Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.10 viabilità, acquedotti e lavori pubblici |
Data: | 22/03/1996 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Piano di intervento). |
Art. 3. (Accordo di programma). |
Art. 4. (Norma transitoria). |
Art. 5. (Norma finanziaria). |
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 4.10.23 - L.R. 22 marzo 1996, n. 14.
Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse.
(B.U. 10 aprile 1996, n. 8).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Liguria al fine di consentire la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali assume iniziative sulla viabilità minore di particolare interesse attraverso procedure di coordinamento e intervento finanziario e progetti speciali per la salvaguardia e il riuso di manufatti viari di interesse ambientale o a difesa del territorio o di valore storico-culturale.
Art. 2. (Piano di intervento).
1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni biennio, approva il piano di intervento comprensivo di iniziative di coordinamento, organizzazione e finanziamento, nonché di eventuali progetti speciali, relativamente alla viabilità minore di particolare interesse. Il piano contiene le procedure, gli indirizzi e le prescrizioni per l'attuazione, la verifica e l'eventuale aggiornamento dei suoi contenuti [1].
2. Il piano indica eventuali interventi straordinari e d'urgenza per tratti di viabilità caratterizzati dalla particolarità dei manufatti e dalla peculiarità della circolazione per le aree interessate.
3. Il piano può prevedere la partecipazione agli interventi oltre che di amministrazioni pubbliche anche di eventuali soggetti privati, determinando per ciascun intervento le quote a carico sia dei terzi che della Regione, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.
4. Ai fini della redazione del piano di cui al comma 1, le Province, tenendo anche conto delle priorità indicate dalle Comunità montane, entro il 30 giugno di ogni biennio, inviano alla Giunta regionale un elenco di strade di proprietà pubblica, o di uso pubblico, destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 1 [2].
Art. 3. (Accordo di programma). [3]
(Omissis).
Art. 4. (Norma transitoria).
1. In fase di prima applicazione, le Province, anche attraverso preventive intese fra le stesse, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propongono un elenco di strade di proprietà pubblica, o di uso pubblico, destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Il piano di intervento viene comunque approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche senza tenere conto delle indicazioni eventualmente fornite dalle Province, qualora le stesse non abbiano provveduto nei termini.
3. Nel primo piano di intervento, nell'ambito degli interventi straordinari ed urgenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, rientra quello relativo alla strada denominata "ex sede ferroviaria - strada delle gallerie o Sestri Levante - Moneglia - Deiva Marina."
Art. 5. (Norma finanziaria).
(Omissis)
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dall'art. 62 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della