§ 4.4.27 - L.R. 9 novembre 2005, n. 14.
Attivazione del regime di deroga ai sensi dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:09/11/2005
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modalità di attuazione deroghe)


§ 4.4.27 - L.R. 9 novembre 2005, n. 14. [1]

Attivazione del regime di deroga ai sensi dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione 2005-2006

(B.U. 9 novembre 2005, n. 11)

 

Art. 1. (Modalità di attuazione deroghe)

     1. In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 3 ottobre 2002 n. 221 (integrazioni alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409 CEE) e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici) e successive modificazioni, è approvato l’elenco delle specie prelevabili in regime di deroga per la stagione 2005-2006, nei limiti e nelle condizioni di cui ai seguenti commi.

     2. Per la specie storno:

     a) limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore: 15 capi;

     b) limite massimo di prelievo stagionale per cacciatore: 135 capi;

     c) periodo di prelievo: dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 2006;

     d) modi di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo oppure in forma vagante;

     e) mezzi di prelievo: fucile a canna liscia con non più di tre colpi.

     3. Per la specie fringuello:

     a) limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore: 10 capi;

     b) limite massimo di prelievo stagionale per cacciatore: 40 capi;

     c) periodo di prelievo: dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2005;

     d) modi di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo;

     e) mezzi di prelievo: fucile a canna liscia con non più di tre colpi.

     4. Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all’articolo 27 della legge 157/1992.

     5. Le condizioni e i limiti di cui alla presente legge sono stati stabiliti secondo le procedure previste dall’articolo 19 bis della legge 157/1992, a seguito di specifico e autonomo procedimento nel quale sono stati valutati i presupposti di fatto e le condizioni di diritto.

     6. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.