Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 24/12/2008 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. (Indebitamento) |
Art. 2. (Vincolo di destinazione) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria)) |
Art. 4. (Interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 9/2008) |
Art. 5. (Patto di Stabilità Interno e formazione del Bilancio di previsione) |
Art. 6. (Misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa di funzionamento) |
Art. 7. (Contenimento della spesa per consulenze) |
Art. 8. (Contenimento della spesa per rappresentanza) |
Art. 9. (Spese per sponsorizzazioni) |
Art. 10. (Contratti relativi a prestazioni continuative) |
Art. 11. (Ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici) |
Art. 12. (Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva) |
Art. 13. (Contenimento della spesa per consulenze e della spesa per rappresentanza degli enti del settore regionale allargato) |
Art. 14. (Disposizioni relative alle società controllate) |
Art. 15. (Programma investimenti in sanità) |
Art. 15 bis. (Programma di investimenti a favore delle Province per programmi a regia provinciale) |
Art. 15 ter. (Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli Interventi) |
Art. 15 quater. (Programma di investimenti) |
Art. 15 quinquies. (Finanziamento straordinario per l'integrazione modale e tariffaria) |
Art. 15 sexies. (Finanziamento straordinario per l’integrazione modale) |
Art. 16. (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 (Bilancio della Regione Liguria per l’anno finanziario 2008)) |
Art. 17. (Modifiche alla l.r. 9/2008) |
Art. 18. (Fondi speciali) |
Art. 19. (Copertura finanziaria) |
Art. 20. (Entrata in vigore) |
§ 1.5.98 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 43.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2009)
(B.U. 24 dicembre 2008, n. 18)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della
Art. 2. (Vincolo di destinazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2009-2011, per l’anno 2009 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI
Art. 3. (Modifiche all’articolo 5 della
1. (Omissis) [2].
Art. 4. (Interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 5 della
1. Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/GPL e benzina/metano sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nelle agevolazioni di cui all’articolo 5, comma 1, della
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
Art. 5. (Patto di Stabilità Interno e formazione del Bilancio di previsione)
1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2009 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dell’articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5, del
Art. 6. (Misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa di funzionamento)
1. Per l’anno 2009 il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni assunti nell’esercizio 2008, riferiti al medesimo aggregato:
a) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio della Regione, con esclusione di quelle assegnate al Corpo Forestale dello Stato;
b) acquisto di giornali;
c) invio della corrispondenza cartacea;
d) servizi di telefonia;
e) acquisto di dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) non si applicano in caso di acquisizione di mezzi ibridi di movimento a bassa emissione o ad emissione zero di anidride carbonica.
3. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui al comma 1 la Regione:
a) acquista i beni di cui al comma 1, lettera b), esclusivamente per assicurare il funzionamento dell’ufficio stampa della Giunta regionale;
b) implementa, per i servizi di cui al comma 1, lettera d), le modalità di servizio “Voce tramite protocollo internet” (VoIP).
4. Per l’anno 2009 il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni assunti nell’esercizio 2008, riferiti al medesimo aggregato, diminuito del 20 per cento:
a) acquisto di monografie e di abbonamenti a periodici, con esclusione di quelli acquisiti per la Biblioteca della Giunta regionale;
b) acquisto di arredi per strutture dipendenti dalla Giunta regionale, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 2.
5. Al fine di razionalizzare l’assegnazione e l’utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio, nonché l’acquisto di arredi e di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, lettera e) ed al comma 4, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un Piano triennale finalizzato alla programmazione del fabbisogno di tali beni. Nelle more di adozione del suddetto Piano è fatto divieto ai competenti dirigenti regionali di procedere all’acquisto di beni oggetto del presente comma.
Art. 7. (Contenimento della spesa per consulenze)
1. Per l’anno 2009 la Regione non procede al conferimento di incarichi di consulenza.
1 bis. Non è considerata spesa di consulenza ai sensi del presente articolo il conferimento di incarichi di assistenza tecnica collegati all’attuazione di programmi comunitari [3].
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per il conferimento di incarichi professionali relativi all’assistenza legale a favore della Regione, nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
b) per il conferimento di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del
c) per il conferimento di incarichi a società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione ovvero partecipate dalla medesima purché strettamente attinenti alle rispettive finalità istituzionali.
3. Il complesso della spesa concernente le collaborazioni di cui all’articolo 61 del
Art. 8. (Contenimento della spesa per rappresentanza)
1. Il complesso della spesa diretta per rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità non può essere superiore, per l’anno 2009, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell’esercizio 2008, diminuito del 30 per cento.
2. L’aggregato di cui al comma 1 non comprende le spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell’ambito di programmi comunitari, né quelle relative a pubblicità avente carattere legale o finanziario ovvero effettuata nell’ambito della comunicazione istituzionale e dell’informazione ai cittadini.
3. Nell’aggregato di cui al comma 1 non sono comprese, altresì, le spese effettuate nell’espletamento di compiti istituzionali in attuazione di specifiche leggi settoriali di promozione, sostegno ed incentivazione di eventi o manifestazioni individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In assenza di detto provvedimento non si potrà in alcun modo dare corso alle spese di cui al presente comma.
4. Il complesso degli impegni di spesa relativi all’aggregato di cui al comma 3 non può essere superiore, per l’anno 2009, al complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2008, diminuito del 20 per cento.
Art. 9. (Spese per sponsorizzazioni)
1. Per l’anno 2009 la Regione non effettua spese per sponsorizzazioni.
Art. 10. (Contratti relativi a prestazioni continuative)
1. Al fine di razionalizzare i contratti relativi a prestazioni continuative stipulati dalla Regione ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e di conseguire un più generalizzato risparmio nella spesa per lavori, servizi e forniture, la Regione provvede ad una diminuzione degli stessi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo dell’appalto, ai sensi dell’articolo 11 del
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 provvede, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il dirigente della struttura competente per l’esecuzione del contratto con l’assistenza della struttura competente in materia di gare e contratti.
Art. 11. (Ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici)
1. Al fine di ottenere ulteriori risparmi derivanti dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica da parte degli operatori economici, i lavori, i servizi e le forniture sono affidati dalla Regione previo ricorso alle procedure concorsuali di cui alla
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono derogate esclusivamente nei casi di affidamento diretto effettuati sulla base dei principi di derivazione comunitaria ovvero previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale inclusi quelli a favore delle società di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c), nonché di adesione a convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., dalla Centrale di acquisto di cui all’articolo 7 della
3. Per i contratti relativi a lavori, forniture, servizi – fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 27, comma 1, della
4. Nell’ipotesi di carenza di organico all’interno dell’Amministrazione regionale ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di altre Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, di cui all’articolo 10 della
Art. 12. (Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva)
1. La Regione rinegozia i contratti di locazione passiva relativi ad immobili di servizio per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale, al fine di conseguire un risparmio complessivo, riferito sia ai canoni sia alle spese accessorie contrattualmente a carico del conduttore, non inferiore al 2 per cento rispetto al complesso delle spese sostenute nell’anno 2008, al netto degli incrementi contrattuali dovuti ai sensi delle obbligazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle di cui all’articolo 6, comma 4, lettera b), possono essere derogate in caso di acquisizione in locazione di immobili e di allestimenti d’ufficio finalizzati al rispetto della normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 13. (Contenimento della spesa per consulenze e della spesa per rappresentanza degli enti del settore regionale allargato)
1. Per l’anno 2009, agli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell’articolo 25 della
a) il conferimento di incarichi professionali relativi all’assistenza legale a favore dei medesimi enti, nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
b) le spese sostenute per attività di carattere progettuale interamente finanziate nell’ambito di programmi comunitari e nazionali;
c) le attività promozionali degli enti aventi tale finalità istituzionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i contenuti previsti nel piano di rientro di cui all’accordo sottoscritto con i Ministri della Salute e dell’Economia e Finanze il 6 marzo 2007.
Art. 14. (Disposizioni relative alle società controllate)
1. Le società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione riducono, per l’anno 2009, le spese per consulenze, rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni e mostre del 30 per cento rispetto alle spese sostenute nell’anno 2008.
CAPO II
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI
Art. 15. (Programma investimenti in sanità)
1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2009 in euro 208.672.000,00.
2. Nel triennio 2009-2011 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l’importo complessivo di euro 43.150.000,00 con la seguente modulazione: anno 2010 euro 19.150.000,00 e anno 2011 euro 24.000.000,00 [5].
Art. 15 bis. (Programma di investimenti a favore delle Province per programmi a regia provinciale) [6]
1. Per l’anno 2009 il Programma di investimenti a favore delle Province per programmi a regia provinciale è finanziato in euro 20.000.000,00.
2. Sono finanziati gli interventi infrastrutturali localizzati nel territorio ligure:
a) per un importo di euro 10.000.000,00 per interventi di adeguamento della rete viaria trasferita ai sensi della
b) per un importo di euro 5.500.000,00 per il finanziamento del Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli Interventi di cui all’articolo 7 della
c) per un importo di euro 4.500.000,00 per interventi di cui alla
3. Una quota pari ad euro 1.000.000,00 dell’importo di cui al comma 2, lettera a) è anticipata alla Provincia di Savona, per i lavori urgenti di messa in sicurezza del versante franato nel mese di marzo 2009 in località Capo Noli.
Art. 15 ter. (Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli Interventi) [7]
1. Il Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli Interventi 2009, di cui all’articolo 15 bis, comma 2, lettera b), è ripartito nelle seguenti quote provinciali: 31 per cento per la Provincia di Genova, 23 per cento rispettivamente per la Provincia di Imperia, per la Provincia di Savona e per la Provincia della Spezia.
2. Il Piano degli Interventi, di cui all’articolo 7 della
3. Le domande di finanziamento sono presentate alle Province dai soggetti beneficiari individuati nell’articolo 5 del Protocollo d’intesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le Province, avvalendosi della Commissione mista, curano l’istruttoria delle domande di finanziamento e adottano, entro i sessanta giorni successivi, gli atti relativi all’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento, ai fini della formulazione della proposta al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.
Art. 15 quater. (Programma di investimenti) [8]
1. Per l’anno 2009 è finanziato un Programma di interventi infrastrutturali a favore dei Comuni e delle organizzazioni non lucrative con una dotazione di euro 12.000.000,00.
2. Sono finanziati gli interventi infrastrutturali articolati sulle seguenti aree:
a) Viabilità, urbanistica e opere di difesa a mare per un importo di euro 5.100.000,00;
b) Edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana per un importo di euro 3.150.000,00;
c) Tutela ambiente e parchi per un importo di euro 1.650.000,00;
d) Beni culturali e infrastrutture sportive per un importo di euro 1.900.000,00;
e) Politiche sociali per un importo di euro 200.000,00.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di selezione degli interventi da finanziare e fissa la quota da destinare ai piccoli Comuni ai sensi dell’articolo 46 della
4. Fermo restando l’importo massimo di cui al comma 1 sono consentite compensazioni tra gli importi previsti per area nel limite del 10 per cento della dotazione stabilita.
Art. 15 quinquies. (Finanziamento straordinario per l'integrazione modale e tariffaria) [9]
1. Per l’anno 2009 è stanziato l’importo di euro 1.000.000,00 a favore del Comune di Genova per l'integrazione tariffaria tra i servizi di trasporto pubblico operanti sul territorio comunale e per l’avvio e la sperimentazione di un servizio di collegamento tra l'aeroporto internazionale Cristoforo Colombo e le stazioni ferroviarie di Genova Brignole e Genova Piazza Principe.
Art. 15 sexies. (Finanziamento straordinario per l’integrazione modale) [10]
1. Per l’anno 2009 è stanziato l’importo di euro 280.000.00 a favore della Provincia di Savona per garantire agli utenti del terminal crociere di Savona i collegamenti intermodali e consentire un agevole utilizzo del servizio ferroviario.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 16. (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b, della
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, della
Art. 17. (Modifiche alla
1. (Omissis) [11].
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18. (Fondi speciali)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della
Art. 19. (Copertura finanziaria)
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011.
Art. 20. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 17 che entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
TABELLA A [12]
(Articolo 18)
INDICAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
AREA
|
Competenza 2009 |
Competenza 2010 |
Competenza 2011
|
I – ISTITUZIONALE
|
25.000
|
25.000 |
25.000 |
III – TERRITORIO
|
25.000 |
25.000 |
25.000 |
VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
IX – SANITA’
|
50.000 |
|
|
XII – CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO
|
3.000.000 |
|
|
XIII –AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA
|
20.000
|
|
|
XVII – TURISMO
|
600.000 |
|
|
TOTALE |
3.730.000
|
60.000 |
60.000 |
TABELLA B [13]
(Articolo 18)
INDICAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
AREA
|
Competenza 2009 |
Competenza 2010 |
Competenza 2011
|
III – TERRITORIO
|
25.000 |
|
|
VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA
|
10.000 |
|
|
XIII –AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA
|
10.000 |
|
|
XIV – INDUSTRIA E PICCOLA E MEDIA IMPRESA
|
500.000 |
|
|
XVII – TURISMO
|
400.000 |
|
|
TOTALE |
945.000
|
|
|
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Sostituisce il comma 2 dell’art. 5 della
[3] Comma inserito dall'art. 10 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 10 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[6] Articolo inserito dall'art. 3 della
[7] Articolo inserito dall'art. 3 della
[8] Articolo inserito dall'art. 3 della
[9] Articolo inserito dall'art. 3 della
[10] Articolo inserito dall'art. 3 della
[11] Modifica i commi 2 e 3 dell'art. 3 della
[12] Tabella così sostituita dall'art. 7 della
[13] Tabella così sostituita dall'art. 7 della