§ 4.4.7 - L.R. 15 dicembre 1992, n. 36.
Modifica ed integrazione alla legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 “Tutela della fauna minore”.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:15/12/1992
Numero:36


Sommario
Artt. 1. - 4. 
Art. 5.  (Riapertura termini).
Art. 6.  (Sanatoria).


§ 4.4.7 - L.R. 15 dicembre 1992, n. 36. [1]

Modifica ed integrazione alla legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 “Tutela della fauna minore”.

(B.U. 23 dicembre 1992, n. 21).

 

     Artt. 1. - 4. [2]

 

     Art. 5. (Riapertura termini).

     1. Sono riaperti i termini di cui al primo e terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4. L'adempimento dei relativi obblighi deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 6. (Sanatoria).

     1. Non sono assoggettabili alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11, primo comma, lettera f) della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 coloro che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 8 nei termini nello stesso indicati.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

[2] Modificano ed integrano la L.R. 22 gennaio 1992, n. 4.