale allo spessore del terreno di ricoprimento calcolato secondo la tabella B

     c) quando il deposito deve contenere più di Kg. 100 di esplosivo della 2 categoria o più di Kg. 200 di polvere pirica, esso si prolungherà, oltre la parete opposta della galleria di accesso, con una galleria a fondo cieco di almeno m. 3 di lunghezza;

     d) nei depositi previsti alla lettera c), un argine con nicchia ammortizzatrice sarà collocato

     davanti all'ingresso della galleria di accesso, ad una distanza di m. 3 al massimo da esso, per arrestare i materiali lanciati da un'eventuale esplosione. Tale nicchia avrà una profondità di almeno tre metri e dimensioni in larghezza e altezza superiori a quelle dell'imbocco della galleria di accesso.

     Quando gli esplosivi siano distribuiti lungo una galleria magazzino, o quando la galleria di accesso al deposito abbia almeno due gomiti ad angolo retto prolungati a cul di sacco nella direzione con cui avanzano i gas di un'eventuale esplosione, potrà essere consentito che manchi l'argine e la nicchia di cui al comma precedente, sempreché il deposito non contenga più del doppio dei quantitativi di esplosivo indicati alla lettera c);

     e) ogni deposito deve essere chiuso con due porte di costruzione solida, munite di serrature di sicurezza. Una di dette porte verrà collocata all'entrata della galleria di accesso, l'altra all'entrata del deposito.

     Le camere di deposito ed i loro accessi devono avere dimensioni e disposizione tali che sia sempre facile circolarvi e trasportarvi i recipienti contenenti gli esplosivi;

     f) saranno prese le misure opportune per preservare gli esplosivi dall'umidità. Sarà, a tale scopo, assicurato lo scolo delle acque, ed ove occorra, sia il pavimento che le pareti del deposito saranno rivestiti di intonaco impermeabile;

     g) il deposito deve essere convenientemente aereato: ma gli orifizi di aereaggio debbono essere disposti in modo da non permettere l'introduzione nel deposito di sostanza capaci di dar fuoco agli esplosivi;

     h) detonatori (capsule detonanti) dovranno essere posti in apposito ripostiglio situato ad adeguata distanza dai magazzini di esplosivo e chiuso da porta con chiave;

     i) lo spessore del terreno separante i magazzini di due depositi sotterranei o un deposito sotterraneo da gallerie e pozzi, deve essere sufficiente affinché nel caso di esplosione di un deposito, l'altro deposito o al galleria e i pozzi vicini siano al riparo (v. tabelle A);

     l) la distanza orizzontale tra un deposito all'aperto e un deposito sotterraneo non deve essere mai inferiore a m. 50.

     Nessun deposito all'aperto deve trovarsi in direzione dell'uscita della galleria di accesso al deposito sotterraneo;

     m) le gallerie di un deposito sotterraneo debbono essere alla distanza orizzontale di almeno m. 50 da strade pubbliche, da abitazioni, e da ogni altra costruzione ove siano abitualmente occupate delle persone;

     n) i recipienti vuoti, gli involucri ed ogni altro materiale da imballaggio, debbono essere giornalmente portati via dal deposito;

     o) nel deposito è vietato l'uso di lampade a fiamma libera. In esso si può accedere soltanto con lampade di sicurezza od elettriche, oppure con lanterne chiuse il cui vetro sia protetto da robusto graticcio. Per tali lanterne è vietato l'uso del petrolio o di altri liquidi facilmente evaporabili.

     Per l'illuminazione fissa è consentita l'installazione di impianto elettrico purché le lampade siano poste in nicchie, nelle pareti o nel soffitto, chiuse da vetro protetto da graticcio, e che l'impianto risponda alle prescrizioni stabilite per le miniere grisutose. Gli interruttori ed i dispositivi di sicurezza devono essere installati all'esterno del deposito.

     5. - Per l'esercizio dei depositi sotterranei debbono osservarsi tutte le disposizioni stabilite per i depositi in superficie, in quanto applicabili.

     6. - L'installazione e l'esercizio delle riservette interne di miniere e cave sono soggetti ad autorizzazioni dell'ingegnere capo del distretto minerario, rilasciate in conformità delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, del relativo regolamento di esecuzione nonché del regolamento di polizia mineraria. - Gli atti autorizzativi dell'installazione e dell'esercizio delle riservette devono, a cura dell'ingegnere capo del distretto minerario, essere comunicati al prefetto della provincia competente per territorio [144] .

 

CAPITOLO V

Uso delle mine.

 

     1. - Il brillamento delle mine non è compreso tra le esplosioni o accensioni pericolose di cui all'art. 57 della legge e 110 del regolamento.

     2. - L'uso delle mine nelle miniere e cave è regolato dalla legge e dal regolamento di polizia mineraria.

     3. - Per le mine da usarsi in lavori diversi, si dovrà dare preventivo avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza che potrà prescrivere le opportune cautele. Tale obbligo non si estende ai casi in cui si tratti di fare esplodere, saltuariamente, piccole mine a polvere nera, in aperta campagna e lontano da strade in genere, case abitate, opifici e simili.

     4. - Per il caricamento e per il brillamento delle mine, dovranno osservarsi, nei singoli casi, le norme della legge e del regolamento di polizia mineraria, in quanto applicabili.

     In particolare saranno da osservare le disposizioni seguenti:

     a) il caricamento e lo scoppio delle mine dev'essere affidato ad operai riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori;

     b) il caricamento delle mine dev'essere fatto con calcatoi di legno, di zinco, di rame, di ottone, di bronzo o d'alluminio, dovendosi assolutamente escludere l'impiego del ferro e dell'acciaio, e quello di altre sostanze che possano nell'intasamento produrre scintille. Per l'intasamento si debbono adoperare materie scevre completamente da granelli o noduli quarzosi, piritosi o metallici.

     Le cartucce di dinamite e di esplosivi congeneri non debbono essere innescate che a misura del loro impiego e debbono spingersi nei fori da mina mediante bacchette di legno.

     Per assicurare la miccia alla capsula d'innesco si deve fare uso di pinze o di tanagliette che non siano di ferro o di acciaio;

     c) le micce, prima di essere applicate alle mine, debbono essere accuratamente esaminate per assicurarsi che non siano rotte e non abbiano sofferto alcun deterioramento. Esse debbono essere lunghe tanto quanto occorre, per dar tempo a chi le accende di mettersi al sicuro. Per l'accensione è vietato l'uso delle cannette;

     d) nei luoghi umidi si dovranno usare micce incatramate, e per le mine subacquee o praticate in terreni acquitrinosi si adopreranno micce impermeabilizzate. Le cartucce costituenti la carica da usarsi nei luoghi umidi, devono pure essere impermeabilizzate;

     e) le mine dovranno accendersi, di regola, e farsi scoppiare nei periodi di riposo, fra una muta e l'altra degli operai od almeno in ore prestabilite, in modo che nessun ostacolo si opponga alla applicazione delle necessarie cautele;

     f) prima dell'accensione delle mine, chi ne dirige l'esecuzione deve disporre che le persone si mettano al riparo in luogo sicuro ed a conveniente distanza dalle mine stesse. Egli darà il segnale dell'accensione, previo avvertimento ad alta voce, o mediante suoni di tromba prestabiliti, a tutte le persone che si trovano nelle vicinanze, di ritirarsi, lasciando loro il tempo necessario e facendo loro conoscere il numero dei colpi di mina che dovranno esplodere;

     g) in ciascun cantiere di lavoro le mine dovranno farsi esplodere in modo che si possano agevolmente contare i colpi per rendersi conto del numero delle mine esplose, a meno che l'accensione non ne sia fatta simultaneamente a mezzo dell'elettricità;

     h) gli operai incaricati, dovranno, appena dato fuoco alle mine, mettersi anche essi prontamente al sicuro, ed avranno quindi cura di contare esattamente i colpi per verificare se qualche mina abbia fallito. Qualora questo caso avvenga, gli operai predetti dovranno avvertire subito chi sovraintende al lavoro. Intanto nessuno potrà accedere ai cantieri dove è avvenuto lo sparo delle mine, se non dopo autorizzazione del capo minatore;

     i) quando una mina non prende fuoco, è vietato rientrare nei cantieri ove essa si trova, e negli altri a questo adiacenti o contigui, prima che siano trascorsi 30 minuti almeno;

     l) la mina mancata non potrà essere scaricata. Si potrà far esplodere con una cartuccia sovrapposta alla prima, soltanto nel caso che se ne possa facilmente togliere l'intasamento senza far uso di strumenti di ferro o di acciaio e senza urti con corpi duri. Quando ciò non si possa fare, si praticherà un'altra mina nelle vicinanze di quella non esplosa per provocarne l'esplosione, od almeno per ottenere la liberazione della carica - da ricuperarsi con ogni cura - dovendosi assolutamente evitare di lasciare abbandonate mine cariche inesplose;

     m) dopo l'esplosione di una o più mine, e quando si sarà acquistata la certezza, contando i colpi, che non ne rimane alcun'altra da esplodere dovranno lasciarsi ancora trascorrere cinque minuti prima di rientrare nei cantieri corrispondenti, oppure dieci minuti se l'accensione ha avuto luogo elettricamente;

     n) è vietato di utilizzare per nuove mine, introducendovi nuove cariche, le cane o fori da mina preesistenti, se non saranno stati prima prudentemente ed accuratamente esplorati. L'esplorazione non potrà farsi che in conformità alle istruzioni del sorvegliante.

     5. - Le mine a fornello, quelle a gallerie, e anche quelle cilindriche, che per la loro disposizione o per l'importanza della carica, qualunque siano le loro dimensioni, possono produrre le così dette varate, cioè staccare una considerevole quantità di roccia, non possono essere praticate senza un permesso speciale del prefetto, il quale, udito l'ingegnere del Distretto minerario, prescrive le cautele opportune.

     Lo scoppio di tali mine o varate non può essere provocato se non dopo avviso dato in tempo al pubblico.

 

CAPITOLO VI [145]

Esercizi di minuta vendita.

 

Art. 1 (Generalità). [146]

     1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:

     a) polveri da lancio della I categoria [147];

     b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A;

     c) manufatti della IV categoria, ad eccezione di quelli destinati a persone con conoscenze specialistiche, nonchè della V categoria [148].

     Negli esercizi di minuta vendita è altresì consentito, in aggiunta a quanto indicato al punto 4, del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove è consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi 50 kg netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D, nonchè manufatti classificati nella V categoria, gruppo E; la quantità complessiva dei manufatti classificati nella V categoria gruppi D ed E dovrà rispettare quanto previsto al successivo art. 2, punto 2, secondo comma.

     In tali locali possono essere detenuti e venduti capsule innescate in un quantitativo massimo di n. 25.000 e bossoli innescati fino a un quantitativo massimo di n. 50.000, approvvigionati e conservati nelle confezioni originali e commercializzati nella confezione originale minima.

     Negli esercizi abilitati al caricamento delle cartucce il limite massimo delle capsule innescate e dei bossoli innescati è stabilito in n. 50.000 per ciascuno, fermo restando il limite di cui al precedente capoverso per i locali in cui è consentito l'accesso al pubblico.

     Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.

     2. La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto massimo di 1 kg netto. E' vietato tenere nell'esercizio e vendere recipienti di polvere aperti.

     I manufatti della IV e della V categoria devono essere approvvigionati e venduti nei loro imballaggi di fabbrica sigillati. Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto.

     3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, recante "Attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle unità di misura"), fornite al successivo art. 3, si riferiscono alla massa netta dei prodotti attivi (sono prodotti attivi quelli esplosivi, incendivi, coloranti, fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi deve essere indicata sul singolo manufatto di IV e V categoria e/o sulla confezione, in conformità a quanto riportato nel relativo decreto di riconoscimento e classificazione.

     La massa degli involucri e di quant'altro formi la struttura dei manufatti, ancorchè costituita da materiale combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., è esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.

     4. Negli esercizi di minuta vendita si possono detenere e vendere fino a complessivi 200 kg netti dei prodotti indicati al successivo art. 3 "Contenuto della licenza" lettere a), b), c) e d), superato tale limite trova applicazione il capitolo IV del presente allegato.

     Oltre quanto indicato al comma precedente, si possono detenere e vendere prodotti esplodenti di V categoria - gruppi D ed E nei quantitativi indicati al successivo art. 3, lettera e).

     5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi di minuta vendita il Prefetto acquisirà il parere della commissione tecnica provinciale.

 

Art. 2 (Prescrizione sui locali). [149]

     1. I locali degli esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di materie facilmente combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere comunicazione diretta con abitazioni e/o con ambienti che non abbiano attinenza con l'attività dell'esercizio stesso, fatta eccezione per i locali di servizio.

     Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano anche asili nido, scuole, strutture sanitarie, comunità religiose, alberghi, affittacamere e bed & breakfast con più di 25 posti letto, attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 m², luoghi di culto, locali di pubblico spettacolo e trattenimento, impianti e centri sportivi, locali soggetti ad affollamento superiore a 100 persone.

     Negli esercizi di minuta vendita non devono essere tenute nè poste in vendita materie infiammabili, come tali individuate dalla circolare del Ministero dell'interno n. 2452/4179 del 3 maggio 1979.

     Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo parere favorevole della commissione tecnica provinciale, che potrà prescrivere le cautele ritenute opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumità pubblica.

     Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico potranno essere tenuti, come mostra, manufatti della IV e della V categoria, gruppo C inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o simulacri; le operazioni di inertizzazione dei manufatti devono essere compiute da soggetto legittimato alla fabbricazione dei manufatti stessi.

     Nei locali destinati al deposito di prodotti esplodenti in cui non è ammesso il pubblico o nei locali ove avviene il caricamento delle cartucce non è consentito l'immagazzinamento di altro materiale.

     2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sarà fissato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei locali), come di seguito specificato.

     Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve avere una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18; inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria o manufatti di IV categoria; a mc 1 per ogni 3,5 kg di polvere sotto forma di cartucce in accordo alle equivalenze indicate all'art. 3, lettera b) e a 1 mc ogni 3,5 kg netti di prodotti esplodenti appartenenti alla V categoria, gruppi C, D ed E, ad esclusione delle capsule innescate per cartucce e dei bossoli innescati.

     Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria, gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto/i, anche se contiguo/i a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. Questi ultimi possono essere conservati insieme. E' vietato l'accesso al pubblico nel predetto locale (o nei predetti locali) ove vengono custodite tali materie esplodenti.

     I prodotti esplodenti devono essere collocati su scaffali metallici o di legno trattato con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992, di adeguata resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da garantirne la stabilità; gli scaffali metallici devono essere collegati a dispersori di terra.

     Nel deposito i prodotti esplodenti possono altresì essere conservati su pallets; non è ammessa la sovrapposizione di più di due pallets. All'interno del deposito deve in ogni caso essere lasciato un passaggio di 60 cm.

     Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza.

     Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria, gruppo C inertizzati e/o i loro simulacri, nonchè manufatti della V categoria, gruppi D ed E, nel rispetto di quanto previsto al presente art. 2, punto 2, secondo comma.

     Negli esercizi isolati si può concedere licenza per vendere prodotti esplodenti della I, IV e V categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di cubatura anzi indicati.

     Si definisce esercizio isolato un esercizio di minuta vendita di materiali esplodenti quando si riscontrano le seguenti condizioni:

     a) l'esercizio è condotto in un manufatto che non ricada nell'abitato del territorio comunale di appartenenza, secondo le classificazioni delle varie zone del P.R.G.;

     b) il manufatto in cui ha sede l'esercizio è costituito da una propria struttura nel cui ambito e pertinenze non si svolgano altre attività di qualsiasi genere;

     nel manufatto può essere consentito l'alloggio del titolare e del suo stretto nucleo familiare, nonchè gli uffici necessari alla gestione dell'esercizio; potranno inoltre sussistere le infrastrutture pertinenti a tale alloggio e uffici (rimessa per auto, centrali tecnologiche, locali tecnici), in tale caso la struttura potrà anche essere articolata su due piani a condizione che gli stessi siano separati da soletta aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco di REI 120;

     il manufatto dovrà rispettare, inoltre, le distanze da altre costruzioni esterne al lotto di pertinenza non soggette a vincoli di distanza, imposte dal vigente regolamento edilizio comunale, ma in ogni caso tali distanze non dovranno essere inferiori al limite minimo fissato dal Codice civile.

     In un esercizio di minuta vendita "isolato" i quantitativi di materiali esplodenti, determinati in base a quanto prescritto nella parte seconda dell'art. 3, possono essere triplicati a condizione che il carico dell'esercizio non ecceda, in ogni caso, il valore massimo prescritto nella parte seconda dell'art. 1, paragrafo 4, fermo quanto prescritto alla parte seconda dell'art. 2 circa le caratteristiche dei locali.

     Ove in un esercizio di minuta vendita isolato si intenda superare il carico massimo di 200 kg netti incrementandolo fino al triplo di quello ammissibile, il valore dovrà essere calcolato in funzione della distanza da elementi esterni penalizzanti, applicando la formula d=KvC. I valori di "K" applicabili vengono indicati nella tabella riportata al paragrafo 2 del cap. IV. Si precisa che se nell'esercizio sono conservati e commercializzati prodotti ai quali sono attribuiti valori di "K" diversi, nel calcolo si dovrà applicare il valore di "K" più elevato. I valori di "K" riportati in tabella potranno essere divisi per 2 se le mura perimetrali dell'esercizio abbiano caratteristiche R/REI 120; potranno essere ulteriormente ridotti in presenza di ostacoli naturali o artificiali. Resta fermo l'obbligo di disporre in ogni caso di cubature dei locali conformi a quanto previsto nella parte seconda dell'art. 2, comma 2.

     Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si trovi più in condizioni tali da poter essere considerato isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione dei prodotti esplodenti e il caricamento delle cartucce secondo le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita nell'abitato.

     3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere realizzati con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120.

     I solai di copertura e di calpestio devono essere realizzati con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 120.

     I serramenti possono essere di metallo o di legno: in quest'ultimo caso devono essere trattati con prodotti vernicianti omologati di classe "1" di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere caratteristiche EI 120. Qualora muniti di vetri, questi devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno nel caso di esplosione all'interno.

     Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di IV e V categoria deve (o devono) essere separato dagli altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con caratteristiche EI 120.

     L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186. La rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le procedure di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 successive modificazioni ed integrazioni.

     L'impianto di produzione calore deve essere realizzato in conformità alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

     All'interno dell'esercizio deve essere previsto un estintore ogni 150 mq di pavimento con un minimo di due aventi capacità estinguente non inferiore a 34A144BC.

 

Art. 3 (Contenuto della licenza). [150]

     Può essere concessa licenza per tenere nell'esercizio e vendere i prodotti esplodenti elencati da a) ad e) come di seguito specificato:

     a) fino a complessivi 50 kg netti di polveri da lancio appartenenti alla I categoria, così suddivisi:

     25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all'art. 1, punto 2;

     25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b);  oppure, in caso di rinuncia ai 50 kg netti di polveri da lancio:

     fino a complessivi 75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto b);

     in alternativa, si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati) [151];

     b) fino a 50 kg netti di polveri da lancio della I categoria, sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ai fini del computo delle cartucce un chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria è considerato pari a:

     n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure

     n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure

     n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure

     n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure

     n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure n. 12.000 cartucce da salve oppure 24.000 cartucce della V categoria, gruppo E;

     c) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della IV categoria. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della IV categoria può essere sostituito con quattro chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al precedente punto b); in alternativa, ogni chilogrammo della IV categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti della V categoria, gruppo C.

     In caso di rinuncia totale ai manufatti della IV categoria, questi possono essere sostituiti con 120 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b); in alternativa si possono sostituire i 20 kg netti della IV categoria con 50 kg netti della V categoria, gruppo C. Si potrà raddoppiare il quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati);

     in ulteriore alternativa si possono sostituire i quantitativi di manufatti della IV categoria, anche comprensivi dell'incremento previsto al precedente punto a), con artifizi della V categoria, gruppo D, in quantità tripla, e con artifizi della V categoria, gruppo E, in quantità illimitata. Devono essere garantite le condizioni di conservazione previste al successivo punto e) [152];

     d) fino a 20 kg netti di prodotti attivi contenuti in manufatti della V categoria, gruppo C. Ogni chilogrammo netto di prodotti attivi contenuto nei manufatti della V categoria può essere sostituito con due chilogrammi netti sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).

     In caso di rinuncia totale ai manufatti della V categoria, gruppo C, questi possono essere sostituiti con 160 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per anni comuni, in accordo con le equivalenze indicate al punto b).

     Non è in alcun caso consentita la sostituzione di manufatti della V categoria, gruppo C con manufatti della IV categoria.

     I 20 kg netti di prodotti attivi contenuti nei manufatti della V categoria, gruppo C potranno essere raddoppiati nel caso in cui si tratti di artifici di V categoria, gruppo C purchè in confezione "blister" realizzata con materiale autoestinguente;

     in alternativa, si possono sostituire i quantitativi di manufatti della V categoria, gruppo C, anche comprensivi dell'incremento previsto al precedente punto a), con artifizi della V categoria, gruppo D, in quantità tripla, e con artifizi della V categoria, gruppo E, in quantità illimitata. Ai fini della sostituzione, occorre fare riferimento ai quantitativi detenibili di prodotti non "blisterati". Devono essere garantite le condizioni di conservazione previste al successivo punto e) [153];

     e) artifizi della V categoria, gruppo "D" in quantitativo fino a 50 kg nonchè un quantitativo illimitato di V categoria, gruppo "E" con l'osservanza delle condizioni di conservazione di cui all'art. 2, punto 2, quarto e quinto comma.

     In caso di rinuncia a detenere artifizi della IV categoria il quantitativo di artifizi della V categoria, gruppo D può essere triplicato nel rispetto di quanto previsto dal medesimo punto 2, secondo comma.

     In relazione a particolari situazioni ambientali o a specifiche ragioni di pubblica sicurezza può essere prescritta la riduzione del quantitativo massimo consentito di cartucce e di polveri di I categoria.

     Nel corso di validità della licenza il titolare, previa comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, può effettuare sostituzioni per categoria e quantità dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio o rinnovo, applicando le equivalenze indicate nel presente articolo e fermo restando il quantitativo massimo autorizzato.

     Tali variazioni devono essere annotate nel registro di cui all'art. 55 del T.U.L.P.S..

 

Art. 4. Caricamento cartucce.

     1. Il caricamento di cartucce negli esercizi di minuta vendita può essere consentito limitatamente alle cartucce caricate con polveri senza fumo. Il locale destinato al caricamento non può essere adibito ad altri usi.

     Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo giornaliero di cartucce autorizzato deve essere portato nel locale mediante prelievo dai locali di deposito prima dell'inizio delle operazioni di caricamento, eccezion fatta per le polveri, che devono essere introdotte nel locale nella quantità consentita per ogni operazione soltanto prima dell'inizio di ciascuna di esse; alla fine di ogni operazione le cartucce prodotte devono essere allontanate dal locale e poste tra quelle destinate alla vendita nei locali a ciò riservati.

     Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi dell'art. 3; delle operazioni relative al caricamento deve essere fatta annotazione sul registro delle operazioni giornaliere.

     Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante non più di un chilogrammo di polvere per volta; la tramoggia del macchinario automatico non deve contenere più di un chilogrammo netto di polvere.

     La commissione tecnica provinciale indica il quantitativo massimo di cartucce caricabile giornalmente in rapporto al contesto topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza.

     2. Il locale (o i locali) destinato al caricamento cartucce deve avere una superficie non inferiore a mq 12, un'altezza non inferiore a m 2,40 ed una cubatura non inferiore a mc 36. Almeno una parete deve essere esterna e su di essa devono essere praticate una o più aperture di illuminazione naturale e di ventilazione, ciascuna di superficie non inferiore a mq 0,8, poste a non meno di m 2 di altezza dal pavimento e dal piano di campagna esterno; ogni apertura deve essere protetta esternamente da un'inferriata.

     La comunicazione del locale caricamento con gli ambienti accessibili al pubblico non deve essere diretta; tra essi deve essere interposto un locale di disimpegno, di larghezza non inferiore a m 1,5. Le porte di comunicazione devono essere sfalsate e con apertura verso l'esterno. Il locale di disimpegno deve risultare sempre libero da qualsiasi ingombro.

     Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente ammesse, previo parere della commissione tecnica provinciale, purché vengano proposte misure alternative che conferiscano all'esercizio un equivalente livello di sicurezza.

     L'impianto elettrico del locale caricamento cartucce e quello delle attrezzature meccaniche devono rispondere alle norme C.E.I. 64-2, fascicolo di novembre 1990, n. 1431.

     Le prescrizioni riportate all'art. 2, punto 3, sui muri perimetrali, sui solai, sui serramenti, sull'impianto di riscaldamento e sulla dotazione di mezzi antincendio trovano applicazione anche per il locale di caricamento cartucce.

 

Art. 5. Norme speciali per i depositi di clorati entro l'abitato.

     È consentito alle fabbriche di fiammiferi di tenere in deposito, entro il recinto della fabbrica, il quantitativo di clorato di potassio occorrente alla lavorazione, purché siano scrupolosamente osservate tutte le misure atte a prevenire e ad estinguere gli incendi e che i depositi stessi siano costituiti da locali isolati, all'uopo esclusivamente destinati, costruiti in muratura, senza impiego di legname o di materiale comunque combustibile.

     La commissione tecnica provinciale stabilisce le condizioni di sicurezza cui debbono soddisfare questi depositi e il quantitativo massimo di clorato di potassio che si può autorizzare a contenere. È consentito pure ai commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici di tenere in deposito, entro l'abitato, clorato di potassio, di sodio e di bario, fino ad un massimo complessivo di kg 100 in polvere e kg 50 in discoidi purché:

     a) i clorati siano tenuti in locale separato e chiusi perfettamente in recipienti metallici o di legno, escludendo l'uso di imballaggi di tela, e sia comunque evitato il contatto con sostanze organiche e con acidi inorganici;

     b) siano rigorosamente osservate tutte le precauzioni e le disposizioni contro l'incendio nei locali adibiti a deposito e nelle loro vicinanze.

     I fabbricanti di fiammiferi ed i commercianti grossisti di prodotti chimici e farmaceutici hanno l'obbligo di munirsi delle licenze di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S., per il deposito e la vendita di clorati. - Tale obbligo non è esteso ai farmacisti, purché non detengano clorato di potassio in quantità eccedenti i kg 15 in polvere e i kg 10 in discoidi.

 

CAPITOLO VII

Cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili.

 

     NORME GENERALI.

     1. - Si denominano Cantieri (o Laboratori) di caricamento e scaricamento proiettili gli stabilimenti - permanenti od occasionali (occasionali sono quelli destinati ad essere smontati al termine dei contratti per i quali vengono istituiti) - in cui vengono eseguite tutte od alcune delle operazioni seguenti:

     dispolettamento o disogivamento proiettili carichi;

     scaricamento dei proiettili con asportazione dell'esplosivo per via meccanica od idrica, esclusa quindi la combustione dell'esplosivo che, se necessaria, deve essere eseguita fuori del cantiere, in località adatta e con speciali cautele;

     sabbiatura, verniciatura, zincatura dei proiettili vuoti;

     caricamento per fusione (sia direttamente nei proiettili, che, in custodie di cartone o di cartone con anima di alluminio o di altri materiali);

     caricamento per compressione;

     caricamento in pastoso;

     finitura del proiettile carico, fresatura delle cariche, preparazione alloggiamento di detonatori, applicazione di custodiette, ecc.;

     applicazioni di spolette (purché prive di innesco);

     scinturazione e rottura di proiettili vuoti da passare a rottame;

     ricupero dell'esplosivo e sua inertizzazione o trasformazione;

     inertizzazione incendivi (in località adatta);

     distruzione di proiettili carichi (in località adatta e fuori del cantiere);

     confezionamento di cilindretti per detonatori secondari e sussidiari;

     applicazione di detonatori (escluso il primario);

     confezionamento di casse e imballaggio dei proiettili;

     confezionamento cariche di lancio in sacchetti od in bossoli (esclusa, l'applicazione del cannello);

     confezionamento di carichette di polvere nera;

     applicazioni di tali carichette alle cariche di lancio.

     2. - Nell'interno dei cantieri, ove si eseguono tali operazioni, è vietata la fabbricazione di qualsiasi esplosivo, sia di lancio, che di scoppio, fatta eccezione per i tipi amatolo (nitrato di ammonio e tritolo) che si ottengono per impasto a caldo, dei soli due costituenti, al momento stesso di caricarli nei proiettili.

     Se la ditta ha propri impianti per la fabbricazione di esplosivi, detti impianti debbono essere

     distanziati in base alle norme di sicurezza più oltre indicate: tra essi ed il laboratorio deve esistere una netta separazione (muro o rete metallica, o reticolato) e le comunicazioni debbono avvenire soltanto attraverso passaggi costantemente sorvegliati.

     Se nel cantiere si scarica o ripristina anche proiettili carichi di polvere nera, il reparto, ove si compiono le operazioni di scaricamento o quelle di caricamento con polvere nera, deve essere nettamente distinto da quelli ove analoghe operazioni sono contemporaneamente eseguite su proiettili caricati con altri esplosivi.

     I proiettili a polvere nera debbono avere propri depositi di sosta (per quelli in arrivo e per quelli in partenza) distanziati dagli altri depositi.

     Qualora, nello stesso cantiere, si debbano manipolare contemporaneamente proiettili a polvere nera e proiettili carichi di altri esplosivi, si dovrà costituire uno speciale reparto per polvere nera comprendente tutti i locali ove si maneggia tale esplosivo, sia per scaricamento che per caricamento.

     Detto reparto deve essere convenientemente cintato (muro o rete metallica) e l'accesso o l'egresso debbono essere possibili solo attraverso un limitato numero di passaggi proporzionale all'importanza del cantiere, opportunamente vigilati. In ogni modo deve essere evitato il pericolo che polvere nera sciolta, o eventualmente rimasta entro i manufatti scaricati, possa comunque essere portata negli altri reparti.

     È consentito che il reparto ripristino sia unico per qualsiasi tipo di proiettile; in tal caso i proiettili a polvere nera prima di passare al detto reparto, debbono subire lavaggio e verifica.

     3. - Si considerano come facenti parte del cantiere i depositi di sosta di proiettili carichi (sia in arrivo, da scaricare, che pronti per la partenza) e i depositi esplosivi nel quantitativo strettamente indispensabile.

     Tali depositi debbono essere ubicati secondo le norme più avanti indicate. - Grandi depositi, sia di esplosivi che di proiettili carichi, che fossero ritenuti necessari, dovranno essere disposti fuori del cantiere e considerati a parte.

 

CAPITOLO VIII

Sicurezza esterna ed interna.

 

     1. - Ai fini della sicurezza si deve considerare la massima quantità di esplosivo (sciolto od in proiettili carichi) che, in caso di sinistro, può detonare nello stesso momento (o perché concentrata in unico locale, o, se in più locali, perché disposta in masse non sufficientemente distanziata l'una dall'altra per impedire la detonazione per influenza).

     2. - Gli esplosivi e manufatti esplosivi debbono classificarsi a seconda che, per la loro natura chimica, per il loro confezionamento (in casse, in proiettili ecc.) per la lavorazione che stanno subendo (fusione, compressione, ecc.), possono:

     a) detonare, provocando, per urto esplosivo, danni a fabbricati e materiali, o scoppio, per influenza, di altre masse di esplosivo;

     b) detonare, proiettando schegge e rottami capaci di produrre gravi danni a fabbricati, materiali e persone;

     c) incendiarsi e comunicare il fuoco a materiali.

     I singoli locali debbono perciò, essere distanziati e protetti tenendo conto della natura e della quantità dell'esplosivo o manufatto esplosivo che contengono, nonché delle speciali lavorazioni che nei locali stessi si compiono.

     3. - Ai fini della sicurezza esterna, e cioè del danno che un eventuale scoppio possa produrre ad abitati o manufatti estranei al cantiere si osserveranno le norme seguenti:

     a) pei depositi di sosta di proiettili carichi, sia in arrivo che in partenza, e di esplosivo sciolto o comunque imballato, si applicherà la formula d = K √C nella quale d, è la distanza minima tollerata espressa in metri, fra il locale contenente l'esplosivo e il fabbricato o centro abitato vicinori; C, è il quantitativo di esplosivo espresso in chilogrammi, (esclusi imballaggi, involucro e parti metalliche dei proiettili, ecc.) effettivamente esistente nel locale; K, è un coefficiente numerico dedotto dall'esperienza che dipende dalla natura e dal confezionamento dell'esplosivo, dalla costituzione del deposito e dalla natura e vulnerabilità del fabbricato o centro abitato da proteggere.

     I valori da assumere nei singoli casi, pel coefficiente di sicurezza K, sono quelli indicati nella tabella riportata al n. 2 del precedente cap. IV.

     L'applicazione di tale formula permetterà, caso per caso, di determinare il quantitativo massimo di esplosivo che può allogarsi in depositi già esistenti e di adottare la più conveniente distribuzione degli esplosivi e manufatti esplosivi in relazione allo spazio disponibile ed ai locali esistenti o da creare;

     b) è vietato di conservare in unico deposito, costituito da più locali o magazzini, (o in un deposito del tipo cruciforme - V. Tav. II), quantitativi di esplosivi maggiori alle 80 tonn. anche se racchiusi in proiettili ed alle 60 tonn. se trattasi di esplosivi di sensibilità analoga a quella dell'acido picrico. Ogni locale o magazzino non potrà contenere più di tonn. 20 di esplosivo nel primo caso e di 15 nel secondo.

     Le distanze così determinate, non potranno però mai essere inferiori, nel caso di depositi di proiettili, ai m. 200 se trattasi di proiettili di piccolo calibro, 300 se di medio calibro, 500 se di grosso calibro, salvo che - a giudizio della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili - la configurazione del terreno offra sufficiente protezione.

     Si intendono proiettili di piccolo calibro quelli fino a 105 mm. di diametro; di medio calibro quelli dal 120 al 210 compresi e di grosso calibro, quelli di diametro superiore.

     ESEMPIO ILLUSTRATIVO.

     Sia un deposito, terrapienato, contenente in complesso tonn. 30 di tritolo sciolto esso dovrà distare

m =

12 √30.000

= 1038

 

2

 

     da città e centri abitati importanti

m =

8 √30.000

= 692

 

2

 

     da opifici, gruppi di case, ecc;

m =

4 √30.000

= 346

 

2

 

     da ferrovie, case, ecc.

     Se trattasi di locali in cui si lavorano esplosivi (caricamento e scaricamento) la formula va applicata in base al quantitativo massimo di esplosivo che può trovarsi nel locale.

     E' conveniente suddividere in più baracche distinte e distanziate esplosivi e manufatti esplosivi, in modo da ridurre la pericolosità di ciascuna baracca e, di conseguenza, rendere più ristretta la distanza di sicurezza.

     Così, anziché riunire in una o poche cataste assai vicine i proiettili in arrivo, converrà scaglionarli in più cataste distanziate in modo che l'eventuale scoppio di una non determini, per influenza, quello delle altre.

     L'altezza delle cataste non deve superare m. 1,65.

     4. - La sicurezza interna dei cantieri deve tendere ai seguenti scopi:

     1) evitare che l'esplosione, che avvenisse in un reparto (deposito, blinda, caldaia, ecc.), possa propagarsi per influenza, determinando la distruzione di tutti o di gran parte degli esplosivi e manufatti esplosivi esistenti;

     2) proteggere, nel miglior modo possibile, il personale del reparto sinistrato e di quelli viciniori contro le conseguenze di un eventuale scoppio.

     Nello studio della protezione dei singoli reparti del cantiere occorre distinguere gli effetti prodotti dall'urto esplosivo da quelli dati da proiezione di schegge o rottami; i primi sono più da temersi nei locali dove sono ricoverate notevoli quantità di esplosivo sciolto (depositi, caldaie di fusione, ecc.); i secondi dove limitate quantità di esplosivo sono racchiuse in proiettili e cimentate da azioni meccaniche: i due effetti insieme si possono avere quando si tratti d notevoli masse di esplosivo racchiuse in proiettili (depositi proiettili carichi).

     Si danno in particolare le seguenti norme:

     a) Per evitare gli effetti della detonazione per influenza determinata dall'urto esplosivo è necessario che i singoli locali contenenti esplosivi siano fra loro distanziati in base alla natura e confezione dell'esplosivo ed al quantitativo massimo che può essere concentrato in un singolo locale.

     Si applica la formula d = K√ C in cui, al coefficiente K saranno attribuiti valori indicati alla lett. b) del n. 4 del precedente Cap. I o quelli indicati alla successiva lett. c) dello stesso n. 4, a seconda che trattasi di laboratori o di depositi di esplosivi.

     Tali coefficienti possono essere dimezzati quando i locali sono robustamente terrapienati, o quando esistano ostacoli naturali (contrafforti, ecc.) che si oppongano efficacemente al propagarsi dell'urto esplosivo.

 

     ESEMPI ILLUSTRATIVI.

     1° - Una baracca terrapienata, contenente 30 tonn. di tritolo, non costituisce un pericolo (ai soli fini della detonazione per influenza, perché l'esplosione eventuale produrrà gravi danni al fabbricato) per altra baracca contenente uguale o minor quantità di esplosivo distante m. 52. Infatti:

d =

0 ,60 √30.000

=

0,60 x 173

=

103,80

= 51,90

 

2

 

2

 

2

 

     2° - Un reparto di fusione tritolo avente caldaie della capacità di Kg. 400 ciascuna, collocate in celle separate da terrapieni, deve essere disposto in modo che le singole caldaie distino fra loro di almeno 6 metri e cioè:

m =

0 ,60 √400

=

0,60 x 20

= 6

 

2

 

2

 

     affinché lo scoppio di una non determini, per influenza, quello delle altre.

     E' però, a rilevarsi che, nel caso di esplosivi di lancio, il pericolo maggiore è dato dall'intenso calore che si svolge in caso d'incendio e dalle lunghissime fiamme.

     Converrà, quindi, distribuire le varie polveriere, sfruttando il terreno e tenendo conto della direzione del vento dominante, in modo da diminuire, per quanto possibile, tale pericolo;

     b) per evitare gli effetti di proiezione di schegge quando trattasi di limitate quantità di esplosivo (un proiettile di grosso calibro o medio calibro, o pochi proiettili di piccolo calibro), è indispensabile ricorrere alle blinde, eseguendo le operazioni più pericolose (dispolettamento, disogivamento, caricamento per compressione), in appositi locali nei quali i macchinari occorrenti siano manovrabili dall'esterno;

     c) notevole pericolo presentano, in caso di scoppio, proiettili carichi accumulati. Il raggio d'azione di schegge, rottami e proiettili inesplosi non è calcolabile con formule.

     Converrà, quindi, proteggersi dal pericolo, sfruttando - ove possibile - le forme del terreno, essendo, in questi casi, di mediocre efficacia i terrapieni artificiali, che, per ovvie ragioni, non possono tenersi elevati di quanto occorrerebbe per arrestare tutte le traiettorie di proiettili o frammenti lanciati in caso di scoppio; ricoverare i proiettili in baracche costituite con materiale non combustibile, ed evitare, in modo assoluto, che in esse o vicino ad esse possano accumularsi materiali atti a provocare od alimentare incendi (cumuli di imballaggi, stoppe e stracci, lubrificanti, vernici, ecc.).

     Nell'interno del cantiere, e soprattutto nei pressi ove si eseguono e operazioni di scaricamento e caricamento, non dovranno mai accumularsi proiettili carichi. Perciò, mentre i depositi per proiettili in arrivo ed in partenza debbono essere sistemati a conveniente distanza - come indicato nel precedente n. 3 - il movimento di afflusso e deflusso dei proiettili stessi dovrà essere regolato in modo che, nell'interno dei locali ove si eseguono le operazioni di dispolettamento, disogivamento, fresatura e caricamento per compressione, non vi siano mai proiettili in attesa di lavorazione. Quelli occorrenti per la continuità delle lavorazioni, debbono rimanere fuori da detti locali, all'esterno delle blinde, e, se in quantità notevole (centinaia per piccoli calibri, decine per medi e grossi calibri), occorre costituire uno o più depositi di sosta blindati (pareti protette come nei locali di dispolettamento) in prossimità delle celle anzidette, purché le pareti abbiano altezza tale (almeno m. 3) da arrestare - tenuto conto della piccola area che tali depositi di sosta debbono avere - la quasi totalità delle schegge che verrebbero proiettate in caso di scoppio.

     E' assolutamente vietato, nelle immediate vicinanze dei locali dove si caricano e scaricano proiettili o comunque si lavora su esplosivi, costituire cumuli o cataste di proiettili, anche se vuoti, che possano intralciare o rendere meno celere l'allontanamento degli operai in caso di sinistro.

     Tale norma va osservata anche se trattasi di cumuli di materiali di qualsiasi genere (casse, rottami, ecc.) o si accumulino, entro la zona racchiusa dai terrapieni o dalle blinde, o anche sopra i terrapieni stessi, materiali (ciottoli, rottami di ferro e simili) perché, in caso di scoppio, possono agire come proiettili.

     Proiettili fumogeni e proiettili incendiari.

     5. - I proiettili fumogeni e quelli incendiari devono essere conservati in appositi locali terrapienati e bene aereati. Detti locali o depositi non devono essere muniti di parafulmini e debbono distare almeno 100 metri da quelli contenenti munizioni ordinarie.

 

CAPITOLO IX

Costituzione di baracche, di celle blindate e di caldaie di fusione.

 

     1. - Le baracche debbono avere struttura solida, ma debbono risultare leggere, asciutte e possibilmente isotermiche.

     Possono essere costituire da pilastri e da semplici cortine di laterizi forati su due teste, o da blocchetti cavi di cemento, e devono avere il pavimento sopraelevato cm. 30 sul piano di campagna, ma ad esso raccordato negli ingressi, su sottofondo di calcestruzzo o sottostante vespaio.

     L'armatura può essere costituita da incavallature miste di ferro e legno ignifugato, ed l soffitto dev'essere di struttura leggera.

     Le porte ad entrambe le testate e le finestre, non vetrate, situate lungo le pareti longitudinali (una per ogni campata) debbono aprirsi verso l'esterno.

     Lungo il margine inferiore delle pareti, a 20 cm. dal pavimento, devono essere disposti vani di aereazione con canne di ventilazione ed i vani predetti devono essere muniti di sportelli metallici per poterli chiudere nei periodi di pioggia, umidità o forti calori, e di rete metallica (V. Tav. III).

     2. - Le celle blindate hanno lo scopo di garantire l'incolumità del personale adibito al dispolettamento o dal disinnescamento dei proiettili, e di evitare la proiezione delle schegge all'intorno in caso di accidentale scoppio.

     Le operazioni sopra ricordate debbono essere compiute dall'esterno, mediante apposito congegno da maneggiarsi sempre all'esterno dalla parte della cella.

     La cella deve avere le seguenti caratteristiche:

     a) dimensioni proporzionate al calibro massimo dei proiettili da manipolare;

     b) ingresso a baionetta, possibilmente doppio;

     c) pareti, pavimento e soffitto rivestiti da robusti panconi di legno di essenza forte ed ignifugati;

     d) protezione laterale e superiore costituita da non meno di due metri di terra. Tale spessore deve essere proporzionato al calibro dei proiettili da manipolarsi.

     Le celle di tipo permanente possono essere di struttura cementizia armata o di legno; quelle occasionali o temporanee, possono invece essere costituite da murate di robuste casse riempite di terra o di sabbia (V. Tav. IV).

     3. - Gli spessori delle traverse per le caldaie o tini di fusione degli esplosivi, devono essere in relazione alla quantità dell'esplosivo che si deve fondere; tali spessori possono essere di 3 a 4 metri per caldaie che contengano da 100 a 200 chili di esplosivo tipo tritolo.

 

CAPITOLO X

Sicurezza contro gli incendi.

 

     1. - Se il cantiere ha carattere permanente, deve essere dotato di adatta distribuzione di idranti in modo da potere, in qualunque punto, disporre di getti d'acqua aventi almeno una pressione utile di quattro atmosfere alla lancia.

     Se ha carattere occasionale, tale rete potrà essere sostituita da pompe da incendio, sia montate su automezzi che trasportabili a mano, di numero e potenzialità sufficienti a giudizio del competente comandante dei Vigili del Fuoco, in base all'ampiezza del cantiere.

     Inoltre, tutti i cantieri, sia permanenti che occasionali, come pure le fabbriche di esplosivi in genere, debbono avere una congrua dotazione di estintori di tipo moderno, tenuti sempre in perfetta efficienza e protetti, nella stagione invernale, in modo da evitare il mancato funzionamento per congelazione del liquido.

     Nelle immediate vicinanze, presso le uscite normali e di sicurezza, dei locali ove per le lavorazioni che vi si compiono, è possibile si verifichi una improvvisa fiammata che incendi gli abiti degli operai, debbono disporsi docce automatiche o, almeno, ampie vasche contenenti acqua e, accanto, secchi e secchielli per facilitare lo spegnimento degli abiti stessi.

     Negli spiazzi erbosi dei cantieri e degli stabilimenti debbono essere disposti mucchi di sabbia e badili per spegnere prontamente un eventuale principio di incendio.

     Se, nell'interno degli opifici, vi sono terreni adibiti a coltivazione, deve darsi la preferenza alle piante che, per loro natura, non sono suscettibili di trasmettere il fuoco facilmente (alberi fruttiferi, ortaggi, mais, ecc.).

     L'erba deve essere mantenuta sempre verde mediante innaffiamenti frequenti e tagli periodici.

 

     Sicurezza contro scariche elettriche atmosferiche.

     2. - Valgono, in generale, le norme di cui al successivo allegato D.

     Nell'applicazione di tali norme si terrà, però, conto dell'effettiva entità del pericolo, e ciò sia in relazione alla zona in cui risiede l'opificio, più o meno esposto a scariche elettriche, sia alla entità o tipo dell'esplosivo ricoverato o esistente in ciascun locale.

     Norme speciali potranno, caso per caso, essere applicate a cantieri occasionali, creati per temporanee esigenze.

     Di massima si cercherà di utilizzare la costituzione stessa della baracca per la protezione contro le scariche elettriche, mettendo a terra, con adatte condutture le coperture in lamiera.

     Cataste di proiettili, anche carichi, non è necessario siano collegate a terra; occorrerà, però,

     che esse siano disposte a conveniente distanza (non minore di m. 20) da linee elettriche, anche se a basso potenziale, e che sul probabile percorso di scariche elettriche partenti dalle condutture stesse e dirette alle cataste non siano disposti esplosivi di qualsiasi natura.

     Particolare cura si avrà nel collegare alla terra i macchinari in cui esplosivi allo stato polverulento o di fine granitura, specialmente se allo stato secco (se non grafitati), sono soggetti a setacciamenti o maneggi tali da produrre mutuo strofinio (essiccatori per nitrocellulose e gallette di nitrocellulosa con nitroglicerina, botti lisciatrici, setacci ed imbuti mescolatoi per esplosivi secchi, ecc.).

 

     Sicurezza contro azioni dall'esterno.

     3. - I cantieri, le fabbriche ed i depositi di esplosivi debbono essere protetti da una recinzione continua e di accertata efficacia (rete metallica alta m. 2,50 o muro non scalabile).

     Tale recinzione deve essere disposta a non meno di metri 40, riducibili a 20 se esistano ostacoli naturali od artificiali, dai locali contenenti esplosivi e materiali infiammabili, tenendo conto, caso per caso, della forma del terreno (alture, dominanti, fiumi e fossati, zona di accesso aperta e sgombra di ostacoli oppure macchiosa o boscosa, ecc.).

     Lungo la recinzione, all'esterno, oppure all'interno dell'opificio, a seconda della praticabilità del terreno e della convenienza, deve esistere un cammino di ronda.

     La linea di recinzione deve essere dotata di un sistema di illuminazione sufficiente e lungo di essa, e nel caso di opifici di ampiezza rilevante, debbono esistere stazioni di segnalazione.

     I cantieri e le fabbriche, che volessero adottare la protezione per segnalazione con raggi infrarossi, dovranno dimostrare la perfetta efficienza del sistema il quale dovrà essere controllato ogni sei mesi od anche più di frequente saltuariamente, se ritenuto necessario, dalla Commissione tecnica provinciale.

     Il personale di ronda deve disporre di lantere elettriche a mano di sufficiente intensità.

     E' vietato l'impiego di lanterne comuni e di qualsiasi altro mezzo d'illuminazione a fiamma.

 

CAPITOLO XI

 

     Lavoro notturno [154] .

     1. - Il lavoro notturno di cui all'art. 105 del regolamento di pubblica sicurezza può essere autorizzato nelle fabbriche di esplosivi e manufatti esplosivi, limitatamente ai procedimenti di lavorazione che debbono essere condotti necessariamente in ciclo continuo ed a quelli che consentano, per l'adozione di particolari mezzi o sistemi operativi e di controllo, una riduzione del rischio connaturato alle lavorazioni medesime senza divario del rischio stesso rispetto alle attività diurne. [155]

     2. - Il lavoro notturno non è comunque consentito nei procedimenti di fabbricazione e di manipolazione di polvere nera, di miscele pirotecniche e per la fabbricazione di oggetti esplodenti in genere della IV e della V categoria, né per operazioni di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili od altri manufatti esplosivi di recupero nei cantieri di scaricamento civili. [156]

     3. - Nei locali autorizzati al lavoro notturno le operazioni di trasferimento di esplosivi e dei manufatti esplosivi da e per i depositi di fabbrica di cui all'art. 5 f. del capitolo 1° devono essere eseguite esclusivamente nelle ore diurne. [157]

     4. - Le autorizzazioni possono essere:

     a) permanenti quando il lavoro notturno si inquadra nella tecnica stesa del procedimento adottato, fatti salvi frequenti controlli delle condizioni di sicurezza da parte della commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Siffatte autorizzazioni devono essere immediatamente sospese e saranno revocate quando le condizioni di sicurezza non risultino più adeguate;

     b) temporanee quando il lavoro notturno è determinato da motivi contingenti dei quali gli interessati devono comprovare la assoluta necessità con idonea documentazione, producendo anche le dichiarazioni delle altre amministrazioni dello Stato eventualmente interessate. [158]

     5. - Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di deroga al divieto di lavoro notturno il titolare della licenza di fabbricazione di esplosivi o manufatti esplosivi deve presentare domanda in carta legale al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, e la documentazione tecnica dalla quale risultino i motivi posti a fondamento della richiesta con una dettagliata descrizione delle misure e degli accorgimenti che si intendono adottare nella esecuzione del lavoro per salvaguardare la sicurezza pubblica e la incolumità del personale lavorante.

     Sull'istanza il Ministero decide previo accertamento dell'osservanza anche delle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sentito al riguardo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili a norma dell'art. 86 del regolamento di pubblica sicurezza. [159]

 

     Igiene e sicurezza degli operai.

     1. - Gli stabilimenti ed i cantieri debbono disporre di un posto di pronto soccorso, dotato di qualche letto, di barelle a mano e, possibilmente, di almeno una barella montata su ruote pel pronto trasporto di feriti.

     2. - Ogni reparto della fabbrica o del cantiere deve disporre di almeno una cassetta di pronto soccorso che dovrà essere sempre tenuta in piena efficienza.

     E' necessario che nello stabilimento o nel cantiere vi sia, tra il personale maschile, e quello femminile, ove sono impiegate operaie, qualcuno che abbia frequentato un corso di pronto soccorso e che ne abbia ottenuto il diploma.

     3. - Il servizio sanitario dell'opificio deve essere affidato ad un medico che, pur non avendo obbligo di permanere nell'opificio stesso, deve risiedere nelle vicinanze in modo da essere sempre reperibile.

     In caso di assenza dovrà farsi sostituire da altro sanitario informando tempestivamente la direzione dello stabilimento o del cantiere.

     Inoltre gli opifici stessi debbono essere collegati telefonicamente con almeno due recapiti di medici residenti nelle vicinanze e debbono disporre di automezzo sia per far più sollecitamente pervenire il medico all'opificio, sia per trasportare, eventualmente, l'infortunato all'ospedale viciniore.

     Il nome ed il recapito di detti medici deve essere affisso in portineria, e nell'ufficio della direzione.

     4. - A tutti gli operai addetti al maneggio degli esplosivi nitroderivati aromatici deve essere giornalmente distribuita, a cura della direzione, una razione di latte (1/4 di litro) solo o aromatizzato con caffè o cacao.

     Coloro che lavorano esplosivi contenenti nitroglicerina (balistiti, dinamiti, ecc.), debbono avere, oltre ala razione di latte, una razione di caffè (15 grammi) convenientemente inzuccherato.

     La direzione deve, con opportuna sorveglianza, assicurarsi che tali razioni di latte e caffè siano effettivamente consumate dagli operai, e non asportate dallo stabilimento o cedute ad altri.

     5. - Gli operai addetti al maneggio degli esplosivi debbono avere indumenti di lavoro completi, comprese le calzature senza chiodi, da indossare prima di avere accesso nelle officine. Tali indumenti debbono, a cura della direzione, essere lavati o rinnovati con sufficiente frequenza.

     Coloro che, per lo speciale lavoro (fresatura di cariche di scoppio, maneggio di esplosivi polverulenti, ecc.) sono soggetti a respirare pulviscoli, debbono essere muniti di apposita maschera a protezione della bocca e del naso.

     In casi particolari potrà essere imposto anche l'uso di maschere a completa protezione del viso, di occhiali, di guanti, ecc.

     6. - Fuori dalle officine, in località adatte e protette dalla pioggia, debbono essere disposti in numero sufficiente, lavatoi dove gli operai debbono recarsi prima di consumare il cibo, nelle soste di lavoro e prima di abbandonare l'opificio. Tali lavatoi debbono disporre di sapone e di spazzole per la pulizia delle unghie.

     7. - Appositi cartelli, affissi alle pareti nelle varie officine, debbono, oltre alle indicazioni

     delle norme prudenziali occorrenti nel maneggio degli esplosivi, recare richiami sulla necessità della pulizia personale per evitare forme di avvelenamento cronico.

     8. - Tutti i locali, ove si maneggiano esplosivi, debbono essere puliti giornalmente, od anche più spesso ove occorra, con getti d'acqua e scope. Le spazzature non debbono essere accumulate nell'interno dell'opificio, ma, di volta in volta, portate in località adatta e abbastanza lontana per essere ivi bruciate.

     9. - Il medico incaricato del servizio sanitario dell'opificio deve tenersi al corrente dello stato di salute degli operai, visitandoli almeno una volta l'anno (più di frequente quelli che mostrassero segni di deperimento organico) e segnalare alla direzione coloro che si mostrassero non idonei, o meno idonei, al compito loro affidato.

 

CAPITOLO XII

Sistemazione di locali adibiti ad uffici, abitazioni, ecc.

dipendenti dallo stabilimento o dal cantiere.

 

     1. - Nell'interno degli stabilimenti o dei cantieri non possono esistere che gli uffici del personale direttivo addetto alle lavorazioni.

     Gli altri uffici, ai quali possono o debbono avere accesso anche persone estranee e le abitazioni del personale direttivo o di custodia debbono sempre essere dislocati fuori dal recinto dell'opificio.

     2. - L'ubicazione degli uffici esterni, abitazioni delle famiglie dei custodi e delle guardie giurate, dei corpi di guardia, ecc., deve essere tale da garantire almeno contro i danni gravi.

     3. - Gli uffici esterni e le abitazioni del personale addetto all'opificio devono essere ubicati

     in modo che fra essi ed i locali contenenti esplosivi siano, possibilmente rapposti magazzini di materiali inerti e officine puramente meccaniche.

     4. - I depositi devono essere situati nei punti più riparati del cantiere o della fabbrica, sfruttando sagacemente il terreno o erigendo, se necessario, terrapieni di protezione a ridosso dei locali da difendere; ciò, specialmente, quando trattisi di locali piccoli, come corpi di guardia, abitazione custodi, ecc.

     5. - I locali di temporanea sosta degli operai, come refettori, lavatoi, ecc. quando non sia possibile costruirli fuori dall'opificio, si debbono situare al riparo dei reparti pericolosi e dalle baracche contenenti esplosivi o proiettili carichi e, se necessario, debbono essere protetti con terrapieni limitati al lato od ai lati esposti.

 

CAPITOLO XIII

Disposizioni finali e transitorie.

 

     1. - Per l'impianto e l'esercizio dei cantieri valgono pure le altre prescrizioni, d'indole

     generale, stabilite nei capitoli precedenti del presente Allegato.

     2. - Gli stabilimenti, le fabbriche, i depositi di esplosivi ed i cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili già esistenti, possono rimanere in esercizio nello stato in cui si trovano, non trascurando tuttavia di apportare in essi, nei limiti del possibile, le migliorie stabilite dalle presenti norme.

     Dovranno però essere al più presto attuate le provvidenze prescritte contro gli incendi.

     In caso di importanti trasformazioni o radicali modificazioni nei reparti esistenti, dovranno essere osservate le prescrizioni del presente Allegato.

     3. - La direzione tecnica degli stabilimenti, delle fabbriche di esplosivi e dei cantieri deve essere affidata a personale laureato in chimica o ingegneria chimica o ingegneria industriale, personale che è tenuto responsabile del buon andamento della fabbricazione e della conservazione degli esplosivi. E' fatta eccezione per le fabbriche esclusive di polvere nera e di fuochi artificiali qualora non impieghino rispettivamente un numero di operai superiore a 24 e 12.

     Alla direzione dei cantieri in esercizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, può essere conservato il personale che non sia in possesso dei titoli di cui sopra, purché, a giudizio del Ministero dell'Interno, sentita la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, sia ritenuto, per la sua speciale capacità tecnica, idoneo alla direzione stessa.

 

 

Allegato C

 

CAPITOLO I

Licenze di trasporto (art. 83 del Regol.).

 

     1. - Le licenze per il trasporto degli esplosivi di qualsiasi categoria, sono rilasciate in calce agli avvisi di spedizione" e sono, salvo il caso d'uso esenti da tassa di bollo perché rientrano fra gli atti di cui all'art. 156 della tariffa A annessa al T.U. della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135. Tale esenzione spetta agli atti in parola, per la loro speciale natura e, quindi, essi possono goderla in ogni caso, anche se trattasi di licenze permanenti.

     Le suddette licenze sono però soggette al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.

     2. - Gli avvisi di spedizione" debbono essere presentati in duplice esemplare dei quali, uno resterà in atti presso l'Ufficio di P.S. che rilascia la licenza di trasporto, l'altro, debitamente completato nel modo anzidetto sarà restituito all'interessato ed accompagnerà gli esplosivi durante il trasporto, sino al luogo di destinazione.

     Nelle licenze di trasporto dev'essere fatta menzione dell'ottenuto “nulla osta" dell'autorità di P.S. del luogo in cui gli esplosivi sono destinati, nonché dell'autorizzazione Ministeriale qualora trattasi di esplosivi contemplati nell'art. 46 della legge di P.S.

     3. - Non si possono trasportare esplosivi della 1 categoria in quantità superiore a netto Kg. 5, od artifici in quantità superiore a Kg. 25 di peso lordo - escluso l'imballaggio -, né cartucce cariche della 5 categoria per fucile da caccia in numero superiore a millecinquecento senza licenza di trasporto rilasciata dal prefetto.

     4. - Si possono concedere licenze permanenti di trasporto per esplosivi di I, II, III, IV e V categoria in conformità dell'art. 51 della legge, quando sia il mittente che il destinatario risultino provvisti di licenza di deposito di fabbrica o di deposito di vendita.

     La licenza permanente ha validità di un anno e abilita a più trasporti per il periodo della sua validità [160] .

     5. - Pel trasporto di polveri da caccia o di polveri da mina in quantità non superiore a 200 Kg., la licenza può essere rilasciata anche senza nulla osta dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di destinazione.

     6. - Nelle licenze permanenti per trasporti periodici o continuativi di esplosivi delle categorie I, IV e V, gruppo A e gruppo C (a scopo di rifornimento degli esercizi di vendita) delle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validità della licenza stessa; periodo che non deve protrarsi oltre l'anno solare, salve le successive rinnovazioni. Quando la domanda di rinnovo sia stata presentata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità, la licenza si intende comunque prorogata fino al momento del rilascio del provvedimento di rinnovo, salvo che nel frattempo sia stato adottato un provvedimento di diniego della medesima domanda [161].

     Quando si tratti invece di rifornimento di qualsivoglia esplosivo di altre categorie dai depositi di fabbrica e dai depositi di vendita a depositi di consumo o giornalieri autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, la licenza permanente di trasporto può avere la validità massima di tre mesi, salve le successive rinnovazioni [162].

     La validità della licenza per il trasporto di esplosivi da depositi di fabbrica e di vendita a depositi di consumo o giornalieri; autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, non potrà comunque eccedere il termine presumibile del lavoro per il quale fu rilasciata la licenza di deposito di consumo temporaneo o giornaliero.

     Dei singoli trasporti riguardanti i rifornimenti dei depositi di fabbrica o di vendita di esplosivi di 2ª e 3ª categoria, il titolare della licenza del deposito di partenza deve dare avviso al questore almeno due giorni prima di ogni viaggio.

     Con unico avviso possono essere notificati uno o più trasporti.

     L'avviso, da compilare in carta semplice e in duplice copia, può essere presentato in questura o all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando stazione carabinieri.

     Al presentatore, al momento della notificazione, sarà restituita una copia dell'avviso con il timbro dell'ufficio, per ricevuta.

     Degli avvisi presentati gli uffici di pubblica sicurezza od i comandi stazione carabinieri

     informeranno immediatamente la questura o le questure competenti per territorio per gli eventuali, ulteriori provvedimenti.

     Nel silenzio dell'autorità di pubblica sicurezza il nulla osta deve ritenersi acquisito e si può dare corso alla spedizione.

     In relazione a situazioni particolari o di emergenza il questore può non prendere atto dell'avviso o dettare specifiche prescrizioni oltre quelle già eventualmente imposte con la licenza a salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità secondo le disposizioni di cui al seguente punto 7).

     Il titolare della licenza del deposito di partenza, quando si tratta di esplosivi di 2ª e 3ª categoria, deve dare comunicazione al questore di ogni variazione al programma della spedizione con le modalità stabilite per l'avviso di trasporto [163] .

     7. - L'autorità che rilascia la licenza prescrive le cautele necessarie a garantire la incolumità pubblica, in conformità alle disposizioni contenute nei capitoli seguenti.

 

Capitolo II

(Norme generali da osservarsi per il trasporto di esplosivi) [164]

 

     Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada "A.D.R.”, per ferrovia "R.I.D.”, per via aerea "I.C.A.O.”, per mare "I.M.O.” e nelle acque interne "ADNR.

 

 

Allegato D

Norme per la protezionecontro le scariche elettriche atmosferiche, degli edifici

e costruzioni in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze

facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni,

oppure sostanze esplosive, (art. 83 del Regol.).

 

PARTE I

SOSTANZE FACILMENTE INFIAMMABILI

E CAPACI DI DAR LUOGO AD ESPLOSIONI.

 

     § 1 - Classificazione degli edifici.

     Ai fini della protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, gli edifici e le costruzioni attinenti alla lavorazione, manipolazione e conservazione di sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, sono classificati come segue:

     1) - edifici e costruzioni destinati completamente ad uso di ufficio e servizi accessori (produzione o trasformazione di energia elettrica, ad esempio) ed a scopo di ricerche od esperienze e che, non contenendo (o solo in minime quantità) le sostanze pericolose, non offrono per loro natura alcun pericolo speciale di incendio o esplosione;

     2) - edifici e costruzioni destinati alla lavorazione e conservazione di oggetti e sostanze che, pur essendo attinenti alla industria od al commercio delle sostanze pericolose, non siano, per loro natura e per lo stato in cui si trovano, né facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, né esplosive;

     3) - edifici e costruzioni destinati, in tutto od in parte, alla lavorazione o manipolazione di sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni;

     4) - edifici e costruzioni (serbatoi, recipienti) destinati in tutto od in parte a contenere, a scopo di conservazione, lavorazione o manipolazione, sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni. Quest'ultima categoria si suddivide ancora in serbatoi interamente metallici all'aperto interrati e fuori terra (parzialmente o totalmente); serbatoi non interamente metallici all'aperto; ed edifici (o costruzioni) contenenti serbatoi di deposito o merce imballata.

     Per gli edifici e costruzioni di cui ai nn. 1) e 2), non occorrono, ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche, precauzioni diverse da quelle consigliabili (tenuto conto della località e della grandezza dei fabbricati) per edifici industriali, in genere. Quando però detti edifici si trovano nelle vicinanze di quelli indicati ai nn. 3) e 4), è da tenere presente la possibilità di propagazione di incendi dagli uni agli altri, possibilità tanto maggiore quanto minori sono le distanze. Se queste distanze scendono al di sotto di una trentina di metri, è consigliabile ogni precauzione atta a ridurre i pericoli di incendio, e la gravità delle loro conseguenze (riduzione, ad es., nelle nuove costruzioni, dell'uso di materiali infiammabili, come il legno, specie per le strutture portanti principali dell'edificio) e ad assicurare un servizio di spegnimento pronto ed efficace.

 

     § 2. - Edifici nei quali si lavorano o si manipolano sostanze facilmente infiammabili (n. 3 del paragr. 1).

     Gli edifici e le costruzioni in cui si lavorano o si manipolano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, vanno protette dalle scariche atmosferiche con parafulmini a schermo reticolare" (od a gabbia di Faraday") secondo le modalità precisate nella Appendice tecnica".

     Ove si tratti di impianti fatti all'aperto e le sostanze infiammabili siano contenute entro apparecchi, recipienti, tubi od altro, completamente metallici e chiusi, è sufficiente la messa a terra di tutti gli apparecchi (o recipienti, o tubi), da fare con gli stessi criteri prescritti per la messa a terra degli schermi di protezione degli edifici. La messa a terra, anziché essere individuale per ogni elemento dell'impianto, potrà anche ottenersi provvedendo al sicuro collegamento elettrico di tutte le parti di ciascun impianto (ove questo collegamento non sia già assicurato dalle tubazioni o strutture metalliche esistenti) e mettendo a terra l'insieme per mezzo di spandenti, in numero (mai inferiore a due) eguale a quello che le norme prescriverebbero per un edificio coprente la stessa area occupata dall'impianto (compresi in questa area gli spazi che separano le varie parti dell'impianto). Se qualcuno degli apparecchi e dei recipienti o delle tubazioni presentasse delle aperture, queste andrebbero chiuse da reti metalliche elettricamente collegate alla massa dell'impianto; se poi da queste aperture fosse frequente o probabile l'uscita di aeriformi facilmente infiammabili, alla rete di cui sopra ne andrebbe aggiunta, verso l'interno dell'apertura, una seconda (“tagliafiamma"), ad una distanza non minore del diametro dell'apertura e collegata anch'essa colla massa dell'impianto. Se qualche parte o qualcuno degli apparecchi non è metallico, andrà protetto con uno schermo reticolato, del tipo di quelli usati per la protezione degli edifici, collegato colla parte metallica residua dell'impianto; le dimensioni dello schermo e quelle delle maglie andranno fissate in modo che, pur non ostacolando il funzionamento dell'impianto, la distanza fra la parte da proteggere ed il reticolato non sia inferiore al lato del quadrato equivalente all'area delle maglie.

 

     § 3. - Serbatoi o recipienti interamente metallici, all'aperto (n. 4 del paragr. 1).

     A) - Quando la sostanza infiammabile sia contenuta a scopo di conservazione lavorazione o manipolazione entro serbatoi o recipienti metallici, chiusi, totalmente o parzialmente fuori terra, situati all'aperto (compresi i gasometri), è sufficiente:

     a) provvedere, ove occorre, ad assicurare il buon collegamento elettrico fra tutte le parti metalliche, fisse e mobili, del serbatoio e le masse metalliche che eventualmente si trovino nelle immediate adiacenze;

     b) alla messa a terra dell'insieme, mediante un numero di spandenti variabili a seconda della grandezza del serbatoio e mai inferiori a due, a meno che il serbatoio abbia una capacità inferiore ai 200 mc., nel qual caso sarà sufficiente un solo spandente.

     Nei riguardi del punto a), il collegamento potrà ritenersi senz'altro sicuro fra tutte le parti saldate, oppure chiodate o bullonate senza interposizione di sostanze non conduttrici. Negli altri casi, il collegamento potrà ritenersi soddisfacente ove sia effettuato mediante conduttori o funi metalliche (od anche catene metalliche) solidamente fissate alle parti e di sezione non minore di 50 mmq., complessivamente; altrimenti, dovrà essere completato in modo adatto a ciascun caso particolare e sino a soddisfare la condizione precedente.

     Ove il serbatoio, il gasometro o qualcuna delle tubazioni collegate, abbia delle aperture,esse dovranno essere chiuse da reti metalliche tagliafiamma collegate elettricamente col resto del serbatoio.

     Se il serbatoio ha superiormente una ringhiera metallica (od altre strutture metalliche, in genere) occorrerà, ove non sia già fatto, assicurare il suo collegamento elettrico, in più punti col resto del serbatoio.

     Ai fini della protezione dalle scariche atmosferiche non è generalmente necessaria nessuna aggiunta alla parte superiore del serbatoio tutte le volte, come è generalmente il caso, ch'essa sia in lamiera di sufficiente spessore (qualche millimetro); in particolare, non è consigliabile, sebbene non possa generalmente dirsi pericolosa, l'aggiunta di aste verticali, terminanti o no con fiocchi metallici. Piuttosto, ove la mole del serbatoio, la sua altezza fuori terra, la natura dell'infiammabile conservato o la frequenza nella regione di temporali accompagnati da scariche elettriche facciano desiderare maggiori precauzioni protettive, è consigliabile la sistemazione, al disopra del tetto metallico del serbatoio, di una adatta rete di conduttori come quelli adoperati per la protezione degli edifici, a maglie aventi il lato medio di grandezza non superiore alla distanza che separa la rete dal tetto. Questa rete andrebbe collegata elettricamente, in più punti, con la massa metallica del serbatoio e con le prese di terra.

     Quanto al punto b), se si tratta di serbatoi parzialmente interrati, gli spandenti per la messa a terra potranno essere omessi soltanto quando le misure indichino che la naturale messa a terra del serbatoio sia sicuramente e permanentemente buona (che, cioè, la sua resistenza di terra sia non maggiore di quella richiesta per le prese di terra usuali) anche in giornate di tempo asciutto.

     I provvedimenti di cui ai punti a) e b) dovranno essere attuati anche quando nelle immediate adiacenze (oppure al di sopra) dei serbatoi, si trovino delle linee elettriche aeree e simili; le quali, per altro, saranno escluse dal collegamento con la massa dei serbatoi.

     B) - Per i serbatoi metallici (all'aperto) interrati, ma col passo d'uomo, la torretta di manovra, ecc. affioranti al livello del suolo, basterà controllare che la loro naturale messa a terra, sia permanentemente buona (che la loro resistenza di terra, sia non maggiore di quella richiesta per le prese di terra usuali), anche in giornate di tempo asciutto. Se questo non fosse il caso, o per la natura del terreno, o per particolari costruttivi di sistemazione del serbatoio (rivestimenti di cemento, di calcestruzzo, od altro) basterebbe provvedere alla messa a terra del serbatoio mediante una ”terra" supplementare costituita da almeno unospandente affondato sino a sufficiente profondità, od una”terra di capacità".

     C) - Quando il serbatoio sia completamente e permanentemente interrato in terreno ordinario, non troppo asciutto (coltivabile od argilloso) e sia ricoperto ovunque da almeno qualche decimetro di terreno, non occorrerà in generale nessuna precauzione.

     Solo per i serbatoi situati in zone nelle quali le scariche elettriche siano frequenti ed in terreni dei quali sia dubbia la conduttività (terreni molto asciutti, sabbiosi, ghiaiosi e rocciosi), oppure costruiti con modalità (casse di isolamento in cemento, ecc.) che lascino dubitare del loro collegamento elettrico col suolo, sarà necessario controllare la loro effettiva naturale messa a terra, e, nel caso che la resistenza di terra si riveli maggiore di quella richiesta nelle prese ordinarie (si vegga l'Appendice tecnica) provvedere come nel caso B) dei serbatoi affioranti.

 

     $ 4 - Serbatoi o recipienti non interamente metallici, all'aperto (n. 4 del paragr. 1).

     Quando il serbatoio o il recipiente della sostanza infiammabile sia costruito in tutto od in parte con materiale elettricamente non conduttore, dovrà provvedersi alla protezione del serbatoio (oppure dell'edificio in cui esso si trovi) dalle scariche atmosferiche con parafulmini a schermo reticolare e con le stesse norme (paragr. 2) che valgono per gli edifici e le costruzioni in cui si lavorano o manipolano le sostanze infiammabili.

     Nel caso, tuttavia, in cui solo una piccola parte del serbatoio fosse di materiale non conduttore, ed il resto fosse metallico, potrà provvedersi con le norme già indicate per i serbatoi interamente metallici, purché la parte non conduttrice venga protetta con un reticolato metallico collegato elettricamente col resto del serbatoio, analogamente a quanto è stato prescritto (paragr. 2) nei riguardi degli impianti non interamente metallici di lavorazione all'aperto.

     Per le eventuali aperture del serbatoio valgono le stesse prescrizioni già date per i serbatoi metallici.

 

     § 5 - Edifici e costruzioni contenenti serbatoi di deposito o merce imballata (n. 4 del paragr. 1).

     Attesa la diversa probabilità, per gli edifici, di essere colpiti dalle scariche atmosferiche, a seconda che facciano parte di importanti agglomerazioni edilizie, o ne siano fuori, ed attesa la diversa gravità dei relativi pericoli a seconda di ciò che l'edificio contiene, ed in relazione alla differente frequenza delle scariche, occorre distinguere da caso a caso.

     Quando si tratti di edifici contenenti dei serbatoi del tipo di quelli considerati ai paragrafi 3-4, è necessario provvedere alla protezione di ciascun serbatoio come se si trovasse all'aperto, oppure provvedere alla protezione dell'edificio o costruzione, come al paragrafo 2.

     Quando si tratti di depositi importanti di merce imballata in recipienti di lamiera metallica

     sottile, e situata in costruzioni isolate e distanti da grandi agglomerazioni edilizie, è pure necessario provvedere alla protezione dell'edificio con il sistema a schermo reticolare.

     Nel caso, invece, dei piccoli depositi che la legge consente nelle città, quando siano situati in qualcuno dei locali inferiori di costruzioni facenti parte di importanti agglomerazioni edilizie, in regioni non specialmente soggette a violenti temporali, non sarà necessaria alcuna speciale protezione.

     In ogni caso, occorrerà che i locali di deposito siano sicuramente ventilati, provvedendo, ove occorra, all'impianto di adatte canne di ventilazione, in materiale non conduttore (muratura, cemento, ecc.), oppure aprendo nelle pareti degli sfiatatoi od aereatori (in basso ed in alto). Specialmente abbondante dovrà essere la ventilazione nei locali ove possano essere compiute, anche soltanto occasionalmente, operazioni di travaso di liquidi infiammabili, facilmente evaporabili e capaci di dar luogo ad esplosioni; ove la superficie complessiva delle aperture (porte e finestre) di comunicazione libera con l'esterno non raggiunga, in totale, un quindicesimo della somma delle superficie di tutte le pareti del locale, inclusi pavimento e soffitto, bisognerà aumentare la superficie delle accennate aperture, o provvedere ad una adeguata ventilazione artificiale di sussidio; e se, per attuarla, si ricorresse a ventilatori elettrici aspiranti, i relativi motorini dovranno essere del tipo chiuso.

     Nelle operazioni di travaso, fra un recipiente metallico ed un altro, di liquidi non conduttori, è sempre consigliabile (ed è necessario nel caso di travasi di qualche importanza, o di sostanze facilmente infiammabili) curare il collegamento elettrico dei due recipienti (mediante, ad es., una catenella metallica, od altro) sia fra di loro, sia con la terra.

 

PARTE II

SOSTANZE ESPLOSIVE.

 

     § 6 - Classificazione degli edifici

     Ai fini della protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, gli edifici e le costruzioni attinenti alla lavorazione, manipolazione e conservazione delle sostanze esplosive, sono classificati nelle stesse quattro categorie considerate nel paragrafo I nei riguardi delle sostanze infiammabili.

     Per gli edifici simili a quelli indicati ai nn. 1) e 2) del paragr. 1 valgono ancora le avvertenze contenute nella fine del paragrafo stesso.

 

     § 7 - Edifici e costruzioni nei quali si lavorano o si manipolano sostanze esplosive (n. 3 di cui al paragr. 6 ed 1).

     Gli edifici e le costruzioni in cui si lavorano o si manipolano sostanze esplosive, in genere, vano protetti dalle scariche atmosferiche con parafulmini del tipo detto a schermo reticolare" (od a gabbia di Faraday"), secondo le modalità precisate dalla Appendice tecnica".

     Ai fini che qui interessano, non è considerato come manipolazione" il confezionamento di cartucce che viene fatto negli esercizi di minuta vendita.

 

     § 8 - Edifici e costruzioni contenenti depositi di sostanze esplosive (n. 4 dei paragr. 6 e 1).

     Con riferimento alla classificazione dei depositi di sostanze esplosive, contenuta nel precedente Allegato B, dovranno essere protetti dalle scariche atmosferiche, secondo le norme precisate nell'Appendice tecnica, tutti i depositi così detti di fabbrica di vendita e di consumo (permanenti o temporanei) e quelli dei cantieri di scaricamento e caricamento proiettili; e dovranno pure essere protetti nello stesso modo quei magazzini o depositi giornalieri, che si trovino in località particolarmente soggette a temporali accompagnati da scariche elettriche.

     Sono tuttavia esenti, di regola, dall'obbligo della protezione:

     a) i depositi di consumo diretto (tanto più e di carattere temporaneo), di cui al n. 5 del Capitolo IV, del precedente Allegato B, destinati a contenere non più di 200 Kg. di esplosivi, purché isolati o in posizione tale per cui, in caso di scoppio, non possano presumibilmente arrecare danni importanti;

     b) i magazzini o depositi giornalieri in località non particolarmente soggette a scariche elettriche atmosferiche;

     c) i depositi smontabili di esplosivi destinati all'agricoltura;

     d) i piccoli depositi esistenti presso le minute rivendite.

 

PARTE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

 

     Gli impianti di protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, negli stabilimenti e depositi di nuova costruzione, devono essere fatti secondo le presenti Norme tecniche e la”Appendice tecnica" allegata.

     Gli impianti negli stabilimenti e depositi già esistenti alla data della pubblicazione del presente regolamento, dovranno a mano a mano essere visitati dalle Autorità competenti, approfittando dell'occasione di visite che si debbano compiere per altri motivi, oppure eseguendo appositi sopraluoghi se tali occasioni tardassero molto a presentarsi. Questo dicasi per le località che sono notoriamente soggette a scariche elettriche atmosferiche. La visita verterà di preferenza: sui locali più pericolosi (polveriere, magazzini di esplosivi, baracche per deposito di proiettili, apparecchi dinitrazione, lavaggio, ecc. di esplosivi; petrinaggio; essiccatoi e simili; oppure grandi serbatoi, locali di travaso di liquidi facilmente infiammabili; grandi magazzini di tali liquidi imballati); inoltre, sulle costruzioni alte, più soggette alle scariche elettriche (alti camini, serbatoi a torre, e simili).

     I rimanenti edifici e costruzioni, tanto più se trattasi di grandi e ben funzionanti stabilimenti e depositi, e se non siano mai accaduti inconvenienti, potranno rimanere nello stato in cui si trovano, salvo a trasformare in seguito e successivamente, i vecchi impianti di protezione, in occasione di lavori di importanza ai singoli edifici o costruzioni.

     Per le piccole aziende, ben funzionanti da tempo, e non situate in regioni molto soggette alle scariche elettriche, si prescriverà lo stretto indispensabile, in relazione alle presenti Norme ed all'Appendice.

     Verrà concesso ogni volta un congruo lasso di tempo per l'esecuzione dei lavori prescritti, i quali dovranno poi essere debitamente collaudati.

 

     APPENDICE TECNICA (1)

     (1) La presente Appendice costituisce un riassunto, con i completamenti e gli adattamenti dei caso di ciò che vi è di sostanziale nelle Norme per l'impianto di parafulmini negli edifici militari" pubblicate dalle Autorità militari competenti; a queste Norme" si potrà ricorrere quando occorrano maggiori particolari esecutivi e costruttivi.

 

     § 1 - Generalità.

     Per la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche degli edifici, delle costruzioni e degli impianti in genere, è da adoperare il sistema “a schermo reticolare" (detto anche a “gabbia di Faraday"), formato da una specie di gabbia, costituita da un insieme di conduttori metallici incrociantisi, di sufficienti dimensioni trasversali, la quale come mostra la figura schematica, avvolga tutta la costruzione e l'impianto, sia in buona e permanente comunicazione elettrica col suolo, e sia collegata con le casse metalliche più importanti esistenti nell'edificio o nelle sue adiacenze e che giungano in prossimità dei conduttori dello schermo reticolare.

     Le parti essenziali d'un impianto di protezione sono perciò:

     a) la rete di conduttori costituenti lo schermo reticolare; si distingue ancora la parte superiore della rete, più facilmente colpita dalle scariche (i conduttori R di questa parte vengono chiamati “organi di raccolta" delle scariche), dal rimanente (i conduttori relativi S vengono detti “organi di scarico");

     b) la messa a terra dello schermo reticolare, ottenuto collegando i conduttori che la

     costituiscono con un certo numero di prese di terra T (od “organi di disperdimento");

     c) i collegamenti della rete di protezione con le masse metalliche vicine.

     A parità di altre condizioni, e supposta soddisfacente la messa a terra, la efficacia di un

     sistema di protezione è tanto maggiore quanto più piccole, specie nella parte superiore, siano le maglie della rete di conduttori. Un oggetto situato nell'interno dell'edificio protetto può ritenersi, in genere, tanto più sicuro, quanto maggiore sia il rapporto fra la sua distanza dal punto più vicino della rete di conduttori ed il lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie vicine all'oggetto considerato.

     Tale rapporto non deve scendere al disotto di un mezzo per nessuno degli oggetti che più specialmente interessi di proteggere, e deve raggiungere l'unità nei casi nei quali occorra un grado relativamente elevato di sicurezza (come quando si tratti della protezione di sostanze esplosive). A questa condizione può sempre soddisfarsi con l'infittimento, generale o locale, della rete di conduttori costituenti la gabbia, oppure (converrà più di rado) con l'allontanamento della rete stessa.

 

     (Omissis)

 

     La bontà della messa a terra della rete di conduttori di protezione ha grande influenza sulla

     efficacia generale dell'impianto di protezione.

     A parità di altre circostanze, la probabilità di essere colpiti dalle scariche atmosferiche è assai minore per gli edifici facenti parte di importanti agglomerazioni edilizie che non per quelli isolati, in aperta campagna.

     La frequenza media delle scariche atmosferiche non solo è variabile da regione a regione, ma subisce forti variazioni anche da una zona di terreno ad un'altra adiacente, col variare di innumerevoli circostanze, non sempre chiaramente identificabili. Le notizie statistiche che si hanno al riguardo, sufficienti ampiamente per dimostrare la necessità di assumere caso per caso informazioni dirette su luogo e tenerne largo conto, non consentono però ancora di tracciare una vera e propria carta, abbastanza particolareggiata, della frequenza delle scariche in Italia. - Dalle considerazioni precedenti, segue che, a seconda dei casi, il problema della protezione dalle scariche atmosferiche si presenta in forme tanto differenti e con così diverso grado di gravità, da rendere impossibile la elaborazione di norme che, essendo sufficientemente precise e particolareggiate, valgano in tutti i casi, senza esagerazioni o importanti manchevolezze. Si riassumono perciò, qui appresso, alcuni criteri generali, insieme a indicazioni quantitative riguardanti i casi più importanti.

 

     § 2. - Rete di conduttori costituenti lo schermo circolare.

     I punti principali da considerare sono:

     l'ampiezza delle maglie della rete e la disposizione dei conduttori che la formano;

     la natura dei conduttori;

     le loro dimensioni;

     i collegamenti nei punti di incrocio;

     la loro sistemazione rispetto alle pareti dell'edificio o rispetto all'impianto da proteggere.

     L'ampiezza delle maglie si terrà minore nella parte superiore dello schermo reticolare. I valori consigliabili dipendono largamente dal grado di sicurezza che si vuole raggiungere (paragrafo 1) della presente Append., in relazione alla natura degli oggetti da proteggere, alla posizione dell'edificio ed alla frequenza locale delle scariche atmosferiche. Nei casi normali di edifici fuori dell'abitato, è generalmente sufficiente che la rete principale dei conduttori sia costituita da maglie di ampiezza non superiore ai 50 mq. in corrispondenza alla parte superiore dell'edificio ed ai mq. 150 in corrispondenza alle facciate verticali; cifre da intendere come ordine di grandezza piuttosto che come indicazioni tassative (la figura va intesa come figura di carattere schematico, non di carattere esecutivo; chè, a seconda delle circostanze, le maglie della gabbia di protezione dovranno essere di ampiezza maggiore o minore di quanto appaia dalla figura stessa). Nei casi di edifici facenti parte di importanti agglomerazioni edilizie, sono ammissibili maglie di ampiezza maggiore di quella corrispondente alle cifre di cui sopra, specie in corrispondenza alle facciate verticali; salvo però che si tratti di costruzioni notevolmente più elevate (torri, campanili, camini, torri di sostegno, ecc.) di quelle adiacenti; sarà allora il caso, invece, di adottare maglie di ampiezza minore, specie nella parte più alta. Sarà pure necessario ricorrere a maglie di ampiezza minore quando si tratti di edifici (o costruzioni, in genere) nei quali si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze esplosive o molto facilmente infiammabili (come etere, solfuro di carbonio, ecc.), allo scopo di ottenere (paragrafo 1) della presente Append., che la distanza minima fra ogni oggetto od apparecchio da proteggere ed i conduttori più vicini dello schermo reticolare non sia inferiore al lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie più vicine a ciascun oggetto. Per ottenere l'infittimento delle maglie senza una spesa eccessiva, potrà anche ricorrersi alla suddivisione delle maglie sopra indicate (costituite dall'incrocio della rete principale di conduttori) mediante conduttori di sezione minore (conduttori secondari).

     Si cercherà di dare alla rete la struttura più semplice e regolare possibile; quando, per altro, siano da rispettare esigenze estetiche, si potranno tendere i conduttori, per renderli poco visibili, lungo le linee principali, architettoniche o costruttive, dell'edificio, malgrado ne possa risultare qualche irregolarità nella ampiezza o disposizione delle maglie.

     I conduttori verticali dello schermo reticolare che scendono lungo le pareti dell'edificio dovranno essere collegati, nella loro parte inferiore, da un conduttore ad andamento orizzontale (C figura) che giri intorno all'edificio e che termini inferiormente, per così dire, la gabbia. Tale conduttore potrà trovarsi poco sopra il livello del suolo, oppure essere addirittura immerso nel terreno; in entrambi i casi, si dovrà curare (con precauzioni analoghe a quelle che verranno consigliate a proposito dei collegamenti fra spandenti e schermo reticolare, come al seguente paragrafo 3), che il conduttore ed i suoi collegamenti non siano facilmente soggetti a deperimento manomissione o guasti.

     La natura del materiale adoperato per i conduttori ha relativamente poca influenza sul loro comportamento rispetto alle scariche atmosferiche; interessa però che si tratti di materiali i quali, tenuto conto delle circostanze locali, siano poco alterabili col tempo (a causa della loro natura o delle loro dimensioni trasversali). Quanto alla forma della sezione, sono preferibili quelle forme alle quali corrisponda una superficie di conduttore relativamente grande rispetto all'area della sezione trasversale, sicché, le strisce, le piattine, i tubi, i profilati sono preferibili ai conduttori cilindrici pieni. In definitiva, per i conduttori principali dello schermo reticolare è consigliabile il ferro zincato (o stagnato), sotto forma di piattine aventi uno spessore non inferiore a 2 millimetri ed una sezione non minore di circa 75 mmq. nella parte dello schermo al disopra del tetto, e non minore di circa 50 mmq. per i conduttori residui dello schermo; sezioni un po' inferiori potranno usarsi solo nel caso di schermi e maglie assai fitte. Potranno adoperarsi anche conduttori in rame od in uno degli acciai inossidabili oggi in commercio; questi materiali, più costosi, rendono più sicura la conservazione nel tempo dell'impianto, ma sono più soggetti (specie il rame) alle manomissioni.

     I collegamenti dei conduttori fra di loro (per ottenere le necessarie lunghezze) nei punti d'incrocio vanno fatti con grande cura. La saldatura produce il migliore contatto elettrico; ma da sola, all'aria libera, non dà sufficienti garanzie di durata. Sono quindi preferibili le chiodature e le bullonature; tanto più che, se ben fatte, il contatto elettrico, al quale danno luogo è più che sufficiente, tenuto conto della natura delle correnti che si tratta di condurre. La migliore soluzione, quando sia possibile, è naturalmente quella di saldare e chiodare (o bullonare); altrimenti, chiodare (o bullonare) soltanto. Negli incroci, basterà un solo chiodo (o bullone); nelle giunzioni, ne occorrono almeno due. I conduttori a piattina si prestano molto bene per questi collegamenti; per conduttori tubolari occorrono invece giunzioni a manicotto filettato, più costose.

     Non vi è motivo di isolare i conduttori della gabbia di protezione dalle pareti dell'edificio o dal tetto (anzi, è necessario collegarli con le masse metalliche vicine che si trovassero nell'edificio); però, il contatto diretto con le pareti nuoce alla conservazione dei conduttori, soprattutto a causa della umidità che rimane facilmente fra conduttore e parete e della eventuale azione chimica, sopra i conduttori, dei materiali da costruzione. La migliore soluzione, quando ragioni estetiche lo permettano, è quella di tenere i conduttori leggermente discosti dalla costruzione (possono bastare anche pochi centimetri), con quegli artifici che le circostanze possano suggerire (frequenza dei sostegni, interposizione a intervalli regolari di sostanze chimicamente neutre, ecc.) senza però curarne l'isolamento elettrico.

     E' importante che i piegamenti dei conduttori, quando occorrano (per passare dalla parte superiore della gabbia di protezione alle parti verticali, per seguire le linee costruttive dell'edificio, ecc.), vengano fatti gradatamente, ad arco anziché bruscamente; piegature fatte presso a poco ad arco di cerchio, del raggio di circa un paio di decimetri, sono già soddisfacenti.

     Quando si voglia realizzare ogni possibile economia di impianto e le circostanze si prestino, si potranno utilizzare, come conduttori della gabbia, anche le masse metalliche che già l'edificio avesse verso l'esterno (grondaie metalliche, tubi metallici di scolo), ma a patto di controllare la loro continuità elettrica e fare quanto occorra per garantirne sicuramente il mantenimento.

     L'aggiunta di punte metalliche o di fasci di punte alla parte superiore dello schermo reticolare, non è né necessaria né utile, per quanto non possa dirsi pericolosa ove il resto dell'impianto sia ben fatto. Ove si volesse un grado assai elevato di protezione, piuttosto che aggiungere delle punte allo schermo, sarebbe assai preferibile raffittire le maglie della parte superiore della rete.

     Nei casi nei quali l'edificio avesse già alla sua superficie delle aste metalliche, o simili (specie nella parte superiore: aste di bandiera, tubazioni metalliche, ringhiere metalliche, ecc.) occorrerebbe controllarne la continuità elettrica e collegarle elettricamente in modo sicuro con i conduttori più vicini delle gabbie.

 

     § 3 - Messa a terra dello schermo reticolare.

     Questa messa a terra va fatta con le così dette rese di terra", che consistono in conduttori T (figura) immersi nel suolo (spandenti"), e collegati con i conduttori dello schermo reticolare.

     In massima, uno spandente è tanto più atto alle sue funzioni quanto maggiore è la massa di terreno che esso riesce ad interessare direttamente alla dispersione delle correnti convogliate e quanto più conduttore è il terreno in cui viene immerso. Gli spandenti di forma molto allungata (aste, tubi, profilati, lunghe e grosse trecce metalliche, ecc.) sono perciò assai preferibili a quelli di forme raccolte (lastre, cesti metallici, ecc.); ed è molto consigliabile, tutte le volte che non sia economicamente impossibile, approfondire lo spandente sino a raggiungere la zona permanentemente umida del terreno. Molte pratiche empiriche suggerite in passato sono affatto inutili (per es., quella di spizzettare gli orli delle lastre metalliche che in passato erano molto adoperate come spandente) oppure efficaci bensì, ma non prive di inconvenienti (per es. quella di collocare del carbone coke, discreto conduttore, in pezzi, intorno allo spandente; chè il carbone aumenta bensì la superficie di contatto col terreno, ma può formare coppia elettrica col metallo dello spandente, e facilitare le corrosioni); altre, sono di effetto generalmente temporaneo e non prive anch'esse di inconvenienti, come la pratica di innaffiare il terreno intorno allo spandente con soluzioni saline (chè mentre l'aumento di conduttività del terreno che si ottiene è difficilmente durevole, a causa del dilavamento prodotto dalle piogge e dalle acque sotterranee, d'altra parte la presenza di sali può più facilmente determinare inizi di corrosione nelle parti metalliche). E' molto utile, invece, ogni provvedimento che valga a mantenere umido il terreno nelle vicinanze dello spandente (vicinanza di vene d'acqua, convogliamenti di acque piovane o di acque di scarico non corrosive).

     Uno dei tipi più consigliabili di spandente, nella maggior parte dei terreni, è costituito da uno spezzone di tubo di ferro o di profilato di ferro, di lunghezza non minore di quattro metri, infisso completamente e verticalmente nel terreno (se è possibile, sino ad una profondità sufficiente per toccare la zona permanentemente umida) nelle vicinanze immediate dell'edificio, e di grossezza sufficiente per resistere allo sforzo di infissione: comunque, lo spezzone, se a forma di tubo, non dovrà avere un diametro esterno inferiore ai 40 mm., e se a forma di profilato (cantonali, ferri a T, ecc.) non dovrà pesare meno di Kg. 3 per metro.

     Nel riunire elettricamente ogni spandente col più vicino conduttore verticale dello schermo

     reticolare, del quale conduttore la presa di terra viene ad essere come il prolungamento nell'interno del suolo, bisogna curare che il conduttore di collegamento sia solidamente attaccato alle due parti (preferibilmente con saldatura e chiodatura) e possa resistere a lungo all'azione corrosiva del terreno, che si manifesta specialmente nelle zone di umidità variabile (le così dette zone di bagnasciuga") ed all'uscita del conduttore del terreno. Per rendere il conduttore resistente a questa azione, si potranno usare conduttori in ferro di spessore (e quindi di sezione) notevolmente maggiore di quello delle piattine adoperate per lo schermo reticolare; oppure conduttori in rame stagnato o in acciaio inossidabile, o protetti in modo efficace (con guaine di piombo saldate, e così via). In questi ultimi casi, per ridurre gli eventuali effetti di coppia elettrica all'attacco con lo spandente, è utile rivestire di adatto materiale (impermeabile all'umidità ed all'ossigeno contenuto nel terreno) le parti ristrette dello spandente e del conduttore che sono in contatto; e sono stati consigliati rivestimenti di bitume, manicotti di cemento, ecc. Ma è da avvertire che se il rivestimento non è fatto con ogni cura, per ottenere l'aderenza pressoché perfetta del materiale con i metalli, il suo effetto è solo temporaneo.

     I terreni nei quali le prese di terra riescono più efficaci, sono quelli umidi argillosi o coltivabili; risultati variabili, e generalmente meno

     soddisfacenti, si ottengono nei terreni più o meno aridi (specie se sabbiosi, ghiaiosi o rocciosi), tutte le volte, almeno, che non si possa raggiungere la zona permanentemente umida. Quando il terreno sia decisamente cattivo conduttore (terreni sabbiosi asciutti, molti casi di terreni rocciosi, ecc.) converrà sostituire le prese di terra del tipo sopra descritto con le così dette (impropriamente) terre di capacità. In queste prese di terra, lo spandente è costituito da una raggiera di almeno otto o dieci corde metalliche o nastri metallici (di rame, ferro stagnato o ferro zincato), di grossezza sufficiente per resistere a lungo alle cause di deterioramento, unite ad un estremo col conduttore principale di scarico e irradiantesi a largo ventaglio, orizzontalmente, intorno ad esso, sino a distanze tanto maggiori, quanto peggiore è il terreno; distanze mai minori, per altro, di alcune diecine di metri. Conviene dare a queste corde o nastri una sezione mai minore di una trentina di millimetri quadrati, e interrarle, se possibile, sino a circa un metro di profondità. In casi particolarmente difficili, questi conduttori potranno essere semplicemente appoggiati sul terreno e ricoperti di detriti (privi di azione corrosiva), ma allora dovranno essere più numerosi.

     Ottime prese di terra sono offerte dalle reti di distribuzione dell'acqua potabile esistenti nel sottosuolo, e, quando sia concesso di usufruirne, da ogni altro conduttore di grandi dimensioni (almeno lineari) esistente nel sottosuolo; in questi casi, basterà collegare questi tubi, o conduttori, con lo schermo di protezione. Buoni spandenti sono pure i pozzi d'acqua esistenti nel terreno (quando le loro pareti non siano rivestite di materiale impermeabile), gli scarichi di fontane importanti, i corsi d'acqua anche di piccola portata (purché perenni), e così via.

     Il numero delle prese di terra da adoperare per ogni schermo reticolare dipende dalla grandezza e dalla forma dell'edificio; non si deve però scendere, di regola, al di sotto di almeno due prese di terra, che saranno disposte nelle parti opposte dell'edificio.

     Finché lo schermo reticolare non copra aree maggiori di 50-60 mq. sono sufficienti due prese; quattro prese bastano sino a circa 300 mq., sei, sino a circa 500 mq.; al di là, salvo quanto fosse consigliato dalla forma dello schermo o da altre circostanze, potrà, generalmente bastare l'aggiunta di una presa di terra per ogni altri 150-200 mq. di area coperta. In ogni modo, è bene che il numero delle prese di terra non sia inferiore ad una per ogni 25 metri di perimetro dell'area da proteggere.Le cifre ora date presuppongono che si tratti di buone prese di terra. Sarà considerata come sufficientemente buona una presa di terra quando la sua resistenza verso terra, misurata nei modi noti, in varie epoche dell'anno, ed in periodi di siccità e di pioggia, risulti, in media, non superiore ad una cinquantina di ohm; questo valore, è generalmente facile da raggiungere nei terreni comuni, con spandenti del tipo a tubo od a profilato già descritto, infissi a sufficiente profondità. Detto allora n il numero delle terre sopra consigliato, la media dei valori, nelle varie epoche dell'anno, della resistenza del sistema delle prese di terra, non dovrà oltrepassare sensibilmente il valore 50/n ohm. Se, all'atto pratico, questa condizione non risultasse verificata, occorrerebbe aumentare il numero delle prese di terra sino ad avvicinarsi alla cifra desiderata 50/n (intendendo con n, ben inteso, non già il numero di prese di terra effettivamente fatte, ma il numero sopra consigliato per schermi reticolari della estensione in questione).

     Le indicazioni precedenti vanno tuttavia intese essenzialmente a titolo di orientamento, giacché la così detta resistenza di terra" d'una presa non è la misura, ma solo una indicazione attendibile della attitudine dello spandente a compiere la sua funzione di convogliare al suolo la scarica atmosferica. - Questo è tanto vero che, confrontando la resistenza di una presa di terra del tipo normale con quella di una terra di capacità, fatte entrambe in terreno cattivo conduttore, non sempre la resistenza di questa seconda risulta molto minore dell'altra; oppure, le terre di capacità, interessando alla dispersione della scarica una estensione di terreno assai più vasta, sono indubbiamente più atte dell'altra alle loro funzioni.

 

     § 4 - Collegamenti dello schermo reticolare con le masse metalliche esistenti nell'edificio. Vicinanza di altre masse conduttrici e di alberi.

     Ove, nell'interno od all'esterno dell'edificio, esistano masse metalliche (o conduttori in genere) molto importanti, queste dovranno essere elettricamente collegate ai conduttori della rete, ed almeno in due punti (scelti fra quelli che più si avvicinano ai conduttori), tutte le volte che le distanze fra masse conduttrici e rete non superino la metà del lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie più prossime. Il collegamento è invece superfluo (e potrà tralasciarsi per ragioni economiche e pratiche), quando la distanza di cui sopra sia nettamente maggiore del lato del quadrato equivalente; nei casi intermedi (quando la distanza sia compresa fra la metà del lato e l'intero lato del quadrato equivalente), occorrerà regolarsi in relazione alla importanza della massa ed alla forma delle maglie; tenendo presente, per altro, che è meglio abbondare nei collegamenti che scarseggiare.

     Per questi collegamenti, da fare a seconda dei casi mediante chiodature, bullonature, collari di pressione, ecc., possono usarsi conduttori simili a quelli adoperati per lo schermo reticolare (essendo largamente sufficienti sezioni dell'ordine di mmq. 50) salvo quanto potesse essere consigliato da esigenze relative ai collegamenti da effettuare, o di resistenza meccanica, o di resistenza ad eventuali cause di corrosione.

     Fra le masse metalliche da considerare ai fini dei collegamenti sopra accennati, dovranno essere comprese le armature di ferro delle tettoie dei tetti, le coperture metalliche, i macchinari in genere, le condutture dell'acqua, le canalizzazioni metalliche delle acque piovane, le ringhiere, ecc. Sono invece da escludere, in massima (a causa essenzialmente della difficoltà di effettuare collegamenti sicuri e che non imbarazzino le manipolazioni) i fusti metallici; nei casi però in cui si trattasse di cataste di carattere permanente di fusti metallici, specie se contenenti sostanze infiammabili od esplosive, sarebbe necessario raffittire le maglie della parte vicina dello schermo reticolare, sino a realizzare la condizione che la distanza minima fra la catasta ed i conduttori dello schermo non sia inferiore al lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie.

     La prossimità all'edificio di conduttori (linee aeree, ad es.), o di masse conduttrici (altri edifici, protetti o no, alberi, ecc.) può costituire una modesta protezione se il conduttore o la massa siano in ottima comunicazione col suolo (condizione che non può ovviamente essere mai verificata per le linee elettriche di trasmissione, per quelle telefoniche, ecc.; può esserlo, invece, per i così detti fili di guardia" che talvolta proteggono le linee elettriche, oppure per linee metalliche non aventi scopi elettrici) e siano non più bassi dell'edificio in questione; ma, in generale, non è da farvi affidamento (a meno che le masse siano molte, come avviene allorché l'edificio fa parte di una grande agglomerazione edilizia, paragrafo 1) della Parte I. Quando, poi, non si possa essere sicuri dell'ottima e permanente messa a terra di quel conduttore o di quella massa, la loro prossimità può riuscire anche pericolosa. Si deve perciò evitare che alberi alti si trovino a meno di una ventina di metri dall'edificio da proteggere; intendendosi per alberi alti, ai fini che qui interessano, quelli la cui altezza superi i due terzi dell'altezza dell'edificio.

 

     § 5 - Edifici speciali.

     Nei piccoli edifici, generalmente isolati (e talvolta circondati da traverse di terra), nei quali si compiano operazioni pericolose sopra notevoli quantità di sostanze esplosive, le maglie dello schermo reticolare dovranno essere piccole, per conseguire lo scopo di proteggere efficacemente tutti gli oggetti contenuti nell'interno, evitando anche, senza pericolo, di dover far troppi collegamenti, che spesso riuscirebbero imbarazzanti, fra la rete e le masse metalliche interne (dei macchinari, serbatoi, ecc.). Potrà usarsi con vantaggio una vera e propria rete, fatta con filo di ferro zincato del diametro di almeno 5 mm., con maglie aventi il lato non maggiore di qualche decimetro, la quale rete, piuttosto che poggiare direttamente sulla costruzione, dovrà tutte le volte che si possa farlo, circondarla da ogni parte, mantenendosene ad una certa distanza (mediante sostegni in ferro, cemento, od altri materiali incombustibili) possibilmente non inferiore ai due metri. In luogo della rete di filo di ferro si potrà anche adoperare della maniera stirata, di sufficiente spessore (non meno di circa mm. 2) della quale si curerà la buona conservazione (con verniciatura o provvedimenti equivalenti). Converrà badare, in ogni caso, che le maglie non siano così fitte da dar luogo a depositi ininterrotti di neve che possano compromettere la stabilità della costruzione. Per piccoli casotti, riesce spesso più semplice ed economico il rivestimento, completo e senza soluzioni di continuità, delle pareti esterne con lamiere in ferro zincato,od in rame, od in acciaio inossidabile (dello spessore di almeno 2 mm. nella parte superiore ed 1 mm. nelle parti verticali); dovrà essere fatto con molta cura e congiunti a ricoprimento il collegamento meccanico ed elettrico delle lamiere (le chiodature sono preferibili alla saldatura, a meno che quest'ultima sia autogena), ed il loro sicuro collegamento con le prese di terra.

     Le tubazioni metalliche non sotterrate che dovessero entrare nella costruzione, saranno collegate con una presa di terra immediatamente prima dell'ingresso.

     Se in un edificio in cui si manipolano o si conservano materie esplosive, oppure facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, dovessero entrare binari, occorrerebbe assicurare anzitutto il contatto elettrico tra i vari tronchi successivi di rotaie e, non potendo essere senz'altro certa la buona comunicazione col suolo delle rotaie (generalmente poggianti su traversine di legno, massicciata, ecc.) collegare ancora il binario con una presa di terra a piccola distanza dall'entrata nella costruzione. Se il binario attraversasse la costruzione, occorrerebbero due prese di terra, una da ciascuna parte della costruzione stessa.

     Nei recinti degli stabilimenti destinati alla lavorazione o manipolazione di sostanze esplosive, oppure infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, non saranno ammesse linee elettriche ad alta tensione. Le linee aeree a bassa tensione che vi affluissero (per la illuminazione, forza motrice, segnalazioni, ecc.) dovranno diventare sotterranee all'entrata nel recinto, oppure, se il recinto fosse molto grande, a qualche distanza da ciascuno degli edifici nei quali si lavorano, si manipolano o si conservano le sostanze pericolose. Questa distanza non dovrà mai scendere al disotto di 10 metri, e dovrà salire sino a circa 50 metri ove si tratti di sostanze molto facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, e per gli esplosivi. Fra ciascuno dei fili della linea aerea e la sua prosecuzione in cavo dovranno essere inserite delle spirali d'induttanza, e, immediatamente prima di queste, i fili della linea dovranno essere muniti di scaricatori verso terra (per es., del tipo a corna, o di altro tipo) delle eventuali sovratensioni provenienti dalla linea.

     Negli edifici in cemento armato, le armature metalliche potranno essere utilizzate per la costituzione dello schermo reticolare soltanto se durante la costruzione siano state prese le precauzioni necessarie per assicurare il contatto elettrico permanente fra i vari elementi metallici. In caso diverso, si dovrà trattare l'edificio come gli altri, procurando, se possibile, di collegare in più punti le armature metalliche della costruzione allo schermo reticolare, considerando le armature stesse come masse metalliche vicino allo schermo (paragrafo 4) della presente App. Tecnica.

 

     § 6 - Ispezioni periodiche e manutenzione degli impianti di protezione.

     Costruito un impianto di protezione secondo i criteri generali e speciali sopra accennati e quelli dettati dalle circostanze particolari, è necessario predisporre delle verifiche periodiche annuali (da compiersi, possibilmente, qualche settimana prima dell'inizio della stagione temporalesca più importante dell'anno, se l'esistenza di questa stagione è sufficientemente netta), aventi lo scopo di accertare lo stato di conservazione dell'impianto. Le verifiche dovranno consistere nella ispezione:

     a) dello schermo reticolare, per accertare la sua integrità ed il buono stato delle connessioni fra i vari conduttori;

     b) dei collegamenti fra la rete e le masse metalliche dell'edificio;

     c) nel controllo del buono stato delle prese di terra.

     Di regola, le ispezioni di cui sopra potranno essere oculari; per il controllo delle terre, occorrerà anche qualche verifica della loro resistenza di terra ed il confronto dei risultati delle misure con quelli ottenuti all'epoca dell'impianto (paragrafo 3) della presente App. Tecnica. Ogni difetto o manchevolezza dell'impianto dovrà essere prontamente riparato.

     Dovranno essere fatte altresì verifiche generali dello stato dell'impianto tutte le volte che si abbia ragione di ritenere che una scarica atmosferica abbia colpito l'impianto o le sue immediate adiacenze.

     Dovrà, infine, tenersi presente che, per accurata che sia stata la costruzione e la manutenzione di un impianto di protezione, è assai raro che, dopo quindici o venti anni al massimo, esso non abbia bisogno di una completa rifazione o di riparazioni molto radicali.

     Di tutte le verifiche, dei loro risultati e degli eventuali provvedimenti presi nei riguardi dell'impianto, dovrà essere tenuto nota in apposito registro, firmato dal direttore dello stabilimento od azienda, oppure da persona competente da lui esplicitamente delegata.

 

     Tavola I

     (Omissis)

 

     Tavola II

     (Omissis)

 

     Tavola III

     (Omissis)

 

     Tavola IV

     (Omissis)

 

     Modelli

     (Omissis)

 


[1] Articolo inserito dall'art. 5 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[5] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[9] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 5 luglio 1960, n. 163.

[10] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[11] Alinea così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[12] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[13] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.M. 19 settembre 2002, n. 272.

[14] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.M. 19 settembre 2002, n. 272.

[15] Comma così sostituito dall'art. 13, lett. a) del D.M. 19 settembre 2002, n. 272.

[16] Comma così sostituito dall'art. 13, lett. b) del D.M. 19 settembre 2002, n. 272.

[17] Comma così modificato dall'art. 14 del D.M. 19 settembre 2002, n. 272.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 15 del D.M. 19 settembre 2002, n. 272.

[19] Articolo così modificato dal D.P.R. 12 gennaio 1973, n. 145.

[20] Numero così sostituito dal D.P.R. 5 giugno 1976, n. 676.

[21] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

[22] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340, limitatamente alla parte che disciplina il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340, limitatamente alla parte che disciplina il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi.

[25] Articolo abrogato dall'art. 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340, limitatamente alla parte che disciplina il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi.

[26] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[27] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112. L'art. 8, D.L. 91/2013 è stato abrogato dall'art. 39 della L. 14 novembre 2016, n. 220, con la decorrenza ivi prevista.

[28] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[29] Comma abrogato dall'art. 13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[30] Comma abrogato dall'art. 13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[31] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

[32] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

[33] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

[34] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

[35] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

[36] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

[37] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[38] Comma già modificato dall'art. 1 del D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

[39] Articolo inserito dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[40] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[41] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[42] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134 dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale 18 novembre 2000, n. 503.

[43] Articolo abrogato dal D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134 dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale 18 novembre 2000, n. 503.

[44] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[45] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[46] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[47] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481.

[48] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[49] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[50] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 11 maggio 1981, n. 213.

[51] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[52] Comma abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[53] Comma abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[54] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[55] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[56] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[57] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.

[58] Articolo abrogato dall'art. 16 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[59] Articolo abrogato dall'art. 16 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[60] Articolo abrogato dall'art. 16 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[61] Articolo così sostituito dall'art. 156 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nel testo stabilito dall' art. 36 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

[62] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[63] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[64] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[65] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[66] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[67] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[68] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[69] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[70] Articolo abrogato dall'art. 46 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[71] Articolo abrogato dall'art. 46 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[72] Articolo abrogato dall'art. 46 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[73] Articolo abrogato dall'art. 46 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[74] Articolo abrogato dall'art. 46 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[75] Articolo abrogato dall'art. 46 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[76] Articolo abrogato dall'art. 46 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[77] Articolo abrogato dall'art. 46 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[78] Comma così modificato dall'art. 16 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[79] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[80] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

[81] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[82] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[83] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[84] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[85] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[86] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[87] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[88] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[89] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[90] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[91] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[92] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[93] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[94] L'originario primo comma è stato così sostituito dagli attuali commi dal primo al quarto per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[95] L'originario primo comma è stato così sostituito dagli attuali commi dal primo al quarto per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[96] L'originario primo comma è stato così sostituito dagli attuali commi dal primo al quarto per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[97] L'originario primo comma è stato così sostituito dagli attuali commi dal primo al quarto per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[98] Il § 21-bis, artt. 260 bis - 260 quater, è stato inserito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[99] Il § 21-bis, artt. 260 bis - 260 quater, è stato inserito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[100] Il § 21-bis, artt. 260 bis - 260 quater, è stato inserito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[101] Il § 21-bis, artt. 260 bis - 260 quater, è stato inserito dall'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

[102] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416.

[103] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416.

[104] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416.

[105] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 29 marzo 2001, n. 135.

[106] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416.

[107] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 18 novembre 1981, n. 659.

[108] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 18 novembre 1981, n. 659.

[109] Comma così sostituito dal D.P.R. 4 aprile 1973, n. 369.

[110] Comma così sostituito dal D.P.R. 4 aprile 1973, n. 369.

[111] Comma così sostituito dal D.P.R. 4 aprile 1973, n. 369.

[112] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419.

[113] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[114] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[115] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[116] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[117] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[118] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[119] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[120] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[121] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[122] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[123] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[124] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[125] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[126] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[127] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[128] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[129] Allegato da ultimo così sostitutito dall'art. 19 del D.M. 19 settembre 2002, n. 272.

[130] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 20 febbraio 2013.

[131] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 20 febbraio 2013.

[132] Lettera aggiunta dal D.M. 27 maggio 1987, n. 239.

[133] Lettera aggiunta dal D.M. 27 maggio 1987, n. 239.

[134] Numero da ultimo così sostituito dal D.M. 16 ottobre 1985.

[135] Paragrafo modificato dall'art. 1 del D.M. 20 febbraio 2013 e così sostituito dal D.M. n. 557/PAS/E/008528/XV.H.MASS(77)bis del 14 maggio 2014 (Comunicato pubblicato nella G.U. 27 maggio 2014, n. 121).

[136] Paragrafo così modificato dall'art. 4 del D.M. 9 agosto 2011.

[137] Tabella così sostituita dall'art. 1 del D.M. 20 febbraio 2013.

[138] Lettera già modificata dall'art. 4 del D.M. 9 agosto 2011 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.M. 20 febbraio 2013.

[139] Comma così modificato dall'art. 4 del D.M. 9 agosto 2011.

[140] Comma così modificato dall'art. 4 del D.M. 9 agosto 2011.

[141] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.M. 9 agosto 2011.

[142] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.M. 9 agosto 2011.

[143] Numero modificato dal D.M. 2 aprile 1974.

[144] Numero sostituito dal D.M. 2 aprile 1974 .

[145] Capitolo modificato dall'art. 1 del D.M. 18 ottobre 1973, dal D.M. 21 luglio 1999 e dal D.M. 23 settembre 1999.

[146] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.M. 9 agosto 2011.

[147] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 16 agosto 2016.

[148] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 16 agosto 2016, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2. Il testo previgente reca: "c) manufatti della IV e V categoria".

[149] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.M. 9 agosto 2011.

[150] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.M. 9 agosto 2011.

[151] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 16 agosto 2016.

[152] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 26 novembre 2012.

[153] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 26 novembre 2012.

[154] Titolo aggiunto dal D.M. 13 luglio 1977.

[155] Paragrafo aggiunto dal D.M. 13 luglio 1977.

[156] Paragrafo aggiunto dal D.M. 13 luglio 1977.

[157] Paragrafo aggiunto dal D.M. 13 luglio 1977.

[158] Paragrafo aggiunto dal D.M. 13 luglio 1977.

[159] Paragrafo aggiunto dal D.M. 13 luglio 1977.

[160] Numero già modificato dal D.M. 23 gennaio 1974, dal D.M. 8 aprile 2010 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.M. 9 agosto 2011.

[161] Paragrafo già modificato dal D.M. 8 aprile 2010 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.M. 9 agosto 2011.

[162] Paragrafo così modificato dall'art. 5 del D.M. 9 agosto 2011.

[163] Numero così modificato dal D.M. 16 febbraio 1974.

[164] Capitolo modificato dal D.M. 16 febbraio 1974 e dal D.M. 15 febbraio 1985 e così sostituito dall'art. 17 del D.M. 19 settembre 2002, n. 272.