Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 caccia e tutela della fauna |
Data: | 09/11/2005 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modalità di attuazione deroghe) |
§ 4.4.27 - L.R. 9 novembre 2005, n. 14. [1]
Attivazione del regime di deroga ai sensi dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione 2005-2006
(B.U. 9 novembre 2005, n. 11)
Art. 1. (Modalità di attuazione deroghe)
1. In attuazione delle disposizioni di cui alla
2. Per la specie storno:
a) limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore: 15 capi;
b) limite massimo di prelievo stagionale per cacciatore: 135 capi;
c) periodo di prelievo: dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 2006;
d) modi di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo oppure in forma vagante;
e) mezzi di prelievo: fucile a canna liscia con non più di tre colpi.
3. Per la specie fringuello:
a) limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore: 10 capi;
b) limite massimo di prelievo stagionale per cacciatore: 40 capi;
c) periodo di prelievo: dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2005;
d) modi di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo;
e) mezzi di prelievo: fucile a canna liscia con non più di tre colpi.
4. Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all’articolo 27 della
5. Le condizioni e i limiti di cui alla presente legge sono stati stabiliti secondo le procedure previste dall’articolo 19 bis della
6. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 34 della